| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 55. Industria |
| Capitolo: | 55.2 ristrutturazioni e riconversioni industriali |
| Data: | 16/10/2026 |
| Numero: | 185 |
| Sommario |
| Art. 1. Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese dell'indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale e dei lavoratori dipendenti della [...] |
| Art. 2. Integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti della società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria e lavori di pubblica utilità |
| Art. 3. Esonero contributivo |
| Art. 4. Misure urgenti per l'area a caldo |
| Art. 5. Rilancio industriale delle aree ex ILVA |
| Art. 6. Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti |
| Art. 7. Istituzione del distretto di accelerazione industriale Brindisi-Taranto |
| Art. 8. Misure di carattere finanziario |
| Art. 9. Potenziamento della fondazione «Istituto di ricerche Tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile» |
| Art. 10. Rifinanziamento Ape sociale 2026 |
| Art. 11. Entrata in vigore |
§ 55.2.145 - D.L. 16 ottobre 2026, n. 185.
Misure urgenti a sostegno dei lavoratori dell'ex ILVA e dell'indotto e per il rilancio industriale del territorio.
(G.U. 16 ottobre 2026, n. 241)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la
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Visto il decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla
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Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di potenziare le misure in materia di ammortizzatori sociali e, in particolare, in termini di esonero della contribuzione addizionale per le imprese nelle aeree di crisi industriale complessa e di sostegno degli occupati in gruppi di imprese;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure per il rilancio industriale delle aree dell'ex ILVA, di semplificazione e attrazione degli investimenti, nonchè di accelerazione industriale;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di intervenire sul rifinanziamento di ape sociale, per l'anno 2026, per garantire la completa copertura del beneficio;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 ottobre 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'università e della ricerca;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dell'area ex ILVA
Art. 1. Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese dell'indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale e dei lavoratori dipendenti della società Adi Servizi Marittimi S.r.l. in amministrazione straordinaria
1. Ai lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di imprese, sottoposte ad amministrazione straordinaria, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 2-bis del
2. Il nesso causale della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di cui al comma 1 è individuato nella monocommittenza o nell'influsso gestionale prevalente esercitato dall'impresa committente. Si ha influsso gestionale prevalente quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata, abbia superato, nel biennio precedente al 1° settembre 2026, il 50 per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse. Ai fini della corretta perimetrazione dell'indotto, è richiesta, altresì, apposita certificazione da parte dei commissari straordinari circa l'effettiva sussistenza e consistenza dei rapporti contrattuali in essere con l'amministrazione straordinaria.
3. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al comma 1, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 24 e 25 del
4. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al
5. I periodi di utilizzo dell'integrazione al reddito autorizzati ai sensi del presente articolo non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli 4, 12, 22 e 30 del
6. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono erogate direttamente dall'INPS ai dipendenti, senza obbligo di produrre la documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa. L'INPS assicura la gestione unitaria del riconoscimento, dell'erogazione e della rendicontazione dell'integrazione salariale di cui al presente articolo.
7. I lavoratori percettori del trattamento di integrazione salariale di cui al presente articolo sono iscritti d'ufficio alla piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del
8. Le integrazioni al reddito di cui ai commi da 1 a 7 sono concesse nel limite di spesa di 27,3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 56,1 milioni di euro per l'anno 2027 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al comma 8 dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo limite di spesa di cui al medesimo comma 8, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.
10. Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
11. Agli oneri derivanti dal comma 8, pari a 27,3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 56,1 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
12. Qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui al comma 8 dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto al complessivo limite di spesa ivi previsto, le risorse non utilizzate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, al «Fondo sociale per occupazione e formazione» di cui al citato articolo 18, comma 1, lettera a), del
Art. 2. Integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti della società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria e lavori di pubblica utilità
1. Allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi della società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, per i quali sia previsto, nel corso degli anni 2026 e 2027, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, è autorizzata, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, la spesa nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2026 e di 30 milioni di euro per l'anno 2027. I lavoratori percettori del trattamento integrativo di cui al presente articolo sono iscritti d'ufficio alla piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026 e a 30 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
3. Al fine di agevolare il processo di transizione in atto, gli importi relativi agli stanziamenti di cui al comma 1 sono accreditati, per ciascuna annualità, alla società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di autorizzazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) al trasferimento del relativo importo alla medesima società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria.
4. Entro la fine del mese successivo all'erogazione dell'ultima mensilità a carico delle risorse di cui al comma 1, l'amministrazione straordinaria di Acciaierie d'Italia S.p.A. rendiconta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'INPS l'effettiva spesa sostenuta e procede al trasferimento delle risorse non utilizzate secondo le modalità indicate nel decreto adottato ai sensi del comma 3 del presente articolo.
