§ 2.2.253 - L.R. 29 dicembre 2014, n. 28.
Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.) - Ulteriori modificazioni della legge regionale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:29/12/2014
Numero:28


Sommario
Art. 1 . (Oggetto)
Art. 2 . (Natura e funzioni)
Art. 3 . (Composizione e durata in carica)
Art. 4 . (Incompatibilità)
Art. 5 . (Decadenza)
Art. 6 . (Dimissioni)
Art. 7 . (Comunicazioni)
Art. 8 . (Funzioni del Presidente)
Art. 9 . (Regolamento interno)
Art. 10 . (Indennità di funzione, rimborsi spese e missioni)
Art. 11 . (Modalità di esercizio delle funzioni)
Art. 12 . (Funzioni proprie)
Art. 13 . (Funzioni delegate)
Art. 14 . (Programmazione delle attività del Co.Re.Com.)
Art. 15 . (Dotazione organica)
Art. 16 . (Gestione economica e finanziaria)
Art. 17 . (Norma di prima applicazione)
Art. 18 . (Norma finanziaria)
Art. 19 . (Modificazione della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 )
Art. 20 . (Abrogazioni alla legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 )


§ 2.2.253 - L.R. 29 dicembre 2014, n. 28.

Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazioni e di remittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)).

(B.U. 30 dicembre 2014, n. 61)

 

     Art. 1. (Oggetto)

1. In attuazione della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) e del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), è istituito, presso l'Assemblea legislativa, il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) della Regione Umbria.

 

          Art. 2. (Natura e funzioni)

1. Il Co.Re.Com. è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità, al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia, di controllo e vigilanza in tema di comunicazioni.

 

2. Il Co.Re.Com., quale organo regionale, svolge funzioni di garanzia, di consulenza e di supporto nei confronti della Regione nel campo della comunicazione.

 

3. Il Co.Re.Com., oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate, di cui agli articoli 12 e 13, svolge le attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.

 

          Art. 3. (Composizione e durata in carica)

1. Il Co.Re.Com. è composto dal Presidente e da altri due componenti scelti tra persone dotate di alta, consolidata, riconosciuta e documentata professionalità e competenza nel settore delle comunicazioni nei suoi aspetti giuridici, economici e tecnologici, che diano garanzia di indipendenza sia dal sistema politico istituzionale sia dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni.

 

2. Su proposta del Presidente dell'Assemblea legislativa, previa intesa con il Presidente della Giunta regionale, è individuato il candidato a ricoprire la carica di Presidente del Co.Re.Com.. Il Presidente del Co.Re.Com. è eletto dall'Assemblea legislativa, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri regionali assegnati.

 

3. Se al termine della terza votazione non si sia raggiunta la maggioranza richiesta dal comma 2, a partire dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri regionali assegnati.

 

4. Gli altri componenti del Co.Re.Com. sono eletti dall'Assemblea legislativa, a scrutinio segreto, con voto limitato a un solo nome; in caso di parità risulta eletto il più anziano di età.

 

5. Il Presidente e i componenti del Co.Re.Com., eletti ai sensi dei commi 2, 3 e 4, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il Co.Re.Com. tiene la prima seduta entro dieci giorni dall'adozione del decreto del Presidente della Giunta regionale.

 

6. I componenti del Co.Re.Com., tra cui il Presidente, durano in carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti del Co.Re.Com. che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno.

 

7. In caso di morte, di dimissioni, di decadenza o di impedimento permanente di uno dei componenti del Co.Re.Com., tra cui il Presidente, l'Assemblea legislativa procede all'elezione del sostituto che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del Co.Re.Com..

 

8. Nel caso in cui il Co.Re.Com. si riduca a meno di due componenti, si procede al rinnovo integrale dello stesso.

 

9. Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del Co.Re.Com. si provvede entro quarantacinque giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 8 . Al rinnovo parziale, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di un membro, si procede entro sessanta giorni dalla presa d'atto delle dimissioni da parte del Presidente dell'Assemblea legislativa o dal verificarsi dell'evento, in caso di morte o impedimento permanente. In caso di decadenza del componente, si procede contestualmente all'adozione da parte dell'Assemblea legislativa della deliberazione relativa alla decadenza medesima.

 

          Art. 4. (Incompatibilità)

1. Le cariche di Presidente e di componente del Co.Re.Com. sono incompatibili con le seguenti situazioni:

a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;

b) componente del Governo nazionale;

c) Presidente di Giunta regionale, componente di Giunta regionale, Consigliere regionale;

d) Sindaco, Presidente di amministrazione provinciale, Assessore comunale, Consigliere comunale o provinciale;

e) Presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;

f) detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti e movimenti politici;

g) amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale; il socio risparmiatore delle società commerciali e delle società cooperative non versa in situazione di incompatibilità;

h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i soggetti di cui alla lettera g) ;

i) dipendente regionale.

