§ 3.5.71 - L.R. 7 agosto 2017, n. 27.
Norme per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 informazione e cultura
Data:07/08/2017
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Programma per le politiche integrate per la promozione della cultura della legalità)
Art. 3.  (Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile)
Art. 4.  (Struttura regionale per le politiche integrate di legalità)
Art. 5.  (Accordi con amministrazioni pubbliche)
Art. 6.  (Iniziative per la promozione della cultura della legalità e la trasparenza nelle società a partecipazione pubblica)
Art. 7.  (Rapporti con gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e le associazioni operanti nel settore dell’educazione alla legalità, della cittadinanza responsabile e del contrasto alla [...]
Art. 8.  (Misure a sostegno delle scuole e dell’università per l’educazione alla legalità)
Art. 9.  (Logo “La forza della Legalità”)
Art. 10.  (Interventi per la prevenzione dell’usura)
Art. 11.  (Interventi per la prevenzione dell’usura connessa al gioco d’azzardo patologico)
Art. 12.  (Beni confiscati)
Art. 13.  (Politiche a sostegno delle vittime innocenti dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata e di altre fattispecie criminose)
Art. 14.  (Politiche a sostegno delle vittime dell’usura e del racket)
Art. 15.  (Costituzione in giudizio)
Art. 16.  (Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile)
Art. 17.  (Clausola valutativa)
Art. 18.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 19.  (Disposizioni transitorie)
Art. 20.  (Abrogazioni)


§ 3.5.71 - L.R. 7 agosto 2017, n. 27.

Norme per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile

(B.U. 10 agosto 2017, n. 88)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato concorre allo sviluppo dell’ordinata e civile convivenza della comunità regionale, della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.

2. Per le finalità di questa legge, la Regione promuove un sistema integrato di sicurezza territoriale attraverso iniziative e progetti volti ad attuare politiche sociali, educative e culturali che mirano alla promozione della legalità.

 

     Art. 2. (Programma per le politiche integrate per la promozione della cultura della legalità)

1. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, approva entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, il programma per le politiche integrate per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.

2. Il programma in particolare definisce:

a) le priorità delle azioni attuative degli interventi previsti da questa legge tenendo conto della pianificazione settoriale nelle materie indicate all’articolo 1, degli accordi stipulati ai sensi dell’articolo 5 e dei progetti previsti dagli articoli 7 e 8;

b) le priorità, i criteri e le modalità di finanziamento dei progetti e degli interventi previsti da questa legge.

3. Il programma è predisposto tenendo conto delle indicazioni della Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile di cui all’articolo 3.

 

     Art. 3. (Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile)

1. La Regione istituisce la Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile quale organo di consulenza e proposta alla Giunta regionale, nei cui confronti svolge attività conoscitive, propositive e consultive nelle politiche regionali finalizzate alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.

2. La Consulta esercita anche funzioni di Osservatorio ed in particolare:

a) effettua l’analisi della realtà regionale mediante ricerca, acquisizione, conservazione di dati attinenti il settore della legalità;

b) mantiene un rapporto di costante consultazione con le associazioni di cui all’articolo 7 e con i soggetti di cui all’articolo 8, anche al fine di acquisire indicazioni propositive e sulle migliori pratiche;

c) si rapporta con la rete degli sportelli antiusura presenti sul territorio regionale;

d) formula proposte in merito al programma regionale indicato all’articolo 2;

e) collabora alla redazione della relazione indicata all’articolo 17;

f) predispone un rapporto periodico con cadenza almeno biennale sulla situazione del crimine organizzato e mafioso e sui fenomeni corruttivi nelle Marche, sulla base del monitoraggio di fenomeni che concorrono o possono favorirne lo sviluppo sul territorio regionale e del monitoraggio delle zone del territorio regionale maggiormente esposte ai fenomeni di criminalità mafiosa e di corruzione, evidenziando in maniera analitica le diverse fattispecie criminose; il rapporto viene trasmesso al Consiglio-Assemblea legislativa regionale e reso pubblico.

3. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, ed è composta:

a) dal Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa, o suo delegato;

b) da due consiglieri indicati dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi assembleari di cui uno di maggioranza e uno di minoranza;

c) dal Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza;

d) dal Presidente del CORECOM o suo delegato;

e) da un rappresentante della Consulta regionale per la famiglia prevista dalla legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 (Interventi a favore della famiglia);

f) da un rappresentante per provincia designato dall’ANCI, un rappresentante designato dall’UPI, un rappresentante designato dal CREL, cinque esperti di qualificata e comprovata esperienza negli ambiti professionali, accademici e delle associazioni di volontariato, attinenti all’educazione alla legalità e alla cittadinanza responsabile.

4. Ai lavori della Consulta partecipano, in qualità di invitati permanenti: il rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale, i rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale. Possono altresì essere invitati rappresentanti delle amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità.

5. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla prima seduta del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, con proprio atto, costituisce la Consulta e ne definisce le modalità di funzionamento.

6. La Consulta si intende costituita con la nomina della maggioranza dei suoi componenti.

7. La Consulta resta in carica per tutta la durata della legislatura, le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura indicata all’articolo 4 e la partecipazione ai suoi lavori non comporta la corresponsione di indennità o gettoni di presenza.

 

     Art. 4. (Struttura regionale per le politiche integrate di legalità)

1. La Regione, per lo svolgimento delle attività previste da questa legge, si avvale della competente struttura della Giunta regionale.

 

     Art. 5. (Accordi con amministrazioni pubbliche)

1. La Regione promuove la collaborazione istituzionale con gli organi dello Stato e con gli altri enti pubblici nazionali e locali al fine di favorire lo scambio di conoscenze ed informazioni sui fenomeni criminali e la loro incidenza sul territorio nonché di realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale volte in particolare a:

a) promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani;

b) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro incidenza sul territorio;

c) realizzare il coordinamento e l’integrazione con le iniziative realizzate nell’ambito delle politiche sociali con particolare riferimento a quelle attuate ai sensi della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 28 (Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti) e della legge regionale 11 novembre 2008, n. 32 (Interventi contro la violenza sulle donne);

d) svolgere iniziative e progetti di prevenzione dei fenomeni dell’usura e a sostegno delle vittime dell’usura e di altre fattispecie criminose.

 

     Art. 6. (Iniziative per la promozione della cultura della legalità e la trasparenza nelle società a partecipazione pubblica)

1. La Regione promuove accordi con le società a partecipazione pubblica, parziale o totale, maggioritaria o minoritaria, finalizzati a promuovere e diffondere la cultura della legalità e del contrasto alle infiltrazioni mafiose e alla corruzione, nonché a sostenere l’adozione di buone pratiche in materia di trasparenza e responsabilità sociale.

 

     Art. 7. (Rapporti con gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e le associazioni operanti nel settore dell’educazione alla legalità, della cittadinanza responsabile e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa)

1. Per le finalità dell’articolo 1, la Regione promuove e stipula convenzioni con gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale indicate alla legge regionale 30 maggio 2012, n. 15 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato) e alla legge regionale 28 aprile 2004, n. 9 (Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale) che operano nel campo dell’educazione alla legalità e al contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa, ai fenomeni dell’usura e dell’estorsione e per il sostegno alle vittime dei reati.

2. La Regione può sostenere, inoltre, le iniziative degli enti locali mirate a ridurre gli atti di inciviltà ed assicurare il diritto al godimento delle città e la serenità dei cittadini anche mediante:

a) contributi agli enti locali per la realizzazione di interventi di investimento a tutela della sicurezza urbana;

b) l’attuazione di campagne informative nei confronti delle fasce deboli della popolazione sui comportamenti a rischio.

 

     Art. 8. (Misure a sostegno delle scuole e dell’università per l’educazione alla legalità)

1. La Regione, per contribuire all’educazione alla legalità, promuove iniziative finalizzate al coinvolgimento degli studenti di ogni ordine e grado volte a favorire lo sviluppo dei valori costituzionali e civili, nonché la consapevolezza sui rischi legati alla criminalità organizzata. In particolare, la Regione sostiene progetti denominati “La forza della Legalità” volti a realizzare, con la collaborazione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le università e le associazioni indicate all’articolo 7:

a) attività didattiche integrative, laboratori, indagini e ricerche sui temi oggetto di questa legge;

b) gemellaggi tra diverse scuole al fine di favorire l’incontro tra studenti marchigiani e di altre regioni d’Italia e di incentivare percorsi di legalità, cittadinanza attiva e antimafia sociale;

c) tesi di laurea e di dottorato e ricerche documentali effettuate da laureandi e dottorandi sui temi inerenti la lotta alla criminalità organizzata e la storia delle mafie;

d) iniziative per favorire all’interno delle scuole il contrasto e la denuncia di atti di intimidazione e violenza morale (bullismo) effettuati anche con strumenti telematici (cyberbullismo).

