§ 5.2.79 - L.R. 1 febbraio 2016, n. 1.
Norme in materia di politiche giovanili - Ulteriori integrazioni della l.r. 16/02/2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:01/02/2016
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Principi)
Art. 2.  (Oggetto e finalità)
Art. 3.  (Destinatari degli interventi)
Art. 4.  (Funzioni della Regione e programmazione regionale)
Art. 5.  (Competenze dei comuni)
Art. 6.  (Piano regionale per le politiche giovanili)
Art. 7.  (Programma regionale per le politiche giovanili)
Art. 8.  (Istruzione e formazione)
Art. 9.  (Lavoro e imprenditorialità)
Art. 10.  (Accesso all'abitazione)
Art. 11.  (Mobilità)
Art. 12.  (Promozione della salute e di stili di vita sani)
Art. 13.  (Bullismo e cyberbullismo)
Art. 14.  (Partecipazione dei giovani alla vita pubblica e cittadinanza attiva)
Art. 15.  (Promozione culturale)
Art. 16.  (Volontariato, associazionismo, oratori e servizio civile)
Art. 17.  (Intercultura)
Art. 18.  (Servizi Informagiovani)
Art. 19.  (Spazi per l'aggregazione giovanile)
Art. 20.  (Portale regionale)
Art. 21.  (Carte per i giovani e per gli studenti)
Art. 22.  (Giornata regionale dei giovani)
Art. 23.  (Tavolo di coordinamento delle politiche giovanili)
Art. 24.  (Consulta regionale dei giovani)
Art. 25.  (Fondo regionale per le politiche giovanili)
Art. 26.  (Norma finanziaria)
Art. 27.  (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 )
Art. 28.  (Clausola valutativa)
Art. 29.  (Norme finali e transitorie)


§ 5.2.79 - L.R. 1 febbraio 2016, n. 1.

Norme in materia di politiche giovanili - Ulteriori integrazioni della l.r. 16/02/2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)).

(B.U. 3 febbraio 2016, n. 5)

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. (Principi)

1. La Regione, con la presente legge, nel rispetto delle disposizioni europee in materia di politiche giovanili, riconosce i giovani come risorsa essenziale della comunità. A tale fine la Regione riconosce ai giovani autonomi diritti e promuove la centralità delle politiche giovanili come condizione necessaria per l'innovazione, lo sviluppo sostenibile, la crescita umana, sociale, occupazionale, culturale ed economica della regione stessa.

 

     Art. 2. (Oggetto e finalità)

1. La Regione nell'ambito della propria attività di indirizzo e programmazione, nel rispetto delle disposizioni europee, statali e regionali ed in attuazione dei principi di cui all' articolo 1 :

a) sostiene la realizzazione di un autonomo percorso di vita, lavorativo e familiare dei giovani e promuove politiche abitative dedicate agli stessi e l'utilizzo agevolato dei servizi pubblici di mobilità;

b) sviluppa politiche per i giovani coordinate con comuni singoli o associati, altri organismi pubblici, organismi privati e associazioni interessate alle politiche giovanili, volte a garantire l'accesso all'istruzione, la continuità dei percorsi scolastici e universitari, il successo formativo, la partecipazione alla vita della comunità educativa e la valorizzazione dell'educazione informale e non formale;

c) sostiene la creatività dei giovani e le loro produzioni culturali ed artistiche;

d) promuove l'implementazione del sistema di certificazione delle competenze e le iniziative dei giovani in particolare nell'ambito del lavoro professionale autonomo, della new economy e della green economy, della filiera artigianale di qualità, della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale, agricolo e delle produzioni biologiche e a chilometro zero;

e) favorisce i percorsi di autonomia dei giovani, al fine di agevolare l'emancipazione delle giovani generazioni, la mobilità e gli scambi internazionali e l'accesso alle opportunità offerte dai programmi comunitari;

f) promuove l'impegno civile e politico dei giovani favorendo la cittadinanza attiva, le forme innovative di partecipazione ai processi decisionali, la formazione di associazioni, organizzazioni di volontariato, organismi di rappresentanza giovanile, anche costituiti in rete, gruppi informali e comitati e favorisce i progetti di servizio civile e la creazione di spazi sociali, culturali e artistici;

g) favorisce la permanenza e il ritorno dei giovani nel territorio regionale, sostenendo la creazione di opportunità di formazione e di lavoro;

