Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 norme finanziarie |
Data: | 30/12/2016 |
Numero: | 36 |
Sommario |
Art. 1. (Stato di previsione delle entrate e delle spese) |
Art. 2. (Allegati al bilancio) |
Art. 3. (Disposizioni relative allo stato di previsione dell’entrata) |
Art. 4. (Disposizioni generali per la gestione degli stanziamenti di competenza) |
Art. 5. (Fondi di riserva) |
Art. 6. (Disavanzo) |
Art. 7. (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti) |
Art. 8. (Fondo straordinario per investimenti - anno 2017) |
Art. 9. (Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati e per l'emissione di buoni obbligazionari regionali) |
Art. 10. (Variazioni di bilancio) |
Art. 11. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 6.3.126 - L.R. 30 dicembre 2016, n. 36.
Bilancio di previsione 2017/2019
(B.U. 30 dicembre 2016, n. 142 Suppl. n. 9)
Art. 1. (Stato di previsione delle entrate e delle spese)
1. Per l’esercizio finanziario 2017, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui agli allegati 1 e 4/2 del
2. Per l’esercizio finanziario 2018 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 3.773.713.781,02 e autorizzati impegni di spesa per euro 3.773.713.781,02 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati a questa legge.
3. Per l’esercizio finanziario 2019 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 3.618.650.658,28 e autorizzati impegni di spesa per euro 3.618.650.658,28 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati a questa legge.
Art. 2. (Allegati al bilancio)
1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
a) Il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1);
b) Il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);
c) Il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);
d) I prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);
e) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 5);
f) il prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 6);
g) Il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato 7);
h) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 8);
i) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 9);
j) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 10);
k) il prospetto dei limiti di indebitamento (allegato 11);
l) la nota integrativa (allegato 12);
m) l’elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 13);
n) l’elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 14);
o) l’elenco analitico delle quote vincolate del risultato presunto di amministrazione (allegato 15);
p) l’elenco analitico delle quote accantonate del risultato presunto di amministrazione (allegato 16);
q) la tabella dimostrativa del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (allegato 17);
r) l’elenco dei programmi per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili (allegato 18);
s) l’elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2017-2019 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio (allegato 19);
t) il piano triennale delle opere pubbliche (allegato 20).
Art. 3. (Disposizioni relative allo stato di previsione dell’entrata)
1. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione nei confronti dello Stato delle quote di tributi erariali attribuiti alla Regione Marche e il versamento, nella cassa della Regione, di ogni altra somma e proventi dovuti per l’anno 2017, in relazione allo stato di previsione dell’entrata. Sono altresì autorizzati gli accertamenti delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante per gli esercizi finanziari 2018 e 2019.
Art. 4. (Disposizioni generali per la gestione degli stanziamenti di competenza)
1. E’ autorizzata l’assunzione di impegni di spesa per gli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa di cui all’articolo 1.
2. E’ autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l’anno 2017 di cui all’articolo 1.
3. La limitazione di cui al comma 1 si applica anche a tutte le autorizzazioni di spesa ed alle leggi regionali vigenti. Gli interventi finanziati dalle leggi regionali di spesa sono riprogrammati in rapporto all’entità degli stanziamenti iscritti in competenza.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere gli atti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e al pieno rispetto dei vincoli di pareggio di bilancio previsti dalla normativa statale vigente. A tal fine gli stanziamenti di spesa, per l’esercizio in corso, possono essere resi indisponibili a fini gestionali. Restano comunque garantiti gli stanziamenti necessari alla copertura delle obbligazioni giuridicamente perfezionate in scadenza e degli oneri inderogabili.
5. Ai sensi delle disposizioni del
Art. 5. (Fondi di riserva)
1. Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’articolo 48 del
2. Ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 48 del
3. Ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 48 del
4. I fondi di riserva non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa.
5. I prelievi dai fondi di riserva di cui ai commi 1 e 3 sono disposti con decreto del dirigente competente in materia di variazioni di bilancio. I prelievi dal fondo di riserva di cui al comma 2 sono disposti con delibera dalla Giunta regionale [2].
