Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio |
Capitolo: | 6.4 demanio e patrimonio |
Data: | 11/06/2018 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al titolo della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4 |
Art. 2. Modifica all’articolo 1 della l.r. 4/2013 |
Art. 3. Introduzione del capo III bis della l.r. 4/2013 |
Art. 4. Integrazioni all’articolo 23 della l.r. 4/2013 |
Art. 5. Integrazioni all’articolo 27 della l.r. 4/2013 |
§ VI.4.21 - L.R. 11 giugno 2018, n. 23.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti).
(B.U. 15 giugno 2018, n. 80)
Art. 1. Modifiche al titolo della
1. Il titolo della
Art. 2. Modifica all’articolo 1 della
1. All’articolo 1 capo I, della
Art. 3. Introduzione del capo III bis della
1. Dopo il capo III della
"Capo III bis
Beni della soppressa Riforma fondiaria
Art. 22 bis. Esercizio delle funzioni
1.La Regione, in attuazione dell’articolo 24 della
2. La Regione espleta, altresì, le funzioni amministrative concernenti i compiti a esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di Riforma fondiaria.
3. La Regione procede alla ricognizione fisico - giuridica del patrimonio immobiliare pervenuto dall’ex Riforma fondiaria, secondo le disposizioni di cui all’articolo 14 della
Art. 22 ter. Trasferimento e alienazione
1. I beni ex Riforma fondiaria possono essere:
a) trasferiti a titolo gratuito agli enti locali che ne facciano richiesta, quali aree urbanizzate o destinate a opere di urbanizzazione e immobili a destinazione pubblica o dichiarati di pubblico interesse con provvedimento dello stesso ente locale;
b) alienati agli attuali conduttori;
c) alienati con procedura di evidenza pubblica, con offerte al rialzo, se liberi;
d) affrancati dal riservato dominio;
e) ceduti a titolo gratuito agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche che ne facciano richiesta, se edifici e pertinenze di culto che conservano tale destinazione.
2. Le infrastrutture pubbliche stradali della ex Riforma fondiaria sono trasferite a titolo gratuito agli enti territoriali tenuti alla loro gestione.
3. Il trasferimento e l’alienazione sono disposti dalla Giunta regionale.
4. La gestione e l’esercizio degli acquedotti rurali della ex Riforma fondiaria sono affidati all’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, istituita ai sensi della
Art. 22 quater. Trasferimento agli enti locali e agli enti ecclesiastici
1. Per i beni di cui all’articolo 22 ter, comma 1, lettera a), e comma 2, si provvede al trasferimento con decreto del Presidente della Giunta regionale, che costituisce titolo di proprietà.
2. Per i beni di cui all’articolo 22 ter, comma 1, lettera e), si provvede al trasferimento con atto pubblico.
Art. 22 quinquies. Alienazione agli attuali conduttori
1. Agli attuali conduttori i beni sono alienati secondo le seguenti disposizioni:
a) i terreni agricoli sono alienati al prezzo determinato in base al valore agricolo riferito al momento della presentazione dell’istanza di acquisto e alla coltura in atto all’anno di inizio del possesso, come fissati dalla Commissione provinciale espropri prevista dall’articolo 41 del
b) i fabbricati rurali funzionali alla conduzione dei terreni agricoli sono alienati al prezzo pari al costo attuale di costruzione deprezzato della vetustà, al netto delle migliorie eventualmente apportate dal conduttore, ridotto di un terzo;
c) i fabbricati urbani e quelli rurali extrapoderali sono alienati al prezzo di mercato riferito al momento della presentazione dell’istanza, al netto delle migliorie eventualmente apportate dal conduttore, ridotto di un terzo.
2. Gli attuali conduttori, ai fini dell’acquisto, devono essere in regola col pagamento dei canoni d’uso e, in caso di possesso senza titolo conseguito senza violenza o clandestinità, col pagamento dell’indennità per tutto il periodo di effettiva occupazione e comunque per un periodo non inferiore a cinque anni, qualora sia indimostrato l’inizio dell’occupazione.
3. L’accettazione del prezzo interviene per iscritto entro tre mesi dalla sua comunicazione.
4. I proprietari privati di fabbricati urbani costruiti su terreno regionale ex Riforma fondiaria, del quale sia stato conseguito il possesso senza violenza o clandestinità, sono assimilati agli attuali conduttori.
Art. 22 sexies. Alienazione beni liberi
1. I beni liberi o rientranti nella disponibilità dell’Amministrazione sono alienati con procedura di evidenza pubblica, con offerte al rialzo sul prezzo a base d’asta.
