§ 6.1.368 - L.R. 4 ottobre 2016, n. 67.
Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:04/10/2016
Numero:67


Sommario
Art. 1.  Realizzazione di una nuova sede del liceo scientifico A.M. Enriques Agnoletti. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 82/2015
Art. 2.  Interventi sul porto di Marina di Carrara. Inserimento dell'articolo 26 bis nella l.r. 82/2015
Art. 3.  Contributi agli enti locali per la realizzazione di due studi di fattibilità relativi a progetti di paesaggio. Inserimento dell'articolo 26 ter nella l.r. 82/2015
Art. 4.  Contributo straordinario a favore dell'Istituto degli Innocenti. Inserimento dell'articolo 26 quater nella l.r. 82/2015
Art. 5.  Finanziamento straordinario per la riqualificazione dell'offerta turisticosportiva nel Comune di Abetone quale area sciistica di cui alla l.r. 93/1993. Inserimento dell'articolo 26 quinquies nella [...]
Art. 6.  Sostegno alle PMI del “sistema neve” in Toscana. Inserimento dell'articolo 26 sexies nella l.r. 82/2015
Art. 7.  Manutenzione e adeguamento del Mercato dei fiori di Pescia (Comicent). Inserimento dell'articolo 26 septies nella l.r. 82/2015
Art. 8.  Informatizzazione degli atti processuali. Inserimento dell'articolo 26 octies nella l.r. 82/2015
Art. 9.  Concorso finanziario per interventi di edilizia residenziale pubblica. Inserimento dell'articolo 26 novies nella l.r. 82/2015
Art. 10.  Interventi contro la violenza di genere. Inserimento dell'a rticolo 26 decies nella l.r. 82/2015
Art. 11.  Disposizioni concernenti la rete viaria locale con funzioni di integrazione con la viabilità di interesse regionale. Inserimento dell'articolo 26 undecies nella l.r. 82/2015
Art. 12.  Contributi straordinari per la viabilità nel Comune di Empoli. Inserimento dell'articolo 26 duodecies nella l.r. 82/2015
Art. 13.  Interventi straordinari per la viabilità locale. Inserimento dell'articolo 26 terdecies nella l.r. 82/2015
Art. 14.  Contributi straordinari per la viabilità nel Comune di Pisa e di San Giuliano. Inserimento dell'articolo 26 quaterdecies nella l.r. 82/2015
Art. 15.  Organismi intermedi. Inserimento dell'articolo 26 quindecies nella l.r. 82/2015
Art. 16.  Politiche locali per la sicurezza. Tipologia degli interventi Inserimento dell'articolo 26 sexies decies nella l.r. 82/2015
Art. 17.  Politiche locali per la sicurezza. Finanziamento degli interventi Inserimento dell'articolo 26 septies decies nella l.r. 82/2015
Art. 18.  Proroga della garanzia fideiussoria in favore della Società Interporto Toscano A. Vespucci Spa Inserimento dell'articolo 26 octies nella l.r. 82/2015
Art. 19.  Gestione operativa dei servizi per l’impiego. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 82/2015
Art. 20.  Norma di prima applicazione. Inserimento dell'articolo 30 bis nella l.r. 82/2015
Art. 21.  Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 31 della l.r. 82/2015
Art. 22.  Disposizione per interventi a tutela della pubblica incolumità effettuati dai comuni. Inserimento del Capo II bis nella l.r. 82/2015
Art. 23.  Disposizione per interventi a tutela della pubblica incolumità effettuati dai comuni. Inserimento dell'articolo 31 bis nella l.r. 82/2015
Art. 24.  Commissariamento del Consorzio per la Zona Industriale Apuana. Inserimento del Capo III bis nella l.r. 82/2015
Art. 25.  Nuovo assetto normativo concernente il Consorzio per la Zona Industriale Apuana. Inserimento dell'articolo 32 bis nella l.r. 82/2015
Art. 26.  Scioglimento degli organi. Inserimento dell'articolo 32 ter nella l.r. 82/2015
Art. 27.  Nomina del Commissario. Inserimento dell'articolo 32 quater nella l.r. 82/2015
Art. 28.  Compiti del Commissario straordinario e piano di ricognizione. Inserimento dell'articolo 32 quinquies nella l.r. 82/2015
Art. 29.  Gestione commissariale e presentazione del piano industriale. Inserimento dell'articolo 32 sexies nella l.r. 82/2015
Art. 30.  Contributo finanziario. Inserimento dell'articolo 32 septies nella l.r. 82/2015


§ 6.1.368 - L.R. 4 ottobre 2016, n. 67.

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) relative alla seconda variazione al bilancio 2016.

