§ 6.2.359 - Regolamento 13 giugno 2024, n. 1735.
Regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento Europeo e del Consiglio he istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali
Data:13/06/2024
Numero:1735


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Ambito di applicazione
Art. 3.  Definizioni
Art. 4.  Elenco delle tecnologie a zero emissioni nette
Art. 5.  Parametri di riferimento
Art. 6.  Punti di contatto unici
Art. 7.  Accessibilità online delle informazioni
Art. 8.  Accelerazione dell'attuazione
Art. 9.  Durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni
Art. 10.  Valutazioni e autorizzazione ambientali
Art. 11.  Pianificazione
Art. 12.  Applicabilità delle convenzioni UNECE
Art. 13.  Criteri di selezione
Art. 14.  Domanda e riconoscimento
Art. 15.  Status prioritario dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette
Art. 16.  Durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette
Art. 17.  Distretti di accelerazione per le tecnologie a zero emissioni nette
Art. 18.  Autorizzazioni nell'ambito dei distretti
Art. 19.  Coordinamento dei finanziamenti
Art. 20.  Obiettivo a livello dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2
Art. 21.  Trasparenza dei dati sulla capacità di stoccaggio di CO2
Art. 22.  Infrastruttura di trasporto di CO2
Art. 23.  Contributo dei produttori autorizzati di petrolio e gas
Art. 24.  Quadro normativo del mercato della CO2 catturata
Art. 25.  Contributo alla sostenibilità e alla resilienza nelle procedure di appalto
Art. 26.  Aste per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili
Art. 27.  Appalti precommerciali e appalti pubblici per soluzioni innovative
Art. 28.  Altre forme di intervento pubblico
Art. 29.  Coordinamento delle iniziative concernenti l'accesso ai mercati
Art. 30.  Accademie europee dell'industria a zero emissioni nette
Art. 31.  Professioni regolamentate nelle industrie a zero emissioni nette e riconoscimento delle qualifiche professionali
Art. 32.  Piattaforma «Europa a zero emissioni nette» e competenze
Art. 33.  Spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette
Art. 34.  Misure a favore delle PMI e delle start-up
Art. 35.  Istituzione del gruppo direttivo del piano strategico per le tecnologie energetiche
Art. 36.  Compiti del gruppo direttivo del piano SET
Art. 37.  Struttura e funzionamento del gruppo direttivo del piano SET
Art. 38.  Istituzione e compiti della piattaforma «Europa a zero emissioni nette»
Art. 39.  Struttura e funzionamento della piattaforma
Art. 40.  Gruppo consultivo scientifico sull'onere normativo delle tecnologie a zero emissioni nette
Art. 41.  Piani nazionali per l'energia e il clima
Art. 42.  Monitoraggio
Art. 43.  Delega di potere
Art. 44.  Esercizio della delega
Art. 45.  Procedura di comitato
Art. 46.  Valutazione
Art. 47.  Trattamento delle informazioni riservate
Art. 48.  Modifica del regolamento (UE) 2018/1724
Art. 49.  Entrata in vigore e applicazione


§ 6.2.359 - Regolamento 13 giugno 2024, n. 1735. [1]

Regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento Europeo e del Consiglio he istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724

(G.U.U.E. 28 giugno 2024)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

 

Art. 1. Oggetto

1. L'obiettivo generale del presente regolamento è quello di migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro che garantisca l'accesso dell'Unione a un approvvigionamento sicuro e sostenibile di tecnologie a zero emissioni nette, anche incrementando la capacità di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e le relative catene di approvvigionamento per salvaguardarne la resilienza, contribuendo nel contempo al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima e della neutralità climatica, quale definita nel regolamento (UE) 2021/1119, nell'intento di decarbonizzare l'economia e la società dell'Unione, e contribuendo a creare posti di lavoro di qualità nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette, migliorando in tal modo anche la competitività dell'Unione.

2. Per conseguire l'obiettivo generale di cui al paragrafo 1, il presente regolamento stabilisce misure volte a:

a) ridurre il rischio di perturbazioni dell'approvvigionamento connesse alle tecnologie a zero emissioni nette che potrebbero comportare una distorsione della concorrenza e la frammentazione del mercato interno, in particolare individuando e sostenendo l'incremento della capacità di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e delle relative catene di approvvigionamento;

b) istituire un mercato dell'Unione dei servizi di stoccaggio di CO2;

c) incoraggiare la domanda di tecnologie a zero emissioni nette sostenibili e resilienti mediante procedure di appalto, aste e altre forme di intervento pubblico;

d) migliorare le competenze attraverso il sostegno delle accademie, salvaguardando e creando in tal modo posti di lavoro di qualità;

e) sostenere l'innovazione attraverso la creazione di spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette, il coordinamento delle attività di ricerca e innovazione tramite il gruppo direttivo del piano strategico per le tecnologie energetiche, nonché attraverso il ricorso ad appalti precommerciali e ad appalti pubblici per soluzioni innovative;

f) migliorare la capacità dell'Unione di monitorare e attenuare i rischi di approvvigionamento connessi alle tecnologie a zero emissioni nette.

 

     Art. 2. Ambito di applicazione

1. Ad eccezione degli articoli 33 e 34 del presente regolamento, che si applicano alle tecnologie innovative a zero emissioni nette e ad altre tecnologie innovative, il presente regolamento si applica alle tecnologie a zero emissioni nette. Le materie prime critiche che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/1252 sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

2. Nel caso di impianti di produzione integrati riguardanti la produzione di materiali che rientrano nell'ambito di applicazione sia del regolamento (UE) 2024/1252 sia del presente regolamento, è il prodotto finale degli impianti a determinare quale regolamento si applichi.

3. Ad eccezione degli articoli 5, 25, 26 e 28, il presente regolamento si applica ai progetti di decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica che fanno parte della catena di approvvigionamento di una tecnologia a zero emissioni nette e che riducono in modo significativo e permanente i tassi di emissione di CO2 equivalente dei processi industriali in misura fattibile dal punto di vista tecnico.

 

     Art. 3. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) «tecnologie a zero emissioni nette»: le tecnologie elencate all'articolo 4, siano esse prodotti finali, componenti specifici o macchinari specifici principalmente utilizzati per la produzione di tali prodotti;

2) «componente»: unaparte del prodotto finale di una tecnologia a zero emissioni nette prodotta e commercializzata da un'impresa, compreso il materiale trasformato;

3) «tecnologie delle energie rinnovabili»: tecnologie che producono energia da fonti rinnovabili;

4) «energia da fonti rinnovabili»: l'energia da fonti rinnovabili o l'energia rinnovabile quale definita all'articolo 2, secondo comma, punto 1), della direttiva (UE) 2018/2001;

5) «stoccaggio dell'energia»: stoccaggio dell'energia elettrica e termica nonché altre forme di stoccaggio utilizzate per immagazzinare energia priva di combustibili fossili;

6) «combustibili rinnovabili di origine non biologica»: combustibili rinnovabili di origine non biologica quali definiti all'articolo 2, secondo comma, punto 36), della direttiva (UE) 2018/2001;

7) «combustibili alternativi sostenibili»: carburanti sostenibili per l'aviazione, carburanti sintetici per l'aviazione a basse emissioni di carbonio o idrogeno per l'aviazione quali definiti all'articolo 3, punto 7), 13) o 17), del regolamento (UE) 2023/2405 destinati al settore dell'aviazione o combustibili destinati al settore marittimo individuati conformemente all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/1805;

8) «tecnologie industriali trasformative per la decarbonizzazione»: l'incremento della capacità di produzione di tecnologie industriali trasformative utilizzate per ridurre in modo significativo e permanente i tassi di emissione di CO2 equivalente di un impianto commerciale di un'impresa a forte consumo di energia, quale definita all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio , nei settori dell'acciaio, dell'alluminio, dei metalli non ferrosi, dei prodotti chimici, del cemento, della calce, del vetro, della ceramica, dei fertilizzanti nonché della polpa di cellulosa e della carta, in misura fattibile dal punto di vista tecnico;

9) «soluzioni biotecnologiche in materia di clima ed energia»: tecnologie basate sull'uso di microrganismi o molecole biologiche quali enzimi, resine o biopolimeri, in grado di ridurre le emissioni di CO2 sostituendo i fattori produttivi di origine fossile o chimica ad alta intensità energetica nei processi di produzione industriale pertinenti, tra l'altro, per la cattura del carbonio, la produzione di biocarburanti e la produzione di materiali a base biologica, in linea con i principi dell'economia circolare;

10) «principalmente utilizzati»: prodotti finali e componenti specifici essenziali per la produzione di tecnologie a zero emissioni nette di cui all'allegato, ovvero prodotti finali, componenti specifici e macchinari specifici essenziali per la produzione di tecnologie a zero emissioni nette sulla base di prove fornite a un’autorità nazionale competente al promotore del progetto, ad eccezione dei progetti di decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica, per i quali tali prove non sono richieste;

11) «materiale trasformato»: un materiale che ha subito una trasformazione tale da renderlo adatto a svolgere una funzione specifica nella catena di approvvigionamento di una tecnologia a zero emissioni nette, ad eccezione delle materie prime critiche di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1252;

12) «tecnologie innovative a zero emissioni nette»: tecnologie a zero emissioni nette che comportano un'autentica innovazione — attualmente non disponibile sul mercato — e che sono sufficientemente avanzate da poter essere testate in un ambiente controllato;

13) «altre tecnologie innovative»: tecnologie connesse all'energia o al clima che hanno dimostrato di poter contribuire alla decarbonizzazione dei sistemi industriali o energetici e ridurre le dipendenze strategiche che comportano un'autentica innovazione — attualmente non disponibile sul mercato dell'Unione — e che sono sufficientemente avanzate da poter essere testate in un ambiente controllato;

14) «appalto precommerciale»: appalto di tecnologie a zero emissioni nette in una fase precommerciale, che prevede la condivisione dei rischi e dei benefici alle condizioni di mercato e lo sviluppo competitivo per fasi;

15) «appalto pubblico per soluzioni innovative»: una procedura di appalto in cui le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori agiscono come clienti di lancio di tecnologie a zero emissioni nette e che può includere prove di conformità;

16) «progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette»: un impianto commerciale previsto o l'ampliamento o la riconversione di un impianto esistente per la produzione di tecnologie a zero emissioni nette, ovvero un progetto di decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica;

17) «progetti di decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica»: la costruzione o la conversione dell'impianto commerciale di un'impresa a forte consumo di energia quale definita all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE nei settori dell'acciaio, dell'alluminio, dei metalli non ferrosi, dei prodotti chimici, del cemento, della calce, del vetro, della ceramica, dei fertilizzanti, nonché della polpa di cellulosa e della carta che sono parte della catena di approvvigionamento di una tecnologia a zero emissioni nette e sono tesi a ridurre in modo significativo e permanente i tassi di emissione di CO2 equivalente dei processi industriali in misura fattibile dal punto di vista tecnico;

18) «progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette»: un progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, un progetto di cattura di CO2, un progetto di stoccaggio di CO2 o un progetto di infrastrutture di trasporto di CO2 ubicato nell'Unione che uno Stato membro ha riconosciuto quale progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette conformemente agli articoli 13 e 14;

19) «procedura di rilascio delle autorizzazioni»: una procedura riguardante tutte le pertinenti autorizzazioni inerenti alla realizzazione, all'ampliamento, alla conversione e alla gestione di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette e progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette, comprese le licenze edilizie, le autorizzazioni per le sostanze chimiche, le autorizzazioni di connessione alla rete e le valutazioni e autorizzazioni ambientali, laddove necessarie, e che comprende tutte le domande e le procedure dal riconoscimento della completezza della domanda fino alla notifica della decisione globale sull'esito della procedura da parte del punto di contatto unico interessato, nonché per quanto concerne lo stoccaggio geologico di CO2, la procedura di rilascio delle autorizzazioni per lo stoccaggio, che riguarda il trattamento di tutte le autorizzazioni richieste per gli impianti di superficie necessarie alla gestione di un sito di stoccaggio, comprese licenze edilizie e autorizzazioni per tubazioni, e l'autorizzazione ambientale per l'iniezione e lo stoccaggio di CO2 completata conformemente alla direttiva 2009/31/CE;

20) «decisione globale»: la decisione o l'insieme di decisioni adottate dalle autorità degli Stati membri che determina se il promotore del progetto è autorizzato o no ad attuare un progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, senza pregiudicare alcuna decisione presa nel contesto di un ricorso;

21) «promotore del progetto»: un'impresa o un consorzio di imprese che sviluppa un progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette o un progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette;

22) «spazio di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette»: un sistema che consente alle imprese di testare tecnologie innovative a zero emissioni nette e altre tecnologie innovative in condizioni reali all'interno di un ambiente controllato, nell'ambito di uno specifico piano elaborato e monitorato da un'autorità competente;

23) «procedura di appalto»: una delle procedure seguenti:

a) qualsiasi tipo di procedura di aggiudicazione disciplinata dalla direttiva 2014/24/UE per la conclusione di un appalto pubblico o dalla direttiva 2014/25/UE per la conclusione di un appalto di lavori, forniture e servizi;

b) una procedura per l'aggiudicazione di una concessione di lavori o di servizi disciplinata dalla direttiva 2014/23/UE;

24) «amministrazione aggiudicatrice»: nell'ambito delle procedure di appalto, l'amministrazione aggiudicatrice quale definita all'articolo 6 della direttiva 2014/23/UE, all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 3 della direttiva 2014/25/UE;

25) «ente aggiudicatore»: nell'ambito delle procedure di appalto, l'ente aggiudicatore quale definito all'articolo 7 della direttiva 2014/23/UE e all'articolo 4 della direttiva 2014/25/UE;

26) «appalto»: nell'ambito delle procedure di appalto, appalti pubblici quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 5), della direttiva 2014/24/UE, gli appalti di lavori, forniture e servizi quali definiti all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2014/25/UE e le concessioni quali definite all'articolo 5, punto 1), della direttiva 2014/23/UE;

27) «asta»: un meccanismo per le procedure di gara a sostegno della produzione o del consumo di energia da fonti rinnovabili, che non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  o della direttiva 2014/23/UE, 2014/24/UE o 2014/25/UE;

28) «capacità di iniezione di CO2»: il quantitativo annuo di CO2 che può essere iniettato in un sito di stoccaggio geologico operativo autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE al fine di ridurre le emissioni o aumentare gli assorbimenti di carbonio, derivante in particolare da impianti industriali di grandi dimensioni e calcolato in tonnellate annue;

29) «infrastruttura di trasporto di CO2»: la rete di condotte, comprese le stazioni di compressione associate, per il trasporto di CO2 al sito di stoccaggio, nonché tutte le navi, i modi di trasporto stradale o ferroviario, compresi i dispositivi di liquefazione e le strutture di stoccaggio temporaneo, se necessario, per il trasporto di CO2 agli impianti portuali e al sito di stoccaggio;

30) «integrazione del sistema energetico»: soluzioni per la pianificazione e il funzionamento del sistema energetico nel suo complesso, ossia dei suoi molteplici vettori energetici, infrastrutture e settori di consumo, attraverso la creazione di connessioni più forti tra tali elementi con l'obiettivo di offrire servizi energetici privi di combustibili fossili, flessibili, affidabili ed efficienti sotto il profilo delle risorse, al minor costo possibile per la società, per l'economia e per l'ambiente;

31) «partenariati industriali per tecnologie a zero emissioni nette»: un impegno tra l'Unione e un paese terzo finalizzato a incrementare la cooperazione relativa alle tecnologie a zero emissioni nette, istituito attraverso uno strumento non vincolante che definisce azioni concrete di interesse reciproco;

32) «primo nel suo genere»: un impianto per le tecnologie a zero emissioni nette, nuovo o sostanzialmente aggiornato, che offra innovazione in relazione al processo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette non ancora presente in misura sostanziale né prevista all'interno dell'Unione;

33) «capacità di produzione»: volume totale di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette prodotte nell'ambito di un progetto di produzione o, se un progetto di produzione produce componenti specifici o macchinari specifici principalmente utilizzati per la produzione di tali prodotti, piuttosto che i prodotti finali stessi, la capacità di produrre i prodotti finali per i quali tali componenti o macchinari specifici sono prodotti.

