Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali |
Data: | 31/07/2012 |
Numero: | 45 |
Sommario |
Art. 1. Finalità dell’intervento |
Art. 2. Soggetti destinatari delle agevolazioni fiscali |
Art. 3. Progetti di intervento finanziabili e soggetti beneficiari dei finanziamenti |
Art. 4. - Tipologia e misura dell’agevolazione |
Art. 5. Regolamento attuativo e convenzione con l'Agenzia delle entrate |
Art. 6. Norma finanziaria |
Art. 7. Clausola valutativa |
Art. 8. Efficacia differita |
§ 3.5.139 - L.R. 31 luglio 2012, n. 45. [1]
Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana.
(B.U. 8 agosto 2012, n. 43)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera m), dello Statuto;
Visti gli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea;
Visto il
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Vista la
Visto il
Considerato quanto segue:
1. Investire in cultura e paesaggio significa investire nella crescita economico-sociale del Paese e contribuire alla competitività del territorio;
2. In considerazione dell’attuale situazione economica e finanziaria si ritiene opportuno incentivare una sinergia tra le risorse pubbliche e le risorse private destinate alla cultura e alla valorizzazione del paesaggio;
3. La Regione Toscana intende quindi attivare una politica fiscale di agevolazione nei confronti dei privati che contribuiscano alla realizzazione di progetti culturali o di valorizzazione del paesaggio in Toscana;
4. Dal 2013 avrà piena applicazione il
5. Si prevede che la Giunta regionale invii annualmente al Consiglio regionale una relazione che, sulla base degli elementi raccolti, dia conto dei risultati ottenuti dall’applicazione della presente legge;
Approva la presente legge
Art. 1. Finalità dell’intervento
1. Al fine di incrementare in Toscana gli investimenti privati concernenti la promozione e organizzazione di attività culturali e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del
Art. 2. Soggetti destinatari delle agevolazioni fiscali
1. Sono destinatari delle agevolazioni fiscali di cui all’articolo 1 i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), e c), del
a) imprese in difficoltà economica;
b) banche;
c) fondazioni bancarie;
d) compagnie e imprese di assicurazione [2].
2. I soggetti di cui al comma 1, diventano beneficiari delle agevolazioni fiscali laddove effettuino erogazioni liberali a favore dei progetti di intervento finanziabili, individuati all'articolo 3.
Art. 3. Progetti di intervento finanziabili e soggetti beneficiari dei finanziamenti
1. Sono finanziabili con le erogazioni effettuate da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, i progetti di intervento realizzati in Toscana promossi da soggetti in possesso dei seguenti requisiti: essere soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, con sede legale o con una stabile organizzazione operativa in Toscana, che abbiano previsto nello statuto o nell’atto costitutivo le finalità della promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale o del paesaggio.
2. Il regolamento di cui all’articolo 5, disciplina le modalità di accreditamento dei soggetti promotori dei progetti di cui al comma 1.
Art. 4. - Tipologia e misura dell’agevolazione
1. Ai soggetti di cui all’articolo 2, è riconosciuto un credito d’imposta sull’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) pari al 20 per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei soggetti di cui all’articolo 3. L’agevolazione si applica alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis” e il relativo importo complessivo è concesso fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 annui, così destinati: almeno il 70 per cento per progetti concernenti la promozione e organizzazione di attività culturali e la valorizzazione del patrimonio culturale, fino al 30 per cento per progetti concernenti la valorizzazione del paesaggio.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce annualmente la ripartizione del fondo di cui al comma 1, fra le due tipologie di progetti.
3. Al fine di evitare che il numero delle istanze ecceda l’importo massimo indicato al comma 1, con il regolamento di cui all’articolo 5, viene definito un sistema di prenotazione delle agevolazioni fiscali, sulla base di una dichiarazione, da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, della volontà di effettuare l’erogazione liberale.
4. Il regolamento di cui all’articolo 5, stabilisce il termine massimo entro il quale l’erogazione liberale deve essere effettivamente effettuata, decorso il quale la prenotazione dell’agevolazione fiscale decade ed il relativo importo torna nuovamente disponibile per ulteriori richieste.
Art. 5. Regolamento attuativo e convenzione con l'Agenzia delle entrate
1. Con regolamento attuativo, da emanarsi entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono disciplinati, in riferimento al credito d'imposta sull' IRAP, i termini e le modalità applicative relativi alla presentazione ed istruttoria delle istanze, nonché l'attività di verifica, controllo e monitoraggio sui soggetti destinatari delle agevolazioni.
2. Il regolamento disciplina altresì le modalità di accreditamento dei soggetti promotori dei progetti di cui all’articolo 3, nonché le modalità di prenotazione del credito di imposta ed il termine per l’effettuazione dell’erogazione liberale di cui all’articolo 4, comma 4.
3. Il Presidente della Giunta regionale può stipulare una convenzione con l'Agenzia delle entrate, che disciplini i rapporti tra la Regione e l'Agenzia delle entrate stessa circa le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni, la fruizione, il recupero del credito d'imposta in caso di decadenza, revoca o rideterminazione del beneficio ed i controlli sul suo corretto utilizzo, ai sensi dell’articolo 10 del
Art. 6. Norma finanziaria
1. Le minori entrate derivanti dall’applicazione dell’articolo 4, comma 1, sono autorizzate nella misura massima di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2013 e 2014, e fanno carico agli stanziamenti dell’unità previsionale di base (UPB) di entrata 111 “Imposte e tasse” del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012 – 2014, annualità 2013 e 2014.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012 – 2014, annualità 2013 e 2014, sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:
anno 2013
in diminuzione, UPB 111 di entrata “Imposte e tasse”, euro 1.000.000,00
in diminuzione, UPB 741 di spesa “Fondi-spese correnti”, euro 1.000.000,00
anno 2014
in diminuzione, UPB 111 di entrata “Imposte e tasse”, euro 1.000.000,00
in diminuzione, UPB 741 di spesa “Fondi-spese correnti”, euro 1.000.000,00
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 7. Clausola valutativa
1. A decorrere dall’anno 2014, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione che illustra l’attuazione della presente legge, contenente, tra le altre, le seguenti informazioni:
a) il numero di soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 3;
b) l’ammontare delle erogazioni effettuate dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, distinte per tipologia di progetto e provincia;
c) le minori entrate per IRAP che ne derivano per il bilancio regionale;
d) lo stato di attuazione dei progetti finanziati.
Art. 8. Efficacia differita
1. Le disposizioni della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.
[1] Abrogata dall'art. 9 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 10 della