Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.3 trasporti |
Data: | 29/04/2022 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 27/2012 |
Art. 2. Obiettivi strategici. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 27/2012 |
Art. 3. Piano regionale della mobilità ciclistica. Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 27/2012 |
Art. 4. Pianificazione comunale, provinciale e della città metropolitana. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 27/2012 |
Art. 5. Mobility management. Introduzione dell’ articolo 4 bis nella l.r. 27/2012 |
Art. 6. Tipologie degli interventi. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 27/2012 |
Art. 7. Soggetti attuatori. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 27/2012 |
Art. 8. Sviluppo delle ciclostazioni. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 27/2012 |
Art. 9. Gestione e manutenzione. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 27/2012 |
Art. 10. Relazione al Consiglio regionale. Inserimento dell’ articolo 9 bis nella l.r. 27/2012 |
Art. 11. Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 27/2012 |
Art. 12. Piano strutturale. Modifiche all’articolo 92 della l.r. 65/2014 |
Art. 13. Manutenzione rete ciclabile. Modifiche alla l.r. 77/2017 e alla l.r. 55/2021 |
Art. 14. Norma finanziaria |
§ 5.3.84 - L.R. 29 aprile 2022, n. 13.
Disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica. Modifiche alle leggi regionali 27/2012, 65/2014, 77/2017 e 55/2021.
(B.U. 6 maggio 2022, n. 24)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c), l) e m), dello Statuto;
Vista la
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 12 maggio 2021 (Modalità attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager);
Vista la
Vista la
Vista la
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Vista la
Visto il parere favorevole con raccomandazioni espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 25 novembre 2021;
Considerato quanto segue:
1. La Regione Toscana con
2. A distanza di quasi dieci anni dall’entrata in vigore della
3. Per quanto attiene all’adeguamento alla sopravvenuta disciplina nazionale, si rende necessario tenere conto del nuovo quadro, anche di programmazione, delineato dalla
4. Per quanto attiene, invece, ai contenuti di merito, si ritiene opportuno aggiornare alcune previsioni della legge regionale in parola con le finalità, in particolare, di rendere più incisivo il raggiungimento di specifici obiettivi di ripartizione modale; aggiornare ed implementare la definizione di ciclostazione, favorendone la realizzazione; incentivare, in coerenza con le disposizioni nazionali, lo sviluppo del mobility management; promuovere il servizio di condivisione delle biciclette, la realizzazione di aree a priorità ciclabile e di parcheggi nei pressi dei luoghi pubblici di maggiore interesse; favorire ed incentivare una gestione coordinata degli interventi di manutenzione dei percorsi e dei tracciati, con particolare riferimento a quelli di interesse regionale;
5. Si ritiene opportuno, infine, in coerenza con le finalità complessive della presente legge introdurre una modifica alla disciplina regionale sul governo del territorio, di cui alla
Approva la presente legge
Art. 1. Finalità. Modifiche all’articolo 1 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della
“1 bis. La Regione Toscana persegue altresì lo sviluppo della mobilità sostenibile promuovendo l’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane, sia per le attività sportive e turistico-ricreative, mediante il raggiungimento di specifici obiettivi di ripartizione modale.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 1 della
“2. Gli obiettivi di cui al comma 1 e 1 bis sono definiti dallo strumento di programmazione di cui all’articolo 3.”.
Art. 2. Obiettivi strategici. Modifiche all’articolo 2 della
1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della
“d) la creazione di una rete di ciclostazioni quali centri, dotati di servizi di informazione all’utenza, per il deposito custodito di biciclette, l'assistenza tecnica e l'eventuale servizio di noleggio, da realizzarsi in prossimità di aeroporti, stazioni ferroviarie, autostazioni, stazioni metropolitane e di stazioni di mezzi di trasporto marittimi, fluviali e lacustri, per favorire l’intermodalità tra bicicletta e altri mezzi di trasporto.”.
2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 2 della
“c bis) promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto per le esigenze quotidiane, anche mediante la realizzazione di ciclostazioni, di parcheggi e di box per le biciclette da realizzarsi, in particolare, in zone limitrofe ai servizi ed ai luoghi pubblici di maggiore interesse;”.