 

     Art. 4. Elenco delle tecnologie a zero emissioni nette

1. Le tecnologie a zero emissioni nette che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono le seguenti:

a) tecnologie solari, comprese tecnologie fotovoltaiche, solari termoelettriche e solari termiche;

b) tecnologie per l'energia eolica onshore e le energie rinnovabili offshore;

c) tecnologie delle batterie e di stoccaggio dell'energia;

d) pompe di calore e tecnologie dell'energia geotermica;

e) tecnologie dell'idrogeno, compresi elettrolizzatori e celle a combustibile;

f) tecnologie del biogas e del biometano sostenibili;

g) tecnologie di CCS;

h) tecnologie delle reti elettriche, comprese le tecnologie di ricarica elettrica per i trasporti e le tecnologie di digitalizzazione della rete;

i) tecnologie per l'energia da fissione nucleare, comprese le tecnologie del ciclo del combustibile nucleare;

j) tecnologie per i combustibili alternativi sostenibili;

k) tecnologie idroelettriche;

l) tecnologie delle energie rinnovabili che non rientrano nelle categorie precedenti;

m) tecnologie per l'efficienza energetica inerenti al sistema energetico, comprese le tecnologie delle reti di calore;

n) tecnologie per i combustibili rinnovabili di origine non biologica;

o) soluzioni biotecnologiche in materia di clima ed energia;

p) tecnologie industriali trasformative per la decarbonizzazione che non rientrano nelle categorie precedenti;

q) tecnologie di trasporto e utilizzo di CO2;

r) tecnologie di propulsione eolica e di propulsione elettrica per i trasporti;

s) tecnologie nucleari che non rientrano nelle categorie precedenti.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto di uno Stato membro di operare una scelta tra le diverse fonti energetiche e determinare la struttura generale del proprio approvvigionamento energetico.

3. Il paragrafo 1 non pregiudica l'assegnazione dei finanziamenti dell'UE, in particolare per quanto riguarda i criteri di ammissibilità o aggiudicazione, adottati secondo le procedure appropriate, o il sostegno dell'Unione attraverso la BEI.

 

CAPO II

CONDIZIONI FAVOREVOLI PER LA PRODUZIONE DI TECNOLOGIE A ZERO EMISSIONI NETTE

SEZIONE I

Parametri di riferimento

 

     Art. 5. Parametri di riferimento

1. La Commissione e gli Stati membri sostengono i progetti di produzione a zero emissioni nette conformemente al presente capo al fine di garantire la riduzione delle dipendenze strategiche nell'Unione delle tecnologie a zero emissioni nette e delle relative catene di approvvigionamento attraverso il conseguimento di una capacità di produzione per tali tecnologie corrispondente a:

a) un parametro di riferimento pari ad almeno il 40% del fabbisogno annuo dell'Unione per quanto riguarda la diffusione delle pertinenti tecnologie necessarie per conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia per il 2030;

b) un aumento della quota dell'Unione per quanto riguarda le tecnologie pertinenti al fine di raggiungere il 15% della produzione mondiale entro il 2040 sulla base del monitoraggio a norma dell'articolo 42, tranne nei casi in cui l'aumento della capacità di produzione dell'Unione sarebbe notevolmente superiore al fabbisogno dell'Unione per quanto riguarda la diffusione delle pertinenti tecnologie necessarie per conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia per il 2040.

 

SEZIONE II

Razionalizzazione delle procedure amministrative e di rilascio delle autorizzazioni

 

     Art. 6. Punti di contatto unici

1. Entro il 30 dicembre 2024, gli Stati membri istituiscono o designano una o più autorità quali punti di contatto unici al livello amministrativo pertinente. Ciascun punto di contatto unico è incaricato di agevolare e coordinare la procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, compresi i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette, e di fornire informazioni sulla razionalizzazione delle procedure amministrative, conformemente all'articolo 7, comprese informazioni sui casi in cui una domanda è considerata completa a norma dell'articolo 9, paragrafo 10.

2. Qualora istituisca o designi più di un punto di contatto unico a norma del paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro fornisce strumenti per aiutare i promotori del progetto a individuare il punto di contatto istituito o designato appropriato sulla pagina web creata a norma dell'articolo 7.

3. Il punto di contatto unico istituito o designato a norma del paragrafo 1 è l'unico punto di contatto per il promotore del progetto nell'ambito della procedura di rilascio delle autorizzazioni per un progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, compreso un progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette. Esso coordina e facilita la trasmissione di tutta la documentazione e delle informazioni pertinenti e notifica al promotore del progetto l'esito della decisione globale.

4. I promotori dei progetti sono autorizzati a trasmettere la documentazione inerente alla procedura di rilascio delle autorizzazioni in formato elettronico.

5. Le autorità competenti garantiscono che siano presi in considerazione gli studi pertinenti realizzati ovvero i permessi o le autorizzazioni rilasciati per un dato progetto e che non sia richiesta la duplicazione di studi, permessi o autorizzazioni, se non diversamente previsto dal diritto dell'Unione o nazionale.

6. Gli Stati membri garantiscono che i richiedenti possano accedere facilmente alle informazioni sulle procedure per la risoluzione delle controversie relative alla procedura di rilascio delle autorizzazioni e alle procedure stesse, compresi se del caso i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, se tali procedure sono previste dal diritto nazionale.

7. Gli Stati membri assicurano che il punto di contatto unico e tutte le autorità competenti per qualsiasi fase della procedura di rilascio delle autorizzazioni, comprese tutte le fasi procedurali, dispongano di sufficiente personale qualificato e di sufficienti risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche, anche, se del caso, per il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione, affinché possano svolgere efficacemente i compiti che spettano loro a norma del presente regolamento.

8. La piattaforma di cui agli articoli 38 e 39 discute periodicamente l'attuazione della presente sezione e degli articoli 15 e 16 e condivide le migliori pratiche per l'organizzazione dei punti di contatto unici.

9. Le autorità coinvolte nella procedura di rilascio delle autorizzazioni e le altre autorità interessate specificano e mettono a disposizione del punto di contatto unico interessato le prescrizioni e la portata delle informazioni richieste al promotore del progetto prima dell'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni.

 

     Art. 7. Accessibilità online delle informazioni

Gli Stati membri forniscono, online e in modo centralizzato e facilmente accessibile, accesso alle informazioni seguenti sulle procedure inerenti ai progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, compresi i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette:

a) i punti di contatto unici di cui all'articolo 6, paragrafo 1;

b) la procedura di rilascio delle autorizzazioni, comprese le informazioni sulla risoluzione delle controversie;

c) i servizi di finanziamento e investimento;

d) le possibilità di finanziamento a livello dell'Unione o degli Stati membri;

e) i servizi di sostegno alle imprese per quanto concerne, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la dichiarazione dei redditi d'impresa, la normativa fiscale locale o il diritto del lavoro.

 

     Art. 8. Accelerazione dell'attuazione

Gli Stati membri forniscono sostegno amministrativo ai progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette ubicati nel loro territorio al fine di agevolarne l'attuazione tempestiva ed efficace e prestando particolare attenzione alle PMI coinvolte nei progetti, fornendo altresì:

a) assistenza relativamente al rispetto degli obblighi amministrativi e di comunicazione applicabili;

b) assistenza ai promotori dei progetti per informare il pubblico, al fine di promuovere ulteriormente l'accettazione dei progetti da parte del pubblico stesso;

c) assistenza ai promotori dei progetti durante la procedura di rilascio delle autorizzazioni, in particolare per le PMI.

 

     Art. 9. Durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni

1. La procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette non si protrae oltre i termini seguenti:

a) 12 mesi per la realizzazione o il potenziamento di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette con una capacità di produzione annua inferiore a 1 GW;

b) 18 mesi per la realizzazione o il potenziamento di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette con una capacità di produzione annua pari o superiore a1 GW.

2. La procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette la cui capacità di produzione annua non è misurata in GW non si protrae oltre un termine di 18 mesi.

3. Qualora i progetti di decarbonizzazione dell'industria ad alta intensità energetica, anche quando sono riconosciuti come progetti strategici, richiedano la realizzazione di diversi impianti o unità in un sito, il promotore del progetto e il punto di contatto unico possono convenire di suddividere il progetto in vari progetti più piccoli al fine di rispettare i termini applicabili.

4. Qualora sia richiesta una valutazione dell'impatto ambientale a norma della direttiva 2011/92/UE, le fasi della valutazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto i), di tale direttiva non sono incluse nella durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

5. Qualora dalle consultazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto ii), della direttiva 2011/92/UE emerga la necessità di integrare il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale con informazioni supplementari, il punto di contatto unico può concedere al promotore del progetto la possibilità di presentare informazioni supplementari. In tal caso, il punto di contatto unico notifica al promotore del progetto la data entro la quale presentare tali informazioni supplementari, che non è precedente a 30 giorni dalla data della notifica. Il periodo che intercorre tra il termine entro il quale presentare le informazioni supplementari e la data effettiva di presentazione di tali informazioni non è computato ai fini del calcolo della durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

6. In casi eccezionali, qualora la natura, la complessità, l'ubicazione o le dimensioni del progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette o del progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette proposto lo richiedano, uno Stato membro può prorogare una volta i termini di cui ai paragrafi 1, 2 e 7 del presente articolo, e all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, di un massimo di tre mesi prima della scadenza e valutando caso per caso.

7. Ove uno Stato membro ritenga che il progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette o il progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette proposto comporti rischi eccezionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori o della popolazione in generale e qualora sia necessario un periodo di tempo supplementare per accertare la predisposizione di misure volte ad affrontare i rischi identificabili, lo Stato membro in questione può prorogare i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e di cui all’articolo 16, paragrafi 1 e 2, di sei mesi, entro sei mesi dall'avvio della procedura di rilascio delle autorizzazioni.

8. Nell'applicare il paragrafo 6 o 7, il punto di contatto unico informa per iscritto il promotore del progetto dei motivi della proroga e della data in cui la decisione globale è attesa.

9. Il punto di contatto unico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento notifica al promotore del progetto la data entro la quale presentare il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE, tenendo conto dell'organizzazione della procedura di rilascio delle autorizzazioni nello Stato membro interessato e della necessità di concedere tempo sufficiente per l'analisi del rapporto. Il periodo che intercorre tra il termine entro il quale presentare il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale e la data effettiva di presentazione di tale rapporto non è computato ai fini del calcolo della durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

10. Entro 45 giorni dal ricevimento di una domanda di rilascio delle autorizzazioni, il punto di contatto unico interessato riconosce che la domanda è completa o, se il promotore del progetto non ha inviato tutte le informazioni necessarie per elaborare la domanda, chiede a quest'ultimo di presentare una domanda completa senza indebito ritardo, specificando le informazioni mancanti. Qualora la domanda presentata sia considerata incompleta una seconda volta, entro 30 giorni dalla seconda presentazione il punto di contatto unico può presentare una seconda richiesta di informazioni. Il punto di contatto unico non chiede informazioni in settori non contemplati nella prima richiesta di informazioni supplementari e ha il diritto di chiedere solo ulteriori prove per completare le informazioni mancanti individuate. La data di riconoscimento della completezza della domanda da parte del punto di contatto unico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, segna l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni per quella specifica domanda.

11. Entro due mesi dalla data di ricevimento della domanda, il punto di contatto unico elabora, in stretta collaborazione con le altre autorità interessate, un calendario dettagliato per la procedura di rilascio delle autorizzazioni. Il calendario inizia nel momento in cui il punto di contatto unico riconosce che la domanda è completa. Il calendario è pubblicato su un sito web liberamente accessibile.

12. I termini stabiliti al presente articolo e all’articolo 16 non pregiudicano gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione e dal diritto internazionale né le procedure di ricorso amministrativo o i ricorsi giurisdizionali avanzati dinanzi a organi giurisdizionali.

13. I termini stabiliti al presente articolo e all’articolo 16 per qualsiasi procedura di rilascio delle autorizzazioni non pregiudicano eventuali termini più brevi fissati dagli Stati membri.

 

     Art. 10. Valutazioni e autorizzazione ambientali

1. Qualora una valutazione dell'impatto ambientale sia necessaria a norma degli articoli da 5 a 9 della direttiva 2011/92/UE, prima di presentare la domanda il promotore del progetto interessato può chiedere al punto di contatto unico un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva. Il punto di contatto unico garantisce che il parere sia emesso il prima possibile ed entro 45 giorni dalla data in cui il promotore del progetto ha presentato la sua richiesta di parere.

2. Qualora l'obbligo di valutare gli effetti sull'ambiente derivi contemporaneamente da due o più delle direttive 2000/60/CE, 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ,delle direttive 2008/98/CE, 2009/147/CE, 2010/75/UE, 2011/92/UE, 2012/18/UE o 92/43/CEE, gli Stati membri provvedono affinché sia applicata una procedura coordinata o comune per ottemperare a tutti i requisiti dei suddetti atti legislativi dell'Unione.

Nell'ambito della procedura coordinata di cui al primo comma, un'autorità competente coordina le varie valutazioni individuali dell'impatto ambientale di un determinato progetto richieste dai pertinenti atti legislativi dell'Unione.

Nell'ambito della procedura comune di cui al primo comma, un'autorità competente prevede un'unica valutazione dell'impatto ambientale di un determinato progetto richiesta dai pertinenti atti legislativi dell'Unione. L'applicazione della procedura comune o coordinata non influisce sul contenuto della valutazione dell'impatto ambientale.

3. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti formulino la conclusione motivata di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto iv), della direttiva 2011/92/EU sulla valutazione dell'impatto ambientale entro 90 giorni dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 di tale direttiva e dal completamento delle consultazioni di cui agli articoli 6 e 7 della medesima direttiva.

4. In casi eccezionali, qualora la natura, la complessità, l'ubicazione o le dimensioni del progetto proposto lo richiedano, gli Stati membri possono prorogare il termine di cui al paragrafo 3 di un massimo di 20 giorni prima della scadenza e valutando caso per caso. In tal caso, il punto di contatto unico interessato informa per iscritto il promotore del progetto dei motivi che giustificano la proroga e del termine per la presentazione della conclusione motivata.

5. I tempi di consultazione del pubblico interessato di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2011/92/UE e delle autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva riguardo al rapporto di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della stessa direttiva non sono superiori a 85 giorni e, conformemente all'articolo 6, paragrafo 7, della medesima direttiva, non sono inferiori a 30 giorni. Nei casi contemplati dall'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, di detta direttiva, tale periodo è esteso, in base a una valutazione caso per caso, a un massimo di 90 giorni.

6. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti e altre autorità designate conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE dispongano di sufficiente personale qualificato come anche delle sufficienti risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche necessarie per adempiere ai loro obblighi ai sensi del presente articolo.

