Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.4 organizzazione |
Data: | 25/05/2017 |
Numero: | 74 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 |
Art. 2. Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2009 |
Art. 3. Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 150 del 2009 |
Art. 4. Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del 2009 |
Art. 5. Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 150 del 2009 |
Art. 6. Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 150 del 2009 |
Art. 7. Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 150 del 2009 |
Art. 8. Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009 |
Art. 9. Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2009 |
Art. 10. Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009 |
Art. 11. Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 |
Art. 12. Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 150 del 2009 |
Art. 13. Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2009 |
Art. 14. Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo n. 150 del 2009 |
Art. 15. Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2009 |
Art. 16. Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009 |
Art. 17. Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2009 |
Art. 18. Disposizioni transitorie e finali |
Art. 19. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 80.4.430 - D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.
Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124.
(G.U. 7 giugno 2017, n. 130)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera r), della
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella riunione del 15 febbraio 2017;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2017;
Acquisito il parere in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 6 aprile 2017;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 aprile 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2017;
Acquisiti i pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2017;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche all'articolo 3 del
1. All'articolo 3 del
a) al comma 2 le parole: «secondo modalità conformi alle direttive impartite dalla Commissione di cui all'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità indicate nel presente Titolo e gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 19 del
b) al comma 5 le parole: «legati al merito ed alla performance» sono sostituite dalle seguenti: «e componenti del trattamento retributivo legati alla performance e rileva ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale, nonchè del conferimento degli incarichi dirigenziali.»;
c) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. La valutazione negativa, come disciplinata nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance, rileva ai fini dell'accertamento della responsabilità dirigenziale e ai fini dell'irrogazione del licenziamento disciplinare ai sensi dell'articolo 55-quater, comma 1, lettera f-quinquies), del
Art. 2. Modifiche all'articolo 4 del
1. All'articolo 4 del
a) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10»;
b) al comma 2, lettera f), dopo la parola: «organi» sono inserite le seguenti: «di controllo interni ed».
Art. 3. Modifiche all'articolo 5 del
1. All'articolo 5 del
a) prima del comma 1 è inserito il seguente: «01. Gli obiettivi si articolano in:
a) obiettivi generali, che identificano, in coerenza con le priorità delle politiche pubbliche nazionali nel quadro del programma di Governo e con gli eventuali indirizzi adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 8 del
b) obiettivi specifici di ogni pubblica amministrazione, individuati, in coerenza con la direttiva annuale adottata ai sensi dell'articolo 8 del
b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera a), sono determinati con apposite linee guida adottate su base triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli enti territoriali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della
c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Nel caso di gestione associata di funzioni da parte degli enti locali, su base volontaria ovvero obbligatoria ai sensi dell'articolo 14 del
1-ter. Nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell'azione amministrativa.».
Art. 4. Modifiche all'articolo 6 del
1. All'articolo 6 del
a) al comma 1 le parole «Gli organi di indirizzo politico-amministrativo, con il supporto dei dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «Gli Organismi indipendenti di valutazione, anche accedendo alle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell'amministrazione» e le parole da: «di cui all'articolo 5» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «programmati durante il periodo di riferimento e segnalano la necessità o l'opportunità di interventi correttivi in corso di esercizio all'organo di indirizzo politico-amministrativo, anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a disposizione dell'amministrazione. Le variazioni, verificatesi durante l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono inserite nella relazione sulla performance e vengono valutate dall'OIV ai fini della validazione di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c).»;
b) il comma 2 è abrogato.
Art. 5. Modifiche all'articolo 7 del
1. All'articolo 7 del
a) al comma 1 le parole: «, con apposito provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione,»;
b) al comma 2 le lettere b) e c) sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «b) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo quanto previsto agli articoli 8 e 9;
c) dai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla qualità dei servizi resi dall'amministrazione, partecipando alla valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-bis.»;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, di cui al comma 1, è adottato in coerenza con gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e in esso sono previste, altresì, le procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance e le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.».
Art. 6. Modifiche all'articolo 8 del
1. All'articolo 8 del
a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) l'attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività;»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Le valutazioni della performance organizzativa sono predisposte sulla base di appositi modelli definiti dal Dipartimento della funzione pubblica, tenendo conto anche delle esperienze di valutazione svolte da agenzie esterne di valutazione, ove previste, e degli esiti del confronto tra i soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell'articolo 19 del
Art. 7. Modifiche all'articolo 9 del
1. All'articolo 9 del
a) al comma 1 dopo le parole: «e responsabilità» sono inserite le seguenti: «, secondo le modalità indicate nel sistema di cui all'articolo 7,»;
b) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ai quali è attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva»;
c) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè ai comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate»;
d) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti titolari degli incarichi di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del
Art. 8. Modifiche all'articolo 10 del
1. All'articolo 10 del
a) al comma 1, alinea, le parole: «, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente» sono sostituite dalle seguenti: «redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno»;
b) al comma 1, lettera a), le parole: «un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi» sono sostituite dalle seguenti: «il Piano della performance, documento programmatico triennale, che è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui all'articolo 5, comma 01, lettera b),»;
c) al comma 1, lettera b), le parole: «un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: "Relazione sulla performance"» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e»;
d) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 169, comma 3-bis, del
1-ter. Il Piano della performance di cui al comma 1, lettera a), è predisposto a seguito della presentazione alle Camere del documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10 della
e) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), l'erogazione dei trattamenti e delle premialità di cui al Titolo III è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del periodo precedente. In caso di ritardo nell'adozione del Piano o della Relazione sulla performance, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica.».
