§ 17.2.420 - Ordinanza 7 settembre 2021, n. 118.
Disposizioni relative alle attività delle imprese operanti nella ricostruzione e integrazioni delle ordinanze vigenti in materia di ripresa [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:07/09/2021
Numero:118


Sommario
Art. 1.  Tempi e modalità di erogazione degli stati di avanzamento lavori per i danni lievi
Art. 2.  Tempi e modalità di erogazione degli stati di avanzamento lavori per i danni gravi
Art. 3.  Percentuale dei lavori subappaltabili
Art. 4.  Comunicazione dell'impresa affidataria dei lavori
Art. 5.  Termini di esecuzione dei lavori per gli importi sopra i 5 ml euro
Art. 6.  Applicazione transitoria dei prezzari regionali e rivalutazione dei costi parametrici
Art. 7.  (Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi nella ricostruzione).
Art. 8.  Disposizioni urgenti in materia di riconducibilità degli interventi concernenti gli edifici produttivi ai costi parametrici e ai livelli operativi all'ordinanza commissariale n. 19 del 2017
Art. 9.  Requisiti di qualificazione degli operatori economici e dei professionisti nella ricostruzione privata
Art. 10.  Limiti di copertura degli indennizzi assicurativi
Art. 11.  Disciplina degli immobili merce ed equiparazione alle scorte di magazzino
Art. 12.  Contributo per i beni strumentali con perizia di stima
Art. 13.  Disciplina beni strumentali irrecuperabili e delle scorte
Art. 14.  Delocalizzazione di attività produttive agibili per lavori in corso
Art. 15.  Sospensione attività di demolizione strutture temporanee
Art. 16.  Utilizzo economie ordinanza n. 98 del 2020
Art. 17.  Disposizioni transitorie e finali
Art. 18.  Entrata in vigore


§ 17.2.420 - Ordinanza 7 settembre 2021, n. 118. [1]

Disposizioni relative alle attività delle imprese operanti nella ricostruzione e integrazioni delle ordinanze vigenti in materia di ripresa delle attività produttive danneggiate dal sisma.

(G.U. 14 marzo 2022, n. 61)

 

     PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

     Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificartisi a far data dal 24 agosto 2016

 

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonchè degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016;

     Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

     Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente: "4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»;

     Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata sul S.O. n. 62 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;

     Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

     Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120;

     Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici» e, in particolare, l'art. 84, recante la disciplina dell'attestazione dei requisiti SOA;

     Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, l'art. 119;

     Visto decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare, l'art. 49;

     Richiamata la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 2, comma 6, ove si disciplinano i termini per la conclusione del procedimento che decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte;

     Dato atto che in ragione del tempo trascorso dal verificarsi degli eventi sismici appare opportuno operare una revisione della disciplina delle vigenti ordinanze che tenga conto delle diverse esigenze connesse allo sviluppo ed alla ripresa delle attività produttive danneggiate dal sisma nonchè delle imprese che operano nel mercato al fine dello snellimento delle procedure e della velocizzazione dei processi finalizzati all'erogazione dei contributi;

     Considerata la convenzione «Plafond Sisma Centro Italia» sottoscritta tra l'ABI e la Cassa depositi e prestiti (CDP) il 18 novembre 2016, come modificata nell'Addendum alla predetta convenzione sottoscritto dalle medesime parti il 2 luglio 2021;

     Vista l'ordinanza commissariale n. 100 del 9 maggio 2020 «Attuazione della semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata, definizione dei limiti di importo e delle modalità procedimentali per la presentazione delle domande di contributo, anche ai sensi dell'art. 12-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016»;

     Considerato che ai sensi del comma 6 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 100/2020 «Tutti i termini per la conclusione del procedimento, previsti dalla presente ordinanza, decorrono dal ricevimento della domanda, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Decorsi i termini senza che il procedimento sia concluso, chi vi ha interesse può chiedere l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 2, commi 9, 9-bis, ter, quater, quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, da parte del Commissario straordinario, nell'esercizio di quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge n. 189/2016, nonchè, ai sensi dell'art. 31 del codice del processo amministrativo, l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere»;

     Vista l'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, recante «Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi» e successive modificazioni ed integrazioni;

     Vista l'ordinanza commissariale n. 9 del 14 dicembre 2016, recante «Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»;

     Vista l'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, recante «Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016» e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 3, l'art. 5 e l'art. 15;

     Vista l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante «Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016» e successive modifiche e integrazioni;

     Viste, altresì:

     l'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, recante «Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili»;

     l'ordinanza n. 61 del 1° agosto 2018 «Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili di proprietà privata di interesse culturale o destinati a uso pubblico»;

     l'ordinanza n. 78 del 2 agosto 2019 «Attuazione dell'art. 1, comma 2 dell'ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese affidatarie e sub affidatarie operanti nella ricostruzione pubblica e privata»;

     l'ordinanza n. 108 del 10 ottobre 2020, recante «Disciplina dei compensi dei professionisti in attuazione dell'art. 34, comma 5 del decreto-legge n. 189/2016, come modificato dall'art. 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e ulteriori disposizioni»;

     l'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020, recante «Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata»;

     l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 «Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze vigenti in materia di ricostruzione privata e pubblica e disciplina degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici ai sensi dell'art. 24 del decreto-legge 24 agosto 2016, n. 189»;

     l'Accordo di collaborazione sottoscritto il 30 aprile 2021 fra la Struttura di missione antimafia Sisma 2016, il Commissario straordinario Sisma 2016 e il Ministero degli interni ai sensi dell'art 35, comma 8 della legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni ed i successivi accordi prefettizi;

     l'ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021, recante «Riordino e razionalizzazione delle vigenti disposizioni in materia di riparazione, restauro, ripristino e ricostruzione degli immobili di interesse culturale e paesaggistico appartenenti a soggetti privati»;

     l'ordinanza n. 117 del 7 luglio 2021 «Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze vigenti»;

     Considerato, in particolare, che in relazione alla disciplina dei SAL intermedi e finali di cui alle vigenti ordinanze commissariali si rende opportuno prevedere meccanismi di efficientamento di tempi e modalità procedimentali di erogazione, anche attraverso la semplificazione, il coordinamento e lo snellimento delle operazioni di verifica da effettuarsi da parte degli USR territorialmente competenti in relazione a dichiarazioni, verifiche e attestazioni del professionista delegato;

     Ritenuto opportuno, pertanto, procedere in particolare alla modifica della disciplina di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 8/2016, all'art. 16 dell'ordinanza 13/2017 e all'art. 14 dell'ordinanza n. 19/2017 in relazione alla disciplina degli stati di avanzamento dei lavori per danni lievi e per danni gravi;

     Preso atto della vigente normativa europea e nazionale in materia di appalti pubblici e dei principi generali dell'ordinamento ratione materiae vigenti con conseguente necessità di recepire gli aggiornamenti normativi medio tempore intercorsi e, per l'effetto, di procedere alla modifica del comma 3 dell'art. 23 dell'ordinanza n. 19 del 2017 in relazione alla disciplina dei limiti del subappalto, anche a tutela della sicurezza dei lavoratori e a garanzia dei presidi di legalità nell'esecuzione dei lavori;

     Considerato che appare opportuno snellire le procedure relative all'individuazione dell'impresa appaltatrice, in particolare assegnando al professionista incaricato la facoltà di comunicare l'impresa affidataria dei lavori anche successivamente all'emanazione del decreto di concessione del contributo;

     Preso atto dello stato di emergenza ancora in corso in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, cd. COVID-19, e della conseguente necessità di adottare ogni provvedimento utile a fronteggiare situazioni che palesano intense e diffuse criticità anche sotto il profilo organizzativo, oltre che economico;

     Ritenuto pertanto di dover procedere all'adeguamento dei tempi di esecuzione e ultimazione dei lavori di ricostruzione, anche in ragione dei maggiori oneri connessi e correlati alla realizzazione di interventi di opere sopra i 5 milioni di euro, in tal senso procedendo all'integrazione della disciplina di cui all'art. 15 dell'ordinanza n. 13/2017 e all'art. 13 dell'ordinanza n. 19/2017 in relazione ai termini di esecuzione dei lavori per gli importi sopra i 5 ml euro;

