Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.4 informazione e cultura |
Data: | 20/12/2022 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche e integrazioni alla l.r. 17/2015) |
Art. 2. (Norma finanziaria) |
Art. 3. (Entrata in vigore) |
§ 2.4.114 - L.R. 20 dicembre 2022, n. 30.
Modifiche alla legge regionale 24 giugno 2015, n. 17 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità)
(B.U. 21 dicembre 2022, n. 51, suppl.)
Art. 1. (Modifiche e integrazioni alla
1. Alla
a) all'articolo 1:
1) al comma 1 dopo le parole 'lotta contro la criminalità organizzata' sono inserite le seguenti: ', incluse le attività volte al recupero dei beni confiscati per finalità sociali,';
2) dopo il comma 1è inserito il seguente:
'1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, negli ambiti di propria competenza, anche raccordandosi con gli interventi settoriali previsti in altre normative regionali, adotta misure volte a contrastare i fenomeni d'infiltrazione e radicamento di tutte le forme di criminalità organizzata, in particolare di tipo mafioso, e i fenomeni corruttivi, nonché i comportamenti irregolari e illegali individuati dalla presente legge. La Regione adotta, altresì, misure atte a rafforzare la cultura della legalità, della solidarietà e dell'etica della responsabilità, a tutela dell'impresa sana e del buon lavoro degnamente retribuito.';
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
'3. La Regione, inoltre, al fine di consentire uno sviluppo economico e sociale libero da condizionamenti illegali, promuove, nel proprio ambito di competenza, la realizzazione di interventi di prevenzione e di contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento, dello spaccio di stupefacenti e di forme di prevaricazione sociale, anche collegati alla criminalità organizzata di stampo mafioso, nonché dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell'economia legale.';
4) al comma 4 dopo le parole 'ordine e grado' sono aggiunte le seguenti: 'anche attraverso la diffusione della cultura della legalità e l'educazione civica';
b) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
'c) al supporto, alla progettazione e al finanziamento delle attività per il recupero e il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata e assegnati alla Regione e agli enti locali;';
c) dopo l'articolo 3è inserito il seguente:
'Art. 3 bis
(Piano integrato delle azioni)
1. La Giunta regionale, raccordandosi con gli strumenti previsti dall'articolo 6 del
2. Il piano integrato delle azioni è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare.
3. La Regione assicura la più ampia diffusione del piano integrato delle azioni regionali e può promuovere forme di valutazione partecipata, coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti, mediante la realizzazione di consultazioni, audizioni e incontri sulle tematiche ritenute di maggiore interesse.';
d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
'Art. 4
(Interventi per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità comune e organizzata e l'incentivazione di percorsi di legalità)
1. Allo scopo di contrastare i fenomeni d'illegalità e criminalità comune e organizzata, la Regione promuove:
a) il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio di esposizione ad attività criminose;
b) la riqualificazione di spazi pubblici attraverso il sostegno di iniziative culturali ed educative volte a favorire l'integrazione sociale;
c) il monitoraggio biennale, nonché l'analisi dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di stampo mafioso nelle sue diverse articolazioni, con particolare riferimento ai settori economici maggiormente esposti, anche avvalendosi delle università lombarde e delle associazioni di categoria;
d) le iniziative per il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel fenomeno del gioco d'azzardo, nel rispetto di quanto previsto dalla
e) la formazione, l'informazione e la sensibilizzazione, in collaborazione con le parti sociali, degli operatori economici, della polizia locale, delle amministrazioni locali e dei lavoratori, con particolare riferimento ai dipendenti del Servizio sanitario regionale, sui temi della presente legge e in particolare sui contratti e gli appalti pubblici.';
e) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
'Art. 4 bis
(Prevenzione della marginalità sociale e cult urale a favore di minori provenienti da contesti familiari pregiudizievoli o disgregati)
1. La Regione promuove azioni per la diffusione della legalità, attraverso la stipulazione di intese e accordi di collaborazione istituzionale con gli organi dello Stato, con altri enti pubblici e privati nazionali e locali, con associazioni tra enti pubblici e del Terzo settore, con gli enti religiosi, nonché con enti e associazioni del Terzo settore con particolare riferimento a quelli che erogano interventi destinati ai soggetti individuati dall'articolo 1 della
f) al comma 1 dell'articolo 5 dopo la parola 'associazioni' sono inserite le seguenti: 'ed enti' e, conseguentemente, la parola 'rappresentative' è sostituita dalla seguente: 'rappresentativi';
g) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
'Art. 5 bis
(Azioni orientate alla prevenzione e al contrasto dei reati di intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro)
1. La Regione, al fine di concorrere ad azioni di tutela della legalità, promuove iniziative volte a prevenire i reati di intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro, di cui all'articolo 603 bis del codice penale, con particolare riferimento ai settori alberghiero, tessile, dell'edilizia, della logistica, dell'agricoltura, dei servizi di cura, dell'allevamento e a ogni altro settore caratterizzato da elevata instabilità occupazionale (cosiddetta gig economy).
