§ 3.3.120 - L.R. 8 giugno 2018, n. 28.
Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 formazione professionale, ricerca scientifica
Data:08/06/2018
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Il sistema regionale per l’impiego. Sostituzione dell’articolo 20 della l.r. 32/2002
Art. 2.  Funzioni della Regione. Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 32/2002
Art. 3.  Convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei disabili. Modifiche all’articolo 21 bis della l.r. 32/2002
Art. 4.  Istituzione dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI). Modifiche all’articolo 21 ter della l.r. 32/2002
Art. 5.  Funzioni dell’Agenzia. Sostituzione dell’articolo 21 quater della l.r. 32/2002
Art. 6.  Articolazione organizzativa. Sostituzione dell’articolo 21 quinquies della l.r. 32/2002
Art. 7.  Organi. Modifiche all’articolo 21 sexies della l.r. 32/2002
Art. 8.  Direttore. Sostituzione dell’articolo 21 septies della l.r. 32/2002
Art. 9.  Attribuzioni del direttore. Modifiche all’articolo 21 octies della l.r. 32/2002
Art. 10.  Collegio dei revisori. Sostituzione dell’articolo 21 novies della l.r. 32/2002
Art. 11.  Sistema di valutazione. Inserimento dell’articolo 21 novies 1 nella l.r. 32/2002.
Art. 12.  Programma annuale delle attività. Modifiche all’articolo 21 decies della l.r. 32/2002
Art. 13.  Bilanci e contabilità. Sostituzione dell’articolo 21 duodecies della l.r. 32/2002
Art. 14.  Entrate. Sostituzione dell’articolo 21 terdecies della l.r. 32/2002
Art. 15.  Regolamento di amministrazione e contabilità. Inserimento dell’articolo 21 terdecies 1 nella l.r. 32/2002
Art. 16.  Patrimonio. Sostituzione dell’articolo 21 quaterdecies della l.r. 32/2002
Art. 17.  Personale. Sostituzione dell’articolo 21 quinquiesdecies della l.r. 32/2002
Art. 18.  Commissione regionale permanente tripartita. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 32/2002
Art. 19.  Comitati tecnici territoriali per il collocamento dei disabili. Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 32/2002
Art. 20.  Trasferimento del personale
Art. 21.  Determinazione dei fondi per il salario accessorio e per la retribuzione di posizione e di risultato
Art. 22.  Disposizioni transitorie sul trattamento giuridico ed economico accessorio del personale trasferito
Art. 23.  Stabilizzazioni
Art. 24.  Cessazione degli uffici comuni
Art. 25.  Beni mobili
Art. 26.  Archivi e documentazione
Art. 27.  Beni immobili
Art. 28.  Partecipazioni societarie
Art. 29.  Ulteriori esclusioni dalla successione dell’Agenzia
Art. 30.  Efficacia delle convenzioni e rimborso delle spese sostenute dalle province e dalla città metropolitana
Art. 31.  Disposizioni finanziarie
Art. 32.  Disposizioni di prima applicazione
Art. 33.  Norma finale
Art. 34.  Abrogazioni
Art. 35.  Entrata in vigore


§ 3.3.120 - L.R. 8 giugno 2018, n. 28.

Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro.

(B.U. 8 giugno 2018, n. 23)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e, in particolare, l’articolo 1, commi da 793 a 799;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) e, in particolare, il capo II;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 25 maggio 2018;

Considerato quanto segue:

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 793 a 799, della l. 205/2017, prevedono il completamento della transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l’impiego e il contestuale consolidamento delle relative attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al d.lgs. 150/2015, da effettuarsi entro la data del 30 giugno 2018;

2. Il processo riorganizzativo del mercato del lavoro viene completato con l’istituzione, in via definitiva, dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI, introdotta con legge regionale 14 ottobre 2014, n. 59, la cui attuazione era stata sospesa dall’articolo 30, comma 2, della l.r. 82/2015 nelle more della definizione dell’assetto delle competenze istituzionali in materia di lavoro a livello nazionale;

3. Sono di conseguenza trasferite all’ARTI le risorse umane, così come definite dalle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 28, comma 1, della l.r. 82/2015, nonché le risorse strumentali e finanziarie;

4. Al personale dell’ARTI, ente dipendente della Regione, si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali e al personale a tempo determinato risultante dalle convenzioni di cui al punto 3 si applicano inoltre le procedure di stabilizzazione di cui all’articolo 1, comma 796, della l. 205/2017;

 

5. Gli uffici comuni tra province, città metropolitana e Regione, che attualmente esercitano funzioni in materia di mercato del lavoro, istituiti ai sensi dell’articolo 28, comma 4 ter, della l.r. 82/2015 per la gestione della fase transitoria, cessano la propria attività contestualmente alla data di costituzione dell’ARTI;

6. Viene disciplinato il subentro nelle partecipazioni societarie connesse all’esercizio delle funzioni in materia di mercato del lavoro, che riguarda unicamente le quote detenute dalla Provincia di Prato nella società F.I.L. S.r.l - Formazione innovazione lavoro, con norme di garanzia già adottate in occasione del riordino delle funzioni di cui alla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

7. In considerazione del termine ravvicinato per il trasferimento del personale, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

 

Approva la presente legge

 

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)

 

Art. 1. Il sistema regionale per l’impiego. Sostituzione dell’articolo 20 della l.r. 32/2002

1. L’articolo 20 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è sostituito dal seguente:

“Art. 20 Il sistema regionale per l'impiego

1. Il sistema regionale per l'impiego è costituito dalla rete delle strutture organizzate ai sensi del presente capo per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 19 e per la gestione dei relativi servizi.

2. I servizi e le misure di politica attiva del lavoro sono definiti dall’articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

3. Fanno parte del sistema regionale per l'impiego i centri per l'impiego costituiti ai sensi dell’articolo 18 del d.lgs. 150/2015 .”.

 

     Art. 2. Funzioni della Regione. Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 32/2002

1. L’articolo 21 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 21 Funzioni della Regione

1. La Regione sviluppa e promuove politiche del lavoro per prevenire e contrastare la disoccupazione, in particolare quella di lunga durata, agevolare l’inserimento lavorativo, favorendo la stabilità del lavoro, la mobilità professionale e le carriere individuali, sostenendo il reinserimento nella vita professionale, in particolare di gruppi svantaggiati a rischio di esclusione sociale, nonché sostenendo azioni positive per le pari opportunità e l’inclusione sociale. La Regione garantisce inoltre l’integrazione con le politiche per l’istruzione e la formazione anche nell’ottica della realizzazione della rete dell’apprendimento permanente.