(B.U. 5 ottobre 2016, n. 44)

 

PREAMBOLO

 

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, e l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4 dello Statuto;

 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

 

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);

 

Visto il parere istituzionale favorevole della Prima Commissione espresso nella seduta del 15 settembre 2016;

 

Considerato quanto segue:

 

1. È necessario procedere alla riqualificazione del sistema viario e di accesso al porto di Marina di Carrara;

 

2. È opportuno sostenere finanziariamente la redazione di due studi di fattibilità per la realizzazione di altrettanti progetti di paesaggio volti a dare attuazione al Piano Paesaggistico Regionale al fine di valorizzare e coniugare gli aspetti paesaggistici, storico-culturali, rurali ed ambientali dei territori interessati;

 

3. È necessario intervenire a fianco dell'amministrazione comunale di Abetone per garantire un primo sostegno straordinario nello sforzo che tutto il territorio di quell'area deve fare per rilanciare la sua offerta turistica invernale, oltre che estiva;

 

4. L’immobile Comicent, sede del Mercato dei fiori di Pescia, trasferito alla Regione Toscana ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, è immobile di pregio che necessita di lavori di adeguamento e manutenzione anche per assicurare continuità allo svolgimento del servizio pubblico dell’attività di mercato dei fiori all’ingrosso e quindi salvaguardare i livelli occupazionali;

 

5. È necessario razionalizzare il procedimento di erogazione del trattamento economico spettante al personale assegnato agli uffici comuni istituiti dall’articolo 28 della l.r. 82/2015 tra province, Città metropolitana di Firenze e Regione per lo svolgimento delle attività connesse all’erogazione dei servizi per l’impiego e delle misure di politica attiva del lavoro, nonché al personale delle province e Città metropolitana di Firenze assegnato in comando alla Regione;

 

6. È necessario prevedere la possibilità che la Regione contribuisca, compatibilmente alle disponibilità del bilancio e per i soli interventi che si siano verificati entro il 31 dicembre 2015, alle spese sostenute dai comuni per tutelare la pubblica incolumità, qualora per particolari condizioni non si sia potuto agire nell’ambito della dichiarazione di stato di emergenza locale e delle tempistiche previste dalla stessa. Gli interventi devono comunque avere le caratteristiche per la dichiarazione di stato di emergenza;

 

7. È necessario prevedere lo scioglimento degli organi del Consorzio per la Zona Industriale Apuana e la contestuale nomina di un commissario, quale misura di efficienza gestionale, nelle more della definizione di un nuovo assetto normativo concernente la suddetta area, per consentire la più sollecita e congrua gestione della fase transitoria e il passaggio dall’attuale al nuovo regime. Tale intervento rinviene il proprio fondamento normativo nell’ambito delle competenze riconosciute alla Regione dall’articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) ed è conforme a quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 288 del 9 luglio 2008;

 

Approva la presente legge;

 

Art. 1. Realizzazione di una nuova sede del liceo scientifico A.M. Enriques Agnoletti. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 82/2015

1. Al comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 82/2015 le parole “ euro 9.850.000,00 ” sono sostituite dalle seguenti: “ euro 6.958.382,00 ”.

2. Al comma 3 dell’articolo 25 della l.r. 82/2015 le parole “ pari ad euro 3.000.000,00 per l’anno 2016, euro 3.850.000,00 per l’anno 2017 ed euro 3.000.000,00 per l’anno 2018 ” sono sostituite dalle seguenti: “ pari ad euro 3.000.000,00 per l’anno 2016, euro 2.619.882,00 per l’anno 2017 ed euro 1.338.500,00 per l’anno 2018 ”.

 

     Art. 2. Interventi sul porto di Marina di Carrara. Inserimento dell'articolo 26 bis nella l.r. 82/2015

1. Dopo l'articolo 26 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) è inserito il seguente:

“ Art. 26 bis Interventi sul porto di Marina di Carrara

1. La Regione concorre finanziariamente alla realizzazione degli interventi di riqualificazione delle aree tra il porto di Marina di Carrara e la città, con riferimento alla riqualificazione del sistema viario e di accesso al porto, attraverso l’erogazione all’Autorità portuale di Marina di Carrara di contributi straordinari, per un importo massimo di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni dal 2018 al 2037, per il concorso al rimborso degli oneri di ammortamento derivanti dalla contrazione di finanziamenti da parte della stessa Autorità portuale, previa stipula di specifico accordo di programma, sulla base delle fasi di realizzazione degli interventi.

2. Nell’accordo di programma di cui al comma 1 sono definite, fra l'altro, le modalità di assegnazione, erogazione e rendicontazione delle risorse e, in particolare, l’eventuale rideterminazione del contributo regionale a seguito dell’abbattimento dei costi di realizzazione degli investimenti in sede di aggiudicazione dei relativi appalti.

3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa fino a un massimo di euro 1.000.000,00 per l’anno 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per vie d'acqua”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2018.

4. Ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della l.r. 1/2015, agli oneri per gli esercizi successivi, fino all'importo massimo di euro 1.000.000,00 annui a decorrere dall’anno 2019 e fino al 2037, si provvede con legge di bilancio. ”.

 

     Art. 3. Contributi agli enti locali per la realizzazione di due studi di fattibilità relativi a progetti di paesaggio. Inserimento dell'articolo 26 ter nella l.r. 82/2015

1. Dopo l'articolo 26 bis della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:

“ Art. 26 ter Contributi agli enti locali per la realizzazione di due studi di fattibilità relativi a progetti di paesaggio

1. La Giunta regionale è autorizzata per l'anno 2016 a concedere contributi ai Comuni di Cortona e San Giovanni d'Asso per la realizzazione di uno studio di fattibilità relativo al progetto di paesaggio delle "Leopoldine in Val di Chiana" e per uno studio di fattibilità inerente il progetto di paesaggio "Ferro-Ciclovie della Val d'Orcia".

