§ VI.4.4 - L.R. 26 aprile 1995, n. 27.
Disciplina dell’amministrazione del demanio e del patrimonio regionale .


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.4 demanio e patrimonio
Data:26/04/1995
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 1 bis.  (Principi generali)
Art. 2.  (Beni del demanio).
Art. 3.  (Beni del patrimonio).
Art. 4.  (Classificazione e destinazione dei beni).
Art. 5.  (Attività).
Art. 6.  (Modi di acquisizione).
Art. 7.  (Acquisizione dei beni per trasferimento ex lege).
Art. 8.  (Acquisizione dei beni per acquisto e permuta).
Art. 9.  (Acquisizione di beni a seguito di costruzione).
Art. 10.  (Acquisizione dei beni per atti di liberalità).
Art. 11.  (Acquisizione dei beni per permuta).
Art. 12.  (Norme generali).
Art. 13.  (Catalogo dei beni immobili demaniali).
Art. 14.  (Catalogo dei beni immobili).
Art. 15.  (Inventari dei beni mobili).
Art. 16.  (Valutazione dei beni).
Art. 17.  (Concessione in uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile).
Art. 18.  (Locazione dei beni immobili del patrimonio disponibile
Art. 19.  (Destinazione dei proventi delle concessioni e delle locazioni o affitti).
Art. 20.  (Norme generali).
Art. 21.  (Amministrazione dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile regionale).
Art. 21 bis.  (Spese istruttorie)
Art. 22.  (Norme generali).
Art. 23.  (Valorizzazione dei beni).
Art. 24.  (Norme generali).
Art. 25.  (Norme sul patrimonio agricolo-forestale).
Art. 26.  (Alienazione del patrimonio regionale).
Art. 26 bis.  (Alienazione beni demaniali)
Art. 27.  (Alienazione di beni immobili mediante asta pubblica).
Art. 28.  (Prezzo di stima e Commissioni tecniche).
Art. 29.  (Svolgimento della gara e aggiudicazione).
Art. 29 bis.  (Regolamento)
Art. 30.  (Destinazione dei proventi dell'alienazione).
Art. 31.  (Alienazione di beni mobili).
Art. 32.  (Pareri).
Art. 33.  (Programma di alienazione).


§ VI.4.4 - L.R. 26 aprile 1995, n. 27.

Disciplina dell’amministrazione del demanio e del patrimonio regionale [1].

(B.U. 16 maggio 1995, n. 52).

 

Titolo I [2]

Finalità e principi generali

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge, in conformità all’articolo 62 dello Statuto, disciplina l’amministrazione del demanio e del patrimonio regionale [3].

     2. [La presente legge intende inoltre:

     a) valorizzare il patrimonio regionale, comunque acquisito;

     b) razionalizzare ed economizzare la spesa corrente] [4].

 

     Art. 1 bis. (Principi generali) [5]

     1. Le funzioni amministrative sono esercitate nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità, trasparenza, pubblicità, semplificazione e di certezza dei termini di conclusione dei procedimenti.

 

TITOLO II

TIPOLOGIA E CLASSIFICAZIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO REGIONALE

 

CAPO I

Tipologia dei beni

 

     Art. 2. (Beni del demanio). [6]

     1. Il demanio regionale è costituito dai beni, appartenenti alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo, così come individuati dall'art. 822, comma 2, del Codice civile e sono assoggettati al regime del demanio pubblico di cui all’articolo 823 del c.c..

     2. Il regime demaniale si applica inoltre ai diritti reali della Regione su beni appartenenti ad altri soggetti nei casi previsti dall’articolo 825 c.c.

     2 bis. Spetta alla competente struttura regionale la tutela dei beni che fanno parte del demanio regionale. La struttura competente ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari previsti dal codice civile a difesa della proprietà e del possesso.

 

     Art. 3. (Beni del patrimonio). [7]

     1. Il patrimonio regionale è costituito dai beni mobili e immobili appartenenti alla Regione non facenti parte del demanio ai sensi del precedente art. 2, comma 1.

     2. Il patrimonio si distingue in patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile.

     3. Il patrimonio indisponibile è costituito dai beni individuati, in quanto di pertinenza regionale, dall'art. 826 del Codice civile e sono assoggettati al regime giuridico di cui all’articolo 828 dello stesso codice.

     4. Gli altri beni di proprietà della Regione costituiscono il patrimonio disponibile regionale e sono assoggettati al regime giuridico ordinario.

