§ 3.3.105 - L.R. 14 ottobre 2014, n. 59.
Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 formazione professionale, ricerca scientifica
Data:14/10/2014
Numero:59


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 1 della l.r. 32/2002
Art. 2.  Modifiche all’articolo 2 della l.r. 32/2002
Art. 3.  Modifiche all’articolo 6 della l.r. 32/2002
Art. 4.  Sostituzione dell’articolo 6 bis della l.r. 32/2002
Art. 5.  Sostituzione dell’articolo 6 ter della l.r. 32/2002
Art. 6.  Inserimento dell’articolo 6 ter 1 nella l.r. 32/2002
Art. 7.  Inserimento dell’articolo 7 bis nella l.r. 32/2002
Art. 8.  Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 32/2002
Art. 9.  Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 32/2002
Art. 10.  Inserimento dell’articolo 13 bis nella l.r. 32/2002
Art. 11.  Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 32/2002
Art. 12.  Inserimento dell’articolo 14 bis nella l.r. 32/2002
Art. 13.  Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 32/2002
Art. 14.  Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 32/2002
Art. 15.  Inserimento dell’articolo 16 bis nella l.r. 32/2002
Art. 16.  Inserimento dell’articolo 16 ter nella l.r. 32/2002
Art. 17.  Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 32/2002
Art. 18.  Modifiche all’articolo 17 ter della l.r. 32/2002
Art. 19.  Modifiche all’articolo 17 quater della l.r. 32/2002
Art. 20.  Modifiche all’articolo 21 della l.r. 32/2002
Art. 21.  - Inserimento dell’articolo 21 ter nella l.r. 32/2002
Art. 22.  Inserimento dell’articolo 21 quater nella l.r. 32/2002
Art. 23.  Inserimento dell’articolo 21 quinquies nella l.r. 32/2002
Art. 24.  Inserimento dell’articolo 21 sexies nella l.r. 32/2002
Art. 25.  Inserimento dell’articolo 21 septies nella l.r. 32/2002
Art. 26.  Inserimento dell’articolo 21 octies nella l.r. 32/2002
Art. 27.  Inserimento dell’articolo 21 novies nella l.r. 32/2002
Art. 28.  Inserimento dell’articolo 21 decies nella l.r. 32/2002
Art. 29.  Inserimento dell’articolo 21 undecies nella l.r. 32/2002
Art. 30.  Inserimento dell’articolo 21 duodecies nella l.r. 32/2002
Art. 31.  Inserimento dell’articolo 21 terdecies nella l.r. 32/2002
Art. 32.  Inserimento dell’articolo 21 quaterdecies nella l.r. 32/2002
Art. 33.  Inserimento dell’articolo 21 quinquiesdecies nella l.r. 32/2002
Art. 34.  Modifiche all’articolo 22 bis della l.r. 32/2002
Art. 35.  Modifiche all’articolo 23 della l.r. 32/2002
Art. 36.  Modifiche all’articolo 24 della l.r. 32/2002
Art. 37.  Modifiche all’articolo 29 della l.r. 32/2002
Art. 38.  Modifiche all’articolo 32 della l.r. 32/2002
Art. 39.  Abrogazione dell’articolo 34 della l.r. 32/2002
Art. 40.  Norme transitorie e finali
Art. 41.  Disposizioni di prima applicazione relative all’Agenzia regionale del lavoro


§ 3.3.105 - L.R. 14 ottobre 2014, n. 59.

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.

(B.U. 22 ottobre 2014, n. 50)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;

 

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

 

Vista la sentenza della Corte costituzionale 5 novembre 2010, n. 309;

 

Visto il parere favorevole, con raccomandazioni, del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 15 settembre 2014;

 

Visto il parere istituzionale favorevole della Prima Commissione espresso nella seduta del 25 settembre 2014;

 

Considerato quanto segue:

 

1. Per assicurare la partecipazione delle istituzioni scolastiche alla definizione della programmazione regionale in materia di educazione, istruzione e formazione, sono individuate forme di rappresentanza delle istituzioni scolastiche stesse;

 

2. Al fine di governare i processi connessi all'istruzione e alla formazione, supportare le attività relative alla vigilanza per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione, nonché supportare la programmazione dell’offerta formativa e il dimensionamento della rete scolastica, è disciplinata l’anagrafe regionale degli studenti, che costituisce altresì uno strumento essenziale di coordinamento con le anagrafi degli enti locali;

 

3. Per assicurare un alto livello del successo scolastico, il sistema pubblico dell'orientamento viene potenziato e integrato con le strategie dell'orientamento permanente;

 

4. Per favorire l'occupabilità e ridurre il divario tra domanda e offerta di lavoro si ritiene opportuno assicurare una maggiore aderenza ai fabbisogni formativi del sistema economico-produttivo e dei singoli in un'ottica di “lifelong learning”, intesa come educazione permanente lungo tutto l’arco della vita;

 

5. Per dare organicità alla programmazione dell'offerta formativa, la Regione definisce gli indirizzi per la realizzazione degli interventi a carattere strategico in ambiti produttivi prioritari per lo sviluppo dell'economia regionale, degli interventi rispondenti ai fabbisogni territoriali del sistema produttivo e alla domanda individuale di singoli e imprese, finalizzati all’occupazione;

 

6. Per finalizzare la formazione agli obiettivi occupazionali:

 

- sono previste, in favore degli organismi formativi, misure premianti l’efficacia dei percorsi realizzati in relazione al raggiungimento di risultati occupazionali;

- sono previste, nell’ambito dei percorsi formativi, esperienze di stage in contesti lavorativi;

- è introdotta, quale criterio per l’accreditamento degli organismi formativi, la valutazione dei risultati raggiunti, anche con riferimento agli esiti occupazionali dei percorsi formativi realizzati.

 

7. In una logica di piena trasparenza e monitoraggio del sistema di istruzione, formazione e lavoro, è prevista la realizzazione di un sistema di banche dati integrate che permettano la tracciabilità dei percorsi di studio e lavoro dei cittadini;

 

8. Per realizzare un’offerta formativa riconoscibile e trasparente per l'utenza, tanto nei contenuti quanto nella tempistica di erogazione, è istituito un catalogo regionale dell’offerta formativa e sono introdotte disposizioni tese a rendere conoscibile il successo formativo degli interventi realizzati;

 

9. Al fine di realizzare l’integrazione tra scuola, formazione e lavoro e contrastare la dispersione scolastica è istituito il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), con percorsi di qualifica realizzati sia all’interno degli istituti professionali di stato, sia nell’ambito dell’offerta regionale di formazione professionale. Si disciplina pertanto in maniera organica il sistema di istruzione e formazione professionale, in coerenza con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 309/2010;

 

10. Al fine di qualificare gli organismi formativi a garanzia degli utenti sono modificati i criteri per l’accreditamento degli organismi formativi;