2. I contributi sono assegnati secondo le modalità operative stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 200.000,00 per l'anno 2016, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e Assetto del territorio", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016.”.

 

     Art. 4. Contributo straordinario a favore dell'Istituto degli Innocenti. Inserimento dell'articolo 26 quater nella l.r. 82/2015

1. Dopo l'articolo 26 ter della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:

“ Art. 26 quater Contributo straordinario a favore dell'Istituto degli Innocenti.

1. Al fine di sostenere i lavori di ristrutturazione dell'immobile, di proprietà dell'Istituto degli Innocenti, destinato a sede del Centro per l'assistenza all'infanzia UNICEF - Innocenti Research Centre (IRC), è autorizzato un contributo straordinario pari ad euro 450.000,00 per l’anno 2016.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce le modalità per l'assegnazione delle risorse.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 450.000,00 per l'anno 2016, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 01 “Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido ” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016. ”.

 

     Art. 5. Finanziamento straordinario per la riqualificazione dell'offerta turisticosportiva nel Comune di Abetone quale area sciistica di cui alla l.r. 93/1993. Inserimento dell'articolo 26 quinquies nella l.r. 82/2015

1. Dopo l'articolo 26 quater della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:

“ Art. 26 quinquies Finanziamento straordinario per la riqualificazione dell'offerta turistico-sportiva nel Comune di Abetone quale area sciistica di cui alla l.r. 93/1993

1. Al fine di sostenere la riqualificazione e il successivo rilancio dell'offerta turistico-sportiva nel Comune di Abetone, fulcro del turismo invernale della Toscana e inserito nell'area sciistica della montagna pistoiese ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93 (Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegate), la Giunta regionale è autorizzata a erogare un finanziamento straordinario per un importo massimo di euro 1.850.000,00 per l'anno 2016, subordinatamente alla stipula di uno specifico accordo di programma con il Comune di Abetone.

2. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 1.850.000,00 per l’anno 2016, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo", Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016. ”

 

     Art. 6. Sostegno alle PMI del “sistema neve” in Toscana. Inserimento dell'articolo 26 sexies nella l.r. 82/2015

1. Dopo l'articolo 26 quinquies della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:

“ Art. 26 sexies Sostegno alle PMI del “sistema neve” in Toscana

1. Per l'anno 2016, al fine di consentire il completo finanziamento delle domande presentate dalle imprese risultate ammissibili al bando pubblicato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59, comma 2, della l.r. 86/2014, è autorizzata la spesa di euro 150.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016.

2. Per il perseguimento delle medesime finalità di cui all’articolo 59, comma 2, della l.r. 86/2014, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, nell’anno 2017, contributi fino all’importo massimo di euro 1.000.000,00 tramite la pubblicazione di un ulteriore bando a sostegno delle micro, piccole e medie imprese come individuate dall’articolo 59, comma 4, della l.r. 86/2014.

3. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo la Giunta regionale individua, con propria deliberazione, le tipologie di intervento per la concessione dei contributi di cui al comma 2, definendo le relative modalità di attribuzione alle micro, piccole e medie imprese proprietarie degli impianti o gestori degli stessi o di impianti e di attrezzature di servizio.

4. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2017. ”.

 

     Art. 7. Manutenzione e adeguamento del Mercato dei fiori di Pescia (Comicent). Inserimento dell'articolo 26 septies nella l.r. 82/2015

1. Dopo l'articolo 26 sexies della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:

“ Art. 26 septies Manutenzione e adeguamento del Mercato dei fiori di Pescia (Comicent)

1. Per lavori di manutenzione e adeguamento del Mercato dei fiori di Pescia (Comicent) la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Pescia un contributo straordinario fino all'importo massimo di euro 3.000.000,00 di cui 1.000.000,00 nell’anno 2016, 1.000.000,00 nel 2017 e 1.000.000,00 nel 2018.

2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo di programma da sottoscrivere con il Comune di Pescia ed eventualmente altri soggetti coinvolti nella realizzazione dei lavori.

3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016, 2017 e 2018. ”.

 

     Art. 8. Informatizzazione degli atti processuali. Inserimento dell'articolo 26 octies nella l.r. 82/2015

1. Dopo l'articolo 26 septies della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:

“ Art. 26 octies Informatizzazione degli atti processuali

1. La Giunta regionale è autorizzata, nell'ambito dei rapporti di collaborazione con l'autorità giudiziaria, a stanziare la somma complessiva di euro 350.000,00 per gli anni 2016 e 2017, per il supporto a un'attività di digitalizzazione degli atti processuali volta ad assicurarne l'accessibilità e la fruibilità da parte della Regione Toscana, al fine di acquisire una compiuta conoscenza e studio degli accadimenti del territorio in vista delle iniziative di propria competenza.

2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di una convenzione con la Corte d'Appello di Firenze. La convenzione disciplina le modalità e termini di erogazione e rendicontazione del contributo, e le procedure di realizzazione dell'attività di cui al comma 1.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 30.000,00 per l’anno 2016 e di euro 320.000,00 per l’anno 2017, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016 e 2017. ”.