2. Per le finalità previste dal comma 1, la Regione promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa con le amministrazioni statali competenti presso le quali operano i nuclei specializzati nella vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni e rende disponibili le proprie banche dati per sostenere l'attività ispettiva e di controllo da parte degli enti preposti.';
h) all'articolo 7:
1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
'2 bis. La Regione, anche in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, promuove e sostiene l'attività dei Centri di promozione della legalità (CPL), istituiti a seguito di convenzione tra Regione Lombardia e Ufficio scolastico regionale, quali luoghi di incontro e di sintesi tra soggetti impegnati nell'educazione alla legalità. L'attività dei CPL è finalizzata all'introduzione nelle scuole di spazi di confronto con i portatori di interessi per la realizzazione di azioni progettuali condivise con la comunità scolastica, per l'attivazione di collaborazioni territoriali e operative anche con i tessuti produttivi e imprenditoriali del territorio e per esperienze formative nei settori più esposti alla corruzione e alle infiltrazioni criminali.';
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
'3. La Regione promuove, anche attraverso l'Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS-Lombardia), di cui all'allegato A1, sezione I, della
i) all'articolo 8:
1) al comma 1 le parole 'e di assistenza psicologica' sono sostituite dalle seguenti: ', psicologico e legale';
2) al comma 1 dopo le parole 'di cui al codice penale' sono inserite le seguenti: ', anche attraverso il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, istituito con la
3) al comma 3 dopo le parole 'enti locali' sono inserite le seguenti: ', gli enti religiosi';
j) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
'Art. 10
(Rapporti con il volontariato e l'associazionismo)
1. La Regione, raccordandosi con le disposizioni contenute nel
2. Possono richiedere l'iscrizione nell'Elenco regionale di cui al comma 1 le organizzazioni di volontariato e le associazioni che svolgano una o più delle seguenti attività:
a) di contrasto delle organizzazioni mafiose e di ogni forma di criminalità organizzata e delle loro infiltrazioni nel territorio, anche attraverso manifestazioni e incontri sul territorio stesso;
b) di solidarietà ideale nei confronti delle vittime innocenti della criminalità organizzata e di stampo mafioso, volte a garantirne la memoria quale patrimonio identitario della comunità, nonché di solidarietà e assistenza verso i loro familiari;
c) di diffusione della cultura della legalità e del contrasto del fenomeno mafioso e di ogni forma di criminalità organizzata, per la creazione di una coscienza antimafiosa nella società civile, in collaborazione con gli enti locali e con altre realtà associative;
d) di educazione alla legalità e al contrasto del fenomeno mafioso e di ogni forma di criminalità organizzata presso le scuole di ogni ordine e grado e le università;
e) di sostegno al riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, secondo quanto previsto dal
f) di lotta alla corruzione.
3. I rappresentanti legali degli enti di cui al comma 2 presentano alla Giunta regionale la richiesta di iscrizione e, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sulle attività svolte e le dichiarazioni sostitutive del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti dei titolari di incarichi statutari. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale le relazioni sulle attività svolte.