2. Per il conseguimento dei fini di cui al comma 1 la Regione:

a) definisce gli ambiti territoriali ottimali per l’organizzazione dei servizi pubblici per il lavoro sulla base di indicatori statistici, aggiornando la relativa disciplina di settore;

b) individua e promuove gli strumenti idonei al raggiungimento delle finalità previste dal comma 1, anche attraverso l’attuazione di politiche del lavoro e interventi di sostegno rivolti alle persone ed alle imprese, nonché a favore dello sviluppo delle strutture e del sistema dei servizi dell'orientamento e del lavoro;

c) definisce gli standard qualitativi aggiuntivi ai livelli essenziali di prestazioni (LEP) definiti dal d. lgs. 150/2015;

d) definisce gli obiettivi triennali della rete dei centri per l’impiego;

e) promuove e sostiene iniziative per l’adeguamento e l’innovazione organizzativa della rete regionale dei servizi per il lavoro nonché la riqualificazione e l’aggiornamento degli operatori;

f) promuove e coordina l’organizzazione del mercato del lavoro regionale, con particolare riferimento alla rete regionale di servizi per il lavoro e al raccordo tra operatori pubblici e privati;

g) gestisce il sistema informativo del lavoro regionale nel quadro degli standard e delle procedure definite dal sistema informativo nazionale;

h) programma e coordina le funzioni dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro;

i) definisce gli standard qualitativi aggiuntivi per l'accreditamento e le autorizzazioni regionali dei soggetti privati;

j) garantisce l’attività di assistenza e mediazione delle vertenze aziendali a supporto degli organi politici, gestisce le procedure di licenziamento collettivo e relative agli ammortizzatori sociali di ambito pluriprovinciale e nazionale;

k) garantisce il raccordo con l'Agenzia nazionale per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro);

l) garantisce il raccordo istituzionale con lo Stato e le altre regioni;

m) programma gli interventi a valere sui fondi comunitari, nazionali e regionali.

3. La Regione valorizza la bilateralità fra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori come libera forma di collaborazione tra le parti.”.

 

     Art. 3. Convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei disabili. Modifiche all’articolo 21 bis della l.r. 32/2002

1. Al comma 1 dell’articolo 21 bis della l.r. 32/2002 le parole: “con la provincia interessata” sono sostituite dalle seguenti: “con l’Agenzia di cui all’articolo 21 ter”.

2. Al comma 2 dell’articolo 21 bis della l.r. 32/2002 le parole: “la provincia stipula” sono sostituite dalle seguenti: “l’Agenzia di cui all’articolo 21 ter stipula”.

 

     Art. 4. Istituzione dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI). Modifiche all’articolo 21 ter della l.r. 32/2002

1. Nella rubrica e al comma 1 dell’articolo 21 ter della l.r. 32/2002 le parole: “Agenzia regionale per il lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI)”.

2. Il comma 4 dell’articolo 21 ter è abrogato.

 

     Art. 5. Funzioni dell’Agenzia. Sostituzione dell’articolo 21 quater della l.r. 32/2002

1. L’articolo 21 quater della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 21 quater Funzioni dell’Agenzia

1. L’Agenzia, in coerenza con gli atti di programmazione regionale di cui agli articoli 7 e 8 della l.r. 1/2015, svolge le seguenti funzioni:

a) gestione della rete regionale dei centri per l’impiego, nonché dei servizi erogati e delle misure di politica attiva alla luce dei LEP e degli standard definiti a livello nazionale e regionale;

b) sottoscrizione di convenzioni con soggetti pubblici e privati accreditati, ai sensi dell’articolo 20 ter, secondo criteri di economicità, cooperazione, integrazione e qualità;

c) gestione degli interventi di politica attiva del lavoro;

d) attuazione di interventi in tema di pari opportunità tra uomini e donne, con particolare attenzione al mercato del lavoro;

e) promozione e gestione di incentivi e agevolazioni alle imprese e ai datori di lavoro a sostegno dell’occupazione di lavoratori in particolari condizioni di svantaggio;

f) gestione degli interventi finalizzati ad assicurare la continuità delle prestazioni ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali;

g) gestione dei servizi relativi all'incontro fra domanda e offerta di lavoro;

h) assistenza tecnica alla Giunta regionale e agli uffici regionali competenti a supporto dello svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo e valutazione delle politiche regionali del lavoro;
i) collaborazione con le strutture regionali competenti per l'integrazione delle politiche del lavoro, della formazione e dell'istruzione, nonché delle politiche sociali e dello sviluppo economico;

j) collaborazione con le altre agenzie regionali, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con altri enti pubblici e istituzionali;

k) raccordo con i corrispondenti organismi istituiti dallo Stato;

l) gestione del sistema regionale di accreditamento e autorizzazione ivi compresa la tenuta dell'elenco dei soggetti accreditati e autorizzati;

m) gestione delle procedure di licenziamento collettivo e relative agli ammortizzatori sociali di ambito provinciale; supporto alla Regione nelle attività di assistenza e mediazione delle vertenze aziendali presiedute dagli organi politici;

n) gestione degli interventi finanziati con risorse comunitarie, statali e regionali secondo le linee di indirizzo e di attuazione fornite dalla direzione regionale competente per materia;

o) gestione dei servizi relativi al collocamento mirato e all’inserimento lavorativo dei disabili;

p) monitoraggio e analisi delle politiche del lavoro a livello territoriale tramite l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro.

2. L'Agenzia può svolgere ulteriori attività relative alle politiche del lavoro, previa autorizzazione della Giunta regionale, attraverso convenzioni con altri organismi competenti in materia.”.

 

     Art. 6. Articolazione organizzativa. Sostituzione dell’articolo 21 quinquies della l.r. 32/2002

1. L’articolo 21 quinquies della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 21 quinquies Articolazione organizzativa

1. L’Agenzia è organizzata in una struttura centrale di livello regionale e in strutture periferiche, che si articolano in uffici territoriali organizzati in centri per l’impiego e servizi territoriali.

2. La struttura centrale di livello regionale dell’Agenzia ha sede in Firenze, negli appositi spazi messi a disposizione gratuitamente dalla Regione.”.

 

     Art. 7. Organi. Modifiche all’articolo 21 sexies della l.r. 32/2002

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 21 sexies della l.r. 32/2002 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Per quanto non previsto dalla presente legge, agli organi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).”.

 

     Art. 8. Direttore. Sostituzione dell’articolo 21 septies della l.r. 32/2002

1. L’articolo 21 septies della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 21 septies Direttore

1. Il direttore è nominato dal Presidente della Giunta regionale fra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private di rilevanti dimensioni nelle materie di competenza dell’Agenzia.

2. L’incarico di direttore ha durata coincidente con quella della legislatura.

3. Il trattamento economico del direttore è determinato dalla Giunta regionale in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'articolo 7 della medesima legge.

4. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato.

5. L'incarico di direttore ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell’anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito, sono a carico del bilancio dell'Agenzia.

