§ 6.3.128 - L.R. 20 luglio 2017, n. 24.
Variazione generale al bilancio di previsione 2017/2019 ai sensi del comma 1 dell’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1° [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 norme finanziarie
Data:20/07/2017
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Stato di previsione dell’entrata e della spesa)
Art. 2.  (Variazione delle tabelle di autorizzazione)
Art. 3.  (Modifiche alla legge regionale 36/2016)
Art. 4.  (Immobili ascritti al patrimonio disponibile)
Art. 5.  (Incentivi alle Unioni di comuni)
Art. 6.  (Disposizioni per l’utilizzo delle risorse derivanti dalla gestione sanitaria accentrata)
Art. 7.  (Disposizioni per l’utilizzo delle risorse derivanti dalla donazione a favore del Comune di Amandola per interventi di ricostruzione post sisma)
Art. 8.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 6.3.128 - L.R. 20 luglio 2017, n. 24.

Variazione generale al bilancio di previsione 2017/2019 ai sensi del comma 1 dell’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1° provvedimento).

(B.U. 20 luglio 2017, n. 78)

 

Art. 1. (Stato di previsione dell’entrata e della spesa)

1. Al prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie del bilancio di previsione 2017/2019 sono apportate le variazioni in termini di competenza e cassa indicate nella Tabella 1 allegata a questa legge.

2. Al prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli del bilancio di previsione 2017/2019 sono apportate le variazioni in termini di competenza e di cassa indicate nella Tabella 2 allegata a questa legge.

 

     Art. 2. (Variazione delle tabelle di autorizzazione)

1. Le autorizzazioni di spesa contenute nelle Tabelle C e E, allegate alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 35 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2017/2019 della Regione Marche. Legge di stabilità 2017), sono variate rispettivamente nelle Tabelle 3 e 4 allegate a questa legge.

2. Le autorizzazioni di spesa contenute nella Tabella A dell’allegato 19 alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 36 (Bilancio di previsione 2017/2019), sono variate come risulta dalla Tabella 5 allegata a questa legge.

 

     Art. 3. (Modifiche alla legge regionale 36/2016)

1. Il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 36/2016 è sostituito dal seguente:

“1. Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’articolo 48 del d.lgs. 118/2011, nello stato di previsione della spesa, Missione 20 Programma 1 “Fondi di riserva” è iscritto il Fondo di riserva per le spese obbligatorie per complessivi euro 1.214.350,05 - annualità 2017, euro 2.333.452,81 - annualità 2018, euro 2.098.221,12 - annualità 2019. Sono dichiarate obbligatorie le spese di cui all’elenco n.1 “Spese obbligatorie” allegato a questa legge (Allegato 13).”.

2. Il comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 36/2016 è sostituito dal seguente:

“5. I prelievi dai fondi di riserva di cui ai commi 1 e 3 sono disposti con decreto del dirigente competente in materia di variazioni di bilancio. I prelievi dal fondo di riserva di cui al comma 2 sono disposti con delibera dalla Giunta regionale.”.

3. L’allegato n. 10 alla l.r. 36/2016 è sostituito dal prospetto A di questa legge.

 

     Art. 4. (Immobili ascritti al patrimonio disponibile)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 71 bis della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), ai soli effetti dell’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il bilancio di previsione 2017/2019, approvato con l.r. 36/2016, è integrato con l’allegato n. 21, unito a questa legge, concernente l’elenco dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione (prospetto B).

 

     Art. 5. (Incentivi alle Unioni di comuni)

1. Per l’anno 2017, la Regione concede contributi per l’importo complessivo di euro 250.000,00 per l’avvio o per il mantenimento di Unioni di comuni costituite in ambiti territoriali non montani, corrispondenti alla dimensione territoriale ottimale ed omogenea individuata nel programma di riordino territoriale di cui all’articolo 22 della legge regionale 1 luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali), nel rispetto delle disposizioni in materia di esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, commi 25 e seguenti del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. I contributi sono ripartiti, previo avviso, con decreto del dirigente della struttura organizzativa competente in materia di enti locali, in proporzione diretta al numero di funzioni fondamentali gestite per conto di tutti i Comuni, nel rispetto della normativa richiamata nel comma 1.

3. Alla copertura degli oneri autorizzati dal comma 1 si provvede con le risorse iscritte a carico della Missione 18, Programma 01, del bilancio di previsione 2017/2019.

 

     Art. 6. (Disposizioni per l’utilizzo delle risorse derivanti dalla gestione sanitaria accentrata)

1. Alle entrate relative al recupero degli utili della Gestione sanitaria accentrata (GSA) 2012/2015 è attribuito vincolo di specifica destinazione alla spesa per gli interventi in ambito sanitario di cui alla deliberazione della Giunta regionale 12 luglio 2017, n. 820.

2. Le risorse vincolate ai sensi del comma 1 iscritte a carico del Titolo 3 Entrate Extratributarie per euro 30.002.162,09 e del Titolo 4 Entrate in conto capitale per euro 172.424.939,53 sono destinate al finanziamento degli interventi iscritti a carico della Missione 13 e specificatamente ai Programmi di seguito elencati per gli importi a fianco riportati: Programma 1 per euro 47.947.827,74; Programma 2 per euro 7.512.583,74; Programma 3 per euro 19.916.576,00; Programma 4 per euro 16.009.000,00; Programma 5 per euro 110.467.099,84; Programma 7 per euro 574.014,30.

3. La Giunta regionale può apportare le necessarie modifiche e integrazioni alla deliberazione di cui al comma 1.

 

     Art. 7. (Disposizioni per l’utilizzo delle risorse derivanti dalla donazione a favore del Comune di Amandola per interventi di ricostruzione post sisma)

1. Alle entrate relative alla donazione da parte della Società per azioni “Compagnia petrolifera Rosneft” iscritte a carico del Titolo 4 - Programma 3, per euro 5.000.000,00 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio 2017/2019 è attribuito vincolo di specifica destinazione al finanziamento degli oneri per la costruzione di un ospedale nel Comune di Amandola. Le risorse corrispondenti sono iscritte a carico della Missione 13 - Programma 5, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017/2019.

 

     Art. 8. (Dichiarazione d’urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

Allegati

(Omissis)