h) promuove la creazione di nuovi canali di informazione e comunicazione dedicati ai giovani per agevolare la messa in rete delle conoscenze e delle iniziative di interesse giovanile e garantisce l'accesso a reti e servizi di comunicazione elettronica e ai progetti tecnologici innovativi;

i) promuove l'educazione alla legalità e alla non violenza, la partecipazione alle iniziative per la pace e per i diritti umani;

l) favorisce il dialogo tra generazioni, culture e religioni diverse, l'integrazione e l'inclusione interculturale dei giovani figli di migranti e contrasta i fenomeni di esclusione sociale e di discriminazione;

m) persegue il raggiungimento delle pari opportunità di genere;

n) previene il disagio sociale e promuove l'educazione alla salute.

 

     Art. 3. (Destinatari degli interventi)

1. I destinatari degli interventi di cui alla presente legge sono i giovani di età compresa fra i quattordici e i trentacinque anni residenti o aventi dimora nel territorio regionale.

 

TITOLO II

FUNZIONI DELLA REGIONE, PROGRAMMAZIONE REGIONALE E COMPETENZE DEI COMUNI

 

     Art. 4. (Funzioni della Regione e programmazione regionale)

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento delle politiche giovanili promuovendone l'integrazione con le politiche regionali in materia di lavoro, accesso all'abitazione, cultura e sociale e favorendo la collaborazione con i comuni singoli o associati.

2. Sono strumenti della programmazione di cui al comma 1 :

a) il Piano regionale per le politiche giovanili di cui all' articolo 6 ;

b) il Programma regionale per le politiche giovanili di cui all' articolo 7 .

3. La Regione, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, può realizzare interventi innovativi e azioni previsti nei Titoli III e IV, anche in collaborazione con comuni singoli o associati, altri organismi pubblici, organismi privati e associazioni interessate alle politiche giovanili.

4. La Regione può stipulare intese e accordi con comuni singoli o associati, altri organismi pubblici, organismi privati, associazioni interessate alle politiche giovanili e reti di associazioni giovanili, quali forum dei giovani. Le intese e gli accordi non determinano oneri aggiuntivi di spesa.

 

     Art. 5. (Competenze dei comuni)

1. I comuni in forma singola o associata svolgono, in particolare, i seguenti compiti:

a) promuovono progetti in materia di politiche giovanili;

b) realizzano iniziative ed erogano servizi per i giovani in coerenza con la programmazione regionale di cui all' articolo 4, comma 2 ;

c) favoriscono la creazione di luoghi di incontro e forme di aggregazione per i giovani;

d) favoriscono la partecipazione attiva dei giovani e il dialogo con gli stessi e con le loro rappresentanze anche attraverso forum, consigli comunali aperti e forme innovative di consultazione.

 

     Art. 6. (Piano regionale per le politiche giovanili)

1. Il Piano regionale per le politiche giovanili, di seguito denominato Piano, definisce gli indirizzi, le priorità e le strategie dell'azione regionale, in coerenza con i programmi rivolti ai giovani in ambito nazionale ed internazionale e coordina le proprie linee di intervento con la pianificazione regionale e con le leggi regionali di settore.

2. Il Piano ha validità triennale e contiene, in particolare:

a) l'analisi dei bisogni dei giovani presenti sul territorio regionale, i punti di forza e le criticità del settore;

b) le linee di intervento e gli obiettivi da perseguire;

c) gli indirizzi per il coordinamento delle iniziative dei comuni;

d) le tipologie di progetti per i giovani aventi carattere innovativo, da attivare anche in via sperimentale;

e) le modalità e i criteri per la valutazione dei progetti presentati dai comuni singoli o associati, dagli altri organismi pubblici, dagli organismi privati e dalle associazioni interessate alle politiche giovanili in relazione agli interventi di cui ai Titoli III e IV.

3. La Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Consulta di cui all' articolo 24, comma 5, lettera b), e acquisite le proposte e le osservazioni del Tavolo di cui all' articolo 23, comma 4, lettera c), adotta il Piano e lo trasmette all'Assemblea legislativa per l'approvazione.

 

     Art. 7. (Programma regionale per le politiche giovanili)

1. Il Programma regionale per le politiche giovanili, di seguito denominato Programma, attua il Piano di cui all' articolo 6 .