 

CAPO II

Classificazione dei beni

 

     Art. 4. (Classificazione e destinazione dei beni).

     1. Avuto riguardo alla natura, alle caratteristiche e alla destinazione dei singoli beni, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, provvede con proprie deliberazioni alla loro classificazione, assegnandoli a una delle categorie di cui ai precedenti artt. 2 e 3 e autorizza l’iscrizione al catalogo di cui al seguente articolo 12 [8].

     2. Con gli stessi provvedimenti i beni classificati demaniali e patrimoniali indisponibili sono rispettivamente destinati a finalità pubbliche e all’esercizio delle funzioni di competenza regionale [9].

     3. [La classificazione ha luogo in sede di prima approvazione del catalogo dei beni immobili e dell'inventario dei beni mobili e, per i beni successivamente acquisiti, all'atto della loro acquisizione] [10].

     3 bis. Il passaggio da una tipologia giuridica a un’altra avviene con provvedimento di Giunta regionale [11].

     4. La Giunta regionale effettua periodicamente, e comunque a intervalli non superiori a dieci anni, verifiche generali sulla classificazione e destinazione dei beni.

 

TITOLO III

AMMINISTRAZIONE DEI BENI [12]

 

CAPO I

Norme generali

 

     Art. 5. (Attività). [13]

     1. L’amministrazione dei beni regionali consiste in:

a) acquisizione;

b) catalogazione e inventariazione;

c) alienazione;

d) locazione e concessione;

e) valorizzazione;

f) costruzione e conservazione;

g) razionalizzazione delle sedi degli uffici.

 

Capo II

Acquisizione [14]

 

     Art. 6. (Modi di acquisizione). [15]

     1. I beni regionali sono acquisiti con le seguenti modalità:

     a) trasferimento ex lege;

     b) acquisto;

     c) costruzione di beni finalizzati al soddisfacimento di interessi propri della Regione;

     d) atto di liberalità;

     e) permuta.

 

     Art. 7. (Acquisizione dei beni per trasferimento ex lege). [16]

     1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni trasferiti alla Regione per disposizione di legge o di norma avente forza di legge.

 

     Art. 8. (Acquisizione dei beni per acquisto e permuta). [17]

     1. Sono oggetto di acquisto da parte della Regione esclusivamente i beni da destinare al soddisfacimento di uno specifico interesse regionale.

     2. All'acquisto dei beni provvede la Giunta regionale:

     a) per i beni mobili, secondo le procedure previste dalle vigenti leggi regionali in materia di Economato e Provveditorato;

     b) per i beni immobili, con procedimento di evidenza pubblica.

     3. La Giunta regionale provvede all’acquisto dei beni con procedura negoziale quando non è individuabile un mercato di riferimento in relazione alle caratteristiche richieste per il bene oggetto di acquisto.

     3 bis. La Giunta regionale può procedere alla permuta con beni di proprietà di terzi per il soddisfacimento di uno specifico interesse regionale.

     3 ter. La permuta è effettuata previa procedura di evidenza pubblica. Detta procedura non si applica quando i beni da acquisire sono di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici.

 

     Art. 9. (Acquisizione di beni a seguito di costruzione). [18]

     1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni realizzati direttamente dalla Regione secondo le procedure previste dalle leggi nazionali e regionali in materia di lavori pubblici.

 

     Art. 10. (Acquisizione dei beni per atti di liberalità).

     1. Sono acquisiti in proprietà i beni che pervengono alla Regione per donazione, eredità, legato e altre liberalità, previa accettazione da parte della Giunta regionale [19].

     2. [Detti beni devono essere formalmente accettati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento] [20].

     3. [Sono fatte salve le eventuali procedure speciali di autorizzazione previste dalle leggi vigenti] [21].

 

     Art. 11. (Acquisizione dei beni per permuta). [22]

     1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni che pervengono alla Regione per operazioni di permuta.

     2. La Giunta regionale può procedere alla permuta di beni patrimoniali della Regione con beni di proprietà di terzi, a condizione che vi sia il soddisfacimento di uno specifico interesse pubblico e una evidente convenienza.

     3. La permuta è effettuata mediante asta pubblica, previo avviso pubblico. Detta procedura non si applica quando i beni da acquisire sono di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici.