 

2. Ciascun componente del Co.Re.Com. è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Co.Re.Com. ed al Presidente dell'Assemblea legislativa il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità.

 

          Art. 5. (Decadenza)

1. Il Presidente e gli altri componenti del Co.Re.Com. decadono dall'incarico:

a) qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a cinque sedute consecutive;

b) qualora sussista una causa di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverla.

 

2. Il Presidente dell'Assemblea legislativa procede, a norma del comma 3, alla contestazione delle cause di decadenza d'ufficio o su segnalazione del Presidente del Co.Re.Com. che è tenuto a comunicare il fatto di cui al comma 1, lettera a), nonché, se ne è a conoscenza, l'esistenza di altre cause di decadenza.

 

3. Il Presidente dell'Assemblea legislativa, entro sette giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza della causa di decadenza, la contesta per iscritto all'interessato, con invito a rimuovere la causa di incompatibilità entro trenta giorni. L'interessato, entro trenta giorni dalla contestazione, può presentare osservazioni e controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni, il Presidente dell'Assemblea legislativa provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata rimossa, ovvero propone all'Assemblea legislativa l'adozione del provvedimento di decadenza negli altri casi, secondo le procedure di cui all'articolo 3.

 

          Art. 6. (Dimissioni)

1. Le dimissioni dei componenti del Co.Re.Com. sono presentate, tramite il Presidente dello stesso, al Presidente dell'Assemblea legislativa. Le dimissioni del Presidente del Co.Re.Com. sono presentate direttamente al Presidente dell'Assemblea legislativa. Il Presidente dell'Assemblea legislativa prende atto delle dimissioni e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei dimissionari.

 

2. I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni fino all'elezione dei successori.

 

          Art. 7. (Comunicazioni)

1. Il Presidente dell'Assemblea legislativa comunica all'Autorità l'avvenuta elezione del Co.Re.Com. e del suo Presidente, nonché le eventuali variazioni nella composizione del Co.Re.Com. stesso.

 

          Art. 8. (Funzioni del Presidente)

1. Il Presidente del Co.Re.Com.:

a) rappresenta il Co.Re.Com. e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;

b) convoca il Co.Re.Com., determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;

c) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'Autorità.

 

2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni di Presidente sono esercitate dal componente più anziano.

 

          Art. 9. (Regolamento interno)

1. Il Co.Re.Com. adotta entro sessanta giorni dal suo insediamento il regolamento interno che disciplina:

a) il funzionamento del Co.Re.Com., compresa la possibilità di delega di compiti preparatori ed istruttori ai singoli componenti;

b) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.

 

2. Il Co.Re.Com. approva, altresì, un "codice etico" volto a regolare la deontologia dei componenti, dei dipendenti e degli eventuali collaboratori o consulenti.

 

          Art. 10. (Indennità di funzione, rimborsi spese e missioni)

1. Al Presidente ed agli altri componenti del Co.Re.Com. è attribuita un'indennità di funzione, per dodici mensilità, pari, rispettivamente, al venticinque per cento e al dieci per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.

 

2. Ai componenti che, su incarico del Presidente del Co.Re.Com., si rechino in località diverse da quella della sede del Co.Re.Com., è dovuto il trattamento economico di missione, comprensivo delle eventuali spese di soggiorno, previsto per i dirigenti regionali.

 

          Art. 11. (Modalità di esercizio delle funzioni)

1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate il Co.Re.Com. dispone della struttura di supporto di cui all'articolo 15.

 

2. Nell'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità, il Co.Re.Com. può avvalersi di tutti gli organi periferici dell'amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità.

 

          Art. 12. (Funzioni proprie)

1. Il Co.Re.Com. esercita come funzioni proprie quelle conferitegli dalla normativa nazionale e regionale, ed in particolare:

a) vigila in materia di pluralismo e di parità di accesso ai mezzi di informazione del sistema radiotelevisivo in ambito regionale, in applicazione della normativa vigente, sia nei periodi elettorali sia nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie;

b) svolge le attività istruttorie necessarie con predisposizione della graduatoria per l'attribuzione e l'erogazione dei contributi alle emittenti televisive locali che il Ministero competente assegna annualmente ai sensi dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo);

c) provvede al monitoraggio qualitativo e quantitativo di ogni forma di comunicazione di interesse regionale;

d) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui all'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), garantendo adeguati spazi di informazione ed espressione in ordine alla trattazione delle tematiche in materia di parità di genere;

e) svolge attività di indagine, studio e ricerca in materia di informazione e comunicazione in ambito regionale;

f) formula proposte, orientamenti ed indicazioni agli organi regionali in tutti i casi in cui essi debbano esprimere, o esprimano autonomamente, pareri all'Autorità o ad altri soggetti in materie interessanti il settore delle comunicazioni, o adottino provvedimenti sulle stesse materie.

