Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici |
Data: | 02/01/2019 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Documento unico di regolarità contributiva. Sostituzione della rubrica del titolo III della l.r. 40/2009 |
Art. 2. Obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Inserimento del capo I bis nel titolo III nella l.r. 40/2009 |
Art. 3. Obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Inserimento dell'articolo 49 bis nella l.r. 40/2009 |
§ 2.1.331 - L.R. 2 gennaio 2019, n. 1.
Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009.
(B.U. 9 gennaio 2019, n. 2)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;
Vista la
Considerato quanto segue:
1. Le pubbliche amministrazioni devono acquisire il documento unico di regolarità contributiva (DURC), tra l’altro, per tutti i contratti pubblici, per la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione, per i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di permesso di costruire o a denuncia inizio attività, per finanziamenti e sovvenzioni per la realizzazione di investimenti previsti dalla normativa comunitaria o da normative specifiche, anche regionali;
2. La normativa nazionale in materia di regolarità contributiva è spesso integrata da leggi regionali che individuano ulteriori fasi o particolari motivazioni che rendono necessario acquisire il DURC. Permangono difformità applicative sull’acquisizione del DURC in alcuni casi di contributi regionali per i quali l’obbligo non è previsto dalla normativa nazionale ed è quindi necessario stabilire in via generale l’obbligo della relativa verifica;
Approva la presente legge
Art. 1. Documento unico di regolarità contributiva. Sostituzione della rubrica del titolo III della
1. La rubrica del titolo III della
Art. 2. Obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Inserimento del capo I bis nel titolo III nella
1. Dopo il capo I del titolo III della
Art. 3. Obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Inserimento dell'articolo 49 bis nella
1. Dopo l'articolo 49 della
“Art. 49 bis. Obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva
1. La Regione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) prima del provvedimento di concessione e nelle fasi della liquidazione di ogni tipologia di contributi, benefici, sovvenzioni effettuato a qualsiasi titolo ed a favore di qualsiasi soggetto tenuto ad obblighi contributivi.
2. L’obbligo di cui al comma 1 non si applica agli enti e ai soggetti pubblici compresi nella ricognizione effettuata dall’Istituto nazionale di statistica ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della