     Preso atto, nelle more di una revisione più puntuale del prezzario del cratere, dell'esigenza di aggiornare su base ISTAT gli importi delle lavorazioni e dei materiali utilizzati nell'ambito della ricostruzione privata (elenco prezzi ex O.C. n. 78/2019) a valori maggiormente coerenti con quelli di mercato e, per l'effetto, di adeguare i costi parametrici operando, al riguardo, un'opportuna distinzione tra quelli relativi agli interventi sull'edilizia abitativa rispetto a quelli relativi alle strutture produttive in considerazione della maggiore variazione inflattiva subita da quest'ultime;

     Dato atto che si rende opportuna, anche rispetto ai cantieri avviati a far data dal 1° gennaio del corrente anno, una revisione dei prezzi applicati nei computi assentiti con il decreto di concessione del contributo sulla base della rilevazione dei prezzi medi e delle variazioni percentuali relativi ai materiali da costruzione più significativi stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e della sostenibilità ai sensi dall'art. 133, comma 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in conformità e nei limiti di quanto stabilito dall'art. 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle materie prime registratisi nel corso dell'anno 2021 ed anche tenendo conto della maggiore incidenza sugli interventi riguardanti gli edifici produttivi;

     Considerato inoltre che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve tenere conto dell'esigenza di garantire la corretta applicazione dei requisiti di qualificazione richiesti per l'affidamento agli operatori economici ed ai professionisti delle attività connesse alla ricostruzione privata, fermi restando i limiti di cui all'art. 8, comma 5, lettera c) del decreto Sisma, al fine di ampliare l'offerta degli operatori economici operanti sul mercato e per assicurare criteri più efficaci, trasparenti ed idonei anche a garantire che gli interventi strutturali risultino compatibili con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico (v. decreto n. 135 del 25 marzo 2021);

     Ritenuto opportuno, pertanto, procedere alla modifica puntuale delle disposizioni di cui alle ordinanze commissariali numeri 13 e 19 del 2017, relative al prezziario regionale e agli incrementi dei costi parametrici (tab. 6, allegato 2, O.C. n. 13/2017), anche in relazione alla destinazione d'uso degli edifici interessati dagli interventi, nonchè all'integrazione della disciplina sui requisiti SOA di qualificazione degli operatori economici e dei professionisti impegnati nella ricostruzione;

     Ritenuto di dover altresì introdurre maggiori elementi di chiarezza ai fini di perimetrare l'ambito applicativo relativo alla disciplina sui limiti di concessione del contributo rispetto ai danni coperti da indennizzo assicurativo, procedendo alla modifica dell'art. 14, quarto comma dell'ordinanza n. 13 del 2017 e dell'art. 4, terzo comma, dell'ordinanza commissariale n. 19 del 2017, al fine ultimo di dare compiuta attuazione ai principi di cui all'art. 6, comma 6, del decreto Sisma;

     Considerato che occorre integrare le disposizioni di cui alle vigenti ordinanze prevedendo una compiuta disciplina relativamente al regime giuridico dei cd. immobili merce, ovvero edifici danneggiati dal sisma di proprietà delle imprese che non costituiscono immobili patrimoniali o strumentali, ma sono destinati ad essere venduti o locati a terzi e/o alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività principale dell'impresa;

     Considerato altresì che in ragione del tempo trascorso dalla data degli eventi sismici occorre valutare una diversa modalità di erogazione del contributo concedibile per i beni strumentali danneggiati, alternativa al principio di sostituzione e da effettuarsi sulla base di acconcia perizia giurata redatta in aderenza ai principi di estimo industriale e commerciale dell'importo finalizzato al ristoro del danno complessivamente sofferto dall'impresa;

     Tenuto conto che in relazione a tale ultimo obiettivo è necessario considerare il limite massimo del contributo ammissibile corrispondente alla rivalutazione su base ISTAT del costo storico del valore complessivo dei beni danneggiati ovvero al valore d'uso degli stessi ove risultante da documenti contabili ufficiale dell'impresa alla data di entrata in vigore della presente ordinanza;

     Considerata l'opportunità di estendere l'applicazione in via analogica delle disposizioni di cui all'art. 5 dell'ordinanza commissariale n. 13 del 2017 anche ai beni strumentali di cui venga dimostrata l'impossibilità materiale di recupero e per i quali risultino ineseguibili le valutazioni del danno subito, in quanto situati all'interno di edifici con elevato livello di danno, anche per ragione di equità e ragionevolezza;

     Ritenuto necessario integrare il disposto normativo per disciplinare le ipotesi di delocalizzazione temporanea delle attività produttive in relazione alla specifica fattispecie relativa ad un'unità immobiliare agibile, successivamente resa inagibile a causa degli interventi di ricostruzione in corso sull'intero edificio nonchè prevedere, nelle more di una revisione complessiva della disciplina afferente la delocalizzazione delle strutture destinate all'esercizio delle attività produttive, la sospensione dell'obbligo di demolizione delle strutture temporanee in presenza del ripristino della struttura originaria, non oltre il corrente anno ovvero nei sei mesi successivi nell'ipotesi di proroga dello stato di emergenza;

     Considerato che al fine di favorire la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, è opportuno procedere alla destinazione delle economie derivanti dall'attuazione dell'ordinanza n. 98/2020 a favore delle attività connesse alla materia di sicurezza e salute sul lavoro;

     Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici speciali della ricostruzione delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e dalla struttura del Commissario;

     Vista la relazione della Direzione generale della struttura commissariale che attesta la necessaria disponibilità delle risorse sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

     Raggiunta l'intesa nelle cabine di coordinamento del 6 agosto 2021 e 12 agosto 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

     Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

 

     Dispone:

 

Art. 1. Tempi e modalità di erogazione degli stati di avanzamento lavori per i danni lievi

     1. L'art. 7 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016 è così sostituito:

     «1. Il contributo è erogato dall'istituto di credito prescelto dal richiedente all'impresa esecutrice dei lavori ed ai professionisti elencati all'art. 1, secondo comma, dell'ordinanza del 10 ottobre 2020, n. 108, nonchè all'amministratore di condominio o al presidente del consorzio, che hanno presentato la domanda di contributo. Nel caso in cui il beneficiario del contributo abbia provveduto all'anticipazione, seppur parziale, delle spese eleggibili, l'istituto di credito prescelto procede al rimborso su indicazione del Vice Commissario.

     2. Il Direttore dei lavori nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo, ai fini dell'erogazione del contributo in occasione della richiesta di pagamento, esercita un servizio di pubblica necessità ed assevera, ai sensi dell'art. 19, primo comma, della legge n. 241/1990, ferme le facoltà di controllo degli uffici competenti, quanto segue:

     a) lo stato di avanzamento dei lavori, redatto con riferimento al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 marzo 2018, n. 49, utilizzando i prezzi del contratto di appalto;

     b) l'esecuzione della quota dei lavori corrispondenti alle percentuali stabilite al successivo comma 4, ricondotti alle macro-categorie del quadro economico, dichiarando inoltre le imprese appaltatrici e sub appaltatrici intervenute nell'esecuzione;

     c) il quadro economico relativo al SAL di cui si chiede l'erogazione;

     d) l'avvenuta richiesta da parte della impresa esecutrice o da parte dello stesso direttore dei lavori del DURC congruità ai sensi dell'ordinanza n. 78 del 2 agosto 2019;

     3. Il direttore dei lavori è tenuto a trasmettere per l'erogazione dei contributi di cui al successivo comma 4:

     1) con riferimento all'importo relativo al primo stato di avanzamento dei lavori, la sola asseverazione prevista dal precedente comma 2, entro quindici giorni dal raggiungimento della percentuale, pari al 50% dei lavori ammessi, come stabilito dalla lettera a), del successivo comma 4;

     2) con riferimento all'importo relativo al saldo finale ovvero al saldo unico, l'asseverazione di cui al comma 2, nonchè la documentazione di cui al successivo comma 7, entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori.

     Eventuali ritardi, non congruamente motivati, da parte del direttore dei lavori costituiscono presupposto per la segnalazione della condotta da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione all'ordine professionale di appartenenza. Resta ferma la possibilità tra le parti di individuare nel contratto di affidamento dell'incarico professionale relativo alla direzione lavori ulteriori penali correlate agli inadempimenti di cui al precedente periodo.

