Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.3 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 18/12/2023 |
Numero: | 161 |
Sommario |
Art. 1. Nuove modalità di trasferimento fondi per la realizzazione delle opere individuate nelle ordinanze speciali |
Art. 2. Disposizione finanziarie |
Art. 3. Dichiarazione d'urgenza ed efficacia |
§ 17.3.504 - Ordinanza 18 dicembre 2023, n. 161.
Disposizioni di modifica e integrazione dell'ordinanza n. 117 del 29 luglio 2021, recante: «Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze vigenti».
(G.U. 8 febbraio 2024, n. 32)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, convertito con modificazioni, dalla
Visti, in particolare, i seguenti articoli del decreto-legge:
l'art. 2, comma 1, il quale prevede che il Commissario coordina e provvede al finanziamento degli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, delle opere pubbliche e degli edifici di culto nei territori colpiti dal sisma verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
l'art. 2, comma 1, lettera c), che nel delineare le funzioni del Commissario straordinario sancisce, tra l'altro, che egli «opera una ricognizione e determina, di concerto con le Regioni e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima il relativo fabbisogno finanziario, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate»;
l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Vista la
Visto l'art. 1, comma 990, della
Visto l'art. 11 (Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici), comma 3, del
Visto il
Vista l'ordinanza commissariale n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonchè disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;
Vista l'ordinanza commissariale n. 101 del 30 aprile 2020 recante «Individuazione dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016 ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 123 del 2016»;
Viste le molteplici attività condotte dal Commissario straordinario allo scopo di procedere ad una puntuale ricognizione dei danni al patrimonio privato, pubblico ed ecclesiastico ai fini del censimento e della stima dei danni di cui alla norma su indicata; in particolare, ai fini del censimento dei danni del patrimonio pubblico qui di interesse, attraverso la sottoscrizione di un accordo e di una convenzione stipulati, ai sensi dell'art. 15 della
Ritenuto necessario:
adeguare la disciplina relativa alle opere pubbliche disposta dalle ordinanze commissariali ai principi di semplificazione relativi agli interventi sulle opere pubbliche introdotti dal
aumentare l'efficienza del sistema degli appalti, garantire una migliore gestione degli investimenti pubblici, rendere più rapide le procedure assicurando tempi certi per la realizzazione delle opere, anche attraverso la razionalizzazione della disciplina concernente i meccanismi sanzionatori e premiali finalizzati a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici;
prevedere una sequenza temporale di esecuzione del processo di attuazione delle opere pubbliche secondo un cronoprogramma impegnativo da parte del soggetto attuatore che indichi, a pena di revoca del finanziamento, i termini entro i quali venga avviato il ciclo dell'appalto;
Ritenuta l'esigenza di procedere al miglioramento del monitoraggio e della gestione della spesa in merito all'erogazione delle somme per la realizzazione delle opere individuate nelle ordinanze speciali;
Visti l'art. 33, comma 1, del
Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento del 13 dicembre 2023 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
Dispone:
Art. 1. Nuove modalità di trasferimento fondi per la realizzazione delle opere individuate nelle ordinanze speciali
1. L'art. 8 dell'ordinanza commissariale n. 117 del 29 luglio 2021 è sostituito integralmente dal seguente:
«1. Al fine di consentire l'attuazione degli interventi programmati dalle ordinanze speciali adottate ai sensi dell'art. 11, comma 2, del
di una somma pari al 20% dell'importo programmato dell'intervento al fine di consentire l'avvio dell'attività di progettazione, lo svolgimento delle procedure per l'affidamento per la fase iniziale dei lavori;
di una somma pari ad un ulteriore 30% dell'importo programmato dell'intervento a seguito dello affidamento dei lavori e del relativo avvio, fatta salva la verifica sulla congruità economica e sulla regolarità e completezza documentale eseguita dall'Ufficio speciale per la ricostruzione competente e verificata dal sub-commissario;
di una somma pari ad un ulteriore 30% all'importo programmato dell'intervento a seguito delle verifiche sulla regolarità e completezza documentale sullo stato avanzamento lavori presentata dal soggetto attuatore, eseguita dall'Ufficio speciale per la ricostruzione competente e verificata dal sub-commissario;
di una somma a saldo dell'importo dell'intervento, entro trenta giorni dal ricevimento del certificato di collaudo e del certificato di regolare esecuzione, a seguito delle risultanze dell'istruttoria presentata dal soggetto attuatore e della verifica sulla congruità economica e sulla regolarità e completezza documentale eseguita dall'Ufficio speciale per la ricostruzione competente e verificata, per gli aspetti finanziari e amministrativi, dal sub-commissario.
2. Nel caso in cui il soggetto attuatore sia l'Ufficio speciale per la ricostruzione, l'istruttoria sulla congruità economica e sulla regolarità e completezza documentale è effettuata dal sub-commissario competente ovvero altro soggetto individuando dal commissario. Il sub-commissario o il soggetto di cui al precedente periodo propongono al Commissario straordinario l'adozione degli atti conseguenti e il trasferimento delle risorse.
3. Ad esclusione dell'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 1, primo alinea, del presente articolo, per cui è sufficiente la richiesta motivata del sub-commissario delegato, al fine di consentire al Commissario straordinario di procedere al trasferimento delle risorse, i soggetti attuatori corredano la richiesta di trasferimento con la documentazione attestante l'esito del monitoraggio come risultante dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) istituita ai sensi della
4. Gli Uffici speciali per la ricostruzione dispongono il trasferimento dalla contabilità speciale dei Vice commissari ai soggetti attuatori delle somme erogate dal Commissario straordinario in attuazione di quanto previsto al comma 1. Prima dell'erogazione del saldo e del relativo trasferimento delle risorse al soggetto attuatore, l'Ufficio speciale per la ricostruzione determina l'importo definitivo del contributo per ciascun intervento.
5. Nel caso in cui, ai sensi di precedenti ordinanze commissariali, siano state erogate dal Commissario straordinario, ovvero dagli Uffici speciali per la ricostruzione, somme in anticipazione al fine di consentire l'avvio delle attività di progettazione degli interventi, queste si intendono ricomprese nell'importo dell'anticipazione di cui al comma 1, primo alinea, del presente articolo.».
Art. 2. Disposizione finanziarie
1. Le disposizioni contenute nella presente ordinanza non comportano nuovi o maggiori oneri a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del
Art. 3. Dichiarazione d'urgenza ed efficacia
1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del
2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del
Registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 18