Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.2 provvedimenti per la ricostruzione |
Data: | 23/12/2020 |
Numero: | 109 |
Sommario |
Art. 1. Revisione e integrazione dei programmi delle opere pubbliche |
Art. 2. Modalità di monitoraggio delle opere pubbliche |
Art. 3. Norme di semplificazione applicabili alla ricostruzione pubblica |
Art. 4. Elenchi, principio di rotazione e aggiudicazione nelle procedure negoziate |
Art. 5. Istituzione del Collegio consultivo tecnico |
Art. 6. Requisiti e funzioni delle centrali uniche di committenza |
Art. 7. Organizzazione degli appalti pubblici a livello regionale |
Art. 8. Utilizzo delle economie negli interventi pubblici |
Art. 9. Interventi connessi al completamento della funzionalità degli edifici privati |
Art. 10. Interventi di mitigazione del rischio |
Art. 11. Istituzione del fondo per la raccolta, trasporto e smaltimento delle macerie |
Art. 12. Modifiche e abrogazioni |
Art. 13. Entrata in vigore ed efficacia |
§ 17.2.407 - Ordinanza 23 dicembre 2020, n. 109. [1]
Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonchè disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica.
(G.U. 11 febbraio 2021, n. 35)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, on. avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 38 del
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonchè degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla
Visto l'art. 57, comma 1, del
Visto l'art. 57, comma 2, del
Visto l'art. 2, comma 2, del
Visto il
Vista l'ordinanza del 17 settembre 2020, n. 106, con la quale è stata disciplinata l'organizzazione della Struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in particolare l'art. 4;
Visto l'elenco unico delle opere pubbliche conseguente alla rimodulazione dei programmi già adottati con le ordinanze del Commissario straordinario n. 27 del 2017, n. 33 del 2018, n. 37 del 2018, n. 56 2019, n. 64 del 2018 e 86 del 2020 e successive modificazioni, come approvato dai Comitati istituzionali, ed inviato dal:
direttore dell'USR Abruzzo con nota prot. n. 28080 del 17 novembre 2020;
direttore dell'USR Lazio con nota prot. n. 28172 del 17 novembre 2020;
direttore dell'USR Marche con nota prot. n. 28178 del 18 novembre 2020, come integrato con nota prot. n. 28374 del 19 novembre 2020;
direttore dell'USR Umbria con nota prot. n. 28138 del 17 novembre 2020;
Visto il decreto interministeriale del 16 febbraio 2016, cosiddetto «decreto conto termico», che aggiorna la disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili secondo principi di semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione tecnologica nonchè di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione;
Considerate:
le disposizioni di cui all'art. 16 del decreto conto termico (decreto interministeriale 16 febbraio 2016), in base alle quali le regioni e gli enti locali promuovono, ciascuno per le proprie competenze, programmi di interventi incentivabili ai sensi del decreto medesimo, eventualmente concorrendo anche al finanziamento delle spese per la quota non sostenuta dagli incentivi statali, secondo criteri di priorità per interventi integrati di efficienza energetica e produzione di energia rinnovabile nell'edilizia pubblica e per la riqualificazione dell'edilizia sociale;
gli incentivi disciplinati dal decreto conto termico possono concorrere alla copertura finanziaria di interventi su edifici di proprietà pubblica e nella disponibilità della pubblica amministrazione fino al 65% dei costi degli interventi di efficienza energetica e sono cumulabili con incentivi in conto capitale, anche statali, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili;
l'art. 48-ter della conversione in legge del
il ricorso volontario da parte degli enti locali alle risorse del decreto conto termico incrementa le risorse a disposizione per la ricostruzione pubblica, contribuendo ad accelerare la realizzazione degli interventi;
Ritenuta la necessità di:
effettuare una revisione ed integrazione dei programmi delle opere pubbliche sostituendo, attraverso un unico elenco, quelli già oggetto di approvazione con precedenti ordinanze commissariali; provvedendo altresì alla revisione ed integrazione della stessa programmazione così come risultante dalle note degli USR suindicate;
individuare i criteri per l'attività di monitoraggio delle opere pubbliche;
adeguare la disciplina relativa alle opere pubbliche disposta dalle ordinanze commissariali ai principi di semplificazioni relativi agli interventi sulle opere pubbliche introdotti dal
fornire i necessari indirizzi per l'utilizzo delle economie risultanti dai ribassi d'asta nelle opere pubbliche e per l'utilizzo di risorse aggiuntive che concorrono con i contributi relativi al sisma 2016;
introdurre disposizioni per la disciplina degli interventi della ricostruzione pubblica connessi alla funzionalità degli edifici privati al fine di accelerare il rientro dei cittadini nelle rispettive abitazioni;
inserire una specifica procedura per la valutazione sull'opportunità, in termini economici, di autorizzare la delocalizzazione di edifici privati siti in aree con dissesti in alternativa alla ricostruzione nel medesimo sito;
istituire un fondo per la raccolta dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 28, comma 13, del
prevedere modifiche alle vigenti ordinanze finalizzate ad adeguare i contributi finalizzati all'utilizzo temporaneo di locali per la conservazione di mobili e opere d'arte inseriti in edifici oggetto di riparazione nonchè a garantire gli importi necessari a far fronte al prosieguo dell'attività didattica in presenza di edifici pubblici danneggiati ad uso scolastico e disciplinare, infine, le modalità di erogazione dei fondi in presenza di una significativa prevalenza della proprietà pubblica negli edifici di proprietà mista pubblico-privata;
Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 22 dicembre 2020 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Visti gli articoli 33, comma 1, del
Dispone:
Art. 1. Revisione e integrazione dei programmi delle opere pubbliche
1. Il programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 è costituito dalle opere elencate nell'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente ordinanza. L'elenco degli interventi di cui allegato 1 sostituisce e integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario straordinario n. 27 del 2017, n. 33 del 2018, n. 37 del 2018, n. 56 del 2019, n. 64 del 2018 e 86 del 2020 e successive modificazioni.