     4. Fatta salva la verifica da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione del rispetto dell'ordinanza n. 78 del 2 agosto 2019 il contributo è erogato nei tempi e nei modi di seguito indicati:

     a) fino al 50% del contributo, entro venti giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori che attesti l'esecuzione di almeno il 50% dei lavori ammessi e della dichiarazione di impegno del legale rappresentante dell'impresa esecutrice al rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione della prima quota di contributo;

     b) il restante contributo a saldo, entro trenta giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale del degli elaborati e delle dichiarazioni a consuntivo dei lavori, che attestino l'esecuzione di tutti i lavori ammessi a contributo e di quelli necessari per la completa agibilità dell'edificio;

     c) l'erogazione del contributo può avvenire in un'unica soluzione a conclusione dei lavori, a seguito della presentazione della documentazione prevista per la presentazione della richiesta del saldo.

     5. L'Ufficio speciale, ad ogni stato di avanzamento, autorizza il pagamento degli importi rispettivamente spettanti a tutti i soggetti destinatari che siano risultati in regola con gli obblighi contributivi nei confronti degli enti previdenziali/assistenziali e della Cassa edile, lasciando sospeso il pagamento della quota parte del corrispettivo dovuto ai soggetti che non risultano in possesso di DURC regolare al momento della effettiva liquidazione, nei confronti dei quali la pubblica amministrazione provvederà ad attivare l'intervento sostitutivo, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il rispetto dell'ordinanza n. 78 del 2 agosto 2019 è vincolante al fine della concessione ed erogazione dei contributi.

     6. I termini di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 4, sono sospesi, per una sola volta, in tutte le ipotesi in cui sia necessaria l'acquisizione di dati, attestazioni e documentazione, che non risultino già in possesso dell'amministrazione pubblica, richiesti dalla presente disciplina e decorrono dal ricevimento della domanda, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Decorsi i termini senza che il procedimento sia concluso, chi vi ha interesse può chiedere l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 6, sesto comma, dell'ordinanza commissariale n. 100 del 2020.

     7. Ai fini dell'erogazione del saldo di cui alle lettere b) o c) del precedente comma 4, il direttore dei lavori trasmette all'Ufficio speciale la seguente documentazione:

     a) dichiarazione attestante la raggiunta piena agibilità dell'edificio nonchè la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari, la ripresa delle attività produttive che ivi si svolgevano, anche a seguito di esito positivo del controllo effettuato sul progetto di miglioramento sismico o di ricostruzione dalla struttura tecnica competente, nel caso di intervento sottoposto a verifica dagli uffici speciali;

     b) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa esecutrice attestante l'avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente lettera a) e l'impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione del saldo;

     c) conto consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi del contratto di appalto e, nel caso delle varianti in corso d'opera, con il corredo di un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori;

     d) rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, ivi compresi i costi anticipati dal professionista ai sensi dell'art. 4 del protocollo d'intesa allegato all'ordinanza n. 108/2020, da attestare a mezzo fatture ed idonea documentazione contabile, che debbono essere conservate dal beneficiario ed esibite a richiesta del Commissario e degli organi di controllo. Qualora la spesa sostenuta sia superiore al contributo concesso dovranno essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo erogato dall'istituto di credito e per quelli sostenuti in accollo dal richiedente;

     e) documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;

     f) l'avvenuta richiesta da parte della impresa esecutrice o da parte dello stesso direttore dei lavori del DURC congruità ai sensi dell'ordinanza n. 78 del 2 agosto 2019.

     Il beneficiario può inoltre richiedere, dopo l'emissione del decreto di concessione del contributo, l'erogazione ai tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione di un importo non superiore all'80%, della quota della parte del contributo agli stessi destinato al fine di remunerare le attività già svolte (SAL 0). L'importo rimanente relativo alle spese per prestazioni professionali sarà proporzionalmente ripartito nei SAL nel rispetto delle percentuali previste. Il beneficiario può inoltre chiedere che siano integralmente rimborsate le spese ammissibili, sostenute e documentate, mediante produzione di fatture e di documenti comprovanti l'avvenuto pagamento, per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza e per indagini preliminari geo gnostiche e/o prove di laboratorio sui materiali affidate dal soggetto legittimato o dal progettista dallo stesso incaricato a imprese specializzate, purchè queste risultino iscritte all'anagrafe di cui all'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016.

     Fermo restando quanto stabilito dal precedente comma 2, l'interessato può chiedere, in occasione del SAL 0, il riconoscimento di un anticipo, non superiore al 30% dell'importo lavori ammesso a contributo, previa presentazione di apposita polizza fideiussoria, da recuperare, in occasione del pagamento del saldo del contributo.

     La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

     In tale ipotesi il richiedente, inoltra all'Ufficio speciale, tramite la procedura informatica, la richiesta di anticipo, allegando la fattura e a polizza fideiussoria sotto forma di documento informatico con apposizione da parte di entrambi i contraenti della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, di importo pari all'anticipo richiesto, incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell'interesse dell'impresa affidataria dei lavori a favore del Vice Commissario, che la svincola dopo la erogazione del contributo a saldo, a seguito della verifica dell'insussistenza di motivi ostativi. Nell'ipotesi in cui la polizza non sia munita di doppia firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata da parte di entrambi i contraenti, l'impresa provvede ad inviare l'originale analogico della polizza al Vice Commissario, che la conserva per gli usi consentiti in caso di necessità e la svincola dopo la erogazione del contributo a saldo, a seguito della verifica dell'insussistenza di motivi ostativi.

     8. Ai fini dell'autorizzazione gli uffici speciali verificano la coerenza del conto consuntivo presentato dal direttore dei lavori con gli importi delle macrovoci di cui si compone il computo metrico relativo agli interventi assentiti con il decreto di concessione del contributo, fatta salva l'approvazione di successive varianti progettuali e la regolarità contributiva tramite acquisizione del relativo documento unico (DURC) anche per le eventuali imprese subappaltatrici.

     9. Ai fini e per gli effetti di cui al comma precedente, non costituiscono varianti al progetto le variazioni non significative delle singole voci che compongono il computo metrico tali da non determinare una modifica del costo complessivo dell'intervento.

     10. Il contributo è liquidato dagli istituti di credito aderenti alla convenzione "Plafond Sisma Centro Italia", sottoscritta tra l'ABI e la Cassa depositi e prestiti (CDP) il 18 novembre 2016, nel rispetto delle tempistiche, come modificate nell'Addendum alla predetta convenzione sottoscritto dalle medesime parti il 2 luglio 2021».

 

     Art. 2. Tempi e modalità di erogazione degli stati di avanzamento lavori per i danni gravi

     1. L'art. 16 dell'ordinanza 13 del 2017 e l'art. 14 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, sono sostituiti dal seguente:

     «1. Il contributo è erogato dall'istituto di credito prescelto dal richiedente all'impresa esecutrice dei lavori ed ai professionisti elencati al comma 2, dell'art. 1 dell'ordinanza del 10 ottobre 2020, n. 108, nonchè all'amministratore di condominio o al presidente del consorzio, che hanno presentato la domanda di contributo; nel caso in cui il beneficiario del contributo abbia provveduto all'anticipazione, seppur parziale, delle spese eleggibili, l'istituto di credito prescelto procede al rimborso su indicazione del Vice Commissario.

     2. Il direttore dei lavori nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo, ai fini dell'erogazione del contributo in occasione della richiesta di pagamento, esercita un servizio di pubblica necessità ed assevera, ai sensi dell'art. 19, primo comma, della legge n. 241/1990, ferme le facoltà di controllo degli uffici competenti, quanto segue:

     a) lo stato di avanzamento dei lavori, redatto con riferimento al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 marzo 2018, n. 49, utilizzando i prezzi del contratto di appalto;

     b) l'esecuzione della quota dei lavori corrispondenti alle percentuali stabilite al successivo comma 4, ricondotti alle macro-categorie del quadro economico, dichiarando inoltre quali imprese (appaltatrici e sub appaltatrici) sono intervenute nell'esecuzione;

     c) il quadro economico relativo al SAL di cui si chiede l'erogazione;

     d) l'avvenuta richiesta da parte della impresa esecutrice o da parte dello stesso direttore dei lavori del DURC congruità ai sensi dell'ordinanza n. 78 del 2 agosto 2019.