 

     Art. 9. Concorso finanziario per interventi di edilizia residenziale pubblica. Inserimento dell'articolo 26 novies nella l.r. 82/2015

1. Dopo l'articolo 26 octies della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:

“ Art. 26 novies Concorso finanziario per interventi di edilizia residenziale pubblica

1. La Regione Toscana concorre finanziariamente alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica (ERP), già individuati con deliberazioni della Giunta regionale o da individuare sulla base di accordi di programma, da parte dei soggetti gestori del patrimonio ERP, mediante il concorso al pagamento degli oneri derivanti da uno o più mutui da contrarre da Casa SpA a titolo di mandataria dei gestori ERP della Toscana, previa stipula di convenzione tra questi e Casa SpA medesima, con la Banca Europea per gli investimenti (BEI), per un capitale mutuabile massimo di euro 100.000.000,00, erogabile nel corso di trentasei mensilità, salvo proroghe.

2. Al fine del concorso sul pagamento degli oneri di cui al comma 1, da accordare previa stipula di apposito accordo di programma, la Regione Toscana prevede l’erogazione a favore di Casa SpA, soggetto capofila individuato dai soggetti gestori del patrimonio ERP, di un contributo massimo pari a euro 547.470,41 nell’anno 2017 e di euro 2.230.866,57 nell’anno 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti di cui alla missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2017 e 2018.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi, fino all’importo massimo annuo di euro 3.998.077,92 nell’anno 2019 e di euro 5.851.545,41 fino all’annualità 2036, importo massimo di euro 5.304.075,00 nel 2037, di euro 3.620.678,84 nel 2038 e di euro 1.853.467,50 nel 2039, si provvede con legge di bilancio.

4. Ai sensi dell’articolo 14, commi 5 e 6, della l.r. 1/2015 la copertura degli oneri per le annualità successive al 2018 è assicurata dalle risorse incassate dalla Regione per gli interventi di edilizia residenziale pubblica e confluite nell’avanzo di amministrazione vincolato, che sarà applicato, volta volta, alle annualità interessate.

5. Nell’accordo di programma di cui al comma 2 sono definite, tra l’altro, le modalità di assegnazione, erogazione e rendicontazione delle risorse, e in particolare l’eventuale rideterminazione del contributo regionale in relazione al valore delle rate da corrispondere sulle linee di debito determinate dalle erogazioni sul mutuo contratto con la BEI. ”.

 

     Art. 10. Interventi contro la violenza di genere. Inserimento dell'a rticolo 26 decies nella l.r. 82/2015

1. Dopo l'articolo 26 novies della l.r. 82/2015 è inserito il seguente.

“ Art. 26 decies Interventi contro la violenza di genere

1. La Giunta regionale, al fine di realizzare tutte le iniziative utili, per quanto di competenza regionale, a mettere in atto, in modo omogeneo su tutto il territorio toscano, una efficace strategia di prevenzione, sensibilizzazione, contrasto alla violenza di genere e di sostegno, orientamento, protezione, aiuto alle vittime è autorizzata a stanziare, ad integrazione di quanto già disposto con l’articolo 46 della l.r. 86/2014, rispettivamente per gli anni 2016 e 2017, le somme di euro 200.000,00 e 400.000,00, da destinare al sistema della prevenzione e contrasto alla violenza di genere in Toscana.

2. Per supportare la Giunta nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1 è istituito un Comitato regionale di coordinamento sulla violenza di genere.

3. Il Comitato è composto da:

a) il Presidente della Giunta regionale, che lo presiede;

b) i componenti della Giunta regionale competenti in materia di pari opportunità, sociale, sanità, sicurezza, istruzione e lavoro;

c) la Presidente della Commissione regionale Pari opportunità;

d) il legale rappresentante, o suo delegato, di ciascuno dei centri antiviolenza della Toscana aventi i requisiti di cui all’intesa tra il Governo e la Conferenza unificata sancita il 27 novembre 2014;

e) due rappresentanti designati, anche congiuntamente, da Anci e Upi.

4. Il Comitato, è validamente costituito con l’individuazione di almeno la metà più uno dei componenti.

5. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i termini e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1 e le modalità di funzionamento del Comitato di cui al comma 2.

6. La deliberazione di cui al comma 5 può prevedere che il Comitato sia integrato, anche successivamente alla sua costituzione, con le rappresentanze di altri soggetti istituzionali coinvolti nelle azioni di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.

7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 200.000,00 per l’anno 2016 ed euro 400.000,00 per l’anno 2017, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 " Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016 e 2017 .”.

 

     Art. 11. Disposizioni concernenti la rete viaria locale con funzioni di integrazione con la viabilità di interesse regionale. Inserimento dell'articolo 26 undecies nella l.r. 82/2015

1. Dopo l'articolo 26 decies della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:

" Art. 26 undecies Disposizioni concernenti la rete viaria locale con funzioni di integrazione con la viabilità di interesse regionale

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo complessivo di euro 1.390.000,00 nel periodo 2016-2018, per la progettazione degli interventi di adeguamento di tratti della viabilità locale con funzioni di integrazione con la viabilità di interesse regionale di cui ai commi 2. 3, 4 e 5.

