Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
Data: | 09/05/2018 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Finalità |
Art. 2. Interventi |
Art. 3. Soggetti beneficiari |
Art. 4. Istituzione del Tavolo di coordinamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo |
Art. 5. Criteri e modalità per l'erogazione dei finanziamenti. |
Art. 6. Modificazioni alla legge regionale 1 febbraio 2016, n. 1 |
Art. 7. Clausola valutativa |
Art. 8. Norma finanziaria |
§ 5.2.86 - L.R. 9 maggio 2018, n. 4.
Disciplina degli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo - Modificazioni a leggi regionali
(B.U. 16 maggio 2018, n. 20)
Art. 1. Finalità
1. La presente legge, in attuazione degli articoli 2 e 5 dello Statuto regionale e nel rispetto dei principi costituzionali e di quanto previsto dalla
2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite anche attraverso:
a) accordi e intese con i soggetti istituzionali che operano nel territorio regionale per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;
b) uno stretto raccordo con l'ufficio scolastico regionale finalizzato all'attivazione di specifiche campagne di educazione civica volte a prevenire il bullismo ed il cyberbullismo sia nei confronti di altri studenti, sia nei confronti degli insegnanti e delle istituzioni scolastiche ed educative.
3. La Regione, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, riconosce l'importanza dello svolgimento di attività di pubblica utilità da parte degli studenti autori di atti di bullismo e cyberbullismo promosse dalle competenti istituzioni.
Art. 2. Interventi
1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, promuove e sostiene programmi e progetti volti alla diffusione della cultura della legalità e del rispetto della dignità della persona ed alla tutela dell'integrità biopsicosociale dei minorenni, in particolare nell'ambiente scolastico e nei luoghi di aggregazione giovanile. Promuove e sostiene inoltre programmi e progetti finalizzati all'uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet.
2. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 1 i programmi ed i progetti concernenti i seguenti interventi:
a) realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte agli studenti, alle loro famiglie, agli insegnanti ed educatori in ordine alla gravità del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e delle sue conseguenze;
b) promozione di iniziative di carattere culturale, sociale, sanitario, ricreativo e sportivo sui temi della legalità e del rispetto reciproco, dell'educazione ai sentimenti, all'affettività e alla gestione dei conflitti, nonché sull'uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet;
c) attivazione di programmi di sostegno in favore dei minorenni vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul territorio, tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, della
d) promozione di programmi di recupero rivolti agli autori di atti di bullismo e di cyberbullismo, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul territorio, tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, della
e) organizzazione di corsi, programmi di assistenza e gruppi di supporto per i genitori, al fine di aiutarli ad acquisire consapevolezza del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, in particolare sul tema della prevenzione e sull'aspetto del dialogo con i figli.
Art. 3. Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare dei finanziamenti relativi agli interventi di cui all'articolo 2 i programmi e i progetti presentati da:
a) comuni, singoli e associati;
b) istituzioni scolastiche;
c) aziende sanitarie regionali;
d) enti del terzo settore di cui al
e) società e associazioni sportive dilettantistiche, operanti nel territorio regionale, iscritte nel registro del Comitato Nazionale Olimpico Italiano e del Comitato italiano Paralimpico, nonché gli Enti di promozione sportiva, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport per i minorenni.
Art. 4. Istituzione del Tavolo di coordinamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo
1. Presso la Giunta regionale è istituito il Tavolo di coordinamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, di seguito denominato Tavolo, con lo scopo di raccogliere informazioni sul bullismo e sul cyberbullismo e sulle iniziative di prevenzione e contrasto degli stessi presenti sul territorio, al fine di creare una sinergia tra tutti i soggetti che in ambito regionale contribuiscono a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.
2. Il Tavolo è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o Assessore a tal fine delegato ed è composto dai Presidenti delle Consulte provinciali degli studenti, dai rappresentanti delle associazioni che collaborano alla prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, dai rappresentanti delle Aziende USL e da un rappresentante di Anci Umbria. Al tavolo possono partecipare, previa intesa con gli enti di appartenenza, anche i Prefetti della Regione o loro delegati, un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale, un rappresentante degli Ordini degli Avvocati presenti sul territorio regionale, designato congiuntamente dagli Ordini stessi, un rappresentante dell'Arma dei Carabinieri, un rappresentante della Polizia di Stato e un rappresentante della Guardia di Finanza.
3. Ai fini di cui al comma 1, il Tavolo opera in raccordo con il Tavolo di coordinamento delle politiche giovanili di cui all'articolo 23 della
4. La partecipazione al Tavolo è resa a titolo gratuito e, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
5. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di costituzione e funzionamento del Tavolo, specificando anche il numero dei rappresentanti delle associazioni e delle Aziende USL di cui al comma 2 .
Art. 5. Criteri e modalità per l'erogazione dei finanziamenti.
1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente per materia, determina i criteri e le modalità relativi alla:
a) predisposizione da parte dei soggetti beneficiari dei programmi e dei progetti concernenti gli interventi di cui all'articolo 2 ;
b) presentazione delle domande per l'ammissione ai finanziamenti;
c) valutazione delle domande per la conseguente formazione della graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento;
d) erogazione dei finanziamenti;
e) rendicontazione e controllo delle spese sostenute.
2. Nella valutazione delle domande per l'ammissione ai finanziamenti viene data priorità agli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), realizzati nell'ambito delle scuole.
Art. 6. Modificazioni alla
1. L'articolo 13 della
"Art. 13 Bullismo e cyberbullismo.
1. La Regione promuove e sostiene azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e favorisce la realizzazione di programmi e progetti concernenti gli interventi previsti dalla legge regionale vigente in materia. ; "
2. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 23 della
"b) raccoglie informazioni sul bullismo e sul cyberbullismo e sulle iniziative di prevenzione e contrasto degli stessi presenti sul territorio, in raccordo con il Tavolo di coordinamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo di cui alla legge regionale vigente in materia ";
Art. 7. Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa valuta l'attuazione della presente legge ed i risultati progressivamente ottenuti nel prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo nelle sue diverse manifestazioni.
2. A tal fine, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale trasmette all'Assemblea una relazione che descrive e documenta: a) le caratteristiche e gli obiettivi degli interventi finanziati, i soggetti coinvolti, l'ammontare delle risorse assegnate e la loro distribuzione territoriale; b) i risultati raggiunti dai singoli interventi finanziati, anche con riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi dichiarati.
3. L'Assemblea legislativa valuta l'efficacia della presente legge anche tramite la realizzazione di studi di valutazione su specifici progetti finanziati, iniziative di consultazione pubblica e di valutazione partecipata, coinvolgendo cittadini, soggetti attuatori e destinatari degli interventi.
4. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano ai fini di una migliore valutazione della presente legge.
5. I soggetti coinvolti a vario titolo nell'attuazione della presente legge sono tenuti a fornire tutte le informazioni necessarie all'espletamento delle attività di valutazione previste dal presente articolo.
6. Gli esiti delle attività di valutazione sono resi pubblici e divulgati, anche attraverso il sito internet istituzionale dell'Assemblea legislativa ed il portale regionale di cui all'articolo 20 della
Art. 8. Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificabili per l'anno 2018 in euro 30.000,00, si provvede nell'ambito della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 01 "Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido" del Bilancio regionale di previsione 2018-2020, nei capitoli di spesa di nuova istituzione appositamente destinati.
2. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa di cui al comma 1 trova copertura nei limiti delle risorse stanziate annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1, dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.