 

     Art. 11. Pianificazione

1. Le autorità nazionali, regionali e locali responsabili dell'elaborazione dei piani, compresi i piani di zonizzazione, i piani territoriali e i piani di utilizzo del territorio, valutano l'ipotesi di includere in tali piani, se del caso, disposizioni per lo sviluppo di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, compresi i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette e, se del caso, i distretti di accelerazione per le tecnologie a zero emissioni nette nonché le infrastrutture necessarie. Nel valutare l'ipotesi di includere tali disposizioni, la priorità è attribuita alle superfici artificiali ed edificate, ai siti industriali e alle aree dismesse. Per agevolare lo sviluppo di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, gli Stati membri provvedono affinché tutti i dati pertinenti sulla pianificazione territoriale siano disponibili online conformemente all'articolo 7.

2. Qualora i piani includano disposizioni per lo sviluppo di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, compresi i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette e le relative infrastrutture necessarie, e siano soggetti a una valutazione ai sensi della direttiva 2001/42/CE e ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, tali valutazioni sono combinate. Ove applicabile, la valutazione combinata riguarda anche l'impatto sui corpi idrici potenzialmente interessati di cui alla direttiva 2000/60/CE. Qualora gli Stati membri interessati siano tenuti a valutare gli impatti delle attività esistenti e future sull'ambiente marino, comprese le interazioni terra-mare, come indicato all'articolo 4 della direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio , la valutazione combinata tiene conto anche di tali impatti. Il fatto che le valutazioni siano combinate a norma del presente paragrafo non incide sul loro contenuto o sulla loro qualità. La valutazione combinata è condotta in modo tale da non comportare una proroga dei termini fissati nel presente regolamento.

 

     Art. 12. Applicabilità delle convenzioni UNECE

1. Il presente regolamento non pregiudica gli obblighi previsti dalla convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998, e dalla convenzione UNECE sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, firmata a Espoo il 25 febbraio 1991, e dal relativo protocollo sulla valutazione ambientale strategica, firmato a Kiev il 21 maggio 2003.

2. Tutte le decisioni adottate a norma della presente sezione e degli articoli 8, 15, 16 e 28 sono rese pubbliche in modo semplice e comprensibile e tutte le decisioni riguardanti un progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette o un progetto strategico per tecnologie a zero emissioni vengono presentate nel medesimo sito web.

 

SEZIONE III

Progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette

 

     Art. 13. Criteri di selezione

1. Gli Stati membri riconoscono come progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette ubicati nell'Unione che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, compresi gli obiettivi dell'Unione in materia di clima o energia, e soddisfano almeno uno dei criteri seguenti:

a) il progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette contribuisce alla resilienza tecnologica e industriale delle tecnologie a zero emissioni nette dell'Unione incrementando la capacità di produzione di un componente o di un segmento della catena di approvvigionamento delle tecnologie a zero emissioni nette nei modi seguenti:

i) aumentando la capacità di produzione di una tecnologia a zero emissioni nette nell'Unione, in relazione alla quale l'Unione dipende per oltre il 50% da importazioni provenienti da paesi terzi;

ii) incrementando notevolmente la capacità di produzione apportando un contributo sostanziale agli obiettivi dell'Unione in materia di clima o energia per il 2030; oppure

iii) aumentando la capacità di produzione o aggiornando la capacità di produzione esistente di una tecnologia a zero emissioni nette nell'Unione, in relazione alla quale la capacità di produzione dell'Unione rappresenta una quota significativa della produzione mondiale e che svolge un ruolo cruciale nella resilienza dell'Unione;

b) il progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette ha un chiaro impatto positivo sulla catena di approvvigionamento dell'industria a zero emissioni nette dell'Unione o sui settori a valle, fornendo alle industrie europee a zero emissioni nette l'accesso alla migliore tecnologia a zero emissioni nette disponibile o a prodotti fabbricati in un impianto di produzione primo nel suo genere, e soddisfa almeno uno dei criteri seguenti:

i) attua misure volte ad attrarre e trattenere la forza lavoro necessaria nei settori delle tecnologie a zero emissioni nette, a migliorarne il livello delle competenze o a riqualificarla, anche attraverso apprendistati, tirocini, istruzione e formazione continua in stretta collaborazione con le autorità regionali e locali, gli istituti di istruzione e formazione e le parti sociali, sindacati compresi;

ii) contribuisce alla competitività delle PMI nell'ambito della catena di approvvigionamento delle tecnologie a zero emissioni nette;

c) il progetto contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima o energia mediante la produzione di tecnologie a zero emissioni nette con pratiche che attuano caratteristiche migliorate di sostenibilità e prestazione ambientale o di circolarità, che includono un'efficienza globale in termini di basse emissioni di carbonio, energia, risorse idriche e materiali e pratiche che riducono in modo significativo e permanente i tassi di emissione di CO2 equivalente.

2. Entro il 1o marzo 2025, la Commissione adotta un atto di esecuzione per stabilire orientamenti volti a garantire condizioni uniformi di esecuzione dei criteri di cui al presente articolo. Tali orientamenti includono almeno indicazioni specifiche sui criteri da utilizzare per valutare:

a) se l'incremento della capacità di produzione riguarda la capacità di produzione di una tecnologia che è prima nel suo genere o la migliore disponibile;

b) se l'incremento della capacità di produzione può essere considerato significativo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri riconoscono come progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette i progetti di stoccaggio di CO2 che soddisfano tutti i criteri seguenti:

a) il sito di stoccaggio di CO2 è situato nel territorio dell'Unione, nelle sue zone economiche esclusive o sulla sua piattaforma continentale ai sensi della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS);

b) il progetto di stoccaggio di CO2 contribuisce al conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 20;

c) il progetto di stoccaggio di CO2 è stato oggetto di una domanda di autorizzazione per lo stoccaggio geologico sicuro e permanente di CO2 in conformità della direttiva 2009/31/CE.

È anche riconosciuto come progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette ogni progetto di cattura di CO2 connesso a un progetto di stoccaggio di CO2 che soddisfa i criteri di cui al primo comma, e ogni progetto relativo alle infrastrutture necessarie al trasporto di CO2 catturata.

4. I progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette relativi a una tecnologia a zero emissioni nette e ubicati nelle «regioni meno sviluppate e in transizione» e nei territori che beneficiano del sostegno del Fondo per una transizione giusta e ammissibili ai finanziamenti a titolo delle norme della politica di coesione sono riconosciuti dagli Stati membri, una volta conclusa la procedura di aggiudicazione, come progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, su richiesta scritta del promotore del progetto e senza che questi debba presentare una domanda formale a norma dell'articolo 14, paragrafo 2.

5. I progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette ubicati nell'Unione che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e che beneficiano del sostegno del Fondo per l'innovazione del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE o sono parte integrante di importanti progetti di comune interesse europeo, dei distretti europei dell'idrogeno o della Banca dell'idrogeno, se i finanziamenti sostengono investimenti nelle capacità di produzione, sono riconosciuti dagli Stati membri come progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, su richiesta per iscritto del promotore del progetto e senza che questi debba presentare una domanda formale a norma dell'articolo 14, paragrafo 2.

6. Se un progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette contribuisce a una catena del valore di una tecnologia che uno Stato membro non accetta nell'ambito della struttura generale del proprio approvvigionamento energetico, tale Stato membro può rifiutare di riconoscere tale progetto come progetto strategico. Se vi sono tecnologie a zero emissioni nette per le quali uno Stato membro intende non riconoscere i progetti come progetti strategici, tale Stato membro lo comunica quanto prima e pubblicamente.

 

     Art. 14. Domanda e riconoscimento

1. La domanda di riconoscimento di un progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette come progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette è presentata dal promotore del progetto allo Stato membro interessato.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 contiene gli elementi seguenti:

a) prove pertinenti del rispetto dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 1 o 3;

b) un piano di attività che valuti la validità finanziaria del progetto in linea con l'obiettivo di creare posti di lavoro di qualità; nonché

c) una prima bozza di tempistiche del progetto, che valuti in che momento quest'ultimo sarebbe in grado di contribuire al parametro di riferimento della capacità di produzione dell'Unione di cui all'articolo 5 o all'obiettivo a livello dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 di cui all'articolo 20.

La Commissione fornisce un modulo prestabilito per presentare le domande di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri valutano la domanda di cui al paragrafo 1 mediante una procedura equa e trasparente entro un mese dal ricevimento della domanda completa. Se il promotore del progetto non ha inviato tutte le informazioni pertinenti e complete necessarie per il trattamento della domanda, lo Stato membro chiede, una sola volta, che il promotore del progetto presenti informazioni complementari senza indebito ritardo, al fine di ottenere una domanda completa. La data di riconoscimento della completezza della presentazione della domanda segna l'inizio della procedura di valutazione. La decisione adottata in esito a tale procedura è motivata ed è comunicata al promotore del progetto e alla piattaforma di cui agli articoli 38 e 39.

4. In assenza di una decisione entro il termine di cui al paragrafo 3, il promotore del progetto può informare lo Stato membro e chiedere senza indebito ritardo che tale Stato membro fornisca al promotore del progetto un termine aggiornato, non superiore a 30 giorni rispetto al termine iniziale.

5. La Commissione può esprimere il proprio parere sui progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette approvati. In caso di rigetto della domanda da parte di uno Stato membro, il richiedente ha il diritto di presentare la domanda alla Commissione, che la valuta entro 20 giorni lavorativi. La valutazione della Commissione non pregiudica la decisione dello Stato membro.

6. Se la Commissione, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo, conferma il rigetto della domanda da parte dello Stato membro, essa informa il richiedente della sua conclusione con una lettera. Se la valutazione della Commissione differisce da quella dello Stato membro, la piattaforma di cui agli articoli 38 e 39 discute il progetto in questione.

7. Se la Commissione o uno Stato membro constata che un progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette ha subito modifiche sostanziali o non soddisfa più i criteri di cui all'articolo 13, o se il suo riconoscimento come progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette si basa su una domanda contenente informazioni inesatte, ne informa il promotore del progetto in questione. Dopo aver sentito il promotore del progetto, lo Stato membro può abrogare la decisione di riconoscimento del progetto come progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette.

8. Un progetto che non è più riconosciuto come progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette perde tutti i diritti connessi a tale status a norma del presente regolamento.

9. La Commissione istituisce e mantiene un registro liberamente accessibile dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette.

 

     Art. 15. Status prioritario dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette

1. I promotori di progetti e tutte le autorità interessate provvedono affinché le pertinenti procedure relative ai progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette si svolgano nel modo più rapido possibile, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale.

2. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dal diritto dell'Unione, se un progetto è riconosciuto come progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette, gli Stati membri concedono a tale progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette lo status di massima rilevanza nazionale possibile, ove il diritto nazionale preveda tale status, e detto progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette riceve un congruo trattamento nell'ambito delle procedure di rilascio delle autorizzazioni, comprese le procedure relative alle valutazioni ambientali e, se i dati sono disponibili, le procedure di pianificazione territoriale.

3. Si considera che i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette contribuiscono alla sicurezza dell'approvvigionamento di tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione e sono pertanto di interesse pubblico. Per quanto riguarda gli obblighi o gli impatti ambientali di cui all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE, all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE, all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, di cui agli atti legislativi dell’Unione sul ripristino della natura, i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione sono considerati d'interesse pubblico e possono essere considerati d'interesse pubblico prevalente e negli interessi della salute e della sicurezza pubblica, purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite in detti atti.

4. Tutte le procedure di risoluzione delle controversie, i contenziosi, i ricorsi e i rimedi giurisdizionali relativi a progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette dinanzi a organi giurisdizionali, tribunali o collegi nazionali, anche per quanto riguarda la mediazione o l'arbitrato, ove previsti nel diritto nazionale, sono considerati urgenti, se e nella misura in cui il diritto nazionale concernente le procedure di rilascio delle autorizzazioni prevede simili procedure d'urgenza e purché siano rispettati i diritti della difesa dei singoli o delle comunità locali solitamente applicabili. I promotori dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette partecipano, se del caso, a dette procedure d'urgenza.

 

     Art. 16. Durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette

1. La procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette non si protrae oltre:

a) nove mesi per la realizzazione o il potenziamento di progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette con una capacità di produzione annua inferiore a 1 GW;

b) 12 mesi per la realizzazione o il potenziamento di progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette con una capacità di produzione annua pari o superiore a 1 GW;

c) 18 mesi per tutte le autorizzazioni necessarie alla gestione di un sito di stoccaggio in conformità della direttiva 2009/31/CE.

2. Per i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette la cui capacità di produzione annua non è misurata in GW, la procedura di rilascio delle autorizzazioni non si protrae oltre i 12 mesi.

3. Qualora sia richiesta una valutazione dell'impatto ambientale a norma della direttiva 2011/92/UE, la fase della valutazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto i), di tale direttiva non è inclusa nella durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

 

     Art. 17. Distretti di accelerazione per le tecnologie a zero emissioni nette

1. Gli Stati membri possono decidere di designare distretti di accelerazione per le tecnologie a zero emissioni nette («distretti») come zone specifiche per accelerare le attività industriali a zero emissioni nette, in particolare per accelerare l'attuazione di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, compresi i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette o i raggruppamenti degli stessi, ovvero per testare tecnologie innovative a zero emissioni nette. Gli obiettivi dei distretti sono la creazione di raggruppamenti di attività industriali a zero emissioni nette e l'ulteriore razionalizzazione delle procedure amministrative.

2. La decisione di cui al paragrafo 1:

a) definisce un chiaro ambito geografico e tecnologico per i distretti;

b) tiene conto delle zone che comprendono superfici artificiali ed edificate, siti industriali e aree dismesse;

c) è oggetto di una valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2001/42/CE e, se del caso, di una valutazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE; nella misura del possibile, i risultati di tali valutazioni facilitano la preparazione di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette o di progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento ed evitare la duplicazione delle valutazioni; la presente disposizione non pregiudica l'osservanza, da parte dei singoli progetti, della normativa ambientale dell'Unione applicabile;

d) garantisce sinergie, ove possibile, con la designazione delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili, come stabilito dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio .

3. La decisione di uno Stato membro di designare un distretto è accompagnata da un piano che definisce misure nazionali concrete per aumentarne l'attrattiva in quanto sede per le attività produttive, compresi almeno i seguenti regimi di sostegno economico e amministrativo volti a:

a) agevolare lo sviluppo delle infrastrutture necessarie nel distretto;

b) sostenere gli investimenti privati nel distretto;

c) ottenere la riqualificazione e il miglioramento del livello delle competenze della forza lavoro locale;

d) rendere accessibili online le informazioni relative al distretto conformemente all'articolo 7.

4. Gli investimenti pubblici destinati alla creazione dei distretti, alla realizzazione di infrastrutture adeguate per gli stessi, alla conversione delle aree dismesse e allo sviluppo di competenze adeguate nel bacino della forza lavoro locale possono beneficiare, se del caso, dei tassi massimi di cofinanziamento di cui ai regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056 e (UE) 2021/1057.

 

     Art. 18. Autorizzazioni nell'ambito dei distretti

1. Le sezioni II e III si applicano ai singoli progetti nei distretti. Per ciascun distretto è designato un punto di contatto unico.

2. Al fine di evitare duplicazioni delle valutazioni, nell'emettere il parere di cui all'articolo 10, paragrafo 1, l'autorità competente tiene conto dei risultati delle valutazioni effettuate a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera c).

3. Il punto di contatto unico mette a disposizione dei promotori dei progetti modelli che indicano le autorizzazioni specifiche necessarie per i progetti nei distretti. Tali modelli contengono informazioni sulle caratteristiche del progetto e sulle misure previste per evitare o prevenire effetti negativi significativi sull'ambiente, al fine di garantire che solo i progetti con impatti ambientali significativi siano sottoposti a una valutazione a norma della direttiva 2011/92/UE e di facilitare la determinazione, da parte di un'autorità competente, dell'opportunità di sottoporre il progetto a una valutazione a norma dell'articolo 4, paragrafi da 2a 6, di tale direttiva.