     3. Il direttore dei lavori è tenuto a trasmettere per l'erogazione dei contributi di cui al successivo comma 4:

     1) con riferimento all'importo relativo al primo stato di avanzamento dei lavori e ai quelli intermedi, la sola asseverazione prevista dal precedente comma 2, entro quindici giorni dal raggiungimento delle percentuali lavori ammessi, come individuate dal successivo comma 4;

     2) con riferimento all'importo relativo al saldo finale ovvero al saldo unico, l'asseverazione di cui al comma 2, nonchè la documentazione di cui al successivo comma 7, entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori.

     Eventuali ritardi, non congruamente motivati, da parte del direttore dei lavori costituiscono presupposto per la segnalazione della condotta da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione all'ordine professionale di appartenenza. Resta ferma la possibilità tra le parti di individuare nel contratto di affidamento dell'incarico professionale relativo alla direzione lavori ulteriori penali correlate agli inadempimenti di cui al precedente periodo.

     4. Fatto salvo il rispetto dell'ordinanza 78 del 2 agosto 2019, il contributo è erogato nei tempi e nei modi di seguito indicati:

     a) fino al 20% del contributo, entro venti giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori che attesti l'esecuzione di almeno il 20% dei lavori ammessi e della dichiarazione di impegno del legale rappresentante dell'impresa esecutrice al rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione della prima quota di contributo;

     b) fino al 20% del contributo, entro venti giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori, che attesti l'esecuzione di almeno il 40% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa esecutrice attestante l'avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente lettera a) e l'impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione della seconda quota di contributo;

     c) fino al 30% del contributo, entro venti giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori, che attesti l'esecuzione di almeno il 70% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa esecutrice attestante l'avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente lettera b) e l'impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione della terza quota di contributo;

     d) il restante contributo a saldo, entro trenta giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale del quadro economico a consuntivo dei lavori, che attesti l'esecuzione di tutti i lavori ammessi a contributo e di quelli necessari per la completa agibilità dell'edificio e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa esecutrice attestante l'avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente lettera c) e l'impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione del saldo.

     e) l'erogazione del contributo può avvenire in un'unica soluzione a conclusione dei lavori, a seguito della presentazione della documentazione prevista per la presentazione della richiesta del saldo.

     5. I termini di cui alle precedenti lettere sono sospesi, per una sola volta, in tutte le ipotesi in cui sia necessaria l'acquisizione di dati, attestazioni e documentazione, non già in possesso della pubblica amministrazione, richiesti dalla presente disciplina e decorrono dal ricevimento della domanda, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Decorsi i termini senza che il procedimento sia concluso, chi vi ha interesse può chiedere l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del comma 6 dell'art. 6 dell'ordinanza commissariale n. 100 del 2020.

     6. Ai fini dell'erogazione del saldo di cui alle lettere d ed e) del precedente comma 4, il direttore dei lavori trasmette all'Ufficio speciale la seguente documentazione:

     a) dichiarazione attestante la raggiunta piena agibilità dell'edificio nonchè la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari, la ripresa delle attività produttive che ivi si svolgevano, anche a seguito di esito positivo del controllo effettuato sul progetto di miglioramento sismico o di ricostruzione dalla struttura tecnica competente, nel caso di intervento sottoposto a verifica dagli Uffici speciali;

     b) collaudo statico per gli interventi di miglioramento sismico, di adeguamento sismico e di ricostruzione, come previsto dalle norme tecniche per le costruzioni vigenti;

     c) conto consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi del contratto di appalto e corredato di quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori; inoltre dove previsto dalla normativa di riferimento dovrà essere trasmesso il DURC congruità;

     d) rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, ivi compresi i costi anticipati dal professionista ai sensi dell'art. 4 del protocollo d'intesa allegato all'ordinanza 108/2020, da documentarsi a mezzo fatture ed idonea documentazione contabile, che debbono essere conservate dal beneficiario ed esibite a richiesta del Commissario e degli organi di controllo. Qualora la spesa sostenuta sia superiore al contributo concesso dovranno essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo erogato dall'istituto di credito e per quelli in eccedenza a carico dal richiedente;

     e) documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;

     f) l'avvenuta richiesta con esito positivo da parte della impresa esecutrice o da parte dello stesso direttore dei lavori del DURC congruità ai sensi dell'ordinanza n. 78 del 2 agosto 2019.

     6. Il beneficiario può inoltre richiedere dopo l'emissione del decreto di concessione del contributo, l'erogazione ai tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione, di un importo non superiore all'80%, della quota della parte del contributo agli stessi destinato al fine di remunerare le attività già svolte (SAL 0). L'importo rimanente relativo alle spese per prestazioni professionali sarà proporzionalmente ripartito nei SAL nel rispetto delle percentuali previste. Il beneficiario può chiedere che siano integralmente rimborsate le spese ammissibili, sostenute e documentate mediante produzione di fatture e di documenti comprovanti l'avvenuto pagamento, per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza e per indagini preliminari geognostiche e/o prove d i laboratorio sui materiali affidate dal soggetto legittimato o dal progettista dallo stesso incaricato a imprese specializzate, purchè queste risultino iscritte all'Anagrafe di cui all'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016.

     Fermo restando quanto stabilito dal precedente comma 2, in occasione del SAL 0, l'interessato può chiedere il riconoscimento di un anticipo, non superiore al 30% dell'importo lavori ammessi a contributo, previa presentazione di apposita polizza fideiussoria.

     La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

     In tale ipotesi il richiedente, inoltra all'Ufficio speciale, tramite la procedura informatica, la richiesta di anticipo, allegando la fattura e la polizza fideiussoria sotto forma di documento informatico con apposizione da parte di entrambi i contraenti della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, di importo pari all'anticipo richiesto, incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell'interesse dell'impresa affidataria dei lavori a favore del Vice Commissario, che la svincola dopo la erogazione del contributo a saldo, a seguito della verifica dell'insussistenza di motivi ostativi. Nell'ipotesi in cui la polizza non sia munita di doppia firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata da parte di entrambi i contraenti, l'impresa provvede ad inviare l'originale analogico della polizza al Vice Commissario, che la conserva per gli usi consentiti in caso di necessità e la svincola dopo la erogazione del contributo a saldo, a seguito della verifica dell'insussistenza di motivi ostativi.

     Dopo la erogazione del contributo a saldo, il Vice Commissario, provvede a svincolare la polizza a seguito della verifica della sussistenza di motivi ostativi.

     Alla compensazione dell'anticipo percepito ai sensi del presente comma si procede in occasione dell'erogazione dello stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera c) del comma 4 nella misura percentuale del 10%; la restante quota del 20% è compensata a saldo del contributo di cui alla lettera d) del medesimo comma 4.

     7. L'Ufficio speciale, entro venti giorni dal deposito nella piattaforma degli stati di avanzamento economico di cui al comma 2, trasmette all'istituto di credito segnalato dal richiedente l'autorizzazione all'erogazione del contributo ad ogni stato di avanzamento previa verifica della regolarità contributiva tramite acquisizione del relativo documento unico (DURC).

     8. L'Ufficio speciale, ad ogni stato di avanzamento, autorizza il pagamento degli importi rispettivamente spettanti a tutti i soggetti destinatari, che siano risultati in regola con gli obblighi contributivi nei confronti degli enti previdenziali/assistenziali e della Cassa edile, lasciando sospeso il pagamento della quota parte del corrispettivo dovuto ai soggetti che non risultano in possesso di DURC regolare al momento della effettiva liquidazione, nei confronti dei quali la pubblica amministrazione provvederà ad attivare l'intervento sostitutivo, ai sensi dell'30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il rispetto dell'ordinanza n. 78 del 2 agosto 2019 è vincolante al fine della concessione ed erogazione dei contributi.

     9. Gli Uffici speciali entro trenta giorni dal deposito nella piattaforma informatica del quadro economico a consuntivo di cui al comma 2, autorizzano l'erogazione a saldo del contributo.

