Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 54. Impresa |
Capitolo: | 54.4 misure di sostegno |
Data: | 22/03/2021 |
Numero: | 41 |
Sommario |
Art. 01. Proroga del versamento dell'IRAP |
Art. 1. Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini in materia di dichiarazione precompilata IVA |
Art. 1 bis. Modifica all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 |
Art. 1 ter. Contributo a fondo perduto per le start-up |
Art. 1 quater. Accelerazione delle attività di liquidazione degli indennizzi a favore dei risparmiatori |
Art. 2. Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici |
Art. 3. Fondo autonomi e professionisti |
Art. 4. Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi |
Art. 5. Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza da COVID-19 |
Art. 5 bis. Norma di interpretazione autentica dell'articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 |
Art. 6. Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI |
Art. 6 bis. Calcolo dell'IVA ai fini degli incentivi per l'efficienza energetica |
Art. 6 ter. Fondo per emergenze relative alle emittenti locali |
Art. 6 quater. Misure per il sostegno del sistema termale nazionale |
Art. 6 quinquies. Misure per l'incentivazione del welfare aziendale |
Art. 6 sexies. Esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria |
Art. 6 septies. Canoni di locazione non percepiti |
Art. 6 octies. Proroga dei versamenti del prelievo erariale unico |
Art. 6 novies. Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali |
Art. 7. Disposizioni finanziarie relative a misure di integrazione salariale |
Art. 8. Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale |
Art. 9. Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti ex ILVA nonchè misure a sostegno del [...] |
Art. 9 bis. Disposizioni urgenti per il settore marittimo |
Art. 10. Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport |
Art. 10 bis. Esenzione dall'imposta di bollo |
Art. 11. Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza |
Art. 12. Ulteriori disposizioni in materia di Reddito di emergenza |
Art. 12 bis. (Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento). |
Art. 13. Incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti |
Art. 13 bis. Sostegno ai genitori con figli disabili |
Art. 14. Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore |
Art. 14 bis. Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche |
Art. 15. Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità |
Art. 16. Disposizioni in materia di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI |
Art. 17. Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine |
Art. 18. Proroga degli incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a. |
Art. 18 bis. Indennità COVID-19 per i lavoratori in somministrazione del comparto sanità |
Art. 19. Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura |
Art. 19 bis. Disposizioni in materia di personale medico dell'INAIL |
Art. 20. Vaccini e farmaci |
Art. 20 bis. Misure in materia di fabbisogno sanitario nazionale per l'anno 2021 |
Art. 20 ter. Disposizioni in materia di somministrazioni vaccinali |
Art. 21. Alberghi sanitari per l'emergenza da COVID-19 |
Art. 21 bis. Riconoscimento di un contributo in favore dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù per il ristoro dei costi conseguenti all'emergenza da COVID-19 |
Art. 22. Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa |
Art. 22 bis. Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortuni |
Art. 23. Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali |
Art. 23 bis. Contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali |
Art. 23 ter. Fondo per il sostegno alle città d'arte e ai borghi |
Art. 24. Rimborso spese sanitarie sostenute dalle Regioni e Province autonome nell'esercizio 2020 |
Art. 24 bis. Disposizioni urgenti in materia di prestazioni dei medici convenzionati con il servizio di emergenza-urgenza |
Art. 25. Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi |
Art. 26. Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica e disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità |
Art. 26 bis. Concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche |
Art. 27. Revisione del riparto del contributo di cui all'articolo 32-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 |
Art. 28. Regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per l'emergenza da COVID-19 |
Art. 29. Trasporto Pubblico Locale |
Art. 29 bis. Misure a sostegno della conversione ad alimentazione elettrica per i veicoli adibiti al trasporto merci |
Art. 29 ter. Ulteriori misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico |
Art. 29 quater. Disposizioni in materia di infrastrutture stradali |
Art. 30. Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga |
Art. 30 bis. Adeguamento dell'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità |
Art. 30 ter. Assunzioni di personale addetto alla ricostruzione di Ischia |
Art. 30 quater. Incremento del fondo salva-opere |
Art. 30 quinquies. Contributo per i concessionari di aree demaniali per le attività di pesca e acquacoltura |
Art. 30 sexies. Proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso e disposizioni in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale |
Art. 31. Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza da COVID-19 |
Art. 32. Completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale per le regioni del Mezzogiorno |
Art. 32 bis. Misure di semplificazione per l'ampliamento dei collegamenti digitali |
Art. 33. Misure a sostegno delle Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca |
Art. 34. Misure a tutela delle persone con disabilità |
Art. 34 bis. Contributo alla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi |
Art. 34 ter. Misure per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e l'inclusione delle persone con disabilità uditiva |
Art. 35. Misure per la funzionalità delle Forze di Polizia e delle Forze Armate |
Art. 35 bis. Divise antisommossa per la Polizia penitenziaria |
Art. 36. Misure urgenti per la cultura |
Art. 36 bis. Sostegno alla cultura |
Art. 36 ter. Misure per le attività sportive |
Art. 37. Sostegno alle grandi imprese |
Art. 37 bis. Misure a sostegno delle imprese di autotrasporto |
Art. 37 ter. Modifica all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 |
Art. 38. Misure di sostegno al sistema delle fiere |
Art. 39. Incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura |
Art. 39 bis. Accesso delle imprese agricole al conto termico |
Art. 39 ter. Semplificazioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali |
Art. 39 quater. Disposizioni in materia di materiale vegetale spiaggiato |
Art. 40. Risorse da destinare al Commissario straordinario per l'emergenza e alla Protezione civile |
Art. 40 bis. Assegnazione di risorse residue del Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera |
Art. 40 ter. Proroga delle disposizioni in materia di ristrutturazione di mutui ipotecari per immobili oggetto di procedura esecutiva |
Art. 40 quater. Disposizioni in materia di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili |
Art. 41. Fondo per le esigenze indifferibili |
Art. 42. Disposizioni finanziarie |
Art. 42 bis. Clausola di salvaguardia |
Art. 43. Entrata in vigore |
§ 54.4.566 - D.L. 22 marzo 2021, n. 41. [1]
Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.
(G.U. 22 marzo 2021, n. 70)
Titolo I
SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA
Art. 01. Proroga del versamento dell'IRAP [2]
1. All'articolo 42-bis, comma 5, del
Art. 1. Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini in materia di dichiarazione precompilata IVA [3]
1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario [4].
2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto, agli enti pubblici di cui all'articolo 74 nonchè ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
3. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al
4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.
5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 come segue:
a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro;
b) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
c) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
d) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.
5-bis. Il contributo di cui al comma 1 non può essere pignorato [6].
6. Fermo quanto disposto dal comma 2, per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a centocinquantamila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
7. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del
9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 9 a 14 del
10. All'articolo 4 del
a) al comma 1:
1) all'alinea, le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite con le seguenti «1° luglio 2021»;
2) la lettera c) è soppressa;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1.1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2022, in via sperimentale, oltre alle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA.» [8].
11. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 14-bis e 14-ter, del
a) dopo le parole: «e per i comuni» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a diecimila abitanti»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Il requisito del numero di abitanti di cui al periodo precedente non si applica ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al
12. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 9, valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42, quanto a 280 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 11 e, quanto a 330 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 1-ter del
13. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 14 a 17 si applicano alle misure di agevolazione contenute nelle seguenti disposizioni, per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni:
a) articoli 24, 25, 120, 129-bis e 177 del
b) articolo 28 del
c) articolo 78, comma 1, del
d) articolo 78, comma 3, del
e) articoli 1, 1-bis, 1-ter, 8, 8-bis, 9, 9-bis, 9-ter, comma 1, del
f) articoli 2 e 2-bis del
g) articolo 1, comma 599, della
h) commi da 1 a 9 del presente articolo e articoli 1-ter, 5, 6, commi 5 e 6, e 6-sexies del presente decreto;
h-bis) articoli 1 e 4 del
14. Gli aiuti di cui al comma 13 fruiti alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1 della suddetta Comunicazione della Commissione europea possono essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione. Le imprese presentano un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste dalla Sezione 3.1 di cui al periodo precedente [12].
15. Per le imprese beneficiarie degli aiuti di cui al comma 13 che intendono avvalersi anche della Sezione 3.12 della suddetta Comunicazione della Commissione europea rilevano le condizioni e i limiti previsti da tale Sezione. A tal fine le imprese presentano un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12.
16. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 13 a 15 ai fini della verifica, successivamente all'erogazione del contributo, del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della suddetta comunicazione della Commissione europea. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle predette sezioni della citata Comunicazione della Commissione europea [13].
17. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 16 si applica la definizione di impresa unica ai sensi del
17-bis. Le disposizioni dell'articolo 12, comma 7-bis, del
Art. 1 bis. Modifica all'articolo 110 del
1. All'articolo 110 del
«4-bis. La rivalutazione può essere eseguita anche nel bilancio relativo all'esercizio immediatamente successivo a quello di cui al comma 2, con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente e senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali, rispettivamente ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo».
Art. 1 ter. Contributo a fondo perduto per le start-up [16]
1. Per l'anno 2021 è riconosciuto un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d'impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019, ai quali non spetta il contributo di cui all'articolo 1 del presente decreto in quanto l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 non è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, purchè siano rispettati gli altri requisiti e le altre condizioni previsti dal suddetto articolo 1.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1 del presente decreto.
3. I contributi a fondo perduto riconosciuti ai sensi del comma 1 sono concessi nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 1 quater. Accelerazione delle attività di liquidazione degli indennizzi a favore dei risparmiatori [17]
1. Al fine di assicurare la rapida erogazione degli indennizzi da parte del Fondo indennizzi risparmiatori (FIR) istituito dall'articolo 1, comma 493, della
Art. 2. Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici [18]
1. A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le seguenti modalità:
a) 430 milioni di euro sono erogati con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti;
b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole regioni e province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;
c) 230 milioni di euro sono assegnati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in base alla tabella di riparto di cui all'allegato A al presente decreto, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del codice di cui all'allegato 1 al
3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.
4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati in conformità al «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863, e successive modificazioni, nonchè, quanto alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, in conformità all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Art. 3. Fondo autonomi e professionisti
1. All'articolo 1 della
a) al comma 20 le parole «1.000 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2.500 milioni di euro per l'anno 2021»;
b) dopo il comma 22 è inserito il seguente:
«22-bis. Il beneficio previsto ai commi da 20 a 22 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle suddette disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Art. 4. Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi
1. All'articolo 68 del
a) al comma 1, le parole «28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del
a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;
b) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del
d) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonchè, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della
2. All'articolo 152, comma 1, del
3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del
4. Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorchè ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del
5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le date dell'annullamento dei debiti di cui al comma 4 del presente articolo, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori. Per gli enti di cui all'articolo 2 del
6. Fino alla data stabilita dal decreto ministeriale di cui al comma 5 è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.
7. Per il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento previste dall'articolo 17 del
8. Restano ferme, per i debiti ivi contemplati, le disposizioni di cui all'articolo 4 del citato
9. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 8 non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), del citato
10. Ai fini di una ridefinizione della disciplina legislativa dei crediti di difficile esazione e per l'efficientamento del sistema della riscossione, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, trasmette alle Camere una relazione contenente i criteri per procedere alla revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi per le conseguenti deliberazioni parlamentari.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 534,5 milioni di euro per l'anno 2021, 108,6 milioni di euro per l'anno 2022, 32,9 milioni di euro per l'anno 2023, 13,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 1.634 milioni di euro per l'anno 2021, 197,1 milioni di euro per l'anno 2022, 99,6 milioni di euro per l'anno 2023, 41 milioni di euro per l'anno 2024 e 22,8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Art. 5. Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza da COVID-19
1. In considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020, possono essere definite, nei termini, alle condizioni e con le modalità stabiliti dal presente articolo e dai relativi provvedimenti di attuazione, le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del
2. Accedono alla definizione di cui al presente articolo i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente, come risultante dalle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2020. Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, ai fini del presente comma si considera l'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d'imposta 2020.
3. L'Agenzia delle entrate, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate entro i termini di cui al comma 2, individua i soggetti per i quali si è verificata la riduzione del volume d'affari o dei ricavi o compensi, e invia ai medesimi, unitamente alle comunicazioni di cui al comma 1, la proposta di definizione con l'indicazione dell'importo ridotto, ai sensi del comma 4, da versare. Le comunicazioni e le proposte sono inviate mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento. Con i provvedimenti di cui al comma 11 possono essere definite ulteriori modalità con cui il contenuto informativo delle comunicazioni e delle proposte di definizione è reso disponibile al contribuente [19].
4. La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive.
5. I soggetti interessati effettuano il versamento degli importi richiesti secondo termini e modalità previsti dal
6. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione di cui al presente articolo non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
7. Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi del presente articolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite, non sono rimborsabili, nè utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.
8. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della
9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.
10. L'attività di controllo della coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 21-bis, comma 5, del
11. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 1 a 10.
12. Al
a) all'articolo 145, comma 1, dopo le parole «Nel 2020» sono inserite le seguenti «e fino al 30 aprile 2021»;
b) all'articolo 151, comma 1, le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite da «31 gennaio 2022».
13. Sono fatti salvi gli effetti degli atti e dei provvedimenti indicati all'articolo 151 comma 1, del
14. All'articolo 15, comma 7, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al
15. Al comma 42 dell'articolo 1, della
a) al primo periodo, le parole «16 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «16 maggio»;
b) al secondo periodo, le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno»;
c) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In sede di prima applicazione, l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020 è versata entro il 16 maggio 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 giugno 2021.».
15-bis. Al fine di favorire l'utilizzo degli incentivi alla mobilità sostenibile e supportare le imprese del settore colpite da un calo di fatturato imputabile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 1 della
«1061. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
15-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 15-bis [22].
16. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, il processo di conservazione di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, recante disposizioni sulle modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto, si considera tempestivo se effettuato, al più tardi, entro i tre mesi successivi al termine previsto dall'articolo 7, comma 4-ter, del
17. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 11, valutati in 205 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
18. Alle minori entrate derivanti dal comma 12, lettera a), valutate in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 13,3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
19. Per l'anno 2021, il termine del 16 marzo di cui all'articolo 16, comma 4-bis, lettera b), quarto periodo, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, è prorogato al 31 marzo.
20. Per l'anno 2021, i termini del 16 marzo di cui all'articolo 4, commi 6-quater e 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono prorogati al 31 marzo.
21. Per l'anno 2021, il termine del 16 marzo di cui all'articolo 16-bis, comma 4, del
22. Per l'anno 2021, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è prorogato al 10 maggio.
22-bis. Le disposizioni dell'articolo 163 del
Art. 5 bis. Norma di interpretazione autentica dell'articolo 6-bis del
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della
Art. 6. Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI
1. Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse da quelle per usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema», nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3. L'Autorità ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma 3, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonchè le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, in modo che [26]:
a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;
b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al primo periodo non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.
2. È abrogato l'articolo 8-ter del
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2 e, quanto a 420 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42 [27].
4. Il Ministero dell'economia e finanze è autorizzato a versare l'importo di cui al comma 3 sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura e degli oneri generali di sistema.
5. Per l'anno 2021, le strutture ricettive nonchè di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio
6. In relazione a quanto previsto dal comma 5, per il medesimo anno 2021, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» la somma di 83 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito d'imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 5 intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI-Radiotelevisione italiana Spa delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito d'imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile [29].
