Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.2 provvedimenti per la ricostruzione |
Data: | 16/02/2023 |
Numero: | 135 |
Sommario |
Art. 1. Programmazione dei termini di presentazione delle domande |
Art. 2. Dichiarazione di efficacia |
§ 17.2.503 - Ordinanza 16 febbraio 2023, n. 135.
Riordino della programmazione dei termini degli interventi della ricostruzione privata.
(G.U. 22 agosto 2023, n. 195)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il
Vista la
Visto l'art. 1, comma 990, della
Considerato che il «Testo Unico della ricostruzione privata», approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, costituisce una sistemazione organica delle ordinanze commissariali vigenti, via via emanate dopo gli eventi sismici del 2016 e del 2017, con le innovazioni necessarie ad assicurare maggiore completezza, chiarezza, semplicità e stabilità del quadro regolatorio nel tempo. Non sono dunque considerate nel testo unico le ordinanze commissariali relative alla ricostruzione di opere pubbliche tramite procedure ad evidenza pubblica, nonchè quelle relative agli edifici di culto, già fatte oggetto di una sistemazione e aggiornamento coerente con le più recenti norme di semplificazione legislativa. Ugualmente, le ordinanze speciali in deroga, emanate sulla base di un'ordinanza quadro, mantengono la loro autonomia e specificità. Come rilevato nell'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, «le ordinanze commissariali succedutesi nel tempo risultano inevitabilmente permeate dai caratteri della "contingenza, necessità ed urgenza", legati a fasi temporali, esigenze sociali, assi tematici differenti. È pertanto comprensibile che nel corso degli anni si siano stratificate disposizioni normative, motivate dalla necessità dell'aggiornamento, che hanno determinato correzioni e integrazioni, ripetizioni di discipline procedimentali, antinomie, criticità di comprensione in relazione alle necessità temporali poste dagli interventi (rilevazione dei danni, interventi di immediata esecuzione, danni lievi, danni gravi, delocalizzazioni temporanee) e all'oggetto, ossia alla tipologia dell'intervento (edifici ad uso abitativo, produttivo, rurale, collabenti, di proprietà mista pubblico-privata, ubicati in aree di rischio idro-geomorfologico, in aggregati, soggetti a vincoli culturali e paesaggistici, già colpiti da precedenti eventi sismici). La complessità del quadro regolatorio è stata inoltre ulteriormente incrementata dagli interventi di novellazione della legge speciale Sisma, ossia del
Considerato che il «Testo Unico della ricostruzione privata» costituisce uno strumento di regolazione al servizio di una visione dinamica delle attività e perciò soggetto a costanti aggiornamenti e modifiche, sulla base delle migliori esperienze e dei suggerimenti provenienti dagli uffici speciali della ricostruzione, anche in tema di programmazione;
Viste, in particolare:
l'ordinanza commissariale n. 121 del 31 dicembre 2021, recante «Armonizzazione delle scadenze relative ai danni lievi e disposizioni integrative in materia di manifestazione di volontà alla presentazione del contributo, ex art. 9 dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23 dicembre 2020, nonchè di revisione dei prezzi e dei costi parametrici, di cui agli articoli 6, 7 e 8 dell'ordinanza commissariale n. 118 del 7 settembre 2021»;
l'ordinanza commissariale n. 123 del 31 dicembre 2021, recante «Armonizzazione delle scadenze relative ai danni gravi, ulteriori disposizioni in materia di proroga dei termini, di revisione dei prezzi e dei costi parametrici, di cui all'ordinanze commissariali n. 118 del 7 settembre 2021 e n. 121 del 22 ottobre 2021, nonchè disposizioni integrative, modificative e correttive delle ordinanze n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 61 del 1° agosto 2018, n. 110 del 21 novembre 2020, n. 119 dell'8 settembre 2021, n. 116 del 13 agosto 2021»;
l'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022, recante «Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti»;
l'ordinanza commissariale n. 127 del 1° giugno 2022, recante «Proroga di termini per gli adempimenti previsti nell'ambito della ricostruzione privata»;
l'ordinanza commissariale n. 128 del 13 ottobre 2022, recante «Approvazione programma stralcio degli edifici di culto per l'ottavo centenario dalla morte di San Francesco D'Assisi, Patrono d'Italia; approvazione del programma di sviluppo relativo agli interventi per la promozione del turismo lento in attuazione dell'art. 9-duodetricies del
l'ordinanza commissariale n. 130 del 15 dicembre 2022, recante «Approvazione del Testo Unico della ricostruzione privata»;
l'ordinanza commissariale n. 131 del 30 dicembre 2022, recante «Disposizioni di coordinamento e differimento termini della ricostruzione privata e pubblica»;
Visto il decreto commissariale n. 44 del 1° febbraio 2023, con cui è stato differito al 16 febbraio 2023 il termine di cui agli articoli 3 e 7 dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022, in ragione della momentanea inoperatività della nuova piattaforma GE.DI.SI.;