 

11. Per semplificare la gestione degli interventi di formazione sono introdotte disposizioni finalizzate a ridurre gli adempimenti burocratici a carico degli organismi formativi;

 

12. Per aumentare le opportunità occupazionali dei giovani è promossa l’integrazione tra formazione e mondo del lavoro attraverso il rafforzamento della filiera tecnica e professionale;

 

13. Al fine di garantire il diritto al riconoscimento e alla valorizzazione delle competenze acquisite si è sviluppato il sistema di certificazione delle competenze anche con riferimento a quelle acquisite in contesti non formali e informali, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92) sul sistema nazionale di certificazione delle competenze;

 

14. Per superare le disomogeneità nella gestione dei servizi esistenti a livello territoriale e tenuto conto della revisione della governance dei servizi per l’impiego operata a livello nazionale, è istituita l’Agenzia regionale del lavoro, alla quale sono attribuite le funzioni e i compiti che la vigente l.r. 32/2002 attribuisce alle province;

 

15. L’efficacia delle norme che disciplinano l’Agenzia regionale del lavoro decorre dal termine stabilito dalla legge regionale di riordino delle funzioni provinciali in materia di mercato del lavoro, che verrà approvata ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

 

16. Al fine di programmare e gestire direttamente gli interventi di formazione professionale, la Regione intende riassumere le competenze amministrative in tale materia attribuite dalla vigente l.r. 32/2002 alle province. Con la legge regionale di riordino delle funzioni provinciali, di cui al punto 15, si provvederà pertanto al trasferimento alla Regione delle funzioni attualmente svolte dalle province in materia di formazione professionale nonché in materia di istruzione e orientamento, fatte salve le funzioni fondamentali che devono essere esercitate dalle province ai sensi dell’articolo 1, comma 85, della l. 56/2014. La legge regionale di riordino provvederà, infine, alle conseguenti modifiche della l.r. 32/2002 e stabilirà il termine dal quale opererà il riordino delle suddette funzioni;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 32/2002

1. Alla fine della lettera i ter) del comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), sono aggiunte le parole: “ , dei rifugiati e dei profughi ”.

2. Dopo la lettera i ter) del comma 4 dell’articolo 1 della l.r.32/2002 è aggiunta la seguente:

“ i quater) promuovere l'apprendimento permanente quale diritto della persona alla fruizione di opportunità accessibili ed efficaci lungo tutto l'arco della vita e di adeguati supporti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite nei contesti formale, non formale e informale; come definiti all’articolo 4, commi 52, 53 e 54, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita); ”.

3. Dopo la lettera i quater) del comma 4 dell’articolo 1 della l.r. 32/2002 è aggiunta la seguente:

“ i quinquies) assicurare l'attuazione del sistema di monitoraggio e valutazione attraverso l'integrazione delle banche dati, al fine di verificare lo stato di avanzamento delle politiche in corso e il grado di raggiungimento degli effetti attesi, consentire la tracciabilità dei percorsi individuali di studio, formazione e lavoro e individuare le buone prassi, in una logica di trasparenza e di fruibilità dei dati. ”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 32/2002

1. Il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

“2. L'insieme organico degli interventi di cui al comma 1 è volto alla progressiva costruzione di un sistema integrato regionale per il diritto all'apprendimento permanente, inteso come qualsiasi attività intrapresa dalle persone in ambito formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale. ”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 32/2002 è aggiunto il seguente:

“ 2 bis. La Regione, per rendere effettivo il diritto all’apprendimento permanente, intende promuovere, attraverso le reti territoriali previste dall’articolo 4, comma 55, della l. 92/2012:

a) l’integrazione sul territorio dei servizi finalizzati alla ricostruzione, documentazione e validazione delle esperienze e degli apprendimenti acquisiti nei contesti non formali e informali;

b) l’integrazione dei servizi di istruzione, educazione non formale e informale, formazione e lavoro, anche attraverso l’ottimizzazione e lo sviluppo dei sistemi di rilevazione dei fabbisogni professionali e delle competenze, in relazione alle necessità dei sistemi produttivi dei territori di riferimento, con particolare attenzione alle competenze di base, linguistiche e digitali e alle inclinazioni, aspettative e capacità delle persone;

c) lo sviluppo dei servizi di orientamento permanente. ”.

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 32/2002

1. Nell’alinea del comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 32/2002 dopo le parole: “ le seguenti funzioni ” sono aggiunte le seguenti: “ e attività ”.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 32/2002 è aggiunto il seguente:

“ 3 bis. La Regione, attraverso un sistema di rappresentanza delle istituzioni scolastiche autonome, promuove la partecipazione delle stesse alle attività di cui al comma 2. ”.

 

     Art. 4. Sostituzione dell’articolo 6 bis della l.r. 32/2002

1. L’articolo 6 bis della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

“ Art. 6 bis - Soggetti per lo sviluppo del sistema di istruzione

1. Allo sviluppo delle attività di cui all’articolo 6, comma 2, concorrono:

a) le conferenze zonali per l’educazione e l’istruzione;

b) le province e la città metropolitana;

c) la conferenza regionale per l’educazione, l’istruzione e la formazione;

d) la Regione. ”.

 

     Art. 5. Sostituzione dell’articolo 6 ter della l.r. 32/2002

1. L’articolo 6 ter della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

“ Art. 6 ter - Conferenza zonale per l’educazione e l'istruzione

1. La conferenza zonale per l'educazione e l’istruzione è composta da tutti i sindaci o assessori delegati di ciascuna zona socio-sanitaria.

2. La conferenza zonale disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento, sulla base di criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

3. Nell’ambito delle funzioni e attività di cui all’articolo 6, la conferenza zonale concorre, formulando proposte alla Giunta regionale, alla programmazione integrata di zona in ambito educativo e scolastico, alla programmazione della rete scolastica e al dimensionamento delle istituzioni scolastiche.

4. La conferenza zonale è convocata per la prima volta dal sindaco o assessore delegato del comune della zona socio-sanitaria con maggior numero di abitanti. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 2, la conferenza zonale approva i propri atti con il voto favorevole dei sindaci o assessori delegati che rappresentano la metà più uno degli abitanti della zona, comunque rappresentativi di almeno il 50 per cento dei comuni della zona.

5. Per tutto ciò che concerne lo sviluppo a livello locale del sistema di educazione e istruzione, ciascuna conferenza zonale, secondo il proprio regolamento, garantisce la partecipazione delle rappresentanze di:

a) istituzione scolastiche autonome, anche attraverso le reti di scuole di cui al comma 6;

b) scuole paritarie private e degli enti locali;

c) province e città metropolitana per le materie di competenza.

6. Le reti di scuole, costituite ai sensi dell’articolo 7 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1999, n. 59), rappresentano almeno il 50 per cento delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado presenti sul territorio della zona socio-sanitaria.

7. La conferenza zonale assicura altresì la partecipazione delle parti sociali, con particolare riferimento alle organizzazioni sindacali di categoria per ciò che concerne le modalità di assegnazione e mobilità del personale. ”.

 

     Art. 6. Inserimento dell’articolo 6 ter 1 nella l.r. 32/2002

1. Dopo l’articolo 6 ter della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

“ Art 6 ter 1 - Conferenza regionale per l'educazione, l’istruzione e la formazione

1. E' istituita la conferenza regionale per l'educazione, l’istruzione e la formazione quale sede di confronto e di raccordo sulle politiche regionali.

2. La conferenza ha compiti di:

a) proposta in ordine agli indirizzi ed alla programmazione in materia di educazione, istruzione e formazione e orientamento;

b) verifica degli esiti relativi alle attività di cui alla lettera a);

c) individuazione, validazione e diffusione sul territorio di buone pratiche.

3. La composizione, la durata in carica e la procedura di nomina della conferenza sono definite dal regolamento di cui all’articolo 32. La composizione assicura la presenza di rappresentanti istituzionali della Regione, degli enti locali, del sistema dell'educazione, dell'istruzione e della formazione, dell'università e delle parti sociali. ”.

 

     Art. 7. Inserimento dell’articolo 7 bis nella l.r. 32/2002

1. Dopo l’articolo 7 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

“ Art. 7 bis - Anagrafe regionale degli studenti

1. L'anagrafe regionale degli studenti, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell' articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53) è gestita dalla competente struttura regionale.

2. L'anagrafe regionale degli studenti contiene gli elementi conoscitivi necessari a garantire, a livello regionale, l'adempimento delle competenze in materia di diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e in particolare:

a) la programmazione della rete scolastica;

b) la realizzazione di interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;

c) la promozione di azioni tese a realizzare le pari opportunità in materia di istruzione e formazione;

d) la promozione di azioni di supporto volte a sostenere la coerenza e la continuità verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuole;

e) la promozione di interventi perequativi;

f) la realizzazione di interventi integrati per la prevenzione della dispersione scolastica, per l’educazione alla salute, nonché per la programmazione dei finanziamenti agli enti locali e la razionalizzazione dei servizi di trasporto scolastico;

g) l'educazione degli adulti.

3. L'anagrafe regionale degli studenti è costituita dai dati personali degli studenti raccolti dalle istituzioni scolastiche e trasmessi alle anagrafi degli alunni a livello provinciale di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257 (Regolamento di attuazione dell’articolo 38 della l. 17 maggio 1999, n. 144, concernente l’obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età), nonché dai dati raccolti dagli organismi formativi, relativi a:

a) percorsi scolastici, formativi e in apprendistato svolti nel territorio regionale;

b) percorsi scolastici, formativi e in apprendistato svolti in altre regioni da studenti residenti in Toscana.

4. L’anagrafe regionale degli studenti contiene le seguenti informazioni:

a) dati anagrafici;

b) istituzione scolastica e classe frequentata;

c) organismi formativi accreditati presso i quali è stata svolta la formazione;

d) indirizzo di studi prescelto;

e) frequenza scolastica;

f) esiti intermedi e finali del profitto e del comportamento.

5. Il trattamento dei dati personali contenuti nell'anagrafe regionale degli studenti avviene nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

6. Al fine di promuovere azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni, l'anagrafe regionale degli studenti si raccorda:

a) con le anagrafi comunali della popolazione, anche per la vigilanza sull'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia;

b) con il sistema informativo regionale del lavoro.

7. La Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003, rende disponibili agli enti locali, per lo svolgimento delle finalità istituzionali degli stessi, i dati personali contenuti nell’anagrafe regionale degli studenti.

8. Il raccordo dell’anagrafe regionale degli studenti con le anagrafi comunali di cui al comma 6, lettera a), e la disponibilità dei dati personali dell’anagrafe agli enti locali di cui al comma 7 sono regolati da apposite convenzioni. ”.

 

     Art. 8. Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 32/2002

1. L’articolo 12 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

“ Art. 12 - Orientamento

1. La Regione garantisce il diritto all'orientamento lungo tutto l’arco della vita, promuovendo l’accesso a risorse e servizi per sostenere il pieno sviluppo delle potenzialità individuali nelle attività educative, formative, professionali e imprenditoriali.

2. La Regione, al fine di contrastare la dispersione formativa, promuovere l'occupabilità e l'inclusione sociale, pone al centro delle politiche per l’orientamento permanente i bisogni della persona.

3. La Regione si impegna a razionalizzare, potenziare e integrare il sistema pubblico di orientamento con le strategie dell’orientamento permanente.

4. Gli interventi e i servizi per l'orientamento si realizzano con il concorso dei soggetti pubblici e privati che attuano le politiche dell'educazione, dell'istruzione, della formazione e del lavoro, anche attraverso le reti territoriali di cui all’articolo 4, comma 55, della l. 92/2012, e l’integrazione tra i sistemi, in raccordo con i centri per l'impiego.

5. In particolare l’orientamento nel sistema dell’istruzione, come forma di prevenzione della dispersione scolastica e di bilancio delle competenze alla fine di ogni ciclo, è previsto almeno dal primo anno della scuola secondaria di primo grado ed è attuato da personale specializzato. ”.

 

     Art. 9. Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 32/2002

1. L’articolo 13 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

“ Art. 13 - Obbligo di istruzione e diritto dovere all’istruzione e formazione

1. La Regione, al fine di assicurare l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazione, di favorire le opportunità di integrazione e di personalizzazione per il successo formativo e di prevenire l’abbandono scolastico:

a) promuove e sostiene l'offerta qualitativamente e quantitativamente adeguata di percorsi formativi nell'ambito del sistema dell'istruzione e della formazione professionale e dell'apprendistato in un'ottica di integrazione, ampliamento e differenziazione degli interventi e secondo le specificità territoriali e le vocazioni professionali individuali;

b) garantisce un’offerta formativa unitaria sul territorio regionale;

c) favorisce le condizioni per agevolare il raccordo tra il sistema dell’istruzione e il sistema di istruzione e formazione professionale al fine di facilitare i passaggi tra i sistemi stessi e assicurare la reversibilità delle scelte degli studenti, attraverso un sistema di competenze e crediti che comprendano gli apprendimenti in qualsiasi contesto acquisiti;

d) supporta le scuole e le famiglie nell’attività di orientamento.

2. Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione, a partire dalla scuola secondaria di primo grado i giovani sono supportati con l’attività di orientamento, realizzata a livello territoriale, nella scelta tra i percorsi del sistema dell’istruzione e quello dell’istruzione e formazione professionale e nei passaggi tra sistema dell’istruzione e della formazione.