2. Il Programma ha validità annuale e, nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano, individua, in particolare:

a) le priorità degli interventi e gli obiettivi da conseguire in relazione a quanto previsto nei Titoli III e IV;

b) le risorse economiche destinate alla realizzazione degli interventi e le modalità di erogazione delle stesse;

c) le iniziative e le modalità di organizzazione della Giornata regionale dei giovani di cui all' articolo 22 .

3. La Giunta regionale, con proprio atto, previo parere obbligatorio della Consulta di cui all' articolo 24, comma 5, lettera b), e acquisite le proposte e le osservazioni del Tavolo di cui all' articolo 23, comma 4, lettera c), entro il 30 giugno di ogni anno approva il Programma e lo trasmette alla Commissione consiliare competente.

 

TITOLO III

POLITICHE GIOVANILI

 

     Art. 8. (Istruzione e formazione)

1. La Regione sostiene il diritto allo studio e l'evoluzione dei sistemi di istruzione e formazione per facilitare l'ingresso qualificato dei giovani nel mondo del lavoro e ne promuove il successo formativo.

2. La Regione promuove progetti sperimentali che integrano il diritto allo studio e i percorsi formativi, ivi compresi i percorsi di apprendimento non formale, anche garantendo la certificazione delle competenze e delle abilità conseguite dai giovani.

3. La Regione, nell'ambito della programmazione di settore, promuove e supporta le attività legate alla mobilità giovanile europea e internazionale come opportunità di acquisizione, da parte dei giovani, di competenze e conoscenze e come strumento di accoglienza e di integrazione.

4. La Regione sostiene la progettualità autonoma e l'iniziativa degli organismi scolastici e universitari di rappresentanza studentesca e delle associazioni studentesche.

 

     Art. 9. (Lavoro e imprenditorialità)

1. La Regione valorizza l'imprenditorialità giovanile e il lavoro professionale autonomo giovanile come fattori determinanti ai fini dello sviluppo economico e sociale, come approccio al lavoro e come possibilità di creazione e accesso a nuove attività lavorative, con particolare riferimento ai settori della new economy, della filiera artigianale di qualità, della green economy e della tutela e valorizzazione del territorio, dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio agricolo e delle produzioni biologiche e a chilometro zero.

2. La Regione favorisce la creazione e l'implementazione di strumenti quali gli incubatori e gli acceleratori di impresa in grado di cogliere le esigenze di innovazione, anche al fine di privilegiare il riequilibrio di genere e tra culture diverse e promuove, altresì, servizi informativi e progetti formativi volti ad agevolare lo sviluppo di attività in forma autonoma o associativa da parte dei giovani.

 

     Art. 10. (Accesso all'abitazione)

1. La Regione promuove condizioni di particolare favore per l'accesso, da parte dei giovani e delle giovani coppie, alla locazione o alla proprietà degli alloggi e incentiva progetti, a favore degli stessi giovani e delle giovani coppie, per l'autocostruzione e l'autorecupero degli edifici.

 

     Art. 11. (Mobilità)

1. La Regione incentiva l'utilizzo dei servizi pubblici di mobilità per i giovani e promuove lo sviluppo di forme di mobilità sostenibile e ne favorisce l'uso.

 

     Art. 12. (Promozione della salute e di stili di vita sani)

1. La Regione, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e universitarie, promuove la salute dei giovani attraverso i servizi e gli interventi sanitari e socio-sanitari.

2. La Regione promuove progetti e interventi rivolti ai giovani per l'educazione alla salute, l'adozione di stili di vita sani, la responsabilizzazione sui propri comportamenti e sui fattori di rischio ad essi connessi con un'attenzione particolare alla sessualità, all'alimentazione e al consumo di sostanze psicoattive, anche legato alle attività sportive e alle nuove dipendenze.

3. La Regione favorisce, prioritariamente, le iniziative e i progetti:

a) ideati e realizzati direttamente da giovani o da associazioni giovanili;

b) che promuovono l'integrazione dei giovani con disabilità con particolare riferimento a quelli in uscita dal percorso scolastico;

c) che contrastano e prevengono ogni forma di discriminazione, odio e violenza;

d) che contrastano e prevengono il fumo, il consumo di sostanze alcoliche e psicoattive, nonché la ludopatia giovanile.