2. Entro il 31 gennaio 2021, per ciascuna delle opere indicate nell'elenco contenuto nell'allegato di cui al comma 1, il soggetto attuatore invia all'Ufficio speciale per la ricostruzione (USR) e al Commissario straordinario il cronoprogramma delle fasi attuative dell'intervento, sulla base della scheda allegata alla presente ordinanza (allegato 3).
3. L'incarico per la progettazione degli interventi, nel caso la stessa non sia già in corso, dovrà essere conferito entro il termine del 31 marzo 2021, per i servizi oggetto di affidamento diretto. In tutti gli altri casi ove debba farsi ricorso ad una procedura concorsuale per la scelta dell'operatore economico, entro lo stesso termine, dovrà essere avviata la relativa procedura.
4. In caso di inadempimento all'obbligo di comunicazione del cronoprogramma o del mancato rispetto dei termini di cui ai commi precedenti, l'USR comunica al soggetto attuatore l'avvio del procedimento di revoca del contributo assegnando un ulteriore termine di trenta giorni per adempiere. L'USR, trascorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato, ove non ritenga di sostituirsi al soggetto attuatore, previa revoca da parte del Vice Commissario della delega attribuita, trasmette gli atti al Commissario straordinario per le determinazioni conseguenti.
5. Con cadenza semestrale, il Commissario straordinario, sulla base dei dati del monitoraggio di cui al successivo art. 2 e di ogni altra informazione riguardante il rispetto del cronoprogramma rimessa dai Vice Commissari, provvede ad effettuare la ricognizione dello stato di attuazione degli interventi. Sulla base delle risultanze di tale ricognizione, provvede con decreto, d'intesa con i Vice commissari, alla rimodulazione degli interventi, individuando ulteriori opere da finanziare sia con le economie comunque verificatesi che con le eventuali revoche dei contributi.
6. Il Commissario straordinario, allo scopo di accelerare ulteriormente la realizzazione degli interventi, predispone, entro il 31 gennaio 2021, schemi di bando tipo per l'affidamento degli incarichi di progettazione e della esecuzione dei lavori, da sottoporre preventivamente alla valutazione dei componenti la Cabina di coordinamento.
Art. 2. Modalità di monitoraggio delle opere pubbliche
1. Allo scopo di consentire il monitoraggio ai sensi del
2. Il Commissario straordinario, con il medesimo decreto di cui al comma 1, al fine di consentire una migliore previsione della spesa e una migliore gestione dei flussi finanziari che riguardano la contabilità speciale, predispone e aggiorna il cronoprogramma dei pagamenti di cui all'art. 57, comma 7, del
3. In via transitoria, nelle more dell'implementazione del flusso informatico dei dati di cui ai commi 1 e 2 e della acquisizione degli ulteriori flussi informativi relativi al monitoraggio dell'avanzamento fisico e procedurale delle opere pubbliche, i Vice Commissari trasmettono, con cadenza trimestrale, la reportistica allo scopo predisposta dal Commissario.
Art. 3. Norme di semplificazione applicabili alla ricostruzione pubblica
1. Per le procedure di affidamento di servizi, anche di progettazione e di ingegneria, e di esecuzione di lavori, indette entro il 31 dicembre 2021, si applicano nella ricostruzione pubblica le norme del
2. I soggetti attuatori procedono all'affidamento diretto dei lavori di importo inferiore a 150.000 euro nonchè dei servizi, ivi compresi quelli di ingegneria, architettura e di supporto al responsabile unico del procedimento, di importo inferiore a 75.000 euro.