     10. Ai fini dell'autorizzazione gli Uffici speciali verificano la coerenza del conto consuntivo presentato dal direttore dei lavori con gli importi delle macrovoci di cui si compone il computo metrico relativo agli interventi assentiti con il decreto di concessione del contributo, fatta salva l'approvazione di successive varianti progettuali e la regolarità contributiva tramite acquisizione del relativo documento unico (DURC) anche per le eventuali imprese subappaltatrici.

     11. Ai fini e per gli effetti di cui al comma precedente, non costituiscono varianti al progetto le variazioni non significative delle singole voci che compongono il computo metrico tali da non determinare una modifica del costo complessivo dell'intervento.

     12. Il contributo è liquidato dagli istituti di credito aderenti alla convenzione «Plafond Sisma Centro Italia» sottoscritta tra l'ABI e la Cassa depositi e prestiti (CDP) il 18 novembre 2016, nel rispetto delle tempistiche, come modificate nell'Addendum alla predetta convenzione sottoscritto dalle medesime parti il 2 luglio 2021.

 

     Art. 3. Percentuale dei lavori subappaltabili

     1. Al comma 3 dell'art. 23 dell'ordinanza n. 19 del 2017 le parole: «del 40%» sono sostituite dalle seguenti parole: «del 50 per cento e comunque nei termini stabiliti dalla legislazione vigente in materia di appalti pubblici».

     2. Si applica ai subappalti della ricostruzione privata la disciplina prevista dall'art. 49 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure».

 

     Art. 4. Comunicazione dell'impresa affidataria dei lavori

     1. Per ogni tipologia di intervento disciplinato dalle ordinanze commissariali, l'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori relativi alla riparazione o ricostruzione degli edifici privati, può essere comunicata, entro e non oltre i centoventi giorni successivi alla data di adozione del decreto di concessione del contributo. Trascorso il termine di cui al precedente periodo, in caso di mancata comunicazione dell'impresa appaltatrice l'USR procede alla revoca del decreto di concessione del contributo, fatta salva la facoltà per il soggetto legittimato di riproporre, entro e non oltre i successivi centoventi giorni, la domanda di contributo con le modalità previste dalle norme e dalle ordinanze vigenti. Resta fermo che, in caso di comunicazione dell'impresa, non potranno essere iniziati i lavori prima del rilascio da parte dell'ufficio regionale competente dell'attestato di deposito sismico o dell'autorizzazione sismica ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

     2. Per gli interventi disciplinati dall'ordinanza commissariale n. 100 del 9 maggio 2020, nei soli casi in cui il contratto di appalto sia stato concluso con un corrispettivo inferiore rispetto al contributo concesso, il professionista correda la comunicazione del precedente comma con la documentazione di cui alla lettera c), comma 1, dell'art. 4 della medesima ordinanza, finalizzata alla determinazione del nuovo importo del contributo concedibile.

     3. In ogni caso, l'ufficio speciale provvede alla rideterminazione del contributo in ragione dell'individuazione dell'impresa all'atto di erogazione del primo stato di avanzamento lavori.

     4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo, i termini di inizio lavori previsti dalle vigenti ordinanze, decorrono dalla data della comunicazione di cui al comma 1.

 

     Art. 5. Termini di esecuzione dei lavori per gli importi sopra i 5 ml euro

     1. Dopo il comma 1, all'art. 13 dell'ordinanza n. 19 del 2017, è inserito il seguente:

     «1-bis. Per lavori di importo superiore a 5 milioni il termine per l'ultimazione dei lavori è di trenta mesi. Restano ferme la disciplina della proroga del termine prevista dal successivo comma 2 e le cause di decadenza dal contributo, di cui al successivo comma 5,».

     2. Al comma 5 dell'art. 13, dopo le parole «ultimati entro i termini di cui ai commi 1» sono aggiunte le seguenti parole: «, 1-bis».

     3. Dopo il comma 1 dell'art. 15 dell'ordinanza n. 13 del 2017 è inserito il seguente:

     «1-bis. Per lavori di importo superiore a 5 milioni il termine per l'ultimazione dei lavori è di trenta mesi. Restano ferme la disciplina della proroga del termine prevista dal successivo comma 2 e le cause di decadenza dal contributo, di cui al successivo comma 4-bis».

     4. Al comma 4-bis dell'art. 15, dopo le parole: «ultimati entro i termini di cui ai commi 1», sono aggiunte le seguenti parole: «, 1-bis».

 

     Art. 6. Applicazione transitoria dei prezzari regionali e rivalutazione dei costi parametrici

     1. Nelle more della revisione e dell'aggiornamento dell'elenco prezzi, approvato con ordinanza n. 78 del 2 agosto 2019, al Prezzario unico del cratere è applicata la variazione dell'indice generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale registrato dall'Istat nel periodo di riferimento (1° gennaio 2017 - 31 maggio 2021) pari al 6,0%.

     2. Per la determinazione del costo degli interventi sugli immobili pubblici e privati danneggiati dal sisma, nelle more della revisione di cui al comma 1, sarà facoltà del professionista applicare alternativamente il prezzario unico del cratere come aggiornato al comma 1 ovvero, anche rispetto alle singole voci, il prezzario regionale di riferimento vigente e, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016.

     3. I prezzari ridefiniti ai sensi dei commi 1 e 2 e i costi parametrici adeguati di cui al successivo comma 4 si applicano alle nuove istanze presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza. Per le domande di ricostruzione privata in corso di esame alla data di entrata in vigore dell'ordinanza 118 del 2021 e per le quali alla stessa data non risulti ancora decretato il contributo, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono applicabili su istanza del professionista incaricato accompagnata da previo consenso espresso del soggetto legittimato di cui all'art. 6, comma 2 del decreto Sisma nel solo caso in cui l'applicazione delle previsioni di cui al presente comma comportino un maggiore accollo a carico dello stesso soggetto legittimato. Nelle ipotesi di cui al presente comma i corrispettivi dei contratti relativi all'intervento, ove già stipulati, si intendono automaticamente adeguati alla rideterminazione derivante dall'attuazione dei precedenti commi.

     3-bis. Il professionista incaricato, ai fini della concreta applicazione degli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 4 procede, ad integrazione della documentazione già prodotta, a trasmettere la sola istanza, di cui all'ultimo periodo del precedente comma, con la quale assevera il nuovo importo dei lavori in misura non superiore ai limiti derivanti dall'applicazione degli incrementi del presente articolo nonchè, limitatamente alle domante presentate con le modalità di cui all'ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020, l'importo del contributo concedibile con allegato il modello di calcolo presente sulla piattaforma informatica della struttura commissariale.

     4. Nelle more della revisione dei costi parametrici di cui all'allegato 1 dell'ordinanza 14 dicembre 2016, n. 8, alla tabella 6 dell'allegato 2 dell'ordinanza 9 gennaio 2017, n. 13 e alla tabella 6 dell'allegato 1 dell'ordinanza 7 aprile 2017, n. 19 e di cui all'art. 2 dell'ordinanza 5 ottobre 2018, n. 68, gli stessi sono adeguati alla variazione dell'indice generale Istat per i costi di costruzione di un capannone industriale e di un fabbricato residenziale, nel periodo rispettivamente dal 1° gennaio 2017 e dal 1° aprile 2017 al 31 maggio 2021. La variazione da applicare è pari al 6,0% per i fabbricati residenziali o ad essi assimilabili ed è pari al 11,0% per le attività produttive.

 

     Art. 7. (Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi nella ricostruzione).

     1. Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di revisione dei prezzi, e dei successivi provvedimenti attuativi, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021 le lavorazioni inerenti agli interventi di ricostruzione privata previsti dall'art. 5, comma 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 eseguite a decorrere dal 1º gennaio 2021 sino al 30 giugno 2021, possono essere contabilizzate dal direttore dei lavori in occasione della rata di saldo, con compensazioni in aumento o in diminuzione, applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e presenti come tali in contabilità le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate secondo le modalità indicate dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile dell'11 novembre 2021 eccedenti l'otto per cento con riferimento ai decreti emanati nell'anno 2020 ed eccedenti il 10 per cento complessivo in caso di decreti emanati ante 2020. La variazione percentuale è applicata al prezzo medio rilevato dal citato decreto ministeriale per il singolo materiale nell'anno solare di emanazione del decreto di concessione del contributo.