6. Nel caso in cui l’incarico di direttore sia conferito a un dipendente della Regione o di un ente da essa dipendente, l’amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull’intero trattamento economico corrisposto dall’Agenzia, comprensivi delle quote a carico del dipendente, e a richiedere il rimborso di tutto l’onere da essa sostenuto all’Agenzia, che procede al recupero della quota a carico dell’interessato.

7. Nel caso in cui l’incarico di direttore sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all’Agenzia il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, l’Agenzia provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.

8. Il trattamento contributivo di cui ai commi 6 e 7 esclude ogni altra forma di versamento.

9. La valutazione del direttore è effettuata dalla Giunta regionale su proposta dell’Organismo indipendente di valutazione.

10. Il contratto del direttore può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall'articolo 15, comma 4, della l.r. 5/2008, per i seguenti motivi:
a) grave perdita del conto economico;

b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal programma annuale di attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore.

c) valutazione negativa, effettuata ai sensi del comma 9, sul conseguimento degli obiettivi di cui al piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all’articolo 21 novies 1;

d) mancata adozione del bilancio di previsione o del bilancio di esercizio oppure adozione degli stessi oltre trenta giorni rispetto ai termini previsti all’articolo 21 duodecies, commi 3 e 6, per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore.”.

 

     Art. 9. Attribuzioni del direttore. Modifiche all’articolo 21 octies della l.r. 32/2002

1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 21 octies della l.r. 32/2002 è sostituita dalla seguente:

“a) adotta il regolamento di amministrazione e contabilità e propone alla Giunta regionale la proposta di dotazione organica nell’ambito del piano dei fabbisogni dell’Agenzia, di cui all’articolo 21 quinquiesdecies;” .

2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 21 octies della l.r. 32/2002 le parole: “piano annuale” sono sostituite dalle seguenti: “programma annuale”.

3. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 21 octies della l.r. 32/2002 è inserita la seguente:

“c bis) adotta la proposta di piano della qualità della prestazione organizzativa e di relazione sulla qualità della prestazione;”.

4. Dopo la lettera c bis) del comma 2 dell’articolo 21 octies della l.r. 32/2002 è inserita la seguente:

“c ter) invia alla Giunta regionale la relazione annuale sull’attività svolta nell’anno precedente;”.

5. Dopo la lettera c ter) del comma 2 dell’articolo 21 octies della l.r. 32/2002 è inserita la seguente:

“c quater) adotta, per ciascuna tipologia di erogazione finanziaria, specifici manuali procedimentali in applicazione della normativa comunitaria;”.

6. Il comma 3 dell’articolo 21 octies della l.r. 32/2002 è abrogato.

 

     Art. 10. Collegio dei revisori. Sostituzione dell’articolo 21 novies della l.r. 32/2002

1. L’articolo 21 novies della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 21 novies Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati con voto limitato dal Consiglio regionale, che ne individua anche il presidente.

2. Il collegio resta in carica per lo stesso periodo del direttore.

3. Il collegio esamina, sotto il profilo della legittimità contabile ed amministrativa, gli atti che comportano un onere a carico del bilancio e non sono direttamente riferiti alla corresponsione di aiuti a carico dei fondi comunitari.

4. Gli atti di cui al comma 3 sono trasmessi dal direttore, entro cinque giorni dall’adozione, al collegio, che esprime le osservazioni su ognuno di essi entro quindici giorni dal ricevimento ed ha facoltà di acquisire d’ufficio tutta la documentazione.
5. Le osservazioni del collegio sono immediatamente comunicate al direttore che, se ritiene di adeguarsi ai rilievi, adotta i provvedimenti conseguenti dandone immediata comunicazione al collegio medesimo. In caso contrario adotta comunque l’atto motivando le proprie valutazioni e comunicandole al collegio.

6. Il collegio può verificare, nei tre mesi successivi, la legittimità dei pagamenti sugli aiuti comunitari, richiedendo la necessaria documentazione e formulando le osservazioni in merito al direttore.

7. Il collegio vigila sull’osservanza da parte dell’ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e, in particolare, esercita le funzioni di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale.

8. La relazione con la quale il collegio esprime il parere sul bilancio preventivo dell’ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.

9. Il collegio esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all’articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

10. Il collegio può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e a richiedere notizie sull’andamento delle operazioni svolte.

11. Il collegio presenta semestralmente alla Giunta regionale una relazione sull’andamento della gestione finanziaria e amministrativa dell’Agenzia.

12. Al presidente del collegio spetta un’indennità annua pari al 5 per cento dell'indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale.

13. Ai membri del collegio spetta un’indennità annua pari al 4 per cento dell'indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale.

14. Al presidente e ai membri del collegio residenti in comuni diversi dalla sede dell’Agenzia è dovuto il rimborso spese nella misura prevista per i dirigenti regionali.”.

 

     Art. 11. Sistema di valutazione. Inserimento dell’articolo 21 novies 1 nella l.r. 32/2002.

1. Dopo l’articolo 21 novies della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

“Art. 21 novies 1 Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione

1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa dell'Agenzia definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basano la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del direttore. Il piano della qualità della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell’Agenzia.

2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto dal direttore in coerenza con il programma annuale di attività ed è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.

3. La Giunta regionale, nell'ambito di apposite linee guida e in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 1/2009, definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano di cui al comma 1.

4. Il direttore, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione, che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dalla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.”

 

     Art. 12. Programma annuale delle attività. Modifiche all’articolo 21 decies della l.r. 32/2002

1. La rubrica dell’articolo 21 decies della l.r. 32/2002 è sostituita dalla seguente: “Programma annuale delle attività”.

2. Al comma 1 dell’articolo 21 decies della l.r. 32/2002 le parole: “31 luglio” sono sostituite dalle seguenti: “31 ottobre” e le parole: “piano annuale” sono sostituite dalle seguenti: “programma annuale”.

3. Al comma 2 dell’articolo 21 decies della l.r. 32/2002 le parole: “piano annuale” sono sostituite dalle seguenti: “programma annuale”.

4. Al comma 3 dell’articolo 21 decies della l.r. 32/2002 la parola: “piano” è sostituita dalla seguente: “programma”.

5. Il comma 4 dell’articolo 21 decies della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

“4. Entro i termini previsti per l’invio della richiesta di parere al Consiglio regionale sul bilancio preventivo economico di cui all’articolo 21 duodecies, commi 3 e 4, la Giunta regionale provvede all’approvazione del programma di attività, previa verifica del rispetto degli indirizzi regionali di cui al comma 1, e lo trasmette al Consiglio regionale.”.

6. Dopo il comma 4 dell’articolo 21 decies della l.r. 32/2002 è aggiunto il seguente:

“4 bis. La Giunta regionale prescrive al direttore dell’Agenzia la modifica del programma di attività nel caso in cui ciò si renda necessario al fine di garantire l’allineamento dello stesso al bilancio preventivo economico approvato a seguito del parere del Consiglio regionale.”.