     4. Il prezzo di stima dei beni oggetto di permuta è determinato con le modalità di cui all’articolo 28 [23].

     5. La permuta di beni immobili non è consentita se l'eventuale conguaglio è superiore al cinquanta per cento del valore maggiore, se tale valore è quello del bene di proprietà regionale.

 

TITOLO IV

CATALOGAZIONE E INVENTARIAZIONE DEI BENI

 

CAPO I

Norme generali

 

          Art. 12. (Norme generali).

     1. I beni di proprietà della Regione sono iscritti in appositi cataloghi quando si tratta di beni immobili e in appositi inventari nel caso di beni mobili.

 

CAPO II

Catalogazione dei beni

 

     Art. 13. (Catalogo dei beni immobili demaniali). [24]

     1. Il catalogo dei beni immobili del demanio regionale consiste nell'elenco di schede riportanti, di norma, le seguenti indicazioni:

     a) descrizione e caratteristiche del bene;

     b) titolo di provenienza;

     c) estensione, ubicazione e altri dati catastali;

     d) tipo di amministrazione o ente preposto;

     e) utilizzazione e relativo titolo;

     f) valore;

     g) annotazioni inerenti funzioni esercitate sul bene.

 

     Art. 14. (Catalogo dei beni immobili). [25]

     1. Il catalogo dei beni immobili patrimoniali consiste nell'elenco di schede riportanti, esemplificativamente, le seguenti indicazioni:

     a) descrizione e ubicazione del bene;

     b) classificazione del bene;

     c) titolo di proprietà;

     d) situazione catastale e ipotecaria;

     e) destinazione urbanistica e di uso;

     f) stato di possesso;

     g) valore stimato al prezzo attuale di mercato;

     h) vincoli e oneri giuridici.

 

     Art. 15. (Inventari dei beni mobili).

     1. Gli inventari dei beni mobili sono articolati dalla struttura competente per categorie secondo la seguente classifica:

     categoria A: arredi;

     categoria B: macchine e attrezzature;

     categoria C: libri e riviste;

     categoria D: opere d'arte;

     categoria E: altri beni [26].

     2. Sono esclusi dagli inventari i materiali di facile consumo o prodotti destinati alla produzione.

 

     Art. 16. (Valutazione dei beni).

     1. I beni mobili sono sottoposti a ricognizioni periodiche, per il loro aggiornamento, con scadenza non superiore a 10 anni.

 

Titolo V [27]

Uso e amministrazione dei beni immobili

 

     Art. 17. (Concessione in uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile).

     1. Sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile regionale possono essere autorizzate concessioni in uso temporaneo, alle seguenti condizioni:

     - per i beni demaniali, sia garantita la funzione pubblica e non derivi a questa alcun pregiudizio;

     - per i beni del patrimonio indisponibile, sia garantita la strumentalità pubblica [28].

     2. Alla costituzione di diritti a favore di terzi si provvede con concessione amministrativa.

     3. [La Giunta regionale disciplina la durata del rapporto, la misura del canone, i modi e le condizioni di esercizio della concessione, anche al fine di garantire la destinazione del bene e stabilisce i requisiti che il concessionario deve mantenere per la durata del rapporto, pena la decadenza della concessione] [29].

     4. [Fatte salve le vigenti disposizioni regionali, laddove non specificatamente previsto, l'atto di concessione viene rilasciato con decreto dell'Assessore agli affari generali] [30].

     5. [La Giunta regionale, a suo insindacabile giudizio, revoca l'atto di concessione quando ciò sia richiesto da interesse pubblico o non sia più garantito l'ordinario svolgimento della funzione pubblica cui il bene è destinato] [31].

 

     Art. 18. (Locazione dei beni immobili del patrimonio disponibile [32]).

     1. I beni immobili del patrimonio disponibile regionale sono concessi in locazione con procedura di evidenza pubblica [33].

     2. [La Giunta regionale fissa i criteri per la scelta del contraente riconoscendo, a parità di condizioni, un titolo preferenziale alle richieste degli enti locali] [34].

     3. [L'atto di locazione è deliberato dalla Giunta regionale e disciplina la durata del rapporto, la misura del canone, i modi e le condizioni di esercizio della conduzione] [35].

     3 bis. Alla costituzione del rapporto con i terzi si provvede con contratto di locazione [36].

 

     Art. 19. (Destinazione dei proventi delle concessioni e delle locazioni o affitti). [37]

     1. Le somme ricavate dalle concessioni e dalle locazioni o affitti di beni regionali sono destinate alla conservazione, ristrutturazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare regionale.

