Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca |
Data: | 30/11/2021 |
Numero: | 45 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 3 della L.R. n. 4/2017. |
Art. 2. Modifiche all'articolo 4 della L.R. n. 4/2017. |
Art. 3. Modifiche all'articolo 5 della L.R. n. 4/2017. |
Art. 4. Modifiche all'articolo 6 della L.R. n. 4/2017. |
Art. 5. Modifiche all'articolo 8 della L.R. n. 4/2017. |
Art. 6. Modifiche all'articolo 10 della L.R. n. 4/2017. |
Art. 7. Modifiche all'articolo 11-bis della L.R. n. 4/2017. |
Art. 8. Modifiche all'articolo 2 della L.R. n. 3/2010. |
Art. 9. Modifiche all'articolo 3 della L.R. n. 3/2010. |
Art. 10. Modifiche all'articolo 13 della L.R. n. 22/2014. |
Art. 11. Modifiche all'articolo 31 della L.R. n. 59/2017. |
§ V.5.185 - L.R. 30 novembre 2021, n. 45.
Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia), modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali), modifiche alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 22 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore), modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio).
(B.U. 3 dicembre 2021, n. 150)
CAPO I
Modifiche alla
Art. 1. Modifiche all'articolo 3 della
1. All'articolo 3 della
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. L'area delimitata è costituita da una zona infetta e da una zona cuscinetto.";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. È possibile procedere alla revoca della delimitazione di un'area se, in base alle indagini di cui all'articolo 4, si possa concludere, in conformità con la normativa vigente, che l'organismo nocivo specificato è stato eradicato e non vi è alcun rischio di ulteriore diffusione.".
Art. 2. Modifiche all'articolo 4 della
1. All'articolo 4 della
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le indagini tengono conto dei dati tecnici e scientifici disponibili, della biologia dell'organismo specificato e dei suoi vettori, della presenza e della biologia delle piante specificate o di piante ospiti dell'organismo specificato definite ai sensi della normativa comunitaria e nazionale, nonché di tutte le altre informazioni pertinenti per quanto riguarda la presenza dell'organismo specificato.";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il piano di monitoraggio di cui al comma 1 è attuato attraverso indagini ufficiali condotte dal Servizio fitosanitario regionale, direttamente o per delega. Il personale impegnato nell'attività ispettiva opera secondo linee guida adottate dal Servizio fitosanitario regionale e, munito di apposito tesserino di riconoscimento, può accedere ai fondi anche in assenza del proprietario/conduttore. Il monitoraggio consiste nel prelievo di campioni per le analisi, effettuato nei periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo specificato. I campioni sono analizzati esclusivamente presso uno dei laboratori individuati dal Servizio fitosanitario regionale, il cui elenco è pubblicato sul sito web dell'Osservatorio.";
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Nell'ambito del piano di monitoraggio regionale di cui al comma 1, il Servizio fitosanitario regionale, nel momento più adatto, conduce ispezioni annuali nelle aree delimitate, in linea con le informazioni scientifiche e tecniche più recenti. Le indagini sono condotte secondo criteri statisticamente attendibili e in funzione dei fattori di rischio di diffusione di Xylella fastidiosa.";
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Nelle aree indenni, le indagini di cui al comma 1 devono concentrarsi in aree considerate a maggiore rischio di introduzione dell'organismo specificato.".
Art. 3. Modifiche all'articolo 5 della
1. All'articolo 5 della
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Immediatamente dopo aver individuato una pianta infetta, il Servizio fitosanitario regionale dispone la rimozione immediata delle piante infette e di quelle suscettibili, come previsto dalla normativa vigente.";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. La rimozione delle piante è effettuata con tutte le precauzioni necessarie ed è organizzata in base al livello di rischio rappresentato da tali piante e in relazione al ciclo del vettore.";
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Al fine di evitare la diffusione del batterio, nei casi in cui non sia possibile eseguire tempestivamente quanto previsto dal comma 4, la pianta infetta è isolata dal contesto esterno dal proprietario/conduttore, con protezioni meccaniche quali incappucciamento degli alberi. La protezione è accompagnata da idonea potatura e dalle operazioni necessarie per la lotta al vettore conosciute e potenziali: sfalcio di tutte le essenze erbacee, lavorazione del terreno dopo lo sfalcio, trattamenti con prodotti fitosanitari autorizzati.".