4. La mancata presentazione dei documenti di cui al comma 3, la risultanza dalle dichiarazioni sostitutive di condanne o di procedimenti penali ovvero la falsità delle attestazioni comportano, oltre agli effetti previsti d alle leggi statali in caso di reato, la cancellazione dall'Elenco di cui al comma 1.
5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina le modalità per l'iscrizione nell'Elenco regionale di cui al comma 1.' ;
k) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
'Art. 12
(Misure per la legalità e la trasparenza dei contratti e degli appalti pubblici)
1. La Regione, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e le norme statali vigenti in materia, adotta le necessarie misure per garantire la legalità e la trasparenza anticrimine nelle procedure di affidamento dei contratti e subcontratti pubblici e della contabilità regionale, anche al fine del rispetto dell'indipendenza e della terzietà nella nomina delle commissioni giudicatrici, sia per ciò che concerne i soggetti che procedono alla nomina, sia per i soggetti candidati e nominati nelle commissioni, contro i rischi di infiltrazione mafiosa e della delinquenza organizzata, nell'ambito di una più globale strategia di contrasto all'illegalità in Lombardia.
2. La Regione vigila, altresì, sulla trasparenza degli appalti e sulla fase esecutiva dei contratti connessi ai grandi eventi, anche per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata, con particolare riferimento alle attività di competenza degli enti del sistema regionale.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione, nel rispetto e in esecuzione della
4. La Regione realizza una piattaforma informatica per il monitoraggio della filiera dei contratti e dei subcontratti tra la stazione appaltante, gli aggiudicatari e affidatari per la Regione stessa e gli enti del sistema regionale, nel perseguimento di fini di trasparenza, di legalità e per un miglior impiego delle risorse pubbliche. La Regione promuove l'utilizzo della piattaforma informatica presso tutti gli enti locali, al fine di acquisire all'interno dei sistemi informatici regionali i dati della filiera dei contratti pubblici stipulati a livello locale.
5. La Giunta regionale, su proposta dell'Organismo regionale per le attività di controllo, istituito con
6. Le linee guida definiscono le modalità di trasmissione dei dati in applicazione della normativa, comprese le disposizioni dell'articolo 105, comma 2, del
7. L'Organismo regionale per le attività di controllo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della
8. I dati acquisiti nell'applicativo informatico sono pubblicati sul sito internet della Regione e degli enti del sistema regionale e saranno conservati per dieci anni dopo la rimozione dalla pubblicazione con l'osservanza delle prescrizioni previste dalla normativa vigente.
9. Alle disposizioni di cui al comma 3 sono tenuti anche tutti gli enti del sistema regionale. La Giunta regionale, nell'esercizio del potere di vigilanza su tali enti previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera i), dello Statuto di autonomia, verifica il rispetto delle disposizioni del presente articolo.' ;
l) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
'Art. 12 bis
(Processo di razionalizzazione delle stazioni appaltanti)
1. La Regione, in conformità alle linee guida di cui alla
2. Per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture si applica quanto previsto dalle norme specifiche in materia di contratti pubblici.
3. La Regione, con cadenza annuale, effettua un monitoraggio sull'effettivo e corretto utilizzo degli strumenti messi a disposizione da Aria S.p.A.