 

          Art. 20. (Norme generali). [38]

     1. I beni del demanio e del patrimonio regionale sono amministrati nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali.

 

     Art. 21. (Amministrazione dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile regionale). [39]

     1. I beni del patrimonio indisponibile regionale di cui al precedente art. 3, comma 3, ove non necessari alle esigenze regionali, possono essere concessi in uso, a titolo oneroso, a enti locali, enti strumentali della Regione e a enti pubblici o privati, per l'esercizio di specifiche attività di prevalente interesse pubblico.

     2. I rapporti tra la Regione e i soggetti di cui al precedente comma 1, in riferimento ai beni affidati, sono regolati da atto di concessione. Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni sono a carico del soggetto che li utilizza.

 

     Art. 21 bis. (Spese istruttorie) [40]

1. Le spese istruttorie relative a concessioni e a locazioni su beni di proprietà regionale sono corrisposte dal richiedente nella misura e con le modalità stabilite da regolamento.

 

     Art. 22. (Norme generali). [41]

     1. Alla gestione dei beni regionali e dei servizi di pubblico interesse provvede la Giunta regionale nelle seguenti forme:

     a) direttamente, a mezzo dell'Assessorato competente in materia;

     b) in concessione a enti locali o enti strumentali regionali ovvero a soggetti privati che abbiano specifica competenza.

 

     Art. 23. (Valorizzazione dei beni). [42]

     1. Prima di procedere alla alienazione dei propri beni, la Regione deve attivarsi per la massima valorizzazione possibile dei beni da alienare.

 

Titolo VI [43]

Alienazione dei beni

 

          Art. 24. (Norme generali).

     1. Sono alienabili i beni di proprietà regionale che appartengono al patrimonio disponibile [44].

     2. [I beni del patrimonio indisponibile sono alienabili nei soli casi previsti dalle leggi regionali ovvero nei casi in cui la Giunta regionale deliberi espressamente la non fruibilità del bene stesso per le esigenze proprie o di altro uso pubblico] [45].

     3. L'alienazione è a titolo oneroso [46].

     3 bis. Il trasferimento dei beni regionali e la costituzione di diritti reali sugli stessi a favore degli enti territoriali, che ne facciano richiesta per soddisfare esigenze di pubblica utilità o di pubblico interesse, è disposto a titolo gratuito con deliberazione di Giunta regionale. E’ altresì disposto a titolo gratuito il trasferimento delle infrastrutture pubbliche stradali [47].

 

     Art. 25. (Norme sul patrimonio agricolo-forestale). [48]

     1. I beni del patrimonio agricolo-forestale possono essere alienati quando, per la loro natura o condizione, non siano utilizzabili al perseguimento dei fini propriamente istituzionali o quando la cessione, per la ubicazione e la estensione dei beni interessati, consenta un più razionale assetto del patrimonio regionale. L'alienazione avviene con le modalità e le forme previste dalla presente legge.

 

     Art. 26. (Alienazione del patrimonio regionale). [49]

     1. Alla alienazione del patrimonio regionale provvede la Regione o direttamente, attraverso i propri uffici, o con affidamento di mandato a Società di servizi, specializzate nel settore immobiliare, individuate a seguito di esperimento di pubblica gara, ponendo a base pubblico bando da redigere ai sensi della legge 5 dicembre 1991, n. 386.

 

     Art. 26 bis. (Alienazione beni demaniali) [50]

     1. I beni del demanio regionale, anche se affidati in concessione da società che gestiscono i servizi regionali, previa sdemanializzazione ai sensi delle vigenti norme, possono essere alienati agli attuali concessionari, secondo le seguenti disposizioni:

     a) i terreni sono alienati al prezzo determinato in base al valore di mercato, riferito al momento della presentazione dell’istanza di acquisto, ridotto di un terzo;

     b) i fabbricati sono alienati al prezzo di mercato, riferito al momento della presentazione dell’istanza, con la riduzione 50 per cento;

     2. Gli attuali concessionari, ai fini dell’acquisto, devono essere in regola col pagamento dei canoni d’uso e, in caso di possesso in buona fede, col pagamento dell’indennità per tutto il periodo di effettiva occupazione e comunque per un periodo non inferiore ad anni cinque, qualora sia indimostrato l’inizio dell’occupazione;

     3. I beni del demanio cosiddetti liberi, previa sdemanializzazione ai sensi delle vigenti norme, sono alienati con procedure di evidenza pubblica prevista dalla normativa vigente [51].