7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di euro, si provvede:
a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 42;
b) quanto a 58 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del
Art. 6 bis. Calcolo dell'IVA ai fini degli incentivi per l'efficienza energetica [31]
1. Dopo il comma 9-bis dell'articolo 119 del
«9-ter. L'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis del
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 6 ter. Fondo per emergenze relative alle emittenti locali [32]
1. Al comma 1 dell'articolo 195 del
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 6 quater. Misure per il sostegno del sistema termale nazionale [33]
1. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale mitigando la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 29-bis del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 6 quinquies. Misure per l'incentivazione del welfare aziendale [34]
1. All'articolo 112, comma 1, del
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 12,2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
b) quanto a 1,1 milioni di euro per l'anno 2022, mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
Art. 6 sexies. Esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria [35]
1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della
2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.
3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 216 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 6 septies. Canoni di locazione non percepiti [36]
1. All'articolo 3-quinquies del
2. Le disposizioni cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020.
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 10,3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 45,2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
b) quanto a 10,3 milioni di euro per l'anno 2022, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2.
Art. 6 octies. Proroga dei versamenti del prelievo erariale unico [37]
1. Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
a) la quarta rata del 30 aprile 2021 si intende prorogata al 29 ottobre 2021;
b) la quinta rata del 31 maggio 2021 si intende prorogata al 30 novembre 2021;
c) la sesta rata del 30 giugno 2021 si intende prorogata al 15 dicembre 2021.
Art. 6 novies. Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali [38]
1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a consentire un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonchè dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto.
2. Nei casi in cui il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall'8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziario concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa, il locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai locatari esercenti attività economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 inferiore almeno del 50 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° marzo 2019 e il 30 giugno 2020 e la cui attività sia stata sottoposta a chiusura obbligatoria per almeno duecento giorni anche non consecutivi a partire dall'8 marzo 2020.
Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
Art. 7. Disposizioni finanziarie relative a misure di integrazione salariale
1. All'articolo 12 del
a) al comma 8 il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione per l'anno 2021 è stabilito nell'ambito e a valere sull'importo di cui all'articolo 1, comma 303, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»;
b) al comma 12, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il trattamento di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di spesa pari a 1.290,1 milioni di euro, ripartito in 892,4 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 397,7 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga.»;
c) il comma 13 è sostituito dal seguente: «13. All'onere derivante dal comma 12, pari a 582,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 707,4 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sull'importo di cui all'articolo 11, comma 1.» [39].
2. All'articolo 1 della
a) al comma 299 le parole «5.333,8 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «6.128,3 milioni di euro per l'anno 2021» e le parole «1.503,8 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2.298,3 milioni di euro per l'anno 2021»;
b) al comma 312 le parole «nel limite massimo di spesa pari a 3.926,5 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 2.576,8 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, in 1.067,7 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e in 282 milioni di euro per i trattamenti di CISOA» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di spesa pari a 2.404,1 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 1.435,0 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, in 687,1 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e in 282 milioni di euro per i trattamenti di CISOA»;
c) il comma 313 è sostituito dal seguente: «313. All'onere derivante dai commi 303 e 312, pari a 3.304,1 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 2.028,0 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 299.» [40].
Art. 8. Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale
1. I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del
2. I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del
2-bis. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 300, della
3. Le domande di accesso ai trattamenti di cui ai commi 1 e 2 sono presentate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di presentazione di cui al presente comma, a pena di decadenza, è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto [42].
3-bis. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, sono differiti al 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa [43].
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
4. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-quater del
5. Per le domande di trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo riferite a sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell'INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonchè all'accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato «UniEmens- Cig».
6. Al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i trattamenti di cui al presente articolo possono essere concessi sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, compresa quella di cui all'articolo 22-quater del medesimo
7. I Fondi di cui all'articolo 27 del
8. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del
9. Fino al 30 giugno 2021, resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta altresì preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della
10. Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 ai datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa indipendentemente dal numero dei dipendenti la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della
11. Le sospensioni e le preclusioni di cui ai commi 9 e 10 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del
12. I trattamenti di cui ai commi 1, 2 e 8 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 4.880,2 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 2.901,0 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, in 1.603,3 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e in 375,9 milioni di euro per i trattamenti di CISOA. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
13. I limiti di spesa di cui al comma 12 del presente articolo e all'articolo 1, comma 312, della
14. All'onere derivante dai commi 7 e 12, pari a 5.980,2 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 2668,6 milioni di euro mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 299 della
Art. 9. Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti ex ILVA nonchè misure a sostegno del settore aeroportuale
1. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
2. L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del
3. Al fine di mitigare gli effetti economici sull'intero settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016 per le imprese di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del
Art. 9 bis. Disposizioni urgenti per il settore marittimo [49]
1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment, si sia realizzata una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri e sussistano, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali, in via eccezionale e temporanea, ai lavoratori in esubero delle imprese che operano nei predetti porti ai sensi dell'articolo 16 della
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 2.703.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
2-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione al 31 dicembre 2021, l'indennità di cui al comma 2 dell'articolo 3 della
Art. 10. Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport
1. Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del
2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione nè di rapporto di lavoro dipendente nè di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione nè di rapporto di lavoro dipendente nè di NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto [52].
3. Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro:
a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del
4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del
b) titolari di pensione.
5. È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:
a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
c) assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione nè di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del
7. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro cumulabili e sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. La domanda per le indennità di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 è presentata all'INPS entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
8. Le indennità di cui ai precedenti commi non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al
9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 7, pari a 897,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
10. È erogata dalla società Sport e Salute s.p.a., nel limite massimo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità complessiva determinata ai sensi del comma 11, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del
11. L'ammontare dell'indennità di cui al comma 10 è determinata come segue:
a) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 3.600;
b) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400;
c) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 1.200.
12. Ai fini di cui al comma 11, la società Sport e Salute s.p.a. utilizza i dati dichiarati dai beneficiari al momento della presentazione della domanda nella piattaforma informatica prevista dall'articolo 5 del decreto del 6 aprile 2020 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport.
13. Ai fini dell'erogazione delle indennità di cui ai commi 10 e 11, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati.
14. La società Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 10 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività all'Autorità di Governo competente in materia di sport e al Ministero dell'economia e delle finanze [54].
15. Agli oneri derivanti dal comma 10 del presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Art. 10 bis. Esenzione dall'imposta di bollo [55]
1. Al fine di assicurare il rilancio dell'economia colpita dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'articolo 25 della Tabella di cui all'allegato B al
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5,3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 11. Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza
1. Per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del
2. Per l'anno 2021, qualora la stipula di uno o più contratti di lavoro subordinato a termine comporti un aumento del valore del reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4), del
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 1.010 milioni di euro per il 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Art. 12. Ulteriori disposizioni in materia di Reddito di emergenza
1. Nell'anno 2021, il reddito di emergenza di seguito «Rem» di cui all'articolo 82 del
a) un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del
b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all'articolo 10 del presente decreto-legge;
c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui al comma 3, lettere a), b) e c), dell'articolo 82 del
2. Le quote di Rem di cui al comma 1 sono altresì riconosciute, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al medesimo comma, ferma restando in ogni caso l'incompatibilità di cui all'articolo 82, comma 3, lettera c) del
3. La domanda per le quote di Rem di cui al comma 1 è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
4. Il riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1 è effettuato nel limite di spesa di 663,3 milioni di euro per l'anno 2021 e quello relativo alle quote di cui al comma 2 è effettuato nel limite di spesa di 856,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a tali fini l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 82, comma 10, primo periodo del
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'articolo 82 del
6. Agli oneri derivanti dal comma 4 del presente articolo, pari a 1.520,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Art. 12 bis. (Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento). [60]
1. Al fine di garantire al genitore in stato di bisogno di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, nonchè dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, che non abbia ricevuto l'assegno di mantenimento per inadempienza dovuta all'incapacità a provvedervi del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto e che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall'8 marzo 2020 per una durata minima di novanta giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto a quello percepito nel 2019, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Con le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800 euro mensili, a favore del genitore in stato di bisogno di cui al comma 1 fino a un massimo di mensilità stabilite con il decreto di cui al comma 3.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, sono definiti i criteri e le modalità per la verifica dei presupposti di cui al comma 1 e per l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 13. Incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti
1. Ai fini del riconoscimento per il mese di maggio 2020 dell'indennità in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, il «Fondo per il reddito di ultima istanza» di cui all'articolo 44 del
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Art. 13 bis. Sostegno ai genitori con figli disabili [61]
1. All'articolo 1, comma 365, della
Art. 14. Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore
1. Il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 13-quaterdecies del
2. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2021».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Art. 14 bis. Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche [62]
1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche, istituito ai sensi dell'articolo 3 del
2. L'importo di cui al comma 1 è destinato nella misura di 50 milioni di euro, che costituisce limite di spesa massima, all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati, ai fini dell'attuazione del presente articolo, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonchè le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 15. Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità
1. All'articolo 26, del
a) al comma 2, al primo periodo, le parole «Fino al 15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis,» e, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto; per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.» [63];
b) al comma 2-bis, le parole «16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020» sono sostitute dalle seguenti: «16 ottobre 2020 e fino al 30 giugno 2021».
2. All'articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «28 febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
3. Per il periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto si applica la disciplina di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del
4. All'articolo 1, comma 483, della
5. All'onere derivante dal comma 4, pari a 103,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Art. 16. Disposizioni in materia di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI
1. Per le «Nuove prestazioni di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)» concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 non è richiesto il possesso del requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 121 milioni di euro per l'anno 2021 e in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Art. 17. Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine
1. All'articolo 93 del
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a far data dall'entrata in vigore del presente decreto e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.
Art. 18. Proroga degli incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a. [65]
1. Nelle more del completamento delle procedure regionali di selezione del personale per il potenziamento dei centri per l'impiego al fine di garantire la continuità delle attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni e delle province autonome e nel rispetto delle convenzioni sottoscritte tra ANPAL Servizi s.p.a. e le singole amministrazioni regionali e delle province autonome, gli incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a., in attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 12 del
2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 61.231.000 per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Art. 18 bis. Indennità COVID-19 per i lavoratori in somministrazione del comparto sanità [67]
1. Ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità, in servizio alla data del 1° maggio 2021, è riconosciuta un'indennità connessa all'emergenza epidemiologica in atto, il cui importo, nel limite di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021 che costituisce tetto di spesa massimo, è definito con decreto del Ministero della salute da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base dei dati certificati inviati dalle regioni. Il decreto di cui al presente comma stabilisce, altresì, le modalità di erogazione dell'indennità, alla quale si applica l'articolo 10-bis del
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 19. Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura
1. All'articolo 16-bis del
a) al comma 1, dopo le parole «dicembre 2020» sono aggiunte le seguenti: «e del mese di gennaio 2021»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.» [68].
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 301 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42.
2-bis. Per accedere agli esoneri contributivi previsti dall'articolo 222, comma 2, del
Titolo III
MISURE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
Art. 19 bis. Disposizioni in materia di personale medico dell'INAIL [70]
1. Al fine di contribuire all'accelerazione della campagna nazionale di vaccinazione contro la diffusione del virus SARS-CoV-2, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) si avvale, oltre che delle risorse professionali sanitarie disponibili a legislazione vigente, per le quali è confermata la disciplina già adottata dall'Istituto in materia di attività libero-professionale medica nelle more della definizione della stessa nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, delle risorse rivenienti dall'incremento, per l'anno 2021, di 20 medici specialisti e di 30 infermieri del contingente di cui all'articolo 10 del
Art. 20. Vaccini e farmaci
1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della
2. All'articolo 1, della
a) il comma 459 è soppresso;
b) al comma 460, al primo periodo, dopo le parole «avvia una richiesta di manifestazione di interesse riservata ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali» sono inserite le seguenti: «, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione, a partire dal primo anno di corso, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e in deroga alle incompatibilità previste dai contratti di formazione specialistica di cui al
c) dopo l'allegato B è inserito l'allegato B-bis, di cui all'allegato 1 al presente decreto, e dopo il comma 463 è inserito il seguente:
«463-bis. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 457 e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano la somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 anche con il coinvolgimento dei medici di medicina generale, nonchè dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonchè dei medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, qualora sia necessario integrare le disponibilità dei medici di medicina generale per soddisfare le esigenze di somministrazione. Per le medesime finalità e con le stesse modalità le regioni e le province autonome possono coinvolgere nella somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 anche i biologi, gli infermieri pediatrici, gli esercenti la professione sanitaria ostetrica, i tecnici sanitari di radiologia medica nonchè gli esercenti le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465. Per garantire il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del
d) al comma 464, le parole da «Qualora il numero dei professionisti» fino alle parole «in tutto il territorio nazionale, le aziende», sono sostituite dalle seguenti: «Le aziende»;
e) dopo il comma 464 è inserito il seguente:
«464-bis. Al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione e di assicurare un servizio rapido e capillare nell'attività di profilassi vaccinale della popolazione, al personale del Servizio sanitario nazionale appartenente alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell'orario di servizio, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della
f) il comma 466 e l'allegato D sono soppressi;
g) il comma 467, è sostituito dal seguente: «467. Per l'attuazione del comma 464 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 100 milioni di euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Al predetto finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nella tabella di cui all'allegato C annesso alla presente legge. Per l'attuazione del comma 462 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 518.842.000 euro per la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato con medici, infermieri e assistenti sanitari e di 25.442.100 euro, per il servizio reso dalle agenzie di somministrazione di lavoro per la selezione dei professionisti sanitari che partecipano alla manifestazione di interesse, per un totale di 544.284.100 euro, e i relativi importi sono trasferiti alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell' emergenza epidemiologica COVID-19» [73];
h) il comma 471, è sostituito dal seguente: «471. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della
2-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 471 dell'articolo 1 della
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera c), capoverso 463-bis, pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
4. Al fine di rafforzare strutturalmente la resilienza, la prossimità e la tempestività di risposta del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) alle patologie infettive emergenti e ad altre emergenze sanitarie, nonchè l'attività di cui all'articolo 1, comma 471, della
5. Il decreto di cui al comma 4 è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della
7. Al fine di favorire il potenziamento della ricerca e la riconversione industriale del settore biofarmaceutico verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione, sono concesse, nei limiti e mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 9, agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati effettuati nel citato settore e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali.
8. Per consentire la tempestiva attuazione delle disposizioni di cui al comma 7 si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 43 del decreto-
9. Per il finanziamento delle agevolazioni e degli interventi complementari e funzionali di cui al comma 7, il fondo di cui all'articolo 43, comma 3, del
10. Le agevolazioni di cui al comma 7 possono essere concesse, previa autorizzazione della Commissione europea, anche nei limiti e alle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.
11. Agli oneri di cui ai commi da 7 a 10, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
12. All'articolo 3 del
a) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole «stato di gravidanza della persona vaccinata» sono aggiunte le seguenti parole «e sulla eventuale pregressa infezione da SARS-CoV2.»;
b) nel medesimo comma 5, ultimo periodo, le parole «in forma aggregata» sono sostituite dalle parole «su base individuale»;
c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:
«5-bis. Al fine di estendere le attività di prenotazione e somministrazione delle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS- CoV2, previste dal Piano di cui al comma 1, le farmacie territoriali, i medici convenzionati con il SSN, e altri operatori sanitari che effettuano le attività di prenotazione e somministrazione provvedono alla trasmissione telematica alla regione o alla provincia autonoma di competenza dei dati delle prenotazioni e somministrazioni, mediante sistemi o servizi messi a disposizione dalla medesima ovvero attraverso la piattaforma nazionale di cui al comma 1, anche utilizzando le credenziali di accesso del Sistema Tessera Sanitaria.