 

     Art. 13. Bilanci e contabilità. Sostituzione dell’articolo 21 duodecies della l.r. 32/2002

1. L’articolo 21 duodecies della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 21 duodecies Bilanci e contabilità

1. L’esercizio finanziario dell’Agenzia inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno.

2. I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti, con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e ai principi contabili regionali.

3. Il bilancio preventivo economico è adottato dal direttore dell’Agenzia e trasmesso alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del collegio dei revisori. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.

4. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all’Agenzia, entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del bilancio stesso. L’Agenzia trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il bilancio riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul bilancio al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.

5. Entro quindici giorni dall’acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale approva il bilancio.

6. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dal direttore dell’Agenzia alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce. La Giunta regionale effettua l’istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 3 e 4. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.

7. Il direttore dell’Agenzia, contestualmente al bilancio di esercizio, invia annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, sull'andamento della gestione e provvede a fornire alla Regione le informative richieste.

8. L’Agenzia provvede all’acquisizione di forniture e servizi ed alla esecuzione dei lavori secondo la normativa vigente in materia.”.

 

     Art. 14. Entrate. Sostituzione dell’articolo 21 terdecies della l.r. 32/2002

1. L’articolo 21 terdecies della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 21 terdecies Entrate

1. Le entrate dell’Agenzia sono costituite da:

a) contributo regionale per le spese di funzionamento, determinato annualmente con legge di bilancio, comprensivo delle risorse di cui all’articolo 1, commi 794 e 797, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020);

b) finanziamenti della Regione finalizzati alle attività previste dal programma annuale, di cui all’articolo 21 decies;

c) altri contributi statali e comunitari;

d) ricorso al credito, nel rispetto delle prescrizioni sul ricorso ad operazioni finanziarie e patrimoniali contenute nell’articolo 8 della l.r. 65/2010;

e) ulteriori entrate eventuali.

2. L’Agenzia individua, nel rispetto della normativa vigente in materia, un istituto bancario per l’attività di tesoreria per la gestione degli incassi, oltre che dei pagamenti, sia di spese di funzionamento che di premi e contributi e relativa al pagamento dei premi e contributi, nonché alla gestione delle spese di funzionamento.

3. L’Agenzia stipula con l’istituto bancario individuato ai sensi del comma 2, la convenzione di cui all’articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).”.

 

     Art. 15. Regolamento di amministrazione e contabilità. Inserimento dell’articolo 21 terdecies 1 nella l.r. 32/2002

1. Dopo l’articolo 21 terdecies della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

“Art. 21 terdecies 1. Regolamento di amministrazione e contabilità

1. Il regolamento di amministrazione e contabilità dell’Agenzia è approvato dalla Giunta regionale e definisce i criteri e le modalità per il funzionamento dell’Ente.

2. Il regolamento prevede la separazione tra gestione dei fondi comunitari e gestione di fondi nazionali o regionali.

3. Il regolamento definisce i criteri per la determinazione dei costi delle funzioni e delle attività indicate nel programma annuale, ivi compresi i costi figurativi del personale utilizzato.”.

 

     Art. 16. Patrimonio. Sostituzione dell’articolo 21 quaterdecies della l.r. 32/2002

1. L’articolo 21 quaterdecies della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 21 quaterdecies Patrimonio

1. L'agenzia ha un proprio patrimonio che, nella fase iniziale, è costituito dal contributo al fondo di dotazione assegnato dalla Regione e dai beni mobili trasferiti ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 ( Agenzia regionale toscana per l’impiego “ARTI”. Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro) .

 

     Art. 17. Personale. Sostituzione dell’articolo 21 quinquiesdecies della l.r. 32/2002

1. L’articolo 21 quinquiesdecies della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 21 quinquiesdecies Personale

1. Al personale dell’Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali.

2. Il piano triennale dei fabbisogni dell’Agenzia, nell’ambito del quale è definita la dotazione organica, è approvato dalla Giunta regionale su proposta del direttore.”.

 

     Art. 18. Commissione regionale permanente tripartita. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 32/2002

1. Al comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 32/2002 le parole: “limitatamente alle funzioni di competenza regionale,” sono soppresse.

 

     Art. 19. Comitati tecnici territoriali per il collocamento dei disabili. Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 32/2002

1. L’articolo 25 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 25 Comitati tecnici territoriali per il collocamento dei disabili

1. L’Agenzia di cui all’articolo 21 ter istituisce comitati tecnici territoriali con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità.

2. I comitati tecnici territoriali operano sulla base di linee guida approvate dal direttore dell’Agenzia di cui all’articolo 21 ter.

3. I comitati tecnici territoriali sono composti dal medico legale e dall'esperto in servizi sociali, componenti della commissione medica operante presso l'Azienda unità sanitaria locale incaricata di effettuare gli accertamenti dello stato invalidante, nonché da un funzionario dell’Agenzia di cui all’articolo 21 ter.”.

 

CAPO II

Disposizioni di riordino del mercato del lavoro

 

SEZIONE I

Disposizioni sul personale

 

     Art. 20. Trasferimento del personale

1. A decorrere dal 28 giugno 2018 è trasferito all’Agenzia regionale toscana per l’impiego di cui agli articoli 21 ter e seguenti della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), di seguito denominata “Agenzia”:

a) il personale a tempo indeterminato, appartenente alla qualifica dirigenziale e alle categorie del comparto funzioni locali, delle province e della città metropolitana risultante dall’elenco allegato alle convenzioni stipulate tra la Regione Toscana e gli enti medesimi ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016), il cui rapporto di lavoro è in corso alla data del trasferimento;

b) il personale a tempo determinato, appartenente alle categorie del comparto funzioni locali, delle province e della città metropolitana risultante dalle convenzioni di cui alla lettera a), il cui rapporto di lavoro è in corso alla data del trasferimento.

2. Dalla stessa data di cui al comma 1, è trasferito all’Agenzia il personale dipendente a tempo indeterminato che, quantunque non compreso nelle convenzioni di cui al comma 1, risulta avere tutte le seguenti caratteristiche:

a) essere stato collocato, per le funzioni in materia di politiche attive del lavoro, in sovrannumero dalla provincia o dalla città metropolitana, ai sensi dell’articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2015);

b) trovarsi in posizione di comando o distacco o istituti analoghi presso altra amministrazione pubblica, senza che si sia provveduto, a norma dell’articolo 1, comma 799, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), al trasferimento definitivo presso l’ente in cui presta servizio.

3. L’Agenzia subentra altresì, a decorrere dalla data di cui al comma 1, nei contratti di lavoro a tempo determinato, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, del personale con qualifica dirigenziale risultante dalle convenzioni di cui al medesimo comma.