 

     Art. 27. (Alienazione di beni immobili mediante asta pubblica).

     1. I beni immobili sono alienati mediante procedura di evidenza pubblica, assumendo come base d'asta il prezzo di stima [52].

     2. [L'asta viene presieduta dall'Assessore al demanio e patrimonio o da suo delegato] [53].

     3. Qualora la procedura vada deserta per due volte consecutive, la Giunta regionale può deliberare di procedere all'alienazione del bene a trattativa privata, riducendo il prezzo d'asta per non più di un decimo [54].

 

     Art. 28. (Prezzo di stima e Commissioni tecniche).

     1. Il prezzo di stima dei beni immobili è stabilito:

     a) dalla struttura regionale competente per i beni di valore non superiore a euro 500 mila;

     b) da agenzie pubbliche abilitate a tale funzione, oppure da professionisti esterni, di comprovata esperienza in materia estimativa, da scegliere attraverso procedure di evidenza pubblica, per i beni di valore superiore a euro 500 mila. Restano ferme le disposizioni previste dalla normativa regionale per le alienazioni dei beni del demanio armentizio e dell’Opera nazionale per i combattenti e della riforma fondiaria [55].

     2. [Qualora enti territoriali (comuni, province e loro consorzi), università ed enti morali senza fine di lucro, istituiti nel territorio regionale, che abbiano già nella loro disponibilità il bene immobile, ne richiedano la cessione, il prezzo di stima, determinato con le modalità di cui al comma 1, è decurtato dei canoni di locazione corrispondenti e degli oneri sopportati per la manutenzione straordinaria e la valorizzazione del bene] [56].

     3. [Le detrazioni di cui al precedente comma 2 non possono comunque superare il cinquanta per cento del prezzo stimato ai sensi del precedente comma 1] [57].

 

     Art. 29. (Svolgimento della gara e aggiudicazione). [58]

     1. Per lo svolgimento della gara e l'aggiudicazione si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti per le Amministrazioni dello Stato.

     2. L'aggiudicazione è definitiva e il verbale d'asta ha gli effetti del contratto di vendita, salva l'approvazione della Giunta regionale.

 

     Art. 29 bis. (Regolamento) [59]

     1. La Giunta regionale, con apposito regolamento, disciplina le procedure di alienazione, i criteri di aggiudicazione e le condizioni generali di vendita.

 

     Art. 30. (Destinazione dei proventi dell'alienazione). [60]

     1. E' istituito il Fondo speciale dei proventi dell'alienazione dei beni immobili.

     2. Il Consiglio regionale delibera l'utilizzazione delle somme del Fondo secondo le seguenti indicazioni:

     a) realizzazione delle sedi regionali;

     b) interventi sul disavanzo finanziario della Regione;

     c) attuazione dei programmi comunitari.

 

     Art. 31. (Alienazione di beni mobili).

     1. I beni mobili che possono essere alienati sono quelli divenuti inservibili o non adatti agli scopi originari, purché dichiarati «fuori uso» dalla competente struttura regionale di economato e cassa [61].

     2. L'alienazione di tali beni è disposta dalla Giunta regionale, che provvede a stabilire anche le condizioni economiche delle alienazioni.

     3. Nel caso di alienazione gratuita, ha diritto di priorità a ottenere i beni la Croce rossa italiana che, se non interessata agli stessi, è invitata a rilasciare apposita dichiarazione.

     4. L'alienazione dei beni mobili, a titolo oneroso, è regolata dalle norme che disciplinano l'attività del Settore economato e provveditorato dell'Assessorato agli affari generali e, in mancanza, dalla normativa statale in materia.

 

     Art. 32. (Pareri). [62]

     1. I pareri di cui al precedente art. 4, comma 1, si intendono acquisiti decorsi sessanta giorni dalla data della richiesta.

 

     Art. 33. (Programma di alienazione). [63]

     1. Al fine di promuovere il riordino, la valorizzazione e l'alienazione del patrimonio immobiliare della Regione la Giunta regionale è autorizzata a dismettere i beni o parte di essi, indicati nella tabella A allegata alla presente legge, facenti parte del patrimonio disponibile della Regione, sulla base di un programma nel quale siano indicate le modalità di dismissione [64].

     1 bis. La Giunta regionale è autorizzata ad aggiornare periodicamente l'elenco dei beni inseriti nella tabella A, previo atto del Dirigente del Settore demanio e patrimonio di ricognizione dei beni [65].