4. La promozione della salute di cui ai commi 1 e 2, è attuata attraverso:

a) campagne informative dedicate all'argomento;

b) l'utilizzo di nuove tecnologie digitali per favorire l'accesso dei giovani ai servizi;

c) attività sportive e ricreative;

d) educazione tra pari.

5. La Regione promuove le attività legate al divertimento giovanile garantendo la sicurezza e la tutela della salute nei luoghi ove si svolgono tali iniziative, con particolare attenzione alla prevenzione dei rischi legati al consumo di sostanze psicoattive e agli incidenti stradali.

6. Gli interventi di cui al comma 5 sono realizzati anche in collaborazione con comuni singoli o associati, forze dell'ordine, Aziende sanitarie regionali, terzo settore, soggetti che operano nei servizi territoriali e di emergenza e urgenza, gestori dei locali e dei pubblici esercizi.

 

     Art. 13. (Bullismo e cyberbullismo) [1]

1. La Regione promuove e sostiene azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e favorisce la realizzazione di programmi e progetti concernenti gli interventi previsti dalla legge regionale vigente in materia.

 

     Art. 14. (Partecipazione dei giovani alla vita pubblica e cittadinanza attiva)

1. La Regione, al fine di creare nuovi spazi di democrazia diretta e di inclusione sociale, promuove l'effettiva partecipazione dei giovani alla vita pubblica locale anche favorendo la creazione di organismi consultivi di rappresentanza giovanile territoriale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione riconosce ai giovani residenti nel territorio regionale che hanno compiuto il sedicesimo anno di età, il diritto di partecipare ai referendum consultivi regionali, il diritto di promuovere petizioni e il diritto di partecipare al processo decisionale della consultazione di cui agli articoli 37, 61, 62 e 63 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)).

3. La Regione favorisce il coinvolgimento dei giovani nei processi decisionali anche attivando progetti di e-democracy, open government e open data.

 

     Art. 15. (Promozione culturale)

1. La Regione sostiene le iniziative e i progetti volti a valorizzare l'arte e la creatività giovanile e ad incentivare la fruizione e l'accesso ai beni culturali e alle attività culturali da parte dei giovani.

2. La Regione promuove le iniziative dei giovani finalizzate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale dell'Umbria.

3. La Regione promuove l'attività dei giovani artisti favorendo l'incontro tra mercato e produzione artistica e culturale.

 

     Art. 16. (Volontariato, associazionismo, oratori e servizio civile)

1. La Regione favorisce la partecipazione dei giovani alle attività di volontariato, di associazionismo, degli oratori ed al sistema del servizio civile, come opportunità di partecipazione attiva, di impegno solidaristico, di acquisizione di conoscenze e competenze e come strumento di accoglienza e di integrazione.

2. La Regione istituisce, promuove e valorizza il servizio civile regionale quale risorsa della comunità, attraverso l'attivazione di interventi, iniziative e progetti finalizzati a soddisfare, in particolare, i bisogni sociali, culturali, ambientali, di protezione civile ed educativi della medesima comunità, nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione ed in coerenza con la normativa vigente.

3. La Giunta regionale adotta apposito regolamento con il quale stabilisce:

a) i criteri e le modalità di attuazione del sistema di servizio civile regionale garantendone l'accesso senza distinzione di sesso, di appartenenza culturale, religiosa, di ceto, di residenza e di cittadinanza;

b) le modalità di valorizzazione e di incentivazione di progetti innovativi, con particolare riferimento a quelli finalizzati alla coesione sociale ed allo sviluppo delle comunità locali.

 

     Art. 17. (Intercultura)

1. La Regione promuove l'integrazione e l'inclusione interculturale dei giovani migranti con particolare riferimento alle seconde generazioni e favorisce i progetti e le iniziative di dialogo interculturale.

 

TITOLO IV

INTERVENTI E SERVIZI DEDICATI AI GIOVANI

 

     Art. 18. (Servizi Informagiovani)

1. La Regione promuove l'istituzione e il funzionamento dei Servizi Informagiovani, di seguito denominati Informagiovani, e favorisce la costituzione di una rete regionale di coordinamento dei medesimi.

