Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 06/11/2017 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Modificazione al Titolo. |
Art. 2. Modificazione all'articolo 1. |
Art. 3. Modificazioni ed integrazioni all'articolo 2. |
Art. 4. Modificazione all'articolo 3. |
Art. 5. Modificazioni all'articolo 4. |
Art. 6. Sostituzione dell'articolo 5. |
Art. 7. Integrazione della L.R. 2/2005. |
Art. 8. Sostituzione dell'articolo 6. |
Art. 9. Sostituzione dell'articolo 7. |
Art. 10. Integrazione alla L.R. 2/2005. |
Art. 11. Sostituzione dell'articolo 8. |
Art. 12. Modificazione all'articolo 10. |
Art. 13. Modificazione all'articolo 11. |
Art. 14. Modificazioni all'articolo 12. |
Art. 15. Modificazioni all'articolo 15. |
Art. 16. Modificazione all'articolo 16. |
Art. 17. Integrazione alla L.R. 2/2005. |
Art. 18. Norma finanziaria. |
Art. 19. Norme finali. |
§ 2.1.122 - L.R. 6 novembre 2017, n. 15.
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale).
(B.U. 8 novembre 2017, n. 48)
Art. 1. Modificazione al Titolo.
1. Il titolo della
Art. 2. Modificazione all'articolo 1.
1. Al comma 2 dell'articolo 1 della
Art. 3. Modificazioni ed integrazioni all'articolo 2.
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della
2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della
3. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della
4. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della
"g bis) valorizzazione del merito, sulla base dell'esito del processo di valutazione, con particolare riferimento al conferimento degli incarichi e all'applicazione del principio della rotazione degli stessi, nel rispetto della
g ter) realizzazione dell'accountability, quale principio di responsabilità, applicabile a tutti i livelli organizzativi, che renda chiare ed evidenti le relazioni esistenti tra le scelte effettuate e le decisioni prese, le attività realizzate e i parametri di controllo e verifica, favorendo forme di partecipazione e collaborazione dei cittadini per la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e delle attività erogate.".
5. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della
"1-bis. La Regione attiva strumenti finalizzati a realizzare il miglioramento del benessere organizzativo e tiene conto dei relativi esiti nella valutazione dei dirigenti.
1-ter. Al fine di dare applicazione concreta all'accountability, la Regione adotta, in particolare, i bilanci di mandato, di genere, sociale ed ambientale ed utilizza tutti gli strumenti tecnologici che favoriscono la conoscenza e la verifica del grado di realizzazione degli obiettivi dell'attività amministrativa.".
Art. 4. Modificazione all'articolo 3.
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della
Art. 5. Modificazioni all'articolo 4.
1. Il comma 2 dell'articolo 4 della
2. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 4 della
Art. 6. Sostituzione dell'articolo 5.
1. L'articolo 5 della
"Art. 5 (Struttura organizzativa)
1. L'organizzazione regionale è articolata in:
a) direzione generale;
b) direzioni regionali;
c) strutture e posizioni dirigenziali;
d) strutture e posizioni di livello non dirigenziale.".
Art. 7. Integrazione della
1. Dopo l'articolo 5 della
"Art. 5 bis. (Direzione generale)
1. La direzione generale è la struttura di vertice dell'organizzazione regionale, a supporto degli organi di governo, con carattere di direzione strategica, che presiede all'attuazione del programma politico del Presidente della Regione.
2. La direzione generale sovrintende all'esercizio organico e coordinato delle funzioni delle direzioni regionali.
3. Alla direzione generale è preposto il direttore generale.
Art. 5 ter. (Direttore generale)
1. Il direttore generale assicura la rispondenza complessiva dell'attività della struttura organizzativa della Regione e degli enti strumentali della stessa agli obiettivi definiti dalla Giunta regionale, il raccordo con gli indirizzi degli organi di direzione politica e la coerenza generale dei profili organizzativi e finanziari dell'azione regionale.