5. I lavoratori di cui al presente articolo possono essere impiegati in attività a fini di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 26 del
6. Qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto al complessivo limite di spesa di cui ai commi 1 e 5, le risorse non utilizzate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, al «Fondo sociale per occupazione e formazione» di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
Art. 3. Esonero contributivo
1. Al fine di accompagnare i processi di ricollocazione e reimpiego dei lavoratori dipendenti della società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria e della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, ai datori di lavoro privati che, nel periodo dal 1º novembre 2026 al 31 dicembre 2027, assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i predetti lavoratori è riconosciuto per ciascuno di questi ultimi, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, e nel limite massimo di spesa di 0,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 6,4 milioni di euro per l'anno 2027, di 11,83 milioni di euro per l'anno 2028, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,03 milioni euro per l'anno 2030. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Il beneficio di cui al comma 1 spetta a condizione che:
a) il datore di lavoro mantenga in servizio il lavoratore per un periodo non inferiore a quarantotto mesi dalla data di assunzione;
b) il datore di lavoro non abbia effettuato, nei sei mesi precedenti l'assunzione, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva;
c) al lavoratore assunto sia corrisposto un trattamento economico individuale non inferiore al trattamento economico complessivo determinato ai sensi dell'articolo 7 del
3. Il contributo non spetta ai datori di lavoro la cui impresa presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli delle società di cui al comma 1 o si trovi con esse in rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nè ai soggetti che acquisiscano, a qualsiasi titolo, anche in affitto, i complessi aziendali o rami d'azienda delle medesime società, nè alle imprese da questi controllate o collegate.
4. Il beneficio di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o incentivi all'assunzione previsti dalla normativa vigente. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 31 del
5. Il beneficio di cui al comma 1 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.
6. Ai fini del monitoraggio della spesa, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa di cui al comma 1, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al presente comma, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
7. In aggiunta al beneficio di cui al comma 1, ai datori di lavoro di cui al presente articolo è riconosciuto un contributo di importo pari a 20.000 euro per ciascun lavoratore assunto, ridotto in misura proporzionale in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale con orario non inferiore al 50 per cento dell'orario normale di lavoro. Il contributo è erogato dall'INPS in due quote di pari importo, decorsi, rispettivamente, sei e ventiquattro mesi dalla data di assunzione, previa verifica della permanenza del rapporto di lavoro, secondo modalità operative definite dall'INPS. Il contributo spetta alle condizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, prima del decorso di quarantotto mesi dalla data di assunzione, per licenziamento intimato per causa diversa dalla giusta causa o dal giustificato motivo soggettivo ovvero per risoluzione consensuale, nonchè in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o collettivo, nei sei mesi successivi all'assunzione, di un lavoratore con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva, il contributo è revocato e l'INPS procede al recupero delle somme erogate. Non danno luogo a revoca le dimissioni del lavoratore. Il contributo è concesso nel limite di spesa di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 12 milioni di euro per l'anno 2029 e al relativo monitoraggio si applica il comma 6.
8. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 7, pari a 0,13 milioni di euro per l'anno 2026, 15,4 milioni di euro per l'anno 2027, 20,83 milioni di euro per l'anno 2028, 17,6 milioni di euro per l'anno 2029, e a 0,03 milioni di euro per l'anno 2030 e alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 0,9 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:
a) quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2027, 2,5 milioni di euro per l'anno 2028, 3,6 milioni di euro per l'anno 2029 e 0,03 milioni di euro per l'anno 2030 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1;
b) quanto a 0,13 milioni di euro per l'anno 2026, 15,3 milioni di euro per l'anno 2027, 18,33 milioni di euro per l'anno 2028, 14 milioni di euro per l'anno 2029 e a 0,9 milioni di euro per l'anno 2031 mediante riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 0,19 milioni di euro per l'anno 2026, 21,9 milioni di euro per l'anno 2027, 26,2 milioni di euro per l'anno 2028, 20 milioni di euro per l'anno 2029 e a 1,3 milioni di euro per l'anno 2031 del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
Capo II
Misure urgenti per non pregiudicare la funzionalità dell'area a caldo
Art. 4. Misure urgenti per l'area a caldo
1. I commissari straordinari della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e della società Acciaierie di Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria sono autorizzati a mantenere in condizioni di riscaldo gli impianti dell'area fusoria, in modo da non pregiudicarne irrimediabilmente la funzionalità, fino alla pubblicazione della motivazione della pronuncia della Corte di cassazione avente a oggetto l'impugnazione della decisione, ai sensi dell'articolo 840-sexiesdecies del codice di procedura civile, di inibitoria della continuazione dell'attività produttiva degli impianti fusori e, comunque, non oltre il 15 dicembre 2026. Anche in assenza di attività produttiva degli impianti fusori, rimangono fermi, senza soluzione di continuità, gli obblighi in capo al gestore relativi al monitoraggio delle immissioni in atmosfera.
