Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.11 acque minerali, cave e torbiere |
Data: | 02/08/2017 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all’articolo 4 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell’attività estrattiva)) |
Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 12/2012) |
Art. 3. (Modifiche all’articolo 8 della l.r. 12/2012) |
Art. 4. (Modifiche all’articolo 9 della l.r. 12/2012) |
Art. 5. (Modifiche all’articolo 10 della l.r. 12/2012) |
Art. 6. (Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 12/2012) |
Art. 7. (Modifica all’articolo 12 della l.r. 12/2012) |
Art. 8. (Modifiche all’articolo 14 della l.r. 12/2012) |
Art. 9. (Modifiche all’articolo 15 della l.r. 12/2012) |
Art. 10. (Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 12/2012) |
Art. 11. (Modifiche all’articolo 19 della l.r. 12/2012) |
Art. 12. (Modifiche all’articolo 21 della l.r. 12/2012) |
Art. 13. (Modifiche all’articolo 25 della l.r. 12/2012) |
Art. 14. (Modifiche dell’articolo 26 della l.r. 12/2012) |
Art. 15. (Modifiche dell’articolo 28 della l.r. 12/2012) |
Art. 16. (Modifica alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione)) |
§ 3.11.15 - L.R. 2 agosto 2017, n. 18.
Modifiche alle leggi regionali 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell’attività estrattiva) e 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione)
(B.U. 12 luglio 2017, n. 10)
Art. 1. (Modifica all’articolo 4 della
1. Il comma 3 dell’articolo 4 della
“3. Il Piano è predisposto sulla base di studi ed indagini geologiche e socio-economiche, in coerenza con i contenuti dei Piani di Bacino e con le indicazioni della pianificazione paesaggistica, e contiene il Rapporto Ambientale ai fini dell’assolvimento della procedura di VAS di cui al
Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 5 della
1. L’articolo 5 della
“Articolo 5 (Formazione ed approvazione del Piano)
1. La Regione, in qualità di autorità procedente, avvia il processo di elaborazione del Piano tramite la redazione del Rapporto Preliminare di cui al
2. La proposta di Piano, comprensiva del Rapporto Ambientale, è approvata dalla Giunta regionale in qualità di autorità procedente. Successivamente si provvede alla pubblicazione dell’avviso e agli altri adempimenti di cui all’articolo 9 della
3. Nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso, chiunque può presentare osservazioni alla Regione e al Comune territorialmente interessato. Entro novanta giorni dalla medesima pubblicazione, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati trasmettono il loro parere alla Regione. I comuni, con il parere, si esprimono anche sulle osservazioni presentate.
4. Nei novanta giorni successivi al ricevimento dei pareri di cui al comma 3 o all’infruttuoso decorso del termine all’uopo stabilito, la Regione, in qualità di autorità competente per la VAS, esprime il proprio motivato pronunciamento avente efficacia vincolante ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della
5. La Giunta regionale approva lo schema conclusivo di Piano in conformità al pronunciamento di cui al comma 4 e trasmette la proposta al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria per l’approvazione definitiva.
6. Il provvedimento di approvazione del Piano è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il Piano, comprensivo degli elaborati grafici, è pubblicato nel sito web istituzionale della Regione. Una copia del Piano con i relativi allegati grafici è depositato a libera visione del pubblico presso ogni Comune interessato territorialmente e presso la struttura regionale competente in materia di attività estrattive.”.
Art. 3. (Modifiche all’articolo 8 della
1. Il comma 2 dell’articolo 8 della
2. Al comma 5 dell’articolo 8 della
3. Al comma 6 dell’articolo 8 della
a) dopo la parola: “rilasciata” sono inserite le seguenti: “, su istanza del cedente o del cessionario e con il consenso della controparte,”;
b) le parole: “sentito il Comune in merito al” sono sostituite dalle seguenti: “previo accertamento della conformità dello stato dei luoghi al programma autorizzato e del”.
Art. 4. (Modifiche all’articolo 9 della
1. All’articolo 9 della
a) al comma 1 le parole: “agli interventi” sono sostituite dalle seguenti: “al progetto”;
b) alla lettera b) del comma 2 le parole: “, con specificazione delle prescrizioni il cui mancato rispetto comporta la decadenza dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera d)”, sono soppresse;
c) la lettera c bis) del comma 2 è abrogata;
d) la lettera f) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
“f) Il termine entro cui iniziare l’attività autorizzata e il termine entro cui completare la fase di sistemazione e recupero ambientale del sito, fatta salva la possibilità di chiedere la proroga di tali termini, motivata da oggettive ragioni.”.