3. Nell'ambito delle competenze regionali l'offerta di percorsi formativi è volta a soddisfare in modo uguale le richieste e le esigenze di entrambi i generi e tiene conto dei giovani stranieri. Inoltre si fa carico dell’elaborazione di strategie per i giovani in stato di disabilità e con particolari bisogni educativi speciali. ”.

 

     Art. 10. Inserimento dell’articolo 13 bis nella l.r. 32/2002

1. Dopo l’articolo 13 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

“ Art. 13 bis - Sistema regionale di istruzione e formazione

1.La Regione sostiene lo sviluppo delle competenze generali e tecnico-professionali dei giovani per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione, dei soggetti inoccupati, disoccupati, occupati, dei giovani che hanno abbandonato gli studi e dei giovani che non lavorano e non frequentano alcun corso di istruzione o formazione.

2. La Regione promuove i seguenti interventi:

a) percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui all'articolo 14, comma 2, finalizzati all'acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale;

b) percorsi formativi a supporto dell’inserimento, del reinserimento lavorativo e della mobilità professionale;

c) percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 14 bis, finalizzati all’acquisizione di competenze tecniche e professionali;

d) percorsi di formazione post-laurea caratterizzati da una elevata componente professionalizzante;

e) percorsi di formazione continua rivolti agli imprenditori e agli occupati, finalizzati ad incentivare l’adattabilità delle imprese ai processi di innovazione in risposta alla domanda di capitale umano qualificato;

f) servizi di validazione e certificazione delle competenze professionali acquisite nei contesti formali, non formali e informali, realizzati da personale in possesso di adeguate qualificazioni, definite dal regolamento di cui all’articolo 32.

3. La programmazione dell’offerta di istruzione e formazione garantisce l’unitarietà, la complementarietà e l'integrazione dei percorsi di cui al comma1.

4. I percorsi di cui al comma 1, lettere da a) a d), sono realizzati di norma con esperienze in contesti lavorativi.

5. La Regione promuove gli interventi di formazione continua anche attraverso il raccordo con i fondi paritetici interprofessionali, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2001”).

6. La Regione sostiene un’offerta formativa erogata a distanza mediante un portale informatico regionale dedicato.

7. La Regione assicura standard di qualità dell'offerta formativa mediante l'innovazione dei profili e delle competenze degli operatori della formazione e mediante lo sviluppo e l'innovazione dei modelli formativi e delle modalità di erogazione dell'offerta. ”.

 

     Art. 11. Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 32/2002

1. L’articolo 14 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

“ Art. 14 - Istruzione e formazione professionale

1. La Regione definisce gli indirizzi per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53) e per un’offerta formativa, coordinata con i tempi di inizio dell’anno scolastico, in risposta ai bisogni dei giovani che hanno abbandonato gli studi e di quelli che non lavorano e non frequentano alcun corso di istruzione o formazione.

2. In applicazione della disciplina statale, l'offerta regionale di istruzione e formazione professionale si articola in:

a) percorsi di durata triennale, finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale che costituisce titolo per l'accesso al quarto anno del sistema;

b) percorsi di durata quadriennale, finalizzati al conseguimento di un diploma professionale.

3. I percorsi di cui al comma 2 sono realizzati:

a) dai soggetti del sistema della formazione professionale, di cui all'articolo 16 bis, comma 1, nell’ambito dell’offerta regionale pubblica di formazione;

b) dagli istituti professionali di stato in sussidiarietà integrativa e complementare secondo quanto previsto dalla disciplina statale, previa intesa con l'ufficio scolastico regionale ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 18 gennaio 2011 (Linee guida, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quinquies del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, riguardanti la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale).

4. Possono iscriversi ad uno dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al comma 2 gli studenti diplomati della scuola secondaria di primo grado.

5. Nell'ambito dei percorsi indicati al comma 2, le competenze di base e professionali da acquisire sono definite con riferimento:

a) agli standard formativi minimi nazionali in correlazione alle figure professionali regionali individuate sulla base dei fabbisogni professionali del territorio ai sensi dell’articolo 27, comma 2, del d.lgs. 226/2005;

b) alle linee guida nazionali sulla realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, adottate ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quinquies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

6. La valutazione intermedia e finale per il rilascio delle qualifiche e dei diplomi dei percorsi di istruzione e formazione professionale avviene nel rispetto della disciplina statale e in coerenza con gli strumenti di certificazione delle competenze adottati dalla Regione.

7. Nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale realizzati dai soggetti di cui al comma 3, lettera a), la Regione definisce in via sperimentale gli indirizzi relativi ai percorsi formativi progettati attraverso il rafforzamento dell'alternanza formazione-lavoro, in raccordo con il sistema delle imprese.

8. La Giunta regionale stabilisce gli indirizzi per l'attuazione dei percorsi di cui al comma 2, previa informativa alla commissione consiliare competente in materia. ”.

 

     Art. 12. Inserimento dell’articolo 14 bis nella l.r. 32/2002

1. Dopo l’articolo 14 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

“ Art. 14 bis - Istruzione e formazione tecnica superiore e poli tecnico-professionali

1. La Regione programma gli interventi di istruzione e formazione tecnica superiore al fine di favorire l’innalzamento della qualità dell’offerta formativa e promuovere una maggiore aderenza ai fabbisogni del sistema produttivo, in coerenza con le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori) e del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 febbraio 2013 (Linee guida di cui all’art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell’istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori “ITS”).

2. Gli interventi della programmazione sono riferiti a:

a) percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di livello post-secondario, per la formazione tecnica e professionale specialistica, con conseguimento di certificato di specializzazione tecnica superiore;

b) percorsi di alta formazione tecnico-professionale di livello post-secondario, con conseguimento di diploma, realizzati dagli istituti tecnici superiori (ITS);

c) poli tecnico-professionali, costituiti da reti di soggetti pubblici e privati del sistema di istruzione, formazione e lavoro.

3. La programmazione, effettuata con cadenza triennale, prevede attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di cui al comma 2, al fine di assicurare la loro rispondenza con il quadro della programmazione regionale, tenuto conto dell’evoluzione dei fabbisogni socio-economici del territorio. ”.

 

     Art. 13. Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 32/2002

1. L’articolo 15 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

“ Art. 15 - Formazione professionale

1. Gli interventi di formazione professionale sono finalizzati a favorire l’occupazione mediante il rafforzamento delle competenze.

