§ 5.5.54 - L.R. 6 agosto 2004, n. 17.
Norme in materia di spettacolo.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.5 beni ed attività culturali
Data:06/08/2004
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Principi e finalità).
Art. 3.  (Funzioni e compiti della Regione).
Art. 4.  (Funzioni e compiti delle Province).
Art. 5.  (Funzioni e compiti dei Comuni).
Art. 6.  (Piano regionale per lo spettacolo).
Art. 7.  (Programma annuale per lo spettacolo).
Art. 8.  (Benefici finanziari).
Art. 9.  (Comitato scientifico).
Art. 10.  (Fondo di garanzia).
Art. 11.  (Abrogazione e norme finali).
Art. 12.  (Norme regolamentari).
Art. 13.  (Norma finanziaria).
Art. 14.  (Norma transitoria).


§ 5.5.54 - L.R. 6 agosto 2004, n. 17.

Norme in materia di spettacolo.

(B.U. 18 agosto 2004, n. 34).

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. La presente legge, anche in attuazione dell’articolo 117 del titolo V della Costituzione, definisce gli obiettivi, le funzioni dei soggetti istituzionali, le tipologie di intervento in materia di attività teatrali, musicali e di danza, successivamente denominate «spettacolo» [1].

     1 bis. La presente legge non trova applicazione con riferimento alle attività cinematografiche e audiovisive [2].

 

     Art. 2. (Principi e finalità).

     1. La Regione riconosce lo spettacolo, nelle sue diverse manifestazioni, quale momento fondamentale della promozione culturale, della cultura civile e dello sviluppo economico e ne valorizza la crescita anche attraverso gli strumenti della promozione integrata. Tutela inoltre le specifiche tradizioni e vocazioni dello spettacolo, favorisce processi innovativi, persegue il pluralismo culturale, garantisce la qualità artistica, promuove la razionalizzazione e il coordinamento di attività e istituzioni.

     2. La Regione favorisce, in una logica di sistema, la collaborazione tra enti, soggetti pubblici, operatori e soggetti privati per promuovere la produzione, la circuitazione, la formazione, la ricerca, lo studio, la sperimentazione, nonché l’informazione e la partecipazione del pubblico agli eventi, al fine di valorizzare lo spettacolo e l’equilibrata e qualificata distribuzione dell’offerta culturale nel territorio regionale.

 

     Art. 3. (Funzioni e compiti della Regione).

     1. La Regione esercita la potestà normativa e di programmazione, le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza. In particolare:

     a) promuove e sostiene la produzione e la distribuzione delle attività di spettacolo di rilevanza nazionale e internazionale, con particolare riferimento alle produzioni realizzate in Umbria;

     b) promuove lo sviluppo dell’imprenditoria dello spettacolo, con particolare riguardo per quella giovanile;

     c) definisce, anche sulla base delle proposte degli enti locali, indirizzi programmatici per il restauro, la ristrutturazione, l’adeguamento funzionale dei teatri e la costituzione di nuovi spazi dello spettacolo, anche con riferimento alle opportunità offerte dalla legislazione nazionale e dai programmi dell’Unione europea;

     d) promuove la cultura dello spettacolo, anche prevedendo progetti comuni con soggetti pubblici e privati;

     e) promuove la formazione e l’aggiornamento del personale artistico e tecnico dello spettacolo, in raccordo con la programmazione regionale in materia;

     f) svolge le funzioni di Osservatorio dello spettacolo tramite il competente Servizio della Direzione regionale cultura, turismo, istruzione, formazione e lavoro, anche in collaborazione con gli enti locali, gli operatori dello spettacolo, gli istituti di ricerca pubblici e privati, per effettuare rilevazioni, analisi e ricerche, valutare la situazione dei diversi comparti dello spettacolo, verificare l’efficacia dell’intervento regionale;

     g) costituisce, in collaborazione con i Comuni e le Province, l’Archivio dei giovani artisti umbri, con funzioni di supporto, documentazione, informazione e promozione della creatività giovanile in tutte le discipline artistiche, favorendo il raccordo dell’Archivio con strutture analoghe già operanti sul territorio nazionale e dell’Unione europea;

     h) documenta le attività musicali in Umbria, acquisisce, conserva e diffonde i materiali sonori su ogni tipo di supporto e la letteratura musicale, avvalendosi della Fonoteca regionale «Oreste Trotta». Per il perseguimento delle finalità suddette, interagisce con gli istituti di educazione musicale di ogni ordine e grado, con le università, con le istituzioni musicali e gli artisti dell’Umbria;

     i) [promuove il territorio regionale quale sede di produzioni e di iniziative cinematografiche e televisive avvalendosi del Comitato «Umbria film commission», istituito con atto notarile del 16 luglio 2002] [3].

     2. La Regione promuove la realizzazione di circuiti volti a diffondere lo spettacolo nei piccoli comuni e nelle fasce di utenza marginali dell’Umbria.