3. Dopo la lettera c bis) del comma 2 dell’articolo 2 della
“c ter) promuovere la presenza e l'utilizzo del bike-sharing quale servizio di condivisione delle biciclette;”.
4. Dopo la lettera c ter) del comma 2 dell’articolo 2 della
“c quater) promuovere, in raccordo con i biciplan dei comuni di cui all’articolo 4, comma 1, la realizzazione di interventi di moderazione del traffico e di aree a priorità ciclabile tese a connettere ed integrare i percorsi ciclabili all'interno dei quartieri e dei centri abitati con le isole ambientali, le “zone 30”, le aree pedonali, le zone residenziali e le zone a traffico limitato.”.
5. All’inizio del comma 3 dell’articolo 2 della
Art. 3. Piano regionale della mobilità ciclistica. Sostituzione dell’articolo 3 della
1. L’articolo 3 della
“Art. 3 - Piano regionale della mobilità ciclistica
1. Il piano regionale della mobilità ciclistica individua gli interventi da adottare per promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane, sia per le attività turistiche e ricreative nel territorio regionale.
2. Il piano regionale della mobilità ciclistica, definito sulla base dei contenuti individuati dall’articolo 5 della
3. Il piano regionale della mobilità ciclistica è approvato con cadenza triennale nei termini e con le modalità individuate dall’articolo 5, comma 5, della
4. Il piano regionale della mobilità ciclistica è contenuto nel piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) di cui alla
5. Il piano regionale della mobilità ciclistica, in coerenza con gli obiettivi del PRIIM, oltre ai contenuti individuati dall’articolo 5 della
a) indica gli obiettivi di ripartizione modale dei trasporti fissando i livelli percentuali minimi da raggiungere mediante l’utilizzo della bicicletta in rapporto ai livelli di traffico complessivi;
b) indica, per la mobilità ciclistica, obiettivi di intermodalità con i mezzi di trasporto pubblico da raggiungere, sia a livello regionale, sia locale;
c) indica obiettivi e strategie per la riconversione in percorsi ciclabili e ciclopedonali favorendo, in particolare, il recupero di:
1) aree di sedime delle tratte ferroviarie dismesse o in disuso, e degli edifici ad esse connessi;
2) aree di sedime delle tratte stradali, ivi comprese quelle militari, dismesse o in disuso, e degli edifici ad esse connessi;
3) argini e alzaie di fiumi, torrenti, canali e laghi, se utilizzabili, e i tracciati degli acquedotti dismessi e degli edifici ad essi connessi, ove compatibili;
4) ponti dismessi e altri manufatti stradali.
6. Nelle fasi di formazione del piano di cui al comma 1, sono sentite le associazioni che promuovono in modo specifico l’utilizzo della bicicletta.”.
Art. 4. Pianificazione comunale, provinciale e della città metropolitana. Sostituzione dell’articolo 4 della
1. L’articolo 4 della
“Art. 4 - Pianificazione comunale, provinciale e della Città metropolitana di Firenze
1. I comuni non facenti parte della Città metropolitana di Firenze e la Città metropolitana di Firenze, al fine di definire gli obiettivi, le strategie e le azioni necessarie a promuovere e intensificare l’uso della bicicletta, nonché di migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni, predispongono e adottano i piani urbani della mobilità ciclistica, denominati “biciplan”, quali piani di settore dei piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS).
2. I biciplan di cui al comma 1, definiti secondo quanto disposto dall’articolo 6 della
3. La Città metropolitana di Firenze e le province, al fine di promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto, definiscono gli interventi di pianificazione in coerenza con il piano regionale della mobilità ciclistica di cui all’articolo 3 e con i piani di cui al comma 1. Gli strumenti di pianificazione di cui al presente comma sono elaborati in conformità a quanto disposto dall’articolo 7 della
4. I comuni, singoli o associati, la Città metropolitana di Firenze e le province assicurano la coerenza degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica con gli strumenti di pianificazione di cui ai commi 1 e 3.”.