3. Per i servizi di cui al precedente comma, anche di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del
4. Per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonchè dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del
5. Le norme di semplificazione previste dal
Art. 4. Elenchi, principio di rotazione e aggiudicazione nelle procedure negoziate
1. Le procedure semplificate per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, di cui all'art. 3 sono svolte nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e degli affidamenti, di tutela effettiva della possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, nonchè dei criteri di sostenibilità ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi.
2. Le centrali uniche di committenza regionali e gli Uffici speciali per la ricostruzione possono selezionare le imprese e i professionisti da invitare alle procedure semplificate di cui al comma 1 anche tra i soggetti iscritti in appositi elenchi formati ai sensi dell'art. 36 del codice dei contratti pubblici, con divieto di discriminazioni territoriali e tenuti secondo le indicazioni di cui alla
3. A far data dall'entrata in vigore della presente ordinanza, le imprese e i professionisti possono integrare le informazioni relative alle proprie specializzazioni, anche con riferimento ai principali lavori effettuati, con le procedure informatiche previste per l'iscrizione agli elenchi.
4. La stazione appaltante può, altresì, procedere all'individuazione dei professionisti e delle imprese da invitare alle procedure negoziate previste dall'art. 36 del codice dei contratti pubblici tra i soggetti iscritti negli elenchi di cui agli articoli 30 e 34 del
5. Alle procedure di affidamento può in ogni caso applicarsi il terzo periodo dell'art. 14, comma 3-bis, del
Art. 5. Istituzione del Collegio consultivo tecnico
1. I soggetti attuatori della ricostruzione pubblica, per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del
2. Ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico, della qualificazione dei soggetti nominati, della corresponsione dei compensi professionali e di ogni altro aspetto relativo alla sua istituzione e al suo funzionamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del
3. In caso di disaccordo tra le parti, il Presidente del Collegio consultivo tecnico è nominato dal Commissario straordinario nell'ambito dell'elenco appositamente costituito presso la struttura commissariale, previo avviso pubblico e manifestazione di interesse, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del
4. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del
5. In assenza di determinazioni da parte del collegio consultivo tecnico è previsto un gettone di presenza unico e omnicomprensivo pari a 150 euro per ciascun componente, oltre i.v.a. e oneri di legge. Tale compenso verrà liquidato al collegio consultivo tecnico in un'unica soluzione a conclusione dell'incarico.
Art. 6. Requisiti e funzioni delle centrali uniche di committenza
1. L'organizzazione degli uffici delle stazioni appaltanti in materia di ricostruzione pubblica è improntata, ai sensi dell'art. 97, primo comma, della Costituzione, ai principi di legalità, buon andamento, imparzialità, efficacia, efficienza, nonchè ai principi di qualificazione e specializzazione, ai sensi dell'art. 38 e delle norme in materia di organizzazione del
2. Per la realizzazione degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici pubblici e dei beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al
3. Ai sensi dell'art. 18, comma 6, del
4. Anche alla luce di quanto previsto dagli articoli 37, comma 7, e 38, del
a) predisporre i documenti e gli atti da porre a base delle procedure di affidamento dei servizi e dei lavori;
b) curare e svolgere la procedura di aggiudicazione dei contratti pubblici aventi ad oggetto le attività della ricostruzione, anche in caso di risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo;
5. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del
a) capacità di progettazione;
b) capacità di affidamento;
c) capacità di verifica sull'esecuzione e controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.
6. Le centrali uniche di committenza regionali svolgono i compiti definiti dall'art. 18 del
7. Le funzioni rientranti nell'ambito delle competenze regionali esercitate dalle centrali uniche di committenza possono essere delegate ai comuni, previo accertamento della disponibilità, presso il comune delegato, di risorse tecniche e organizzative adeguate.
Art. 7. Organizzazione degli appalti pubblici a livello regionale
1. Spettano ai Presidenti di Regione -Vice Commissari, anche al fine del monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata in coerenza con il
a) dei soggetti attuatori previsti dall'art. 15, commi 1, lettera a), e 2, del
b) dei soggetti aggregatori, delle stazioni uniche appaltanti e delle centrali di committenza locali previsti dall'art. 18, comma 2, lettera a), del
2. In attuazione delle funzioni di coordinamento delle attività della ricostruzione pubblica, ai sensi dell'art. 18, comma 5-bis, del
3. I Presidenti di Regione - Vice Commissari individuano altresì sul territorio regionale i soggetti aggregatori e le stazioni uniche appaltanti dotati, tenendo conto dei parametri stabiliti dall'art. 38, comma 4, del
4. Ove ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del
5. I comuni che svolgono attualmente le funzioni di soggetti attuatori di appalti pubblici possono, con la convenzione di cui al comma 3, affidare ad una stazione unica appaltante o a un soggetto attuatore, tra quelli individuati dal Presidente di Regione -Vice Commissario, i compiti e le funzioni inerenti alla realizzazione dell'intervento pubblico.