     3. La Regione, anche su indicazione degli enti locali, può stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, per promuovere iniziative che valorizzano il loro rapporto con il territorio.

 

     Art. 4. (Funzioni e compiti delle Province).

     1. Le Province promuovono e sostengono, anche in collaborazione con i Comuni, lo spettacolo di rilevanza locale e non professionistico nelle sue diverse espressioni. In particolare:

     a) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con l’assunzione dei relativi oneri, alla costituzione ed all’attività di soggetti stabili operanti nel settore dello spettacolo;

     b) promuovono la produzione, la distribuzione e la diffusione dello spettacolo attraverso la messa in rete dei piccoli teatri, con particolare riguardo alla ricerca, alla sperimentazione ed alla formazione del pubblico;

     c) promuovono, anche in collaborazione con i Comuni, la diffusione e lo sviluppo delle attività di spettacolo nelle scuole;

     d) promuovono la diffusione e la crescita della cultura e delle attività musicali di tipo bandistico e corale, secondo quanto previsto dalla legge regionale 5 luglio 2004, n. 9.

 

     Art. 5. (Funzioni e compiti dei Comuni).

     1. I Comuni:

     a) possono partecipare in forma diretta o convenzionata, con assunzione dei relativi oneri, alla costituzione ed al funzionamento di soggetti stabili operanti nel settore dello spettacolo;

     b) promuovono e realizzano, nell’ambito della programmazione regionale per lo spettacolo, il restauro, l’adeguamento funzionale delle sedi destinate ad attività di spettacolo, la qualificazione delle attrezzature e l’innovazione tecnologica, in funzione della valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo;

     c) collaborano con l’Osservatorio regionale dello spettacolo, per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f);

     d) collaborano con le Province a sostenere la diffusione e la crescita della cultura e delle attività musicali di tipo bandistico e corale, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 9/2004, e delle attività di spettacolo di rilevanza locale.

 

     Art. 6. (Piano regionale per lo spettacolo).

     1. Il Consiglio regionale, in coerenza con gli obiettivi del Documento annuale di programmazione - DAP - e in armonia con la programmazione regionale di settore attinente, approva il Piano regionale per lo spettacolo su proposta della Giunta, formulata previa concertazione e partenariato istituzionale e sociale, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.

     2. Il Piano ha durata triennale e continua ad applicarsi fino alla approvazione del successivo.

     3. Il Piano stabilisce in particolare:

     a) le finalità generali dell’intervento regionale nel settore e le priorità tra i diversi tipi di iniziative, attività e progetti;

     b) le modalità operative con cui gli enti locali, gli operatori e i soggetti dello spettacolo, secondo il principio della sussidiarietà, interagiscono all’interno del sistema regionale dello spettacolo;

     c) le risorse finanziarie necessarie per la sua attuazione.

     4. Il Piano regionale per lo spettacolo è attuato attraverso il programma annuale per lo spettacolo.

 

     Art. 7. (Programma annuale per lo spettacolo).

     1. Il Programma annuale per lo spettacolo, approvato dalla Giunta regionale, attua il Piano triennale avendo cura di salvaguardare la qualità e l’equilibrio territoriale. In particolare:

     a) indica le modalità e i tempi per la realizzazione degli interventi;

     b) definisce le iniziative culturali e promozionali che coinvolgono i soggetti dello spettacolo e riguardano l’intero territorio regionale;

     c) individua le iniziative della Regione di cui al comma 2;

     d) ripartisce le risorse finanziarie previste dal Piano regionale tra:

     1) la quota di finanziamento dei progetti e delle attività conformi alle previsioni di cui all’articolo 8;

     2) la quota di finanziamento dei progetti di iniziativa della Regione di cui al comma 2;

     3) il finanziamento delle funzioni conferite alle Province;

     e) privilegia le iniziative che favoriscono l’utilizzo di personale artistico umbro;

     f) favorisce le iniziative e le attività capaci di contribuire significativamente alla promozione dell’immagine dell’Umbria all’estero.

     2. La Regione può realizzare, autonomamente o in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, iniziative di rilevante interesse per il perseguimento delle finalità della presente legge.

 

     Art. 8. (Benefici finanziari).

     1. La Regione concede benefici finanziari a favore dei soggetti individuati al comma 2, per progetti contraddistinti da:

     a) particolare qualità e validità culturale delle iniziative;

     b) natura professionistica delle attività realizzate.

     2. Possono accedere ai benefici finanziari:

     a) i teatri, le istituzioni, le associazioni e le fondazioni operanti nel settore dello spettacolo;

     b) i festival, le rassegne e manifestazioni similari;

     c) le compagnie teatrali di prosa e di danza, le formazioni e le istituzioni musicali.

     3. I soggetti richiedenti i benefici finanziari devono avere sede legale ed operare stabilmente nel territorio regionale da almeno tre anni.