2. Per la progettazione degli interventi relativi al ponte sul fiume Serchio per il collegamento tra la SS 12 dell’Abetone e del Brennero e la SP1 Francigena nel Comune di Lucca, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 250.000,00 per l'anno 2016, previa stipula di accordi per la realizzazione degli stessi.

3. Per la progettazione e realizzazione di interventi di viabilità locale con funzioni di integrazione alla viabilità regionale nel Comune di Signa. da realizzare anche per lotti funzionali, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari, previa stipula di specifici accordi di programma con gli enti competenti, fino all'importo massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2017 e di euro 700.000,00 per l’anno 2018 in coerenza agli atti di programmazione regionale di integrazione al PRIIM.

4. Per la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di viabilità locale con funzioni di integrazione alla viabilità regionale nel comune di Campi Bisenzio, da realizzare anche per lotti funzionali, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari, previa stipula di specifici accordi con gli enti competenti, fino all'importo massimo di euro 120.000,00 per l'anno 2017 in coerenza agli atti di programmazione regionale di integrazione al PRIIM.

5. Per la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di viabilità locale con funzioni di integrazione alla viabilità regionale nel Comune di Lastra a Signa, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari, previa stipula di specifici accordi con gli enti competenti, fino all'importo massimo di euro 120.000,00 per l'anno 2017 in coerenza agli atti di programmazione regionale di integrazione al PRIIM.

6. All'onere di spesa di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, pari a complessivi euro 250.000,00 per l'anno 2016, 440.000,00 per l'anno 2017 e 700.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2016 - 2018, annualità 2016, 2017 e 2018. ".

 

     Art. 12. Contributi straordinari per la viabilità nel Comune di Empoli. Inserimento dell'articolo 26 duodecies nella l.r. 82/2015

1. Dopo l'articolo 26 undecies della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:

“ Art. 26 duodecies Contributi straordinari per la viabilità nel Comune di Empoli

1. Per l'adeguamento del sistema della viabilità comunale di collegamento tra il polo tecnologico di Empoli e lo svincolo di Empoli Est della strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, la Giunta regionale, previa stipula di specifico accordo di programma con il Comune di Empoli, è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 1.448.000,00 per l'anno 2017.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 1.448.000,00 per l’anno 2017, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2016 - 2018, annualità 2017. ”.

 

     Art. 13. Interventi straordinari per la viabilità locale. Inserimento dell'articolo 26 terdecies nella l.r. 82/2015

1. Dopo l'articolo 26 duodecies della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:

“ Art. 26 terdecies Interventi straordinari per la viabilità locale

1. Per la realizzazione degli interventi nel Comune di Laterina concernenti l'adeguamento strutturale del ponte Catolfi e la manutenzione straordinaria del tratto di viabilità compreso tra detto ponte ed il cimitero di Ponticino, la cui progettazione è prevista nell'accordo di programma per l'adeguamento della diga di Levane e delle opere ad essa connesse, la Giunta regionale è autorizzata, previa stipula di un nuovo accordo di programma con gli enti interessati, ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 400.000,00 per l'anno 2017 e di euro 1.350.000,00 per l'anno 2018.

2. Per l'adeguamento strutturale e manutentivo del ponte sul fiume Arno in località Ponte Buriano. la Giunta regionale, previa stipula di specifico accordo di programma con la Provincia di Arezzo, è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 300.000,00 per il 2017 e euro 400.000,00 per il 2018.

3. Per il ripristino della viabilità del ponte sul fiume Verde sulla strada comunale di Cadugo-Cervara e per le relative e connesse opere stradali: la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Pontremoli contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 400.000,00 per l'anno 2017, previa stipula di specifico accordo di programma con il comune medesimo e con gli altri enti interessati.

4. All'onere di spesa di cui ai commi 1, 2 e 3, pari a complessivi euro 1.100.000,00 per l'anno 2017 euro 1.750.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con gli con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2017 e 2018. ”.

 

     Art. 14. Contributi straordinari per la viabilità nel Comune di Pisa e di San Giuliano. Inserimento dell'articolo 26 quaterdecies nella l.r. 82/2015

1. Dopo l'articolo 26 terdecies della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:

“ Art. 26 quaterdecies Contributi straordinari per la viabilità nei Comuni di Pisa e di San Giuliano

1. Per la progettazione della “Viabilità Nord di Pisa tratta Madonna dell'Acqua-Cisanello” la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Pisa e al Comune di San Giuliano contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 600.000,00 per l'anno 2017, e per euro 200.000,00 per l'anno 2018, previa stipula di specifico accordo.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a complessivi euro 600.000,00 per l'anno 2017 ed euro 200.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2016 - 2018, annualità 2017 e 2018 ".

 

     Art. 15. Organismi intermedi. Inserimento dell'articolo 26 quindecies nella l.r. 82/2015

1. Dopo l'articolo 26 quaterdecies della l.r.82/2015 è inserito il seguente:

“ Art. 26 quindecies Organismi intermedi

1. Al fine di supportare l'attività di istruttoria, controllo e pagamento di risorse finalizzate alla realizzazione di investimenti su beni di proprietà di soggetti pubblici o privati, la Regione può avvalersi di organismi intermedi, individuati tra i propri enti strumentali o “in house”, previa approvazione di specifica convenzione che disciplini le modalità di svolgimento delle suddette attività.