     1 ter. Alla dismissione dei beni di cui alla tabella A la Giunta regionale può provvedere anche attraverso operazioni di cartolarizzazione e la partecipazione a fondi istituiti con apporto di beni immobili ai sensi dell'articolo 14 bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 [66].

     2. In deroga al disposto di cui al precedente comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad alienare i seguenti beni disponibili:

     1) compendio immobiliare IRRIP con esclusione dei terreni;

     2) palestra ex G.I., via Napoli 204, Bari.

     2 bis. Il bene palestra ex G.I., sito in Bari alla via Napoli n. 204, può essere ceduto al Comune di Bari, al prezzo fissato dal competente U.T.E., in deroga alle procedure di alienazione previste dal precedente articolo 27 [67].

     2 ter. In deroga al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata, relativamente al bene immobile ex IRIIP, sito in Foggia alla via Caggese, a:

     a) concedere il compendio immobiliare, costituito dai corpi di fabbrica esistenti e relative pertinenze, con diritto di superficie per la durata di anni 99 all'Università degli Studi di Bari per l'espletamento delle relative attività didattiche e amministrative;

     b) utilizzare il terreno adiacente al citato compendio, di proprietà regionale, conformemente alla destinazione d'uso prevista nella strumentazione urbanistica, per ampliamento di struttura universitaria, per la realizzazione della sede degli uffici regionali e per terziario direzionale [68].

     2 quater. L'università degli Studi di Foggia, appena resa autonoma a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale costitutivo, subentra all'Università agli Studi di Bari nel diritto di superficie [69].

     2 quinques. In caso di modifica di destinazione d'uso, il compendio immobiliare di cui alla precedente lett. a) ritorna nell'immediata proprietà del legittimo proprietario [70].

     2 sexies. Al trasferimento del compendio immobiliare provvede l'Assessorato regionale agli Affari generali in relazione alla intervenuta realizzazione delle strutture immobiliari della nuova sede dell'ex IRIIP, al fine di evitare pregiudizio alla relativa attività istituzionale [71].

     2 septies. Gli oneri finanziari relativi alla realizzazione delle strutture immobiliari della nuova sede dell'ex Istituto regionale d'incremento ippico pugliese (IRIIP) sono fronteggiati con l'intero importo dei proventi rivenienti dall'alienazione del complesso "ex SICEM" in Foggia [72].

     02 septies 1. Per l’intervenuta indisponibilità dei terreni del comune di Castelluccio dei Sauri, che costituivano parte essenziale dell’Accordo di programma sottoscritto il 16 settembre 1998 tra Regione Puglia, Amministrazione provinciale di Foggia, Amministrazione comunale di Foggia e Amminstrazione comunale di Castelluccio dei Sauri, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare un nuovo Accordo di programma tra gli enti interessati nella situazione attuale, per soddisfare le esigenze logistiche di ciascuno [73].

     2 septies 1. In deroga al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere a titolo gratuito all’Università degli studi di Foggia, per la durata di ventinove anni, la palestra di via Galliani al fine di garantire servizi qualitativamente superiore agli studenti [74].

     2 octies. In deroga al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata, altresì, a concedere, a titolo gratuito, con diritto di superficie, per la durata di novantanove anni per i beni di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), h) i) ed l) e per la durata di anni venti per il bene di cui alla lettera d), e con applicazione della norma di cui al comma 2 quinquies:

     a) al Comune di Brindisi il compendio immobiliare ex Collegio Navale “N. Tommaseo” in Brindisi, con le pertinenze funzionali, per finalità culturali e turistico - congressuali;

     b) alla Fondazione “S. Girolamo Emiliani” della provincia romana dei chierici regolari somaschi l’immobile colonia collinare ex G.I. “A. Motolese” in Martina Franca, con le pertinenze funzionali, per le finalità di assistenza ai minori in disagio;

     c) all’Università degli studi di Lecce l’immobile ex INAPLI alla via Birago e l’immobile ex Collegio Fiorini in Lecce, per le finalità didattiche, a condizione che venga definito il contenzioso;

     d) alla Provincia di Lecce il campo di calcio adiacente alla residenza universitaria E. De Giorgi per le finalità pubbliche;

     e) al Comune Sannicola (Le) la colonia “L. Staiano” per finalità sociali e specificatamente per ospitalità diversificata nell’anno in favore di giovani e anziani;

