Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.2 provvedimenti per la ricostruzione |
Data: | 01/02/2022 |
Numero: | 124 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021 «Armonizzazione delle scadenze relative ai danni gravi, ulteriori disposizioni in materia di proroga dei termini, di revisione dei prezzi e dei [...] |
Art. 2. Disposizioni finanziarie |
Art. 3. Dichiarazione d'urgenza ed efficacia |
§ 17.2.442 - Ordinanza 1 febbraio 2022, n. 124.
Modifiche all'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021, recante: «Armonizzazione delle scadenze relative ai danni gravi, ulteriori disposizioni in materia di proroga dei termini, di revisione dei prezzi e dei costi parametrici, di cui all'ordinanze commissariali n. 118 del 7 settembre 2021 e n. 121 del 22 ottobre 2021, nonchè disposizioni integrative, modificative e correttive delle ordinanze n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 61 del 1° agosto 2018, n. 110 del 21 novembre 2020, n. 119 dell'8 settembre 2021, n. 116 del 13 agosto 2021».
(G.U. 24 marzo 2022, n. 70)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla
Vista la
comma 449, a tenore del quale: «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del
comma 450, a tenore del quale: «Per le medesime finalità di cui al comma 449, all'art. 1, comma 990, della
Visto il
Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 avente ad oggetto «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del
Visti il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del
Vista l'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021, avente ad oggetto «Armonizzazione delle scadenze relative ai danni gravi, ulteriori disposizioni in materia di proroga dei termini, di revisione dei prezzi e dei costi parametrici, di cui all'ordinanze commissariali n. 118 del 7 settembre 2021 e n. 121 del 22 ottobre 2021, nonchè disposizioni integrative, modificative e correttive delle ordinanze n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 61 del 1° agosto 2018, n. 110 del 21 novembre 2020, n. 119 dell'8 settembre 2021, n. 116 del 13 agosto 2021»;
Visto in particolare l'art. 7 della richiamata ordinanza, rubricato «Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 110 del 2020», con il quale nell'ordinanza n. 110 del 2020, dopo l'art. 6, viene inserito l'art. 6-bis «Disposizioni in materia di poteri sostitutivi»;
Dato atto che la Corte dei conti, Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in sede di controllo preventivo, con nota acquisita agli atti al prot. n. CGRTS- 0001972-A del 26 gennaio 2022, ha formulato alcuni rilievi ed osservazioni sulla predetta ordinanza n. 123 del 2021 e, in particolare, con riguardo all'art. 7, ha segnalato la necessità di chiarire la ragione della deroga all'art. 2, comma 9-ter, della
Dato atto che con nota prot. n. CGRTS-0002259 del 28 gennaio 2022, sono stati forniti alla Corte dei conti i chiarimenti alle osservazioni formulate con riguardo all'ordinanza n. 123 del 2021 e contestualmente è stato comunicato che nella prima Cabina di coordinamento utile si sarebbe provveduto a recepire quanto formato oggetto di rilievo con riguardo all'art. 7 dell'ordinanza n. 123 del 2021;
Ritenuto infine dover correggere l'errore materiale riportato all'art. 2, comma 2, nella parte in cui è stata indicata la data del 31 dicembre 2022 anzichè la data del 31 dicembre 2021;
Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 1° febbraio 2022 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Visti gli articoli 33, comma 1, del
Dispone:
Art. 1. Modifiche all'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021 «Armonizzazione delle scadenze relative ai danni gravi, ulteriori disposizioni in materia di proroga dei termini, di revisione dei prezzi e dei costi parametrici, di cui all'ordinanze commissariali n. 118 del 7 settembre 2021 e n. 121 del 22 ottobre 2021, nonchè disposizioni integrative, modificative e correttive delle ordinanze n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 61 del 1° agosto 2018, n. 110 del 21 novembre 2020, n. 119 dell'8 settembre 2021, n. 116 del 13 agosto 2021»
All'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a), del comma 1, dell'art. 7, dell'ordinanza n. 123 del 2021 è sostituita dalla seguente:
«a) dopo l'art. 6, è inserito il seguente:
Art. 6-bis (Disposizioni in materia di poteri sostitutivi). - 1. In relazione all'intervento complessivo di ricostruzione previsto e disciplinato da ciascuna ordinanza speciale, il sub Commissario, l'USR, il comune e gli altri soggetti attuatori adottano, ciascuno per le rispettive competenze, i provvedimenti amministrativi ed esercitano ogni altro potere di gestione, anche in via sostitutiva, utili ai fini della realizzazione degli interventi e del coordinamento tra la ricostruzione pubblica e quella privata secondo quanto previsto in ciascuna ordinanza.
2. Decorso inutilmente il termine, fissato dalla legge o dal cronoprogramma degli interventi, nonchè in tutti i casi di ingiustificato ritardo per la conclusione dei procedimenti o dei subprocedimenti e per l'adozione dei provvedimenti e degli atti, anche preparatori, istruttori o comunque endoprocedimentali necessari per la spedita realizzazione degli interventi previsti dall'ordinanza speciale, quali, a titolo meramente esemplificativo, l'indizione della procedura selettiva per l'affidamento dei servizi tecnici inerenti la progettazione, l'appalto di altri servizi, le forniture, l'appalto per l'esecuzione dei lavori, la nomina del RUP, la nomina delle strutture di supporto al complesso degli interventi, la stipulazione del contratto, la consegna dei lavori, la costituzione del collegio consultivo tecnico, gli atti e le attività di cui all'art. 5 del
3. Gli atti adottati dal sub Commissario nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 2 sono imputati ad ogni effetto giuridico esclusivamente al soggetto attuatore rimasto inadempiente.»;
all'art. 2, comma 2, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite con le parole «31 dicembre 2021».
Art. 2. Disposizioni finanziarie
1. Dalla attuazione della presente ordinanza non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del
Art. 3. Dichiarazione d'urgenza ed efficacia
1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del
2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.
Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 194