Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e zootecnia |
Data: | 04/03/2022 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 29/2021 |
Art. 2. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 29/2021 |
Art. 3. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 29/2021 |
Art. 4. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 29/2021 |
Art. 5. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 29/2021 |
Art. 6. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 29/2021 |
Art. 7. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 29/2021 |
Art. 8. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 59/2017 |
Art. 9. Modifiche all’articolo 31 della l.r. 59/2017 |
Art. 10. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 39/2021 |
§ IV.1.139 - L.R. 4 marzo 2022, n. 3.
Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 29 (Disciplina dell’enoturismo), modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio) e modifica alla legge regionale 30 novembre 2021, n. 39 (Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), disposizioni in materia urbanistica, modifica alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), modifica alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 - Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro” e disposizioni varie) e disposizioni in materia di derivazione acque sotterranee.
(B.U. 7 marzo 2022, n. 27 suppl.)
CAPO 1
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 2021, N. 29
Art. 1. Modifiche all’articolo 2 della
1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della
“d) le cantine che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli anche attraverso l’acquisizione della materia prima e/o del vino da terzi, regolarmente iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), di cui all’articolo 2188 del codice civile.
2. Al comma 2 dell’articolo 2 della
Art. 2. Modifiche all’articolo 3 della
1. All’articolo 3 della
a) alla lettera d) le parole: “in qualità di addetto al vigneto o alla cantina” sono soppresse;
b) alla lettera e) dopo le parole: “l’attività vitivinicola” sono aggiunte le seguenti: “e/o l’enologia, e/o il marketing del vino, e/o il wine management”;
c) alla lettera g) dopo le parole: “da sommelier” sono aggiunte le seguenti: “o da degustatore professionale”.
Art. 3. Modifiche all’articolo 5 della
1. All’articolo 5 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. In aderenza a quanto stabilito dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 12 marzo 2019, n. 2779 (Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività enoturistica), l’abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali finalizzato alla degustazione deve avvenire con prodotti agro-alimentari freddi preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della regione in cui è svolta l’attività enoturistica: Denominazione di origine protetta (DOP), Indicazione geografica protetta (IGP), Specialità tradizionale garantita (STG), prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dall’Unione europea, prodotti agroalimentari tradizionali della regione Puglia, presenti nell’elenco nazionale pubblicato e aggiornato annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Dall’attività di degustazione sono in ogni caso escluse le attività che prefigurano un servizio di ristorazione.
Art. 4. Modifiche all’articolo 6 della
1. All’articolo 6 della
a) al comma 1 le parole: “L’iscrizione all’elenco è condizione necessaria per la SCIA di cui all’articolo 2, comma 2.” sono sostituite dalle seguenti: “La SCIA è condizione necessaria per l’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori delle attività enoturistiche.”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. La SCIA va indirizzata al Comune nel cui territorio sono ubicati i fabbricati aziendali da utilizzare per l’attività enoturistica e, per conoscenza, alla struttura regionale competente in materia di agricoltura. Il Comune accerta la presenza deirequisiti e dei presupposti previsti e richiede eventuale documentazione mancante o integrativa entro trenta giorni dalla data di presentazione della SCIA. Per la sussistenza della connessione all’attività enoturistica, rispetto a quella agricola di cui all’articolo 2135, comma 3, del codice civile, ove svolta dall’imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all’articolo 2135 del codice civile, il Comune accerta la prevalenza del tempo di lavoro dedicato alle attività agricole rispetto a quello dedicato alle attività enoturistiche, inteso come numero di giornate di lavoro nel corso dell’anno solare. All’esito dell’istruttoria di competenza e ferma l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 19, comma 3, della
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. L’Elenco regionale degli operatori enoturistici è aggiornato regolarmente e pubblicato sul sito web regionale a cura della struttura regionale competente in materia di agricoltura.”;
d) il comma 4 è abrogato;
e) il comma 5 è abrogato;
f) il comma 6 è sostituito dal seguente: “4. Ai fini dell’aggiornamento dell’elenco, i Comuni, anche a seguito dei controlli di cui all’articolo 8, comunicano ogni variazione e trasmettono i dati alla struttura regionale competente in materia di agricoltura.”
Art. 5. Modifiche all’articolo 8 della
1. All’articolo 8 della
a) il comma 2 è abrogato;
b) il comma 3 è abrogato.
Art. 6. Modifiche all’articolo 9 della
1. All’articolo 9 della
a) al comma 2 le parole: “dispone la revoca delle attività” sono sostituite dalle seguenti: “adotta un provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell’attività e lo comunica alla struttura regionale competente in materia di agricoltura per la cancellazione dall’elenco”;
b) il comma 3 è abrogato.
Art. 7. Modifiche all’articolo 10 della
1. Al comma 1 dell’articolo 10 le parole: “di cui al comma 1” sono soppresse.
CAPO 2
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2017, N. 59
Art. 8. Modifiche all’articolo 6 della
1. Dopo la lettera e) del comma 5 dell’articolo 6 della
“e bis) avvocato esperto in materie faunistico-venatorie.
Art. 9. Modifiche all’articolo 31 della
1. Al comma 8 dell’articolo 31 della
CAPO 3
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 2021, N. 39
Art. 10. Modifiche all’articolo 4 della
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della
“1. Nell’ambito dei procedimenti di cui all’articolo 8 del
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della