Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 28/01/2020 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ III.2.R/44 - R.R. 28 gennaio 2020, n. 2.
Regolamento regionale di modifica al regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 5 “Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili – Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili.
(B.U. 31 gennaio 2020, n. 14)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della
VISTO l’art. 44, comma 2, della
VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 2444 del 30/12/2019 di adozione del Regolamento;
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
1. All’art. 9 “DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO”, al comma 3 dopo le parole:
“Le strutture Comunità socioriabilitativa ex art. 57
Sono aggiunte le parole :
“fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 10”
1. All’art. 10 “FABBISOGNO PER L’ACCREDITAMENTO”, al comma 3 dopo la lettera i) aggiungere le seguenti parole:
ii) fatti salvi i posti letto di Comunità socioriabilitativa ex art. 57
iii) fatti salvi ulteriori n. 86 posti letto di RSA mantenimento disabili gravi che integrano il fabbisogno provinciale della ASL BA ed ulteriori n. 94 posti letto di RSA mantenimento disabili gravi che integrano il fabbisogno provinciale della ASL FG. Tale fabbisogno si assegna con le seguenti modalità:
a) quanto al fabbisogno provinciale della ASL BA:
- alle RSSA ex art. 58
limite di un nucleo da n. 20 posti letto;
b) quanto al fabbisogno provinciale della ASL FG:
- per una quota pari a n. 41 posti letto, alle RSSA ex art. 58
- per una quota pari a n. 53 posti letto, alle RSSA ex art. 58
- per una quota pari a n. 8 posti letto, alle Comunità socioriabilitative ex art. 57
2. All’art. 10 “FABBISOGNO PER L’ACCREDITAMENTO”, il comma 4 viene sostituito dal seguente:
“4. I posti letto, di cui al fabbisogno del presente articolo, di RSA di mantenimento- nuclei di tipo B per persone disabili con moderato impegno assistenziale o disabili privi di sostegno familiare sono attribuiti alle Comunità socioriabilitative ex art. 57
3. All’art. 10 “FABBISOGNO PER L’ACCREDITAMENTO”, al comma 5 dopo le parole: “la restante quota di posti letto disponibili di RSA nuclei di prestazioni di mantenimento per disabili gravi” sono eliminate le seguenti parole “e nuclei di mantenimento per disabili non gravi”
4. All’art. 10 “FABBISOGNO PER L’ACCREDITAMENTO”, al comma 5.1 le parole: “mediante distribuzione su base distrettuale in base alla popolazione residente” sono sostituite con le seguenti:
“alle RSSA ex art. 58 autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del
All’art. 12 “NORME TRANSITORIE” del
“12.9 NORME TRANSITORIE PER I POSTI LETTO DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 3, LETTERA ii.
1. I posti letto di Comunità socioriabilitativa ex art. 57
2. A tal fine il processo di conversione, per i posti di cui al comma 1 del presente paragrafo, sentite le
Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, avverrà sulla base dell’atto ricognitivo di cui al punto 12.1 e di apposita preintesa da sottoscriversi tra il legale rappresentante della Comunità socioriabilitativa e il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, da approvarsi con atto di Giunta regionale (piano di conversione).
3. A far data dall’approvazione del piano di riconversione, entro i successivi 30 giorni il legale rappresentante della Comunità socioriabilitativa presenta al competente Servizio regionale istanza di conversione dell’autorizzazione all’esercizio ed istanza di accreditamento, con la specifica indicazione del numero e tipologia di posti letto così come previsti nel piano di conversione.
4. L’istanza dovrà contenere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del possesso dei requisiti di cui al presente regolamento qualora già posseduti, ovvero un piano di adeguamento da attuarsi entro i limiti temporali stabiliti nel presente articolo.
5. Le strutture di cui al comma 1 del presente paragrafo devono adeguarsi ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini di seguito indicati a far data dalla approvazione del piano di conversione da parte della Giunta regionale:
a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;
b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.
In deroga al precedente punto b), le strutture di cui al comma 1 del presente paragrafo possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa.
Qualora, all’atto della verifica sul possesso dei requisiti, si accerti che i posti già autorizzati al funzionamento non possiedono i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, questi devono essere adeguati ai requisiti strutturali del presente regolamento, nel rispetto del termine previsto al precedente punto b).
6. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza di ciascuno di tali termini, a pena di decadenza dell’autorizzazione al funzionamento, il legale rappresentante della struttura invia al competente Servizio regionale un’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, ai fini dell’avvio delle attività di verifica.
7. La mancata presentazione dell’istanza di conversione dell’autorizzazione al funzionamento e dell’istanza di accreditamento deve intendersi quale rinuncia ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, comma 4, lett. c) e 26, comma 2, lett. a)
8. Nel periodo intercorrente tra la data di approvazione del piano di conversione da parte della Giunta regionale alla data di adozione dei provvedimenti regionali di conversione dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento, i posti letto di Comunità socioriabilitativa manterranno il numero e la tipologia di prestazioni per cui sono già autorizzate al funzionamento con le relative tariffe vigenti alla stessa data.
9. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del