§ 17.3.503 - Ordinanza 13 novembre 2023, n. 153.
Disposizioni di modifica e integrazione dell'ordinanza n. 117 del 29 luglio 2021.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:13/11/2023
Numero:153


Sommario
Art. 1.  Oneri per la ricostruzione di edifici pubblici in altro sito
Art. 2.  Efficacia


§ 17.3.503 - Ordinanza 13 novembre 2023, n. 153.

Disposizioni di modifica e integrazione dell'ordinanza n. 117 del 29 luglio 2021.

(G.U. 7 febbraio 2024, n. 31)

 

     PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

     Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

 

     Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di seguito «legge speciale sisma»;

     Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», in particolare l'art. 1, comma 738, che stabilisce che «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies è inserito il seguente: «4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023»;

     Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016;

     Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

     Ritenuto necessario procedere ad una puntuale revisione in tema di oneri per la ricostruzione di edifici pubblici in altro sito così come disciplinata dall'ordinanza commissariale n. 117 del 29 luglio del 2021;

     Considerata l'esigenza dei soggetti attuatori di garantire la continuità dell'azione amministrativa in merito al processo di ricostruzione pubblica;

     Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

     Acquisita l'intesa in data 13 novembre 2023 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

 

     Dispone:

 

Art. 1. Oneri per la ricostruzione di edifici pubblici in altro sito

     L'art. 5 dell'ordinanza n. 117 del 29 luglio 2021 è sostituito, integralmente, dal seguente:

     1. «Nell'ipotesi di ricostruzione di edifici pubblici in un sito diverso dal precedente per ragioni oggettive, ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, gli oneri di attuazione dell'intervento sono comprensivi del costo di acquisto dell'area, tramite espropriazione o cessione bonaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonchè dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione dell'area individuata per la nuova costruzione.

     2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a far data dall'entrata in vigore della presente ordinanza».

 

     Art. 2. Efficacia

     1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

     2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

 

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2023  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3128