Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 07/02/2017 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Destinatari) |
Art. 3. (Ambito di applicazione) |
Art. 4. (Competenze della Regione) |
Art. 5. (Competenze dei Comuni) |
Art. 6. (Competenze dell'ASUR) |
Art. 7. (Divieto di pubblicità) |
Art. 8. (Obblighi degli esercenti) |
Art. 9. (Piano regionale integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da GAP) |
Art. 10. (Logo regionale) |
Art. 11. (Giornata dedicata alla lotta al GAP) |
Art. 12. (Rapporti con enti e associazioni di auto-mutuo aiuto) |
Art. 13. (Misure in materia sanitaria) |
Art. 14. (Sanzioni amministrative) |
Art. 15. (Disposizioni finanziarie) |
Art. 16. (Disposizioni finali e transitorie) |
Art. 17. (Clausola valutativa) |
§ 3.1.182 - L.R. 7 febbraio 2017, n. 3.
Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network
(B.U. 16 febbraio 2017, n. 18)
Art. 1. (Finalità)
1. Questa legge, nell'ambito delle competenze spettanti alla Regione in materia di tutela della salute e di politiche sociali, reca disposizioni finalizzate alla prevenzione e al trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP) e della dipendenza da nuove tecnologie e social network, nonché delle patologie correlate, con particolare riferimento alle fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione.
2. La Regione promuove interventi finalizzati:
a) alla prevenzione e al contrasto del GAP e della dipendenza da nuove tecnologie e social network, nonché alla cura e alla riabilitazione delle persone affette da tali patologie e dipendenze, nonché al supporto alle loro famiglie;
b) al rafforzamento della cultura del gioco consapevole, misurato e responsabile, nelle diverse forme previste dalla normativa statale;
c) alla educazione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione in merito all'utilizzo responsabile del denaro e ai contenuti dei diversi giochi a rischio di sviluppare dipendenza;
d) alla promozione di attività educative, sociali, sportive e culturali, da definire nel Piano regionale integrato di cui all'articolo 9, per la prevenzione e riduzione del rischio da gioco nei minori, nei giovani e negli anziani, nonché per la riduzione e il contrasto degli effetti prodotti dalla realtà virtuale in tali soggetti.
3. Per le finalità previste ai commi 1 e 2 la Regione si avvale della Consulta per le politiche di contrasto delle dipendenze patologiche istituita ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 della
4. Alla realizzazione delle finalità indicate ai commi 1 e 2 concorrono, secondo le modalità previste da questa legge, i comuni singoli ed associati, le istituzioni scolastiche, gli enti del servizio sanitario regionale, nonché le associazioni di volontariato, le associazioni delle famiglie componenti della Consulta regionale per la famiglia di cui all'articolo 4 della
Art. 2. (Destinatari)
1. Gli interventi di questa legge sono rivolti:
a) ai soggetti che si trovano nella condizione di dipendenza da GAP, quale patologia che caratterizza le persone affette da sindrome da gioco con vincita in denaro così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità, diagnosticata dalle strutture sanitarie competenti;
b) ai soggetti che si trovano nella condizione di dipendenza dall’utilizzo di nuove tecnologie e social network;
c) ai soggetti e, in particolare, ai minori, ai giovani e agli anziani, che sono a rischio delle dipendenze indicate alle lettere a) e b).