     2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 si fa riferimento alle modalità operative di cui alla circolare del 25 novembre 2021 «Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'art. 1-septies del decreto-legge n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021.» emanata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

     3. La motivata domanda di compensazione debitamente corredata dall'asseverazione, resa ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza n. 100/2020, comprendente l'analisi dei materiali per i quali sono rilevate le variazioni dei prezzi effettuata con le modalità di cui al comma 2 e l'ammontare delle compensazioni, previo consenso espresso del soggetto beneficiario, è inoltrata dal professionista incaricato all'Ufficio speciale per la ricostruzione attraverso la piattaforma informatica della Struttura commissariale (MUDE), unitamente alla richiesta di erogazione del conto consuntivo ai sensi della vigente normativa commissariale.

     4. Le compensazioni relative alla revisione dei prezzi possono essere contabilizzate, altresì, in occasione di un saldo straordinario ed aggiuntivo rispetto a quelli disciplinati dalle vigenti ordinanze commissariali, anche successivamente alla dichiarazione di fine lavori, purchè non sia intervenuto il provvedimento di liquidazione della rata di saldo.

     5. Gli uffici speciali della ricostruzione, in fase di autorizzazione dell'erogazione della rata di saldo di cui ai commi 3 e 4 rideterminano il contributo concesso in relazione alla maggiore somma asseverata e richiesta a compensazione dal professionista.

     6. Alle predette istanze si applica la disciplina disposta dall'ordinanza n. 100 del 2020 in materia di controlli.

     7. Resta ferma l'applicabilità per gli interventi di cui all'art. 14 del decreto-legge n. 189/2016 delle disposizioni di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106 in materia di revisione dei prezzi, e dei successivi provvedimenti attuativi. Gli uffici speciali, provvedono alla determinazione della compensazione e rideterminano il contributo concesso in relazione alla maggiore somma ammessa a compensazione.

 

     Art. 8. Disposizioni urgenti in materia di riconducibilità degli interventi concernenti gli edifici produttivi ai costi parametrici e ai livelli operativi all'ordinanza commissariale n. 19 del 2017

     1. All'ordinanza commissariale 9 gennaio 2017, n. 13 sono apportate le modifiche che seguono:

     a) il comma 9 dell'art. 3 è sostituito dal seguente: "Per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di immobili aventi tipologia edilizia assimilabile a quella degli edifici a destinazione prevalentemente abitativa, la determinazione del livello operativo e dei costi parametrici avviene sulla base dei criteri stabiliti dall'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 e successive modifiche. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, nel caso di interventi relativi ad edifici di tipo rurale, è inoltre necessaria anche la dimostrazione dell'utilizzabilità a fini abitativi, alla data degli eventi sismici, di almeno un'unità immobiliare in essi ricompresa.";

     b) all'allegato 2, «Tabella 6 - Costi Parametrici»:

     al primo capoverso, le parole: «Per edifici con struttura in c.a. in opera, i costi parametrici relativi ai livelli operativi L1 e L2 e L3 sono maggiorati del 10%.» sono sostituite dalle parole: «Per edifici con struttura in c.a. in opera, i costi parametrici sono maggiorati del 20%.»;

     al secondo capoverso, le parole: «Per edifici con struttura in muratura, i costi parametrici relativi ai livelli operativi L1 e L2 e L3 sono maggiorati del 20%.» sono sostituite dalle parole: «Per edifici con struttura in muratura portante, i costi parametrici sono maggiorati del 30%.»;

     al terzo capoverso, dopo la parola «L3» sono aggiunte le parole: «e L4»;

     dopo il terzo capoverso è aggiunto il seguente: «Nel caso di intervento di demolizione e ricostruzione, che prevede la realizzazione di una struttura con tipologia costruttiva differente da quella danneggiata dal sisma, si potranno applicare le predette maggiorazioni sui costi parametrici, in funzione della tipologia costruttiva attuale e di progetto. Il costo parametrico finale sulla base del quale determinare il costo convenzionale è pari al minore tra il costo parametrico della struttura nella tipologia costruttiva attuale e quello della struttura nella tipologia costruttiva di progetto»;

     il quarto capoverso è sostituito dal seguente: "I costi parametrici della tabella 6 non si applicano agli edifici a destinazione produttiva che alla data del sisma avevano i requisiti di cui all'art. 3, comma 9 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 2017 e successive modificazioni ed integrazioni.";

     2. All'ordinanza commissariale 7 aprile 2017, n. 19, all'allegato 1, tabella 7 - Incrementi dei costi parametrici, il penultimo capoverso è sostituito dal seguente: "Il costo parametrico per gli edifici con destinazione d'uso abitativo comprendenti anche unità immobiliari a destinazione produttiva (industriale, commerciale, artigianale, agricola, uffici, servizi), nel caso in cui le unità immobiliari produttive siano prive di finiture particolari ed impianti, limitatamente alle superfici delle stesse, è ridotto del 30 per cento.".

 

     Art. 9. Requisiti di qualificazione degli operatori economici e dei professionisti nella ricostruzione privata

     1. Ai sensi e ai fini dell'art. 8, comma 5, lettera c) del decreto-legge 189 del 2016, in relazione alla qualificazione degli operatori economici per la realizzazione degli interventi di ripristino o ricostruzione degli edifici privati, i requisiti di cui all'art. 84 del codice dei contratti pubblici devono essere posseduti esclusivamente per i lavori di importo superiore ai 258.000,00 euro interamente finanziati ai sensi del decreto sisma e non si applicano agli interventi finanziati anche attraverso il cd. super bonus di cui all'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

     2. Nel caso di lavori di importo superiore ai 258.000,00 euro interamente finanziati ai sensi del decreto sisma le disposizioni di cui all'art. 8, comma 5, lettera c) del decreto sisma si intendono rispettate qualora sulla base delle rilevazioni previste nel computo metrico estimativo, si è dimostrato il possesso dei requisiti dell'art. 84 del codice dei contratti pubblici mediante idonea attestazione SOA per ciascuna delle categorie di opere generali e/o specializzate, ai sensi del art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e come definite dall'allegato A del medesimo decreto.

     3. In presenza di raggruppamenti temporanei e di consorzi di operatori economici, come disciplinati dall'art. 48 del decreto legislativo 50/2016, accertata la sussistenza di categorie «prevalenti» e categorie «scorporabili», autocertificata dal professionista incaricato, come definite all'art. 3, primo comma, lettere oo-bis) ed oo-ter), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è necessario che ciascuno dei soggetti raggruppati sia in possesso dei requisiti di cui al precedente comma in ragione delle quote percentuali stabilite dall' art. 92, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

 

     Art. 10. Limiti di copertura degli indennizzi assicurativi

     1. Il comma 3 dell'art. 4 dell'ordinanza commissariale n. 19 del 2017 ed il comma 4 dell'art. 14 dell'ordinanza n. 13 del 2017, sono sostituiti dal seguente: «Per i danni coperti da indennizzo assicurativo il contributo non può superare, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016, la differenza tra il costo dell'intervento determinato ai sensi della vigente ordinanza ed il predetto indennizzo assicurativo.».