6. I Vice Commissari utilizzando le risorse di cui all'art. 4, comma 4 del
Art. 8. Utilizzo delle economie negli interventi pubblici
1. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ai sensi dell'art. 106 del
2. Il Vice Commissario propone periodicamente al Commissario straordinario l'utilizzo delle economie di cui al comma 1 per la riprogrammazione degli interventi di ricostruzione pubblica.
3. Il Commissario straordinario, su proposta degli stessi Vice Commissari, provvede, con proprio decreto, all'utilizzo delle economie di cui ai precedenti commi, entro il limite massimo delle risorse assegnate a ciascuna regione.
4. I soggetti attuatori di cui all'art. 15 del
5. Le economie conseguenti all'ammissione ai contributi del conto termico ed alla rideterminazione delle somme assegnate di cui al comma 4, potranno essere utilizzate per ulteriori opere pubbliche connesse ad interventi di riparazione o ricostruzione nell'ambito dello stesso Comune, anche con riferimento alla medesima opera. In tal caso si applicano le procedure di cui ai commi 2 e 3.
6. Le stesse disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche in caso di ulteriori forme di cofinanziamento.
Art. 9. Interventi connessi al completamento della funzionalità degli edifici privati
1. Gli Uffici speciali autorizzano, nel quadro degli interventi della ricostruzione pubblica di cui agli articoli 14 e 15 del
2. Il Commissario straordinario provvede con decreto, sulla base di una ricognizione periodica effettuata da parte degli uffici speciali, ad assegnare agli USR le risorse finanziarie, finalizzate alla liquidazione ed al pagamento delle spese di cui al comma 1, che gravano sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 4, del
Art. 10. Interventi di mitigazione del rischio
1. In presenza di proposte di delocalizzazione obbligatorie per aree interessate da dissesti idro-geomorfoligici, accertati ai sensi delle ordinanze vigenti per la ricostruzione privata, gli USR possono formulare istanza al Commissario straordinario di realizzazione di interventi pubblici di mitigazione del rischio e/o della pericolosità dell'area, ove tali interventi rendano economicamente più vantaggiosa la ricostruzione in sito rispetto alla delocalizzazione.
2. Il Commissario straordinario, esaminata la richiesta, può disporre prioritariamente il finanziamento di tali interventi sentita l'autorità competente ai fini della verifica del rispetto dei criteri di sicurezza.
Art. 11. Istituzione del fondo per la raccolta, trasporto e smaltimento delle macerie
1. In attuazione dell'art. 28, comma 13, del
2. In via prioritaria, il Commissario straordinario imputa, al fondo di cui al comma 1, tutte le spese già anticipate agli Uffici speciali, per le finalità di cui al presente articolo, anteriormente all'entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 12. Modifiche e abrogazioni
1. all'art. 13 dell'ordinanza n. 95 del 2020 sono aggiunti i seguenti commi:
a) «2. La percentuale di cui la precedente comma è elevata al 10% per gli oneri strettamente necessari all'individuazione di soluzioni temporanee e ai relativi costi occorrenti per il prosieguo dell'attività didattica nelle more della riparazione o ricostruzione di edifici pubblici ad uso scolastico danneggiati dal sisma, nel caso in cui non siano disponibili nel territorio comunale idonee strutture pubbliche; le relative spese sono rendicontate in occasione della erogazione del Sal finale.»;
b) «3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì agli oneri strettamente necessari per la custodia e conservazione dei beni mobili e opere d'arte esistenti negli immobili pubblici danneggiati oggetto di intervento, nel caso in cui non siano disponibili nel territorio comunale idonee strutture pubbliche; le relative spese sono rendicontate in occasione della erogazione del Sal finale».
2. Al comma 3 dell'art. 6, dell'ordinanza n. 56 del 2018 sono abrogate le parole «A tal fine:» e le successive lettere a) e b).
Art. 13. Entrata in vigore ed efficacia
1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016.
2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2
Avvertenza:
Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili all'interno del sito istituzionale del Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016: https://sisma2016.gov.it
[1] Per la proroga dei termini di cui alla presente Ordinanza, vedi l'art. 3 della Ordinanza speciale 26 luglio 2023 (G.U. 235/2023) e l'art. 2 della
[2] Comma così modificato dall'art. 6 della