     4. La Giunta regionale disciplina le modalità per la assegnazione ed erogazione dei benefici finanziari nonché le procedure per il monitoraggio e la verifica dell’attuazione degli interventi.

     5. Le Province concedono benefici finanziari a favore di soggetti operanti nel campo dello spettacolo, con riferimento alle attività inerenti le funzioni e i compiti ad esse conferiti dall’articolo 4, disciplinandone con norme regolamentari l’organizzazione e la gestione.

     6. Condizione vincolante ai fini dell’accesso ai benefici finanziari è il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria.

     7. I soggetti destinatari dei benefici finanziari previsti dalla presente legge sono tenuti a fornire dati e informazioni utili ai fini delle attività dell’osservatorio di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f).

 

     Art. 9. (Comitato scientifico).

     1. La Giunta regionale istituisce un Comitato scientifico composto da non più di cinque esperti in materia di spettacolo, designati dalla stessa Giunta regionale e nominati con decreto del Presidente della Regione.

     2. Il Comitato scientifico, che dura in carica fino al termine della legislatura, svolge funzioni consultive in relazione alla valutazione dei progetti proposti a contributo regionale e all’individuazione della rilevanza locale, nazionale e internazionale delle attività di spettacolo.

     3. Ai componenti il Comitato scientifico non residenti a Perugia, spettano il rimborso spese di viaggio e l’eventuale indennità di missione previsti per i dirigenti regionali.

     4. Non possono essere nominati membri del Comitato scientifico i legali rappresentanti, gli amministratori, i direttori e i direttori artistici di organismi che svolgono attività impresariali pubbliche o private nel settore dello spettacolo sul territorio regionale.

     5. Le modalità di funzionamento del Comitato scientifico sono stabilite dalla Giunta regionale.

 

     Art. 10. (Fondo di garanzia).

     1. La Regione, avvalendosi di Gepafin S.p.a., promuove la costituzione di un Fondo di garanzia cofinanziato da enti pubblici, operatori dello spettacolo e altri soggetti privati, ai fini della prestazione di garanzie sussidiarie per agevolare l’accesso al credito degli operatori stessi.

 

     Art. 11. (Abrogazione e norme finali).

     1. Sono abrogate le leggi regionali:

     a) 23 aprile 1980, n. 31;

     b) 20 gennaio 1981, n. 7;

     c) 2 maggio 1983, n. 11;

     d) 26 aprile 1985, n. 26;

     e) 29 aprile 1991, n. 9;

     f) 17 novembre 1994, n. 36;

     g) 24 giugno 1998, n. 22.

     2. È abrogato il regolamento regionale 2 novembre 1998, n. 35.

     3. Le norme di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al loro compimento.

 

     Art. 12. (Norme regolamentari).

     1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono emanate norme per la sua attuazione.

 

     Art. 13. (Norma finanziaria).

     1. Per l’anno 2004 al finanziamento degli interventi previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera d) e dall’articolo 9 si fa fronte con le risorse stanziate dalla legge finanziaria regionale 2004 con imputazione alla unità previsionale di base 10.1.005 che assume la nuova denominazione «Interventi a sostegno dello spettacolo», attraverso l’utilizzazione delle risorse previste dalla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6, per il finanziamento, per l’anno 2004, della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7, (U.P.B. 10.1.004 - cap. 990, 991, 993).

     2. Per le finalità di cui al comma 1 per l’esercizio 2004 è altresì autorizzata la spesa di 250.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 10.1.005 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Interventi a sostegno dello spettacolo».

     3. Al finanziamento dell’onere di 250.000,00 euro di cui al comma 2, si fa fronte con l’apposito stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione 2003 denominata «Fondi speciali per spese correnti» in corrispondenza del punto 1, lettera A), della tabella A) della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6.

     4. La disponibilità relativa all’anno 2003 di cui al comma 3 è iscritta nella competenza dell’anno 2004 in attuazione dell’articolo 29, comma 4 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.

     5. Al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 10 della presente legge si fa fronte a partire dall’esercizio 2004 con le risorse stanziate dalla legge finanziaria regionale 2004 con imputazione alla unità previsionale di base 10.2.003 del bilancio regionale, parte spesa, che assume la denominazione «Interventi a favore del sistema regionale dello spettacolo».

     6. Per gli anni 2005 e successivi l’entità della spesa, per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge, è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

     7. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al presente articolo, sia in termini di competenza che di cassa.

 

     Art. 14. (Norma transitoria).

     1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio per la sua approvazione il piano triennale di cui all’articolo 6 entro il 31 dicembre 2004.


[1] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 2 ottobre 2024, n. 18.

[2] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 2 ottobre 2024, n. 18.

[3] Lettera abrogata dall'art. 14 della L.R. 2 ottobre 2024, n. 18.