Art. 9. Modifiche all'articolo 12 del
1. All'articolo 12, comma 1, del
Art. 10. Modifiche all'articolo 13 del
1. All'articolo 13 del
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Autorità nazionale anticorruzione»;
b) le parole: «la Commissione» e «della Commissione», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «l'Autorità» e «dell'Autorità»;
c) al comma 1 le parole: «In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f), della
d) al comma 2, la parola «5,» è soppressa;
e) al comma 3, primo periodo, le parole «, di management e misurazione della performance, nonchè di gestione e valutazione del personale» sono soppresse;
f) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo e terzo periodo, le parole «e determina, altresì, i contingenti di personale di cui avvalersi entro il limite massimo di 30 unità. Alla copertura dei posti si provvede esclusivamente mediante personale di altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della
2) al quarto periodo, le parole «della misurazione e della valutazione della performance e» sono soppresse;
3) il quinto periodo è soppresso;
g) al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera e) le parole «all'articolo 11, comma 8, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 10, comma 8, del
2) le lettere m) e p) sono soppresse;
h) il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. Il sistema di valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca di cui al Capo I del
Art. 11. Modifiche all'articolo 14 del
1. All'articolo 14 del
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Dipartimento della funzione pubblica assicura la corretta istituzione e composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.»;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della performance è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica.
2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma associata tra più pubbliche amministrazioni.»;
c) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi»;
2) alla lettera b) le parole «, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «e al Dipartimento della funzione pubblica»;
3) alla lettera c), dopo le parole «all'articolo 10» sono inserite le seguenti: «, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali»;
4) alla lettera d), dopo le parole «misurazione e valutazione» sono inserite le seguenti: «con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d)»;
5) alla lettera f) le parole «dalla Commissione di cui all'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014»;
6) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare, procedono alla validazione della Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi rivolti, nonchè, ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell'articolo 19 del
4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso è garantito senza ritardo. L'Organismo ha altresì accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e può accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, l'Organismo indipendente di valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti.»;
d) al comma 8, dopo le parole «essere nominati» sono inserite le seguenti: «tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o».
2. Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente: «Art. 14-bis (Elenco, durata e requisiti dei componenti degli OIV). - 1. Il Dipartimento della funzione pubblica tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione, secondo le modalità indicate nel decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del
2. La nomina dell'organismo indipendente di valutazione è effettuata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 1, previa procedura selettiva pubblica.
3. La durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica.
4. L'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione avviene sulla base di criteri selettivi che favoriscono il merito e le conoscenze specialistiche, nel rispetto di requisiti generali, di integrità e di competenza individuati ai sensi del comma 1.
5. Con le modalità di cui al comma 1, sono stabiliti gli obblighi di aggiornamento professionale e formazione continua posti a carico degli iscritti all'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione.
6. Le nomine e i rinnovi dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione sono nulli in caso di inosservanza delle modalità e dei requisiti stabiliti dall'articolo 14 e dal presente articolo. Il Dipartimento della funzione pubblica segnala alle amministrazioni interessate l'inosservanza delle predette disposizioni.».
Art. 12. Modifiche all'articolo 16 del
1. All'articolo 16 del
a) il comma 1 è abrogato;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. Per l'attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente decreto, si procede tramite accordo da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 4 del
c) il comma 3 è abrogato.
Art. 13. Modifiche all'articolo 19 del
1. L'articolo 19 del
2. Per i dirigenti, il criterio di attribuzione dei premi di cui al comma 1 è applicato con riferimento alla retribuzione di risultato.».
2. Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente: «Art. 19-bis (Partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali). - 1. I cittadini, anche in forma associata, partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative, anche comunicando direttamente all'Organismo indipendente di valutazione il proprio grado di soddisfazione per le attività e per i servizi erogati, secondo le modalità stabilite dallo stesso Organismo.
2. Ciascuna amministrazione adotta sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati, favorendo ogni più ampia forma di partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettere c) ed e).
3. Gli utenti interni alle amministrazioni partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative in relazione ai servizi strumentali e di supporto secondo le modalità individuate dall'Organismo indipendente di valutazione.
4. I risultati della rilevazione del grado di soddisfazione dei soggetti di cui ai commi da 1 a 3 sono pubblicati, con cadenza annuale, sul sito dell'amministrazione.
5. L'organismo indipendente di valutazione verifica l'effettiva adozione dei predetti sistemi di rilevazione, assicura la pubblicazione dei risultati in forma chiara e comprensibile e ne tiene conto ai fini della valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione e in particolare, ai fini della validazione della Relazione sulla performance di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c).».
Art. 14. Modifiche all'articolo 21 del
1. All'articolo 21 del
Art. 15. Modifiche all'articolo 23 del
1. All'articolo 23 del
a) al comma 1 le parole: «come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto,» sono soppresse;
b) il comma 3 è abrogato.
Art. 16. Modifiche all'articolo 24 del
1. All'articolo 24 del
a) al comma 1 le parole: «come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto,» sono soppresse;
b) il comma 3 è abrogato.
Art. 17. Modifiche all'articolo 31 del
1. All'articolo 31 del
a) al comma 1, dopo la parola «18,» è inserita la seguente: «19,»;
b) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.
Art. 18. Disposizioni transitorie e finali
1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto rimangono in carica i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione per i quali non è ancora cessato l'incarico e comunque non oltre tre anni dalla nomina.
2. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del
Art. 19. Clausola di invarianza finanziaria
1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.