5-ter. Il Sistema Tessera Sanitaria assicura la circolarità delle informazioni relative alla regione di assistenza e residenza per consentire la vaccinazione degli assistiti del SSN nell'intero territorio nazionale e acquisisce dall'Anagrafe Nazionale Vaccini le informazioni su base individuale inerenti alle prenotazioni e, in caso di pluralità di prenotazioni per la stessa persona, al fine di assicurarne l'univocità, informa le Regioni diverse da quella di assistenza. Il Sistema Tessera Sanitaria acquisisce, altresì, dall'Anagrafe Nazionale Vaccini le informazioni su base individuale inerenti alle somministrazioni e rende disponibile alle Regioni e Province autonome, nonchè alla piattaforma nazionale di cui al comma 1, un servizio di verifica dell'avvenuta somministrazione per i singoli assistiti, per assicurare l'appropriatezza di una successiva somministrazione ai medesimi.» [78].
13. Dall'attuazione del comma 12 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [79].
Art. 20 bis. Misure in materia di fabbisogno sanitario nazionale per l'anno 2021 [80]
1. Al comma 492 dell'articolo l della
Art. 20 ter. Disposizioni in materia di somministrazioni vaccinali [81]
1. In relazione alle categorie di persone da vaccinare nel proseguimento della campagna vaccinale, sono considerati categoria prioritaria i malati oncologici nella fase dei controlli programmati cosiddetti «di follow up».
2. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di tutelare la salute pubblica e rafforzare la tempestività di risposta del Servizio sanitario nazionale, le infermiere volontarie della Croce Rossa italiana, in aggiunta alle mansioni relative alla preparazione, all'esecuzione e al controllo della terapia enterale, parenterale e topica che svolgono in presenza del medico, di cui al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2011, sono abilitate all'esecuzione delle somministrazioni vaccinali contro il SARS-CoV-2.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 21. Alberghi sanitari per l'emergenza da COVID-19 [82]
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del
2. Per l'attuazione del comma 1, è autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di 51,6 milioni di euro. A tal fine è conseguentemente incrementato, per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo complessivo di 51,6 milioni di euro. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020. La ripartizione complessiva della somma di 51,6 milioni di euro è riportata nella seguente tabella. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 51,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Regioni |
Quota d'accesso ANNO 2020 |
Riparto risorse sulla base della quota di accesso |
PIEMONTE |
7,36% |
3.800.226 |
VALLE D'AOSTA |
0,21% |
108.383 |
LOMBARDIA |
16,64% |
8.588.421 |
BOLZANO |
0,86% |
442.834 |
TRENTO |
0,89% |
459.360 |
VENETO |
8,14% |
4.201.177 |
FRIULI VENEZIA GIULIA |
2,06% |
1.065.248 |
LIGURIA |
2,68% |
1.383.277 |
EMILIA ROMAGNA |
7,46% |
3.848.289 |
TOSCANA |
6,30% |
3.250.291 |
UMBRIA |
1,49% |
768.854 |
MARCHE |
2,56% |
1.322.687 |
LAZIO |
9,68% |
4.994.037 |
ABRUZZO |
2,19% |
1.129.938 |
MOLISE |
0,51% |
264.809 |
CAMPANIA |
9,30% |
4.799.738 |
PUGLIA |
6,62% |
3.416.825 |
BASILICATA |
0,93% |
482.138 |
CALABRIA |
3,19% |
1.646.304 |
SICILIA |
8,16% |
4.211.293 |
SARDEGNA |
2,74% |
1.415.871 |
TOTALE |
100,00% |
51.600.000 |
2-bis. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, le strutture alberghiere di cui all'articolo l, comma 2, del
Art. 21 bis. Riconoscimento di un contributo in favore dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù per il ristoro dei costi conseguenti all'emergenza da COVID-19 [84]
1. Al fine di riconoscere i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza da COVID-19 nonchè quelli derivanti dall'incremento delle prestazioni di alta complessità in conseguenza della stessa nell'anno 2020, all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù è attribuito un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo l, comma 200, della
Art. 22. Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa
1. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 11.978.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
3. Gli incarichi individuali a tempo determinato conferiti dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 8, del
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a euro 231.000 per l'anno 2021 e a euro 346.470 per l'anno 2022, si provvede per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42 e per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
Art. 22 bis. Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortuni [85]
1. Al fine di tutelare il diritto al lavoro e la salute quale diritti fondamentali dell'individuo, ai sensi di quanto disposto rispettivamente dagli articoli 4 e 32 della Costituzione, in deroga alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonchè i mancati pagamenti entro il termine previsto, che comportino mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all'infezione da SARS-CoV-2, non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi. Il mancato adempimento di cui al presente comma non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.
2. Nel caso di impossibilità sopravvenuta di cui al comma l, il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno di inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno di inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a trenta giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o di conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.
3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
4. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati di cui al comma 2.
5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede:
a) quanto a 9,1 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
b) quanto a 9,1 milioni di euro per l'anno 2022, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dai commi da 1 a 4.
Titolo IV
ENTI TERRITORIALI
Art. 23. Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali
1. Al comma 822 dell'articolo 1, della
a) al primo periodo, le parole: «di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province», sono sostituite dalle parole: «di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 1.350 milioni di euro in favore dei comuni e 150 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province»;
b) al secondo periodo, le parole: «per 250 milioni di euro in favore dei comuni e per 30 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province», sono sostituite dalle parole: «per 1.150 milioni di euro in favore dei comuni e per 130 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province».
2. Il fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del
Regioni e Province autonome |
Riduzione del concorso alla finanza pubblica a titolo di ristoro della perdita di gettito per l'anno 2021 (in mln di euro) |
Valle d'Aosta |
6,78 |
Provincia di Trento |
28,67 |
Provincia di Bolzano |
29,88 |
Friuli-Venezia Giulia |
43,45 |
Sicilia |
63,00 |
Sardegna |
88,22 |
TOTALE |
260,00 [86] |
3. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 1.260 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42 [87].
3-bis. Al fine di sostenere e accelerare l'attività di concessione dei finanziamenti a sostegno degli investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 58, della
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 23 bis. Contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali [90]
1. In considerazione del differimento delle consultazioni elettorali per l'anno 2021, previsto dal
2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti, nei limiti della dotazione del fondo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 15 giugno 2021.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 23 ter. Fondo per il sostegno alle città d'arte e ai borghi [91]
1. Al fine di sostenere le piccole e medie città d'arte e i borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuta all'epidemia di COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono assegnate sulla base di progetti elaborati dai soggetti interessati che contengano misure per la promozione e il rilancio del patrimonio artistico.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti per l'assegnazione e le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1, sulla base della qualità dei progetti presentati.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 24. Rimborso spese sanitarie sostenute dalle Regioni e Province autonome nell'esercizio 2020
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito per l'anno 2021 un fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro quale concorso a titolo definitivo al rimborso delle spese sostenute dalle Regioni e Province autonome nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri beni sanitari inerenti all'emergenza. Ai relativi oneri pari a 1.000 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 42 [92].
2. Entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto l'importo di cui al comma 1 è ripartito in favore delle Regioni e delle Province autonome, secondo modalità individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche tenuto conto delle spese effettivamente sostenute dalle singole Regioni e Province autonome.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'erogazione alle Regioni e alle Province autonome delle relative spettanze. Le somme acquisite dalle Regioni e Province autonome a valere sul fondo di cui al comma 1 concorrono alla valutazione dell'equilibrio finanziario per l'anno 2020 dei rispettivi servizi sanitari [93].
Art. 24 bis. Disposizioni urgenti in materia di prestazioni dei medici convenzionati con il servizio di emergenza-urgenza [94]
1. Al fine di tutelare il servizio sanitario e di fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2, le somme corrisposte al personale medico convenzionato fino al 31 dicembre 2020, a seguito di prestazioni lavorative rese in esecuzione di accordi collettivi nazionali di lavoro o integrativi regionali regolarmente sottoscritti, non sono ripetibili, salvo che nei casi di dolo o colpa grave [95].
Art. 25. Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi [96]
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2021, per il ristoro parziale dei Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del
2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2021 [98].
3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
3-bis. All'articolo 4, comma 1-ter, del
Art. 26. Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica e disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità [100]
1. Per l'anno 2021 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di 220 milioni di euro da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della
1-bis. All'articolo 52-ter, comma 1, del
1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 26 bis. Concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche [104]
1. Al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine finale di cui all'articolo 103, comma 2, del
Art. 27. Revisione del riparto del contributo di cui all'articolo 32-quater del
1. All'articolo 32-quater del
«2. Per l'anno 2021 è assegnato alle Regioni a statuto ordinario un contributo di 110 milioni di euro destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19, ripartito secondo gli importi indicati nella seguente tabella.
Tabella
REGIONE |
PERCENTUALE DI RIPARTO |
RIPARTO CONTRIBUTO 2021 |
Abruzzo |
3,16% |
3.500.000 |
Basilicata |
2,50% |
2.750.000 |
Calabria |
4,46% |
4.900.000 |
Campania |
10,54% |
11.600.000 |
Emilia-Romagna |
8,51% |
9.350.000 |
Lazio |
11,70% |
12.850.000 |
Liguria |
3,10% |
3.400.000 |
Lombardia |
17,48% |
19.250.000 |
Marche |
3,48% |
3.850.000 |
Molise |
0,96% |
1.050.000 |
Piemonte |
8,23% |
9.050.000 |
Puglia |
8,15% |
8.950.000 |
Toscana |
7,82% |
8.600.000 |
Umbria |
1,96% |
2.150.000 |
Veneto |
7,95% |
8.750.000 |
TOTALE |
100,00% |
110.000.000». |
Art. 28. Regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per l'emergenza da COVID-19
1. Al
0a) all'articolo 53, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia di COVID-19, l'importo degli aiuti non rimborsati può essere rateizzato fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili, comprensive degli interessi.
1-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea» [105];
a) all'articolo 54, ai commi 1 e 2, le parole: «800.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1,8 milioni di euro»;
b) all'articolo 54, il comma 3 è così sostituito:
«3. Gli aiuti non possono superare l'importo di 270.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 225.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; l'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 270.000 euro o 225.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere»;
c) all'articolo 54, comma 7-bis, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
d) all'articolo 54, comma 7-ter, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
e) all'articolo 54, dopo il comma 7-ter è inserito il seguente:
«7-quater. Le misure concesse ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purchè la conversione avvenga entro il 31 dicembre 2022 e siano rispettate le condizioni di cui alla sezione 3.1 della suddetta Comunicazione.»;
f) all'articolo 55, comma 8, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
g) all'articolo 56, comma 3, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
h) all'articolo 57, il comma 5 è abrogato;
i) all'articolo 60, il comma 4 è così sostituito:
«4. Gli aiuti individuali nell'ambito del regime di sovvenzioni salariali sono concessi entro il 31 dicembre 2021, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 o per i lavoratori autonomi sulle cui attività commerciali la pandemia di COVID-19 ha inciso negativamente, e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto, o a condizione che il lavoratore autonomo continui a svolgere la pertinente attività commerciale per tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto. L'imputabilità della sovvenzione per il pagamento dei salari può essere retrodatata al 1° febbraio 2020.» [106];
j) all'articolo 60, il comma 5 è così sostituito:
«5. La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera l'80 % della retribuzione mensile lorda, compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, del personale beneficiario, o l'80 % del reddito mensile medio equivalente al salario del lavoratore autonomo» [107];
k) all'articolo 60-bis, al comma 2, la lettera a) è così sostituita:
«a) l'aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2021 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021;»;
l) all'articolo 60-bis, al comma 5, le parole: «3 milioni di euro», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro»;
m) all'articolo 61, comma 2, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021», nonchè, dopo le parole «all'annualità 2020», sono aggiunte le parole: «e all'annualità 2021».
1-bis. Al comma 3 dell'articolo 10 del
Art. 29. Trasporto Pubblico Locale
1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 individuate con i provvedimenti di cui all'articolo 2 del
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
3. All'onere di cui al comma 1, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
3-bis. All'articolo 92, comma 4-bis, del
4. All'articolo 22-ter del
a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:
«Tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalità di cui al citato articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 190 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento e non finanziabili a valere sulle risorse ordinariamente destinate ai servizi di trasporto pubblico locale ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'adozione del decreto di cui al comma 3 anche tenuto conto della programmazione e conseguente erogazione di servizi aggiuntivi da parte delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano o dei comuni coerentemente all'esito dello specifico procedimento previsto dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi stabilite. Per i servizi aggiuntivi, le Regioni, le Province autonome e i comuni, nonchè la gestione governativa della ferrovia circumetnea, la concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e la gestione governativa navigazione laghi, nei limiti di 90 milioni di euro, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione ed imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della
b) al comma 3, dopo le parole «da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma» sono inserite le seguenti: «nonchè alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi».
5. All'articolo 1, comma 816, della
a) al primo periodo, dopo le parole «delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato» sono inserite le seguenti: «e non finanziabili a valere sulle risorse ordinariamente destinate ai servizi di trasporto pubblico locale» e dopo le parole «in vigore all'atto dell'emanazione del decreto di cui al terzo periodo» sono inserite le seguenti: «, anche tenuto conto della programmazione e conseguente erogazione di servizi aggiuntivi da parte delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano o dei comuni coerentemente all'esito dello specifico procedimento previsto dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi stabilite» [111];
a-bis) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Le convenzioni di cui al secondo periodo possono altresì prevedere il riconoscimento, in favore degli operatori economici affidatari dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompensazioni, detto indennizzo è determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi» [112];
b) al terzo periodo, dopo le parole «sono assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano» sono inserite le seguenti: «nonchè alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi».
Art. 29 bis. Misure a sostegno della conversione ad alimentazione elettrica per i veicoli adibiti al trasporto merci [113]
1. Al fine di favorire ulteriormente le flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, nonchè la loro riqualificazione elettrica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto tra i veicoli il cui motore può essere trasformato ad esclusiva trazione elettrica ovvero ibrida ai sensi dell'articolo 17-terdecies del
Art. 29 ter. Ulteriori misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico [114]
1. All'articolo 1, comma 115, della
Art. 29 quater. Disposizioni in materia di infrastrutture stradali [115]
1. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da COVID-19, all'articolo 13-bis, comma 4, del
Art. 30. Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga
1. All'articolo 9-ter, del
a) ai commi 2 e 3 le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
b) ai commi 4 e 5 le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2021».
c) al comma 6 le parole «82,5 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «330 milioni di euro per l'anno 2021» e le parole «con decreto» sono sostituite dalle parole «con uno o più decreti» e le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle parole «entro il 30 giugno 2021» [116].
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 82,5 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a 165 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del
2-bis. All'articolo 109 del
a) al comma 1, le parole: «limitatamente all'esercizio finanziario 2020» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021»;
b) al comma 1-bis, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021» e le parole: «del rendiconto della gestione 2019» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente del rendiconto delle gestioni 2019 e 2020»;
c) al comma 2, le parole: «limitatamente all'esercizio finanziario 2020» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021»;
d) alla rubrica, la parola: «correnti» è soppressa [118].
3. In considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il termine per la restituzione dei questionari pubblicati nell'anno 2021, necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli Enti locali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del
4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del
4-bis. All'articolo 88-bis del
5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della
6. All'articolo 1, comma 449, lettera d-sexies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il contributo di cui al primo periodo è ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al precedente periodo sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.».
6-bis. Al comma 368 dell'articolo 1 della
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 500.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
6-quater. All'articolo 105 del
«3-bis. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettere a) e b), iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite di 15 milioni di euro, possono essere spese fino al 31 dicembre 2021» [123].