Art. 4. Modifiche all'articolo 6 della
1. All'articolo 6 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Laddove consentito dalla legislazione comunitaria, nelle zone infette di cui all'articolo 3, comma 2, è possibile applicare misure di contenimento, come indicato al comma 2.";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Nelle aree in cui si applicano le misure di contenimento, il Servizio fitosanitario regionale dispone la rimozione immediata di tutte le piante risultate infette dall'organismo specificato in base alle indagini di cui all'articolo 4.";
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il Servizio fitosanitario regionale dispone il campionamento e l'analisi delle piante specificate contigue alle piante rimosse ai sensi del comma 2.".
Art. 5. Modifiche all'articolo 8 della
1. All'articolo 8 della
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Poiché la Regione Puglia intende proteggere l'inestimabile pregio culturale e paesaggistico dei propri ulivi monumentali, in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, non si procede alla rimozione delle piante non infette inserite nell'elenco di cui all'articolo 2 della
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Fermo restando quanto consentito dalla normativa vigente, la vitalità degli ulivi monumentali infetti è sostenuta con ogni mezzo. A tal fine è incentivata la sperimentazione delle soluzioni proposte dalla ricerca scientifica.";
c) il comma 7-bis è sostituito dal seguente:
"7-bis. La Regione Puglia tutela la Piana degli olivi secolari, cosi come definita dal Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) di cui alla
d) il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9. Il Servizio fitosanitario regionale monitora le risultanze scientifiche che dimostrano evidenze di tolleranza/resistenza di specie e varietà di piante specificate e promuove le richieste al Comitato fitosanitario nazionale per ottenere le autorizzazioni all'impianto in zona infetta.";
e) il comma 9-bis è abrogato.
Art. 6. Modifiche all'articolo 10 della
1. All'articolo 10 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli spostamenti delle piante specificate nell'ambito del territorio regionale sono consentiti se conformi alla vigente normativa nazionale e comunitaria.";
b) il comma 2 è abrogato;
c) il comma 3 è abrogato;
d) il comma 4 è abrogato;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. La Regione Puglia tutela i vivai e i poli vivaistici presenti nelle zone delimitate, mediante azioni mirate atte a favorire le attività dei soggetti iscritti al Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP), nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE).";
f) il comma 5-bis è abrogato.
Art. 7. Modifiche all'articolo 11-bis della
1. L'articolo 11-bis della
CAPO II
Modifiche alla
Art. 8. Modifiche all'articolo 2 della
1. All'articolo 2 della
a) alla lettera e) del comma 1, dopo la parola: "consulenza" sono inserite le seguenti: "e attuazione di lavori e servizi";
b) alla lettera e) del comma 2, dopo le parole: "tecnico-amministrativi, " sono inserite le seguenti: "ambientale, di attuazione di lavori e servizi";
c) dopo la lettera e) del comma 2 è inserita la seguente:
"e bis) le attività di supporto e di consulenza tecnico ambientale, di attuazione di lavori e servizi in relazione alle attività di cui all'articolo 2, concernenti la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturale presente all'interno delle aree naturali protette regionali e le aree a verde di pertinenza regionale. Tutte le iniziative e le azioni strumentali per l'ottimale esercizio degli ambiti forestali.".
Art. 9. Modifiche all'articolo 3 della
1. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 3 della
CAPO III
Modifiche alla
Art. 10. Modifiche all'articolo 13 della
1. Il comma 1 dell'articolo 13 della
"1. L'Amministratore unico, entro novanta giorni dalla sua nomina, previo espletamento di procedura selettiva pubblica, nomina il Direttore."
CAPO IV
Modifiche alla
Art. 11. Modifiche all'articolo 31 della
1. Il comma 8 dell'articolo 31 della
"8. I piani di cui al comma 7 devono essere attuati su indicazione della Regione Puglia con il coinvolgimento degli ATC, mediante gli agenti venatori di cui all'articolo 41, comma 2, lettera a), gli agenti del corpo dei carabinieri-forestali e i proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e limitatamente ai terreni di loro proprietà o in conduzione. Possono altresì essere impiegati i soggetti di cui all'articolo 41, comma 2, lettera b), purché in possesso di licenza di caccia, nonché altro personale iscritto in appositi elenchi o albi istituiti dalla Regione Puglia, munito di porto d'armi e di licenza di caccia, in entrambi i casi il personale dovrà essere appositamente formato al tipo di caccia selettiva con corsi di preparazione al controllo faunistico organizzati dalla Regione o dagli ATC su autorizzazione della Regione, tenuti sulla base di programmi concordati con l'ISPRA.".