Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.1 urbanistica |
Data: | 30/11/2021 |
Numero: | 39 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all'articolo 16 della L.R. n. 56/1980. |
Art. 2. Modifiche all'articolo 51 della L.R. n. 56/1980. |
Art. 3. Interventi in aree individuate dal PPTR. |
Art. 4. Ampliamento delle attività produttive. |
Art. 5. Integrazione all'articolo 12 della L.R. n. 20/2001. |
Art. 6. Modifica alla L.R. n. 25/2021. |
Art. 7. Utenze di derivazione acque sotterranee gestite da ARIF. |
§ V.1.56 - L.R. 30 novembre 2021, n. 39.
Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), disposizioni in materia urbanistica, modifica alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), modifica alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 "Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro" e disposizioni varie) e disposizioni in materia derivazione acque sotterranee.
(B.U. 3 dicembre 2021, n. 150)
CAPO I
Modifiche alla
Art. 1. Modifica all'articolo 16 della
1. Al dodicesimo comma dell'articolo 16 della
Art. 2. Modifiche all'articolo 51 della
1. Al primo comma dell'articolo 51 della
"g-bis) Nel rispetto delle norme di tutela paesaggistica del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) e al fine di soddisfare le esigenze produttive delle aziende agricole, è ammessa la realizzazione, in zona agricola, di nuovi fabbricati qualora gli stessi siano necessari alla conduzione del fondo e all'esercizio dell'attività agricola, ivi comprese le attività connesse a quella agricola.
g-ter) L'esigenza della costituzione di nuovi fabbricati è consentita solo nel caso in cui quelli esistenti non abbiano alternative rispetto al riuso e/o alla trasformazione e va dimostrata attraverso la presentazione di un piano di sviluppo aziendale e/o di riconversione e/o di ammodernamento dell'attività agricola, asseverato da tecnico abilitato nel rispetto della normativa di settore.
g-quater) I nuovi fabbricati vanno realizzati all'interno o in adiacenza ai centri aziendali, onde evitare la realizzazione di insediamenti isolati, fatta salva l'osservanza di norme di carattere paesaggistico ed ambientale nonché di carattere igienico-sanitario previste per specifici insediamenti zootecnici.".
CAPO II
Disposizioni in materia urbanistica
Art. 3. Interventi in aree individuate dal PPTR. [1]
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del
Art. 4. Ampliamento delle attività produttive.
1. Nell’ambito dei procedimenti di cui all’articolo 8 del
2. Gli ampliamenti fino al 20 per cento delle attività produttive di cui al comma 1, non costituiscono variante urbanistica e sono rilasciati secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, lettera e) e all'articolo 20, del
CAPO III
Modifica alla
Art. 5. Integrazione all'articolo 12 della
1. Al comma 3 dell'articolo 12 della
"e ter) incremento dell'indice di fabbricabilità fondiaria fino a 0,1 mc/mq, per gli interventi di cui all'articolo 51 della L.R. n. 56/1980.".
CAPO IV
Modifica alla
Art. 6. Modifica alla
1. L'articolo 18 della
CAPO V
Disposizioni in materia di derivazione acque sotterranee
Art. 7. Utenze di derivazione acque sotterranee gestite da ARIF.
1. Le utenze di derivazione di acque sotterranee funzionali al corretto esercizio degli impianti di irrigazione affidati in gestione all'Agenzia regionale delle attività irrigue e forestali (ARIF) in forza della
2. Entro il 31 agosto 2022, l'ARIF, con riferimento alle utenze di derivazione di acque sotterranee funzionali al corretto esercizio degli impianti di irrigazione affidati ai sensi della
3. All'istanza di concessione è allegata la documentazione riportata nella normativa tecnica in materia di ricerca, prelievo e utilizzazione di acque sotterranee di cui all'allegato 1), paragrafo 2, della
4. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 19-bis della
5. La concessione è in tutti i casi accordata, salvo rinnovazione, per una durata di cinque anni, ed è revocata per motivi di pubblico interesse. In forza della presentazione dell'istanza, nelle more del rilascio del provvedimento concessorio, è consentito l'esercizio provvisorio delle utenze di derivazione di acque sotterranee funzionali all'assolvimento delle attività e dei compiti di cui all'articolo 3 della
6. Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un canone annuo, quale costo ambientale e della stessa risorsa, ai sensi del
7. Decorso il termine di cui al comma 2, senza che vi sia stata la presentazione di domanda di concessione, la Regione Puglia, con deliberazione della Giunta, nomina un commissario ad acta che, previa verifica delle particolari ragioni di interesse pubblico generale al mantenimento delle opere di derivazione, provvede alla presentazione di detta domanda alla struttura competente entro dodici mesi dalla data di nomina.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 1 dicembre 2022, n. 240, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, limitatamente alle parole «così come interpretato con circolare del 2 dicembre 2020 dei Ministeri delle Infrastrutture, Trasporti e Pubblica Amministrazione e con parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici dell’8 luglio 2021,».
[2] Comma così sostituito dall'art. 10 della
[3] La Corte costituzionale, con sentenza 1 dicembre 2022, n. 240, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.