4. Al fine di garantire la continuità dello svolgimento delle funzioni e dei servizi per il lavoro, i contratti di cui al comma 3 sono prorogati fino a 31 dicembre 2018, ovvero, in caso di avvio entro tale data delle procedure di reclutamento di personale con qualifica dirigenziale, fino alla conclusione delle procedure medesime. Tali incarichi non rilevano ai fini del rispetto dei limiti di cui all’articolo 13, comma 1, e articolo 18 bis, comma 1, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) .

5. Entro il termine di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale, è individuato il personale soggetto a trasferimento ai sensi del medesimo comma.

6. Con la stessa deliberazione di cui al comma 5 o con deliberazione integrativa è individuato il personale soggetto a trasferimento ai sensi del comma 2, previa comunicazione della provincia o della città metropolitana interessata, da effettuarsi entro sette giorni dall’entrata in vigore della presente legge, attestante la sussistenza dei requisiti di cui al medesimo comma.

7. All’Agenzia, in quanto ente di nuova istituzione, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

8. Fatto salvo il trasferimento delle funzioni di cui all’articolo 21 quater della l.r. 32/2002 ad altro soggetto pubblico, l’eventuale scioglimento dell’Agenzia comporta la riassunzione diretta delle funzioni da parte della Regione ed il conseguente trasferimento del personale nel ruolo regionale.

 

     Art. 21. Determinazione dei fondi per il salario accessorio e per la retribuzione di posizione e di risultato

1. In prima applicazione, per l’anno 2018, le risorse per il salario accessorio dei dipendenti dell’Agenzia, appartenenti alle categorie del comparto funzioni locali sono determinate, in analogia con i criteri di cui all’articolo 1, comma 800, della l. 205/2017, in un importo non superiore a quello ottenuto moltiplicando il valore medio individuale del trattamento economico accessorio, anno 2018, del personale regionale, per il numero di unità di personale delle categorie soggetto a trasferimento. A decorrere dal 2019, si procede, con le stesse modalità, per il finanziamento della dotazione organica dell’Agenzia, come definita ai sensi dell’articolo 32, comma 3, lettera a).

2. Le risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti sono determinate con le stesse modalità di cui al comma 1.

 

     Art. 22. Disposizioni transitorie sul trattamento giuridico ed economico accessorio del personale trasferito

1. Il personale trasferito, titolare di incarico di posizione organizzativa alla data del trasferimento, mantiene la titolarità dello stesso fino alla conclusione delle procedure di attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto delle funzioni locali 2016-2018. La retribuzione di posizione di cui all’articolo 10 del CCNL del comparto delle regioni e delle autonomie locali 31 marzo 1999 e all’articolo 10 del CCNL del comparto delle regioni e delle autonomie locali 22 gennaio 2004, riconosciuta, alla data del trasferimento, dalle amministrazioni di provenienza, continua a essere corrisposta dall’Agenzia nella misura comunicata dalle stesse.

2. Le indennità di cui all’articolo 17, comma 2, lettere e), f) e i), del CCNL del comparto delle regioni e delle autonomie locali 1° aprile 1999 riconosciute, alla data del trasferimento, dalle amministrazioni di provenienza al personale trasferito, continuano ad essere corrisposte dall’Agenzia, negli importi comunicati dalle stesse amministrazioni di provenienza, fino al 31 dicembre 2018, salve diverse determinazioni stabilite nel contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto a seguito del CCNL 2016-2018.

3. Fino al termine di cui al comma 1, la retribuzione di cui all’articolo 27 del CCNL dell’area della dirigenza del comparto delle regioni e delle autonomie locali 23 dicembre 1999 riconosciuta, alla data del trasferimento, dalle amministrazioni di provenienza al personale con qualifica dirigenziale trasferito, continua a essere corrisposta dall’Agenzia, nella misura comunicata dalle medesime amministrazioni di provenienza.

4. I miglioramenti contrattuali derivanti dal nuovo CCNL 2016-2018, spettanti al personale rientrante nelle convenzioni di cui all’articolo 20, comma 1, per il periodo dal 1° gennaio 2016 alla data del trasferimento, sono erogati dalle amministrazioni di provenienza. La Regione provvede a rimborsare dette somme in attuazione delle convenzioni di cui allo stesso articolo 20, comma 1.

5. Sino alla stipula dei contratti decentrati relativi al personale dirigenziale e delle categorie, ed in ogni caso sino al 31 dicembre 2018, l'Agenzia applica il sistema di valutazione in vigore per il personale regionale, come disciplinato dal capo III bis del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della Legge Regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”) e dai relativi provvedimenti attuativi.

6. L’Agenzia corrisponde al personale trasferito i compensi già disciplinati dall’articolo 17, comma 2, lettera a), del CCNL del comparto delle regioni e delle autonomie locali 1° aprile 1999 e la retribuzione di risultato prevista dall’articolo 10 del CCNL del comparto delle regioni e delle autonomie locali 31 marzo 1999, dall’articolo 10 del CCNL del comparto delle regioni e delle autonomie locali 22 giugno 2004 e dall’articolo 29 del CCNL dell’area della dirigenza del comparto delle regioni e delle autonomie locali 23 dicembre 1999, relativi all’annualità 2018.

 

     Art. 23. Stabilizzazioni

1. Le procedure di stabilizzazione, di cui all’articolo 1, comma 796, della l. 205/2017 si applicano al solo personale a tempo determinato risultante dalle convenzioni di cui all’articolo 20, comma 1. Detto personale, ai fini della stabilizzazione, deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) risultare in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo determinato presso le province o la città metropolitana per le funzioni in materia di politiche attive del lavoro di cui all’articolo 1, comma 796, della l. 205/2017;

b) aver espletato una selezione pubblica per esami e/o titoli a tempo determinato o indeterminato presso province, città metropolitana o altra amministrazione pubblica, nella medesima categoria nella quale si procede alla stabilizzazione;

c) aver maturato al 31 dicembre 2017 alle dipendenze delle province o della città metropolitana almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni per le funzioni in materia di politiche attive del lavoro di cui all’articolo 1, comma 796, della l. 205/2017.

2. Ai fini del computo di cui al comma 1, lettera c), il periodo di servizio è calcolato sulla base della frazione convenzionale di trecentosessantacinque giorni per ciascun anno, per un totale di almeno millenovantacinque giorni di effettiva vigenza del contratto di lavoro.

3. La verifica della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 è effettuata dalle province e dalla città metropolitana sulla base degli elementi risultanti agli atti delle stesse amministrazioni. Gli esiti della verifica sono attestati all’Agenzia da parte delle province e della città metropolitana.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, ove compatibili, le procedure speciali di reclutamento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), come disciplinate per il personale titolare di rapporti di lavoro a tempo determinato della Regione.