2. Per realizzare le finalità di cui al comma 1 la Regione definisce gli indirizzi per gli interventi di formazione professionale sulla base delle esigenze espresse dal sistema economico-produttivo garantendo:

a) un'offerta formativa strategica e pluriennale, in ambiti produttivi individuati dalla Giunta regionale come prioritari per lo sviluppo dell'economia regionale, attraverso la promozione e valorizzazione di reti;

b) un'offerta formativa anche a carattere pluriennale, in risposta ai fabbisogni territoriali del sistema produttivo;

c) un'offerta formativa in risposta alla domanda individuale di formazione espressa dai singoli e dalle imprese, finalizzata all'occupazione.

3. Costituisce parte integrante degli interventi di formazione professionale l’offerta formativa riconosciuta ai sensi dell’articolo 17, comma 2.

4. I fabbisogni formativi e professionali di cui al comma 2, lettere a) e b), sono individuati mediante:

a) l'analisi e la valutazione dei dati economici e del mercato del lavoro, delle previsioni di sviluppo e dei potenziali bacini occupazionali;

b) la valutazione degli esiti occupazionali delle attività formative realizzate, finanziate e riconosciute;

c) il confronto con gli enti locali e gli attori economici e sociali espressione del territorio.

5. Per l'individuazione dei fabbisogni formativi e professionali la Regione può avvalersi dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana, di cui alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET).

6. La Giunta regionale stabilisce gli indirizzi per la realizzazione dell'offerta formativa di cui al comma 2, previa informativa alla commissione consiliare competente in materia.

7. Nella riprogrammazione degli interventi la Giunta regionale tiene conto degli esiti dell'attività formativa realizzata. ”.

 

     Art. 14. Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 32/2002

1. L’articolo 16 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

“ Art. 16 - Catalogo regionale dell’offerta formativa

1. Al fine di rendere riconoscibile e trasparente, nei contenuti e nei tempi di erogazione, l’offerta formativa regionale, di cui all’articolo 15, è istituito il catalogo regionale dell’offerta formativa, secondo i criteri stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 32.

2. La Giunta regionale definisce le modalità per la formazione del catalogo regionale e per l’aggiornamento dell’offerta formativa in esso contenuta.

3. Il catalogo è reso disponibile all'utenza mediante il sistema informativo della Giunta regionale. ”.

 

     Art. 15. Inserimento dell’articolo 16 bis nella l.r. 32/2002

1. Dopo l’articolo 16 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

“ Art. 16 bis - Soggetti del sistema della formazione professionale

1. I soggetti del sistema della formazione professionale sono gli organismi formativi con finalità di formazione professionale, aventi o meno scopo di lucro, ai quali la Regione concede l'accreditamento, previa verifica del possesso dei requisiti qualitativi necessari per realizzare attività formative finanziate e riconosciute nel territorio regionale.

2. Il regolamento di cui all'articolo 32 individua i soggetti, i requisiti e le procedure per l'accreditamento. ”.

 

     Art. 16. Inserimento dell’articolo 16 ter nella l.r. 32/2002

1. Dopo l’articolo 16 bis della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

“ Art. 16 ter - Integrazione dei sistemi informativi regionali

1. La Regione, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 comma 4, lettera i quinquies), realizza il raccordo tre le banche dati e i sistemi informativi esistenti in materia di istruzione, formazione e lavoro.

2. Il regolamento di cui all'articolo 32 definisce le modalità di realizzazione del raccordo di cui al comma 1. ”.

 

     Art. 17. Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 32/2002

1. L’articolo 17 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

“ Art. 17 - Modalità di attuazione dell'offerta di formazione professionale

1. L'offerta di formazione professionale finanziata con risorse pubbliche è realizzata secondo una delle seguenti modalità:

a) mediante convenzione, a seguito di avviso pubblico per chiamata di progetti, anche nel caso in cui il finanziamento sia solo parziale;

b) mediante contratto, a seguito di appalto pubblico di servizi, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

2. L'offerta di formazione professionale riconosciuta è realizzata senza alcun finanziamento pubblico a seguito di un atto unilaterale con il quale l'organismo formativo accreditato si impegna a rispettare le condizioni e i vincoli per la realizzazione dell'attività formativa.

3. Con le modalità di cui al comma 1, lettera a) sono altresì realizzati gli interventi di formazione continua svolti da enti o imprese nei confronti del personale di appartenenza o finalizzati all'inserimento lavorativo nel proprio organico sulla base di accordi sindacali.

4. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 32 definisce:

a) il sistema di controllo dello svolgimento degli interventi formativi, di cui ai commi 1 e 2;

b) i requisiti necessari per l’accreditamento degli organismi formativi;

c) la certificazione a conclusione del percorso formativo.

5. La Regione favorisce l’accesso individuale ad attività di formazione con misure anche a carattere finanziario.

6. La Regione può intervenire in favore degli organismi formativi con misure premianti proporzionate all'esito occupazionale al termine dell'attività formativa.

7. Le attività di formazione professionale svolte secondo modalità non ricomprese nel presente articolo non rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge.

8. I beni acquisiti o prodotti nell'ambito delle attività svolte mediante la convenzione di cui al comma 1, lettera a), entrano a far parte del patrimonio disponibile della Regione o delle province. ”.

 

     Art. 18. Modifiche all’articolo 17 ter della l.r. 32/2002

1. Dopo il primo periodo del comma 9 dell’articolo 17 ter della l.r. 32/2002 è aggiunto il seguente: “Il rimborso spese forfettario può essere corrisposto da soggetti pubblici o privati che finanziano progetti di tirocinio, nei casi e con le modalità previste dal regolamento”.

 

     Art. 19. Modifiche all’articolo 17 quater della l.r. 32/2002

1. Al comma 2 dell’articolo 17 quater della l.r. 32/2002 le parole “ comma 3 ” sono sostituite dalle seguenti: “ comma 2 ”.

 

     Art. 20. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 32/2002

1. La lettera d ter) del comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 32/2002 è sostituita dalla seguente:

“ d ter) interviene finanziariamente al fine di assicurare la continuità delle prestazioni ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali; ”.

2. Dopo la lettera d quater) del comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 32/2002 è aggiunta la seguente:

“ d quinquies) organizza e gestisce le attività relative all’incontro tra domanda e offerta di lavoro. ”.

 

     Art. 21. - Inserimento dell’articolo 21 ter nella l.r. 32/2002

1. Dopo l'articolo 21 bis della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

“ Art. 21 ter - Istituzione dell’Agenzia regionale del lavoro

1. E’ istituita l'Agenzia regionale del lavoro, di seguito denominata Agenzia.

2. L’Agenzia è un ente dipendente, ai sensi dell’articolo 50 dello Statuto, ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

3. L’Agenzia ha sede legale a Firenze.

4. L’Agenzia e le strutture periferiche di cui all’articolo 21 quinquies, comma 1, costituiscono il sistema regionale per l’impiego. ”.