7. All'articolo 51 del
«1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 che si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023» [124].
8. Al
9. Al
10. Al
11. Al
11-bis. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19 e del permanere del quadro complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale, il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico di cui al
11-ter. Dall'attuazione del comma 11-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica[130].
11-ter.1. Al fine di tutelare l'occupazione e di consentire l'uscita delle imprese dall'eccezionale situazione di crisi economica dovuta agli effetti della pandemia di COVID-19, la durata delle concessioni e delle locazioni a uso commerciale, previste dal regolamento di cui al
11-quater. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, nell'ambito delle esigenze connesse ai processi di riorganizzazione avviati ai sensi del presente decreto ed al fine di assicurare l'effettiva disponibilità sotto il profilo logistico degli immobili dismessi dalla pubblica amministrazione, anche nella prospettiva di assicurarne l'adeguata redditività, l'articolo 3, commi 1 e 4, del
11-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 11-quater si applicano esclusivamente ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, anche in deroga ad eventuali clausole difformi apposte dalle parti e anche in caso di successivo trasferimento degli immobili a terzi [133].
11-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 11-quater e 11-quinquies, pari a 3,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
11-septies. All'articolo 1, comma 148-ter, della
Art. 30 bis. Adeguamento dell'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità [136]
1. All'articolo 107-bis, comma 1, del
Art. 30 ter. Assunzioni di personale addetto alla ricostruzione di Ischia [137]
1. Al fine di garantire l'operatività degli uffici amministrativi addetti alla ricostruzione, i comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, sono autorizzati ad assumere personale, rispettivamente nel limite di 2, 4 e 8 unità per l'anno 2021, con contratti di lavoro a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali di cui all'articolo 19 del
2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 420.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 6, del
Art. 30 quater. Incremento del fondo salva-opere [138]
1. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e di sostenere le attività imprenditoriali colpite dall'emergenza sanitaria in corso, il Fondo salva-opere di cui all'articolo 47 del
2. All'articolo 47, comma 1-quater, del
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 30 quinquies. Contributo per i concessionari di aree demaniali per le attività di pesca e acquacoltura [139]
1. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dall'emergenza da COVID-19 e di favorire il loro rilancio, per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro al fine di riconoscere un contributo, nella misura massima stabilita con il decreto di cui al comma 2 e in ogni caso non superiore al canone corrisposto, a favore dei concessionari di aree demaniali marittime concernenti zone di mare territoriale per le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonchè per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico.
2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, ivi incluse quelle per il rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del comma 1 che costituisce tetto di spesa massimo.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
4. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 30 sexies. Proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso e disposizioni in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale [140]
1. In relazione alla necessità di garantire la continuità operativa anche in relazione alle difficoltà connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al comma 1 dell'articolo 4-ter del
2. Per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 4-ter del citato
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 1.350.000 euro per l'anno 2022 e a 675.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
4. Al
a) all'articolo 4:
1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La Commissione è composta dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o da un suo delegato, che la presiede, da sette esperti tecnici designati dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili designati dal Ministro, da un rappresentante dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, da tre rappresentanti del Ministero dell'interno designati dal Ministro e scelti, rispettivamente, tra il personale della Polizia stradale, del Dipartimento per gli affari interni e territoriali e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un magistrato amministrativo, da un magistrato contabile e da un avvocato dello Stato, designati secondo le modalità individuate dagli ordinamenti di rispettiva appartenenza»;
2) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
«11-bis. Per l'attuazione dei propri compiti e funzioni, la Commissione può promuovere attività di studio, ricerca e sperimentazione, anche di natura prototipale, in materia di sicurezza delle gallerie»;
b) dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:
«Art. 10 bis. (Disciplina del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3). - 1. Al fine di assicurare un tempestivo ed efficiente processo di adeguamento ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3 delle gallerie aperte al traffico, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non è stata richiesta la messa in servizio secondo la procedura prevista dall'allegato 4, i Gestori, entro il 31 dicembre 2021, trasmettono, per ciascuna galleria, il progetto della sicurezza alla Commissione, corredato del relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori.
2. Per le gallerie stradali oggetto dell'estensione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), come definita dal
3. Il livello di definizione tecnica degli interventi strutturali e impiantistici previsti dal progetto della sicurezza di cui ai commi 1 e 2 deve essere almeno quello di un progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al
a) individuare gli aspetti qualitativi e quantitativi degli interventi previsti, gli aspetti geometrico-spaziali e i requisiti prestazionali di opere e impianti;
b) consentire la valutazione dell'idoneità delle specifiche scelte progettuali adottate, in relazione ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'allegato 2.
4. Entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del Gestore del progetto della sicurezza, la Commissione procede alla sua valutazione e all'eventuale approvazione, anche mediante la formulazione di specifiche prescrizioni.
5. In relazione al progetto della sicurezza approvato, il Gestore, eseguiti i lavori di adeguamento, trasmette la richiesta di messa in servizio, secondo la procedura prevista dall'allegato 4, entro il 31 dicembre 2025 o, per le gallerie stradali di cui al comma 2, entro il 30 giugno 2027.
6. In relazione alla richiesta di messa in servizio di cui al comma 5, la Commissione, previa visita di sopralluogo alla galleria, entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del Gestore, autorizza la messa in servizio della galleria impartendo, ove necessario, specifici prescrizioni e adempimenti, anche mediante eventuali limitazioni all'esercizio.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla richiesta di messa in servizio di cui al comma 5, i Gestori, allo scopo di consentire alla Commissione e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili il controllo delle attività finalizzate all'adeguamento ai requisiti di cui all'articolo 3, nonchè dell'attuazione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter, trasmettono un rapporto semestrale di monitoraggio entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno.
8. Il rapporto semestrale di monitoraggio contiene:
a) lo stato di avanzamento delle attività relative al processo di adeguamento delle gallerie alle misure di sicurezza di cui all'articolo 3, che evidenzi l'avanzamento effettivo delle attività rispetto a quello programmato nel progetto della sicurezza di cui ai commi l e 2 del presente articolo;
b) le risultanze del monitoraggio funzionale delle gallerie svolto mediante adeguati sistemi di controllo, anche alla luce dell'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter;
c) le eventuali variazioni nell'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter, alla luce della progressiva realizzazione e del collaudo delle opere e degli impianti;
d) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del Gestore ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
9. In caso di ritardi nel processo di adeguamento delle gallerie ai requisiti di cui all'articolo 3, la Commissione può proporre alle prefetture - uffici territoriali del Governo competenti di adottare le necessarie azioni e misure correttive. In caso di mancata presentazione della richiesta di messa in servizio di cui al comma 5, le prefetture - uffici territoriali del Governo possono disporre sospensioni dell'esercizio, con indicazione di eventuali percorsi alternativi, o ulteriori limitazioni dell'esercizio rispetto a quelle eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 10-ter.
10. Le informazioni concernenti, in particolare, il cronoprogramma delle opere ed in generale l'avanzamento fisico, finanziario e procedurale delle stesse sono desunte dal sistema di monitoraggio di cui al
Art. 10 ter. (Disciplina transitoria del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3). - 1. Fino al rilascio dell'autorizzazione alla messa in servizio di cui all'articolo 10-bis, comma 6, il Gestore provvede ad adottare, per ciascuna galleria aperta al traffico, le misure di sicurezza temporanee minime.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, la Commissione può disporre ulteriori limitazioni dell'esercizio nei casi di:
a) inadempienza alle misure di sicurezza temporanee minime, accertata a seguito di visita ispettiva di cui agli articoli 11 e 12;
b) omessa trasmissione o trasmissione incompleta delle dichiarazioni relative all'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime ovvero delle dichiarazioni relative ai rapporti semestrali di monitoraggio di cui all'articolo 10-bis, comma 8»;
c) all'articolo 16:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. È soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila euro a trecentomila euro il Gestore che ometta di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 10-bis, comma 5, entro i termini ivi previsti»;
2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 2 e 3».
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si provvede all'aggiornamento e all'adeguamento degli allegati al
Titolo V
ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI
Art. 31. Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza da COVID-19
1. Il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche ed educative di cui all'articolo 1, comma 601, della
a) dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale, dell'aria e degli ambienti, nonchè di ogni altro materiale, anche di consumo, il cui impiego sia riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
b) specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica e pedagogica, da rivolgere in particolar modo a studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;
c) servizi medico-sanitari volti a supportare le istituzioni scolastiche ed educative statali nella gestione dell'emergenza epidemiologica, nelle attività inerenti alla somministrazione facoltativa di test diagnostici alla popolazione scolastica di riferimento, all'espletamento delle attività di tracciamento dei contatti nell'ambito della indagine epidemiologica, anche allo scopo di svolgere una funzione efficace e tempestiva di raccordo con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali;
d) dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali [141].
1-bis. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del relativo impatto sul sistema universitario, i collegi universitari di merito riconosciuti nonchè quelli accreditati ai sensi rispettivamente degli articoli 16 e 17 del
2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle istituzioni scolastiche ed educative statali dal Ministero dell'istruzione, sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della
3. Il Ministero dell'istruzione, dal giorno seguente alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunica alle istituzioni scolastiche ed educative statali l'ammontare delle risorse finanziarie di cui al comma 1 da assegnare, con l'obiettivo di accelerare l'avvio delle procedure di affidamento e realizzazione degli interventi. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 31 dicembre 2021 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi.
4. I revisori dei conti delle istituzioni scolastiche ed educative statali svolgono controlli successivi sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite, ai sensi dell'articolo 51, comma 4, primo periodo, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129, e secondo le indicazioni del Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze [144].
5. [L'assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali e comunali, paritarie e del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, nonchè degli enti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, nè fondamentale nè accessorio] [145].
6. Al fine di supportare le istituzioni scolastiche ed educative statali nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022, il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della
6-bis. Per le finalità di cui al comma 6 sono inoltre stanziati, a supporto della gestione della situazione emergenziale e dello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, 3 milioni di euro per l'anno 2021, da trasferire alla regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e alle province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto alle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza [147].
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
7. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 6, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Art. 32. Completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale per le regioni del Mezzogiorno [149]
1. Al fine di consentire il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno, il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, anche al fine di assicurare una connettività di dati illimitata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonchè per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza.
3. Le risorse di cui al comma 1 sono altresì destinate alle istituzioni scolastiche per l'acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonchè per assicurare una connettività di dati illimitata.
4. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, tenuto conto del fabbisogno rispetto al numero di studenti di ciascuna e del contesto socioeconomico delle famiglie.
5. Le istituzioni scolastiche provvedono agli acquisti di cui ai commi 2 e 3 mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della
6. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad anticipare in un'unica soluzione alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite.
Art. 32 bis. Misure di semplificazione per l'ampliamento dei collegamenti digitali [151]
1. Al fine di ampliare le misure di semplificazione per la realizzazione di collegamenti digitali e migliorare l'accesso ai servizi digitali per cittadini e imprese, resi ancora più urgenti e necessari dall'emergenza da COVID-19, anche oltre la cessazione della stessa, all'articolo 20 del
a) al comma 1, dopo le parole: «n. 62,» sono inserite le seguenti: «degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale di Poste italiane S.p.A.»;
b) al comma 2-bis, dopo le parole: «n. 62,» sono inserite le seguenti: «degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale di Poste italiane S.p.A.»;
c) alla rubrica, dopo le parole: «delle scuole» sono inserite le seguenti: «, degli uffici postali, dei centri di lavorazione postale».
Art. 33. Misure a sostegno delle Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca
1. Il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca di cui all'articolo 100, comma 1, del
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 78,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della
2-bis. Al fine di consentire una tempestiva ed efficace riprogrammazione delle attività di ricerca e di garantire la giusta qualità e maturità ai relativi progetti, sospesi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45, e dell'articolo 4 della
2-ter. Della proroga di cui al comma 2-bis possono altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonchè i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In quest'ultimo caso spetta alla pubblica amministrazione di appartenenza prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato [154].
2-quater. Per le finalità di cui al comma 2-bis, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della
2-quinquies. All'onere derivante dai commi da 2-bis a 2-quater, pari a 61,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 60 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
2-sexies. In considerazione dei gravi effetti economici in atto e delle criticità derivanti dall'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, all'articolo 238, comma 2, del
Art. 34. Misure a tutela delle persone con disabilità
1. [Al fine di dare attuazione alle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo denominato «Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità», con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri] [158].
2. [Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del Lavoro e delle politiche sociali sono individuati gli interventi e stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 volte a finanziare specifici progetti. Sui predetti decreti in materia di infrastrutture digitali, inclusione sportiva e turismo accessibile è acquisito, rispettivamente per ogni singolo decreto, il concerto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, dell'Autorità politica delegata in materia di sport e del Ministro del turismo] [159].
2-bis. [Gli interventi e i progetti di cui al comma 2 interessano i seguenti ambiti di intervento:
a) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive;
b) inclusione lavorativa e sportiva, nonchè per il turismo accessibile per le persone con disabilità;
b-bis) iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico] [160].
3. All'articolo 200-bis, comma 1, del
a) dopo le parole «35 milioni di euro per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti parole «e di 20 milioni di euro per l'anno 2021» [161];
b) le parole «entro il 30 giugno 2021» sono sostituite con le seguenti «entro il 31 dicembre 2021».
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Art. 34 bis. Contributo alla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi [162]
1. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della
Art. 34 ter. Misure per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e l'inclusione delle persone con disabilità uditiva [163]
1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonchè in armonia con gli articoli 9, 21 e 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della
2. La Repubblica riconosce le figure dell'interprete in LIS e dell'interprete in LIST quali professionisti specializzati nella traduzione e interpretazione rispettivamente della LIS e della LIST, nonchè nel garantire l'interazione linguistico-comunicativa tra soggetti che non ne condividono la conoscenza, mediante la traduzione in modalità visivo-gestuale codificata delle espressioni utilizzate nella lingua verbale o in altre lingue dei segni e lingue dei segni tattili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i percorsi formativi per l'accesso alle professioni di interprete in LIS e di interprete in LIST e sono altresì definite le norme transitorie per chi già esercita le medesime professioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il termine previsto dalle norme transitorie di cui al secondo periodo, riguardante il conseguimento dell'attestazione per l'esercizio della professione di interprete in LIS e in LIST, è prorogato al 31 gennaio 2025. La professione di interprete in LIS e in LIST può essere esercitata in forma non organizzata ai sensi della
3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
4. Al fine di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove campagne di comunicazione.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 456, della
6. All'articolo 1 della
«458. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro con delega in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni interessate e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 35. Misure per la funzionalità delle Forze di Polizia e delle Forze Armate
1. Ai fini della prosecuzione, dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, nonchè dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 92.063.550 euro, di cui 51.120.750 euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di Polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali, 17.194.800 euro per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di Polizia e 23.748.000 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di Polizia.
2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di Polizia, al fine di consentire, per il periodo di cui al comma 1, la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonchè di assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato, è autorizzata la spesa complessiva di 24.960.000 euro per l'anno 2021, di cui 11.650.000 euro per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi, 13.310.000 euro per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e per l'ulteriore materiale sanitario [165].
3. Al fine di garantire, per il periodo di cui al comma 1, la funzionalità del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 5.763.533 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco.
4. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per il periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, è autorizzata la spesa complessiva di euro 4.790.384 per l'anno 2021 di cui euro 3.640.384 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario per lo svolgimento, da parte del personale del Corpo di Polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonchè dei direttori degli istituti penali per minorenni, di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico ed euro 1.150.000 per le spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale nonchè a tutela della popolazione detenuta [166].
5. Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 ed in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.940.958 dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, di cui euro 340.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 1.600.958 per spese di sanificazione ed acquisto di materiale di protezione individuale [167].
6. A decorrere dal 1° febbraio 2021 e fino al 30 aprile 2021, per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle molteplici attività aggiuntive necessarie a contrastare l'eccezionale diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, per l'anno 2021 è autorizzata la spesa complessiva di euro 6.489.000. I compensi accessori di cui al presente comma possono essere corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della
7. Per l'ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari necessario ad affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale, anche mediante l'approvvigionamento di dispositivi medici e presidi igienico sanitari per incrementare le attuali capacità di prevenzione, diagnostiche, di profilassi, di cura e di supporto al piano vaccinale, è autorizzata la spesa complessiva di 5.000.000 di euro per l'anno 2021.
8. All'articolo 1 della
0a) al comma 1024, le parole: «la spesa di euro 166.678.933 per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «la spesa di euro 176.730.722 per l'anno 2021» e le parole: «con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 164.208.250» sono sostituite dalle seguenti: «con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 174.260.039» [168];
a) al comma 1025 le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021»;
b) il comma 1026 è sostituito dal seguente: «1026. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1025 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 9.659.061, di cui euro 2.127.677 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 7.531.384 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale».
9. Per l'attuazione del comma 8 è autorizzata la spesa pari a euro 17.216.364 per l'anno 2021 [169].
10. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 9 del presente articolo, pari a euro 158.223.789 per l'anno 2021, si provvede, quanto a euro 148.172.000, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a euro 10.051.789, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
10-bis. In considerazione dei gravi effetti economici in atto e delle criticità derivanti dall'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, al fine di far fronte, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del presente comma, alle esigenze di stoccaggio, movimentazione e facchinaggio dei materiali indispensabili per l'efficienza delle Forze armate, limitatamente all'anno 2021, è autorizzata la spesa di euro 700.000 [171].
10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 700.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 35 bis. Divise antisommossa per la Polizia penitenziaria [173]
1. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario, è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2021 da destinare all'acquisto di divise antisommossa e altri strumenti di protezione individuale per gli appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria, per interventi in situazioni a rischio di incolumità.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 36. Misure urgenti per la cultura
1. Il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del
1-bis. All'articolo 90, comma 1, del
2. All'articolo 183, comma 2, del
3. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del
4. All'articolo 183, comma 3, del
4-bis. All'articolo 88 del
a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «18 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «36 mesi»;
b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-ter. Relativamente agli spettacoli dal vivo rinviati a causa dell'emergenza da COVID-19, i titoli di accesso già acquistati alla data di entrata in vigore della presente disposizione rimangono validi per la durata di cui al comma 2, secondo periodo, a condizione che lo spettacolo sia posticipato con data certa e comunque non successiva al 31 dicembre 2023» [176].
4-ter. All'articolo 5 del
«4. Le disposizioni di cui all'articolo 88, commi 1 e 2, del
4-quater. La dotazione del fondo «Carta della cultura», istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Art. 36 bis. Sostegno alla cultura [179]
1. Al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, alle imprese che svolgono le suddette attività e che abbiano subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all'anno 2019 è riconosciuto un credito d'imposta del 90 per cento, quale contributo straordinario.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta per le spese sostenute nell'anno 2020 per la realizzazione delle attività di cui allo stesso comma 1, anche se alle stesse si è proceduto attraverso l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.
3. Il credito d'imposta è concesso anche qualora le imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6.
5. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del
6. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è autorizzato nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 6, del
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.
Art. 36 ter. Misure per le attività sportive [181]
1. All'articolo 216 del
«4. La sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse all'epidemia di COVID-19 si qualifica come sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti che offrono servizi sportivi possono riconoscere agli acquirenti dei servizi sportivi stessi, alternativamente al rimborso o allo svolgimento delle attività con modalità a distanza quando realizzabili, un voucher di valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale».
Art. 37. Sostegno alle grandi imprese
1. Al fine di consentire alle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da Covid-19, di proseguire l'attività, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un apposito Fondo per l'anno 2021, con una dotazione di euro 200.000.000,00.
2. Il Fondo di cui al comma 1 opera concedendo aiuti sotto forma di finanziamenti, da restituire nel termine massimo di 5 anni, in favore di grandi imprese, come individuate ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, con esclusione delle imprese del settore bancario, finanziario e assicurativo. Dette misure sono concesse nei limiti ed alle condizioni previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni [182].
3. Si considerano in temporanea difficoltà finanziaria le imprese che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano in situazione di «difficoltà» come definita all'articolo 2, punto 18, del
4. La gestione del Fondo di cui al comma 1 può essere affidata a organismi in house, sulla base di apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico, i cui oneri, non superiori al rimborso delle spese documentate e agli oneri di gestione, sono posti a carico della dotazione finanziaria dell'intervento.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, criteri, modalità e condizioni per l'accesso all'intervento, in particolare per la verifica della sussistenza dei presupposti per il rimborso del finanziamento.
6. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42.
7-bis. Al fine di rafforzare l'azione di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di contenere gli effetti di medio e lungo periodo prodotti dalla crisi sul sistema produttivo nazionale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 852, quinto periodo, della
Art. 37 bis. Misure a sostegno delle imprese di autotrasporto [185]
1. In considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere il settore del trasporto, alle imprese di autotrasporto merci in conto terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, non si applica per l'anno 2021, nel limite di spesa massima di cui al comma 2, l'obbligo di contribuzione nei confronti dell'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 37 ter. Modifica all'articolo 182-bis del
1. All'articolo 182-bis del
«Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato al primo comma il rinnovo della relazione. In tal caso, il piano modificato e la relazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui al quarto comma».
Art. 38. Misure di sostegno al sistema delle fiere
1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
3. Nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di fiere e congressi.
4. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse di cui al comma 3, tenendo conto dell'impatto economico negativo nel settore conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
5. La corresponsione dell'indennità di sostegno a valere sul fondo di cui al comma 3, non è compatibile con le misure di sostegno a valere sulle risorse di cui al comma 1 [187].
6. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Art. 39. Incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura
1. All'articolo 1, comma 128, della
1-bis. All'articolo 4 della
«1-bis. Fino al 31 dicembre 2022, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.
1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis» [188].
1-ter. All'articolo 15 del
«6. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte» [189].
Art. 39 bis. Accesso delle imprese agricole al conto termico [190]
1. Fino al 31 dicembre 2022, nelle zone montane le misure d'incentivazione di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2016, si applicano anche alle imprese il cui titolare esercita le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile.
Art. 39 ter. Semplificazioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali [191]
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, per l'anno 2021 e nel limite di spesa di cui al comma 3 che costituisce tetto di spesa massima, dell'assistenza tecnica dell'Ente nazionale meccanizzazione agricola (ENAMA).
2. In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica di cui al comma 1:
a) il coordinamento e il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri di prova operanti in Italia;
b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014;
c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 39 quater. Disposizioni in materia di materiale vegetale spiaggiato [192]
1. All'articolo 185, comma 1, lettera f), del
Art. 40. Risorse da destinare al Commissario straordinario per l'emergenza e alla Protezione civile
1. Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di euro 1.238.648.000, per gli interventi di competenza del commissario straordinario di cui all'articolo 122, del
a) 388.648.000 euro per specifiche iniziative funzionali al consolidamento del piano strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della
b) 850 milioni di euro, su richiesta del medesimo commissario, per le effettive e motivate esigenze di spesa connesse all'emergenza pandemica, di cui 20 milioni di euro destinati al funzionamento della struttura di supporto del predetto commissario straordinario.
2. Il commissario straordinario rendiconta periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze circa l'effettivo utilizzo delle somme di cui al comma 1.
3. Per l'anno 2021 il fondo di cui all'articolo 44, del
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 1.938.648.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Art. 40 bis. Assegnazione di risorse residue del Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera [193]
1. Le risorse residue di cui all'articolo 4-bis, comma 9, lettere a) e b), del
Art. 40 ter. Proroga delle disposizioni in materia di ristrutturazione di mutui ipotecari per immobili oggetto di procedura esecutiva [194]
1. L'articolo 41-bis del
«Art. 41 bis. (Mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva). - 1. Al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca, o un intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o una società di cui all'articolo 3 della
2. Il diritto di cui al comma 1 sussiste al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) che l'ipoteca gravi su un immobile che costituisce abitazione principale del debitore e questi abbia rimborsato, alla data della presentazione dell'istanza, almeno il 5 per cento del capitale originariamente finanziato; l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale del debitore quando è iniziata la procedura esecutiva e per l'intera durata della stessa, non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1072 del 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969;
b) che la richiesta sia presentata entro il termine del 31 dicembre 2022, a condizione che al momento della presentazione sia pendente una procedura esecutiva immobiliare sul bene, il cui pignoramento sia stato notificato entro il 21 marzo 2021;
c) che il debito complessivo calcolato ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile nell'ambito della procedura non sia superiore a euro 250.000;
d) che l'importo offerto sia pari al minor valore tra il debito per capitale e interessi, come calcolato ai sensi della lettera c), e il 75 per cento del prezzo base della successiva asta ovvero, nel caso in cui l'asta non sia ancora stata fissata, del valore del bene come determinato dall'esperto di cui all'articolo 569 del codice di procedura civile;
e) che la restituzione dell'importo rinegoziato o finanziato avvenga con una dilazione non inferiore a dieci anni e non superiore a trenta anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo e comunque tale che la sua durata in anni, sommata all'età del debitore, non superi il numero di 80.
3. In alternativa agli accordi previsti dal comma 1, il coniuge, la parte dell'unione civile, il convivente di fatto di cui alla
4. Le rinegoziazioni e i finanziamenti derivanti dagli accordi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere assistiti dalla garanzia a prima richiesta rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della
5. Il creditore o, nei casi di cui al comma 3, il finanziatore svolge una valutazione del merito di credito nel rispetto di quanto previsto nella disciplina di vigilanza prudenziale ad esso applicabile, all'esito della quale può accettare la richiesta di rinegoziazione o di finanziamento, a condizione che il suo contenuto sia conforme alle previsioni di cui al comma 2 e previa verifica con esito positivo del merito creditizio del debitore ovvero, nei casi regolati dal comma 3, del destinatario del finanziamento. L'istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità.
6. Al rapporto derivante dagli accordi di rinegoziazione e dai finanziamenti di cui ai commi 1 e 3 si applica l'articolo 40, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
7. Il giudice che dirige l'esecuzione immobiliare di cui al comma 1, su istanza del debitore che ha fatto richiesta di rinegoziazione del mutuo, sentiti tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può sospendere il processo fino a sei mesi. L'istanza può essere proposta nei termini di cui all'articolo 624-bis, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile e il giudice provvede secondo quanto previsto dai restanti periodi del predetto comma. Si applica altresì il secondo comma dell'articolo 624-bis del codice di procedura civile.
8. La rinegoziazione di cui al comma 1, con beneficio della garanzia di cui al comma 4, può altresì essere contenuta nella proposta di accordo o di piano del consumatore di cui alla
9. Il piano del consumatore e la proposta di accordo di cui alla
10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 40 quater. Disposizioni in materia di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili [195]
1. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del
a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;
b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021.
Art. 41. Fondo per le esigenze indifferibili
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 42. Disposizioni finanziarie
1. Gli effetti finanziari derivanti dal presente decreto sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 20 gennaio 2021 dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della
2. All'articolo 3, comma 2, della
3. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 1, primo periodo, sono determinati nel limite massimo di 20,86 milioni di euro per l'anno 2021, 112,24 milioni di euro nel 2022, 158,93 milioni di euro nel 2023, 202,63 milioni di euro nel 2024, 239,38 milioni di euro nel 2025, 296 milioni di euro nel 2026, 337,72 milioni di euro per l'anno 2027, 394,33 milioni di euro nel 2028, 425,13 milioni di euro nel 2029, 470,82 milioni di euro nel 2030 e 536,37 milioni di euro annui a decorrere dal 2031, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 170,85 milioni di euro per l'anno 2023, 228,46 milioni di euro per l'anno 2024, 273,15 milioni di euro per l'anno 2025, 324,8 milioni di euro per l'anno 2026, 382,41 milioni di euro per l'anno 2027, 429,1 milioni di euro per l'anno 2028, 471,81 milioni di euro per l'anno 2029, 514,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 568,16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.
4. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari con l'INPS, gli stanziamenti iscritti in termini di competenza e cassa sul capitolo 4339 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente le somme da trasferire all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso, sono incrementati di 4.000 milioni di euro per l'anno 2021. Inoltre, per il medesimo anno le risorse iscritte sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinate all'INPS sono trasferite trimestralmente all'Istituto nei primi 10 giorni del primo mese di ciascun trimestre, sulla base del fabbisogno finanziario, per il medesimo trimestre, tempestivamente comunicato al Ministero dallo stesso Istituto.
5. Al fine di consentire, prioritariamente, la regolazione dei residui accertati nell'anno 2021 relativi alle anticipazioni di tesoreria concesse, ai sensi del
6. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
7. Il Fondo di cui all'articolo 9-quater, comma 4, del
8. I commi da 381 a 384 dell'articolo 1 della
9. In relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, per l'anno 2021 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 610 e 611, della
10. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 6, da 8 a 16, da 18 a 26, da 29 a 31, da 34 a 41 e dai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, determinati in 37.425,82 milioni di euro per l'anno 2021, 312,84 milioni di euro nel 2022, 191,83 milioni di euro nel 2023, 216,13 milioni di euro nel 2024, 246,88 milioni di euro nel 2025, 296 milioni di euro nel 2026, 337,72 milioni di euro per l'anno 2027, 394,33 milioni di euro nel 2028, 425,13 milioni di euro nel 2029, 470,82 milioni di euro nel 2030 e 536,37 milioni di euro annui a decorrere dal 2031, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa in 49.266,520 milioni di euro per l'anno 2021, 768,84 milioni di euro per l'anno 2022 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno in 32.927,920 milioni di euro per l'anno 2021, 763,340 milioni di euro per l'anno 2022, 270,45 milioni di euro per l'anno 2023, 269,46 milioni di euro per l'anno 2024, 295,95 milioni di euro per l'anno 2025, 324,8 milioni di euro per l'anno 2026, 382,41 milioni di euro per l'anno 2027, 429,1 milioni di euro per l'anno 2028, 471,81 milioni di euro per l'anno 2029, 514,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 568,16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede:
a) quanto a 205,1 milioni di euro per l'anno 2022, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 131,554 milioni di euro per l'anno 2021 e 817,968 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4, 15,18, 22 e 35;
b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021, 70 milioni di euro per l'anno 2023, 27 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 8 [198];
d) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2023, 14 milioni di euro per l'anno 2024 e 8 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della
e) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1.
11. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Art. 42 bis. Clausola di salvaguardia [199]
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.