2. L'istituzione e il funzionamento degli Informagiovani sono affidati ai comuni, in forma singola o associata.

3. Gli Informagiovani svolgono, in particolare, compiti di consulenza e orientamento ai giovani e di comunicazione e diffusione delle informazioni in materia di:

a) istruzione, università, alta formazione, formazione professionale ed educazione permanente;

b) orientamento, ricerca di occupazione, auto imprenditorialità;

c) promozione della cultura;

d) promozione della cittadinanza attiva;

e) creazione e sviluppo di realtà associative;

f) finanziamenti comunitari;

g) promozione di stili di vita sani, prevenzione ed educazione alla salute;

h) uso di spazi pubblici per i giovani.

 

     Art. 19. (Spazi per l'aggregazione giovanile)

1. La Regione riconosce il valore sociale dei beni pubblici comuni, ivi compresi gli spazi destinati all'aggregazione ed al libero e spontaneo incontro dei giovani, quali luoghi per la socializzazione, l'incontro tra i giovani e l'intrattenimento ove si perseguono finalità educative, formative, culturali, sportive, ricreative e si acquisiscono competenze anche mediante processi non formali di apprendimento e di sperimentazione.

2. Gli spazi di cui al comma 1 sono gestiti senza finalità di lucro e con attenzione all'aspetto interculturale.

3. La Regione promuove, d'intesa con i comuni singoli o associati, la riqualificazione e la ristrutturazione, anche sul piano della funzionalità logistica e della dotazione strumentale e tecnologica, degli spazi di cui al comma 1 in disuso o in condizioni di degrado, attraverso progetti che:

a) coinvolgono le associazioni giovanili valorizzandone il protagonismo;

b) sono gestiti da organismi pubblici o del privato sociale;

c) prevedono iniziative prevalentemente rivolte ai giovani.

4. La Regione sostiene le iniziative autonome delle scuole e delle università volte ad aprire gli spazi degli edifici scolastici e universitari all'aggregazione giovanile culturale, ricreativa e sportiva, con particolare riferimento alle iniziative promosse da associazioni studentesche.

 

     Art. 20. (Portale regionale)

1. La Regione istituisce e gestisce un portale regionale con l'obiettivo di assicurare ai giovani un sistema di accesso alle informazioni utili al proprio percorso di crescita, formazione e autonomia.

2. Il portale regionale di cui al comma 1 è aperto alla creazione di piattaforme digitali da parte dei giovani ed è collegato ai portali internazionali, europei e nazionali che si occupano di politiche giovanili, al fine di sviluppare una rete di portali interconnessi per l'informazione dei giovani e per la divulgazione delle informazioni relative a tematiche europee, nazionali e regionali.

3. La Regione, oltre al portale regionale, mette a disposizione gratuitamente gli strumenti utili alla creazione di una comunità digitale di giovani.

 

     Art. 21. (Carte per i giovani e per gli studenti)

1. La Regione favorisce la realizzazione di progetti, anche promossi da enti e istituzioni europei e nazionali, di utilizzo di carte servizi per i giovani studenti delle istituzioni scolastiche e universitarie.

2. La Regione promuove altresì la diffusione di carte giovani comunali riservate ai giovani non studenti.

 

     Art. 22. (Giornata regionale dei giovani)

1. La Regione, al fine di valorizzare le capacità e le esperienze creative, artistiche, sportive e imprenditoriali dei giovani, istituisce la Giornata regionale dei giovani, da celebrarsi con cadenza annuale.

2. Ai sensi dell' articolo 7, comma 2, lettera c), il Programma regionale per le politiche giovanili individua le iniziative e le modalità di organizzazione della Giornata.

 

TITOLO V

FORME DI COORDINAMENTO E COLLABORAZIONE

 

     Art. 23. (Tavolo di coordinamento delle politiche giovanili)

1. Al fine di attivare forme di raccordo e collaborazione, è istituito presso la Giunta regionale un Tavolo di coordinamento delle politiche giovanili, di seguito denominato Tavolo, composto:

a) dall'assessore regionale competente in materia di politiche giovanili, o suo delegato, che lo presiede;

b) da dodici assessori comunali competenti in materia di politiche giovanili individuati dal Consiglio delle Autonomie locali di cui alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali).

2. Possono partecipare al Tavolo, su invito del Presidente, in relazione agli argomenti trattati, altri soggetti competenti nella materia all'ordine del giorno.