 

     Art. 11. Disciplina degli immobili merce ed equiparazione alle scorte di magazzino

     1. L'ordinanza commissariale n. 13 del 2017 è così modificata:

     a) dopo la lettera d), del comma 2, dell'art. 2 è aggiunta la seguente lettera:

     «e) il ripristino con miglioramento, adeguamento sismico e la ricostruzione di edifici o unità immobiliari danneggiati, ad uso abitativo o produttivo, in corso di costruzione o già realizzati ancorchè con interventi di manutenzione ovvero di ristrutturazione in corso d'opera, detenuti in proprietà da imprese da società immobiliari o imprese di costruzioni, che non costituiscono immobili patrimoniali o strumentali ma sono destinati ad essere venduti o locati a terzi e/o alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività principale dell'impresa.»;

     b) dopo il comma 9-quinquies, dell'art. 3, sono aggiunti i seguenti:

     «9-sexies. Per gli interventi di ripristino con miglioramento, adeguamento sismico o di ricostruzione degli edifici già realizzati, ancorchè con interventi di manutenzione ovvero di ristrutturazione in corso d'opera, di cui alla lettera e) del comma 2 dell'art. 2, destinati ad uso produttivo o abitativo, il contributo determinato con le modalità di cui all'art. 3 della presente ordinanza è ridotto del 40% e senza l'applicazione degli incrementi e delle maggiorazioni al costo parametri. Qualora i medesimi interventi non riguardino l'intera unità strutturale, ma una o più unità immobiliari, la riduzione di cui al precedente comma si applica alle sole finiture esclusive delle unità medesime. Per gli edifici o le unità immobiliari non situate nei comuni del cratere la percentuale è ulteriormente ridotta del 50%.;

     9-septies. Per gli interventi di ripristino con miglioramento, adeguamento sismico o di ricostruzione degli edifici in corso di costruzione di cui alla lettera e) del comma 2 dell'art. 2, destinati ad uso produttivo o abitativo. Il contributo ammissibile è pari al 60% dei costi sostenuti come risultanti dall'ultimo SAL approvato del direttore dei lavori alla data del sisma dichiarati con perizia giurata del professionista incaricato. Il contributo è erogato a condizione che l'impresa si impegni con atto d'obbligo notarile a realizzare e rendere agibile l'immobile entro i termini di conclusione dei lavori previsti dalle vigenti ordinanze a pena di revoca del contributo».

 

     Art. 12. Contributo per i beni strumentali con perizia di stima

     1. All'art. 5 dell'ordinanza commissariale n. 13 del 2017 è inserito il seguente comma 1-bis:

     «1-bis. In alternativa alla valutazione basata sul costo di sostituzione del bene danneggiato di cui al successivo comma 2, nei casi di cui all'art. 2, comma 2, lettere a-bis) e b), limitatamente a beni mobili strumentali, impianti, macchinari ed attrezzature, la determinazione del costo ammissibile a contributo può avvenire sulla base della valutazione del danno subito effettuata con la perizia giurata di cui al successivo art. 12, riferita al complesso dei beni presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario. Per le imprese in esenzione dall'obbligo di tenuta dei libri contabili, l'utilizzo dei beni per l'esercizio dell'attività di impresa deve essere desunto da documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 o da altri registri ovvero riferirsi a beni strumentali in disponibilità del beneficiario, al momento del sisma, in virtù di un valido contratto, riconosciuto dall'ordinamento giuridico vigente.

     In tale ipotesi la perizia giurata deve fornire gli elementi necessari dai quali emerga che l'acquisto dei nuovi beni, ancorchè non corrispondenti a quelli danneggiati o dismessi, sia finalizzato a fornire piena funzionalità per le attività delle imprese destinatarie del contributo.

     Ai fini della valutazione del valore dei beni occorre applicare le tecniche e i metodi dell'estimo industriale o commerciale mediante l'utilizzo di formule che consentano di determinare il valore di ciascun bene utilizzando i parametri ritenuti più significativi tra i seguenti: valore corrente del bene nuovo; costo storico del bene, vita residua del bene, vita utile del bene, attualizzazione ISTAT del costo storico, coefficienti di obsolescenza, senescenza e deprezzamento del bene, costi della messa a norma del bene, valore commerciale del bene usato.

     Resta fermo che il costo complessivo riconosciuto ammissibile non può essere comunque superiore al costo storico complessivo dei beni alla data degli eventi sismici causa del danno, come risultante dal libro dei beni ammortizzabili, rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie operai ed impiegati.

     Il valore massimo ammissibile di cui al precedente comma è sostituito dal Valore allo stato d'uso (VSU), inteso come valore di rivalutazione effettuato, ai sensi della vigente normativa civilistica e fiscale, sui beni materiali danneggiati, se risultante, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, nel libro dei beni ammortizzabili ovvero in altri documenti contabili dell'impresa.

     2. Al comma 2 dell'art. 5, le parole "dal comma 1" sono sostituite dalle parole "dai commi 1 e 1-bis"».

     3. All'art. 12 è inserito il seguente comma 4:

     «4. Nei casi di cui al comma 1-bis dell'art. 5, la perizia giurata dovrà attestare che il valore del contributo massimo concedibile dei beni determinato ai fini dell'ammissione al contributo ai sensi della stessa disposizione, compresi i pagamenti di eventuali polizze assicurative, non superi il 100 per cento dei costi ammissibili e cioè dei costi dei danni subiti come conseguenza diretta degli eventi sismici, ai sensi di quanto disposto dall'art. 50 del regolamento (UE) del 17 giugno 2014, n. 651/2014 e dall'art. 30 del regolamento (UE) del 25 giugno 2014, n. 702/2014.».

     4. dopo il comma 4 dell'art. 14 è aggiunto il seguente comma 5:

     «5. Per gli interventi sui beni mobili strumentali di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), nonchè per gli interventi di ripristino degli impianti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a-bis), è concesso un contributo pari al 70% del costo riconosciuto ammissibile a norma dell'art. 5, comma 1-bis, della presente ordinanza».

 

     Art. 13. Disciplina beni strumentali irrecuperabili e delle scorte

     1. Le disposizioni di cui all'art. 5 dell'ordinanza commissariale n. 13 del 2017 si applicano anche con riferimento ai beni strumentali per i quali risulti ineseguibile effettuare le valutazioni del danno subito, di cui al comma 1 del medesimo articolo, in quanto situati all'interno di edifici che presentano uno stato di danno superiore al gravissimo per il quale sulla base di perizia giurata venga dimostrata l'impossibilità materiale del recupero dei beni medesimi nonchè, in relazione ai rischi di incolumità, l'inaccessibilità, anche temporanea, allo stesso edificio derivante dallo stato di dissesto delle strutture.

     2. La lettera c) del comma 5 dell'art. 2 dell'ordinanza commissariale n. 13 del 2017 è sostituita dalla seguente:

     «c) per "scorte" e "prodotti in corso di maturazione" si intendono le materie prime e sussidiarie, i semilavorati e i prodotti finiti connessi all'attività dell'impresa, nonchè i capi di animali alla cui produzione o scambio era diretta l'attività dell'impresa».

 

     Art. 14. Delocalizzazione di attività produttive agibili per lavori in corso

     1. Nei casi in cui le imprese, come individuate all'art. 3 dell'ordinanza commissariale 14 dicembre 2016, n. 9, devono sospendere la propria attività in conseguenza dell'esecuzione di lavori in edifici dichiarati parzialmente inagibili che sono stati oggetto di concessione di contributo, ai sensi delle ordinanze commissariali numeri 4 e 8 del 2016, n. 13 del 2017, n. 19 del 2017 e n. 61 del 2018, è autorizzata la delocalizzazione temporanea delle attività operative alla data degli eventi sismici al fine di assicurare la continuità produttiva per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di riparazione e rafforzamento locale o di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico.

     2. La delocalizzazione di cui al comma 1 si attua mediante:

     a) affitto di altro edificio o unità immobiliare, esistente, agibile, non abusivo, equivalente per caratteristiche tipologiche e dimensionali a quello preesistente, ubicato nello stesso comune in area ritenuta idonea ad ospitare l'attività produttiva come attestato con perizia asseverata dal tecnico incaricato. Agli effetti della presente disposizione, sono considerati equivalenti gli edifici o le unità immobiliari aventi eguale dimensione per pianta ed altezza, con margine di tolleranza del 35%;

     b) noleggio di struttura temporanea da parte del titolare dell'attività economica interessata, all'interno del lotto di pertinenza o nelle aree adiacenti lo stesso lotto delle quali sia dimostrata la disponibilità dal tecnico incaricato con apposita perizia asseverata, anche in deroga alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali.

     3. Nel caso di mancanza di edifici o unità immobiliari aventi le caratteristiche indicate alla lettera a) del comma 2, ovvero qualora il richiedente documenti che la delocalizzazione della propria attività nell'ambito del medesimo comune è oggettivamente antieconomica rispetto alle esigenze di continuità e salvaguardia dell'attività, la delocalizzazione temporanea può avvenire anche in edificio o unità immobiliare idoneo ubicato in altro comune, acquisito il parere favorevole del comune sede dell'attività economica ed eventualmente di quello ove la stessa si delocalizza. Nel caso di delocalizzazione ai sensi del comma 2, lettera b), qualora sia documentata l'impossibilità di delocalizzazione sul lotto di pertinenza, in area adiacente o in altra area nella disponibilità del richiedente nello stesso comune, la delocalizzazione può essere autorizzata in area ubicata in altro comune, acquisito il parere favorevole del comune sede dell'attività economica e di quello ove la stessa si delocalizza.