 

     Art. 22. Inserimento dell’articolo 21 quater nella l.r. 32/2002

1. Dopo l'articolo 21 ter della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

“ Art. 21 quater - Funzioni dell’Agenzia

1. L’Agenzia, in coerenza con gli atti di programmazione regionale, svolge le seguenti funzioni:

a) gestione dei servizi relativi all'incontro fra domanda e offerta di lavoro;

b) gestione dei servizi relativi al collocamento mirato e all’inserimento lavorativo dei disabili;

c) gestione dei servizi connessi alle politiche attive del lavoro;

d) attività di orientamento a supporto della scelta dei percorsi individuali in ambito formativo e professionale;

e) servizi di informazione sulle opportunità formative contenute nel catalogo regionale, di cui all’articolo 16;

f) gestione del sistema informativo del lavoro regionale nel quadro degli standard e delle procedure definite per il sistema informativo nazionale;

g) istruttoria, tenuta e aggiornamento dell'elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati e autorizzati ad erogare servizi per l'impiego;

h) sottoscrizione di convenzioni con soggetti pubblici e privati accreditati, ai sensi dell’articolo 20 ter, secondo criteri di economicità, cooperazione, integrazione e qualità;

i) gestione degli interventi di politica attiva del lavoro;

j) gestione degli interventi finalizzati ad assicurare la continuità delle prestazioni ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali;

k) attività di assistenza e mediazione delle vertenze aziendali;

l) ogni altra attività strumentale all’incontro domanda-offerta di lavoro e alle politiche attive del lavoro ad essa attribuita dalla Giunta regionale.

2. Oltre alle funzioni indicate al comma 1, l’Agenzia:

a) fornisce assistenza tecnica alla Giunta regionale e agli uffici regionali competenti a supporto dello svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo e valutazione delle politiche regionali del lavoro;

b) collabora con le strutture regionali competenti per l'integrazione delle politiche del lavoro, della formazione e dell'istruzione, nonché delle politiche sociali e dello sviluppo economico;

c) collabora con le altre agenzie regionali, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con altri enti pubblici e istituzionali;

d) si raccorda con i corrispondenti organismi istituiti dallo stato.

3. L'Agenzia può svolgere ulteriori attività relative alle politiche del lavoro, previa autorizzazione della Giunta regionale, attraverso convenzioni con altri organismi competenti in materia. ”.

 

     Art. 23. Inserimento dell’articolo 21 quinquies nella l.r. 32/2002

1. Dopo l'articolo 21 quater della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

“ Art. 21 quinquies - Articolazione organizzativa

1. L’Agenzia è organizzata in una struttura centrale di livello regionale e in strutture periferiche, che si articolano in servizi territoriali denominati centri per l’impiego.

2. L’Agenzia, entro novanta giorni dalla nomina del direttore, di cui all’articolo 21 septies, adotta un regolamento per la disciplina della propria organizzazione interna e lo trasmette alla Giunta regionale per l’approvazione.

3. Il regolamento di cui al comma 2 individua:

a) le funzioni e le attività da espletare a livello regionale e periferico, al fine di assicurare la maggiore efficacia, efficienza e qualità di prestazioni dell’Agenzia;

b) gli ambiti delle strutture periferiche, garantendo un'adeguata articolazione territoriale;

c) gli strumenti per garantire lo svolgimento uniforme ed omogeneo sul territorio regionale delle attività delle strutture periferiche di livello territoriale.

4. L’organizzazione interna dell’Agenzia è strutturata in modo da garantire che le funzioni, di cui all’articolo 21 quater, siano svolte in articolazioni e livelli di responsabilità collegati alle strutture periferiche. ”.

 

     Art. 24. Inserimento dell’articolo 21 sexies nella l.r. 32/2002

1. Dopo l'articolo 21 quinquies della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

“ Art. 21 sexies - Organi

1. Sono organi dell’Agenzia:

a) il direttore;

b) il collegio dei revisori. ”.

 

     Art. 25. Inserimento dell’articolo 21 septies nella l.r. 32/2002

1. Dopo l'articolo 21 sexies della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

“ Art. 21 septies - Direttore

1. Il direttore dell’Agenzia è nominato dal Presidente della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), fra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza di direzione amministrativa, tecnica o gestionale, almeno quinquennale, nelle materie di competenza dell’Agenzia.

2. I contenuti del contratto di diritto privato, di durata fino a cinque anni, che disciplina il rapporto del direttore, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale; il trattamento economico è determinato nei limiti di quanto previsto per i dirigenti regionali di ruolo inclusa la retribuzione di posizione e di risultato ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti. Gli oneri del contratto sono a carico del bilancio dell’Agenzia.

3. L’incarico di direttore non è compatibile con cariche pubbliche elettive, nonché con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo.

4. Il contratto è risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che provvede nello stesso tempo ad avviare le procedure per la nomina del nuovo direttore, per i seguenti motivi:

a) sopravvenuta causa di incompatibilità;

b) gravi violazioni di norme di legge;

c) persistenti inadempienze degli indirizzi regionali. ”.

 

     Art. 26. Inserimento dell’articolo 21 octies nella l.r. 32/2002

1. Dopo l'articolo 21 septies della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

“ Art. 21 octies - Attribuzioni del direttore

1. Il direttore rappresenta legalmente l’Agenzia ed è responsabile della gestione complessiva della medesima. E’ tenuto ad attuare gli indirizzi della Giunta regionale.

2. In particolare il direttore:

a) adotta il regolamento di organizzazione e contabilità e propone alla Giunta regionale la proposta di dotazione organica da destinare all’Agenzia;

b) adotta il bilancio preventivo, economico annuale e pluriennale, il bilancio di esercizio e la proposta di piano annuale delle attività;

c) costituisce e modifica le strutture interne, nomina e revoca i responsabili e assegna le risorse umane necessarie;

d) adotta tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione del personale e delle attività dell’Agenzia.

3. Il direttore cura i rapporti tra l’Agenzia e gli organi della Regione e presenta annualmente alla Giunta regionale, che la trasmette al Consiglio regionale, una relazione sull’attività svolta dall’Agenzia. ”.

 

     Art. 27. Inserimento dell’articolo 21 novies nella l.r. 32/2002

1. Dopo l'articolo 21 octies della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

“ Art. 21 novies - Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori legali, nominati dal Consiglio regionale, che ne individua anche il presidente.

2. Il collegio dei revisori resta in carica per cinque anni.

3. Il collegio dei revisori verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali anche collaborando con l’organo di vertice, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti.

4. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza da parte dell'Agenzia delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale.

5. La relazione con la quale il collegio dei revisori esprime il parere sul bilancio preventivo dell'Agenzia contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.

6. Il collegio dei revisori esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

7. Il collegio dei revisori esprime parere preventivo sulle operazioni straordinarie individuate dall’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per il 2011).