4. Si considera che i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette nei distretti contribuiscono alla sicurezza dell'approvvigionamento di tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione e sono pertanto di interesse pubblico. Per quanto riguarda gli obblighi o gli impatti ambientali di cui all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE, all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE, all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, e di cui agli atti legislativi dell’Unione sul ripristino della natura, i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette nei distretti dell'Unione sono considerati d'interesse pubblico e possono essere considerati d'interesse pubblico prevalente e negli interessi della salute e della sicurezza pubblica, purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite in detti atti.

 

     Art. 19. Coordinamento dei finanziamenti

1. La piattaforma istituita all'articolo 38 esamina le strozzature e le esigenze finanziarie a livello dell'Unione dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette, fornisce consulenza sulle modalità di coordinamento dei finanziamenti dell'Unione e nazionali in relazione a tali esigenze finanziarie e raccoglie le potenziali migliori pratiche, tra l'altro, per sviluppare le catene di approvvigionamento transfrontaliere dell'Unione, in particolare sulla base di scambi periodici e raccomandazioni del gruppo per l'industria a zero emissioni nette e con le pertinenti alleanze industriali.

2. Su richiesta del promotore di un progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette, la piattaforma discute e fornisce consulenza sulle modalità per completare il finanziamento del progetto, tenendo conto dei finanziamenti già assicurati e considerando almeno gli elementi seguenti:

a) fonti di finanziamento private supplementari;

b) un sostegno attraverso le risorse del Gruppo BEI o di altre istituzioni finanziarie internazionali, tra cui la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo;

c) strumenti e programmi esistenti negli Stati membri, compresi quelli delle banche e degli istituti di promozione nazionali nonché delle agenzie per il credito all'esportazione;

d) pertinenti programmi di finanziamento dell'Unione.

3. Entro il 30 settembre 2024 e successivamente ogni due anni, la piattaforma formula raccomandazioni alla Commissione sulle modalità per garantire finanziamenti sufficienti, anche attraverso il bilancio dell'Unione, per perseguire gli obiettivi del presente regolamento.

4. Gli Stati membri e, se del caso, la Commissione intraprendono attività per accelerare gli investimenti pubblici in progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, tali attività possono includere consulenza e coordinamento in relazione al sostegno a favore di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette che hanno difficoltà ad accedere ai finanziamenti.

 

CAPO III

CAPACITÀ DI INIEZIONE DI CO2

 

     Art. 20. Obiettivo a livello dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2

1. Entro il 2030 è raggiunta una capacità di iniezione annuale di almeno 50 milioni di tonnellate di CO2 in siti di stoccaggio, vale a dire siti di stoccaggio geologico autorizzati a norma della direttiva 2009/31/CE, compresi giacimenti esauriti di petrolio e gas e falde acquifere saline, situati nel territorio dell'Unione, nelle sue zone economiche esclusive o sulla sua piattaforma continentale, ai sensi della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, e che non sono combinati con il recupero assistito di idrocarburi.

2. Tutti i siti di stoccaggio sono progettati per funzionare almeno cinque anni e rispettano i principi di accesso equo e trasparente garantito secondo modalità trasparenti e non discriminatorie, in linea con la definizione di cui alla direttiva 2009/31/CE.

3. Entro il 30 giugno 2027 e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo dell'Unione in materia di capacità annuale di iniezione, compresa la situazione del mercato relativa alla capacità di iniezione. La relazione include una panoramica della distribuzione geografica dei siti di stoccaggio nell'Unione. La prima relazione valuta la necessità di introdurre un obiettivo a livello dell'Unione per il 2040 o prima, se necessario.

4. La relazione di cui al paragrafo 3 comprende una valutazione della capacità di stoccaggio e di iniezione di CO2, basata in particolare sulle informazioni raccolte a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, e dell'articolo 23, paragrafo 6. Le relazioni:

a) forniscono un'analisi dettagliata della pianificazione geografica e temporale dei siti di stoccaggio di CO2 e dei progetti di cattura di CO2 per le emissioni di CO2 degli impianti industriali nell'Unione, tenuto conto del potenziale specifico di utilizzo di CO2 per contribuire allo stoccaggio permanente di CO2;

b) individuano le principali infrastrutture necessarie per il trasporto e lo stoccaggio delle emissioni di CO2 dagli impianti industriali in tutta l'Unione;

c) forniscono un'analisi dettagliata dei possibili ostacoli che frenano lo sviluppo del mercato CCS.

5. Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione può presentare, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 3, una proposta legislativa volta a introdurre un nuovo obiettivo a livello dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 entro il 2040 o prima, se necessario. Se decide di non presentare una proposta legislativa per introdurre tale obiettivo, la Commissione ne comunica i motivi al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. Entro tre mesi dalla firma, da parte dell'Unione, di un accordo internazionale relativo al presente capo, la Commissione presenta una relazione che contiene una valutazione delle implicazioni di tale accordo internazionale, specie per quanto riguarda la promozione e la salvaguardia delle norme ambientali e degli obiettivi climatici dell'Unione e l'eventuale necessità di ulteriori politiche e misure dell'Unione alla luce delle disposizioni di tale accordo internazionale. Sulla base di tale relazione la Commissione, se del caso, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa che modifica il presente regolamento a norma del paragrafo 1.

7. La Commissione pubblica orientamenti che indicano gli opportuni livelli di purezza della CO2 e di microelementi all'interno del flusso di CO2 per i progetti di stoccaggio di CO2 che contribuiscono all'obiettivo di capacità di iniezione dell'Unione.

 

     Art. 21. Trasparenza dei dati sulla capacità di stoccaggio di CO2

1. Entro il 30 dicembre 2024, gli Stati membri:

a) mettono a disposizione del pubblico dati su tutte le zone del loro territorio in cui potrebbero essere autorizzati siti di stoccaggio di CO2, compresi gli acquiferi salini, fatti salvi i requisiti riguardanti la tutela delle informazioni riservate;

b) obbligano i soggetti che sono o sono stati titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 1, punto 3), della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  sul loro territorio a mettere a disposizione del pubblico — senza garanzia di affidabilità — i dati geologici relativi ai siti di produzione che sono stati disattivati o la cui disattivazione è stata notificata all'autorità competente e, ove disponibili, le valutazioni economiche dei rispettivi costi per consentire l'iniezione di CO2, a meno che il soggetto abbia richiesto una licenza di esplorazione in conformità della direttiva 2009/31/CE, compresi i dati riguardanti:

i) l'idoneità del sito per l'iniezione e lo stoccaggio di CO2 in modo sostenibile, sicuro e permanente;

ii) la disponibilità o la necessità di infrastrutture e modi di trasporto idonei per il trasporto sicuro di CO2 al sito.

Ai fini del primo comma, lettera a), del presente paragrafo, i dati comprendono almeno le informazioni richieste nelle comunicazioni della Commissione sugli orientamenti destinati agli Stati membri per quanto concerne i piani nazionali integrati per l'energia e il clima notificati a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1999 e i relativi aggiornamenti presentati a norma dell'articolo 14 (piani nazionali per l'energia e il clima).

2. Entro il 30 dicembre 2024 e successivamente ogni anno, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione che viene resa pubblica e che, fatti salvi i requisiti riguardanti la tutela delle informazioni riservate, descrive:

a) una mappatura dei progetti di cattura di CO2 in corso sul suo territorio o in cooperazione con altri Stati membri e una stima del fabbisogno corrispondente in termini di capacità di iniezione e stoccaggio, e di trasporto di CO2;

b) una mappatura dei progetti di stoccaggio di CO2 e trasporto di CO2 in corso nel suo territorio, compreso lo stato delle autorizzazioni a norma della direttiva 2009/31/CE, le date previste per la decisione finale di investimento e l'entrata in funzione;

c) le misure nazionali di sostegno che sono state o saranno adottate per promuovere i progetti di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, nonché le misure relative al trasporto transfrontaliero di CO2;

d) la strategia nazionale e gli obiettivi che saranno e sono stati fissati per la cattura di CO2 entro il 2030, se del caso;

e) la cooperazione bilaterale e regionale che agevola il trasporto transfrontaliero di CO2, comprese le relative implicazioni per l'accesso, da parte dei soggetti coinvolti nella cattura di CO2, a mezzi sicuri e non discriminatori per il trasporto di CO2;

f) i progetti di trasporto di CO2 in corso e una stima della capacità dei progetti di trasporto di CO2 necessaria in futuro per soddisfare la corrispondente capacità di cattura e stoccaggio.

3. Laddove, sulla base della relazione di cui al paragrafo 2, risulti che non vi siano progetti di stoccaggio di CO2 in corso nel loro territorio, gli Stati membri comunicano i piani volti ad agevolare la decarbonizzazione dei settori industriali. Se applicabile, questo include il trasporto transfrontaliero di CO2 verso i siti di stoccaggio situati in altri Stati membri nonché progetti di utilizzo di CO2.

 

     Art. 22. Infrastruttura di trasporto di CO2

1. Al fine di agevolare il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 20, l'Unione e i suoi Stati membri, se del caso in collaborazione con le imprese pertinenti, compiono ogni ragionevole sforzo per sviluppare la necessaria infrastruttura di trasporto di CO2, anche transfrontaliera, valutando nel contempo i benefici economici e ambientali della prossimità di siti di cattura e stoccaggio.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire l'accesso alle reti di trasporto di CO2 e ai siti di stoccaggio ai fini dello stoccaggio geologico della CO2 prodotta e catturata, nella misura in cui ciò sia economicamente fattibile o qualora un potenziale cliente sia disposto a sostenerne i costi, conformemente all'articolo 21 della direttiva 2009/31/CE.

3. Quando la CO2 è catturata e trasportata in uno Stato membro e trasportata e stoccata in altri Stati membri, gli Stati membri coordinano le misure da essi adottate a norma del paragrafo 2. La Commissione può agevolare tale coordinamento mediante l'istituzione di raggruppamenti regionali per attività CCS, laddove gli Stati membri interessati presentino una richiesta congiunta.

 

     Art. 23. Contributo dei produttori autorizzati di petrolio e gas

1. Ciascun titolare di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 1, punto 3), della direttiva 94/22/CE è soggetto a un contributo individuale all'obiettivo a livello dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 disponibile di cui all'articolo 20 del presente regolamento. Tali contributi individuali sono calcolati proporzionalmente alla quota, ottenuta da ciascun soggetto, della produzione di petrolio greggio e gas naturale dell'Unione dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2023 e consistono in una capacità di iniezione di CO2 in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE, e disponibile sul mercato entro il 2030. I soggetti la cui produzione di petrolio greggio e gas naturale è inferiore alla soglia stabilita in conformità di un atto delegato a norma del paragrafo 12 del presente articolo sono esclusi da tale calcolo e non sono soggetti a un contributo.

2. Entro il 30 settembre 2024, gli Stati membri individuano e riferiscono alla Commissione i soggetti di cui al paragrafo 1 e le loro quote di produzione di petrolio greggio e gas naturale dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2023.

3. Dopo aver ricevuto le relazioni presentate a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, la Commissione, previa consultazione degli Stati membri e delle parti interessate, specifica i contributi dei soggetti di cui al paragrafo 1 all'obiettivo dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 per il 2030.

4. Entro il 30 giugno 2025, i soggetti di cui al paragrafo 1 presentano alla Commissione un piano che specifica nel dettaglio il modo in cui intendono apportare il loro contributo all'obiettivo dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 per il 2030. Tali piani:

a) confermano il contributo del soggetto, espresso in termini di volume previsto della nuova capacità di stoccaggio e iniezione di CO2 da rendere disponibile entro il 2030;

b) specificano i mezzi e le tappe principali per raggiungere il volume previsto.

5. Per raggiungere i volumi di capacità di iniezione previsti, i soggetti di cui al paragrafo 1 possono:

a) investire in o sviluppare progetti di stoccaggio di CO2 autonomamente o in collaborazione con altri;

b) concludere accordi con altri soggetti di cui al paragrafo 1;

c) concludere accordi con promotori di progetti di stoccaggio o investitori terzi per apportare il loro contributo.

6. Entro il 30 giugno 2026 e successivamente ogni anno, i soggetti di cui al paragrafo 1 presentano alla Commissione una relazione che descrive in dettaglio i progressi compiuti al fine di apportare il loro contributo. La Commissione rende pubbliche tali relazioni.

7. In deroga al paragrafo 1, uno Stato membro può chiedere alla Commissione di esentare i soggetti di cui al suddetto paragrafo dai contributi individuali in relazione alle attività di produzione da essi svolte nel territorio di tale Stato membro dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2023, a condizione che:

a) la capacità di iniezione annuale complessiva di tutti i siti di stoccaggio gestiti da qualsiasi soggetto che ha ricevuto un'autorizzazione allo stoccaggio ai sensi della direttiva 2009/31/CE e che ha raggiunto una decisione finale di investimento e situati nel territorio di tale Stato membro superi la somma dei contributi individuali dei soggetti di cui al paragrafo 1 del presente articolo in relazione alle pertinenti attività di produzione, e che le capacità di iniezione annuali associate a tali siti di stoccaggio corrispondano a quelle indicate nelle autorizzazioni allo stoccaggio e nelle decisioni finali di investimento e contribuiscano all'obiettivo a livello dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 disponibile di cui all'articolo 20 del presente articolo;

b) la domanda è presentata entro la fine del 2027.

8. Qualora le condizioni di cui al paragrafo 7 siano soddisfatte, la Commissione adotta una decisione che esenta i soggetti interessati dal loro contributo individuale in relazione alle attività di produzione da essi svolte nel territorio dello Stato membro che presenta la richiesta.

9. I soggetti esentati a norma del paragrafo 8 possono concludere accordi a norma del paragrafo 5, lettere b) e c), solo per la capacità di iniezione che supera il contributo individuale da cui sono esentati e la somma dei singoli contributi esentati.

10. Un anno dopo la decisione di esenzione e successivamente ogni anno, lo Stato membro presenta alla Commissione una relazione che specifica nel dettaglio i progressi compiuti dai soggetti esentati a norma del paragrafo 8 nell'apportare il loro contributo all'obiettivo a livello dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 disponibile di cui all'articolo 20. La Commissione rende pubbliche tali relazioni.

11. Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione valuta, sulla base delle relazioni di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 42, paragrafo 7, la relazione tra la domanda di capacità di iniezione proveniente da progetti di cattura di CO2 e dalle principali infrastrutture necessarie per il trasporto di CO2 in corso di realizzazione o di cui è prevista l'operatività entro il 2030 e la somma dei contributi individuali dei soggetti di cui al paragrafo 1 del presente articolo in relazione alle attività di produzione nel territorio di un determinato Stato membro. In caso di squilibrio sostanziale, lo Stato membro interessato può, in via eccezionale, chiedere alla Commissione una deroga per quanto riguarda la data entro la quale i contributi individuali devono essere soddisfatti.

12. A norma dell'articolo 44 alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di integrare il presente regolamento per quanto riguarda:

a) le norme relative all'identificazione dei soggetti tenuti a un contributo a norma del paragrafo 1, compresa la soglia al di sotto della quale i soggetti sono esentati dal contributo;

b) le modalità con cui gli accordi tra i soggetti di cui al paragrafo 1 e gli investimenti nella capacità di stoccaggio detenuta da terzi sono presi in considerazione al fine di apportare il loro contributo individuale di cui al paragrafo 5, lettere b) e c);
c) il contenuto delle relazioni di cui al paragrafo 6;

d) le condizioni dettagliate alle quali la Commissione può concedere ai soggetti un'esenzione o una deroga a norma dei paragrafi 7, 8 o 11.

