Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali |
Data: | 13/12/2017 |
Numero: | 72 |
Sommario |
Art. 1. Destinatari delle agevolazioni fiscali. Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 18/2017 |
Art. 2. Progetti di intervento finanziabili. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 18/2017 |
§ 3.5.159 - L.R. 13 dicembre 2017, n. 72.
Disposizioni relative ai destinatari delle agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana. Modifiche alla l.r. 18/2017.
(B.U. 18 dicembre 2017, n. 54)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera s), dello Statuto;
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Considerato che:
1. La
2. La linea inaugurata dalla
3. L’interesse da essi manifestato si è concretizzato sia nella richiesta di accesso ai benefici previsti dalla normativa, sia nella formulazione di suggerimenti volti a rendere tale normativa maggiormente efficace;
4. In risposta a tali istanze si ritiene opportuno intervenire sia sulla platea dei possibili beneficiari delle agevolazioni fiscali, sia sul novero dei soggetti promotori degli interventi finanziabili;
5. Occorre procedere ad una riformulazione dell’articolo 2 della
6. Occorre altresì intervenire sull’articolo 3 della
Approva la presente legge
Art. 1. Destinatari delle agevolazioni fiscali. Sostituzione dell’articolo 2 della
1. L’articolo 2 della
“Art. 2 Destinatari delle agevolazioni fiscali
1. Sono destinatari delle agevolazioni fiscali di cui all’articolo 1, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del
a) società per azioni ed in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, enti pubblici e privati, diversi dalle società, che hanno per oggetto, esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciali;
b) società in nome collettivo ed in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate;
c) persone fisiche esercenti attività commerciali;
d) persone fisiche, società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni;
e) fondazioni, ivi comprese le fondazioni bancarie.”.
Art. 2. Progetti di intervento finanziabili. Modifiche all’articolo 3 della
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della
“a) i progetti di intervento localizzati in Toscana aventi le finalità di cui all’articolo 1, promossi da:
1. soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, con sede legale o con una stabile organizzazione operativa in Toscana, che abbiano previsto nello statuto o nell’atto costitutivo le finalità della promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale o del paesaggio;
2. enti ecclesiastici riconosciuti a norma delle leggi civili, aventi sede legale in Toscana.”.