 

     Art. 24. Cessazione degli uffici comuni

1. Dalla data del trasferimento del personale, cessano di operare gli uffici comuni costituiti al fine di assicurare la continuità dei servizi e l'unitarietà della gestione nel periodo transitorio, di cui all’articolo 28, comma 4 ter, della l.r. 82/2015.

2. Dalla stessa data l’Agenzia subentra nei procedimenti e nelle attività in corso e nei rapporti generati dagli uffici comuni a decorrere dal 1° gennaio 2016, ad eccezione di quelli di cui al comma 3.

3. Restano nella titolarità delle province e della città metropolitana i procedimenti, le attività e i rapporti in corso relativi alle competenze di cui all’articolo 28, comma 4 bis, della l.r. 82/2015 esercitate dagli uffici comuni per conto delle province e della città metropolitana. Resta pertanto in capo alle medesime province e città metropolitana la gestione dei relativi contenziosi e l’esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.

4. Con uno o più decreti del direttore regionale competente per materia si provvede a effettuare la ricognizione dei procedimenti e delle attività di cui al comma 2.

5. Con decreto del direttore dell’Agenzia sono stabilite le modalità per la concessione di personale in avvalimento gratuito alle amministrazioni interessate per la conclusione dei procedimenti e delle attività di cui al comma 3, che restano imputati a ogni effetto agli enti competenti.

 

SEZIONE II

Trasferimento dei beni e dei rapporti

 

     Art. 25. Beni mobili

1. I beni mobili, compresi i beni mobili registrati, che risultano, alla data del 1° gennaio 2016, correlati o destinati all’esercizio delle funzioni in materia di politiche attive del lavoro o che risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, comunque in uso da parte del personale soggetto a trasferimento, sono trasferiti a titolo gratuito all’Agenzia per il tramite della Regione. Non sono trasferiti i beni mobili che risultano non più funzionanti o non funzionali alle esigenze dell’Agenzia.

2. All’individuazione di detti beni si provvede mediante verbale di consegna. Il trasferimento della proprietà decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.

3. L’ufficio regionale competente in materia di patrimonio effettua la ricognizione dei beni e la sottopone alle verifiche del caso dell’ente cedente, che è tenuto a fornire la collaborazione richiesta ai fini dell’inventario e dell’individuazione del valore dei beni medesimi.

4. Il carico dei beni mobili da parte dell’Agenzia e lo scarico dei beni mobili da parte dell’ente cedente sono effettuati dopo la sottoscrizione del verbale di consegna.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e prima della formazione del verbale di consegna di cui al comma 2, previa comunicazione dell’ufficio regionale competente, i beni mobili in uso da parte del personale soggetto a trasferimento possono essere sostituiti o integrati; la Regione può altresì, previa comunicazione, provvedere, anche tramite soggetti da essa incaricati, a sostituire o integrare beni mobili informatici, a operare nuove configurazioni informatiche, a effettuare predisposizione tecniche ai fini della funzionalità degli uffici in vista del trasferimento del personale. I beni sostituiti sono posti a ogni effetto nell’immediata disponibilità dell’ente locale.

6. Con il trasferimento dei beni mobili informatici, salvo casi particolari legati alle condizioni di acquisto della licenza, sono altresì trasferiti a titolo gratuito all’Agenzia i software di postazione e di supporto allo svolgimento delle funzioni; l'ente locale effettua la relativa comunicazione al fornitore o venditore della licenza. In occasione del verbale di consegna, l'ente locale evidenzia i dati di inventario e le comunicazioni effettuate. Allo stesso modo, sono trasferiti i software di prodotto a licenza. Per i software di prodotto sviluppati dall'ente locale, o di proprietà dello stesso, attinenti allo svolgimento delle funzioni trasferite, il verbale di consegna equivale a ogni effetto alla convenzione di riuso e la proprietà è trasferita a titolo gratuito all’Agenzia ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale); all'atto della presa in carico i dati di inventario sono acquisiti nel verbale di consegna.

7. Il personale trasferito continua a operare con la dotazione strumentale in esercizio, fino alla definizione dei rapporti tra l’ente e l’Agenzia disciplinata dal presente articolo per tipologia di beni. Fino a tale definizione, gli oneri relativi ai beni che richiedono attività di manutenzione per il funzionamento restano a carico dell’ente cedente e la Regione provvede al rimborso delle spese sostenute a norma dell’articolo 30.

8. Se l’ente cedente non fornisce la collaborazione richiesta per la formazione del verbale di consegna o comunque non sottoscrive il verbale di consegna, la Giunta regionale, sulla base delle risultanze della ricognizione dei beni effettuata se del caso direttamente dagli uffici regionali, provvede con deliberazione all’individuazione dei beni mobili soggetti a trasferimento all’Agenzia, e la trasmette all’ente interessato per eventuali osservazioni e integrazioni da effettuare entro i successivi quindici giorni. La Giunta regionale dispone con deliberazione sulla successione, motivando in ordine a eventuali diverse valutazioni dell’ente cedente. La successione dell’Agenzia nella proprietà dei beni mobili opera dalla data della comunicazione della deliberazione della Giunta regionale. Dalla stessa data è effettuato il carico dei beni mobili da parte dell’Agenzia e lo scarico dei beni mobili da parte dell’ente cedente.

 

     Art. 26. Archivi e documentazione

1. Con verbale di consegna si provvede al trasferimento all’Agenzia degli archivi e della documentazione, anche contenuta in banche dati, connessi allo svolgimento delle funzioni.

2. Il direttore della direzione regionale competente individua con proprio decreto gli archivi e la documentazione oggetto di trasferimento, mantenendo in capo all’ente cedente gli archivi e la documentazione relativi a procedimenti cessati alla data del 31 dicembre 2015, fatto salvo quanto necessario allo svolgimento delle funzioni regionali. Gli enti interessati sono tenuti all'adempimento a titolo gratuito. L’ente cedente assicura comunque, su richiesta, la visione o l’estrazione in copia della documentazione di cui sia rimasto proprietario.

3. Salvo quanto stabilito dal decreto di cui al comma 2, dalla data del verbale di consegna degli archivi e della documentazione cessa il trattamento dei dati da parte del soggetto cedente.

 

     Art. 27. Beni immobili

1. Il personale trasferito all’Agenzia continua a svolgere l’attività nelle sedi in cui si trova alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla definizione dei rapporti ai sensi del presente articolo.

2. A decorrere dalla data del trasferimento del personale spetta all’Agenzia di usufruire gratuitamente degli immobili dei comuni, ai sensi dell’articolo 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro).