2. L’Ufficio di presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa concorre alle iniziative previste al comma 1 mediante la concessione del logo, disciplinato all’articolo 9, di patrocini e altri interventi con finalità divulgative.

 

     Art. 9. (Logo “La forza della Legalità”)

1. E’ istituito il logo “La forza della Legalità”, le cui caratteristiche ideografiche sono determinate dall’Ufficio di presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa.

2. Il logo certifica l’operato delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti indicati agli articoli 7 e 8 in ordine alle politiche esercitate, alle azioni svolte e ai risultati conseguiti per il raggiungimento delle finalità previste da questa legge.

3. Il logo è assegnato annualmente dall’Ufficio di presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa, su proposta della Consulta, nell’ambito delle iniziative relative alla giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile indicata all’articolo 16.

4. La struttura competente prevista all’articolo 4 può effettuare verifiche periodiche sulle azioni poste in essere dai soggetti indicati al comma 2 per la realizzazione delle finalità previste da questa legge e disporre eventualmente la sospensione o la revoca del logo medesimo, su proposta della Consulta.

5. La sospensione o la revoca del logo è comunicata all’Ufficio di presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa.

 

     Art. 10. (Interventi per la prevenzione dell’usura)

1. Nei confronti dei fenomeni connessi all’usura, la Regione promuove specifiche azioni di tipo educativo e culturale volte a favorirne l’emersione, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni economiche e sociali presenti nel territorio regionale.

2. La Regione, al fine di prevenire il ricorso all’usura, svolge iniziative di formazione, informazione e di sensibilizzazione sull’utilizzazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e alla legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura), rivolte ai soggetti a rischio o già vittime dell’usura.

 

     Art. 11. (Interventi per la prevenzione dell’usura connessa al gioco d’azzardo patologico)

1. Al fine di prevenire il ricorso all’usura da parte di soggetti dipendenti dal gioco d’azzardo e delle loro famiglie, la Regione in coerenza con i principi e le azioni previste dalla legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network) promuove iniziative finalizzate alla educazione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione in merito all’utilizzo responsabile del denaro e ai contenuti dei diversi giochi a rischio di sviluppare dipendenza, anche per evitare situazioni di indebitamento e sovraindebitamento e di connessa maggiore esposizione al rischio di usura da parte di soggetti affetti da dipendenza dal gioco d’azzardo e delle loro famiglie.

2. Le attività indicate al comma 1 sono realizzate nell’ambito del Piano regionale integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico previsto all’articolo 9 della l.r. 3/2017.

 

     Art. 12. (Beni confiscati)

1. La Regione contribuisce ad assicurare un proficuo riutilizzo a fini sociali dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa attraverso:

a) l’assistenza agli enti locali assegnatari di tali beni;

b) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) per concorrere alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, alla ristrutturazione edilizia, al ripristino tipologico, nonché all’arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;

c) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa, mediante la stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari.

2. La Regione, nell’ambito della Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile, istituisce un tavolo regionale sui beni e aziende sequestrati e confiscati al fine di favorire la promozione, consultazione e supporto delle attività di programmazione, monitoraggio e controllo nelle azioni di valorizzazione dell’utilizzo dei beni confiscati e la piena attuazione e il coordinamento tra le associazioni di volontariato e di promozione sociale, il mondo della cooperazione, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale.

3. La Regione promuove azioni per sostenere il mantenimento dell’occupazione di chi lavora nelle imprese oggetto di provvedimenti giudiziari anche attraverso accordi e intese con i ministeri competenti e con le organizzazioni sindacali, favorendo, ove ne sussistano le condizioni, la continuità delle attività economiche nel quadro degli strumenti più complessivi di concertazione e programmazione riguardanti il lavoro e lo sviluppo economico previsti in ambito regionale.