8. Il collegio dei revisori può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.

9. Il collegio dei revisori presenta semestralmente alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione finanziaria e amministrativa dell'Agenzia.

10. Al presidente ed ai membri del collegio dei revisori, ai sensi della legge regionale 20 luglio 2012, n. 39 (Disposizioni in materia di revisori dei conti e di contabilità e bilancio negli enti e agenzie regionali), spetta un'indennità annua commisurata alla complessità della funzione svolta, avuto anche riguardo all'entità del valore della produzione risultante dal bilancio.

11. In sede di prima applicazione, l'indennità per il presidente del collegio dei revisori e quella per i membri sono rispettivamente pari al 5 e al 4 per cento dell'indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale.

12. Al presidente e ai membri del collegio dei revisori residenti in comuni diversi dalla sede dell'Agenzia è dovuto il rimborso spese nella misura prevista per i dirigenti regionali.

13. Le indennità e il rimborso spese del presidente e dei membri del collegio dei revisori sono a carico del bilancio dell’Agenzia. ”.

 

     Art. 28. Inserimento dell’articolo 21 decies nella l.r. 32/2002

1. Dopo l'articolo 21 novies della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

“ Art. 21 decies - Piano annuale delle attività

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita di cui all’articolo 23, e previa informativa alla commissione consiliare competente in materia, entro il 31 luglio di ogni anno, definisce, nel rispetto degli atti di programmazione regionale, gli indirizzi per la redazione della proposta del piano annuale delle attività dell'Agenzia relativo all’anno successivo.

2. La proposta di piano annuale definisce le attività che l’Agenzia è tenuta a svolgere nell’anno di riferimento e contiene le indicazioni relative al triennio successivo.

3. La proposta di piano è adottata dal direttore dell’Agenzia ed è trasmessa alla Giunta regionale entro il 30 novembre di ogni anno, ai fini dell’approvazione.

4. La Giunta regionale relaziona alla commissione consiliare competente in materia, entro il 31 marzo di ogni anno, sullo stato d’attuazione del piano annuale delle attività dell’anno precedente. ”.

 

     Art. 29. Inserimento dell’articolo 21 undecies nella l.r. 32/2002

1. Dopo l'articolo 21 decies della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

“ Art. 21 undecies - Vigilanza e poteri sostitutivi

1. La Giunta regionale vigila sull’amministrazione dell’Agenzia ed esercita i poteri sostitutivi nei confronti del direttore, ai sensi della normativa regionale vigente in materia di commissari nominati dalla Regione. ”.

 

     Art. 30. Inserimento dell’articolo 21 duodecies nella l.r. 32/2002

1. Dopo l'articolo 21 undecies della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

“ Art. 21 duodecies - Bilancio

1. L’esercizio finanziario dell’Agenzia inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il bilancio preventivo economico, annuale e pluriennale, è adottato dal direttore entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce.

3. Il bilancio di esercizio è adottato dal direttore entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce.

4. Il bilancio preventivo economico, corredato dalla relazione del collegio dei revisori, è trasmesso dal direttore alla Giunta regionale che l’approva, previo parere del Consiglio regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento.

5. Il bilancio di esercizio è trasmesso dal direttore alla Giunta regionale, corredato dalla relazione del collegio dei revisori. La Giunta regionale lo adotta e lo invia al Consiglio regionale entro trenta giorni dal suo ricevimento. Il Consiglio regionale provvede all’approvazione entro sessanta giorni dal ricevimento.

6. Il bilancio preventivo economico si compone del conto economico e del piano triennale degli investimenti ed è corredato da una relazione del direttore che evidenzia, tra l’altro, i rapporti tra il piano delle attività e le previsioni economiche.

7. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa ed è corredato da una relazione del direttore che evidenzia i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere.

8. Il bilancio preventivo economico, il bilancio di esercizio e le relazioni del direttore sono redatti nel rispetto degli schemi e delle direttive approvate dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 65/2010. ”.

 

     Art. 31. Inserimento dell’articolo 21 terdecies nella l.r. 32/2002

1. Dopo l'articolo 21 duodecies della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

“ Art. 21 terdecies - Entrate

1. Le entrate dell’Agenzia sono costituite da:

a) contributo regionale per le spese di funzionamento, determinato annualmente con legge di bilancio;

b) finanziamenti della Regione finalizzati alle attività previste dal piano annuale, di cui all’articolo 21 decies;

c) altri contributi statali e comunitari;

d) ricorso al credito, nel rispetto delle prescrizioni sul ricorso ad operazioni finanziarie e patrimoniali contenute nell’articolo 8 della l.r. 65/2010;

e) ulteriori entrate eventuali. ”.

 

     Art. 32. Inserimento dell’articolo 21 quaterdecies nella l.r. 32/2002

1. Dopo l'articolo 21 terdecies della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

“ Art. 21 quaterdecies - Patrimonio

1. L’Agenzia ha un proprio patrimonio che, nella fase iniziale, è costituito dai beni mobili e immobili trasferiti dalla Regione con uno o più decreti del Presidente della Giunta regionale. ”.

 

     Art. 33. Inserimento dell’articolo 21 quinquiesdecies nella l.r. 32/2002

1. Dopo l'articolo 21 quaterdecies della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

“ Art. 21 quinquiesdecies - Personale

1. La dotazione organica dell’Agenzia è determinata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del direttore. ”.

 

     Art. 34. Modifiche all’articolo 22 bis della l.r. 32/2002

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 22 bis della l.r. 32/2002 la parola “ professionale ” è sostituita dalle seguenti: “ anagrafico – professionale ”.

 

     Art. 35. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 32/2002

1. Il comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

“2. La Commissione di cui al comma 1 svolge compiti di progettazione, proposta in tema di istruzione, orientamento, formazione, ivi compreso il concorso all'individuazione dei fabbisogni di formazione professionale e la valutazione dell’efficacia degli interventi formativi, mediazione di manodopera e politiche del lavoro, limitatamente alle funzioni di competenza regionale, nonché di valutazione e verifica dei risultati rispetto alle linee programmatiche e agli indirizzi elaborati dalla Regione. ”.

2. Al comma 4 ter dell’articolo 23 della l.r. 32/2002, dopo le parole “responsabilità amministrativa” sono aggiunte le seguenti “ e gestionale ”.

 

     Art. 36. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 32/2002

1. Al comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 32/2002 le parole “ e le politiche formative ” sono sostituite dalle seguenti: “ , dell'istruzione e della formazione professionale ”.

2. Al comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 32/2002 le parole “ sistema regionale per l'impiego ” sono sostituite dalle seguenti: “ sistema regionale dell’istruzione, della formazione e del lavoro ”.