Art. 3. (Ambito di applicazione)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, le disposizioni di questa legge si applicano alle sale da biliardo o da gioco, nonché agli altri esercizi commerciali o pubblici o circoli privati ed associazioni o nelle aree aperte al pubblico, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco ai sensi degli articoli 86 e 88 del
Art. 4. (Competenze della Regione)
1. La Regione:
a) garantisce l’attività di programmazione per la prevenzione, il trattamento terapeutico, il recupero sociale ed il contrasto della dipendenza dal gioco, dalle nuove tecnologie e social network, attraverso il piano regionale integrato previsto all'articolo 9;
b) assicura la conoscenza e il monitoraggio dei fenomeni del GAP, mediante la Consulta e l’Osservatorio regionale previsti al comma 3 dell'articolo 1;
c) istituisce un numero verde sulle dipendenze patologiche, che offre anche assistenza ed orientamento alle persone dipendenti da GAP, il quale è affisso, da parte degli esercenti, su ogni apparecchio o congegno idoneo per il gioco;
d) predispone il materiale informativo sui rischi derivanti dal gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al GAP, da esporre da parte degli esercenti, che indica e contiene:
1) i rischi connessi al gioco eccessivo;
2) i servizi socio-sanitari attivati dal Piano regionale integrato previsto all’articolo 9;
3) il test di verifica finalizzato ad una rapida autovalutazione del rischio di dipendenza;
4) la possibilità di utilizzare dispositivi che consentono di definire un limite di importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell’apparecchio;
5) il numero verde previsto alla lettera c);
e) promuove la conoscenza, l’informazione, la formazione e l’aggiornamento degli esercenti, del personale impiegato nelle sale di cui all'articolo 3, degli operatori di polizia locale, degli operatori sanitari, socio-sanitari e sociali, nonché degli operatori delle associazioni e delle cooperative sociali di cui al comma 4 dell'articolo 1; a tal fine organizza corsi finalizzati alla conoscenza e alla prevenzione dei rischi connessi al GAP, a favorire un approccio al gioco consapevole e responsabile, nonché alla conoscenza della normativa in materia;
f) sostiene le iniziative delle associazioni e delle cooperative sociali indicate al comma 4 dell'articolo 1 che realizzano o collaborano alla progettazione di attività di informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio per lo sviluppo del GAP;
g) sostiene le iniziative delle associazioni di categoria dei gestori delle sale di cui all'articolo 3 che si dotano di un codice etico di autoregolamentazione, al fine di responsabilizzare e vincolare gli stessi alla sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori e al rispetto della legalità;
h) promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione per la prevenzione dei rischi e dei danni derivanti dal GAP.
2. Le campagne di cui alla lettera h) del comma 1 sono indirizzate prioritariamente ai minori e ai giovani, attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e delle aggregazioni giovanili, e alle fasce sociali più svantaggiate che evidenziano situazioni a rischio. Tali iniziative sono dirette in particolare a:
a) aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco, sui rischi per la salute e relazionali e sui danni economici che il gioco indiscriminato può comportare per i giocatori e le loro famiglie;
b) educare a un approccio misurato e compatibile al gioco;
c) informare sull’esistenza e l’accessibilità dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale presenti sul territorio.
3. Le scuole per genitori, finanziate dalla Regione, introducono i contenuti delle campagne di informazione e sensibilizzazione di cui alla lettera h) del comma 1.
Art. 5. (Competenze dei Comuni)
1. I Comuni singoli e associati, anche attraverso gli ambiti territoriali sociali, promuovono progetti e attività per la prevenzione e il contrasto del GAP e della sua diffusione.
2. Per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, è vietata l'installazione di apparecchi e congegni per il gioco in locali ubicati in un raggio di cinquecento metri, nei comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti, di trecento metri, in quelli inferiori ai cinquemila abitanti, da istituti universitari, da scuole di ogni ordine e grado, con esclusione delle scuole dell'infanzia, da istituti di credito e sportelli bancomat, da uffici postali, da esercizi di acquisto e vendita di oggetti preziosi ed oro usati.
3. I Comuni, in ordine all'installazione di apparecchi e congegni per il gioco, possono individuare quali altri luoghi sensibili quelli in cui sono ubicate strutture per minori, giovani ed anziani, nel rispetto della normativa statale e degli strumenti della pianificazione regionale, tenuto conto dell'impatto delle stesse sul contesto e sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull’inquinamento acustico e sul disturbo della quiete pubblica.
4. I Comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, possono disporre limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi previsti dalla normativa statale, prevedendo al riguardo fasce orarie giornaliere fino ad un massimo di dodici ore, anche in forma articolata.
5. I Comuni istituiscono un pubblico elenco degli esercizi previsti all'articolo 3, presenti sul proprio territorio, in possesso del marchio “No Slot” e possono per questi prevedere forme premianti.
6. I Comuni esercitano l’attività di vigilanza in ordine al rispetto di quanto previsto da questa legge relativamente all’utilizzo del logo regionale “No Slot” previsto all'articolo 10, nonché alle disposizioni previste agli articoli 7 e 8.