3. Ai fini del comma 2 l’Agenzia verifica con i comuni interessati l’adempimento di quanto stabilito dalla l. 56/1987.

4. Nel caso di immobili di proprietà dei comuni l’Agenzia provvede a ridefinire, entro il 31 dicembre 2018, i rapporti in corso con i comuni medesimi ai sensi della l. 56/1987. Fino a detta ridefinizione continuano i rapporti in corso e la Regione provvede, ove ricorra il caso, al rimborso delle spese delle province e della città metropolitana ai sensi dell’articolo 30. I rapporti in corso tra le province, la città metropolitana e i comuni cessano comunque a decorrere dal 1° gennaio 2019, anche in assenza di ridefinizione dei rapporti tra l’Agenzia e i comuni medesimi. A seguito di detta cessazione, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, non si producono effetti successori in capo all’Agenzia.

4 bis. L’Agenzia e il comune interessato, nell’ambito della ridefinizione dei rapporti di cui al comma 4, individuano l’immobile idoneo per lo svolgimento delle funzioni e, se del caso, l’immobile destinato allo svolgimento delle funzioni in via transitoria. Individuano altresì le attività e gli interventi che spettano a ciascun ente e il soggetto che vi dà attuazione, con facoltà di trasferire le risorse necessarie dal soggetto cui spettano gli interventi al soggetto attuatore. Salvo diversa determinazione dell’Agenzia in ragione del periodo di uso dell’immobile in via transitoria, all’Agenzia spettano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria [1].

5. Nel caso di immobili di proprietà delle province e della città metropolitana, la Regione e l’ente locale interessato definiscono accordi che, sulla base delle specificità delle sedi dei centri per l’impiego:

a) individuano, per ciascun bene immobile di cui al comma 1, le modalità di utilizzo e la durata dell’uso. L’accordo può individuare immobili diversi da quelli del comma 1 che risultino idonei al soddisfacimento delle medesime finalità;

b) stabiliscono le attività di gestione, comprese quelle attinenti ai servizi di funzionamento, alle utenze e alla manutenzione degli immobili, che devono essere garantite dall’Agenzia o dall’ente locale, in ragione degli spazi utilizzati, e il termine dal quale decorre lo svolgimento di ciascuna di dette attività. Se è previsto l’uso gratuito dell’immobile per almeno tre anni, l’accordo può prevedere in capo all’Agenzia anche la gestione della manutenzione straordinaria. In tal caso, l’accordo può altresì prevedere che detti interventi siano o possano essere realizzati dall’ente proprietario con spesa a carico dell’Agenzia, secondo modalità di trasferimento delle risorse stabilite dal direttore dell’Agenzia [2];

c) prevedono il rilascio dell’immobile a seguito della definizione dei rapporti tra l’Agenzia e il comune tenuto agli obblighi di cui all’articolo 3 della l. 56/1987;

d) accertano, se la provincia o la città metropolitana hanno in corso rapporti, anche a titolo oneroso, con soggetti diversi dai comuni, per l’utilizzo di immobili di cui al comma 1, la disponibilità dell’ente interessato alla continuazione dei rapporti in corso per le finalità cui gli immobili sono attualmente destinati e per il tempo necessario alla definizione dei rapporti tra l’Agenzia e i comuni ai sensi della l. 56/1987. In tal caso è assicurato all’ente interessato il rimborso delle spese sostenute derivanti da detta continuazione. In caso di mancata disponibilità l’Agenzia può provvedere al subentro nei rapporti medesimi previa acquisizione del consenso del soggetto interessato, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

6. Gli accordi di cui al comma 5 sono formalizzati con deliberazione della Giunta regionale. A seguito della formalizzazione le province, la città metropolitana e l’Agenzia adottano gli atti conseguenti per darvi attuazione.

7. Per la definizione degli accordi di cui al comma 5 la Regione attiva, entro il 31 dicembre 2018, appositi tavoli di lavoro con le province, la città metropolitana, i comuni interessati e l’Agenzia.

8. Fino all’adozione dei provvedimenti di attuazione di cui al comma 6 da parte dell’Agenzia, le province e la città metropolitana continuano a gestire gli immobili di cui al comma 1 per le finalità cui sono attualmente destinati e la Regione provvede al rimborso delle spese di gestione ai sensi dell’articolo 30.

 

     Art. 28. Partecipazioni societarie

1. L’Agenzia subentra a titolo gratuito nelle quote detenute dalla Provincia di Prato nella società F.I.L. S.r.l - Formazione Innovazione Lavoro con le modalità stabilite dal presente articolo.

2. Il subentro dell’Agenzia è disposto quando è accertata la sussistenza delle seguenti condizioni, come specificate con deliberazione della Giunta regionale adottata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) che la società sia partecipata dalla sola Provincia di Prato;

b) che la società sia in possesso dei requisiti statutari richiesti dalla Regione, in particolare per la costituzione dei nuovi organi e per l'esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo dell'ente proprietario delle quote;

c) che la società sia in possesso dei requisiti gestionali richiesti dalla Regione, in particolare per verificare che nell’esercizio in corso non siano stati compiuti atti di disposizione patrimoniale eccedenti l'ordinaria amministrazione, o di acquisizione di partecipazioni societarie o di rami d'azienda, che abbiano compromesso l'equilibrio economico e patrimoniale;

d) che la società non sia in situazione di deficit patrimoniale alla data del subentro dell’Agenzia nella proprietà delle quote.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, accerta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, che consentono il subentro dell’Agenzia nelle quote di partecipazione della società. Se la deliberazione che accerta la sussistenza delle condizioni è approvata entro la data di costituzione dell’Agenzia, il subentro nelle quote di partecipazione decorre dal giorno successivo alla data di costituzione. Se la deliberazione è approvata successivamente, il subentro nelle quote di partecipazione è efficace dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione medesima.

4. Dalla data del subentro nelle quote di partecipazione, F.I.L. S.r.l - Formazione Innovazione Lavoro è società in house dell’Agenzia, che subentra anche nel contratto di servizio, o negli atti di affidamento comunque denominati aventi la medesima funzione previsti dallo statuto, in corso tra la Provincia di Prato e la società, operando se del caso le modifiche necessarie.

5. Fino alla data del subentro dell’Agenzia nelle quote di partecipazione alla società, la Provincia di Prato continua a gestire gli atti di affidamento in corso, e può stabilire che siano efficaci fino al 31 dicembre 2018; fino a detta data la Regione provvede al rimborso delle spese della provincia ai sensi dell’articolo 30. Con decreto del direttore dell’Agenzia sono stabilite le modalità per l’eventuale concessione di personale in avvalimento gratuito alla Provincia di Prato per la gestione degli atti di affidamento alla società.

6. Restano ferme in capo alla Provincia di Prato le obbligazioni da essa assunte verso la società prima del subentro dell’Agenzia.