3. Al comma 3 dell’articolo 24 della l.r. 32/2002 le parole: “ per l’impiego ” sono soppresse.

4. Al comma 4 dell’articolo 24 della l.r. 32/2002 le parole “ delle Province e degli altri enti locali ” sono sostituite dalle seguenti: “ degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, dell'ufficio scolastico regionale e delle università ”.

 

     Art. 37. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 32/2002

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 29 della l.r. 32/2002, sono aggiunte le parole: “ nell’ambito degli atti di indirizzo e programmazione regionale ”.

 

     Art. 38. Modifiche all’articolo 32 della l.r. 32/2002

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

“ 2 bis. Il regolamento regionale definisce la composizione, la durata in carica e la procedura di nomina della conferenza regionale per l’educazione, l’istruzione e la formazione. ”.

2. Il comma 4 dell’articolo 32 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

“4. Relativamente alle attività di formazione professionale, il regolamento regionale definisce, in particolare:

a) le norme di gestione, rendicontazione, monitoraggio e verifica degli interventi formativi che fruiscono di contributi pubblici, garantendo la semplificazione delle procedure e del sistema di riconoscimento delle spese e un efficace sistema di controlli;

b) i criteri per l’istituzione del catalogo regionale dell’offerta formativa;

c) le modalità di realizzazione del raccordo tra le banche dati ed i sistemi formativi in materia di istruzione, formazione e lavoro;

d) la verifica ed il controllo sull’attività di formazione professionale riconosciuta;

e) gli standard di qualità dell'offerta formativa attraverso la disciplina:

1) dell'accreditamento con l'individuazione dei soggetti, dei requisiti e delle procedure secondo i seguenti criteri:

1.1 - affidabilità tecnico finanziaria e disponibilità di adeguati locali e attrezzature;

1.2 - differenziazione dei requisiti in relazione alla tipologia dell'offerta formativa, con particolare attenzione a quella destinata ai giovani che hanno abbandonato gli studi e ai giovani che non lavorano e non frequentano alcun corso di istruzione o formazione;

1.3 - differenziazione dei requisiti per le istituzioni scolastiche e le università;

1.4 - valutazione dei risultati raggiunti e di quelli non conseguiti anche con riferimento agli esiti occupazionali dell'attività svolta, laddove compatibile con la tipologia di intervento formativo realizzato;

1.5 - semplificazione delle procedure;

1.6 - conoscibilità per l'utenza del successo formativo degli interventi realizzati;

1.7 - possesso di adeguate certificazioni da parte degli organismi formativi;

1.8 - adeguata formazione delle figure di presidio.

2) della certificazione dei percorsi e delle competenze conseguite dall'utenza in contesti formali, non formali ed informali;

3) dei profili e delle competenze degli operatori della formazione;

4) del potenziamento dei sistemi informativi e telematici per la gestione del sistema;

5) della semplificazione delle procedure di programmazione e gestione;

6) dello sviluppo e innovazione dei modelli formativi e delle modalità di erogazione dell'offerta;

7) delle modalità di valutazione della qualità dell'offerta erogata. ”.

3. Al comma 4 bis dell’articolo 32 della l.r. 32/2002, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

“ b bis) i casi e le modalità in cui il rimborso spese forfettario può essere corrisposto da soggetti pubblici o privati; ”.

 

     Art. 39. Abrogazione dell’articolo 34 della l.r. 32/2002

1. L’articolo 34 della l.r. 32/2002 è abrogato.

 

     Art. 40. Norme transitorie e finali

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è modificato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”).

2. Le disposizioni degli articoli 6, 6 bis, 6 ter, 6 ter 1, 16, 16 ter, 17 ter e 24 della l.r. 32/2002, come modificati o inseriti dalla presente legge, si applicano dalla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento, di cui al comma 1.

3. [Le disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, lettera d quinquies), e da 21 ter a 21 quinquiesdecies della l.r. 32/2002, come modificati o inseriti dalla presente legge, si applicano a decorrere dal termine stabilito dalla legge regionale di riordino delle funzioni provinciali, da approvare ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). La medesima legge provvede al trasferimento alla Regione delle funzioni attualmente svolte dalle province in materia di lavoro] [1].

4. [Fino al termine indicato al comma 3, le province continuano ad esercitare le funzioni in materia di mercato del lavoro e politiche del lavoro ad esse attribuite dalla l.r. 32/2002] [2].

5. [Alle spese per l'istituzione e l'avvio del funzionamento dell'Agenzia regionale del lavoro si fa fronte, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, con le risorse finanziarie trasferite ai sensi dell’articolo 1, commi 92, 94 e 96, della l. 56/2014] [3].

 

     Art. 41. Disposizioni di prima applicazione relative all’Agenzia regionale del lavoro [4]

1. Entro sessanta giorni dal termine individuato dalla legge regionale di cui all’articolo 40, comma 3, è nominato il direttore dell’Agenzia regionale del lavoro.

2. Entro novanta giorni dal termine individuato dalla legge regionale di cui all’articolo 40, comma 3, è nominato il collegio dei revisori dell’Agenzia.

3. L’Agenzia esercita le funzioni di cui all’articolo 21 quater della l.r. 32/2002, inserito dalla presente legge, a decorrere dalla nomina del direttore, di cui al comma1.

4. Entro sessanta giorni dalla nomina del direttore dell’Agenzia la Giunta regionale:

a) definisce, su proposta del direttore, la dotazione organica e il fabbisogno di personale dell'Agenzia e assegna le unità di personale e i dirigenti a cui affidare le responsabilità delle strutture dirigenziali;

b) approva gli indirizzi per la redazione del piano di cui all’articolo 21 undecies, comma 1, inserito dalla presente legge.

5. Entro sessanta giorni dall’approvazione degli indirizzi di cui al comma 4, lettera b), il direttore adotta il bilancio preventivo dell’Agenzia e il piano delle attività.

6. Il bilancio preventivo economico, corredato della relazione del collegio dei revisori, è trasmesso dal direttore dell’Agenzia alla Giunta regionale, che lo approva, previo parere del Consiglio regionale, entro trenta giorni dal ricevimento.

7. Rientrano nel patrimonio dell’Agenzia i beni mobili e immobili delle province, trasferiti a seguito del riordino delle funzioni provinciali di cui alla l. 56/2014, con le modalità di cui all’articolo 21 quaterdecies della l.r. 32/2002, inserito dalla presente legge.

8. Con uno o più decreti il Presidente della Giunta regionale individua i rapporti attivi e passivi in corso nei quali subentra l’Agenzia.

9. L’Agenzia subentra altresì nei rapporti attivi e passivi e nel contenzioso individuati nell’ambito del riordino delle funzioni provinciali, di cui alla l. 56/2014.


[1] Comma abrogato dall'art. 33 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 82.

[2] Comma abrogato dall'art. 33 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 82.

[3] Comma abrogato dall'art. 33 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 82.

[4] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 82.