Art. 5. (Modifiche all’articolo 10 della
1. All’articolo 10 della
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Il titolare della cava è tenuto a comunicare alla Regione il completamento della fase di coltivazione, che viene accertato mediante sopralluogo. La fase di sistemazione e recupero ambientale del sito deve iniziare non oltre un anno dalla fine della coltivazione e deve concludersi entro il termine indicato nell’autorizzazione ovvero entro cinque anni, salvo proroga motivata. Il titolare della cava è tenuto, per un periodo di due anni decorrenti dalla conclusione della fase di sistemazione, a eseguire il monitoraggio e gli interventi eventualmente necessari per garantire il buon esito delle opere realizzate. Al termine della fase di monitoraggio, nel caso di esito positivo dello stesso, la Regione emana apposito provvedimento di conclusione del programma di coltivazione e recupero ambientale, ai fini dello svincolo totale della cauzione ai sensi dell’articolo 21, comma 5.”;
b) alla fine del comma 3, è aggiunto il seguente periodo: “E’ ammessa la sospensione dell’attività per un periodo massimo di due anni nell’arco di cinque anni.”.
Art. 6. (Sostituzione dell’articolo 11 della
1. L’articolo 11 della
“Articolo 11 (Procedimento di rilascio dell'autorizzazione)
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 8, lo SUAP convoca apposita conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della
2. Il procedimento ha una durata di centocinquanta giorni e si conclude con un unico provvedimento che sostituisce ad ogni effetto, ai sensi dell’articolo 14-quater della
3. Qualora il programma di coltivazione presentato sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo programma, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi convocata dalla struttura regionale competente ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della
4. L'efficacia del provvedimento finale e la sua consegna al richiedente sono subordinate alla prestazione della cauzione di cui all'articolo 21 a favore del Comune interessato.
5. Le determinazioni conclusive assunte dalla conferenza di servizi sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e nel sito informatico istituzionale dello SUAP e del Comune interessato.”.
Art. 7. (Modifica all’articolo 12 della
1. Al comma 2 dell’articolo 12 della
Art. 8. (Modifiche all’articolo 14 della
1. All’articolo 14 della
a) al comma 4, le parole: “, ritardato o inesatto versamento del contributo” sono sostituite dalle seguenti: “versamento del contributo entro il termine”;
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. I comuni destinano i contributi percepiti ad interventi di riqualificazione ambientale, di riequilibrio idrogeologico e all’esercizio delle funzioni relative al vincolo idrogeologico, e pubblicano sui loro siti web una relazione contenente l’ammontare dei contributi percepiti nell’anno precedente e le finalità a cui sono stati destinati.”.
Art. 9. (Modifiche all’articolo 15 della
1. All’articolo 15 della
a) alla lettera a) del comma 1, dopo la parola: “originaria” sono inserite le seguenti: “o sopravvenuta”;
b) alla lettera d) del comma 1, le parole: “inosservanza di prescrizioni stabilite nell’autorizzazione a pena di decadenza” sono sostituite dalle seguenti: “grave inosservanza di prescrizioni” e alla fine sono aggiunte le parole: “o del programma di coltivazione;”
c) la lettera f) del comma 1, è sostituita dalla seguente: “f) sospensione volontaria dell’attività per un periodo superiore a quello consentito ai sensi dell’articolo 10, comma 3;”;
d) alla fine della lettera h) del comma 1, sono aggiunte le parole: “entro il termine di cui all’articolo 10, comma 2”;
e) alla fine del comma 6, è aggiunto il seguente periodo: “Qualora la domanda presentata riguardi la prosecuzione del programma di coltivazione già autorizzato, si applica la procedura di cui all’articolo 8, comma 6.”;
f) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
“6 bis. Fatte salve le fattispecie di decadenza di cui al comma 1, la Regione può disporre la sospensione dell’attività di cava in presenza di situazioni che possono provocare pregiudizio per le persone o l’ambiente ovvero nel caso in cui sorgano condizioni ostative aventi carattere di temporaneità.”.
Art. 10. (Sostituzione dell’articolo 17 della
1. L’articolo 17 della
“Articolo 17 (Riutilizzo di materiali)
1. Negli impianti a servizio dell’attività di cava è consentita, oltre alla lavorazione di materiali estratti nella stessa o in altre cave, la lavorazione di materiali non costituenti rifiuto ai sensi del
2. L’attività di cui al comma 1 è soggetta alle autorizzazioni previste dal
3. I materiali utilizzati per il riempimento dei vuoti estrattivi e il rimodellamento morfologico del sito sono previsti nell’ambito del progetto di sistemazione e recupero ambientale di cui all’articolo 9, comma 1. Ferme restando le attività autorizzate ai sensi dell’articolo 208 o degli articoli 214, 215 e 216 del
Art. 11. (Modifiche all’articolo 19 della
1. All’articolo 19 della
a) al comma 3, le parole: “La Regione rilascia” sono sostituite dalle seguenti: “Il permesso di ricerca è rilasciato” e le parole: “il permesso di cui al comma 1,” sono soppresse;
b) al comma 3, le parole: “e l’individuazione dei margini di flessibilità dell’autorizzazione paesaggistica”, sono soppresse;
c) al comma 4, le parole: “la Regione” sono sostituite dalle seguenti: “lo SUAP”;
d) al comma 5, le parole: “la preventiva acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, ove si tratti di varianti non rientranti nei margini di flessibilità di cui al comma 3, e/o di altri titoli previsti dalla normativa vigente” sono sostituite dalle seguenti: “l’acquisizione, con le modalità di cui all’articolo 19 bis, comma 3, della medesima legge, dell’autorizzazione paesaggistica o di altre autorizzazioni o titoli previsti dalla normativa vigente”;
e) alla fine del comma 6, è aggiunto il seguente periodo: “In caso di trasferimento del permesso ad altro soggetto, si applica, in quanto compatibile, la procedura di cui all’articolo 8, comma 6.”.
