§ 4.1.88 - L.R. 3 giugno 2021, n. 9.
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate).
(B.U. 9 giugno 2021, n. 35)
Art. 1. (Modificazione all'articolo 155 della l.r. 1/2015)
1. Al comma 5 dell'articolo 155 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate), dopo le parole: " le attività commerciali " sono aggiunte le seguenti: " di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio), che rientrano nella categoria funzionale commerciale ".
Art. 2. (Integrazione alla l.r. 1/2015)
1. Dopo l'articolo 243 della l.r. 1/2015, è inserito il seguente articolo:
"Art. 243 bis. (Applicazione della l.r. 6/2021 alle materie del presente TU)
1. Le disposizioni di cui alla legge regionale 15 marzo 2021, n. 6 (Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale) si applicano anche ai procedimenti disciplinati dal presente TU, dalle norme regolamentari e dagli atti di indirizzo previsti dallo stesso TU nonché ai procedimenti disciplinati dalle norme e dai regolamenti degli enti locali inerenti materie del presente TU, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della l.r. 6/2021 . La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente, di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. 6/2021, è rilasciata con riferimento alle competenze pattuite.
2. La Giunta regionale emana disposizioni di attuazione ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. ".
Art. 3. (Modificazione all'articolo 268 della l.r. 1/2015)
1. Al comma 1 dell'articolo 268 della l.r. 1/2015, le parole: " Capo IV " sono sostituite dalle seguenti: " Capo III ".
Art. 4. (Norme di prima applicazione e transitorie)
1. La Giunta regionale emana le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 243-bis, comma 2, della l.r. 1/2015, inserito dalla presente legge, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della stessa, nel rispetto dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 .
2. L'articolo 243-bis della l.r. 1/2015, inserito dalla presente legge, non si applica ai procedimenti amministrativi in corso alla data dell'entrata in vigore della stessa.