Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 69. Norme penalistiche |
Capitolo: | 69.4 sanzioni amministrative e depenalizzazione |
Data: | 17/04/2014 |
Numero: | 70 |
Sommario |
Art. 1. Finalità e ambito di applicazione |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Organismo |
Art. 4. Funzioni dell'Organismo |
Art. 5. Procedimento per l'accertamento e irrogazione delle sanzioni |
Art. 6. (Sanzioni in materia di contratto di trasporto, di informazioni e biglietti, di responsabilità delle imprese ferroviarie in relazione ai passeggeri e ai loro bagagli, di sicurezza, di ritardi, [...] |
Art. 6 bis. (Sanzioni in materia di tempistica di risposta ai reclami e alle domande di rimborso e indennizzo). |
Art. 7. Inefficacia delle clausole contenenti deroghe e limitazioni all'applicazione del regolamento previste nel contratto di trasporto |
Art. 8. Sanzioni in materia di obbligo di fornire informazioni sulla soppressione di servizi |
Art. 9. Informazioni relative al viaggio |
Art. 10. Sanzioni relative alle modalità di vendita di biglietti |
Art. 11. Sistemi di informazioni di viaggio e di prenotazione |
Art. 12. Sanzioni relative all'obbligo di assicurazione minima |
Art. 13. Sanzioni relative all'obbligo di pagamenti anticipati in caso di decesso o lesioni di un passeggero |
Art. 14. Sanzioni per ritardi, perdite di coincidenza e soppressioni |
Art. 15. Sanzioni per mancata assistenza al viaggiatore |
Art. 16. Sanzioni per mancata osservanza degli obblighi a tutela del diritto al trasporto di persone con disabilità o a mobilità ridotta |
Art. 17. Sanzioni per mancata adozione di misure per la sicurezza personale dei passeggeri |
Art. 18. Sanzioni in materia di trattamento dei reclami dei viaggiatori |
Art. 19. Sanzioni in materia di norme sulla qualità del servizio |
Art. 20. (Sanzioni per violazioni degli obblighi a tutela del diritto al trasporto di persone con disabilità o a mobilità ridotta). |
Art. 20 bis. (Sanzione in caso di inottemperanza agli ordini disposti dall'Organismo). |
Art. 20 ter. (Sanzione in caso di omesse, tardive, inesatte, incomplete o fuorvianti informazioni richieste all'Organismo). |
Art. 21. Disposizioni finanziarie |
§ 69.4.83 - D.Lgs. 17 aprile 2014, n. 70. [1]
Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.
(G.U. 6 maggio 2014, n. 103)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il
Vista la
Vista la
Visto l'articolo 14 della
Visto il
Visto il
Visto l'articolo 37 del
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 2013;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del
2. Le disposizioni del presente decreto attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, al fine di garantire uniformi livelli di tutela su tutto il territorio nazionale dei diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario indipendentemente dalla tipologia e dall'ambito territoriale in cui è effettuato.
2-bis. Le sanzioni amministrative di cui al presente decreto non si applicano ai servizi prestati esclusivamente a fini storici o turistici con esclusione delle sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 14 del
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni previste dal
a) regolamento:
b) Autorità: l'Autorità di regolazione dei trasporti istituita dall'articolo 37 del
c) Ministero: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) Agenzia: Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, di cui all'articolo 12 del
e) Organismo: organismo nazionale di applicazione di cui all'articolo 31 del regolamento;
f) CIRSRT: sistema telematico di informazioni e prenotazioni per il trasporto ferroviario;
g) STI: specifiche tecniche di interoperabilità;
h) Condizioni generali di trasporto: le condizioni del vettore, sotto forma di condizioni generali o tariffe legalmente in vigore, che sono diventate, con la conclusione del contratto, parte integrante dello stesso;
i) gestore di stazione: il gestore dell'infrastruttura competente;
l) tour operator: l'organizzatore o il rivenditore, diverso da un'impresa ferroviaria, ai sensi dell'articolo 2, punti 2 e 3, della direttiva 90/314/CEE;
m) venditore di biglietti: qualsiasi rivenditore di servizi di trasporto ferroviario che concluda contratti di trasporto e venda biglietti per conto dell'impresa ferroviaria o per conto proprio;
n) contratto di trasporto: un contratto di trasporto, a titolo oneroso o gratuito, concluso tra un'impresa ferroviaria o un venditore di biglietti e un passeggero, per la fornitura di uno o più servizi di trasporto;
o) impresa ferroviaria: qualsiasi impresa pubblica o privata titolare di una licenza, la cui attività principale consiste nella prestazione di servizi per il trasporto di merci e/o di persone per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono la sola trazione;
p) gestore dell'infrastruttura: qualsiasi organismo o impresa incaricati in particolare della creazione e della manutenzione della infrastruttura ferroviaria o di parte di essa, quale definita all'articolo 3 della direttiva 91/440/CEE, compresa eventualmente la gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza della infrastruttura.