Capo III
Misure urgenti per il rilancio industriale
Art. 5. Rilancio industriale delle aree ex ILVA
1. L'articolo 3 del
«Art. 3 (Misure per il rilancio industriale delle aree ex ILVA). - 1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy raccoglie e coordina le manifestazioni di interesse in ordine agli investimenti, diversi dalle opere pubbliche, superiori ai 10 milioni di euro localizzati all'interno delle aree di proprietà ex ILVA, nonchè nelle aree del demanio marittimo e militare confinanti o attigue con la predetta area industriale, idonee agli insediamenti industriali. All'esito di adeguata istruttoria in ordine alla natura e allo stato degli investimenti oggetto di manifestazione, il Ministero elabora un Piano degli investimenti da sottoporre, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, all'approvazione del Consiglio dei ministri ai fini dell'adozione della dichiarazione dell'interesse strategico e della nomina del commissario secondo quanto previsto dall'articolo 13 del
2. Il Commissario straordinario cura le necessarie interlocuzioni con l'organo commissariale della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria anche al fine di agevolare le eventuali operazioni di cessione di cui al comma 3 e assicura, altresì, la coerenza degli investimenti del Piano di cui al comma 1 con il programma di interventi previsti dal Contratto istituzionale di sviluppo per la città di Taranto di cui all'articolo 5 del
3. L'organo commissariale della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria è autorizzato, nell'ambito della procedura di cessione del compendio aziendale a terzi, a cedere separatamente o a dare in gestione a soggetti interessati le aree di cui al comma 1 non utilizzabili o non utilizzate a fini produttivi, previamente individuate dall'organo commissariale, a condizione che le relative iniziative di investimento siano ricomprese nel Piano di cui al comma 1.
4. Restano impregiudicate le disposizioni in materia di investimenti agevolabili ai sensi dell'articolo 16 del
Art. 6. Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti
1. Ai contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del
2. Le imprese, che in forza degli investimenti di cui al comma 1 hanno previsto un incremento degli occupati, si impegnano ad assumere, in via prioritaria, i percettori di interventi di sostegno al reddito o i disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e i lavoratori delle imprese dell'indotto.
Art. 7. Istituzione del distretto di accelerazione industriale Brindisi-Taranto
1. Al fine di agevolare i processi di decarbonizzazione e lo sviluppo ambientalmente sostenibile delle iniziative industriali, è istituito, ai sensi dell'articolo 17 del
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la regione Puglia, sono individuate le aree ricomprese nel distretto di cui al comma 1. Con il decreto di cui al primo periodo è definito un Piano per aumentare l'attrattività del distretto e sono messi a sistema, d'intesa con la regione Puglia, i vigenti regimi di sostegno economico e amministrativo volti a:
a) agevolare lo sviluppo delle infrastrutture necessarie nel distretto;
b) sostenere gli investimenti privati nel distretto;
c) ottenere la riqualificazione e il miglioramento del livello delle competenze della forza lavoro locale, anche attraverso l'intervento della Fondazione «Istituto di ricerche Tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile» che provvede a tale attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Gli investimenti pubblici destinati alla creazione dei distretti, alla realizzazione di infrastrutture adeguate agli stessi, alla conversione delle aree dismesse e allo sviluppo di competenze adeguate nel bacino della forza lavoro locale possono beneficiare, se del caso, dei tassi massimi di cofinanziamento previsti per i fondi europei di cui ai regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056 e (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021.
4. Il Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9-bis del
Art. 8. Misure di carattere finanziario
1. All'articolo 2 del
a) al comma 1, le parole: «100,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «141 milioni di euro»;
b) al comma 2, le parole: «pari a 100,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 141 milioni di euro».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 40,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 27, comma 17, del
Art. 9. Potenziamento della fondazione «Istituto di ricerche Tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile»
1. Al fine di potenziare le attività di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico, anche attraverso l'incremento della dotazione organica dei ricercatori industriali e tecnici specializzati, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dal 2027 in favore dell'Istituto di ricerche Tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
Capo IV
Misure assistenziali in tema di lavoro
Art. 10. Rifinanziamento Ape sociale 2026
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 6 milioni di euro per l'anno 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028 e a 13 milioni di euro per l'anno 2029 si provvede:
a) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2027, 30 milioni di euro per l'anno 2028 e a 13 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della
b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2028 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della
Art. 11. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.