Art. 43. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato A [200]
(Articolo 2, comma 2, lettera c)
Riparto delle risorse
Allegato 1
(articolo 20, comma 2, lettera c)
“Allegato B-bis
(articolo 1, comma 463-bis)
(importi in euro)
Regioni |
Quota d'accesso ANNO 2020 |
Riparto risorse sulla base della quota di accesso |
PIEMONTE |
7,36% |
25.408.486 |
VALLE D'AOSTA |
0,21% |
724.655 |
LOMBARDIA |
16,64% |
57.422.582 |
BOLZANO |
0,86% |
2.960.807 |
TRENTO |
0,89% |
3.071.300 |
VENETO |
8,14% |
28.089.267 |
FRIULI VENEZIA GIULIA |
2,06% |
7.122.295 |
LIGURIA |
2,68% |
9.248.656 |
EMILIA ROMAGNA |
7,46% |
25.729.842 |
TOSCANA |
6,30% |
21.731.600 |
UMBRIA |
1,49% |
5.140.593 |
MARCHE |
2,56% |
8.843.544 |
LAZIO |
9,68% |
33.390.365 |
ABRUZZO |
2,19% |
7.554.820 |
MOLISE |
0,51% |
1.770.522 |
CAMPANIA |
9,30% |
32.091.269 |
PUGLIA |
6,62% |
22.845.050 |
BASILICATA |
0,93% |
3.223.595 |
CALABRIA |
3,19% |
11.007.267 |
SICILIA |
8,16% |
28.156.902 |
SARDEGNA |
2,74% |
9.466.581 |
TOTALE |
100,00% |
345.000.000 |
Allegato 2
(articolo 42, comma 1)
“Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)
RISULTATI DIFFERENZIALI |
|||
- COMPETENZA - |
|||
Descrizione risultato differenziale |
2021 |
2022 |
2023 |
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge |
-236.000 |
-157.200 |
-138.700 |
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) |
523.235 |
431.497 |
493.750 |
- CASSA - |
|||
Descrizione risultato differenziale |
2021 |
2022 |
2023 |
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge |
-329.000 |
-208.700 |
-198.200 |
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) |
616.365 |
482.997 |
553.250 |
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre apposite e più incisive misure a sostegno dei settori economici e lavorativi più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con i predetti decreti, per la tutela della salute in connessione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure di sostegno alle imprese e all'economia, interventi a tutela del lavoro, della salute e della sicurezza, di garantire la continuità di erogazione dei servizi da parte degli Enti territoriali e di ristorare i settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Emana
il seguente decreto-legge:
Titolo I
Sostegno alle imprese e all'economia
Art. 1. Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA
1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto, agli enti pubblici di cui all'articolo 74 nonchè ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
3. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonchè ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.
5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 come segue:
a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro;
b) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
c) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
d) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.
6. Fermo quanto disposto dal comma 2, per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a centocinquantamila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
7. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del
9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 9 a 14 del
10. All'articolo 4 del
a) al comma 1:
1) le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite con le seguenti «1° luglio 2021»;
2) la lettera c) è soppressa;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2022, in via sperimentale, oltre alle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA.».
11. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 14-bis e 14-ter, del
12. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 9, valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42, quanto a 280 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 11 e, quanto a 330 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 1-ter del
13. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 14 a 17 si applicano alle misure di agevolazione contenute nelle seguenti disposizioni, per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni:
a) articoli 24, 25, 120, 129-bis e 177 del
b) articolo 28 del
c) articolo 78, comma 1, del
d) articolo 78 comma 3
e) articoli 1, 1-bis, 1-ter, 8, 8-bis, 9, 9-bis, 9-ter, comma 1, del
f) articoli 2 e 2-bis del
g) articolo 1, commi 599 e 602, della
h) commi da 1 a 9 del presente articolo e commi 5 e 6 dell'articolo 6 del presente decreto.
14. Gli aiuti di cui al comma 13 fruiti alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1 della suddetta Comunicazione della Commissione europea possono essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione.
15. Per le imprese beneficiarie degli aiuti di cui al comma 13 che intendono avvalersi anche della Sezione 3.12 della suddetta Comunicazione della Commissione europea rilevano le condizioni e i limiti previsti da tale Sezione. A tal fine le imprese presentano un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12.
16. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 13 a 15 ai fini della verifica, successivamente all'erogazione del contributo, del rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della suddetta comunicazione della Commissione europea. Con il medesimo decreto viene definito il monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle predette sezioni della citata Comunicazione della Commissione europea.
17. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 16 si applica la definizione di impresa unica ai sensi del
Art. 2. Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici
1. Ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici. Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse del fondo di cui al primo periodo, sono ripartite, tra le regioni e province autonome sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei comuni classificati dall'ISTAT nelle categorie turistiche E «Comuni con vocazione montana» ed H «Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica» appartenenti a comprensori sciistici.
2. Le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto ministeriale, assegnando, per la erogazione in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico:
a) una quota non inferiore al 70% ai Comuni di cui al comma 1 in ragione dei titoli di accesso a impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune venduti nell'anno 2019;
b) la restante quota a tutti i comuni del medesimo comprensorio sciistico al quale appartengono i Comuni di cui alla lettera a), per la distribuzione in misura proporzionale al fatturato dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico relativo al triennio 2017-2019, nonchè in favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data del 14 febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all'Albo professionale per la stagione 2020-2021 e licenziati o che hanno cessato l'attività alla data del 14 febbraio 2021, e delle scuole sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019.
3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Art. 3. Fondo autonomi e professionisti
1. All'articolo 1 della
a) al comma 20 le parole «1.000 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2.500 milioni di euro per l'anno 2021»;
b) dopo il comma 22 è inserito il seguente: «22-bis. Il beneficio previsto ai commi da 20 a 22 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle suddette disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Art. 4. Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi
1. All'articolo 68 del
a) al comma 1, le parole «28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del
a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;
b) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del
d) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonchè, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della
2. All'articolo 152, comma 1, del
3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del
4. Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorchè ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del
5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le date dell'annullamento dei debiti di cui al comma 4 del presente articolo, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori. Per gli enti di cui all'articolo 2 del
6. Fino alla data stabilita dal decreto ministeriale di cui al comma 5 è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.
7. Per il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento previste dall'articolo 17 del
8. Restano ferme, per i debiti ivi contemplati, le disposizioni di cui all'articolo 4 del citato
9. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 8 non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), del citato
10. Ai fini di una ridefinizione della disciplina legislativa dei crediti di difficile esazione e per l'efficientamento del sistema della riscossione, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, trasmette alle Camere una relazione contenente i criteri per procedere alla revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi per le conseguenti deliberazioni parlamentari.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 534,5 milioni di euro per l'anno 2021, 108,6 milioni di euro per l'anno 2022, 32,9 milioni di euro per l'anno 2023, 13,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 1.634 milioni di euro per l'anno 2021, 197,1 milioni di euro per l'anno 2022, 99,6 milioni di euro per l'anno 2023, 41 milioni di euro per l'anno 2024 e 22,8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Art. 5. Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza COVID-19
1. In considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020, possono essere definite, nei termini, alle condizioni e con le modalità stabiliti dal presente articolo e dai relativi provvedimenti di attuazione, le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del
2. Accedono alla definizione di cui al presente articolo i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente, come risultante dalle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2020. Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, ai fini del presente comma si considera l'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d'imposta 2020.
3. L'Agenzia delle entrate, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate entro i termini di cui al comma 2, individua i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d'affari o dei ricavi o compensi, e invia ai medesimi, unitamente alle comunicazioni di cui al comma 1, la proposta di definizione con l'indicazione dell'importo ridotto, ai sensi del comma 4, da versare. Le comunicazioni e le proposte sono inviate mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento. Con i provvedimenti di cui al comma 11 possono essere definite ulteriori modalità con cui il contenuto informativo delle comunicazioni e delle proposte di definizione sono rese disponibili al contribuente.
4. La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive.
5. I soggetti interessati effettuano il versamento degli importi richiesti secondo termini e modalità previsti dal
6. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione di cui al presente articolo non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
7. Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi del presente articolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite, non sono rimborsabili, nè utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.
8. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della
9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.
10. L'attività di controllo della coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 21-bis, comma 5, del
11. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 1 a 10.
12. Al
a) all'articolo 145, comma 1, dopo le parole «Nel 2020» sono inserite le seguenti «e fino al 30 aprile 2021»;
b) all'articolo 151, comma 1, le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite da «31 gennaio 2022».
13. Sono fatti salvi gli effetti degli atti e dei provvedimenti indicati all'articolo 151 comma 1, del
14. All'articolo 15, comma 7, del
15. Al comma 42 dell'articolo 1, della
a) al primo periodo, le parole «16 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «16 maggio»;
b) al secondo periodo, le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno»;
c) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In sede di prima applicazione, l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020 è versata entro il 16 maggio 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 giugno 2021.».
16. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, il processo di conservazione di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, recante disposizioni sulle modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto, si considera tempestivo se effettuato, al più tardi, entro i tre mesi successivi al termine previsto dall'articolo 7, comma 4-ter, del
17. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 11, valutati in 205 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
18. Alle minori entrate derivanti dal comma 12, lettera a), valutate in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 13,3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
19. Per l'anno 2021, il termine del 16 marzo di cui all'articolo 16, comma 4-bis, lettera b), quarto periodo, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, è prorogato al 31 marzo.
20. Per l'anno 2021, i termini del 16 marzo di cui all'articolo 4, commi 6-quater e 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono prorogati al 31 marzo.
21. Per l'anno 2021, il termine del 16 marzo di cui all'articolo 16-bis, comma 4, del
22. Per l'anno 2021, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è prorogato al 10 maggio.
Art. 6. Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI
1. Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema», nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3. L'Autorità ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma 3, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonchè le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, in modo che:
a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;
b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al primo periodo non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.
2. È abrogato l'articolo 8-ter del
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2 e, quanto a 420 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42.
4. Il Ministero dell'economia e finanze è autorizzato a versare l'importo di cui al comma 3 sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura e degli oneri generali di sistema.
5. Per l'anno 2021, per le strutture ricettive nonchè di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico il canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio
6. In relazione a quanto previsto dal comma 5, per il medesimo anno, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: «Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio», la somma di 25 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 30 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 5 intervenuto antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.
7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 25 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Titolo II
Disposizioni in materia di lavoro
Art. 7. Disposizioni finanziarie relative a misure di integrazione salariale
1. All'articolo 12 del
a) al comma 8 il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione per l'anno 2021 è stabilito nell'ambito e a valere sull'importo di cui all'articolo 1, comma 303, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»;
b) al comma 12, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il trattamento di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di spesa pari a 1.290,1 milioni di euro, ripartito in 892,4 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 397,7 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga.»;
c) il comma 13 è sostituito dal seguente: «All'onere derivante dal comma 12, pari a 582,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 707,4 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sull'importo di cui all'articolo 11, comma 1.».
2. All'articolo 1 della
a) al comma 299 le parole «5.333,8 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «6.128,3 milioni di euro per l'anno 2021» e le parole «1.503,8 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2.298,3 milioni di euro per l'anno 2021»;
b) al comma 312 le parole «nel limite massimo di spesa pari a 3.926,5 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 2.576,8 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, in 1.067,7 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e in 282 milioni di euro per i trattamenti di CISOA» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di spesa pari a 2.404,1 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 1.435,0 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, in 687,1 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e in 282 milioni di euro per i trattamenti di CISOA»;
c) il comma 313 è sostituito dal seguente: «All'onere derivante dai commi 303 e 312, pari a 3.304,1 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 2.028,0 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 299.».
Art. 8. Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale
1. I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del
2. I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del
3. Le domande di accesso ai trattamenti di cui ai commi 1 e 2 sono presentate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
4. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-quater del
5. Per le domande di trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo riferite a sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell'INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonchè all'accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato «UniEmens- Cig».
6. Al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i trattamenti di cui al presente articolo possono essere concessi sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, compresa quella di cui all'articolo 22-quater del medesimo
7. I Fondi di cui all'articolo 27 del
8. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del
9. Fino al 30 giugno 2021, resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta, altresì, precluso al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della
10. Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 ai datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa indipendentemente dal numero dei dipendenti la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della
11. Le sospensioni e le preclusioni di cui ai commi 9 e 10 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del
12. I trattamenti di cui ai commi 1, 2 e 8 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 4.880,2 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 2.901,0 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, in 1.603,3 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e in 375,9 milioni di euro per i trattamenti di CISOA. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
13. I limiti di spesa di cui al comma 12 del presente articolo e all'articolo 1, comma 312, della
14. All'onere derivante dai commi 7 e 12, pari a 5.980,2 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 2.668,6 milioni di euro mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 299 della
Art. 9. Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti ex ILVA nonchè misure a sostegno del settore aeroportuale.
1. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
2. L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del
3. Al fine di mitigare gli effetti economici sull'intero settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016 per le imprese di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del
Art. 10. Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport
1. Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articoli 15 e 15-bis, del
2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione nè di rapporto di lavoro dipendente nè di NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione nè di rapporto di lavoro dipendente nè di NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro:
a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del
4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del
b) titolari di pensione.
5. È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:
a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
c) assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione nè di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del
7. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro cumulabili e sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. La domanda per le indennità di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 è presentata all'INPS entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
8. Le indennità di cui ai precedenti commi non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al
9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 7, pari a 897,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
10. È erogata dalla società Sport e Salute s.p.a., nel limite massimo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità complessiva determinata ai sensi del comma 11, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del
11. L'ammontare dell'indennità di cui al comma 10 è determinata come segue:
a) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 3.600;
b) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400;
c) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 1.200.
12. Ai fini di cui al comma 11, la società Sport e Salute s.p.a. utilizza i dati dichiarati dai beneficiari al momento della presentazione della domanda nella piattaforma informatica prevista dall'articolo 5 del decreto del 6 aprile 2020 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport.
13. Ai fini dell'erogazione delle indennità di cui ai commi 10 e 11, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati.
14. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 10 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività all'Autorità di Governo competente in materia di sport e al Ministero dell'economia e delle finanze.
15. Agli oneri derivanti dal comma 10 del presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Art. 11. Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza
1. Per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del
2. Per l'anno 2021, qualora la stipula di uno o più contratti di lavoro subordinato a termine comporti un aumento del valore del reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4, del
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 1.010 milioni di euro per il 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Art. 12. Ulteriori disposizioni in materia di Reddito di emergenza
1. Nell'anno 2021, il reddito di emergenza di seguito «Rem» di cui all'articolo 82 del
a) un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del
b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all'articolo 10 del presente decreto-legge;
c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, lettere a), b) e c), dell'articolo 82 del
2. Le quote di Rem di cui al comma 1 sono altresì riconosciute, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al medesimo comma, ferma restando in ogni caso l'incompatibilità di cui all'articolo 82, comma 3, lettera c) del
3. La domanda per le quote di Rem di cui al comma 1 è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
4. Il riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1 è effettuato nel limite di spesa di 663,3 milioni di euro per l'anno 2021 e quello relative alle quote di cui al comma 2 è effettuato nel limite di spesa di 856,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a tali fini l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 82, comma 10, primo periodo del
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'articolo 82 del
6. Agli oneri derivanti dal comma 4 del presente articolo, pari a 1.520,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Art. 13. Incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti
1. Ai fini del riconoscimento per il mese di maggio 2020 dell'indennità in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, il «Fondo per il reddito di ultima istanza» di cui all'articolo 44 del
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Art. 14. Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore
1. Il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 13-quaterdecies del
2. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2021».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Art. 15. Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità
1. All'articolo 26, del
a) al comma 2, al primo periodo, le parole «Fino al 15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis,» e, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.»;
b) al comma 2-bis, le parole «16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020» sono sostitute dalle seguenti: «16 ottobre 2020 e fino al 30 giugno 2021».
2. All'articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «28 febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
3. Per il periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto si applica la disciplina di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del
4. All'articolo 1, comma 483, della
5. All'onere derivante dal comma 4, pari a 103,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Art. 16. Disposizioni in materia di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI
1. Per le «Nuove prestazioni di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)» concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 il requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 121 milioni di euro per l'anno 2021 e in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Art. 17. Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine
1. All'articolo 93 del
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a far data dall'entrata in vigore del presente decreto e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.
Art. 18. Proroga incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a.
