§ 3.11.15 - L.R. 2 agosto 2017, n. 18.
Modifiche alle leggi regionali 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell’attività estrattiva) e 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 acque minerali, cave e torbiere
Data:02/08/2017
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 4 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell’attività estrattiva))
Art. 2.  (Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 12/2012)
Art. 3.  (Modifiche all’articolo 8 della l.r. 12/2012)
Art. 4.  (Modifiche all’articolo 9 della l.r. 12/2012)
Art. 5.  (Modifiche all’articolo 10 della l.r. 12/2012)
Art. 6.  (Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 12/2012)
Art. 7.  (Modifica all’articolo 12 della l.r. 12/2012)
Art. 8.  (Modifiche all’articolo 14 della l.r. 12/2012)
Art. 9.  (Modifiche all’articolo 15 della l.r. 12/2012)
Art. 10.  (Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 12/2012)
Art. 11.  (Modifiche all’articolo 19 della l.r. 12/2012)
Art. 12.  (Modifiche all’articolo 21 della l.r. 12/2012)
Art. 13.  (Modifiche all’articolo 25 della l.r. 12/2012)
Art. 14.  (Modifiche dell’articolo 26 della l.r. 12/2012)
Art. 15.  (Modifiche dell’articolo 28 della l.r. 12/2012)
Art. 16.  (Modifica alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione))


§ 3.11.15 - L.R. 2 agosto 2017, n. 18.

Modifiche alle leggi regionali 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell’attività estrattiva) e 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione)

(B.U. 12 luglio 2017, n. 10)

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 4 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell’attività estrattiva))

1. Il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“3. Il Piano è predisposto sulla base di studi ed indagini geologiche e socio-economiche, in coerenza con i contenuti dei Piani di Bacino e con le indicazioni della pianificazione paesaggistica, e contiene il Rapporto Ambientale ai fini dell’assolvimento della procedura di VAS di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni e alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)) e successive modificazioni e integrazioni.”.

 

     Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 12/2012)

1. L’articolo 5 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 5 (Formazione ed approvazione del Piano)

1. La Regione, in qualità di autorità procedente, avvia il processo di elaborazione del Piano tramite la redazione del Rapporto Preliminare di cui al d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni e all’articolo 8 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. L’approvazione del Rapporto Preliminare da parte della Giunta regionale dà avvio alla fase preliminare di confronto finalizzata alla stesura della proposta di Piano e del Rapporto Ambientale.

2. La proposta di Piano, comprensiva del Rapporto Ambientale, è approvata dalla Giunta regionale in qualità di autorità procedente. Successivamente si provvede alla pubblicazione dell’avviso e agli altri adempimenti di cui all’articolo 9 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, finalizzati all’avvio della fase di consultazione pubblica, compresa la pubblicazione nel sito web della Regione Liguria della proposta di Piano, del Rapporto Ambientale e della sintesi non tecnica.

3. Nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso, chiunque può presentare osservazioni alla Regione e al Comune territorialmente interessato. Entro novanta giorni dalla medesima pubblicazione, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati trasmettono il loro parere alla Regione. I comuni, con il parere, si esprimono anche sulle osservazioni presentate.

4. Nei novanta giorni successivi al ricevimento dei pareri di cui al comma 3 o all’infruttuoso decorso del termine all’uopo stabilito, la Regione, in qualità di autorità competente per la VAS, esprime il proprio motivato pronunciamento avente efficacia vincolante ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni.

5. La Giunta regionale approva lo schema conclusivo di Piano in conformità al pronunciamento di cui al comma 4 e trasmette la proposta al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria per l’approvazione definitiva.

6. Il provvedimento di approvazione del Piano è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il Piano, comprensivo degli elaborati grafici, è pubblicato nel sito web istituzionale della Regione. Una copia del Piano con i relativi allegati grafici è depositato a libera visione del pubblico presso ogni Comune interessato territorialmente e presso la struttura regionale competente in materia di attività estrattive.”.

 

     Art. 3. (Modifiche all’articolo 8 della l.r. 12/2012)

1. Il comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

2. Al comma 5 dell’articolo 8 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “con un unico provvedimento che comprende ogni approvazione, autorizzazione, nulla-osta e concessione comunque denominati, compresi gli atti approvativi ed autorizzativi urbanistico-edilizi, paesistico-ambientali e igienico-sanitari, ove connessi o necessari allo svolgimento dell’attività, nonché la VIA o verifica-screening ove necessari ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni”, sono soppresse.