13. Entro il 30 giugno 2026, gli Stati membri stabiliscono sanzioni, applicabili mediante procedure amministrative o procedimenti giudiziari o entrambi, in relazione alle violazioni da parte dei soggetti di cui al paragrafo 1, degli obblighi di cui al paragrafo 3. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.

 

     Art. 24. Quadro normativo del mercato della CO2 catturata

1. Entro il 30 giugno 2027, la Commissione effettua una valutazione del funzionamento del mercato della CO2 catturata. Tale valutazione si basa su una metodologia chiara, tiene conto delle relazioni annuali di cui all'articolo 21, paragrafo 2, e valuta in particolare se:

a) gli obblighi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, promuovono efficacemente lo sviluppo del mercato dello stoccaggio di CO2 nell'Unione;

b) il mercato prevede un accesso aperto, equo e non discriminatorio e la sicurezza della rete di stoccaggio e trasporto di CO2;

c) il mercato prevede un accesso aperto, equo e non discriminatorio alla cattura di CO2 ai fini del suo utilizzo o stoccaggio;

d) l'adeguatezza della rete di trasporto di CO2 e delle altre infrastrutture in tutta l'Unione sostiene in maniera sufficiente gli obiettivi in materia di capacità di iniezione e il fabbisogno di cattura di CO2;

e) il funzionamento del mercato della CO2 garantisce un accesso sufficiente alla capacità di iniezione per le emissioni di CO2 difficili da abbattere.

2. Sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione può proporre un atto legislativo per regolamentare il mercato al fine di affrontare eventuali carenze individuate, specie per quanto riguarda le emissioni difficili da abbattere.

 

CAPO IV

ACCESSO AI MERCATI

 

     Art. 25. Contributo alla sostenibilità e alla resilienza nelle procedure di appalto

1. Per le procedure di appalto che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/23/UE, 2014/24/UE o 2014/25/UE, qualora gli appalti prevedano, nel loro oggetto, tecnologie a zero emissioni nette figuranti nell'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a k), del presente regolamento, o nel caso di appalti di lavori e concessioni di lavori che includono tali tecnologie, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori applicano le prescrizioni minime obbligatorie in materia di sostenibilità ambientale stabilite nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

2. Il paragrafo 1 non preclude il ricorso, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori, a ulteriori prescrizioni minime o altri criteri di aggiudicazione in relazione alla sostenibilità ambientale.

3. In deroga al paragrafo 1, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori applicano almeno una delle seguenti condizioni, prescrizioni o obblighi contrattuali per gli appalti di lavori e le concessioni di lavori di cui al paragrafo 1:

a) una condizione speciale relativa a considerazioni sociali o legate all'ambiente sotto forma di clausola di esecuzione dell'appalto ai sensi dell'articolo 70 della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 87 della direttiva 2014/25/UE nonché dei principi generali della direttiva 2014/23/UE;

b) l'obbligo di dimostrare la conformità ai requisiti di cibersicurezza applicabili di cui a un regolamento sulla ciberresilienza, anche, se del caso e ove disponibile, attraverso un pertinente sistema europeo di certificazione della cibersicurezza;

c) un obbligo contrattuale specifico di consegnare in tempo il componente dell'appalto relativo alle tecnologie a zero emissioni nette di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a k), che può comportare l'obbligo di pagare una penale adeguata in caso di mancato adempimento di tale obbligo e che va oltre le prescrizioni di cui alla legislazione nazionale applicabile, se tale legislazione esiste.

4. Le prescrizioni minime obbligatorie di cui al paragrafo 1, ove applicabili, assumono, se del caso, la forma di:

a) specifiche tecniche o requisiti tecnici ai sensi dell'articolo 36 della direttiva 2014/23/UE, dell'articolo 42 della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 60 della direttiva 2014/25/UE; oppure

b) clausole di esecuzione dell'appalto ai sensi dell'articolo 70 della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 87 della direttiva 2014/25/UE nonché dei principi generali della direttiva 2014/23/UE.

5. Entro il 30 marzo 2025 la Commissione adotta un atto di esecuzione che specifica le prescrizioni minime in materia di sostenibilità ambientale per la procedura di appalto di cui al paragrafo 1.

Nell'adottare tale atto di esecuzione, la Commissione tiene conto almeno degli elementi seguenti:

a) la situazione del mercato a livello dell'Unione delle tecnologie pertinenti;

b) le disposizioni in materia di sostenibilità ambientale stabilite in altri atti legislativi e non legislativi dell'Unione applicabili alle procedure di appalto soggette all'obbligo di cui al paragrafo 1;

c) gli impegni internazionali dell'Unione, compresi l'AAP e altri accordi internazionali cui l'Unione è vincolata.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

6. Uno Stato membro non opera alcuna discriminazione nei confronti di un fornitore di prodotti a zero emissioni nette di un altro Stato membro, né lo sottopone a un trattamento differenziato ingiustificato.

7. Il contributo dell'offerta alla resilienza è tenuto in considerazione nel caso di procedure di appalto che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE o 2014/25/UE se tali appalti prevedono tecnologie a zero emissioni nette figuranti nell'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a k), del presente regolamento, come parte del loro oggetto, o nel caso di appalti di lavori e delle concessioni di lavori di cui al paragrafo 1, che includono tali tecnologie, e nel caso di appalti aggiudicati sulla base di un accordo quadro se il valore stimato di tali accordi è pari o superiore ai valori di cui all'articolo 8 della direttiva 2014/23/UE, all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE, conformemente al presente paragrafo.

Qualora la Commissione, al momento dell'indizione di gara per una procedura di appalto di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o dell'avvio di tale procedura, abbia determinato, conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, che la percentuale di una specifica tecnologia a zero emissioni nette o dei suoi principali componenti specifici originari di un paese terzo rappresenta oltre il 50% dell'approvvigionamento di tale specifica tecnologia a zero emissioni nette o di tali principali componenti specifici nell'Unione, o abbia determinato, conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, che la percentuale di approvvigionamento all'interno dell'Unione di una specifica tecnologia a zero emissioni nette o dei suoi principali componenti specifici originari di un paese terzo è aumentata in media di almeno 10 punti percentuali per due anni consecutivi e raggiunge almeno il 40% dell'approvvigionamento all'interno dell'Unione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori includono le seguenti condizioni per le procedure di appalto di cui al paragrafo 1 del presente articolo:

a) l'obbligo, per la durata dell'appalto, di non fornire più del 50% del valore della specifica tecnologia a zero emissioni nette di cui al presente paragrafo da ogni singolo paese terzo quale determinato dalla Commissione;

b) l'obbligo, per la durata dell'appalto, che non più del 50% del valore dei principali componenti specifici della specifica tecnologia a zero emissioni nette di cui al presente paragrafo sia fornito o messo a disposizione direttamente dall'aggiudicatario o da un subappaltatore proveniente da ogni singolo paese terzo quale determinato dalla Commissione;

c) l'obbligo di fornire alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori, su loro richiesta, prove adeguate relative alla lettera a) o b), al più tardi entro la data di esecuzione dell'appalto;

d) l'obbligo di pagare una penale proporzionata, in caso di mancato rispetto delle condizioni di cui alla lettera a) o b), pari almeno al 10% del valore delle specifiche tecnologie a zero emissioni nette dell'appalto di cui al presente paragrafo.

8. Per gli appalti contemplati dall'appendice I dell'AAP relativo all'Unione, nonché da altri accordi internazionali pertinenti cui l'Unione è vincolata, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori non applicano le prescrizioni di cui al paragrafo 7, secondo comma, lettere da a) a d), ove le specifiche tecnologie a zero emissioni nette o le loro principali componenti specifiche derivano da fonti di approvvigionamento che sono firmatari di tali accordi.

9. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono decidere, in via eccezionale, di non applicare i paragrafi da 1 a 4, se:

a) la tecnologia a zero emissioni nette richiesta può essere fornita unicamente da uno specifico operatore economico e non esistono alternative o sostituti ragionevoli e l'assenza di concorrenza non sia il risultato di una limitazione artificiosa dei parametri della procedura di appalto;

b) non sono state presentate offerte o domande adeguate di partecipazione in risposta a una precedente e analoga procedura di appalto avviata dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o dallo stesso ente aggiudicatore nei due anni immediatamente precedenti l'avvio della nuova procedura di appalto prevista;

c) la loro applicazione obbligherebbe l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ad acquistare attrezzature che presentano costi sproporzionati o comporterebbe incompatibilità tecniche di utilizzo e di manutenzione.

10. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono presumere che le differenze di costo stimate superiori al 20%, sulla base di dati oggettivi e trasparenti, siano sproporzionate.

11. Se l'applicazione del contributo alla resilienza a norma del paragrafo 7 del presente articolo ha portato a una situazione in cui non sono state presentate offerte o domande adeguate di partecipazione in risposta a una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono, in via eccezionale:

a) decidere di ricorrere alla procedura negoziata senza previa indizione di gara a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2014/24/UE, dell'articolo 50, lettera a) della direttiva 2014/25/UE o dell'articolo 31, paragrafo 5, della direttiva 2014/23/UE; oppure

b) decidere di non applicare il paragrafo 7 del presente articolo in una specifica procedura di appalto successiva volta a soddisfare gli stessi fabbisogni che hanno determinato l'avvio della procedura iniziale di cui al presente paragrafo.

12. Il presente articolo non pregiudica:

a) la possibilità di utilizzare ulteriori criteri diversi dal prezzo;

b) la possibilità di escludere le offerte anormalmente basse a norma dell'articolo 69 della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 84 della direttiva 2014/25/UE;

c) gli articoli 107 e 108 TFUE, nel caso di procedure di appalto non competitive.

 

     Art. 26. Aste per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili

1. Per le tecnologie elencate all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a j), che sono tecnologie delle energie rinnovabili, gli Stati membri, nel definire le aste per la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili, includono:

a) criteri di preselezione relativi a:

i) la condotta responsabile d'impresa;

ii) la cibersicurezza e la sicurezza dei dati; nonché

iii) la capacità di realizzare il progetto in modo completo e nei tempi previsti;

b) criteri di preselezioni o criteri di aggiudicazione volti a valutare il contributo dell'asta alla sostenibilità e alla resilienza di cui al paragrafo 2.

Il presente paragrafo non pregiudica l'articolo 4 della direttiva (UE) 2018/2001, gli articoli 107 e 108 TFUE, né gli obblighi internazionali dell'Unione.

2. Il contributo delle aste alla sostenibilità e alla resilienza si basa sui criteri di cui al presente paragrafo. Tali criteri sono oggettivi, trasparenti e non discriminatori.

Le aste contribuiscono alla resilienza, tenendo conto della percentuale di tecnologie a zero emissioni nette o dei loro principali componenti specifici originari di un paese terzo che rappresenta oltre il 50% dell'approvvigionamento di tale specifica tecnologia a zero emissioni nette o dei suoi principali componenti specifici all'interno dell'Unione.

Ai fini del secondo comma del presente paragrafo, il paese di origine è determinato in conformità del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio .

Le aste contribuiscono anche al conseguimento di almeno uno dei seguenti obbiettivi:

a) una sostenibilità ambientale maggiore rispetto alle prescrizioni minime previste dal diritto applicabile;

b) l’innovazione, fornendo soluzioni completamente nuove o migliorando soluzioni all'avanguardia comparabili;

c) l'integrazione del sistema energetico.

Il presente paragrafo non preclude il ricorso, da parte degli Stati membri, a criteri aggiuntivi diversi dal prezzo oltre a quelli elencati al presente paragrafo.

3. Entro il 30 marzo 2025 la Commissione adotta un atto di esecuzione che specificherà ulteriormente i criteri di preselezione e di aggiudicazione di cui al paragrafo 1.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

4. Gli Stati membri attribuiscono a ciascuno dei criteri di valutazione del contributo dell'asta alla sostenibilità e alla resilienza, se applicati come criteri di aggiudicazione, una ponderazione minima del 5% e una ponderazione combinata tra il 15% e il 30% dei criteri di aggiudicazione. Ciò non pregiudica la possibilità di attribuire una ponderazione più elevata ai criteri di cui al paragrafo 2, quarto comma, in linea con eventuali limiti applicabili ai criteri diversi dal prezzo stabiliti ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato.

5. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare le considerazioni relative ai criteri di preselezione e di aggiudicazione di cui al paragrafo 1 qualora, applicando tali criteri, si troverebbero a sostenere costi sproporzionati. Gli Stati membri possono presumere che le differenze di costo stimate superiori al 15% per asta, sulla base di dati oggettivi e verificabili, siano sproporzionate.

6. Gli Stati membri, se del caso, adottano misure volte a massimizzare il tasso di esecuzione dei progetti attraverso incentivi adeguati, ad esempio applicando un'indicizzazione dei prezzi. Gli Stati membri possono valutare gli effetti delle offerte negative sulla velocità e sulla portata della diffusione.

7. I paragrafi da 1 a 4 si applicano almeno al 30% del volume messo all'asta annualmente per Stato membro o, in alternativa, ad almeno 6 gigawatt all'anno per Stato membro.

8. Entro il 31 dicembre 2027 e successivamente ogni due anni, la Commissione effettua una valutazione globale dell'applicazione dei criteri di resilienza e sostenibilità per le aste in materia di diffusione dell'energia da fonti rinnovabili e del loro effetto sull'accelerazione della diffusione delle tecnologie delle energie rinnovabili. In particolare, la Commissione valuta l'impatto dei criteri di resilienza e sostenibilità sui seguenti aspetti:

a) lo sviluppo della produzione annuale dell'Unione di tecnologie delle energie rinnovabili;

b) la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili, inclusi il loro impatto finanziario e il loro impatto sulla velocità di diffusione, tenendo conto nel contempo anche della praticabilità, ivi compresi gli oneri amministrativi, e della chiarezza del sistema per i promotori dei progetti e l'amministrazione nazionale, sulla base dei dati disponibili.

Nel quadro di tale valutazione, la Commissione consulta esperti degli Stati membri nel settore delle aste.

9. Se la valutazione di cui al paragrafo 8 è positiva, in particolare se l'applicazione dei criteri di resilienza e sostenibilità non ha ostacolato in modo significativo la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili, la Commissione presenta, se del caso, una proposta di modifica del paragrafo 7 per determinare le quote del volume messo all'asta annualmente per Stato membro o il volume assoluto cui si applicano i paragrafi da 1 a 5, segnatamente al fine di aumentare tali volumi, e per adeguare la soglia delle differenze di costo stimate di cui al paragrafo 5.

10. Ai fini del calcolo dei volumi messi all'asta annualmente per Stato membro, si possono escludere le aste relative a impianti la cui dimensione massima del progetto è di 10 MW. Per le aste relative a una specifica tecnologia cui si applicano i paragrafi da 1 a 5 e che hanno successivamente registrato una scarsa adesione, la quota del volume d'asta che ha registrato una scarsa adesione può essere esclusa dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 5.

11. Per facilitare l'attuazione da parte di tutti gli Stati membri, in particolare di quelli con un basso volume di aste, gli Stati membri che non hanno indetto più di due aste all'anno nei due anni precedenti possono calcolare la quota delle aste cui si applicano i paragrafi da 1 a 5 su tale periodo di due anni.

 

     Art. 27. Appalti precommerciali e appalti pubblici per soluzioni innovative

1. Gli Stati membri si adoperano per ricorrere, ove opportuno, ad appalti precommerciali e appalti pubblici per soluzioni innovative al fine di stimolare l'innovazione nelle tecnologie a zero emissioni nette e la creazione di nuova capacità di produzione di tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione. Gli appalti precommerciali e gli appalti pubblici per soluzioni innovative possono essere integrati con finanziamenti a livello dell'Unione nel quadro degli esistenti programmi dell'Unione per gli appalti precommerciali o gli appalti pubblici congiunti tra Stati membri.