2. A tal fine la Giunta individua annualmente, con priorità per quelli caratterizzati da situazioni di criticità procedurale, gli interventi per i quali avvalersi del supporto di organismi intermedi ed è autorizzata a disporre l'erogazione a tali organismi delle relative risorse.

3. Qualora la Regione si trovasse in carenza di risorse di cassa, prima di ricorrere alla contrazione di nuovo indebitamento per ricostituire la liquidità, procede al recupero delle risorse finanziarie eventualmente non utilizzate dagli organismi intermedi e per le quali non è previsto l'utilizzo entro il 31 dicembre dell'esercizio.

4. Nel caso di revoca a qualunque titolo dei contributi di cui al comma 1 da parte della Regione le risorse inutilizzate sono riversate dagli organismi intermedi al bilancio regionale .

 

     Art. 16. Politiche locali per la sicurezza. Tipologia degli interventi Inserimento dell'articolo 26 sexies decies nella l.r. 82/2015

1. Dopo l'articolo 26 quindecies della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:

" Art. 26 sexies decies Politiche locali per la sicurezza. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 38/2001

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 38 (Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana) le parole: “e le associazioni di promozione sociale” sono sostituite dalle seguenti: “, le associazioni di promozione sociale e le associazioni di categoria. ”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 38/2001 è inserito il seguente:

“ 2 bis. Al fine di rafforzare la prevenzione sociale in aree del territorio regionale caratterizzate da particolari situazioni di degrado socio economico, con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dell'indice di delittuosità del relativo territorio provinciale o del verificarsi di particolari eventi di conflitto sociale o di rilevante esposizione ad attività criminose, sono individuati e finanziati progetti pilota presentati, anche singolarmente, dai soggetti di cui al comma 2 ”.

3. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 3 della l.r. 38/2001 è inserito il seguente:

“ 2 ter. La deliberazione di cui al comma 2 bis stabilisce l'entità dell'intervento che, fermo restando il privilegio a forme di cofinanziamento da parte dei proponenti, può coprire anche la totalità della spesa prevista, le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti per lo svolgimento delle attività e degli interventi previsti dai progetti, nonché le modalità di verifica sull'impiego dei finanziamenti da parte dei beneficiari e dell'eventuale revoca dei finanziamenti medesimi. Ai progetti pilota si applicano, ove non diversamente stabilito dal presente comma, le disposizioni di cui all'articolo 6. ”.

 

     Art. 17. Politiche locali per la sicurezza. Finanziamento degli interventi Inserimento dell'articolo 26 septies decies nella l.r. 82/2015

1. Dopo l'articolo 26 sexies decies della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:

“ Art. 26 septies decies Politiche locali per la sicurezza. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 38/2001

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 38/2001 la parola "60" è sostituita dalla seguente: '70".

2. Il comma 3 dell'articolo 6 è abrogato.

3. La modifica dell'articolo 6, comma 2, si applica anche ai procedimenti pendenti all'entrata in vigore del presente articolo. ”.

 

     Art. 18. Proroga della garanzia fideiussoria in favore della Società Interporto Toscano A. Vespucci Spa Inserimento dell'articolo 26 octies nella l.r. 82/2015

1. Dopo l'articolo 26 septies decies della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:

“ Art. 26 octies decies. Proroga della garanzia fideiussoria in favore della Società Interporto Toscano A. Vespucci Spa

1. La Giunta regionale è autorizzata a prorogare la garanzia fideiussoria concessa in favore della Società Interporto Toscano A. Vespucci Spa ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 27 dicembre 2005. n. 70 (Legge finanziaria per l'anno 2006) confermando l'importo della fideiussione fino ad un massimo di euro 18.000.000,00 a fronte di un finanziamento ricevuto dalla società per euro 16.000.000,00.

2. La proroga è concessa subordinatamente alle seguenti condizioni:

a) approvazione da parte delle banche del piano di consolidamento e sviluppo inerente alla ristrutturazione del debito presentato dalla Società Interporto A. Vespucci;

b) valutazione positiva da parte della Giunta regionale del piano di consolidamento e sviluppo inerente alla ristrutturazione del debito presentato dalla Società Interporto A. Vespucci;

c) proroga tecnica da parte della banca finanziatrice del prestito per il quale la Regione ha concesso garanzia fideiussoria fino alla nuova scadenza del 31 dicembre 2022;

d) piano di cessione degli immobili su cui insiste la garanzia fideiussoria regionale non oltre il 2022. ”.

 

     Art. 19. Gestione operativa dei servizi per l’impiego. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 82/2015

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:

“ 1 bis. Il personale a tempo determinato e indeterminato assegnato in comando alla Regione confluisce in apposita dotazione organica a carattere temporaneo. ”.

2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 28 della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:

“ 1 ter. In considerazione della transitorietà dell'assetto delle competenze in materia di mercato del lavoro definito dal d.lgs.150/2015, alla copertura dei posti che si rendono vacanti si provvede esclusivamente tramite assunzioni a tempo determinato che non rilevano ai fini del rispetto dei limiti fissati per tale tipologia di rapporto di lavoro dalla normativa vigente. ”.