2. Per l’alienazione dei terreni agricoli è comunque fatto salvo l’esercizio del diritto di prelazione agraria da parte dei proprietari confinanti.
3. Il prezzo a base d’asta, determinato dai soggetti di cui all’articolo 28, comma 1, della
a) per i terreni agricoli, in base al valore agricolo medio attuale fissato dalla Commissione provinciale espropri di cui all’articolo 41 del
b) per i fabbricati rurali funzionali alla conduzione dei terreni agricoli, in base al costo di costruzione deprezzato della vetustà;
c) per i fabbricati urbani e quelli extrapoderali, in base al prezzo attuale di mercato.
Art. 22 septies. Affrancazione dal riservato dominio
1. L’assegnatario, i suoi eredi legittimi pro indiviso e i soggetti eventualmente subentrati, possono affrancare il fondo dal riservato dominio col pagamento, in un’unica soluzione o in forma dilazionata ai sensi dell’articolo 22 nonies, dell’ammontare delle annualità residue e pregresse previste dal piano di ammortamento contenuto nel contratto di assegnazione, dell’ammontare degli eventuali debiti poderali gravanti sull’immobile, oltre agli interessi sulle somme non corrisposte computati al tasso legale.
2. Il dirigente della struttura regionale competente provvede ad attestare tale pagamento e interviene nell’atto pubblico unilaterale di affrancazione dal vincolo del riservato dominio in favore della Regione.
3. Coloro che entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni provvedono all’affrancazione del fondo col versamento delle debenze sono esentati dal pagamento degli interessi legali sulle somme non corrisposte.
Art. 22 octies. Recupero coattivo delle somme dovute dagli assegnatari
1. Qualora l’assegnatario, o l’avente causa, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, non provvede al pagamento del debito maturato a titolo di affrancazione, si procede al recupero coattivo delle somme dovute.
2. In ogni caso, la sussistenza di situazioni debitorie non consente la cancellazione del patto di riservato dominio.
Art. 22 nonies. Modalità di pagamento e spese di stipula
1. Il pagamento dell’importo complessivamente dovuto, sia a titolo di acquisto, sia di affrancazione, può essere corrisposto:
a) in un’unica soluzione;
b) su richiesta dell’interessato, fino al 70 per cento in rate annuali fino ad un massimo di otto, costanti e posticipate, con la corresponsione degli interessi computati al tasso legale e il versamento della restante quota parte del prezzo prima della sottoscrizione dell’atto di compravendita o dell’atto di affrancazione di cui all’articolo 22 septies, comma 2.
2. Il Servizio regionale competente autorizza il versamento dell’esposizione debitoria complessiva dell’acquirente o dell’affrancatario in rate annuali, costanti e anticipate, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale:
a) per gli importi inferiori a euro 10 mila, fino a un massimo di quattro rate;
b) per gli importi compresi tra euro 10 mila e euro 50 mila, fino a un massimo di sei rate;
c) per gli importi superiori a euro 50 mila, fino a un massimo di otto rate.
3. Il mancato pagamento, anche di una sola rata, comporta la perdita del beneficio della rateizzazione, l’obbligo del versamento dell’intero debito residuo e l’avvio della procedura di riscossione coattiva.
4 In caso di compravendita, a garanzia dell’esatto adempimento della somma rateizzata, è fatto obbligo di iscrizione di ipoteca nei modi di legge.
5. In caso di rateizzazione, permane il riservato dominio in favore della Regione fino a estinzione del debito.
6. Sono a carico dell’acquirente tutte le spese per la stipula dell’atto di compravendita o di cancellazione del riservato dominio, nonché per le eventuali operazioni catastali, alle quali l’acquirente può provvedere direttamente a proprie spese.
Art. 22 decies. Istanze pregresse
1. Le presenti disposizioni non si applicano alle procedure di acquisto già avviate, per le quali i promissari hanno accettato il prezzo di vendita e versato l’acconto del 10 per cento prima della data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.
Art. 4. Integrazioni all’articolo 23 della
1. All’articolo 23 capo IV, della
Art. 5. Integrazioni all’articolo 27 della
1. All’articolo 27, capo IV, della
“i bis) la
i ter) il capo IX, articoli 42, 43, 44, 45 e 45 bis della 31 maggio 2001, n. 14 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003);
i quater) gli articoli 18 e 22 della
i quinquies) l’articolo 48 della
i sexies) l’articolo 20 della
i septies) l’articolo 1 della
i octies) l’articolo 9 della
i novies) l’articolo 13 della
i decies) l’articolo 1 della
i undecies) l’articolo 25 della
i duodecies)l’articolo 4 della
i terdecies) l’articolo 1 della