§ 17.2.442 - Ordinanza 1 febbraio 2022, n. 124.
Modifiche all'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021, recante: «Armonizzazione delle scadenze relative ai danni gravi, ulteriori disposizioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:01/02/2022
Numero:124


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021 «Armonizzazione delle scadenze relative ai danni gravi, ulteriori disposizioni in materia di proroga dei termini, di revisione dei prezzi e dei [...]
Art. 2.  Disposizioni finanziarie
Art. 3.  Dichiarazione d'urgenza ed efficacia


§ 17.2.442 - Ordinanza 1 febbraio 2022, n. 124.

Modifiche all'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021, recante: «Armonizzazione delle scadenze relative ai danni gravi, ulteriori disposizioni in materia di proroga dei termini, di revisione dei prezzi e dei costi parametrici, di cui all'ordinanze commissariali n. 118 del 7 settembre 2021 e n. 121 del 22 ottobre 2021, nonchè disposizioni integrative, modificative e correttive delle ordinanze n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 61 del 1° agosto 2018, n. 110 del 21 novembre 2020, n. 119 dell'8 settembre 2021, n. 116 del 13 agosto 2021».

(G.U. 24 marzo 2022, n. 70)

 

     PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

     Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

     Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

     Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (d'ora in avanti «decreto legge n. 189 del 2016»);

     Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 310 del 31 dicembre 2021, in particolare i seguenti commi:

     comma 449, a tenore del quale: «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quinquies è inserito il seguente: "4-sexies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2022..."»;

     comma 450, a tenore del quale: «Per le medesime finalità di cui al comma 449, all'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022" e le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2021". A tal fine è autorizzata la spesa di euro 72.270.000 per l'anno 2022»;

     Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonchè dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-Commissari, responsabili di uno o più interventi;

     Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 avente ad oggetto «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120» come modificata con ordinanze n. 114 del 9 aprile 2021, n. 123 del 31 dicembre 2021 e n. 123 del 31 dicembre 2021;

     Visti il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

     Vista l'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021, avente ad oggetto «Armonizzazione delle scadenze relative ai danni gravi, ulteriori disposizioni in materia di proroga dei termini, di revisione dei prezzi e dei costi parametrici, di cui all'ordinanze commissariali n. 118 del 7 settembre 2021 e n. 121 del 22 ottobre 2021, nonchè disposizioni integrative, modificative e correttive delle ordinanze n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 61 del 1° agosto 2018, n. 110 del 21 novembre 2020, n. 119 dell'8 settembre 2021, n. 116 del 13 agosto 2021»;

     Visto in particolare l'art. 7 della richiamata ordinanza, rubricato «Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 110 del 2020», con il quale nell'ordinanza n. 110 del 2020, dopo l'art. 6, viene inserito l'art. 6-bis «Disposizioni in materia di poteri sostitutivi»;

     Dato atto che la Corte dei conti, Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in sede di controllo preventivo, con nota acquisita agli atti al prot. n. CGRTS- 0001972-A del 26 gennaio 2022, ha formulato alcuni rilievi ed osservazioni sulla predetta ordinanza n. 123 del 2021 e, in particolare, con riguardo all'art. 7, ha segnalato la necessità di chiarire la ragione della deroga all'art. 2, comma 9-ter, della legge n. 241 del 1990, tenuto conto che la «ratio dei poteri speciali attribuiti dal decreto-legge n. 76 del 2020 ai sub-commissari risponde ad una finalità acceleratoria degli interventi. La possibilità, invece, di fissare un nuovo termine per la conclusione del procedimento in deroga al comma 9-ter dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990 non appare coerente con la ratio dei poteri speciali»;

     Dato atto che con nota prot. n. CGRTS-0002259 del 28 gennaio 2022, sono stati forniti alla Corte dei conti i chiarimenti alle osservazioni formulate con riguardo all'ordinanza n. 123 del 2021 e contestualmente è stato comunicato che nella prima Cabina di coordinamento utile si sarebbe provveduto a recepire quanto formato oggetto di rilievo con riguardo all'art. 7 dell'ordinanza n. 123 del 2021;

     Ritenuto infine dover correggere l'errore materiale riportato all'art. 2, comma 2, nella parte in cui è stata indicata la data del 31 dicembre 2022 anzichè la data del 31 dicembre 2021;

     Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 1° febbraio 2022 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

     Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

 

     Dispone:

 

Art. 1. Modifiche all'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021 «Armonizzazione delle scadenze relative ai danni gravi, ulteriori disposizioni in materia di proroga dei termini, di revisione dei prezzi e dei costi parametrici, di cui all'ordinanze commissariali n. 118 del 7 settembre 2021 e n. 121 del 22 ottobre 2021, nonchè disposizioni integrative, modificative e correttive delle ordinanze n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 61 del 1° agosto 2018, n. 110 del 21 novembre 2020, n. 119 dell'8 settembre 2021, n. 116 del 13 agosto 2021»

     All'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) la lettera a), del comma 1, dell'art. 7, dell'ordinanza n. 123 del 2021 è sostituita dalla seguente:

     «a) dopo l'art. 6, è inserito il seguente:

 

     Art. 6-bis (Disposizioni in materia di poteri sostitutivi). - 1. In relazione all'intervento complessivo di ricostruzione previsto e disciplinato da ciascuna ordinanza speciale, il sub Commissario, l'USR, il comune e gli altri soggetti attuatori adottano, ciascuno per le rispettive competenze, i provvedimenti amministrativi ed esercitano ogni altro potere di gestione, anche in via sostitutiva, utili ai fini della realizzazione degli interventi e del coordinamento tra la ricostruzione pubblica e quella privata secondo quanto previsto in ciascuna ordinanza.

     2. Decorso inutilmente il termine, fissato dalla legge o dal cronoprogramma degli interventi, nonchè in tutti i casi di ingiustificato ritardo per la conclusione dei procedimenti o dei subprocedimenti e per l'adozione dei provvedimenti e degli atti, anche preparatori, istruttori o comunque endoprocedimentali necessari per la spedita realizzazione degli interventi previsti dall'ordinanza speciale, quali, a titolo meramente esemplificativo, l'indizione della procedura selettiva per l'affidamento dei servizi tecnici inerenti la progettazione, l'appalto di altri servizi, le forniture, l'appalto per l'esecuzione dei lavori, la nomina del RUP, la nomina delle strutture di supporto al complesso degli interventi, la stipulazione del contratto, la consegna dei lavori, la costituzione del collegio consultivo tecnico, gli atti e le attività di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020, ogni altro atto che si renda necessario per la prosecuzione e la urgente conclusione delle procedure finalizzate alla realizzazione degli interventi, il sub Commissario designato invita il dirigente apicale a provvedere in via sostitutiva all'adozione dell'atto o dei provvedimenti non tempestivamente adottati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 9-bis e 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'avvertenza che, in caso di ulteriore ritardo, decorsi dieci giorni, provvederà in via sostitutiva avvalendosi delle strutture di supporto o della struttura commissariale.

     3. Gli atti adottati dal sub Commissario nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 2 sono imputati ad ogni effetto giuridico esclusivamente al soggetto attuatore rimasto inadempiente.»;

     all'art. 2, comma 2, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite con le parole «31 dicembre 2021».

 

     Art. 2. Disposizioni finanziarie

     1. Dalla attuazione della presente ordinanza non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

 

     Art. 3. Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

     1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

     2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

 

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2022  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 194