 

CAPO III

Disposizioni finali

 

     Art. 29. Ulteriori esclusioni dalla successione dell’Agenzia

1. Ferme restando le disposizioni della presente legge che escludono la successione dell’Agenzia in procedimenti, attività, rapporti e contenziosi, sono comunque esclusi dalla successione stessa:

a) i rapporti attivi e passivi e i relativi contenziosi, sorti prima del 1° gennaio 2016;

b) i rapporti passivi derivanti da fatti e comportamenti illeciti, anche di natura omissiva, posti in essere nell’esercizio delle funzioni prima del 1° gennaio 2016;

c) i contenziosi con il personale a tempo determinato e indeterminato sorti prima della data di trasferimento dello stesso ai sensi dell’articolo 20 o originati da fatti antecedenti alla medesima data.

 

     Art. 30. Efficacia delle convenzioni e rimborso delle spese sostenute dalle province e dalla città metropolitana

1. Le convenzioni di cui all’articolo 20, comma 1, continuano a essere efficaci, oltre la data di cui all’articolo 31 bis della l.r. 82/2015, previo assenso della provincia e della città metropolitana, ai fini del rimborso delle spese sostenute da detti enti fino alla definizione dei rapporti disciplinata dalla presente legge. Cessano in ogni caso gli obblighi degli enti e i corrispondenti rimborsi della Regione:

a) a decorrere dalla data del 28 giugno 2018, per le spese di personale;

b) a decorrere dal 1° luglio 2018, per le forniture di cancelleria al personale trasferito;

c) a decorrere dal 1° agosto 2018, per la fornitura di buoni pasto al personale trasferito.

 

     Art. 31. Disposizioni finanziarie

1. Al finanziamento delle spese dell’Agenzia, stimate in euro 14.671.500,00 per l’anno 2018, euro 29.432.268,00 per l’anno 2019 ed euro 29.532.268,00, si provvede come segue:

a) per euro 10.571.500,00 per l’anno 2018 e per euro 22.432.268,00 per gli anni 2019 e 2020, con le risorse a tal fine destinate alla Regione Toscana ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, commi 794 e 797, della l. 205/2017 e che saranno iscritte sulla Missione di spesa 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020 secondo quanto disposto dall’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

b) per euro 3.850.000,00 per l’anno 2018, per euro 7.000.000,00 per l’anno 2019 e per euro 7.100.000,00 per l’anno 2020 con gli stanziamenti di cui alla Missione di spesa 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

2. Ai fini del finanziamento del fondo di dotazione di cui all’articolo 21 quaterdecies della l.r. 32/2002, come sostituito dall’articolo 16 della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 250.000,00 a valere sugli stanziamenti della Missione di spesa 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018.

3. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, al bilancio di previsione 2018-2020 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo rispettivamente per competenza e cassa e di sola competenza, nonché nel seguente ordine di approvazione:

Anno 2018:

- in diminuzione, Missione di spesa 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 3.000.000,00;

- in aumento, Missione di spesa 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 2.750.000,00;

- in aumento, Missione di spesa 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie”, per euro 250.000,00;

Anno 2019:

- in diminuzione, Missione di spesa 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 7.000.000,00;

- in aumento, Missione di spesa 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 7.000.000,00;

- in diminuzione, Missione di spesa 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 7.000.000,00;

- in aumento, Missione di spesa 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 7.000.000,00;

Anno 2020:

- in diminuzione, Missione di spesa 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 7.100.000,00;

- in aumento, Missione di spesa 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 7.100.000,00;

- in diminuzione, Missione di spesa 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 7.100.000,00;

- in aumento, Missione di spesa 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 7.100.000,00.

4. Alle spese di cui all’articolo 25, comma 5, la Regione provvede senza oneri aggiuntivi rispetto alle forniture già attivate o in corso di attivazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

4 bis. Al finanziamento delle spese inerenti agli eventuali oneri di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 27, comma 4 bis, fino ad un massimo di euro 800.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019 [3].

5. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

 

     Art. 32. Disposizioni di prima applicazione

1. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti la data di costituzione dell’Agenzia, la sede legale e ogni ulteriore elemento necessario per l’attivazione dei rapporti a rilevanza esterna.

2. Dalla data di approvazione della deliberazione di cui al comma 1 fino alla nomina del direttore dell’Agenzia, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018, le relative funzioni sono svolte dal direttore della Direzione regionale competente in materia di lavoro, in deroga a quanto disposto dall’articolo 21 septies, comma 5, della l.r. 32/2002 e dall’articolo 15, comma 2, della l.r. 1/2009, che definisce, inoltre, l'assetto organizzativo provvisorio dell'Agenzia nelle more dell'adozione del regolamento di amministrazione e contabilità di cui all'articolo 21 terdecies 1 della l.r. 32/2002.

3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il direttore dell’Agenzia propone alla Giunta regionale per l’approvazione:

a) il piano triennale dei fabbisogni del personale dell’Agenzia, nell’ambito del quale definisce la dotazione organica, tenendo conto del personale trasferito ai sensi dell’articolo 20 ed in ogni caso nei limiti delle risorse di cui all’articolo 31;

b) il piano della qualità della prestazione organizzativa per l’anno 2018.

4. Fino al completamento dell’organico di cui al comma 3, l’Agenzia si avvale gratuitamente degli uffici regionali o degli enti dipendenti per l’esercizio delle funzioni di supporto tecnico, contabile, legale, giuridico o amministrativo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva lo schema di convenzione, con cui sono individuate le attività da svolgere in favore dell’Agenzia, le relative modalità di esecuzione e gli uffici o enti preposti. Le modalità di esecuzione possono prevedere lo svolgimento di attività istruttorie o di supporto, preordinate all’adozione degli atti da parte dell’Agenzia, oppure lo svolgimento di attività decisorie, con adozione di atti assunti in nome e per conto dell’Agenzia e a questa direttamente e a ogni effetto imputati. Con la stessa deliberazione possono altresì essere dettate le disposizioni transitorie per il funzionamento e la gestione dell’Agenzia.

5. Ai fini del trasferimento del personale, dei beni e dei rapporti all’Agenzia, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di cui al presente articolo preordinate al funzionamento dell’Agenzia medesima, dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture regionali competenti in materia di lavoro, personale, patrimonio e tecnologie dell’informazione sono autorizzate al trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). La convenzione di cui al comma 4 individua le altre strutture regionali e degli enti dipendenti autorizzate al trattamento dei dati personali.

 

     Art. 33. Norma finale

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è modificato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”).

 

     Art. 34. Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articoli 21 undecies (Vigilanza e poteri sostitutivi) e 22 (Il sistema provinciale per l’impiego) della l.r. 32/2002;

b) i commi 4 e 6 dell’articolo 29 (Funzioni e compiti delle Province) della l.r. 32/2002;

c) il comma 2 dell’articolo 30 (Efficacia) della l.r. 82/2015.

 

     Art. 35. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


[1] Comma inserito dall'art. 24 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 74.

[2] Lettera così modificata dall'art. 24 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 74.

[3] Comma inserito dall'art. 25 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 74.