Art. 6. (Competenze dell'ASUR)
1. L'ASUR, secondo quanto definito nel Piano regionale integrato di cui all’articolo 9, svolge le seguenti funzioni:
a) prevenzione del rischio da dipendenza dal GAP, mediante iniziative di informazione, sensibilizzazione ed educazione, al fine di fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza;
b) predisposizione dei contenuti del materiale informativo sui rischi e sui danni derivanti dal GAP previsto alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4;
c) attuazione delle misure sanitarie previste all'articolo 13.
Art. 7. (Divieto di pubblicità)
1. Ai fini della tutela della salute pubblica e della prevenzione della dipendenza dal gioco, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio delle sale previste all’articolo 3.
Art. 8. (Obblighi degli esercenti)
1. Gli esercenti di cui all'articolo 3 sono tenuti ad esporre in maniera visibile il materiale informativo previsto alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4.
2. Il materiale informativo previsto al comma 1 è esposto anche su ogni apparecchio e congegno per il gioco.
3. Il personale operante negli esercizi di cui all'articolo 3 è obbligato a frequentare corsi di formazione secondo quanto previsto nel Piano regionale integrato di cui all'articolo 9.
Art. 9. (Piano regionale integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da GAP)
1. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale approva, annualmente, su proposta della Giunta regionale, il Piano regionale integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da GAP che costituisce, per le materie oggetto di questa legge, riferimento per la programmazione regionale nei settori socio-sanitario, sociale, di promozione sportiva e culturale. Il piano in particolare individua i seguenti obiettivi:
a) prevenzione del rischio della dipendenza da GAP mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione ed informazione;
b) formazione rivolta agli esercenti, al personale impiegato nelle sale di cui all'articolo 3, agli operatori dei servizi pubblici e della polizia locale, anche in collaborazione con gli enti locali, le forze dell’ordine, le associazioni e le cooperative sociali di cui al comma 4 dell'articolo 1;
c) assistenza e consulenza alle persone affette da GAP con la previsione di un primo servizio di ascolto, anche con l'utilizzo del numero verde regionale previsto alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4;
d) progettazione volta a contrastare e ridurre il fenomeno del GAP, svolta in collaborazione con l'ASUR, i Comuni, le associazioni e le cooperative sociali di cui al comma 4 dell'articolo 1;
e) monitoraggio per la valutazione del rapporto causa ed effetto degli interventi previsti dal piano medesimo.
2. Il Piano di cui al comma 1 è approvato, sentito il Consiglio delle autonome locali, il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro e la Consulta per le politiche di contrasto delle dipendenze patologiche di cui alla
Art. 10. (Logo regionale)
1. E’ istituito il logo regionale “No Slot” di cui all'allegato.
2. Il logo è utilizzato dagli esercenti di cui al comma 5 dell'articolo 5 che non hanno apparecchiature e congegni per il gioco.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua i criteri e le modalità di utilizzo del logo.
4. La Giunta regionale prevede criteri di priorità nella concessione di finanziamenti e vantaggi economici, comunque denominati, nel caso di assenza di apparecchi e congegni per il gioco negli esercizi commerciali.
Art. 11. (Giornata dedicata alla lotta al GAP)
1. La Regione indice una giornata dedicata alla lotta al GAP in cui realizzare iniziative di conoscenza e approfondimento per sensibilizzare e prevenire i rischi sanitari e sociali correlati al GAP, da svolgersi negli istituti scolastici e universitari delle Marche.
2. La data della giornata è stabilita dalla Giunta regionale a seguito della valutazione di proposte che dovranno pervenire dagli istituti di cui al comma 1.
Art. 12. (Rapporti con enti e associazioni di auto-mutuo aiuto)
1. La Regione, i Comuni singoli e associati e l’ASUR, nell’ambito delle rispettive competenze, possono avvalersi, anche mediante convenzione, della collaborazione di enti, associazioni e organizzazioni pubbliche o private di mutuo aiuto, prive di scopo di lucro.
Art. 13. (Misure in materia sanitaria)
1. La Giunta regionale promuove, nei limiti dei finanziamenti derivanti dalla ripartizione del fondo nazionale per il GAP, lo svolgimento da parte degli enti del servizio sanitario di iniziative di carattere strutturale e sperimentale nei confronti delle persone affette da tale patologia.