Art. 12. (Modifiche all’articolo 21 della
1. All’articolo 21 della
a) al comma 1, le parole: “rispettivamente al Comune competente ovvero alla Regione,” sono sostituite dalle seguenti: “a favore del Comune competente,”;
b) al comma 5, le parole: “previo nulla osta della Regione, che viene concesso a seguito dell’accertamento dell’avvenuta realizzazione delle opere di sistemazione ambientale” sono sostituite dalle seguenti: “a seguito dell’emanazione del provvedimento di conclusione del programma di coltivazione e recupero ambientale di cui all’articolo 10, comma 2,”.
Art. 13. (Modifiche all’articolo 25 della
1. All’articolo 25 della
a) al comma 2, le parole: “commi 1, 2, 3 e 6.” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1, 2 e 3. ARPAL impartisce, ove necessario, le prime misure per conformare la situazione di fatto al programma autorizzato, dandone comunicazione alla Regione per gli adempimenti di competenza. In caso di inottemperanza alle prescrizioni impartite, la Regione, previa diffida, può disporre la sospensione dell’attività di cava fino all’adozione delle misure prescritte. Resta salva l’applicazione dell’articolo 15, ove ne ricorrano i presupposti.”;
b) al comma 3, le parole: “impartisce le prime misure di sicurezza e trasmette immediatamente il provvedimento all’Azienda Sanitaria Locale competente, ai fini della conferma, revoca o modifica dello stesso, ai sensi dell’articolo 675, comma 2, del
c) il comma 5, è abrogato;
d) al comma 6, dopo le parole:” I soggetti incaricati della vigilanza” sono inserite le seguenti: “di cui al comma 1”;
e) al comma 6, la parola: “Essi” è sostituita dalle seguenti: “I soggetti incaricati della vigilanza”.
Art. 14. (Modifiche dell’articolo 26 della
1. All’articolo 26 della
a) alla fine del comma 2, è aggiunto il seguente periodo: “Nel caso di abbancamento di materiale fuori dai limiti autorizzati, la sanzione è maggiorata di euro 1,00 a metro cubo, salvo l’obbligo di ripristino dei luoghi.”;
b) al comma 4, le parole: “o incompleta”, sono soppresse e le parole: “da euro 1.000,00 a euro 10.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 500,00 a euro 5.000,00;”;
c) al comma 5, le parole: “o incompleta”, sono soppresse;
d) il comma 6 è abrogato;
e) al comma 8, le parole: “commi 1, 2, 3 e 6” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1, 2 e 3”.
Art. 15. (Modifiche dell’articolo 28 della
1. All’articolo 28 della
a) al comma 1, le parole: “Le modifiche a tale Piano non comportanti variante al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP) o modifica alla tipologia di cava sono approvate dalla Giunta regionale previo parere dei comuni, della Città metropolitana e delle province territorialmente interessati, da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta. Le modifiche al Piano necessarie ai fini della correzione di meri errori materiali sono approvate dal dirigente della struttura regionale competente in materia di attività estrattive”, sono soppresse;
b) Il comma 1 bis. è sostituito dal seguente:
“1 bis. Fatte salve le procedure ordinarie di variante di cui all’articolo 12, ove applicabili, fino all’approvazione del Piano di cui all’articolo 4, le cave in attività il cui programma di coltivazione presenti uno stato di avanzamento prossimo all’esaurimento possono essere autorizzate, previa presentazione di apposita domanda di variante al programma medesimo, a continuare la coltivazione oltre il quantitativo di materiale già autorizzato, fino ad un limite massimo pari ad un terzo del quantitativo estratto negli ultimi dieci anni, a condizione che non vengano oltrepassati i confini degli areali previsti nel Piano vigente e ferme restando le altre condizioni e prescrizioni stabilite nelle relative schede di progetto contenute nel Piano medesimo. Per le cave relativamente alle quali il Piano vigente non individua un areale, la coltivazione non può oltrepassare i confini del programma già autorizzato. L’autorizzazione di cui al presente comma segue il procedimento istruttorio di cui all’articolo 11.”.
Art. 16. (Modifica alla
1. Al comma 2 dell’articolo 3 della