     f) all’Università degli Studi di Foggia la Palestra di via Galliani al fine di garantire servizi qualitativamente superiori agli studenti;

     g) al comune di Alberobello il Centro soggiorno ex GIL (Ostello della Gioventù) da utilizzare per finalità sociali [75];

     h) all’Università degli studi di Foggia la “Palestra ex G. I. di Via Ammiraglio da Zara in Foggia” da utilizzare per attività istituzionali e didattiche;

     i) al comune di Fasano l’immobile Colonia Damasco (Minareto) e relative pertinenze, da utilizzare per finalità socio-culturali e comunque non a scopo di lucro;

     l) al comune di Fasano gli immobili ex G.I. “Colonia Coppolicchio” e “Colonia Bianchi” e relative pertinenze, da utilizzare per finalità socio-culturali — turistiche [76].

     2 nonies. Agli oneri di manutenzione straordinaria e di adeguamento a leggi per l’uso dei beni elencati nel comma 2-octies provvedono i rispettivi concessionari [77].

     2 decies. I beni sono retrocessi alla Regione, con soddisfo dei danni, qualora non venga espletata la funzione e perseguita la finalità definita al comma 2 octies [78].

 

 

Allegato A - (Omissis).

 

 


[1] Titolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 20 agosto 2020, n. 29.

[2] Intitolazione inserita dall'art. 2 della L.R. 20 agosto 2020, n. 29.

[3] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 20 agosto 2020, n. 29.

[4] Comma abrogato dall'art. 33 della L.R. 20 agosto 2020, n. 29.

[5] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 20 agosto 2020, n. 29.

[6] Articolo così modificato dall'art. 7 della L.R. 20 agosto 2020, n. 29.

[7] Articolo così modificato dall'art. 8 della L.R. 20 agosto 2020, n. 29.

[8] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 20 agosto 2020, n. 29.

[9] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 20 agosto 2020, n. 29.

[10] Comma abrogato dall'art. 33 della L.R. 20 agosto 2020, n. 29.

[11] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 20 agosto 2020, n. 29.

[12] Rubrica così modificata dall'art. 11 della L.R. 20 agosto 2020, n. 29.

[13] Articolo così modificato dall'art. 12 della L.R. 20 agosto 2020, n. 29.

[14] Intitolazione così modificata dall'art. 13 della L.R. 20 agosto 2020, n. 29.

[15] Articolo così modificato dall'art. 14 della L.R. 20 agosto 2020, n. 29.

[16] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 20 agosto 2020, n. 29.

[17] Articolo così modificato dall'art. 16 della L.R. 20 agosto 2020, n. 29.

[18] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 20 agosto 2020, n. 29.

[19] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 20 agosto 2020, n. 29.

[20] Comma abrogato dall'art. 33 della L.R. 20 agosto 2020, n. 29.

[21] Comma abrogato dall'art. 33 della L.R. 20 agosto 2020, n. 29.

[22] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 20 agosto 2020, n. 29.

[23] Comma così sostituito dall'art. 30 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 45.

[24] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 20 agosto 2020, n. 29.

[25] Articolo così modificato dall'art. 19 della L.R. 20 agosto 2020, n. 29.

[26] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 12 dicembre 2006, n. 37, dall'art. 37 della L.R. 16 aprile 2007, n. 10 e così ulteriormente modificato dall'art. 20 della L.R. 20 agosto 2020, n. 29.

[27] Intitolazione così modificata dall'art. 21 della L.R. 20 agosto 2020, n. 29.

[28] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 20 agosto 2020, n. 29.

[29] Comma abrogato dall'art. 33 della L.R. 20 agosto 2020, n. 29.

[30] Comma abrogato dall'art. 33 della L.R. 20 agosto 2020, n. 29.

[31] Comma abrogato dall'art. 33 della L.R. 20 agosto 2020, n. 29.

[32] Rubrica così modificata dall'art. 23 della L.R. 20 agosto 2020, n. 29.

[33] Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 20 agosto 2020, n. 29.

[34] Comma abrogato dall'art. 33 della L.R. 20 agosto 2020, n. 29.

[35] Comma abrogato dall'art. 33 della L.R. 20 agosto 2020, n. 29.

[36] Comma aggiunto dall'art. 23 della L.R. 20 agosto 2020, n. 29.

[37] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 20 agosto 2020, n. 29.

[38] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 20 agosto 2020, n. 29.