 

          Art. 13. (Funzioni delegate)

1. Il Co.Re.Com. esercita le funzioni di garanzia, di gestione e di controllo delegate dall'Autorità ai sensi della l. 249/1997, del d.lgs. 177/2005 e del Regolamento adottato dall'Autorità stessa in applicazione della sopracitata normativa.

 

2. Le funzioni delegate sono esercitate dal Co.Re.Com. nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti ad essa affidati.

 

3. L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente della Giunta regionale, dal Presidente dell'Assemblea legislativa e dal Presidente del Co.Re.Com., nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate, nonché le risorse economiche e strumentali assegnate per il loro esercizio.

 

4. Le risorse assegnate e trasferite dall'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate sono iscritte in un apposito capitolo di spesa del bilancio autonomo dell'Assemblea legislativa.

 

          Art. 14. (Programmazione delle attività del Co.Re.Com.)

1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Co.Re.Com. presenta all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. La parte del programma relativa alle funzioni delegate, con l'indicazione delle connesse spese, è presentata anche all'Autorità.

 

2. L'Ufficio di presidenza, sentito il Presidente del Co.Re.Com., esamina ed approva il programma. In conformità al programma approvato sono determinati i mezzi e le risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio dell'Assemblea legislativa e da porre a disposizione del Co.Re.Com..

 

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Co.Re.Com. presenta all'Assemblea legislativa e all'Autorità:

a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente;

b) il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria, che viene allegato al rendiconto annuale dell'Assemblea legislativa.

 

4. Il Co.Re.Com., d'intesa con l'Ufficio di presidenza, attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni, rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale di cui al comma 3, lettera a) .

 

          Art. 15. (Dotazione organica)

1. L'Ufficio di presidenza, sentito il Presidente del Co.Re.Com., individua all'interno dell'organizzazione assembleare la struttura di supporto al Co.Re.Com.. La struttura deve essere numericamente e qualitativamente adeguata per l'esercizio delle funzioni da svolgere.

 

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Co.Re.Com. può avvalersi, nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma approvato dall'Ufficio di presidenza, di soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.

 

          Art. 16. (Gestione economica e finanziaria)

1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Co.Re.Com. ha autonomia gestionale e operativa, secondo le norme in materia di amministrazione e contabilità.

 

2. Le spese di cui al comma 1 sono imputate ad apposito capitolo del bilancio di previsione dell'Assemblea legislativa relativo all'esecuzione del programma annuale di attività del Co.Re.Com..

 

          Art. 17. (Norma di prima applicazione)

1. In sede di prima applicazione, il Co.Re.Com. viene eletto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e tiene la sua prima seduta entro 10 giorni dalla data di adozione del decreto di nomina di cui all'articolo 3, comma 5 .

 

2. L'organo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, già in regime di proroga ai sensi del combinato disposto degli articoli 18, comma 4, e 21 della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)), è prorogato fino all'insediamento del nuovo Co.Re.Com. ai sensi del comma 1 .

 

          Art. 18. (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte per l'anno 2014 con lo stanziamento già previsto nel capitolo 20 "Fondo a disposizione del CO.RE.COM." del bilancio autonomo dell'Assemblea legislativa.

 

2. Per gli anni successivi, l'entità della spesa di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilità.

 

          Art. 19. (Modificazione della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 )

1. Il titolo della l.r. 3/2000: " Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.) ", è sostituito dal seguente: " Norme in materia di comunicazione ".

 

          Art. 20. (Abrogazioni alla legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 )

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 3/2000, è abrogata.

 

2. Il comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 3/2000, è abrogato.

 

3. Gli articoli 12, 13, 14 e 16 della l.r. 3/2000, sono abrogati.

 

4. Dopo l'articolo 16 della l.r. 3/2000 le parole: " TITOLO IV - Istituzione e funzionamento del CO.RE.COM. " sono abrogate.

 

5. Gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 della l.r. 3/2000, sono abrogati.

 

6. I commi 2 e 6 dell'articolo 31 della l.r. 3/2000, sono abrogati.

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.