4. La Regione promuove protocolli d'intesa tra i soggetti aggregatori della Lombardia, al fine di coordinare le azioni di acquisto centralizzato.';
m) all'articolo 14:
1) al comma 2 le parole 'devono essere soggetti di riconosciuta esperienza' sono sostituite dalle seguenti: 'devono essere in possesso di riconosciuta e documentata esperienza di almeno cinque anni';
2) dopo il primo periodo del comma 5 è inserito il seguente: 'Le sedute sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti .';
3) il secondo periodo del comma 6 è sostituito dal seguente: 'La relazione annuale è pubblicata sui siti istituzionali del Consiglio regionale e della Giunta regionale .';
n) dopo il comma 1 dell'articolo 15 è inserito il seguente:
'1 bis. Sul sito istituzionale del Consiglio regionale, nella sezione dedicata ai gruppi consiliari, è pubblicato il codice di autoregolamentazione di ciascun gruppo consiliare, su richiesta del gruppo stesso.';
o) al comma 2 dell'articolo 19 le parole 'salvo che sia stabilita una diversa data a livello nazionale' sono soppresse;
p) la rubrica dell'articolo 21 è sostituita dalla seguente: 'Interventi a favore delle vittime della criminalità e dei loro familiari ';
q) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:
'Art. 23
(Interventi per il recupero sociale dei beni confiscati)
1. La Regione, al fine di supportare gli enti locali e l'ufficio competente per territorio dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), favorisce gli interventi per la valorizzazione e il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, secondo quanto previsto dal
a) la concessione di contributi agli enti locali e ai soggetti concessionari dei beni stessi per la realizzazione di progetti di riuso e di recupero, di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, limitatamente agli interventi necessari per gli scopi perseguiti, al fine di favorire il riutilizzo dei beni immobili confiscati secondo le finalità del
b) la promozione di apposita convenzione con ANCI Lombardia per l'istituzione di uno sportello per l'assistenza agli enti locali e alle associazioni assegnatari dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa;
c) la pubblicazione della mappatura geolocalizzata dei beni confiscati, attraverso un sistema informativo dedicato, da mettere a disposizione dei soggetti interessati, ai fini della fruibilità e della trasparenza delle informazioni e dei dati, sia per la gestione che per il monitoraggio dei beni stessi;
d) la promozione, per il tramite di PoliS-Lombardia, di accordi con le università, l'ANBSC e ANCI Lombardia per la collaborazione nella realizzazione di corsi di formazione per il personale con competenze gestionali specifiche sui beni, anche aziendali, confiscati alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Per i beni aziendali confiscati, i corsi di formazione sono volti a fornire una preparazione adeguata a soggetti in grado di supportare le aziende dalla fase del sequestro a quella della confisca.
2. Al fine di garantire l'efficacia, l'omogeneità sul territorio e l'attuazione integrata degli interventi, la Regione, all'inizio di ogni legislatura, entro sei mesi dall'insediamento della Giunta regionale, adotta il Piano strategico di legislatura per i beni confiscati. Il Piano strategico è approvato dalla Giunta, acquisito il parere della competente commissione consiliare, e definisce le linee programmatiche di azione e gli obiettivi specifici e individua le priorità e i criteri di realizzazione degli interventi per promuovere e sostenere il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata sul territorio regionale. Il Piano è aggiornato annualmente, entro il 30 aprile, sentita la commissione consiliare competente.
3. All'inizio di ogni legislatura la Giunta regionale, entro tre mesi dal suo insediamento, costituisce un tavolo di lavoro che fornisce supporto per la predisposizione, il monitoraggio e l'attuazione del Piano strategico di cui al comma 2.
4. All'inizio di ogni legislatura, entro sei mesi dall'insediamento della Giunta regionale, con decreto del direttore generale della direzione competente, è costituita una task force multidisciplinare finalizzata allo sviluppo di progettualità di riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. La task force è composta dai rappresentanti delle direzioni generali esperti in progettazione europea e, previa convenzione, di ANCI Lombardia e di ANBSC.
5. La task force contribuisce alla definizione di progettualità tematiche sul riutilizzo sociale dei beni confiscati che possano investire più ambiti; inoltre la task force imposta il lavoro di networking a livello nazionale ed europeo per condurre partenariati per presentare proposte progettuali qualitativamente elevate che possano concorrere al finanziamento.