2. Il direttore generale, in particolare:
a) sovrintende al funzionamento dell'ente garantendo l'efficienza e l'efficacia della struttura amministrativa;
b) assicura il raccordo con le istituzioni locali, statali, europee ed internazionali;
c) coordina le politiche di settore;
d) propone alla Giunta regionale gli atti di organizzazione di competenza della stessa, sentiti i direttori regionali nell'ambito del Comitato di direzione di cui all'articolo 7-bis;
e) propone alla Giunta regionale il conferimento degli incarichi dirigenziali, su proposta dei direttori regionali;
f) programma e pianifica l'assegnazione alle direzioni regionali delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche;
g) propone alla Giunta regionale l'assegnazione degli obiettivi ai direttori regionali;
h) indirizza, coordina e verifica l'attività dei direttori regionali ed esercita poteri sostitutivi in caso di ritardo o inerzia degli stessi, qualora risulti necessario al fine di evitare un grave pregiudizio in relazione all'attuazione degli obiettivi strategici dell'amministrazione regionale;
i) segnala alle direzioni regionali la sussistenza di situazioni di particolare criticità rispetto agli obiettivi assegnati, al fine di intervenire tempestivamente e stabilisce le priorità di intervento;
l) convoca e presiede il Comitato di direzione di cui all'articolo 7-bis;
m) propone alla Giunta regionale la valutazione dei direttori regionali con il supporto dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di cui all'articolo 99, comma 2 della
n) risolve i conflitti di competenza tra strutture facenti parti di diverse direzioni.
3. Oltre le competenze di cui ai commi 1 e 2 il direttore generale esercita ogni altra funzione avente particolare rilievo istituzionale, stabilita dalla Giunta regionale, nel rispetto delle competenze dei direttori regionali e dei dirigenti regionali.
4. Il direttore generale è valutato dalla Giunta regionale, sulla base della proposta dell'OIV.
5. Il direttore generale, in caso di assenza temporanea, è sostituito da un direttore con funzioni vicarie designato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta stessa. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di direttore generale, o in caso di vacanza dell'incarico, il Presidente della Giunta regionale può attribuire l'incarico stesso a un direttore regionale, per un periodo non superiore a centottanta giorni.
Art. 5 quater. (Direzioni regionali)
1. Le direzioni regionali assicurano:
a) lo svolgimento delle funzioni trasversali di supporto all'azione della struttura organizzativa regionale;
b) l'attuazione delle politiche settoriali;
c) il coordinamento e il raccordo intersettoriale per il conseguimento di specifici obiettivi istituzionali o la realizzazione di interventi in aree di particolare interesse regionale.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, su proposta del direttore generale, istituisce le direzioni regionali e ne stabilisce le relative competenze.
3. A ciascuna direzione regionale è preposto un direttore regionale.".
Art. 8. Sostituzione dell'articolo 6.
1. L'articolo 6 della
"Art. 6 (Direttori regionali)
1. Il direttore regionale, in particolare:
a) esercita poteri di proposta nei confronti della Giunta regionale;
b) fornisce supporto tecnico agli organi di direzione politica nella formulazione degli indirizzi e degli atti di competenza politica;
c) impartisce indirizzi ai dirigenti in attuazione di quelli stabiliti dagli organi di governo e dal direttore generale ed è responsabile dell'attuazione degli stessi;
d) propone al direttore generale il conferimento degli incarichi dirigenziali della direzione;
e) valuta i dirigenti con il supporto dell'OIV, anche tenendo conto della differenziazione della valutazione effettuata dai medesimi dirigenti nei confronti delle posizioni organizzative e del personale assegnato;
f) coordina l'attività dei dirigenti ed esercita poteri sostitutivi in caso di ritardo o inerzia degli stessi, qualora risulti necessario per evitare un grave pregiudizio all'amministrazione regionale;
g) partecipa al Comitato di direzione di cui all'articolo 7-bis.
2. I direttori regionali sono valutati dalla Giunta regionale, su proposta del direttore generale, con il supporto dell'OIV.".
Art. 9. Sostituzione dell'articolo 7.
1. L'articolo 7 della
"Art. 7 (Incarico del direttore generale e dei direttori regionali)
1. Il direttore generale e i direttori regionali sono nominati dal Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta stessa, previa manifestazione d'interesse, scelti tra i dirigenti dotati di professionalità adeguata rispetto alle funzioni da svolgere, appartenenti alle amministrazioni delle regioni, dello Stato o di altri enti pubblici, oppure ad aziende private, in possesso di diploma di laurea magistrale e che abbiano ricoperto incarichi di dirigente in settori strategici o di direttore, anche cumulabili, per almeno cinque anni.