Art. 3. Organismo
1. L'Organismo del regolamento, competente per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4 è individuato nell'Autorità di regolazione dei trasporti. Essa è altresì responsabile dell'applicazione del
Art. 4. Funzioni dell'Organismo
1. L'Organismo vigila sull'osservanza del regolamento e adotta le misure necessarie per assicurare il rispetto dei diritti dei passeggeri. È responsabile dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni del regolamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto. Esercita le funzioni di cui agli articoli 6, paragrafo 4, ultimo comma, 18, paragrafo 5, e 19, paragrafo 6, del regolamento.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Organismo può:
a) effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di cui al regolamento, per quanto ivi previsto;
b) acquisire dalle imprese ferroviarie, dai gestori delle stazioni, dai gestori delle infrastrutture, dai venditori di biglietti, dai tour operator e da qualsiasi altro soggetto interessato o coinvolto informazioni e documentazione ed effettuare verifiche e ispezioni;
c) prescrivere la cessazione delle condotte in contrasto con il regolamento, disponendo, se del caso, le misure opportune di ripristino.
3. L'Organismo riferisce al Parlamento in ordine all'applicazione del regolamento ed all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente nell'ambito della relazione di cui all'articolo 37, comma 5, primo periodo, del
4. Ogni passeggero, dopo aver presentato reclamo ai sensi dell'articolo 28 del regolamento, può presentare, entro tre mesi dal ricevimento della risposta al predetto reclamo ritenuta non satisfattiva ovvero dalla presentazione del reclamo iniziale in caso di mancata risposta, un reclamo all'Organismo, anche avvalendosi di strumenti telematici e di semplificazione, secondo modalità tecniche stabilite con provvedimento dell'Organismo.
5. L'Organismo istruisce e valuta, anche congiuntamente, i reclami pervenuti ai fini dell'accertamento dell'infrazione.
6. È fatta salva l'applicazione delle penali previste dai contratti di servizio pubblico in vigore, limitatamente a condotte diverse da quelle sanzionate ai sensi del presente decreto.
Art. 5. Procedimento per l'accertamento e irrogazione delle sanzioni
1. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'Organismo si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della
2. L'Organismo, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da chiunque vi abbia interesse, dà avvio al procedimento sanzionatorio mediante contestazione immediata o la notificazione degli estremi della violazione.
3. L'Organismo determina l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie nell'ambito del minimo e massimo edittale previsto per ogni fattispecie di violazione dal presente decreto, nel rispetto dei principi di effettività e proporzionalità ed in funzione:
a) della gravità della violazione;
b) della reiterazione della violazione;
c) dalle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
d) del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati.
4. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'Organismo, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e province autonome, il predetto fondo è assegnato a progetti del predetto Ministero, e alle regioni, in misura tale che a ciascuna regione sia trasferito l'importo corrispondente all'ammontare derivante dal pagamento delle sanzioni, applicate in relazione ai servizi di trasporto ferroviario di competenza regionale e locale, riferibili al proprio territorio.
5. L'Organismo, qualora venga a conoscenza di violazioni ai sensi del presente articolo che appaiono suscettibili di mettere in pericolo la sicurezza della circolazione ed il buon funzionamento dell'esercizio ferroviario, ne informa tempestivamente l'Agenzia.
6. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti i soggetti passivi interessati dal procedimento sanzionatorio e comunque acquisiti durante il medesimo procedimento sanzionatorio sono tutelati dal segreto d'ufficio.
Capo II
SANZIONI IN MATERIA DI CONTRATTO DI TRASPORTO DI OBBLIGO DI INFORMAZIONE E VENDITA DI BIGLIETTI
Art. 6. (Sanzioni in materia di contratto di trasporto, di informazioni e biglietti, di responsabilità delle imprese ferroviarie in relazione ai passeggeri e ai loro bagagli, di sicurezza, di ritardi, perdite di coincidenza e soppressioni, di meccanismo per la gestione dei reclami, di qualità del servizio e di informazioni ai passeggeri in merito ai loro diritti).
1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, da 8 a 11, 12, ad eccezione del paragrafo 7, da 14 a 17, 18, ad eccezione del paragrafo 5, 19, ad eccezione del paragrafo 7, 20, 27, 28, paragrafi 1, 3 e 4, 29 e 30 del regolamento, l'impresa ferroviaria, il gestore di infrastruttura, il gestore della stazione, il tour operator e il venditore di biglietti sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
2. Con riferimento all'articolo 11, paragrafo 4, ultimo comma, del regolamento, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, qualora anche solo temporaneamente non sia disponibile nella stazione di partenza o in prossimità della stessa alcuna modalità di vendita dei biglietti e l'acquisto riguardi un servizio ricompreso nell'ambito di un contratto di servizio pubblico, il biglietto è rilasciato a bordo treno senza alcun sovrapprezzo comunque denominato. In caso di inosservanza del divieto di applicare detto sovrapprezzo, l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000. Ai fini della valutazione della violazione si tiene conto delle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta. Non è ritenuta prossima la modalità di vendita posta ad una distanza superiore a un chilometro dalla stazione.
