§ 2.1.331 - L.R. 2 gennaio 2019, n. 1.
Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:02/01/2019
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Documento unico di regolarità contributiva. Sostituzione della rubrica del titolo III della l.r. 40/2009
Art. 2.  Obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Inserimento del capo I bis nel titolo III nella l.r. 40/2009
Art. 3.  Obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Inserimento dell'articolo 49 bis nella l.r. 40/2009


§ 2.1.331 - L.R. 2 gennaio 2019, n. 1.

Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009.

(B.U. 9 gennaio 2019, n. 2)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

 

Considerato quanto segue:

1. Le pubbliche amministrazioni devono acquisire il documento unico di regolarità contributiva (DURC), tra l’altro, per tutti i contratti pubblici, per la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione, per i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di permesso di costruire o a denuncia inizio attività, per finanziamenti e sovvenzioni per la realizzazione di investimenti previsti dalla normativa comunitaria o da normative specifiche, anche regionali;

2. La normativa nazionale in materia di regolarità contributiva è spesso integrata da leggi regionali che individuano ulteriori fasi o particolari motivazioni che rendono necessario acquisire il DURC. Permangono difformità applicative sull’acquisizione del DURC in alcuni casi di contributi regionali per i quali l’obbligo non è previsto dalla normativa nazionale ed è quindi necessario stabilire in via generale l’obbligo della relativa verifica;

Approva la presente legge

 

Art. 1. Documento unico di regolarità contributiva. Sostituzione della rubrica del titolo III della l.r. 40/2009

1. La rubrica del titolo III della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa) è sostituita dalla seguente: “Fatturazione elettronica, documento unico di regolarità contributiva e abolizione di certificati”.

 

     Art. 2. Obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Inserimento del capo I bis nel titolo III nella l.r. 40/2009

1. Dopo il capo I del titolo III della l.r. 40/2009 è inserito il seguente: “Capo I bis - Obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva”.

 

     Art. 3. Obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Inserimento dell'articolo 49 bis nella l.r. 40/2009

1. Dopo l'articolo 49 della l.r. 40/2009 è inserito, nel capo I bis, il seguente:

“Art. 49 bis. Obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva

1. La Regione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) prima del provvedimento di concessione e nelle fasi della liquidazione di ogni tipologia di contributi, benefici, sovvenzioni effettuato a qualsiasi titolo ed a favore di qualsiasi soggetto tenuto ad obblighi contributivi.

2. L’obbligo di cui al comma 1 non si applica agli enti e ai soggetti pubblici compresi nella ricognizione effettuata dall’Istituto nazionale di statistica ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica), salvo il caso in cui agiscano in qualità di operatore economico.”.