3. Il comma 4 dell'articolo 28 della l.r. 82/2015 è sostituito dal seguente:

“ 4. Al personale in comando e in avvalimento compete, nei limiti consentiti dal rispetto dei vincoli di finanza pubblica, il trattamento economico fondamentale e accessorio spettante alla data del 31 dicembre 2015. Il trattamento economico, ivi compreso quello accessorio, è erogato dall’ente di appartenenza che a tale fine utilizza le risorse finanziarie vincolate anticipate annualmente dalla Regione. All'esito della valutazione, da effettuare con le modalità previste al comma 4 quater, la Regione provvede a comunicare l'entità percentuale del premio di risultato spettante. ”.

4. Dopo il comma 4 ter dell'articolo 28 della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:

“ 4 quater. Al personale assegnato agli uffici comuni, sia in comando che in avvalimento, nonché al personale in comando agli uffici della direzione regionale competente, si applica il sistema di valutazione in vigore per il personale regionale, come disciplinato dal Capo III bis del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della Legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”) e dai relativi provvedimenti attuativi. ”.

 

     Art. 20. Norma di prima applicazione. Inserimento dell'articolo 30 bis nella l.r. 82/2015

1. Dopo l’articolo 30 della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:

“ Art. 30 bis Norma di prima applicazione

1. Le province, ai fini dell'applicazione dell’articolo 28, commi 4 e 4 quater, comunicano il dettaglio dei compensi spettanti ai propri dipendenti in comando e in avvalimento alla Regione alla data del 31 dicembre 2015, sia a titolo di quota fissa che di quota variabile, nel termine di quindici giorni dalla richiesta della Regione. ”.

 

     Art. 21. Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 31 della l.r. 82/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 82/2015 le parole " euro 12.000.000,00 " sono sostituite dalle seguenti: " euro 12.728.194,21 ".

2. Il comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 82/2015 è sostituito dal seguente:

" 2. Agli oneri di cui al comma 1, si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti delle missioni, programmi e titoli del bilancio di previsione 2016-2018, secondo la seguente articolazione suddivisa per anno ed importo:

- anno 2016

euro 5.505.694,21 con gli stanziamenti della Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro", Titolo 1 "Spese correnti";

euro 1.222.500,00 con gli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 "Risorse umane", Titolo 1 "Spese correnti";

euro 6.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti"

- anno 2017

euro 6.540.194,21 con gli stanziamenti della Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro", Titolo 1 "Spese correnti";

euro 188.000,00 con gli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 "Risorse umane", Titolo 1 "Spese correnti";

euro 6.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti"

- anno 2018

euro 6.728.194,21 con gli stanziamenti della Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro", Titolo 1 "Spese correnti";

euro 6.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti ".".

 

     Art. 22. Disposizione per interventi a tutela della pubblica incolumità effettuati dai comuni. Inserimento del Capo II bis nella l.r. 82/2015

1. Dopo l’articolo 31 della l.r. 82/2015 è inserito il seguente capo:

“ CAPO II bis Disposizione per interventi a tutela della pubblica incolumità effettuati dai comuni ”.

 

     Art. 23. Disposizione per interventi a tutela della pubblica incolumità effettuati dai comuni. Inserimento dell'articolo 31 bis nella l.r. 82/2015

1. Dopo l'articolo 31 della l.r. 82/2015 è inserito, nel Capo II bis, il seguente:

“ Art. 31 bis Disposizione per interventi a tutela della pubblica incolumità effettuati dai comuni

1. La Giunta regionale, anche in assenza di dichiarazioni di stato di emergenza nazionale, regionale o locale, è autorizzata ad assegnare un contributo straordinario per un importo massimo di euro 250.000,00, nell’anno 2016, per le amministrazioni comunali che, a seguito di eventi di natura idraulica o idrogeologica localizzati nel proprio territorio che abbiano comunque le caratteristiche per la dichiarazione dello stato di emergenza locale, hanno realizzato, dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, interventi di somma urgenza indispensabili per la tutela della pubblica incolumità. Il contributo, che può arrivare anche al 100 per cento delle spese sostenute, è concesso a rendicontazione delle spese e limitato ai lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate con deliberazione della Giunta regionale previa presentazione da parte dei comuni interessati, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, della richiesta di contributo, inviando la documentazione attestante gli interventi svolti e la rendicontazione delle spese sostenute, che devono essere state effettuate entro e non oltre il 31 dicembre 2015, nel rispetto delle seguenti priorità:

a) persone esposte a rischio idraulico;

b) interruzione collegamenti;

c) valore dei beni esposti a rischio.

3. All’onere di spesa di cui al comma 1 pari ad euro 250.000,00 per l’anno 2016 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 11 “Soccorso Civile”, Programma 2 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016 .

 

     Art. 24. Commissariamento del Consorzio per la Zona Industriale Apuana. Inserimento del Capo III bis nella l.r. 82/2015

1. Dopo il Capo III della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:

“ CAPO III bis Commissariamento del Consorzio per la Zona Industriale Apuana ”.