1. Nelle more del completamento delle procedure regionali di selezione del personale per il potenziamento dei centri per l'impiego al fine di garantire la continuità delle attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle Regioni e Province autonome e nel rispetto delle convenzioni sottoscritte tra ANPAL Servizi s.p.a. e le singole amministrazioni regionali e provinciali autonome, gli incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a., in attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 12 del
2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 61.231.000 per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Art. 19. Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura
1. All'articolo 16-bis del
a) al comma 1, dopo le parole «dicembre 2020» sono aggiunte le seguenti: «e del mese di gennaio 2021»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 301 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Titolo III
Misure in materia di salute e sicurezza
Art. 20. Vaccini e farmaci
1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della
2. All'articolo 1, della
a) il comma 459 è soppresso;
b) al comma 460, al primo periodo, dopo le parole «avvia una richiesta di manifestazione di interesse riservata ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali» sono inserite le seguenti: «, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione, a partire dal primo anno di corso, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e in deroga alle incompatibilità previste dai contratti di formazione specialistica di cui al
c) dopo l'allegato B è inserito l'allegato B-bis, allegato 1 al presente decreto, e dopo il comma 463, è inserito il seguente:
«463-bis. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 457 e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le Regioni e le Province autonome assicurano la somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2 anche con il coinvolgimento dei medici di medicina generale, nonchè dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonchè dei medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, qualora sia necessario integrare le disponibilità dei medici di medicina generale per soddisfare le esigenze di somministrazione. Per garantire il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del
d) al comma 464, le parole da «Qualora il numero dei professionisti» fino alle parole «in tutto il territorio nazionale, le aziende», sono sostituite dalle seguenti: «Le aziende»;
e) dopo il comma 464, è aggiunto il seguente:
«464-bis. Al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione e di assicurare un servizio rapido e capillare nell'attività di profilassi vaccinale della popolazione, al personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell'orario di servizio, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della
f) il comma 466 e l'allegato D sono soppressi;
g) il comma 467, è sostituito dal seguente: «467. Per l'attuazione del comma 464 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 100 milioni di euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Al predetto finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nella tabella di cui all'allegato C annesso alla presente legge. Per l'attuazione del comma 462 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 518.842.000 euro per la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato con medici, infermieri e assistenti sanitari e di 25.442.100 euro, per il servizio reso dalle agenzie di somministrazione di lavoro per la selezione dei professionisti sanitari che partecipano alla manifestazione di interesse, per un totale di 544.284.100 euro, e i relativi importi sono trasferiti alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;
h) il comma 471, è sostituito dal seguente: «471. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera c), capoverso 463-bis, pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
4. Al fine di rafforzare strutturalmente la resilienza, la prossimità e la tempestività di risposta del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) alle patologie infettive emergenti e ad altre emergenze sanitarie, nonchè l'attività di cui all'articolo 1, comma 471, della
5. Il decreto di cui al comma 4 è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della
7. Al fine di favorire il potenziamento della ricerca e la riconversione industriale del settore biofarmaceutico verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione, sono concesse, nei limiti e mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 9, agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati effettuati nel citato settore e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali.
8. Per consentire la tempestiva attuazione delle disposizioni di cui al comma 7 si applicano, per quanto compatibile, l'articolo 43 del
9. Per il finanziamento delle agevolazioni e degli interventi complementari e funzionali di cui al comma 7, il fondo di cui all'articolo 43, comma 3, del
10. Le agevolazioni di cui al comma 7 possono essere concesse, previa autorizzazione della Commissione europea, anche nei limiti e alle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.
11. Agli oneri di cui ai commi da 7 a 10, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
12. All'articolo 3 del
a) al comma 5, dopo le parole «stato di gravidanza della persona vaccinata» sono aggiunte le seguenti parole «sulla eventuale pregressa infezione da SARS-CoV2.»;
b) nel medesimo comma 5, ultimo periodo, le parole «in forma aggregata» sono sostituite dalle parole «su base individuale»;
c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:
«5-bis. Al fine di estendere le attività di prenotazione e somministrazione delle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV2, previste dal Piano di cui al comma 1, le farmacie territoriali, i medici convenzionati con il SSN, e altri operatori sanitari che effettuano le attività di prenotazione e somministrazione provvedono alla trasmissione telematica alla regione e provincia autonoma di competenza dei dati delle prenotazioni e somministrazioni, mediante sistemi o servizi messi a disposizione dalla medesima ovvero attraverso la piattaforma nazionale di cui al comma 1, anche utilizzando le credenziali di accesso del Sistema Tessera Sanitaria.
5-ter. Il Sistema Tessera Sanitaria assicura la circolarità delle informazioni relative alla regione di assistenza e residenza per consentire la vaccinazione degli assistiti del SSN nell'intero territorio nazionale e acquisisce dall'Anagrafe Nazionale Vaccini le informazioni su base individuale inerenti alle prenotazioni e, in caso di pluralità di prenotazioni per la stessa persona, al fine di assicurarne l'univocità, informa le Regioni diverse da quella di assistenza. Il Sistema Tessera Sanitaria acquisisce, altresì, dall'Anagrafe Nazionale Vaccini le informazioni su base individuale inerenti alle somministrazioni e rende disponibile alle Regioni e Province autonome, nonchè alla piattaforma nazionale di cui al comma 1, un servizio di verifica dell'avvenuta somministrazione per i singoli assistiti, per assicurare l'appropriatezza di una successiva somministrazione ai medesimi.»
13. Dall'attuazione del comma 12 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 21. Covid Hotel
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del
2. Per l'attuazione del comma 1, è autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di 51,6 milioni di euro. A tal fine è conseguentemente incrementato, per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo complessivo di 51,6 milioni di euro. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020. La ripartizione complessiva della somma di 51,6 milioni di euro è riportata nella seguente tabella. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 51,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Regioni |
Quota d'accesso ANNO 2020 |
Riparto risorse sulla base della quota di accesso |
PIEMONTE |
7,36% |
3.800.226 |
VALLE D'AOSTA |
0,21% |
108.383 |
LOMBARDIA |
16,64% |
8.588.421 |
BOLZANO |
0,86% |
442.834 |
TRENTO |
0,89% |
459.360 |
VENETO |
8,14% |
4.201.177 |
FRIULI VENEZIA GIULIA |
2,06% |
1.065.248 |
LIGURIA |
2,68% |
1.383.277 |
EMILIA ROMAGNA |
7,46% |
3.848.289 |
TOSCANA |
6,30% |
3.250.291 |
UMBRIA |
1,49% |
768.854 |
MARCHE |
2,56% |
1.322.687 |
LAZIO |
9,68% |
4.994.037 |
ABRUZZO |
2,19% |
1.129.938 |
MOLISE |
0,51% |
264.809 |
CAMPANIA |
9,30% |
4.799.738 |
PUGLIA |
6,62% |
3.416.825 |
BASILICATA |
0,93% |
482.138 |
CALABRIA |
3,19% |
1.646.304 |
SICILIA |
8,16% |
4.211.293 |
SARDEGNA |
2,74% |
1.415.871 |
TOTALE |
100,00% |
51.600.000 |
Art. 22. Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa
1. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 11.978.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
3. Gli incarichi individuali a tempo determinato conferiti dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 8, del
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a euro 231.000 per l'anno 2021 e a euro 346.470 per l'anno 2022, si provvede per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42 e per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Difesa.
Titolo IV
Enti territoriali
Art. 23. Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali
1. Al comma 822 dell'articolo 1, della
a) al primo periodo, le parole: «di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province», sono sostituite dalle parole: «di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 1.350 milioni di euro in favore dei comuni e 150 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province»;
b) al secondo periodo, le parole: «per 250 milioni di euro in favore dei comuni e per 30 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province», sono sostituite dalle parole: «per 1.150 milioni di euro in favore dei comuni e per 130 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province».
2. Il fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del
3. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 1.260 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Art. 24. Rimborso spese sanitarie sostenute dalle Regioni e Province autonome nell'esercizio 2020
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze è istituito per l'anno 2021 un fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro quale concorso a titolo definitivo al rimborso delle spese sostenute dalle Regioni e Province autonome nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri beni sanitari inerenti l'emergenza. Ai relativi oneri pari a 1.000 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 42.
2. Entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto l'importo di cui al comma 1 è ripartito in favore delle Regioni e delle Province autonome, secondo modalità individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche tenuto conto delle spese effettivamente sostenute dalle singole Regioni e Province autonome.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'erogazione alle Regioni e alle Province autonome delle relative spettanze. Le somme acquisite dalle Regioni e Province autonome a valere sul fondo di cui al comma 1 concorrono alla valutazione dell'equilibrio dell'anno 2020 dei rispettivi servizi sanitari.
Art. 25. Imposta di soggiorno
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021, per il ristoro parziale dei Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del
2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Art. 26. Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica
1. Per l'anno 2021 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di 200 milioni di euro da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Il riparto del fondo fra le Regioni e le Province autonome è effettuato, sulla base della proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai relativi oneri, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Art. 27. Revisione del riparto del contributo di cui all'articolo 32-quater del
1. All'articolo 32-quater del
Tabella
REGIONE |
PERCENTUALE DI RIPARTO |
RIPARTO CONTRIBUTO 2021 |
Abruzzo |
3,16% |
3.500.000 |
Basilicata |
2,50% |
2.750.000 |
Calabria |
4,46% |
4.900.000 |
Campania |
10,54% |
11.600.000 |
Emilia-Romagna |
8,51% |
9.350.000 |
Lazio |
11,70% |
12.850.000 |
Liguria |
3,10% |
3.400.000 |
Lombardia |
17,48% |
19.250.000 |
Marche |
3,48% |
3.850.000 |
Molise |
0,96% |
1.050.000 |
Piemonte |
8,23% |
9.050.000 |
Puglia |
8,15% |
8.950.000 |
Toscana |
7,82% |
8.600.000 |
Umbria |
1,96% |
2.150.000 |
Veneto |
7,95% |
8.750.000 |
TOTALE |
100,00% |
110.000.000 |
».
Art. 28. Regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per l'emergenza COVID-19
1. Al
a) all'articolo 54, ai commi 1 e 2, le parole: «800.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1,8 milioni di euro»;
b) all'articolo 54, il comma 3 è così sostituito:
«3. Gli aiuti non possono superare l'importo di 270.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 225.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; l'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 270.000 euro o 225.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere»;
c) all'articolo 54, comma 7-bis, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
d) all'articolo 54, comma 7-ter, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
e) all'articolo 54, dopo il comma 7-ter è inserito il seguente:
«7-quater. Le misure concesse ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purchè la conversione avvenga entro il 31 dicembre 2022 e siano rispettate le condizioni di cui alla sezione 3.1 della suddetta Comunicazione.»;
f) all'articolo 55, comma 8, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
g) all'articolo 56, comma 3, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
h) all'articolo 57, il comma 5 è abrogato;
i) all'articolo 60, il comma 4 è così sostituito:
«4. Gli aiuti individuali nell'ambito del regime di sovvenzioni salariali sono concessi entro il 31 dicembre 2021, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 (o per i lavoratori autonomi sulle cui attività commerciali la pandemia di COVID-19 ha inciso negativamente), e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto (o a condizione che il lavoratore autonomo continui a svolgere la pertinente attività commerciale per tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto). L'imputabilità della sovvenzione per il pagamento dei salari può essere retrodatata al 1° febbraio 2020.»;
j) all'articolo 60, il comma 5 è così sostituito:
«5. La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera l'80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario (o l'80 % del reddito mensile medio equivalente al salario del lavoratore autonomo).»;
k) all'articolo 60-bis, al comma 2, la lettera a) è così sostituita:
«a) l'aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2021 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021;»;
l) all'articolo 60-bis, al comma 5, le parole: «3 milioni di euro», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro»;
m) all'articolo 61, comma 2, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021», nonchè, dopo le parole «all'annualità 2020», sono aggiunte le parole: «e all'annualità 2021».
Art. 29. Trasporto Pubblico Locale
1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 individuate con i provvedimenti di cui all'articolo 2 del
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
3. All'onere di cui al comma 1, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
4. All'articolo 22-ter del
a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:
«Tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalità di cui al citato articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 190 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento e non finanziabili a valere sulle risorse ordinariamente destinate ai servizi di trasporto pubblico locale ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'adozione del decreto di cui al comma 3 anche tenuto conto della programmazione e conseguente erogazione di servizi aggiuntivi da parte delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano o dei comuni coerentemente all'esito dello specifico procedimento previsto dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi stabilite. Per i servizi aggiuntivi, le Regioni, le Province autonome e i comuni, nonchè la gestione governativa della ferrovia circumetnea, la concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e la gestione governativa navigazione laghi, nei limiti di 90 milioni di euro, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione ed imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della
b) al comma 3, dopo le parole «da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma» sono inserite le seguenti: «nonchè alla gestione governativa della ferrovia-circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi».
5. All'articolo 1, comma 816, della
a) al primo periodo, dopo le parole «delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato» sono inserite le seguenti: «e non finanziabili a valere sulle risorse ordinariamente destinate ai servizi di trasporto pubblico locale,» e dopo le parole «in vigore all'atto dell'emanazione del decreto di cui al terzo periodo» sono inserite le seguenti: «anche tenuto conto della programmazione e conseguente erogazione di servizi aggiuntivi da parte delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano o dei comuni coerentemente all'esito dello specifico procedimento previsto dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi stabilite»;
b) al terzo periodo, dopo le parole «sono assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano» sono inserite le seguenti: «nonchè alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi».
Art. 30. Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga
1. All'articolo 9-ter, del
a) ai commi 2 e 3 le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;
b) ai commi 4 e 5 le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2021».
c) al comma 6 le parole «82,5 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «165 milioni di euro per l'anno 2021» e le parole «con decreto» sono sostituite dalle parole «con uno o più decreti» e le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle parole «entro il 30 giugno 2021».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lett. a), pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
3. In considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il termine per la restituzione dei questionari pubblicati nell'anno 2021, necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli Enti locali di cui all'articolo 5, comma 1, lett. c), del
4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del
5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della
6. All'articolo 1, comma 449, lettera d-sexies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il contributo di cui al primo periodo è ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al precedente periodo sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.».
7. Al
8. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, è aggiunto, in fine, il seguente articolo: «Art. 15-bis (Disposizione finale) - 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.».
9. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, è aggiunto, in fine, il seguente articolo: «Art. 12-bis (Disposizione finale) - 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.».
10. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente articolo: «Art. 17-bis (Disposizione finale) - 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.».
11. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, è aggiunto, in fine, il seguente articolo: «Art. 43-bis (Disposizione finale) - 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.».
Titolo V
Altre disposizioni urgenti
Art. 31. Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19.
1. Il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della
a) dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonchè di ogni altro materiale, anche di consumo, il cui impiego sia riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
b) specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica e pedagogica, da rivolgere in particolar modo a studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;
c) servizi medico-sanitari volti a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione dell'emergenza epidemiologica, nelle attività inerenti alla somministrazione facoltativa di test diagnostici alla popolazione scolastica di riferimento, all'espletamento delle attività di tracciamento dei contatti nell'ambito della indagine epidemiologica, anche allo scopo di svolgere una funzione efficace e tempestiva di raccordo con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali;
d) dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle istituzioni scolastiche ed educative statali dal Ministero dell'istruzione, sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della
3. Il Ministero dell'istruzione, dal giorno seguente alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunica alle istituzioni scolastiche ed educative statali l'ammontare delle risorse finanziarie di cui al comma 1 da assegnare, con l'obiettivo di accelerare l'avvio delle procedure di affidamento e realizzazione degli interventi. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 31 dicembre 2021 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi.
