Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio |
Capitolo: | 6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio |
Data: | 30/12/2020 |
Numero: | 36 |
Sommario |
Art. 1. Stato di previsione delle entrate. |
Art. 2. Stato di previsione della spesa. |
Art. 3. Allegati al bilancio. |
Art. 4. Elenco delle spese obbligatorie. |
Art. 5. Fondo di riserva per le spese obbligatorie. |
Art. 6. Fondo di riserva per le spese impreviste. |
Art. 7. Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari. |
Art. 8. Fondo di riserva per la definizione delle passività potenziali. |
Art. 9. Fondo crediti di dubbia esigibilità. |
Art. 10. Fondo speciale per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio. |
Art. 11. Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa. |
Art. 12. Risultato di amministrazione presunto alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020. |
Art. 13. Attuazione del titolo II del D.Lgs. 118/2011. |
Art. 14. Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa. |
Art. 15. Erogazione al Consiglio regionale. |
Art. 16. Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità. |
Art. 17. Bilancio Pluriennale. |
Art. 18. Entrata in vigore. |
§ VI.3.267 - L.R. 30 dicembre 2020, n. 36.
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia.
(B.U. 31 dicembre 2020, n. 174, supplemento)
TITOLO I
Norme di bilancio
Art. 1. Stato di previsione delle entrate.
1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui al
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento nelle casse della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio finanziario 2021.
Art. 2. Stato di previsione della spesa.
1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui al
2. È autorizzato l'impegno della spesa della Regione Puglia entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del
3. È autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2021 entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui al comma 1.
4. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio, la Giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio da parte del Consiglio regionale e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione, compresi quelli relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.
5. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti a carico della Regione da norme statali, la Giunta regionale può stabilire ulteriori vincoli e limitazioni all'impegno e al pagamento delle somme iscritte nello stato di previsione di cui al comma 1.
Art. 3. Allegati al bilancio.
1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
a. bilancio di previsione entrate (allegato 01);
b. bilancio di previsione spese (allegato 02);
c. riepilogo generale delle entrate per titoli (allegato 03);
d. riepilogo generale delle spese per titoli (allegato 04);
e. riepilogo generale delle spese per missioni (allegato 05);
f. quadro generale riassuntivo (allegato 06);
g. prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio (allegato 07);
h. allegato a): tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (allegato 08);
i. allegato a1): elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (allegato 09);
j. allegato a2): elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (allegato 10);
k. allegato a3): elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto (allegato 11);
l. allegato b): prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (allegato 12);
m. allegato c): prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (allegato 13);
n. allegato d): prospetto dei limiti di indebitamento (allegato 14);
o. elenco delle spese obbligatorie (allegato 15);
p. elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 16);
q. elenco delle spese del personale disaggregato su missioni e programmi (allegato 17);
r. nota integrativa (allegato 18).
Art. 4. Elenco delle spese obbligatorie.
1. Sono considerate spese obbligatorie quelle di cui all'elenco, allegato 15, contenente i capitoli che possono essere integrati a norma dell'articolo 48, commi 1 e 2, del
Art. 5. Fondo di riserva per le spese obbligatorie.
1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie, missione 20, programma 1, titolo 1, è determinato in euro 500 mila per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 ed è gestito a termini dell'articolo 48, commi 1 e 2 del
Art. 6. Fondo di riserva per le spese impreviste.
1. Il fondo di riserva per le spese impreviste, missione 20, programma 1, titolo 1, è determinato in euro 3.329.257,25 per l'esercizio finanziario 2021, in euro 6.100.000,00 per l'esercizio finanziario 2022 e in euro 7.100.000,00 per l'esercizio finanziario 2023 ed è gestito a termini dell'articolo 48, commi 1 e 2, del
Art. 7. Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari.
1. Il fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari, missione 20, programma 3, titolo 2, è determinato in euro 5.316.952,78 per l'esercizio finanziario 2021, in euro 23.228.932,79 per l'esercizio finanziario 2022, in euro 46.993.214,83 per l'esercizio finanziario 2023 ed è gestito a termini dell'articolo 2 della
Art. 8. Fondo di riserva per la definizione delle passività potenziali.
1. Il fondo di riserva per la definizione delle passività potenziali, missione 20, programma 3, titolo 1, è determinato in euro 5 milioni per l'esercizio finanziario 2021, in euro 4 milioni per l'esercizio finanziario 2022 e in euro 5 milioni per l'esercizio finanziario 2023 ed è gestito a termini dell'articolo 46, comma 3 del
Art. 9. Fondo crediti di dubbia esigibilità.
1. Il fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente, missione 20, programma 2, titolo 1 è determinato, come da allegato 13 alla presente legge, in euro 160.848.051,19 per l'esercizio finanziario 2021 e in euro 141.628.689,84 per ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023 ed è gestito a termini dell'articolo 46 del
Art. 10. Fondo speciale per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio.
1. Il fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1, è determinato in euro 2.240.000,00 per l'esercizio finanziario 2021, in euro 2.040.000,00 per l'esercizio finanziario 2022 e in euro 2.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2023 ed è gestito a termini dell'articolo 49 del
Art. 11. Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa.
1. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, missione 20, programma 1, titolo 1 è determinato per l'esercizio finanziario 2021 in euro 4.077.422.727,97.
Art. 12. Risultato di amministrazione presunto alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020.
1. Il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio finanziario 2021 è determinato in euro 3.010.363.575,74 come da allegato 8 (Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto) alla presente legge ed è così composto:
a) parte accantonata, euro 1.711.473.518,87;
b) parte vincolata, euro 1.507.834.016,29.
2. La quota accantonata nel risultato di amministrazione presunto dell'esercizio finanziario 2021 per euro 549.597.010,79 relativa al fondo anticipazione di liquidità di cui all'articolo 1, commi da 698 a 700, della
Art. 13. Attuazione del titolo II del
1. Per l'attuazione del titolo II del
Art. 14. Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa.
1. La Giunta regionale, nel rispetto dell'articolo 69 del
Art. 15. Erogazione al Consiglio regionale.
1. I fondi stanziati nella missione 1, programma 1, titolo 1, dello stato di previsione della spesa, di pertinenza del Consiglio regionale sono messi a disposizione del Consiglio stesso, su richiesta del suo Presidente.
Art. 16. Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità.
1. In relazione al disposto dell'articolo 74 della
Art. 17. Bilancio Pluriennale.
1. È approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 2021-2023, nelle risultanze di cui allo stato di previsione dell'entrata e allo stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge e predisposto secondo i criteri di cui al
Art. 18. Entrata in vigore.
1. La presente legge regionale, salvo quanto diversamente disposto, entra in vigore il 1° gennaio 2021.
Allegati
(Omissis)