 

     Art. 25. Nuovo assetto normativo concernente il Consorzio per la Zona Industriale Apuana. Inserimento dell'articolo 32 bis nella l.r. 82/2015

1. Dopo l'articolo 32 della l.r. 82/2015 è inserito, nel Capo III bis, il seguente:

“ Art. 32 bis Nuovo assetto normativo concernente il Consorzio per la Zona Industriale Apuana

1. Ai fini dell’organizzazione di un sistema di governance delle attività industriali e nelle more della definizione di un nuovo assetto normativo concernente l'area industriale della zona apuana, gli organi del Consorzio per la Zona Industriale Apuana, di seguito Consorzio, disciplinato con legge regionale 7 maggio 1985, n. 59 (Norme per il riassetto del Consorzio Zona Industriale Apuana ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. n. 616 del 1977) sono sciolti, ad eccezione del Collegio dei revisori, con le modalità previste dall'articolo 32 ter. ”.

 

     Art. 26. Scioglimento degli organi. Inserimento dell'articolo 32 ter nella l.r. 82/2015

1. Dopo l'articolo 32 bis della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:

“ Art. 32 ter Scioglimento degli organi

1. Il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, decreta lo scioglimento degli organi del Consorzio e contestualmente nomina un Commissario ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione) preposto alla gestione transitoria in attesa del riordino del Consorzio. ”.

 

     Art. 27. Nomina del Commissario. Inserimento dell'articolo 32 quater nella l.r. 82/2015

1. Dopo l'articolo 32 ter della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:

“ Art. 32 quater Nomina del Commissario

1. Il Commissario assume tutti i compiti e le funzioni dei disciolti organi e dura in carica fino all'entrata in vigore della legge di riordino di cui al comma 3 e comunque non oltre trecentosessantacinque giorni dalla data del provvedimento di nomina.

2. Il compenso per il Commissario non può eccedere quello in vigore per la carica del presidente del consorzio medesimo ed è determinato dall'atto di nomina di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, presenta al Consiglio regionale una proposta di legge diretta alla definizione della nuova governance del Consorzio e delle attività industriali .”.

 

     Art. 28. Compiti del Commissario straordinario e piano di ricognizione. Inserimento dell'articolo 32 quinquies nella l.r. 82/2015

1. Dopo l'articolo 32 quater della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:

“ Art. 32 quinquies Compiti del Commissario straordinario e piano di ricognizione

1. Il Commissario cura la gestione ordinaria del Consorzio.

2. Al fine di predisporre gli atti propedeutici alla ridefinizione del ruolo e delle funzioni del Consorzio e per la gestione dello stesso, il Commissario, avvalendosi delle strutture operative del Consorzio, elabora un piano di ricognizione della situazione patrimoniale ed economica dello stesso.

3. Il piano di ricognizione contiene:

a) l'individuazione dei contratti in essere, a carico del Consorzio;

b) l'accertamento della dotazione patrimoniale del Consorzio, comprensiva dei beni mobili ed immobili utilizzati dallo stesso e delle aree industriali assegnate;

c) l'accertamento delle attività e delle passività;

d) l'accertamento della dotazione di personale e l'individuazione delle categorie e dei profili professionali del Consorzio.

4. Il Commissario presenta alla Giunta regionale il piano di ricognizione entro trenta giorni dalla nomina.”.

 

     Art. 29. Gestione commissariale e presentazione del piano industriale. Inserimento dell'articolo 32 sexies nella l.r. 82/2015

1. Dopo l'articolo 32 quinquies della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:

“Art. 32 sexies Gestione commissariale e presentazione del piano industriale

1. Il Commissario, sulla base della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 32 quinquies, redige un piano industriale dal quale dovrà emergere:

a) l'individuazione dei contratti in essere, idonei ad essere mantenuti in capo al Consorzio;

b) l'eventuale dismissione di parte della dotazione patrimoniale del Consorzio, dei beni mobili ed immobili utilizzati dallo stesso e delle aree industriali assegnate;

c) la liquidazione delle passività pendenti e la riscossione dei crediti vantati nei confronti di terzi e delle quote dei soggetti associati;

d) l'individuazione delle categorie e dei profili professionali necessari al corretto funzionamento del Consorzio.

2. Il Commissario effettua l'accertamento del contenzioso in corso, sia giudiziale che stragiudiziale, e ne assume la rappresentanza legale.

3. Il piano industriale, redatto con le modalità di cui ai commi 1 e 2, è presentato alla Giunta regionale entro il termine indicato nel decreto di nomina. La Giunta regionale approva il piano industriale e può impartire direttive per la gestione dello stesso.

4. Il Commissario, sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta regionale, adotta gli atti conseguenti. ”.

 

     Art. 30. Contributo finanziario. Inserimento dell'articolo 32 septies nella l.r. 82/2015

1. Dopo l'articolo 32 sexies della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:

“ Art. 32 septies Contributo finanziario

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Consorzio un contributo straordinario ai fini della gestione provvisoria commissariale.

2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato con riferimento alla definitiva quantificazione del disavanzo economico-finanziario risultante dalla chiusura della gestione commissariale, fino alla concorrenza massima di euro 200.000,00 ed è erogato anche in più soluzioni.

3. Per l'attuazione del presente capo è autorizzata la spesa massima di euro 200.000,00 per l’anno 2016, la cui copertura finanziaria risulta garantita dagli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016.