3. Le imprese ferroviarie che non intendano offrire la possibilità di ottenere biglietti a bordo treno, qualora ciò sia limitato o negato per motivi di sicurezza o di politica antifrode o a causa dell'obbligo di prenotazione o per ragionevoli motivi commerciali, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, primo comma, del regolamento, ne danno motivata informazione all'Organismo e rendono pubblica tale decisione, anche mediante pubblicazione nelle condizioni generali di trasporto.
Art. 6 bis. (Sanzioni in materia di tempistica di risposta ai reclami e alle domande di rimborso e indennizzo).
1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 12, paragrafo 7, 18, paragrafo 5, 19, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento, il venditore di biglietti, il tour operator, l'impresa ferroviaria e il gestore della stazione sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.
Art. 7. Inefficacia delle clausole contenenti deroghe e limitazioni all'applicazione del regolamento previste nel contratto di trasporto
1. Sono inefficaci le clausole derogatorie o restrittive degli obblighi nei confronti dei passeggeri che siano introdotte nel contratto di trasporto in violazione dell'articolo 7 del regolamento. L'Organismo può ordinare la modifica della clausola derogatoria o restrittiva.
Art. 8. Sanzioni in materia di obbligo di fornire informazioni sulla soppressione di servizi
[Abrogato]
Art. 9. Informazioni relative al viaggio
[Abrogato]
Art. 10. Sanzioni relative alle modalità di vendita di biglietti
[Abrogato]
Art. 11. Sistemi di informazioni di viaggio e di prenotazione
[Abrogato]
Capo III
SANZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DELLE IMPRESE FERROVIARIE IN RELAZIONE AI PASSEGGERI ED AI LORO BAGAGLI
Art. 12. Sanzioni relative all'obbligo di assicurazione minima
[Abrogato]
Art. 13. Sanzioni relative all'obbligo di pagamenti anticipati in caso di decesso o lesioni di un passeggero
[Abrogato]
Capo IV
SANZIONI RELATIVE A RITARDI, COINCIDENZE PERSE E SOPPRESSIONI
Art. 14. Sanzioni per ritardi, perdite di coincidenza e soppressioni
[Abrogato]
Art. 15. Sanzioni per mancata assistenza al viaggiatore
[Abrogato]
Capo V
SANZIONI PER VIOLAZIONE OBBLIGHI RELATIVI A PERSONE CON DISABILITÀ E PERSONE A MOBILITÀ RIDOTTA
Art. 16. Sanzioni per mancata osservanza degli obblighi a tutela del diritto al trasporto di persone con disabilità o a mobilità ridotta
[Abrogato]
Capo VI
SANZIONI RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA, RECLAMI E QUALITÀ DEL SERVIZIO
Art. 17. Sanzioni per mancata adozione di misure per la sicurezza personale dei passeggeri
[Abrogato]
Art. 18. Sanzioni in materia di trattamento dei reclami dei viaggiatori
[Abrogato]
Art. 19. Sanzioni in materia di norme sulla qualità del servizio
[Abrogato]
Capo VII
SANZIONI RELATIVE AD OBBLIGHI INFORMATIVI
Art. 20. (Sanzioni per violazioni degli obblighi a tutela del diritto al trasporto di persone con disabilità o a mobilità ridotta).
1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli da 21 a 26 del regolamento, l'impresa ferroviaria, il gestore di infrastruttura, il gestore della stazione, il tour operator e il venditore di biglietti sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
2. Alle sanzioni di cui al comma 1 non si applica l'articolo 16 della
Art. 20 bis. (Sanzione in caso di inottemperanza agli ordini disposti dall'Organismo).
1. In caso di mancata ottemperanza agli ordini di cui all'articolo 7 nonchè agli ordini di cessazione delle condotte lesive di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), disposti dall'Organismo, il soggetto passivo è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.000 per ogni giorno di ritardo nella rimozione della condotta lesiva.
Art. 20 ter. (Sanzione in caso di omesse, tardive, inesatte, incomplete o fuorvianti informazioni richieste all'Organismo).
1. I destinatari di una richiesta formulata, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento, dall'Organismo, che forniscono informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete ovvero non forniscono le informazioni nel termine stabilito, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.
Capo VIII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 21. Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dall'art. 24 bis del