3. La partecipazione al Tavolo è resa a titolo gratuito.

4. Il Tavolo:

a) analizza la condizione dei giovani nel territorio regionale e ne individua le esigenze;

b) raccoglie informazioni sul bullismo e sul cyberbullismo e sulle iniziative di prevenzione e contrasto degli stessi presenti sul territorio, in raccordo con il Tavolo di coordinamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo di cui alla legge regionale vigente in materia [2];

c) elabora proposte e formula osservazioni alla Giunta regionale per la redazione del Piano di cui all' articolo 6, comma 3, e del Programma di cui all' articolo 7, comma 3 .

5. Il Tavolo si riunisce almeno una volta all'anno e i suoi componenti restano in carica per la durata della legislatura regionale.

6. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità di costituzione e funzionamento del Tavolo.

 

     Art. 24. (Consulta regionale dei giovani)

1. Al fine di favorire il raccordo tra le rappresentanze giovanili e gli organi istituzionali è istituita la Consulta regionale dei giovani, di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta è composta da un massimo di trentacinque membri che vengono nominati secondo modalità e criteri, stabiliti dalla Giunta regionale con proprio atto, che garantiscono parità di genere e rappresentatività, nonché trasparenza nella procedura di nomina.

3. Ai fini di cui al comma 2 nella composizione della Consulta deve comunque essere garantita la presenza di rappresentanti degli oratori, delle associazioni giovanili, degli studenti universitari, degli studenti delle scuole secondarie superiori, dei movimenti giovanili dei partiti politici, dei giovani amministratori comunali, dei giovani imprenditori e dei giovani professionisti.

4. La partecipazione alla Consulta è resa a titolo gratuito.

5. La Consulta:

a) svolge funzioni di proposta alle istituzioni regionali sulle tematiche giovanili;

b) rende parere obbligatorio alla Giunta regionale sul Piano di cui all' articolo 6, comma 3, e sul Programma di cui all' articolo 7, comma 3 .

6. La Consulta si riunisce almeno ogni sei mesi e i suoi componenti restano in carica per la durata della legislatura regionale.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 25. (Fondo regionale per le politiche giovanili)

1. La Regione, per concorrere con risorse proprie al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge, istituisce un fondo denominato Fondo regionale per le politiche giovanili.

 

     Art. 26. (Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento del Fondo regionale per le politiche giovanili di cui all' articolo 25, è autorizzata, per l'anno 2016, la spesa di E 70.000,00, in termini di competenza e cassa, da iscrivere nella missione 06 "Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero", programma 02 "Giovani", nei seguenti capitoli di spesa:

a) euro 30.000,00 al Capitolo di nuova istituzione 02863 per i trasferimenti agli enti pubblici di cui agli articoli da 8 a 22;

b) euro 30.000,00 al Capitolo di nuova istituzione A2863 per i trasferimenti ai soggetti privati di cui agli articoli da 8 a 22;

c) euro 8.000,00 al Capitolo di nuova istituzione B2863 per gli interventi diretti della Regione di cui agli articoli da 8 a 22;

d) euro 2.000,00 al Capitolo di nuova istituzione C2863 per la gestione del portale regionale di cui all' articolo 20 .

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte, per l'anno 2016, con pari disponibilità riveniente dalla quota non utilizzata del Fondo speciale stanziato nella Unità previsionale di base 16.1.001 (cap. 06120) del bilancio regionale di previsione 2015, denominata "Fondi speciali per le spese correnti", in corrispondenza del punto 3, lettera A) della Tabella 1 della legge regionale 26 novembre 2015, n. 17 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015/2017 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali).

3. La disponibilità relativa all'anno 2015 di cui al comma 2 è iscritta nella competenza dell'anno 2016 ai sensi dell' articolo 49, comma 5 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).

4. Per gli anni successivi, l'entità degli stanziamenti del Fondo regionale per le politiche giovanili di cui all' articolo 25 è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell' articolo 38 del d.lgs. 118/2011 .

5. Le risorse di cui al Fondo regionale per le politiche giovanili di cui all' articolo 25 concorrono, insieme alle risorse statali e comunitarie destinate ad iniziative ed interventi in materia di giovani generazioni, al finanziamento del Programma annuale di cui all' articolo 7 .

6. La Giunta regionale, a norma del d.lgs. 118/2011, è autorizzata ad apportare le variazioni di cui al comma 1 al bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2016, sia in termini di competenza che di cassa.

 

     Art. 27. (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 )

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 14/2010, sono aggiunti i seguenti commi:

"1 bis. La partecipazione di cui al comma 1, lettera b), limitatamente all'articolo 37, e lettere c) e d) è riconosciuta anche ai giovani residenti nel territorio regionale che hanno compiuto il sedicesimo anno di età.