2. La piattaforma elabora raccomandazioni sulla progettazione degli appalti precommerciali o degli appalti pubblici per soluzioni innovative.

 

     Art. 28. Altre forme di intervento pubblico

1. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE e l'articolo 4 della direttiva (UE) 2018/2001, e in linea con gli impegni internazionali dell'Unione, quando decidono di istituire nuovi regimi o di aggiornare quelli esistenti a favore delle famiglie, delle imprese o dei consumatori che incentivano l'acquisto di prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette, gli Stati membri, le autorità regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni costituite da una o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico concepiscono detti regimi in modo tale da promuovere l'acquisto, da parte dei beneficiari, dei prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette che forniscono un elevato contribuito alla sostenibilità e alla resilienza ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, prevedendo una compensazione finanziaria supplementare proporzionata o subordinando l’ammissibilità del regime ai criteri di cui al paragrafo 4 del presente articolo, tenendo conto, nel contempo, dell'accessibilità dei regimi per i cittadini che vivono in condizioni di povertà energetica.

2. La compensazione finanziaria supplementare concessa dalle autorità a norma del paragrafo 1 del presente articolo, a motivo dell'applicazione dei criteri di cui al paragrafo 4, primo comma, frase introduttiva e lettere b) e c), del presente articolo, non supera il 5% del costo del prodotto finale delle tecnologie a zero emissioni nette per il consumatore, ad eccezione dei regimi destinati ai cittadini che vivono in condizioni di povertà energetica, quale definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio , per i quali il limite è del 15%.

3. Quando concepisce e attua un regime a norma del paragrafo 1, l'autorità valuta il contributo alla resilienza e alla sostenibilità apportato dai prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette disponibili sul mercato, sulla base di una procedura aperta, non discriminatoria e trasparente. La domanda di inclusione di un prodotto finale delle tecnologie a zero emissioni nette nel regime può essere presentata in qualsiasi momento. L'autorità stabilisce il punteggio minimo necessario affinché i prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette possano beneficiare della compensazione finanziaria supplementare nell'ambito del regime di sostegno.

4. Il contributo di altre forme di intervento pubblico alla sostenibilità e alla resilienza si basa sul loro contributo alla resilienza, tenuto conto della percentuale di tecnologie a zero emissioni nette o dei loro principali componenti specifici originari di un paese terzo che rappresenta oltre il 50% dell'approvvigionamento di tale specifica tecnologia a zero emissioni nette all'interno dell'Unione, e almeno uno dei criteri seguenti:

a) una sostenibilità ambientale maggiore rispetto alle prescrizioni minime previste dal diritto applicabile;

b) il contributo all'innovazione fornendo soluzioni completamente nuove o migliorando soluzioni all'avanguardia comparabili;

c) il contributo all'integrazione del sistema energetico.

I criteri di cui al primo comma sono oggettivi, trasparenti e non discriminatori.

Ciò non preclude il ricorso, da parte degli Stati membri, a criteri aggiuntivi diversi dal prezzo oltre a quelli di cui al primo comma.

Ai fini del contributo alla resilienza di cui al primo comma, frase introduttiva, del presente paragrafo, il paese di origine è determinato in conformità del regolamento (UE) n. 952/2013.

5. Gli Stati membri pubblicano su un unico sito web liberamente accessibile tutte le informazioni relative ai regimi di cui al paragrafo 1 per ciascun pertinente prodotto finale delle tecnologie a zero emissioni nette.

 

     Art. 29. Coordinamento delle iniziative concernenti l'accesso ai mercati

1. Se del caso, la Commissione fornisce orientamenti in merito all'applicazione dei criteri per valutare il contributo alla resilienza e alla sostenibilità dei prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette che sono oggetto delle forme di intervento pubblico di cui agli articoli 25, 26 e 28.

2. Ai fini della valutazione del contributo alla resilienza, la Commissione adotta un atto di esecuzione che contiene un elenco di ciascun prodotto finale delle tecnologie a zero emissioni nette e dei loro principali componenti specifici. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

Sulla base dell'atto di esecuzione di cui al primo comma, la Commissione fornisce informazioni aggiornate sulle quote dell'approvvigionamento dell'Unione originario di diversi paesi terzi nell'ultimo anno per il quale sono disponibili dati per ciascuna delle tecnologie a zero emissioni nette e i loro principali componenti specifici. Il paese di origine è determinato in conformità del regolamento (UE) n. 952/2013.

3. La piattaforma discute le misure adottate dagli Stati membri per attuare gli articoli da 25 a 28 e scambiare le migliori pratiche, in relazione tra l'altro all'uso pratico dei criteri che definiscono il contributo alla sostenibilità e alla resilienza nell'ambito delle procedure di appalto o dei sistemi che incentivano l'acquisto di prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette.

 

CAPO V

MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE PER LA CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO DI QUALITÀ

 

     Art. 30. Accademie europee dell'industria a zero emissioni nette

1. Sulla base di una valutazione, effettuata dalla Commissione utilizzando i dati e le relazioni esistenti, delle carenze di competenze nelle industrie delle tecnologie a zero emissioni nette fondamentali per la trasformazione industriale e la decarbonizzazione, e nel pieno rispetto della competenza degli Stati membri nel settore dell'istruzione e della formazione, la Commissione sostiene, anche attraverso l'erogazione di finanziamenti di avviamento, la creazione di accademie europee dell'industria a zero emissioni nette («accademie»), come organizzazioni o consorzi o progetti di pertinenti portatori di interessi, i cui obiettivi sono i seguenti:

a) elaborare, per l'uso volontario da parte degli Stati membri e degli erogatori di istruzione e formazione nei loro territori, programmi di apprendimento, contenuti e materiali di apprendimento per l'istruzione e la formazione, riguardanti ad esempio lo sviluppo, la produzione, l'installazione, la messa in servizio, il funzionamento, la manutenzione, la riparazione, la progettazione ecocompatibile, il riutilizzo e il riciclaggio delle tecnologie a zero emissioni nette e le materie prime nonché aspetti pertinenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e competenze trasversali; quanto sopra riflette la valutazione delle carenze di competenze e sostiene le capacità delle autorità pubbliche, in particolare quelle competenti per il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni di cui al capo II, e delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori di cui al capo IV del presente regolamento;

b) promuovere l'uso volontario dei programmi, dei contenuti e dei materiali di apprendimento da parte degli erogatori di istruzione e formazione negli Stati membri;

c) offrire sostegno agli erogatori di istruzione e formazione che utilizzano i programmi, i contenuti e i materiali di apprendimento prodotti dalle accademie per promuovere la qualità della formazione offerta e mettere a punto meccanismi volti a garantirla;

d) sviluppare certificati, comprese, se del caso, microcredenziali, per l'uso volontario da parte degli Stati membri e degli erogatori di istruzione e formazione nei loro territori, al fine di favorire l'individuazione delle competenze e, se del caso, il riconoscimento delle qualifiche, migliorare la trasferibilità tra posti di lavoro e industrie, facilitare la mobilità transfrontaliera della forza lavoro, promuovere l'incontro tra domanda e offerta di posti di lavoro di qualità attraverso strumenti quali la rete europea di servizi per l'impiego (EURES) ed EURAXESS, nonché assicurare la visibilità del fatto che i programmi o i contenuti di apprendimento sono stati elaborati da un'accademia.

2. Le accademie coinvolgono gli attori pertinenti, quali l'industria delle tecnologie a zero emissioni nette, gli erogatori di istruzione e formazione e le parti sociali di diversi Stati membri. Le accademie elaborano piani d'azione che stabiliscono, tra l'altro, gli obiettivi intermedi, i traguardi, anche in termini di numero di discenti da basare sulla valutazione delle carenze di competenze, e un piano finanziario volto a conseguire la sostenibilità finanziaria. Tali piani d'azione prestano particolare attenzione alle regioni in fase di trasformazione industriale o con un elevato tasso di disoccupazione, se del caso.

3. Le accademie producono contenuti equilibrati sotto il profilo del genere, contribuiscono a combattere gli stereotipi di genere e promuovono la parità di accesso ai contenuti di apprendimento per tutti, prestando particolare attenzione alla necessità di promuovere l'attività di un maggior numero di donne e giovani, in particolare i NEET, di anziani, di lavoratori in professioni che rischiano di scomparire o i cui contenuti e compiti sono fortemente trasformati dalle nuove tecnologie, di persone che lavorano nelle regioni in transizione e di persone con disabilità. Le accademie promuovono la diversità e l'inclusività delle persone con disabilità, dei migranti, e delle persone in situazioni di vulnerabilità.

4. Fatti salvi i rispettivi poteri dell'autorità di bilancio, sono messi a disposizione, se del caso, mezzi finanziari a livello dell'Unione per sostenere la creazione delle accademie con i finanziamenti di avviamento di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri sono inoltre incoraggiati a utilizzare i pertinenti fondi dell'Unione, come l'FSE+, per sostenere la diffusione dei contenuti di apprendimento elaborati dalle accademie.

 

     Art. 31. Professioni regolamentate nelle industrie a zero emissioni nette e riconoscimento delle qualifiche professionali

1. Entro nove mesi dal momento in cui l'accademia completa l'elaborazione dei contenuti e dei materiali di apprendimento e successivamente ogni due anni, gli Stati membri si adoperano per valutare se i programmi di apprendimento elaborati da tale accademia sono equivalenti alle qualifiche specifiche richieste dallo Stato membro ospitante per l'accesso alle attività regolamentate nell'ambito di professioni di particolare rilevanza per l'industria delle tecnologie a zero emissioni nette in tale Stato membro. Gli Stati membri provvedono affinché i risultati delle valutazioni siano resi pubblici e facilmente accessibili online. Qualora i programmi di apprendimento non siano ritenuti equivalenti alle qualifiche richieste dallo Stato membro ospitante per l'accesso alle attività regolamentate, o laddove uno Stato membro non abbia cercato di valutare l'equivalenza, tale Stato membro informa la piattaforma, fornendo informazioni pertinenti in merito a:

a) i motivi per cui l'esercizio di valutazione non è stato completato; oppure

b) le differenze tra i programmi di apprendimento elaborati dalle accademie e le qualifiche specifiche richieste da tale Stato membro ospitante e le modalità per conseguire l'equivalenza.

2. Se uno Stato membro conclude che i programmi di apprendimento elaborati da un'accademia sono equivalenti alle qualifiche specifiche richieste dallo Stato membro ospitante per l'accesso alle attività regolamentate, esso agevola il riconoscimento dei certificati rilasciati dagli erogatori di istruzione e formazione sulla base dei programmi di apprendimento elaborati dall'accademia a norma del titolo III, capo I, della direttiva 2005/36/CE, trattando tali certificati come prova sufficiente delle qualifiche formali, conformemente all'articolo 11 della direttiva 2005/36/CE, qualora i titolari di detti certificati richiedano l'accesso a una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE che sia di particolare rilevanza per l'industria delle tecnologie a zero emissioni nette.

3. Se l'accesso a una professione di particolare rilevanza per l'industria delle tecnologie a zero emissioni nette è regolamentato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE, gli Stati membri si adoperano per sviluppare un insieme comune di conoscenze, abilità e competenze minime necessarie per l'esercizio di tale professione specifica, al fine di istituire un quadro comune di formazione di cui all'articolo 49 bis, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE, in modo da consentire il riconoscimento automatico delle qualifiche. Anche la piattaforma può presentare suggerimenti per quadri comuni di formazione, conformemente all'articolo 49 bis, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE.

 

     Art. 32. Piattaforma «Europa a zero emissioni nette» e competenze

La piattaforma favorisce e integra l'azione degli Stati membri nella diffusione di competenze nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette, nel rispetto della loro competenza, consigliando e assistendo la Commissione e gli Stati membri, comprese le autorità competenti, e le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di cui ai capi II e IV, mediante le azioni seguenti:

a) valutare, monitorare costantemente e prevedere la domanda e l'offerta di una forza lavoro dotata delle competenze necessarie nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette, nonché la disponibilità e la diffusione delle pertinenti opportunità di istruzione e formazione, al fine di contribuire alle attività delle accademie, secondo il caso;

b) monitorare l'attività delle accademie, sulla base dei dati e delle informazioni sul numero di persone che hanno beneficiato dei programmi di apprendimento elaborati dalle accademie, compresi dati disaggregati per settore industriale, genere, età e livelli di istruzione e qualifica, la promozione delle sinergie con iniziative e progetti dell’Unione e nazionali in materia di competenze e il rafforzamento e la diffusione delle buone pratiche, tra l'altro, per attrarre una forza lavoro diversificata e garantire una supervisione generale;

c) analizzare le cause profonde delle carenze di manodopera e di competenze, sulla base dei dati e dei contribuiti esistenti, compresi quelli relativi alla qualità dell'offerta di lavoro, valutando così se siano necessarie misure supplementari per attrarre un maggior numero di lavoratori di tutti i livelli di qualifica in determinati settori;

d) favorire la mobilitazione dei portatori di interessi, tra cui l'industria, le imprese, comprese le PMI, le parti sociali e gli erogatori di istruzione e formazione, ad esempio le università, per la promozione e, in linea con le prassi nazionali, la loro possibile partecipazione all'introduzione dei programmi di apprendimento elaborati dalle accademie europee dell'industria a zero emissioni nette;

e) sostenere la diffusione dei certificati di apprendimento sviluppati dalle accademie negli Stati membri, al fine di promuovere l'individuazione delle competenze e, ove opportuno, il riconoscimento delle qualifiche nonché l'incontro tra domanda e offerta di competenze e di lavoro, favorendo tra l'altro la validità e l'accettazione dei certificati in tutto il mercato del lavoro dell'Unione;

f) monitorare la diffusione e il riconoscimento dei certificati di apprendimento e contribuire a offrire di soluzioni laddove si riscontrino problemi di mancato riconoscimento;

g) agevolare, ove opportuno, lo sviluppo di profili professionali europei, per l'uso volontario da parte degli Stati membri, costituiti da un insieme comune di conoscenze, abilità e competenze per le professioni chiave nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette, basandosi tra l'altro sui programmi di apprendimento elaborati dalle accademie e, se del caso, utilizzando la terminologia prevista dalla classificazione europea di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni (ESCO) per favorire la trasparenza e la mobilità tra posti di lavoro e oltre le frontiere del mercato interno;

h) promuovere prospettive di carriera e condizioni di lavoro di qualità, compresi salari adeguati, nei posti di lavoro disponibili nelle industrie di tecnologie a zero emissioni nette, l'integrazione nel mercato del lavoro delle industrie di tecnologie a zero emissioni nette di un maggior numero di donne e giovani, in particolare i NEET, di anziani, di lavoratori in professioni che rischiano di scomparire o i cui contenuti e compiti sono fortemente trasformati dalle nuove tecnologie, di persone che lavorano nelle regioni in transizione e di persone con disabilità, e attrarre lavoratori qualificati dei paesi terzi attraverso strumenti quali la Carta blu europea e conformemente alle competenze, alle legislazioni e alle prassi nazionali, per disporre in tal modo di una forza lavoro maggiormente diversificata;

i) incoraggiare e sostenere la mobilità dei lavoratori in tutta l'Unione e promuovere la pubblicazione di posti vacanti relativi alle tecnologie a zero emissioni nette da parte di EURES, conformemente al regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio ;

j) agevolare un più stretto coordinamento e lo scambio delle migliori pratiche e di know-how tra gli Stati membri e all'interno del settore privato, al fine di migliorare la disponibilità di competenze nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette, contribuendo anche alle politiche dell'Unione e degli Stati membri volte ad attrarre nuovi talenti da paesi terzi e a tutti i livelli di istruzione, conformemente alle competenze, alle legislazioni e alle prassi nazionali e in raccordo con le strutture di cooperazione europea già esistenti nel settore dell'istruzione e della formazione;

k) cercare sinergie con i programmi di formazione o istruzione esistenti con l'obiettivo, tra l'altro, di far corrispondere i programmi di apprendimento delle accademie alle esigenze dell'industria dell'Unione.