 

     Art. 13. (Politiche a sostegno delle vittime innocenti dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata e di altre fattispecie criminose)

1. La Regione, nell’ambito delle proprie politiche sociali e nell’esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, prevede campagne di sensibilizzazione ed interventi di assistenza e di aiuto alle vittime innocenti dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata e dei fenomeni corruttivi, ed in particolare:

a) assistenza per l’accesso ai servizi sociali e territoriali;

b) assistenza psicologica, cura e aiuto delle vittime innocenti.

2. Per beneficiare degli interventi indicati al comma 1 le vittime devono essere residenti nelle Marche al momento del verificarsi del reato oppure aver subito il reato stesso nel territorio della regione.

 

     Art. 14. (Politiche a sostegno delle vittime dell’usura e del racket)

1. La Regione, ai sensi dell’articolo 5, promuove e stipula accordi di collaborazione con le amministrazioni pubbliche per la realizzazione, anche attraverso le associazioni antiusura e antiracket riconosciute ai sensi della normativa regionale e nazionale, di iniziative e progetti a sostegno delle vittime dell’usura.

2. I progetti sono in particolare finalizzati ad incentivare la presentazione della denuncia da parte delle vittime e a supportare le stesse nell’assistenza legale.

 

     Art. 15. (Costituzione in giudizio)

1. La Giunta regionale valuta l’adozione di misure legali volte alla tutela dei diritti e degli interessi della Regione Marche lesi dalla criminalità organizzata e mafiosa, ivi compresa la costituzione in giudizio nei relativi processi.

 

     Art. 16. (Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile)

1. In memoria delle vittime innocenti della criminalità organizzata e mafiosa, la Regione istituisce la “Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile”, da celebrarsi ogni anno il 21 marzo al fine di promuovere l’educazione, l’informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità e di cittadinanza responsabile su tutto il territorio.

2. La giornata è celebrata attraverso iniziative promosse nel territorio regionale dalla Giunta regionale e dal Consiglio-Assemblea legislativa.

 

     Art. 17. (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale presenta, a cadenza biennale, al Consiglio-Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti di questa legge, contenente almeno le seguenti informazioni:

a) l’evoluzione dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni;

b) gli interventi e le iniziative posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione ai sensi di questa legge, evidenziandone i risultati ottenuti;

c) l’ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti da questa legge nonché le modalità di selezione dei soggetti coinvolti;

d) le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della legge e l’indicazione delle proposte per superarle.

2. La relazione viene resa pubblica a cura del Consiglio-Assemblea legislativa regionale.

 

     Art. 18. (Disposizioni finanziarie)

1. Alle spese derivanti dall’applicazione di questa legge, si fa fronte con le risorse che si rendono disponibili a seguito dell’abrogazione della l.r. 16/2014, nel bilancio di previsione 2017/2019 come di seguito specificato per ciascuno degli anni 2018 e 2019:

a) per le spese correnti, quantificate in euro 60.000,00 con le risorse già allocate nella Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”;

b) per le spese di investimento, quantificate in euro 240.000,00 con le risorse già allocate nella Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 03 “Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile” per euro 200.000,00 e nella Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, per euro 40.000,00, che viene ridotta per pari importo.

2. Le rimanenti risorse pari ad euro 95.000,00 già iscritte nella Missione 3, Programma 02, del bilancio di previsione 2017/2019, relative all’autorizzazione di spesa della l.r. 16/2014, sono iscritte per gli anni 2018 e 2019 in aumento della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità” finalizzate al finanziamento del Progetto Vita Indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità.

3. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con legge di bilancio.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico, necessarie ai fini della gestione.

 

     Art. 19. (Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, il programma indicato all’articolo 2 è approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione 2018/2020.

2. La Consulta indicata all’articolo 3 è costituita entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

3. L’Ufficio di presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa determina entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge i criteri e le modalità per l’attribuzione del logo indicato all’articolo 9.

4. Fatta eccezione per quanto previsto ai commi 2 e 3, fino all’approvazione del programma indicato al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate all’articolo 20.

 

     Art. 20. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate:

a) la legge regionale 7 luglio 2014, n. 16 (Disposizioni per l’attuazione delle politiche regionali per la promozione della cultura della legalità);

b) la legge regionale 9 luglio 2014, n. 17 (Modifica alla deliberazione legislativa approvata nella seduta assembleare del 1° luglio 2014, n. 162 concernente: “Disposizioni per l’attuazione delle politiche regionali per la promozione della cultura della legalità”).