[39] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 20 agosto 2020, n. 29.

[40] Articolo inserito dall'art. 50 della L.R. 31 dicembre 2010, n. 19 e abrogato dall'art. 33 della L.R. 20 agosto 2020, n. 29.

[41] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 20 agosto 2020, n. 29.

[42] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 20 agosto 2020, n. 29.

[43] Intitolazione così modificata dall'art. 25 della L.R. 20 agosto 2020, n. 29.

[44] Comma così sostituito dall'art. 26 della L.R. 20 agosto 2020, n. 29.

[45] Comma abrogato dall'art. 33 della L.R. 20 agosto 2020, n. 29.

[46] Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 20 agosto 2020, n. 29.

[47] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 9 agosto 2019, n. 35.

[48] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 20 agosto 2020, n. 29.

[49] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 20 agosto 2020, n. 29.

[50] Articolo inserito dall'art. 27 della L.R. 20 agosto 2020, n. 29.

[51] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 8 giugno 2021, n. 16.

[52] Comma così modificato dall'art. 28 della L.R. 20 agosto 2020, n. 29.

[53] Comma abrogato dall'art. 33 della L.R. 20 agosto 2020, n. 29.

[54] Comma così modificato dall'art. 28 della L.R. 20 agosto 2020, n. 29.

[55] Comma sostituito dall'art. 30 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 45 e così modificato dall'art. 29 della L.R. 20 agosto 2020, n. 29.

[56] Comma sostituito dall'art. 30 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 45 e abrogato dall'art. 33 della L.R. 20 agosto 2020, n. 29.

[57] Comma abrogato dall'art. 33 della L.R. 20 agosto 2020, n. 29.

[58] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 20 agosto 2020, n. 29.

[59] Articolo inserito dall'art. 30 della L.R. 20 agosto 2020, n. 29.

[60] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 20 agosto 2020, n. 29.

[61] Comma così modificato dall'art. 32 della L.R. 20 agosto 2020, n. 29.

[62] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 20 agosto 2020, n. 29.

[63] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 20 agosto 2020, n. 29.

[64] L’originario comma 1 è così sostituito dagli attuali commi 1, 1 bis e 1 ter per effetto dell’art. 21 della L.R. 7 marzo 2003, n. 4.

[65] L’originario comma 1 è così sostituito dagli attuali commi 1, 1 bis e 1 ter per effetto dell’art. 21 della L.R. 7 marzo 2003, n. 4.

[66] L’originario comma 1 è così sostituito dagli attuali commi 1, 1 bis e 1 ter per effetto dell’art. 21 della L.R. 7 marzo 2003, n. 4.

[67] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 35.

[68] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 28 gennaio 1998, n. 6.

[69] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 28 gennaio 1998, n. 6.

[70] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 28 gennaio 1998, n. 6.

[71] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 28 gennaio 1998, n. 6.

[72] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 28 gennaio 1998, n. 6, nel testo stabilito dall'art. 17 della L.R. 22 dicembre 2000, n. 28, e così modificato dall'art. 40 della L.R. 30 aprile 2009, n. 10.

[73] Comma inserito dall'art. 40 della L.R. 30 aprile 2009, n. 10.

[74] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 19 dicembre 2008, n. 42.

[75] Lettera aggiunta dall'art. 6 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5.

[76] Comma aggiunto dall'art. 38 della L.R. 16 aprile 2007, n. 10, già modificato dall'art. 29 della L.R. 3 agosto 2007, n. 25, dall'art. 41 della L.R. 30 aprile 2009, n. 10, dall'art. 1 della L.R. 27 ottobre 2009, n. 25, dall'art. 6 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5, dall'art. 50 della L.R. 31 dicembre 2010, n. 19, dall'art. 30 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 45, dall'art. 2 della L.R. 22 ottobre 2015, n. 30 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 2016, n. 31.

[77] Comma aggiunto dall'art. 38 della L.R. 16 aprile 2007, n. 10, modificato dall'art. 29 della L.R. 3 agosto 2007, n. 25, già sostituito dall'art. 41 della L.R. 30 aprile 2009, n. 10, dall'art. 1 della L.R. 27 ottobre 2009, n. 25, modificato dall'art. 6 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5 e così ulteriormente sostituito dall'art. 50 della L.R. 31 dicembre 2010, n. 19.

[78] Comma aggiunto dall'art. 38 della L.R. 16 aprile 2007, n. 10.