6. Gli enti locali e la Regione disciplinano, nei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale, le modalità di gestione dei beni a essi trasferiti ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettere c) e d), del
7. La Regione, al fine di sostenere il riutilizzo dei beni confiscati, promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa e convenzioni con l'ANBSC, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera m), del
8. I criteri, le modalità e i termini per l'erogazione degli incentivi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
9. La Regione, in via prioritaria, eroga gli incentivi alle iniziative di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 6/2015.';
r) dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:
'Art. 24 bis
(Istituzione del Tavolo di lavoro per la prevenzione dell'usura e del sovraindebitamento)
1. All'inizio di ogni legislatura, entro tre mesi dall'insediamento della Giunta regionale, è istituito il Tavolo di lavoro per la prevenzione dell'usura e del sovraindebitamento, come organismo di raccordo stabile tra i soggetti coinvolti, valorizzandone esperienza e professionalità.
2. Il Tavolo di lavoro è la sede per il confronto tra la Regione e gli enti locali, le Camere di commercio, i sindacati, le associazioni datoriali, le organizzazioni del Terzo settore, le fondazioni, le cooperative che operano nel settore ed esercita una funzione di impulso per le politiche che la Regione intende attuare per prevenire e contrastare i fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento.
3. Il Tavolo di lavoro supporta la Regione, con particolare riferimento alle seguenti attività:
a) sviluppo delle iniziative dei soggetti beneficiari dei contributi;
b) promozione di campagne di sensibilizzazione e informazione in merito alle problematiche dell'usura e del sovraindebitamento;
c) individuazione degli ambiti e delle modalità di intervento per contrastare il fenomeno.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce la composizione, i criteri e le modalità di funzionamento del Tavolo di lavoro.
5. Fanno parte del Tavolo di lavoro i rappresentanti della Regione, degli enti locali, delle Camere di commercio, delle associazioni di categoria, delle associazioni e fondazioni antiracket e antiusura operanti sul territorio regionale e iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della
6. La Regione promuove appositi protocolli al fine della partecipazione ai lavori del Tavolo di lavoro di altri soggetti che si occupano di usura e sovraindebitamento, quali la Conferenza episcopale italiana, la Guardia di finanza e la Direzione Distrettuale Antimafia di Milano.
7. I componenti del Tavolo di lavoro sono nominati con decreto del direttore generale della Direzione competente.
Art. 24 ter
(Piattaforma informatica)
1. La Regione attiva una piattaforma informatica quale strumento di supporto informativo al Tavolo di lavoro per la prevenzione dell'usura e del sovraindebitamento di cui all'articolo 24 bis.
2. La piattaforma comprende la raccolta dati e il monitoraggio dei fattori di rischio in merito ai fenomeni dell'usura e del sovraindebitamento, anche attraverso il collegamento con le banche dati delle Camere di commercio, di Unioncamere, nonché delle associazioni e fondazioni antiracket e antiusura.
3. La Giunta stabilisce con propria deliberazione le modalità di funzionamento della piattaforma informatica di cui al comma 1.' ;
s) dopo il comma 1 dell'articolo 31 è inserito il seguente:
'1 bis. Gli enti e le associazioni previsti all'articolo 91 del codice di procedura penale e il Garante per le vittime di reato possono sollecitare la Giunta regionale affinché si costituisca parte civile nelle ipotesi indicate dal comma 1.' .
Art. 2. (Norma finanziaria)
1. Alle spese per il monitoraggio biennale, nonché per l'analisi dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di stampo mafioso di cui alla lettera c) dell'articolo 4 della
2. Alle spese per le azioni orientate verso l'educazione alla legalità di cui al comma 2 bis dell'articolo 7 della
3. Alle spese per la concessione dei contributi per la realizzazione di progetti di recupero, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e nuova costruzione al fine di favorire il riutilizzo in funzione sociale, abitativa e istituzione di beni immobili confiscati di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 23 della
4. Alle spese per la realizzazione di corsi di formazione specifici sui beni confiscati di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 23 della
5. Alle spese per l'attivazione della piattaforma informatica di cui all'articolo 24 ter della
6. Dalle restanti modifiche introdotte dalla presente legge alla
7. A partire dagli esercizi successivi al 2024 alle spese derivanti dalla presente legge si provvede con legge di approvazione annuale dei singoli esercizi finanziari.
Art. 3. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.