 

CAPO VI

INNOVAZIONE

 

     Art. 33. Spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette

1. Entro il 30 marzo 2025, allorché creano spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette, gli Stati membri istituiscono o designano uno o più punti di contatto. Un unico punto di contatto è responsabile di ciascuna richiesta di istituire uno spazio di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette a norma del presente articolo.

2. Gli Stati membri, insieme alle autorità locali e regionali e ad altri Stati membri se del caso, possono istituire di propria iniziativa spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette. Gli Stati membri istituiscono spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette, in stretta collaborazione con l'industria e, se del caso, gli istituti di ricerca, le parti sociali e la società civile, a norma del paragrafo 1 su richiesta di qualsiasi impresa, organizzazione o consorzio impegnato nello sviluppo di tecnologie innovative a zero emissioni nette, che soddisfi i criteri di ammissibilità e di selezione di cui al paragrafo 3, secondo comma, lettera a), e che sia stato selezionato dalle autorità competenti mediante la procedura di selezione di cui al paragrafo 3, secondo comma, lettera b).

3. Le modalità e le condizioni per l'istituzione e il funzionamento degli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette a norma del paragrafo 2 sono adottate mediante atti di esecuzione. Tali modalità e condizioni sostengono la flessibilità delle autorità competenti nello stabilire l'ordine di priorità tra le domande di spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette e in merito all'approvazione di tali domande. Esse promuovono l'innovazione e l'apprendimento normativo e tengono conto in particolare delle circostanze e capacità specifiche delle PMI e delle start-up partecipanti.

Tali atti di esecuzione includono principi fondamentali comuni sulle questioni seguenti:

a) i criteri di ammissibilità e la procedura di selezione per la partecipazione agli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette;

b) la procedura di domanda, partecipazione, monitoraggio, uscita e cessazione degli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette;

c) i termini e le condizioni applicabili ai partecipanti.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

4. La partecipazione agli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette non pregiudica i poteri correttivi e di controllo delle autorità che vigilano sullo spazio di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette. La sperimentazione, lo sviluppo e la convalida delle tecnologie innovative a zero emissioni nette o di altre tecnologie innovative si svolgono sotto la vigilanza e il sostegno delle autorità competenti. Le autorità competenti esercitano i loro poteri di vigilanza in modo flessibile entro i limiti del diritto applicabile, adattando le prassi normative esistenti ed esercitando i loro poteri discrezionali nell'attuazione delle disposizioni giuridiche e nella loro applicazione a uno specifico progetto di spazio di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette, al fine di eliminare gli ostacoli, alleviare gli oneri normativi, ridurre l'incertezza normativa e sostenere tecnologie innovative a zero emissioni nette o altre tecnologie innovative.

5. Al fine di conseguire l'obiettivo del presente articolo, le autorità competenti valutano la possibilità di concedere deroghe o esenzioni nel diritto nazionale nella misura consentita dal pertinente diritto dell'Unione. Le autorità competenti provvedono affinché il piano dello spazio di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette rispetti i requisiti del diritto dell'Unione nonché gli obiettivi chiave e le prescrizioni essenziali del diritto nazionale. Le autorità competenti provvedono affinché tutti i rischi significativi per la salute, la sicurezza o l'ambiente individuati durante lo sviluppo e la sperimentazione di tecnologie innovative a zero emissioni nette o di altre tecnologie innovative siano comunicati al pubblico e determinino la sospensione immediata del processo di sviluppo e di sperimentazione fino a quando tali rischi non siano stati attenuati. Qualora le autorità competenti ritengano che il progetto proposto comporti rischi eccezionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori, della popolazione in generale o dell'ambiente, in particolare in quanto prevede processi di sperimentazione, sviluppo o convalida che comportano l'uso di sostanze particolarmente tossiche, esse approvano il piano dello spazio di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette solo dopo aver accertato la predisposizione di garanzie adeguate commisurate ai rischi eccezionali individuati.

6. I partecipanti allo spazio di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette restano responsabili ai sensi del diritto applicabile dell'Unione e degli Stati membri in materia di responsabilità per eventuali danni materiali arrecati a terzi a seguito della sperimentazione che ha luogo nello spazio di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette.

7. La durata dello spazio di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette può essere prolungata attraverso la medesima procedura, previo accordo dell'autorità nazionale competente.

8. Gli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette sono concepiti e attuati in modo tale da agevolare, se del caso, la cooperazione transfrontaliera tra le autorità nazionali competenti. Gli Stati membri che hanno istituito spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette coordinano le loro attività e collaborano nel quadro della piattaforma al fine di condividere le informazioni pertinenti con altri Stati membri. La piattaforma può invitare le imprese che hanno partecipato a uno spazio di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette a condividere l'esperienza vissuta in questo processo. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e delle discussioni tenutesi sulla piattaforma, la Commissione riferisce periodicamente in merito ai risultati dell'attuazione degli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette, compresi buone pratiche, insegnamenti appresi e raccomandazioni sulla loro istituzione e, se del caso, sull'applicazione del presente regolamento e di altro diritto dell'Unione nell'ambito dello spazio di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette, con modalità adattate alle sue finalità.

 

     Art. 34. Misure a favore delle PMI e delle start-up

1. Gli Stati membri:

a) forniscono alle PMI e alle start-up un accesso prioritario agli spazi di sperimentazione normativa per tecnologiea zero emissioni nette nella misura in cui tali imprese soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 33;

b) organizzano attività di sensibilizzazione in merito alla partecipazione delle PMI e delle start-up agli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette;

c) se del caso, istituiscono un canale dedicato per la comunicazione con le PMI e le start-up al fine di fornire orientamenti e rispondere alle domande relative all'attuazione dell'articolo 33.

2. Gli Stati membri tengono conto degli interessi e delle esigenze specifici delle PMI e delle start-up e forniscono un adeguato sostegno amministrativo per la partecipazione agli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, gli Stati membri informano le PMI e le start-up del sostegno finanziario disponibile per le loro attività negli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette.

 

     Art. 35. Istituzione del gruppo direttivo del piano strategico per le tecnologie energetiche

1. È istituito il gruppo direttivo del piano strategico per le tecnologie energetiche (gruppo direttivo del piano SET).

2. Il gruppo direttivo del piano SET svolge i compiti definiti nel presente regolamento.

 

     Art. 36. Compiti del gruppo direttivo del piano SET

1. Il gruppo direttivo del piano SET fornisce orientamenti e indicazioni al piano strategico per le tecnologie energetiche.

2. La Commissione e gli Stati membri lavorano e si coordinano nell'ambito del gruppo direttivo del piano SET per contribuire a sostenere lo sviluppo di tecnologie energetiche pulite, efficienti e competitive in termini di costi mediante il coordinamento e la collaborazione in materia di ricerca e innovazione nel settore dell'energia pulita nonché, se del caso, con i paesi terzi, su invito.

3. Il gruppo direttivo del piano SET consiglia e assiste la Commissione nell'elaborare iniziative relative ai compiti di cui ai paragrafi 1 e 2.

 

     Art. 37. Struttura e funzionamento del gruppo direttivo del piano SET

1. Il gruppo direttivo del piano SET è composto dagli Stati membri e dalla Commissione. È presieduto da uno o più rappresentanti della Commissione.

2. Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante di alto livello in seno al gruppo direttivo del piano SET. Ove pertinente per quanto riguarda la funzione e le competenze, uno Stato membro può nominare più di un rappresentante in relazione a diversi compiti del gruppo direttivo del piano SET. Ciascun rappresentante nominato in seno al gruppo direttivo del piano SET ha un supplente.

3. Su proposta della Commissione, il gruppo direttivo del piano SET adotta il proprio regolamento interno a maggioranza semplice dei suoi membri.

4. Il gruppo direttivo del piano SET si riunisce a intervalli regolari per garantire l'efficace svolgimento dei suoi compiti. Se necessario, il gruppo direttivo del piano SET si riunisce sulla base di una richiesta motivata della Commissione o della maggioranza semplice dei suoi membri.

5. La Commissione assiste il gruppo direttivo del piano SET attraverso una segreteria esecutiva che fornisce supporto tecnico e logistico.

6. Il gruppo direttivo del piano SET può istituire task force e gruppi di lavoro permanenti o temporanei competenti per questioni e compiti specifici.

 

CAPO VII

GOVERNANCE

 

     Art. 38. Istituzione e compiti della piattaforma «Europa a zero emissioni nette»

1. È istituita la piattaforma «Europa a zero emissioni nette» (la «piattaforma»).

2. La piattaforma svolge i compiti definiti nel presente regolamento.

3. La piattaforma può consigliare e assistere la Commissione e gli Stati membri relativamente alle misure adottate per conseguire gli obiettivi di cui al capo I del presente regolamento, evitando nel contempo oneri amministrativi sproporzionati per gli Stati membri, laddove fattibile, e tenendo conto dei piani nazionali per l'energia e il clima degli Stati membri.

4. I membri della piattaforma si coordinano per quanto riguarda i partenariati industriali per tecnologie a zero emissioni nette nell'ambito della piattaforma per contribuire a promuovere l'adozione di tecnologie a zero emissioni nette a livello mondiale, per collaborare allo sviluppo di tecnologie innovative a zero emissioni nette e per sostenere il ruolo delle capacità industriali dell'Unione nel preparare la transizione del pianeta verso l'energia pulita, conformemente all'obiettivo generale del presente regolamento sancito all'articolo 1. La piattaforma può discutere periodicamente, tra l'altro, degli aspetti seguenti:

a) come migliorare e promuovere la collaborazione e la condivisione di know-how e tecnologie tra l'Unione e i paesi terzi lungo la catena del valore delle tecnologie a zero emissioni nette;

b) la resilienza, anche attraverso una competitività rafforzata delle industrie europee nell'ambito di applicazione del presente regolamento, in relazione alle catene del valore globali e le misure di rafforzamento raccomandate;

c) se del caso, come migliorare la coerenza tra il presente regolamento e altre iniziative dell'Unione che potrebbero contribuire agli obiettivi del presente regolamento e, eventualmente, formulare raccomandazioni al riguardo;

d) i progressi in merito alle catene del valore per le tecnologie a zero emissioni nette, i cambiamenti tecnologici e industriali in corso nonché le potenziali future catene del valore strategiche emergenti in vista degli obiettivi del presente regolamento;

e) le migliori pratiche per quanto riguarda l'attuazione del capo II, sezione II, e degli articoli 15 e 16 nonché l'accelerazione dei termini per l'autorizzazione;

f) come far fronte agli ostacoli non tariffari al commercio, ad esempio attraverso il riconoscimento reciproco della valutazione della conformità o impegni volti a evitare le restrizioni all'esportazione;

g) i paesi terzi ai quali potrebbe essere accordata priorità nella conclusione di partenariati industriali per tecnologie a zero emissioni nette, tenendo conto degli elementi seguenti:

i) il potenziale contributo alla sicurezza dell'approvvigionamento, tenendo conto della loro capacità di produzione di tecnologie a zero emissioni nette;

ii) eventuali accordi di cooperazione in vigore tra un paese terzo e l'Unione;

iii) il fatto che il quadro normativo di un paese terzo e la relativa attuazione garantiscano il monitoraggio, la prevenzione e la riduzione al minimo degli impatti ambientali, il ricorso a pratiche socialmente responsabili che prevedano il rispetto dei diritti umani e dei lavoratori e un impegno significativo ed equo con le comunità locali, il ricorso a pratiche commerciali trasparenti e la prevenzione degli impatti negativi sul corretto funzionamento della pubblica amministrazione e sullo Stato di diritto;

iv) le capacità di stoccaggio e iniezione di CO2 nei loro territori;

h) come incentivare la produzione di tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione affrontando la questione dei finanziamenti, del quadro normativo e delle garanzie di investimento e localizzazione;

i) la valutazione dell'applicazione di misure commerciali nelle industrie a zero emissioni nette.

Il presente paragrafo lascia impregiudicate le prerogative del Consiglio conformemente ai trattati in relazione agli strumenti internazionali non vincolanti.

5. Gli Stati membri possono coadiuvare la Commissione nell'attuazione delle misure di cooperazione previste dal partenariato industriale per tecnologie a zero emissioni nette.

6. Tenuto conto della relazione della Commissione del 24 ottobre 2023 dal titolo «Progressi compiuti nella competitività delle tecnologie per l'energia pulita» e dell'indagine annuale sugli oneri del 2022 svolta dalla Commissione, la Commissione riferisce alla piattaforma in merito all'evoluzione dell'onere normativo per le industrie a zero emissioni nette nell'Unione.

7. La piattaforma si coordina periodicamente con il forum ad alto livello sulla normazione per discutere in merito all'utilizzo della normazione per sostenere lo sviluppo di tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione.

 

     Art. 39. Struttura e funzionamento della piattaforma

1. La piattaforma è composta di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. È presieduta da un rappresentante della Commissione.

2. Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante di alto livello in seno alla piattaforma. Ove pertinente per quanto riguarda la funzione e le competenze, uno Stato membro può nominare più di un rappresentante in relazione a diversi compiti della piattaforma. Ciascun rappresentante nominato in seno alla piattaforma ha un supplente. Solo gli Stati membri hanno diritto di voto. Ciascuno Stato membro dispone di un solo voto, indipendentemente dal numero dei rappresentanti.

3. Su proposta della Commissione, la piattaforma adotta il proprio regolamento interno a maggioranza semplice dei suoi membri.

4. La piattaforma si riunisce a intervalli regolari al fine di garantire l'efficace svolgimento dei suoi compiti definiti nel presente regolamento. Se necessario, la piattaforma tiene riunioni straordinarie sulla base di una richiesta motivata della Commissione o di uno Stato membro.

5. La Commissione assiste la piattaforma attraverso una segreteria esecutiva che fornisce supporto tecnico e logistico.

6. La piattaforma può istituire sottogruppi permanenti o temporanei competenti per questioni e compiti specifici relativi al presente regolamento.

La piattaforma istituisce almeno un sottogruppo per garantire l'adeguata attuazione delle accademie ai sensi del capo V.

7. La piattaforma invita rappresentanti del Parlamento europeo a partecipare, in qualità di osservatori, alle sue riunioni, comprese quelle dei sottogruppi permanenti o temporanei di cui al paragrafo 6. Il Parlamento europeo riceve tutta la documentazione e le informazioni relative ai lavori della piattaforma contemporaneamente ai membri della piattaforma.

8. La piattaforma istituisce un gruppo per l'industria a zero emissioni nette. Tale gruppo, di propria iniziativa o su richiesta della piattaforma, fornisce raccomandazioni alla piattaforma al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

9. Se del caso, la piattaforma o la Commissione può invitare esperti in rappresentanza del settore industriale, della società civile, del mondo accademico, dei sindacati e altri soggetti terzi a partecipare alle riunioni della piattaforma e dei sottogruppi o a fornire contributi scritti. Tali esperti non concorrono al processo decisionale.

10. La piattaforma adotta le misure necessarie per garantire la gestione e il trattamento sicuri delle informazioni riservate e commercialmente sensibili.