Visto, in particolare, l'art. 105 del testo unico della ricostruzione privata, approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, che dispone, in tema di «Programmazione dei termini per la presentazione delle domande per il contributo per la riparazione o ricostruzione degli edifici», quanto segue: «1. Al fine di garantire una più compiuta programmazione e maggiore speditezza delle attività di ricostruzione privata, il Commissario straordinario può provvedere a fissare termini per la presentazione delle domande di contributo anche con riferimento a specifiche tipologie di interventi e alla disciplina degli incarichi, tenendo conto delle priorità stabilite dal legislatore, di quelle di natura sociale, dell'individuazione degli aggregati e delle unità minime di intervento, degli ostacoli di cantierizzazione e di ogni altra interferenza, tenendo conto delle proposte provenienti dalla Rete delle professioni tecniche e dalle parti sociali. 2. Al fine di favorire il rientro dei cittadini nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici, nonchè di assicurare il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, i proprietari o titolari di diritti reali degli edifici danneggiati che fruiscono, alla data di entrata in vigore del presente testo unico, del Contributo di autonoma sistemazione (CAS), ovvero delle Strutture abitative di emergenze (SAE), o degli immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai sensi del
Considerato che, dopo approfondito esame svolto anche con la partecipazione dei direttori degli USR Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, si ritiene opportuno procedere ad un riordino generale della programmazione dei termini di presentazione delle domande e dei relativi adempimenti sulla base di una completa ed esauriente istruttoria delle domande presentate nelle diverse tipologie procedimentali (danni lievi, danni gravi, manifestazioni di volontà, domande semplificate da regolarizzare, aggregati, percettori di C.A.S. o beneficiari di S.A.E ...) evitando il ripetersi di proroghe parziali e non coordinate e garantendo la certezza dei termini stabiliti;
Preso atto che i dati relativi alle diverse tipologie di domande presentate non risultano, allo stato, completi e univoci poichè risulta in via di ultimazione la trasmigrazione dei dati dalla precedente piattaforma della struttura commissariale MUDE all'attuale piattaforma GE.DI.SI.;
Considerato altresì che il citato testo unico della ricostruzione privata prevede la nuova facoltà di presentare domanda di contributo per i danni causati dal sisma alle pertinenze, nei limiti disciplinati dall'art. 11;
Considerato infine che il riordino della programmazione dei termini intende tener conto delle priorità relative ai percettori di C.A.S. e ai beneficiari di S.A.E. con il fine di normalizzare le condizioni di vita dei cittadini, superare i disagi sociali e ridurre, per quanto possibile, la spesa pubblica e che in tal senso occorre realizzare le intese di competenza con la Protezione civile;
Visto il decreto commissariale n. 44 del 1° febbraio 2023, con cui è stato differito al 16 febbraio 2023 il termine di cui agli articoli 3 e 7 dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022 in ragione della momentanea inoperatività della nuova piattaforma GE.DI.SI.;
Dato atto dell'intesa espressa nella cabina di coordinamento tenutasi in data 15 febbraio 2023, da parte dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
Dispone:
Art. 1. Programmazione dei termini di presentazione delle domande
1. Nelle more del riordino della programmazione dei termini per la presentazione delle domande relative alle diverse tipologie di interventi, ai sensi dell'art. 105 del testo unico della ricostruzione privata, approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, sono differiti al 31 maggio 2023 i seguenti termini previsti:
a) 16 febbraio 2023 per la presentazione delle manifestazioni di volontà, relativamente alle disposizioni previste dall'art. 9, comma 2, dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 1 del decreto del Commissario straordinario n. 44 del 1° febbraio 2023;
b) 15 marzo 2023 per l'integrazione e il completamento delle domande di contributo semplificate, relativamente alle disposizioni previste dall'art. 2, comma 1-bis, dell'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021, come introdotto dall'art. 6 dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022;
c) 16 febbraio 2023 per le domande, complete della documentazione richiesta dalla vigente normativa, da presentare da parte dei proprietari o dei titolari di diritti reali degli edifici danneggiati che fruiscono del contributo di autonoma sistemazione (CAS), ovvero delle Strutture abitative di emergenze (SAE), o degli immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai sensi del
d) 31 dicembre 2022 per l'integrazione o la regolarizzazione delle domande per la riparazione di danni lievi per le quali sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, relativamente alle disposizioni previste dall'art. 12, comma 1, dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022, dall'art. 13 dell'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 e dall'art. 7 dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022.
2. Le domande relative agli interventi per danni gravi devono essere presentate entro il termine del 31 dicembre 2023.
3. Le modifiche di cui ai precedenti commi sono inserite, con la tecnica della novellazione, nel Testo Unico della ricostruzione privata approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022.
Art. 2. Dichiarazione di efficacia
1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del
2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del
Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 661