Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 09/08/2017 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 1 bis. (Osservanza dell'obbligo vaccinale) |
Art. 2. (Competenze dell’Azienda sanitaria unica regionale) |
Art. 3. (Informazione e formazione) |
Art. 4. (Invarianza finanziaria) |
Art. 5. (Clausola valutativa) |
§ 3.1.186 - L.R. 9 agosto 2017, n. 28. [1]
Disposizioni relative all'osservanza dell'obbligo vaccinale e all’esercizio delle funzioni regionali concernenti la prevenzione vaccinale
(B.U. 10 agosto 2017, n. 88)
Art. 1. (Finalità)
1. La Regione tutela la salute della comunità come bene sociale prioritario ed in particolare preserva lo stato di salute dei minori e della collettività con cui gli stessi entrano in contatto fin dai primi anni di vita, individuando la vaccinazione quale strumento indispensabile di prevenzione primaria.
Art. 1 bis. (Osservanza dell'obbligo vaccinale)
1. Per il raggiungimento delle finalità indicate dall'articolo 1, si applica quanto previsto ai commi 4 bis e 4 ter dell'articolo 11 della
Art. 2. (Competenze dell’Azienda sanitaria unica regionale)
1. L’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) provvede:
a) all’accertamento, alla contestazione e all’irrogazione delle sanzioni previste dal comma 4 dell’articolo 1 del
b) al versamento ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato delle sanzioni pecuniarie di cui alla lettera a).
Art. 3. (Informazione e formazione)
1. Per le finalità previste dall’articolo 1, la Regione, attraverso l’ASUR:
a) promuove ed organizza campagne informative rivolte alla cittadinanza;
b) predispone opuscoli informativi;
c) attiva un numero verde regionale;
d) assicura la formazione del personale sanitario operante in tutte le articolazioni del Servizio sanitario regionale, nonché la formazione del contesto relazionale dei minori, a partire dal personale educativo impiegato nei servizi di cui alle lettere a), b), c), d), g bis) e g ter) del comma 2 dell'articolo 6 della
Art. 4. (Invarianza finanziaria)
1. Da questa legge non derivano, né possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. All’attuazione si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 5. (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale trasmette all’Assemblea legislativa regionale, con cadenza biennale, una relazione sull’attuazione e sugli effetti di questa legge.
[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla