Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 4. Alimenti e bevande |
Capitolo: | 4.3 alimenti di origine vegetale |
Data: | 06/06/1986 |
Numero: | 258 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'art. 1 della legge 2 agosto 1982, n. 527, è sostituito dal seguente |
Art. 2. 1. Il primo comma dell'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 527, è sostituito dai seguenti |
Art. 3. 1. Per il periodo di diciotto mesi, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita la commercializzazione dei prodotti recanti la [...] |
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 4.3.32 – L. 6 giugno 1986, n. 258.
Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 527, recante norme per la produzione e la commercializzazione degli agri.
(G.U. 14 giugno 1986, n. 136).
1. L'art. 1 della
"Art. 1. - 1. In deroga al divieto di cui agli articoli 51e60 del
In deroga a quanto stabilito al comma precedente, nell'aceto di vino e negli altri aceti da frutta, l'alcole etilico può essere presente in misura non superiore al 4 per cento in volume".
2. L'uso nelle varie parti della
1. Il primo comma dell'art. 3 della
"Ferma restando ogni altra disposizione in materia, gli aceti destinati al consumo diretto devono essere posti in commercio in confezioni originali non manomissibili, con chiusura ermetica congegnata in modo tale che, a seguito dell'apertura, essa non risulti più integra.
A decorrere dal 1° gennaio 1987 è abolito per l'aceto di vino l'impiego del contrassegno statale di garanzia. Sino alla data predetta la gestione di detto contrassegno ha luogo ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e 14 marzo 1968, n. 773".
2. E' consentita la commercializzazione di aceti di vino in confezioni recanti il contrassegno statale di garanzia fino a due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Al terzo comma dell'art. 3 della
4. Sono abrogati gli articoli 7 e 8 della
1. Per il periodo di diciotto mesi, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita la commercializzazione dei prodotti recanti la denominazione o indicazioni consentite anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.