2. La durata dell'incarico del direttore generale e dei direttori regionali non può eccedere quella della legislatura regionale. Al termine di ciascuna legislatura, al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, il rapporto con il direttore generale e i direttori regionali è prorogato fino alla data di nomina dei successori, ma comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dall'insediamento della nuova Giunta regionale.
3. L'incarico del direttore generale e dei direttori regionali è disciplinato con contratto di diritto privato, ha carattere di esclusività, è a tempo pieno ed è rinnovabile.
4. Il trattamento economico del direttore generale e di ogni direttore regionale è determinato dalla Giunta regionale con proprio atto. Il trattamento economico del direttore generale è pari a quello del direttore regionale di maggiore importo riconosciuto, incrementabile dalla Giunta stessa, fino ad un massimo del dieci per cento annuo, sulla base della valutazione delle performance. L'incremento del dieci per cento del trattamento economico del direttore generale può essere concesso, in deroga all'articolo 17 della
5. Nel conferimento degli incarichi di cui al presente articolo è garantita la pari opportunità tra uomini e donne, nel rispetto della normativa vigente.".
Art. 10. Integrazione alla
1. Dopo l'articolo 7 della
"Art. 7 bis. (Comitato di direzione)
1. Al fine di assicurare la programmazione, il raccordo, il coordinamento e l'attuazione delle attività di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica di competenza delle direzioni regionali è istituito il Comitato di direzione, composto dal direttore generale e dai direttori regionali. Il funzionamento e l'organizzazione del Comitato è disciplinato con apposito atto della Giunta regionale.
2. Il Comitato di direzione è convocato e presieduto dal direttore generale.".
Art. 11. Sostituzione dell'articolo 8.
1. L'articolo 8 della
"Art. 8 (Dirigenti regionali)
1. La dirigenza regionale è ordinata in una qualifica unica.
2. Spettano ai dirigenti i compiti assegnati dal direttore regionale, nel rispetto delle disposizioni del
3. I dirigenti, in particolare:
a) svolgono le funzioni loro attribuite con autonomia tecnica, professionale, gestionale ed organizzativa;
b)garantiscono l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa e sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;
c) realizzano i progetti e i compiti ad essi assegnati dai direttori regionali, anche tramite gli atti di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attività delle strutture organizzative assegnate alla loro responsabilità, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
e) valutano i titolari delle posizioni organizzative della struttura di competenza e, con il supporto degli stessi, i dipendenti assegnati.".
Art. 12. Modificazione all'articolo 10.
1. Al comma 4 dell'articolo 10 della
Art. 13. Modificazione all'articolo 11.
1. Il comma 1 dell'articolo 11 della
"1. L'incarico di dirigente è conferito dalla Giunta regionale su proposta del direttore generale ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 2, lettera e).".
Art. 14. Modificazioni all'articolo 12.
1. Alla rubrica dell'articolo 12 della
2. Al comma 1 dell'articolo 12 della
Art. 15. Modificazioni all'articolo 15.
1. Al comma 1 dell'articolo 15 della
Art. 16. Modificazione all'articolo 16.
1. Al comma 1 dell'articolo 16 della
Art. 17. Integrazione alla
1. Dopo l'articolo 17 della
"Art. 17 bis. (Partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali alla misurazione delle performance organizzative)
1. La Regione favorisce la partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali al processo di misurazione delle performance organizzative.
2. I risultati della rilevazione del grado di soddisfazione dei soggetti di cui all'articolo 19-bis, commi 1 e 3 del
3. La Regione realizza, in collaborazione con le associazioni dei consumatori, dei cittadini e degli utenti finali, una giornata annuale della trasparenza al fine di coinvolgere tali soggetti nella conoscenza delle scelte adottate dalla Regione stessa nei relativi processi gestionali.".
Art. 18. Norma finanziaria.
1. All'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 19. Norme finali.
1. Il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 3 della
2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, è nominato il primo direttore generale e sono definite le nuove direzioni regionali, in conformità alla presente legge e al medesimo regolamento, fermo restando quanto disposto al successivo comma 5.
3. Il Titolo VII della
4. In conformità alle disposizioni della
5. Sono fatti salvi, fino alla scadenza, i contratti dei direttori regionali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando gli adeguamenti resi necessari dalle competenze assegnate al direttore generale dalla presente legge.