Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali |
Data: | 05/04/2017 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Destinatari delle agevolazioni fiscali |
Art. 3. Progetti di intervento finanziabili |
Art. 4. Misure e modalità delle agevolazioni fiscali |
Art. 5. Regolamento di attuazione |
Art. 6. Convenzione con l’Agenzia delle entrate |
Art. 7. Clausola valutativa |
Art. 8. Norma transitoria |
Art. 9. Abrogazioni |
Art. 10. Norma finanziaria |
§ 3.5.157 - L.R. 5 aprile 2017, n. 18.
Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana.
(B.U. 14 aprile 2017, n. 16)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera m), dello Statuto;
Visti gli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea;
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il
Vista la sentenza della Corte Costituzionale 21 giugno 2013, n. 153, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale promossa sulla
Considerato quanto segue:
1. Investire in cultura e paesaggio significa investire nella crescita economico-sociale del Paese e contribuire alla competitività del territorio;
2. La Regione Toscana, già nel 2012, con la
3. La Corte costituzionale. con la sentenza 153/2013. ha confermato l’impostazione del legislatore toscano ribadendo che il
4. Nel 2014 lo Stato ha formalizzato misure analoghe a quelle disposte dalla Regione Toscana con il
5. Alla luce delle analisi compiute sull’applicazione della
6. A tali fini, rispetto alla disciplina della
7. Si prevede che la Giunta regionale invii annualmente al Consiglio regionale una relazione che, sulla base degli elementi raccolti, dia conto dei risultati ottenuti dall’applicazione della presente legge;
Approva la presente legge
Art. 1. Oggetto
1. La Regione disciplina, con la presente legge, le agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del
Art. 2. Destinatari delle agevolazioni fiscali [1]
1. Sono destinatari delle agevolazioni fiscali di cui all’articolo 1, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del
a) società per azioni ed in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, enti pubblici e privati, diversi dalle società, che hanno per oggetto, esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciali;
b) società in nome collettivo ed in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate;
c) persone fisiche esercenti attività commerciali;
d) persone fisiche, società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni;
e) fondazioni, ivi comprese le fondazioni bancarie.
Art. 3. Progetti di intervento finanziabili
1. Sono oggetto delle agevolazioni fiscali i finanziamenti ai seguenti progetti:
a) i progetti di intervento localizzati in Toscana aventi le finalità di cui all’articolo 1, promossi da:
1. soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, con sede legale o con una stabile organizzazione operativa in Toscana, che abbiano previsto nello statuto o nell’atto costitutivo le finalità della promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale o del paesaggio;
2. enti ecclesiastici riconosciuti a norma delle leggi civili, aventi sede legale in Toscana [2];
b) i progetti d’intervento previsti all’articolo 1 del
2. Il regolamento di cui all’articolo 5 disciplina le modalità di accreditamento dei soggetti promotori dei progetti di cui al comma 1, lettera a).
3. I progetti di cui al comma 1 relativi al paesaggio o alla cultura sono valutati tenuto conto rispettivamente della loro coerenza con i contenuti del piano di indirizzo territoriale con valenza paesaggistica o degli atti di programmazione regionale in materia culturale [3].
4. [La Giunta regionale individua annualmente i progetti d’intervento di cui al comma 1, lettera b), dando priorità ai progetti presentati da enti locali in forma associata, o singolarmente, aventi valenza culturale, paesaggistica o economica di livello sovracomunale] [4].
Art. 4. Misure e modalità delle agevolazioni fiscali
1. Ai soggetti di cui all’articolo 2, è riconosciuto un credito d’imposta sull’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nelle seguenti misure:
a) 40 per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei progetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a);
b) 20 per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei progetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b).
2. L’agevolazione si applica alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis”.
3. Il credito di imposta è riconosciuto fino ad un importo annuale complessivo di euro 1.000.000,00 destinato:
a) al 50 per cento, ai progetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), ripartito annualmente dalla Giunta regionale fra i progetti concernenti la promozione e l’organizzazione di attività culturali e la valorizzazione del patrimonio culturale, e fra i progetti concernenti la valorizzazione del paesaggio;
b) al 50 per cento, ai progetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b).
3 bis. Il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un importo annuale massimo di euro 100.000,00 per ogni soggetto di cui all’articolo 2 [5].
4. In relazione ai progetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), il regolamento di cui all’articolo 5 definisce il sistema di prenotazione delle agevolazioni fiscali basato sulla dichiarazione, da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, della volontà di effettuare l’erogazione liberale, e stabilisce il termine massimo entro il quale l’erogazione liberale deve essere effettuata, decorso il quale la prenotazione dell’agevolazione fiscale decade ed il relativo importo torna nuovamente disponibile per ulteriori richieste.
Art. 5. Regolamento di attuazione
1. Con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, in relazione alle agevolazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), in particolare sono disciplinati:
a) i termini e le modalità di presentazione ed istruttoria delle domande;
b) l'attività di verifica, controllo e monitoraggio sui soggetti destinatari delle agevolazioni;
c) le modalità di accreditamento dei soggetti promotori dei progetti;
d) le modalità di prenotazione del credito di imposta ed il termine per l’effettuazione dell’erogazione liberale di cui all’articolo 4, comma 4.
2. Il regolamento di attuazione disciplina, previa intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le modalità attuative delle agevolazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b).
Art. 6. Convenzione con l’Agenzia delle entrate
1. Il Presidente della Giunta regionale può stipulare una convenzione con l'Agenzia delle entrate che disciplina i rapporti tra la Regione e l'Agenzia delle entrate stessa circa le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), la fruizione, il recupero del credito d'imposta in caso di decadenza, revoca o rideterminazione del beneficio ed i controlli sul suo corretto utilizzo, ai sensi dell’articolo 10 del
Art. 7. Clausola valutativa
1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione che illustra l’attuazione della presente legge contenente, tra le altre, le seguenti informazioni:
a) il numero dei soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 3;
b) l’ammontare delle erogazioni effettuate in riferimento:
1) all’articolo 3, comma 1, lettera a), distinte per tipologia di progetto, tipologia di soggetto finanziatore e provincia;
2) all’articolo 3, comma 1, lettera b), distinte per tipologia di soggetto finanziatore e provincia.
c) le minori entrate per IRAP che ne derivano per il bilancio regionale;
d) lo stato di attuazione dei progetti finanziati.
Art. 8. Norma transitoria
1. Sino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5 si applica, ove compatibile, il regolamento di attuazione della
Art. 9. Abrogazioni
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a)
b) articolo 10 della
Art. 10. Norma finanziaria
1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi rispetto alla legislazione previgente. Le minori entrate di cui all'articolo 4, comma 3, autorizzate in un importo annuale complessivo massimo di euro 1.000.000,00, risultano già ricomprese negli stanziamenti della Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati", Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" del bilancio 2017 – 2019 e successivi.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[2] Lettera così sostituita dall'art. 2 della
[3] Comma così modificato dall'art. 1 della
[4] Comma abrogato dall'art. 1 della
[5] Comma inserito dall'art. 2 della