2. Per le finalità indicate al comma 1 sono istituite, presso i dipartimenti delle dipendenze patologiche, unità operative multidisciplinari per il trattamento delle varie forme di GAP, in base alle indicazioni del Piano regionale integrato di cui all’articolo 9 e dell’eventuale finanziamento previsto all’articolo 15.
Art. 14. (Sanzioni amministrative)
1. Si applica la sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 12.000,00 per ogni apparecchio a chiunque installa gli apparecchi previsti ai commi 6 e 7 dell’articolo 110 del
2. Si applica la sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 12.000,00 a chiunque non rispetta le limitazioni temporali previste al comma 4 dell'articolo 5.
3. Si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 a chiunque utilizza il logo regionale “No Slot” fuori dei casi previsti al comma 2 dell'articolo 10.
4. Si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 a chiunque viola:
a) il divieto previsto all'articolo 7;
b) gli obblighi previsti ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8.
5. L'accertamento delle violazioni di questa legge è di competenza degli organi di polizia locale e di ogni altro organo di polizia secondo quanto previsto dalla legge statale e regionale.
6. L'irrogazione delle sanzioni previste da questa legge è di competenza del Comune nel quale è stata accertata la violazione.
7. Il 50 per cento del gettito derivante dall'applicazione delle sanzioni è destinato alle finalità di questa legge e viene introitato nel bilancio comunale in apposito capitolo.
Art. 15. (Disposizioni finanziarie)
1. Alla copertura delle spese derivanti da questa legge si provvede per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante impiego delle risorse statali, per un importo di euro 1.275.418,00, relative al controllo delle dipendenze del gioco d'azzardo patologico, già iscritte negli stanziamenti per i detti anni, nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale”, del bilancio di previsione 2017/2019; per gli anni successivi mediante impiego di quota parte delle risorse trasferite dallo Stato per le medesime finalità.
2. A decorrere dall'anno 2019 agli oneri derivanti da questa legge si fa fronte, inoltre, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalle leggi di approvazione di bilancio.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico, necessarie ai fini della gestione.
Art. 16. (Disposizioni finali e transitorie)
1. La Giunta regionale, sentita la Consulta di cui alla
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale, d’intesa con l'ANCI Marche, sentite le organizzazioni di categoria e la competente commissione consiliare, disciplina le modalità attraverso le quali vengono attivati i corsi di formazione previsti alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4, precisando i tempi, le modalità, i soggetti attuatori e i costi a carico dei partecipanti [1].
3. Gli obblighi degli esercenti previsti ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono assolti entro sessanta giorni dall’entrata in vigore di questa legge, quelli previsti al comma 3 dello stesso articolo entro un anno dall’entrata in vigore della legge medesima.
4. Gli esercenti di sale, di altri esercizi e aree di cui all'articolo 3 si adeguano alle disposizioni previste ai commi 2 e 3 dell'articolo 5 entro il 30 novembre 2021 [2].
Art. 17. (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale, anche avvalendosi dei dati e delle informazioni prodotte dall'Osservatorio regionale di cui al comma 3 dell'articolo 1, trasmette al Consiglio-Assemblea legislativa regionale con cadenza annuale, a partire dall'anno 2017, unitamente alla proposta di Piano regionale integrato indicato all'articolo 9, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge, contenente in forma sintetica, almeno le seguenti informazioni:
a) la realizzazione degli obiettivi previsti nel piano regionale integrato di cui all'articolo 9, i risultati conseguiti, le risorse erogate ed i relativi destinatari;
b) gli effetti delle politiche realizzate sulla diffusione delle sale di cui all'articolo 3 nel territorio regionale anche rispetto alla situazione preesistente e ad altre realtà confrontabili;
c) il grado di diffusione del marchio “No Slot” e le eventuali forme di premialità attivate a favore dei soggetti che lo espongono.
2. I risultati delle valutazioni effettuate sono pubblicati nel portale dell'Osservatorio regionale di cui al comma 3 dell'articolo 1.
Allegato
(Omissis)
[1] Per una proroga dei termini di cui al presente comma, vedi l'art. 4 della
[2] Comma così modificato dall'art. 2 della