Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 08/06/2021 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 9/2017 |
Art. 2. Interventi a sostegno di utenti affetti da patologie psichiatriche, potenziamento dell’offerta e della rete |
Art. 3. Camera ardente nelle RSA |
Art. 4. Norme in materia di fabbisogno delle strutture di cui all’articolo 58 del r.r. 4/2007 |
Art. 5. Adeguamento delle strutture definitivamente autorizzate ai sensi del r.r. 4/2007 |
Art. 6. Modifica all’articolo 29 della l.r. 35/2020 |
Art. 7. Requisiti organizzativi per RSA e Centri diurni per anziani e disabili: educatore professionale socio-sanitario |
Art. 8. Responsabile sanitario delle strutture disciplinate dai r.r. 4 e 5/2019 |
Art. 9. Modifica all’articolo 31 della l.r. 19/2006 |
Art. 10. Modifica all’articolo 42 della l.r. 52/2019 |
Art. 11. Salvaguardia dei rapporti sorti per effetto della deliberazione della Giunta regionale 260/2021 |
§ III.1.184 - L.R. 8 giugno 2021, n. 15.
Misure di razionalizzazione in materia sanitaria e disposizioni varie.
(B.U. 10 giugno 2021, n. 76 supplemento)
Art. 1. Modifiche all’articolo 29 della
1. All’articolo 29 della
a) il comma 10 quinquies è sostituito dal seguente:
“10 quinquies. La validità dei pareri di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui validità biennale risulti in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è prorogata per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, in applicazione dell’articolo 103, commi 2 e 2 sexies del
b) dopo il comma 10 quinquies sono aggiunti i seguenti:
“10 sexies. Si considerano comunque validi i pareri di compatibilità scaduti entro il 30 gennaio 2020, per i quali non sia stato emanato provvedimento dichiarativo di decadenza non più soggetto ad impugnazione, qualora gli interessati presentino entro e non oltre il 31 luglio 2021 istanza di autorizzazione all’esercizio, corredata degli allegati di cui all’articolo 8, comma 2.
10 septies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma con regolamento regionale è aggiornato il fabbisogno di prestazioni all’esercizio delle strutture sanitarie e sociosanitarie private.
Art. 2. Interventi a sostegno di utenti affetti da patologie psichiatriche, potenziamento dell’offerta e della rete
1. La Regione Puglia intende potenziare l’offerta di servizi e sostegno per gli utenti affetti da patologie di natura psichiatrica, impegnando la Giunta regionale a rivedere il fabbisogno della Regione Puglia di cui al
Art. 3. Camera ardente nelle RSA
1. In ordine ai requisiti minimi strutturali previsti per le Residenze sanitarie assistenziali (RSA) la previsione della camera ardente all’interno delle RSA può essere sostituita da una convenzione con una sala per il commiato nello stesso comune il cui costo è a totale carico della RSA.
Art. 4. Norme in materia di fabbisogno delle strutture di cui all’articolo 58 del
1. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge la Giunta regionale provvede a uniformare la previsione di fabbisogno per le Residenze sociosanitarie assistenziali per diversamente abili di cui all’articolo 58 del
Art. 5. Adeguamento delle strutture definitivamente autorizzate ai sensi del
1. Le strutture con autorizzazione definitiva di cui all’articolo 67 del
Art. 6. Modifica all’articolo 29 della
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 29 della
Art. 7. Requisiti organizzativi per RSA e Centri diurni per anziani e disabili: educatore professionale socio-sanitario
1. Nelle strutture socio-sanitarie RSA e Centri diurni per anziani e disabili la figura dell’educatore sociosanitario può essere sostituita dall’educatore socio-pedagogico, già autorizzata ai sensi del
Art. 8. Responsabile sanitario delle strutture disciplinate dai
1. La figura del Responsabile sanitario delle strutture disciplinate dai regolamenti regionali 21 gennaio 2019, n. 4 (Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza sanitaria assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti e n. 5 (Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili) può essere ricoperta anche da un medico chirurgo specializzato in medicina interna o equipollenza, ovvero da un medico con esperienza almeno quinquennale in direzione di dipartimento sanitario oppure da un medico con esperienza lavorativa almeno decennale in strutture sanitarie.
Art. 9. Modifica all’articolo 31 della
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 31 della
Art. 10. Modifica all’articolo 42 della
1. Al comma 3 dell’articolo 42 della
Art. 11. Salvaguardia dei rapporti sorti per effetto della
1. La Regione Puglia sostiene l’attivazione presso l’università del Salento di un Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e ai sensi dell’articolo 109, comma 2 bis, lettera b), del
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della