Art. 5. Mobility management. Introduzione dell’ articolo 4 bis nella
1. Dopo l’articolo 4 della
“Art. 4 bis. Mobility management
1. La Regione Toscana, in attuazione di quanto previsto dal decreto del Ministro della transizione ecologica 12 maggio 2021 (Modalità attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager):
a) nomina il mobility manager della Regione con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile;
b) adotta il piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) quale strumento di pianificazione degli spostamenti sistematici casa-lavoro del personale dipendente.
2. Il mobility manager della Regione Toscana, in coordinamento con gli altri mobility manager aziendali e con i mobility manager d’area operanti a livello regionale, effettua annualmente il monitoraggio di quanto attuato nel territorio regionale in riferimento ai PSCL, anche al fine di promuovere azioni sinergiche finalizzate ad una continua incentivazione della mobilità sostenibile.”.
Art. 6. Tipologie degli interventi. Modifiche all’articolo 6 della
1. Nell’alinea del comma 1 dell'articolo 6 della
2. Alla fine della lettera h) del comma 2 dell'articolo 6 della
3. Al comma 3 dell'articolo 6 della
Art. 7. Soggetti attuatori. Modifiche all’articolo 7 della
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della
2. Al comma 2 dell’articolo 7 della
Art. 8. Sviluppo delle ciclostazioni. Modifiche all’articolo 8 della
1. La rubrica dell’articolo 8 della
2. Il comma 1 dell’articolo 8 della
“1. I comuni sedi di aeroporti, stazioni ferroviarie, autostazioni, stazioni metropolitane e di stazioni di mezzi di trasporto marittimi, fluviali e lacustri provvedono, all’interno o in prossimità delle suddette infrastrutture, alla realizzazione di ciclostazioni, come definite all’articolo 2, comma 1, lettera d).”.
3. Al comma 2 dell’articolo 8 della
Art. 9. Gestione e manutenzione. Modifiche all’articolo 9 della
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della
2. All’inizio del comma 1 bis dell’articolo 9 della
3. Il comma 2 dell’articolo 9 della
“2. La Regione è autorizzata a concedere contributi per la manutenzione straordinaria dei tracciati e dei percorsi ciclabili di cui al comma 1.”.
4. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della
“2 bis. Per i tracciati o percorsi ciclabili di interesse regionale, la Regione è autorizzata a concedere contributi per la manutenzione ordinaria, fino ad un massimo del novanta per cento dei costi complessivi, nel caso in cui gli accordi di cui al comma 1 bis coinvolgano, all’interno di una singola provincia, della Città metropolitana di Firenze o di un’unione di comuni, la totalità dei comuni interessati dal tracciato.”.
5. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 9 della
“2 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui ai commi 2 e 2 bis, nonché, nei casi di mancata o incompleta esecuzione dei lavori, di revoca e restituzione degli stessi.”.
Art. 10. Relazione al Consiglio regionale. Inserimento dell’ articolo 9 bis nella
1. Dopo l’articolo 9 della
“Art. 9 bis. Relazione al Consiglio regionale
1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale la relazione presentata annualmente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della l. 2/2018.”.
Art. 11. Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 11 della
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 11 della
“5 bis. A decorrere dall’anno 2022, per le finalità di cui all’articolo 9, comma 2 bis, è autorizzata la spesa di euro 260.000,00 per il 2022 e di euro 400.000,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022 – 2024.”.
Art. 12. Piano strutturale. Modifiche all’articolo 92 della
1. Prima della lettera a) del comma 5 dell’articolo 92 della
“0a) gli obiettivi in termini di infrastrutture e servizi finalizzati a promuovere la mobilità sostenibile, con particolare riferimento alla mobilità ciclistica;”.
Art. 13. Manutenzione rete ciclabile. Modifiche alla
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della
2. La lettera b quater) del comma 2 dell’articolo 14 della
3. I commi 1 e 3 dell’articolo 6 della
Art. 14. Norma finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.