1 ter. Per le finalità di cui al comma 1 bis i comuni istituiscono un apposito elenco ove sono iscritti i giovani di cui al medesimo comma 1 bis che ne facciano richiesta. ".

 

2. Il comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 14/2010, è sostituito dal seguente:

"1. Salvo quanto previsto ai commi 1 bis e 1 ter dell'articolo 2, hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione. ".

 

3. Il comma 1 dell'articolo 61 della l.r. 14/2010, è sostituito dal seguente:

"1. La petizione consiste nel diritto di richiedere all'Assemblea legislativa l'adozione di provvedimenti e di esporre comuni necessità. ".

 

4. Il comma 1 dell'articolo 62 della l.r. 14/2010, è sostituito dal seguente:

"1. La consultazione è lo strumento che consente il coinvolgimento dei soggetti interessati nell'esercizio delle funzioni delle istituzioni regionali, attraverso canali di ascolto immediato e diretto delle loro opinioni. ".

 

     Art. 28. (Clausola valutativa)

1. L'Assemblea legislativa controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nella promozione e nello sviluppo delle politiche in favore dei giovani. A tal fine la Giunta regionale, a partire dall'anno successivo all'approvazione del primo Piano regionale di cui all' articolo 29, comma 1, e successivamente entro il 30 novembre di ogni anno, presenta all'Assemblea legislativa una relazione che documenta e descrive:

a) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, specificando le risorse stanziate e utilizzate, i soggetti coinvolti, le modalità di selezione dei progetti, le caratteristiche dei beneficiari, nonché i risultati conseguiti attraverso la realizzazione degli interventi medesimi;

b) gli strumenti attivati per garantire l'integrazione delle politiche e dei programmi regionali in favore dei giovani nei diversi ambiti di intervento, evidenziando le eventuali criticità emerse;

c) lo sviluppo e il funzionamento dei Servizi Informagiovani, con particolare riferimento al grado di fruizione dei servizi medesimi da parte dei giovani e alla creazione della rete regionale di coordinamento dei Servizi Informagiovani di cui all' articolo 18, comma 1 ;

d) le iniziative intraprese per favorire la riqualificazione e la ristrutturazione degli spazi destinati all'aggregazione giovanile di cui all' articolo 19 ;

e) l'attivazione e il funzionamento del portale regionale dedicato ai giovani di cui all' articolo 20, i dati relativi al numero medio di accessi al portale, nonché i dati e le informazioni riguardanti gli strumenti messi a disposizione per la creazione di una comunità digitale di giovani;

f) le attività realizzate in occasione della Giornata regionale dei giovani di cui all' articolo 22 ;

g) l'istituzione da parte dei comuni degli elenchi di cui al comma 1 ter, dell'articolo 2, della l.r. 14/2010, come introdotto dall' articolo 27 della presente legge, nonché il numero di giovani che hanno richiesto l'iscrizione negli stessi.

2. L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attività di controllo e valutazione della presente legge e cura la divulgazione dei risultati medesimi, anche attraverso il sito internet istituzionale dell'Assemblea legislativa e il portale regionale di cui all' articolo 20 .

3. I dati e i documenti prodotti ai fini del presente articolo vengono presi a riferimento per la redazione del Piano regionale per le politiche giovanili di cui all' articolo 6 e del Programma regionale di cui all' articolo 7 .

4. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1, per una migliore valutazione della presente legge.

 

     Art. 29. (Norme finali e transitorie)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Assemblea legislativa approva il primo Piano regionale per le politiche giovanili di cui all' articolo 6, comma 3 .

2. Entro tre mesi dall'approvazione del Piano di cui al comma 1 la Giunta regionale adotta il Programma regionale per le politiche giovanili di cui all' articolo 7, comma 3 .

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto:

a) stabilisce le modalità di costituzione e funzionamento del Tavolo di coordinamento delle politiche giovanili di cui all' articolo 23, comma 6 ;

b) individua modalità e criteri di nomina dei componenti della Consulta regionale dei giovani di cui all' articolo 24, comma 2 .

4. La Giunta regionale adotta il regolamento di cui all' articolo 16, comma 3, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 9 maggio 2018, n. 4.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 6 della L.R. 9 maggio 2018, n. 4.