Art. 6. (Disavanzo)
1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 40 del
Art. 7. (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti)
1. Sono rinnovate per l'esercizio 2017 le autorizzazioni alla contrazione dei seguenti mutui:
a) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2005 nell'importo di euro 41.272.030,44;
b) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2006 nell'importo di euro 54.170.924,91;
c) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2007 nell'importo di euro 51.056.400,29;
d) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2008 nell'importo di euro 61.370.186,69;
e) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2009 nell'importo di euro 51.793.040,83;
f) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2010 nell'importo di euro 47.720.363,94;
g) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2011 nell'importo di euro 12.614.592,37;
h) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2012 nell'importo di euro 14.112.158,91;
i) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2013 nell'importo di euro 5.806.611,36;
j) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2014 nell'importo di euro 13.795.536,07;
k) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2015 nell'importo di euro 30.120.337,01.
Art. 8. (Fondo straordinario per investimenti - anno 2017) [3]
1. Per l'anno 2017 è istituito il Fondo straordinario per investimenti a carico della Missione 1, Programma 3 dello stato di previsione della spesa per complessivi euro 35.000.000,00.
2. L'Assemblea legislativa su proposta della Giunta regionale approva il riparto sulla base delle priorità di investimento compatibili con le disposizioni di cui alla
3. Il fondo, istituito ai sensi del comma 1, non è utilizzabile per l'imputazione di atti di spesa.
4. Alla copertura del Fondo istituito ai sensi del comma 1 si provvede mediante le risorse iscritte nel Titolo 6 dello stato di previsione dell'entrata per euro 35.000.000,00.
Art. 9. (Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati e per l'emissione di buoni obbligazionari regionali)
1. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla contrazione di mutui passivi, all'emissione di Buoni obbligazionari regionali (BOR) e al ricorso a nuove forme di finanziamento similari sul mercato internazionale dei capitali, fino all'importo massimo di € 383.832.182,82, nel rispetto della normativa statale vigente. La Giunta regionale è altresì autorizzata a ristrutturare l'esistente debito, sia per la parte capitale sia per la parte interessi, nel rispetto della normativa statale vigente. La Giunta regionale determina le condizioni e le modalità delle forme di finanziamento di cui al presente comma [4].
2. L'onere relativo alle rate di ammortamento derivanti dall'utilizzo delle forme di finanziamento di cui al comma 1 trova la copertura nel bilancio di previsione nell'ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota interessi e quota capitale, afferenti alla Missione 50, Programmi 1 e 2.
3. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2019 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.
4. Le eventuali economie rinvenenti dalle operazioni riguardanti il debito rappresentato dal Bramante Bond, di cui alla Missione 20 Programma 003 e alla Missione 50 Programma 001, sono prudentemente vincolate fino al termine delle operazioni di ristrutturazione.
5. Al fine di costituire il meccanismo graduale di ammortamento del debito rappresentato dal Bramante Bond è istituito a carico della Missione 50 Programma 002 il Fondo di ammortamento del Bramante Bond.
6. Il Fondo di ammortamento del Bramante Bond è alimentato dagli impegni assunti nel bilancio per il rimborso del debito e dalle economie rinvenenti dalle operazioni di cui al comma 4, iscritte a carico della Missione 20 Programma 003, della Missione 50 Programma 001 e Missione 50 Programma 002. Il Fondo di ammortamento del Bramante Bond è incrementato annualmente dalla quota di capitale destinata all'ammortamento sintetico del debito.
7. Il Fondo di ammortamento del Bramante Bond è vincolato per competenza e per cassa ed è destinato al rimborso del capitale fino alla scadenza del prestito.
Art. 10. (Variazioni di bilancio)
1. Le variazioni al bilancio di previsione finanziario, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale sono apportate ai sensi e secondo le modalità previste dalle disposizioni del
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con provvedimenti amministrativi da trasmettere all'Assemblea legislativa regionale le variazioni di cui al comma 1 ai sensi dell'articolo 51 e dell'articolo 16, comma 1, del
Art. 11. (Dichiarazione d'urgenza)
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Le sue disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2017.
(Allegati)
(Omissis)
[1] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 6 della
[4] Comma così modificato dall'art. 6 della