4. I revisori dei conti delle istituzioni scolastiche svolgono controlli successivi sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite, ai sensi dell'articolo 51, comma 4, primo periodo, del decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 e secondo le indicazioni del Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
5. L'assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, nè fondamentale nè accessorio.
6. Al fine di supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022, il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della
7. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 6, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Art. 32. Completamento del programma di sostegno fruizione delle attività di didattica digitale per le Regioni del mezzogiorno.
1. Al fine di consentire il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno, il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, anche al fine di assicurare una connettività di dati illimitata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonchè per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza.
3. Le risorse di cui al comma 1 sono altresì destinate alle istituzioni scolastiche per l'acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonchè per assicurare una connettività di dati illimitata.
4. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, tenuto conto del fabbisogno rispetto al numero di studenti di ciascuna e del contesto socioeconomico delle famiglie.
5. Le istituzioni scolastiche provvedono agli acquisti di cui ai commi 2 e 3 mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della
6. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad anticipare in un'unica soluzione alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite.
Art. 33. Misure a sostegno delle Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca
1. Il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca di cui all'articolo 100, comma 1, del
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 78,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della
Art. 34. Misure a tutela delle persone con disabilità
1. Al fine di dare attuazione alle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo denominato «Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità», con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del Lavoro e delle politiche sociali sono individuati gli interventi e stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 volte a finanziare specifici progetti.
3. All'articolo 200-bis, comma 1, del
a) dopo le parole «35 milioni di euro per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti parole «e 20 milioni per l'anno 2021»;
b) le parole «entro il 30 giugno 2021» sono sostituite con le seguenti «entro il 31 dicembre 2021».
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Art. 35. Misure per la funzionalità delle Forze di Polizia e delle Forze Armate
1. Ai fini della prosecuzione, dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, nonchè dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 92.063.550 euro, di cui 51.120.750 euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di Polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali, 17.194.800 euro per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di Polizia e 23.748.000 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di Polizia.
2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di Polizia, al fine di consentire, per il periodo di cui al comma 1, la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonchè assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato, è autorizzata la spesa complessiva di 24.960.000 euro per l'anno 2021, di cui 11.650.000 euro per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi, 13.310.000 euro per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e per l'ulteriore materiale sanitario.
3. Al fine di garantire, per il periodo di cui al comma 1, la funzionalità del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 5.763.533 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco.
4. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per il periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, è autorizzata la spesa complessiva di euro 4.790.384 per l'anno 2021 di cui euro 3.640.384 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di Polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonchè dei direttori degli istituti penali per minorenni, di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico e di cui euro 1.150.000 per le spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale nonchè a tutela della popolazione detenuta.
5. Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 ed in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.940.958 dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, di cui euro 340.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e di euro 1.600.958 per spese di sanificazione ed acquisto di materiale di protezione individuale.
6. A decorrere dal 1° febbraio 2021 e fino al 30 aprile 2021, per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle molteplici attività aggiuntive necessarie a contrastare l'eccezionale diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, per l'anno 2021 è autorizzata la spesa complessiva di euro 6.489.000. I compensi accessori di cui al presente comma possono essere corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della
7. Per l'ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari necessario ad affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale, anche mediante l'approvvigionamento di dispositivi medici e presidi igienico sanitari per incrementare le attuali capacità di prevenzione, diagnostiche, di profilassi, di cura e di supporto al piano vaccinale, è autorizzata la spesa complessiva di 5.000.000 di euro per l'anno 2021.
8. All'articolo 1 della
a) al comma 1025 le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021»;
b) il comma 1026 è sostituito dal seguente: «1026. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1025 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 9.659.061, di cui euro 2.127.677 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 7.531.384 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale».
9. Per l'attuazione del comma 8 è autorizzata la spesa pari a euro 7.164.575 per l'anno 2021.
10. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 148.172.000 per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Art. 36. Misure urgenti per la cultura
1. Il fondo per la parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del
2. All'articolo 183, comma 2, del
3. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del
4. All'articolo 183, comma 3, del
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Art. 37. Sostegno alle grandi imprese
1. Al fine di consentire alle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da Covid-19, di proseguire l'attività, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un apposito Fondo per l'anno 2021, con una dotazione di euro 200.000.000,00.
2. Il Fondo di cui al comma 1 opera concedendo aiuti sotto forma di finanziamenti, da restituire nel termine massimo di 5 anni, in favore di grandi imprese, come individuate ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, con esclusione delle imprese del settore bancario finanziario e assicurativo. Dette misure sono concesse nei limiti ed alle condizioni previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Si considerano in temporanea difficoltà finanziaria le imprese che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano in situazione di «difficoltà» come definita all'articolo 2, punto 18, del
4. La gestione del Fondo di cui al comma 1 può essere affidata a organismi in house, sulla base di apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico, i cui oneri, non superiori al rimborso delle spese documentate e agli oneri di gestione, sono posti a carico della dotazione finanziaria dell'intervento.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, criteri, modalità e condizioni per l'accesso all'intervento, in particolare per la verifica della sussistenza dei presupposti per il rimborso del finanziamento.
6. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Art. 38. Misure di sostegno al sistema delle fiere
1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
3. Nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di fiere e congressi.
4. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse di cui al comma 3, tenendo conto dell'impatto economico negativo nel settore conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
5. La corresponsione dell'indennità di sostegno di cui al comma 3, non è compatibile con le misure di sostegno di cui al comma 1.
6. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Art. 39. Incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura
1. All'articolo 1, comma 128, della
Art. 40. Risorse da destinare al Commissario straordinario per l'emergenza e alla Protezione civile
1. Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di euro 1.238.648.000, per gli interventi di competenza del commissario straordinario di cui all'articolo 122, del
a) 388.648.000 euro per specifiche iniziative funzionali al consolidamento del piano strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della
b) 850 milioni di euro, su richiesta del medesimo commissario, per le effettive e motivate esigenze di spesa connesse all'emergenza pandemica, di cui 20 milioni di euro destinati al funzionamento della struttura di supporto del predetto commissario straordinario;
2. Il commissario straordinario rendiconta periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze circa l'effettivo utilizzo delle somme di cui al comma 1.
3. Per l'anno 2021 il fondo di cui all'articolo 44, del
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 1.938.648.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Art. 41. Fondo per le esigenze indifferibili
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 42. Disposizioni finanziarie
1. Gli effetti finanziari derivanti dal presente decreto sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 20 gennaio 2021 dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della
2. All'articolo 3, comma 2, della
3. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 1, primo periodo, sono determinati nel limite massimo di 20,86 milioni di euro per l'anno 2021, 112,24 milioni di euro nel 2022, 158,93 milioni di euro nel 2023, 202,63 milioni di euro nel 2024, 239,38 milioni di euro nel 2025, 296 milioni di euro nel 2026, 337,72 milioni di euro per l'anno 2027, 394,33 milioni di euro nel 2028, 425,13 milioni di euro nel 2029, 470,82 milioni di euro nel 2030 e 536,37 milioni di euro annui a decorrere dal 2031, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 170,85 milioni di euro per l'anno 2023, 228,46 milioni di euro per l'anno 2024, 273,15 milioni di euro per l'anno 2025, 324,8 milioni di euro per l'anno 2026, 382,41 milioni di euro per l'anno 2027, 429,1 milioni di euro per l'anno 2028, 471,81 milioni di euro per l'anno 2029, 514,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 568,16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.
4. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari con l'INPS, gli stanziamenti iscritti in termini di competenza e cassa sul capitolo 4339 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente le somme da trasferire all' INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso, sono incrementati di 4.000 milioni di euro per l'anno 2021. Inoltre, per il medesimo anno le risorse iscritte sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinate all'INPS sono trasferite trimestralmente all'Istituto nei primi 10 giorni del primo mese di ciascun trimestre, sulla base del fabbisogno finanziario, per il medesimo trimestre, tempestivamente comunicato al Ministero dallo stesso Istituto.
5. Al fine di consentire, prioritariamente, la regolazione dei residui accertati nell'anno 2021 relativi alle anticipazioni di tesoreria concesse, ai sensi del
6. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
7. Il Fondo di cui all'articolo 9-quater, comma 4, del
8. I commi da 381 a 384 dell'articolo 1 della
9. In relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia «Covid-19», per l'anno 2021 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 610 e 611, della
10. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 6, da 8 a 16, da 18 a 26, da 29 a 31, da 34 a 41 e dai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, determinati in 37.425,82 milioni di euro per l'anno 2021, 312,84 milioni di euro nel 2022, 191,83 milioni di euro nel 2023, 216,13 milioni di euro nel 2024, 246,88 milioni di euro nel 2025, 296 milioni di euro nel 2026, 337,72 milioni di euro per l'anno 2027, 394,33 milioni di euro nel 2028, 425,13 milioni di euro nel 2029, 470,82 milioni di euro nel 2030 e 536,37 milioni di euro annui a decorrere dal 2031, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa in 49.266,520 milioni di euro per l'anno 2021, 768,84 milioni di euro per l'anno 2022 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno in 32.927,920 milioni di euro per l'anno 2021, 763,340 milioni di euro per l'anno 2022, 270,45 milioni di euro per l'anno 2023, 269,46 milioni di euro per l'anno 2024, 295,95 milioni di euro per l'anno 2025, 324,8 milioni di euro per l'anno 2026, 382,41 milioni di euro per l'anno 2027, 429,1 milioni di euro per l'anno 2028, 471,81 milioni di euro per l'anno 2029, 514,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 568,16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede:
a) quanto a 205,1 milioni di euro per l'anno 2022, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 131,554 milioni di euro per l'anno 2021 e 817,968 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4, 15,18, 22 e 35;
b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021, 70 milioni di euro per l'anno 2023, 27 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 8;
d) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2023, 14 milioni di euro per l'anno 2024 e 8 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della
e) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1.
11. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Art. 43. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato 1
(articolo 20, comma 2, lettera c)
“Allegato B-bis
(articolo 1, comma 463-bis)
(importi in euro)
Regioni |
Quota d'accesso ANNO 2020 |
Riparto risorse sulla base della quota di accesso |
PIEMONTE |
7,36% |
25.408.486 |
VALLE D'AOSTA |
0,21% |
724.655 |
LOMBARDIA |
16,64% |
57.422.582 |
BOLZANO |
0,86% |
2.960.807 |
TRENTO |
0,89% |
3.071.300 |
VENETO |
8,14% |
28.089.267 |
FRIULI VENEZIA GIULIA |
2,06% |
7.122.295 |
LIGURIA |
2,68% |
9.248.656 |
EMILIA ROMAGNA |
7,46% |
25.729.842 |
TOSCANA |
6,30% |
21.731.600 |
UMBRIA |
1,49% |
5.140.593 |
MARCHE |
2,56% |
8.843.544 |
LAZIO |
9,68% |
33.390.365 |
ABRUZZO |
2,19% |
7.554.820 |
MOLISE |
0,51% |
1.770.522 |
CAMPANIA |
9,30% |
32.091.269 |
PUGLIA |
6,62% |
22.845.050 |
BASILICATA |
0,93% |
3.223.595 |
CALABRIA |
3,19% |
11.007.267 |
SICILIA |
8,16% |
28.156.902 |
SARDEGNA |
2,74% |
9.466.581 |
TOTALE |
100,00% |
345.000.000 |
Allegato 2
(articolo 42, comma 1)
“Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)
RISULTATI DIFFERENZIALI |
|||
- COMPETENZA - |
|||
Descrizione risultato differenziale |
2021 |
2022 |
2023 |
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge |
-236.000 |
-157.200 |
-138.700 |
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) |
523.235 |
431.497 |
493.750 |
- CASSA - |
|||
Descrizione risultato differenziale |
2021 |
2022 |
2023 |
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge |
-329.000 |
-208.700 |
-198.200 |
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) |
616.365 |
482.997 |
553.250 |
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[3] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[6] Comma inserito dalla L. di conversione.
[7] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[8] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[9] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[10] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[11] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 5 del
[12] Comma così modificato dall'art. 1 del
[13] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 5 del
[14] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[15] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[16] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[17] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[18] Articolo così sostituito dalla L. di conversione.
[19] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[20] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[21] Comma inserito dalla L. di conversione.
[22] Comma inserito dalla L. di conversione.
[23] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[24] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[25] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[26] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[27] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[28] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[29] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[30] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[31] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[32] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[33] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[34] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[35] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[36] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[37] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[38] Articolo inserito dalla L. di conversione e così sostituito dall'art. 4 bis del
[39] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[40] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[41] Comma inserito dalla L. di conversione.
[42] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[43] Comma inserito dalla L. di conversione.
[44] Comma inserito dalla L. di conversione.
[45] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[46] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[47] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 7 del
[48] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[49] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[50] Comma aggiunto dall'art. 40 quater del
[51] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[52] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[53] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[54] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[55] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[56] Comma così modificato dall'art. 1, comma 731, della
[57] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[58] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[59] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[60] Articolo inserito dalla L. di conversione e così sostituito dall'art. 9 bis del
[61] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[62] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[63] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[64] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[65] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[66] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[67] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[68] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[69] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[70] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[71] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[72] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.
[73] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[74] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[75] Comma inserito dalla L. di conversione.
[76] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[77] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[78] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[79] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[80] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[81] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[82] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.
[83] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[84] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[85] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[86] Comma così modificato dall'art. 57 del
[87] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[88] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[89] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[90] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[91] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[92] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[93] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[94] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[95] Comma così modificato dall'art. 19 del
[96] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.
[97] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 55 del
[98] Comma così sostituito dall'art. 55 del
[99] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[100] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[101] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[102] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[103] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[104] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[105] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[106] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[107] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[108] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[109] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[110] Comma inserito dalla L. di conversione.
[111] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[112] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[113] Articolo inserito dalla L. di conversione, già modificato dall'art. 10 del
[114] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[115] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[116] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[117] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[118] Comma inserito dalla L. di conversione.
[119] Comma inserito dalla L. di conversione.
[120] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 9 bis del
[121] Comma inserito dalla L. di conversione.
[122] Comma inserito dalla L. di conversione.
[123] Comma inserito dalla L. di conversione.
[124] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[125] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[126] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[127] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[128] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[129] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[130] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[131] Comma inserito dall'art. 12 del
[132] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[133] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[134] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[135] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[136] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[137] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[138] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[139] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[140] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[141] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[142] Comma inserito dalla L. di conversione.
[143] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[144] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[145] Comma modificato dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 2 bis del
[146] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[147] Comma inserito dalla L. di conversione.
[148] Comma inserito dalla L. di conversione.
[149] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[150] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[151] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[152] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[153] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[154] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[155] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[156] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[157] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[158] Comma modificato dall'art. 1, comma 183, della
[159] Comma modificato dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 1, comma 212, della
[160] Comma inserito dalla L. di conversione, modificato dall'art. 1, comma 184, della
[161] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[162] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[163] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[164] Comma così modificato dall'art. 6 del
[165] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[166] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[167] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[168] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[169] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[170] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[171] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[172] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[173] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[174] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[175] Comma inserito dalla L. di conversione.
[176] Comma inserito dalla L. di conversione.
[177] Comma inserito dalla L. di conversione.
[178] Comma inserito dalla L. di conversione.
[179] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[180] Comma così modificato dall'art. 5 del
[181] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[182] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[183] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[184] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[185] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[186] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[187] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[188] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[189] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[190] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[191] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[192] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[193] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[194] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[195] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[196] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[197] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[198] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[199] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[200] Allegato inserito dalla L. di conversione.