     4. La richiesta di delocalizzazione temporanea è presentata dal soggetto legittimato, per il tramite del tecnico procuratore incaricato, mediante l'utilizzo della piattaforma informatica messa a disposizione dal Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla comunicazione di inizio lavori o comunque, ove già iniziati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, a pena di decadenza dal relativo diritto. L'Ufficio speciale per la ricostruzione procede all'esame ed alla valutazione delle richieste di delocalizzazione presentate e informa il comune territorialmente competente ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

     5. La richiesta di cui al comma 4 può essere presentata a condizione che sia stata adottato il decreto di concessione di contributo per l'edificio in cui è svolta l'attività produttiva.

     6. La richiesta di delocalizzazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, deve essere corredata da perizia asseverata redatta da professionista abilitato, iscritto nell'elenco di cui all'art. 34 del decreto-legge, contenente:

     a) la descrizione delle attività svolte dall'impresa che chiede la delocalizzazione;

     b) la descrizione dell'edificio ove l'impresa intende delocalizzare la propria attività ai sensi del comma 2, lettera a), con indicazione della sua ubicazione, delle dimensioni, della dotazione impiantistica e delle caratteristiche tecniche, corredata di documentazione fotografica e delle certificazioni od autorizzazioni necessarie ovvero, in alternativa, il progetto per la delocalizzazione temporanea, ai sensi del comma 2, lettera b), per il noleggio di una struttura temporanea da collocare all'interno del lotto di pertinenza o nelle aree immediatamente adiacenti all'insediamento danneggiato, di cui il richiedente dimostri di avere la disponibilità;

     7. Nella perizia asseverata di cui al comma 6 devono altresì essere specificamente indicati:

     a) gli estremi del decreto di concessione del contributo inerente l'edificio in cui è ubicata l'attività economica che richiede la delocalizzazione temporanea;

     b) la data di inizio lavori e quella presunta di fine lavori, che tiene conto delle disposizioni pertinenti recate dall'ordinanza commissariale di riferimento per la concessione del contributo;

     c) il canone di locazione dell'edificio ove si delocalizza l'attività, che deve essere idoneo anche dal punto di vista impiantistico per l'esercizio temporaneo dell'attività economica ovvero in alternativa il canone di noleggio della struttura temporanea, che deve essere funzionale alla immediata prosecuzione dell'attività economica;

     d) le spese tecniche per la redazione della perizia asseverata;

     e) gli estremi di un conto corrente bancario intestato al richiedente, ai fini del successivo rimborso delle spese sostenute.

     8. Il Presidente della regione, Vice Commissario territorialmente competente, verificata la congruità delle spese previste, rilascia, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'autorizzazione alla delocalizzazione, determinando l'entità delle spese ammesse a rimborso. Il Vice Commissario provvede altresì a richiedere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

     9. L'autorizzazione di cui al comma 8 è rilasciata previa sommaria istruttoria dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, sentito il comune, in ordine all'autorizzabilità dell'intervento richiesto, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed edilizi per l'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), nonchè sotto il profilo ambientale e sanitario. La predetta autorizzazione tiene luogo di ogni provvedimento autorizzatorio richiesto dalla normativa vigente e abilita immediatamente il richiedente all'esecuzione della delocalizzazione.

     10. Il soggetto legittimato, una volta ottenuta l'autorizzazione regionale, può provvedere immediatamente a svolgere gli adempimenti necessari per la locazione o per il noleggio della struttura temporanea.

     11. Per gli interventi di cui al comma 2, lettera a), il rimborso mensile massimo ammissibile, per la durata della locazione e fino alla fine dei lavori di riparazione o di ripristino dell'edificio preesistente, è pari al canone medio di locazione nel comune ove è ubicato l'immobile danneggiato, indicato nella perizia asseverata tenendo conto delle valutazioni di mercato; per gli interventi di cui al comma 2, lettera b), il rimborso massimo ammissibile inerente il noleggio della struttura temporanea sul lotto di pertinenza o nelle aree immediatamente adiacenti è pari al minor importo tra il costo dell'intervento quale costo del noleggio per la durata dei lavori come fissata dalle ordinanze commissariali, a cui vanno aggiunte le spese tecniche, ed il costo convenzionale determinato in misura di euro 350 mq per una superficie equivalente a quella dell'edificio danneggiato o distrutto, come indicata nella perizia asseverata. Restano a carico del beneficiario i costi per gli interventi anche impiantistici eventualmente necessari a rendere l'edificio o l'unità immobiliare o la struttura temporanea idonea alla continuazione dell'attività produttiva.

     12. Per la determinazione delle spese tecniche trova applicazione l'art. 8, comma 5, dell'ordinanza commissariale n. 9 del 2016.

     13. La domanda intesa a ottenere il rimborso è presentata dai soggetti legittimati per il tramite del tecnico procuratore incaricato, mediante l'utilizzo della piattaforma informatica messa a disposizione dal Commissario straordinario, ovvero, nelle more dell'adeguamento della modulistica informatica, mediante PEC, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla stipula del contratto di locazione ovvero in alternativa del contratto di noleggio della struttura temporanea. Alla domanda devono essere allegati l'elenco delle spese effettivamente sostenute, comprensive delle spese tecniche nonchè le relative fatture, o altro documento contabile che attesti il pagamento dei canoni di locazione o di noleggio. Il rimborso è erogato dal Presidente della regione - Vice Commissario a valere sui fondi della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 4 del decreto sisma, previo trasferimento dalla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, dello stesso decreto-legge.

     14. Spetta all'Ufficio speciale, ai fini dell'erogazione del rimborso, la verifica che la delocalizzazione sia avvenuta secondo le disposizioni contenute nel presente articolo e quelle indicate nel proprio provvedimento di autorizzazione.

 

     Art. 15. Sospensione attività di demolizione strutture temporanee

     1. Nelle more di una revisione complessiva della disciplina afferente la delocalizzazione delle strutture destinate all'esercizio delle attività produttive, sono sospese le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016, nonchè quelle di al comma 14 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 9 del 2016.

     2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano sino alla data del 31 dicembre 2021, ovvero, nelle ipotesi di proroga della gestione straordinaria prevista dal comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 189 del 2016, non oltre la data del 31 dicembre 2022 [2].

 

     Art. 16. Utilizzo economie ordinanza n. 98 del 2020

     1. Al fine di favorire la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, le economie derivanti dalla attuazione dell'ordinanza n. 98 del 9 maggio 2020 sono destinate alla realizzazione delle seguenti finalità:

     a) formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, da realizzarsi anche per il tramite degli enti bilaterali paritetici territoriali specializzati sulla formazione, sicurezza e salute sul lavoro del settore dell'edilizia;

     b) realizzazione delle misure previste nell'Accordo di collaborazione tra la struttura di missione ex art. 30 della legge n. 229 del 2016 e il Commissario straordinario del Governo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2020, sottoscritto in data 30 aprile 2021, in attuazione degli articoli 30 e 35 del decreto-legge n. 189 del 2016.

     2. Con successivi decreti del Commissario straordinario si provvederà a definire le specifiche destinazioni e le relative modalità attuative.

 

     Art. 17. Disposizioni transitorie e finali

     1. Le disposizioni relative agli articoli 1, 2 e 4 si applicano con modalità e tempistiche individuate con decreto del Commissario straordinario.

     2. Le disposizioni relative agli articoli 3 5, 10 e si applicano per le nuove istanze nonchè per quelle i cui lavori sono in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

     3. Le disposizioni relative agli articoli 11, 12 e 13 si applicano alle nuove istanze nonchè a quelle non definite con decreto di concessione alla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

     4. Le disposizioni di cui all'art. 8 si applicano alle istanze presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

 

     Art. 18. Entrata in vigore

     1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

     2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori de comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

 

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2021  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2339

 

     Avvertenza:

     Il decreto attuativo ed i relativi allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze/

 


[2] Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 5 della Ordinanza 30 dicembre 2022, n. 131 e l'art. 3 della Ordinanza 19 aprile 2024, n. 180.