11. La piattaforma si adopera al massimo per adottare decisioni mediante consenso.

12. La piattaforma si coordina e collabora con le pertinenti alleanze industriali esistenti e, se del caso, le invita a partecipare alle sue riunioni, comprese le riunioni dei sottogruppi permanenti o temporanei di cui al paragrafo 6.

13. La piattaforma si riunisce almeno una volta all'anno con i rappresentanti del gruppo direttivo del piano SET di cui all'articolo 35 per discutere degli ultimi sviluppi e delle sinergie tra l'attuazione del presente regolamento e il piano strategico per le tecnologie energetiche nonché formulare raccomandazioni al riguardo.

 

     Art. 40. Gruppo consultivo scientifico sull'onere normativo delle tecnologie a zero emissioni nette

1. È istituito un gruppo consultivo scientifico sull'onere normativo delle tecnologie a zero emissioni nette («gruppo consultivo scientifico»).

2. Il gruppo consultivo scientifico è composto di almeno sette esperti scientifici ad alto livello in una vasta gamma di discipline pertinenti. I membri del gruppo consultivo scientifico soddisfano i criteri stabiliti al paragrafo 4.

3. Non più di due membri del gruppo consultivo scientifico hanno la cittadinanza dello stesso Stato membro. I membri del gruppo consultivo scientifico offrono tutte le garanzie di indipendenza.

4. I membri del gruppo consultivo scientifico sono nominati per un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta, in seguito a una procedura di selezione aperta, equa e trasparente. La selezione dei membri si basa sui criteri seguenti:

a) eccellenza scientifica;

b) esperienza nello svolgimento di valutazioni scientifiche e nel fornire consulenza scientifica nei rispettivi settori di competenza;

c) esperienza nell'ambito della pubblica amministrazione o in altri settori pertinenti per i compiti del gruppo consultivo scientifico;

d) esperienza professionale in un ambiente interdisciplinare in un contesto internazionale.

5. I membri del gruppo consultivo scientifico sono nominati a titolo personale e forniscono il loro parere in maniera indipendente dagli Stati membri e dalle istituzioni dell'Unione. Il gruppo consultivo scientifico elegge il presidente fra i suoi membri per un periodo di quattro anni. Esso adotta il proprio regolamento interno.

6. Nell'esercizio delle sue attività, il gruppo consultivo scientifico agisce esclusivamente a titolo consultivo e non pregiudica il diritto di iniziativa della Commissione, l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» e le funzioni di controllo — compreso il controllo della qualità — da parte della Commissione in seno al comitato per il controllo normativo.

7. Il gruppo consultivo scientifico sostiene, conformemente al paragrafo 6, il lavoro della Commissione, del Parlamento europeo e degli Stati membri, agendo nel contempo in maniera indipendente nello svolgimento dei propri compiti fornendo relazioni consultive circa l'impatto e l'onere normativi del diritto dell'Unione sulle attività industriali nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Al fine di fornire una consulenza coerente, il gruppo consultivo scientifico valuta gli impatti e gli oneri normativi sulle attività industriali nell'ambito di applicazione del presente regolamento, avvalendosi di una metodologia basata su dati scientifici e, se del caso, tenendo conto degli strumenti per legiferare meglio.

8. La Commissione provvede alle funzioni di segretariato del gruppo consultivo scientifico.

9. Il gruppo consultivo scientifico procede a un periodico scambio di opinioni con la piattaforma in merito ai suoi lavori.

 

     Art. 41. Piani nazionali per l'energia e il clima

Gli Stati membri tengono conto del presente regolamento nella preparazione dei piani nazionali per l'energia e il clima, in particolare per quanto riguarda la dimensione «ricerca, innovazione e competitività» dell'Unione dell'energia, rispecchiando le priorità della strategia dell'Unione dell'energia e del piano strategico per le tecnologie energetiche, e nella presentazione delle loro relazioni intermedie biennali a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999.

 

CAPO VIII

MONITORAGGIO

 

     Art. 42. Monitoraggio

1. La Commissione assicura un monitoraggio costante di quanto segue:

a) i progressi dell'Unione rispetto ai suoi obiettivi di cui all'articolo 1, in particolare i rischi di approvvigionamento delle tecnologie a zero emissioni nette che comporterebbero una distorsione della concorrenza o la frammentazione del mercato interno, e il relativo impatto del presente regolamento;

b) i progressi dell'Unione per quanto riguarda il rispetto dei parametri di riferimento di cui all'articolo 5, tenendo conto dei vincoli e delle opportunità sul mercato mondiale;

c) il valore o il volume delle importazioni nel suo territorio e delle esportazioni al di fuori del territorio dell'Unione di tecnologie a zero emissioni nette;

d) i progressi compiuti rispetto all'obiettivo a livello dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 di cui all'articolo 20 e alla relativa infrastruttura di trasporto di CO2 nonché alle relative attività di cattura di CO2.

2. Gli Stati membri e le autorità nazionali da essi designate a tal fine raccolgono e forniscono i dati e gli altri elementi di prova necessari a norma del paragrafo 1.

In particolare, raccolgono, almeno ogni tre anni dati riguardanti:

a) gli ostacoli agli scambi di tecnologie a zero emissioni nette o di beni che utilizzano tecnologie a zero emissioni nette nel mercato interno e le loro potenziali cause, tra cui perturbazioni della catena di approvvigionamento globale;

b) gli sviluppi delle tecnologie a zero emissioni nette e le tendenze del mercato, come pure i prezzi di mercato delle rispettive tecnologie a zero emissioni nette, comprese informazioni sulle aste (frequenza, prezzi di aggiudicazione e volume) pertinenti ai fini del capo IV;

c) la capacità di produzione di tecnologie a zero emissioni nette e attività correlate, compresi dati sull'occupazione e sulle competenze;

d) il numero di PMI che partecipano a progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette;

e) le seguenti informazioni relative alle procedure di rilascio delle autorizzazioni per tecnologia a zero emissioni nette:

i) il numero di procedure di rilascio delle autorizzazioni avviate, il numero di domande respinte e il numero di decisioni globali adottate, specificando se il progetto è stato approvato o respinto;

ii) la durata delle procedure di rilascio delle autorizzazioni in cui è stata adottata una decisione globale, compresa la durata delle proroghe dei termini;

iii) informazioni sulle risorse assegnate al funzionamento dei punti di contatto unici;

f) il numero e la natura degli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette;

g) la quantità di CO2 immagazzinata permanentemente nel sottosuolo conformemente alla direttiva 2009/31/CE.

3. Se non sono già inclusi nei piani nazionali per l'energia e il clima, ovvero se non corrispondono a essi, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione contenente i dati di cui al paragrafo 2 entro il 15 marzo 2027 e successivamente ogni tre anni.

4. L'obbligo di comunicazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo non si applica se gli Stati membri ritengono che ciò sia contrario agli interessi essenziali della propria sicurezza a norma dell'articolo 346 TFUE.

5. La Commissione può adottare atti di esecuzione, al fine di fornire un modello per le relazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all’articolo 45, paragrafo 2.

6. Sulla base delle relazioni presentate a norma del paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione assicura un monitoraggio dei progressi dell'Unione di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo e pubblica le correlate raccomandazioni nell'ambito delle relazioni annuali sulla competitività delle tecnologie energetiche pulite a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, lettera m), del regolamento (UE) 2018/1999. Le raccomandazioni, inoltre, valutano se tutte le tecnologie a zero emissioni nette necessarie ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 del presente regolamento sono incluse nel presente regolamento.

7. Sulla base dei progetti di domanda di autorizzazione presentati a norma dell'articolo 10 della direttiva 2009/31/CE e delle relazioni presentate a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, e dell'articolo 23, paragrafi 4 e 6, del presente regolamento, la Commissione monitora i progressi compiuti nel conseguimento dell'obiettivo a livello dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo. La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito.

8. La Commissione informa la piattaforma delle sue conclusioni in relazione al presente articolo.

 

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 43. Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 44 al fine di modificare le modalità con cui gli accordi tra i soggetti di cui all'articolo 23, paragrafo 1, e gli investimenti in capacità di stoccaggio detenuta da terzi sono presi in considerazione al fine di apportare il contributo individuale di cui all'articolo 23, paragrafo 5, e per definire il contenuto delle relazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 6.

 

     Art. 44. Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 23, paragrafo 12, all’articolo 43 e all'articolo 46, paragrafo 7, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 29 giugno 2024. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 23, paragrafo 12, all’articolo 43 e all'articolo 46, paragrafo 7, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 12, all’articolo 43 o dell'articolo 46, paragrafo 7, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

 

     Art. 45. Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Per le questioni relative all'articolo 25 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dalla decisione 71/306/CEE del Consiglio . Per le questioni relative all'articolo 26 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato dell'Unione dell'energia istituito dall'articolo 44 del regolamento (UE) 2018/1999.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

     Art. 46. Valutazione

1. Entro il 30 giugno 2028 e successivamente ogni tre anni, la Commissione valuta il presente regolamento e presenta una relazione sulle sue principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

2. La valutazione di cui al paragrafo 1 esamina:

a) se gli obiettivi di cui all'articolo 1 del presente regolamento, in particolare il contributo al funzionamento del mercato interno, sono stati conseguiti, gli effetti del presente regolamento sugli utenti commerciali, in particolare le PMI, e sugli utenti finali, nonché gli obiettivi del Green Deal europeo;

b) se il presente regolamento sia adatto allo scopo oltre il 2030 e al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica a più lungo termine per il 2050 di cui all'articolo 1, tenendo conto, tra l'altro, della possibilità di includere nel presente regolamento altre tecnologie in grado di svolgere un ruolo rilevante ai fini del conseguimento della neutralità climatica entro il 2050;

c) se siano necessari parametri di riferimento per tecnologie specifiche al fine di conseguire la sicurezza dell'approvvigionamento di tali tecnologie per l'Unione.

3. La valutazione tiene conto di quanto segue:

a) i risultati del processo di monitoraggio di cui all'articolo 42;

b) le esigenze tecnologiche che emergono dagli aggiornamenti dei piani nazionali per l'energia e il clima, compreso il piano strategico per le tecnologie energetiche, tenendo conto della più recente relazione sullo stato dell'Unione dell'energia.

4. Entro lo stesso periodo indicato al paragrafo 1 del presente articolo, nonché dopo ogni rinnovo o aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima e previa consultazione della piattaforma, la Commissione valuta la necessità di ampliare l'elenco delle tecnologie a zero emissioni nette di cui all'articolo 4, e se del caso presenta una proposta in merito.

5. Le autorità competenti degli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti di cui dispongono e che la Commissione può chiedere per elaborare la relazione di cui al paragrafo 1.

6. Laddove, sulla base della relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione concluda che, con tutta probabilità, l'Unione non è in grado di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, essa valuta, previa consultazione della piattaforma, la fattibilità e la proporzionalità di una proposta di misure per garantire il conseguimento di tali obiettivi.

7. Entro il 30 marzo 2025, la Commissione adotta un atto delegato in conformità dell’articolo 44 per modificare l'allegato sulla base dell'elenco delle tecnologie a zero emissioni nette di cui all'articolo 4, al fine di individuare le sottocategorie nell'ambito delle tecnologie a zero emissioni nette e l'elenco dei componenti specifici utilizzati per tali tecnologie. Tale atto delegato, così come gli eventuali ulteriori atti delegati di modifica dell'allegato X, si basa su una valutazione esaustiva volta a individuare specifici componenti essenziali che possono ragionevolmente essere considerati principalmente utilizzati per tecnologie a zero emissioni nette. Tale valutazione si basa su un'analisi metodologica delle catene di approvvigionamento delle tecnologie a zero emissioni nette, tenendo conto, in particolare, della disponibilità sul mercato dei componenti, del livello di dettaglio adeguato e degli sviluppi tecnologici. La Commissione può riesaminare tale atto delegato sulla base di detta valutazione.

     Art. 47. Trattamento delle informazioni riservate

1. Le informazioni acquisite nel corso dell'attuazione del presente regolamento sono utilizzate solo ai fini del presente regolamento e sono protette dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

2. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione dei segreti commerciali e d'impresa e delle altre informazioni sensibili, riservate e classificate ottenuti e trattati in applicazione del presente regolamento, comprese le raccomandazioni e le misure da adottare, conformemente al diritto dell'Unione e al pertinente diritto nazionale.

3. La Commissione e gli Stati membri garantiscono che le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente regolamento non siano declassate o declassificate senza il previo consenso scritto dell'originatore, in conformità del pertinente diritto dell'Unione o nazionale.

4. Se uno Stato membro ritiene probabile che la divulgazione di informazioni aggregate a norma dell'articolo 23 pregiudichi i suoi interessi in materia di sicurezza nazionale, può opporsi alla divulgazione di tali informazioni da parte della Commissione mediante una comunicazione motivata.

5. La Commissione e le autorità nazionali, i loro funzionari, dipendenti e altre persone che lavorano sotto il controllo di tali autorità garantiscono la riservatezza delle informazioni ottenute nello svolgimento dei loro compiti e delle loro attività, in conformità del pertinente diritto dell'Unione o nazionale. Tale obbligo si applica anche a tutti i rappresentanti degli Stati membri, agli osservatori, agli esperti e agli altri soggetti che partecipano alle riunioni della piattaforma a norma dell'articolo 39.

 

     Art. 48. Modifica del regolamento (UE) 2018/1724

Il regolamento (UE) 2018/1724 è così modificato:

1) nell'allegato I, prima colonna, è aggiunta la nuova riga «R. Progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette»;

2) nell'allegato I, seconda colonna, riga «R. Progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette», sono aggiunti i punti seguenti:

«1. Informazioni sulla procedura di rilascio delle autorizzazioni;

2. Servizi di finanziamento e investimento;

3. Possibilità di finanziamento a livello dell'Unione o degli Stati membri;

4. Servizi di sostegno alle imprese per quanto riguarda, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la dichiarazione dei redditi d'impresa, la normativa fiscale locale, il diritto del lavoro»;

3) nell'allegato II, prima colonna, è aggiunta la nuova riga «Progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette»;

4) nell'allegato II, seconda colonna, riga «Progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette», è aggiunto il punto seguente:

«Procedure relative a tutte le autorizzazioni inerenti alla realizzazione, all'ampliamento, alla conversione e alla gestione di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette e di progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette, comprese le licenze edilizie, le autorizzazioni per le sostanze chimiche, le autorizzazioni di connessione alla rete, le valutazioni e autorizzazioni ambientali, laddove necessarie, e che comprendono tutte le domande e le procedure»;

5) nell'allegato II, terza colonna, riga «Progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette», è aggiunto il punto seguente:

«Tutti i risultati relativi alle procedure, dal riconoscimento della completezza della domanda alla notifica della decisione globale sull'esito della procedura da parte del punto di contatto designato»;

6) all'allegato III è aggiunto il punto seguente:

«8) Punti di contatto unici istituiti o designati, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 ), anche ai fini dell'articolo 18, paragrafo 1, di tale regolamento e punti di contatto istituiti o designati a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, dello stesso.

 

     Art. 49. Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Esso si applica a decorrere dal 29 giugno 2024.

3. Fino al 30 giugno 2026, l'articolo 25, paragrafo 1, si applica solo ai contratti conclusi dalle centrali di committenza ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 16), della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 12), della direttiva 2014/25/UE e ai contratti di valore pari o superiore a 25 milioni di EUR.

4. Gli articoli 26 e 28 si applicano a decorrere dal 30 dicembre 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

ALLEGATO

(Omissis)


[1] Versione consolidata aggiornata con le rettifiche apportate con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 27 ottobre 2025.