3. Al comma 6 dell’articolo 8 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: “rilasciata” sono inserite le seguenti: “, su istanza del cedente o del cessionario e con il consenso della controparte,”;

b) le parole: “sentito il Comune in merito al” sono sostituite dalle seguenti: “previo accertamento della conformità dello stato dei luoghi al programma autorizzato e del”.

 

     Art. 4. (Modifiche all’articolo 9 della l.r. 12/2012)

1. All’articolo 9 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: “agli interventi” sono sostituite dalle seguenti: “al progetto”;

b) alla lettera b) del comma 2 le parole: “, con specificazione delle prescrizioni il cui mancato rispetto comporta la decadenza dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera d)”, sono soppresse;

c) la lettera c bis) del comma 2 è abrogata;

d) la lettera f) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

“f) Il termine entro cui iniziare l’attività autorizzata e il termine entro cui completare la fase di sistemazione e recupero ambientale del sito, fatta salva la possibilità di chiedere la proroga di tali termini, motivata da oggettive ragioni.”.

 

     Art. 5. (Modifiche all’articolo 10 della l.r. 12/2012)

1. All’articolo 10 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il titolare della cava è tenuto a comunicare alla Regione il completamento della fase di coltivazione, che viene accertato mediante sopralluogo. La fase di sistemazione e recupero ambientale del sito deve iniziare non oltre un anno dalla fine della coltivazione e deve concludersi entro il termine indicato nell’autorizzazione ovvero entro cinque anni, salvo proroga motivata. Il titolare della cava è tenuto, per un periodo di due anni decorrenti dalla conclusione della fase di sistemazione, a eseguire il monitoraggio e gli interventi eventualmente necessari per garantire il buon esito delle opere realizzate. Al termine della fase di monitoraggio, nel caso di esito positivo dello stesso, la Regione emana apposito provvedimento di conclusione del programma di coltivazione e recupero ambientale, ai fini dello svincolo totale della cauzione ai sensi dell’articolo 21, comma 5.”;

b) alla fine del comma 3, è aggiunto il seguente periodo: “E’ ammessa la sospensione dell’attività per un periodo massimo di due anni nell’arco di cinque anni.”.

 

     Art. 6. (Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 12/2012)

1. L’articolo 11 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 11 (Procedimento di rilascio dell'autorizzazione)

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 8, lo SUAP convoca apposita conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni, cui partecipano le amministrazioni pubbliche a vario titolo coinvolte.

2. Il procedimento ha una durata di centocinquanta giorni e si conclude con un unico provvedimento che sostituisce ad ogni effetto, ai sensi dell’articolo 14-quater della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, tutte le autorizzazioni, pareri, intese, nulla osta o assensi, comunque denominati, necessari per l’esercizio dell’attività estrattiva, ivi incluse, laddove la zona sia sottoposta a vincolo, l'autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni e alla legge regionale 6 giugno 2014, n.13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio) e successive modificazioni e integrazioni e l'autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico di cui alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste ed assetto idrogeologico) e successive modificazioni e integrazioni.

3. Qualora il programma di coltivazione presentato sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo programma, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi convocata dalla struttura regionale competente ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni. Il provvedimento finale sostituisce ad ogni effetto tutte le autorizzazioni, pareri, intese, nulla osta e assensi comunque denominati, ivi incluse, laddove la zona sia sottoposta a vincolo, l'autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni e alla l.r. 13/2014 e successive modificazioni e integrazioni e l'autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico di cui alla l.r. 4/1999 e successive modificazioni e integrazioni.

4. L'efficacia del provvedimento finale e la sua consegna al richiedente sono subordinate alla prestazione della cauzione di cui all'articolo 21 a favore del Comune interessato.

5. Le determinazioni conclusive assunte dalla conferenza di servizi sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e nel sito informatico istituzionale dello SUAP e del Comune interessato.”.

 

     Art. 7. (Modifica all’articolo 12 della l.r. 12/2012)

1. Al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “la preventiva acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, ove si tratti di varianti non rientranti nei margini di flessibilità di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c bis), e/o di altri titoli previsti dalla normativa vigente” sono sostituite dalle seguenti: “l ’acquisizione, con le modalità di cui al comma 3 dell’articolo 19 bis della medesima legge, dell’autorizzazione paesaggistica o di altre autorizzazioni o titoli previsti dalla normativa vigente”.

 

     Art. 8. (Modifiche all’articolo 14 della l.r. 12/2012)

1. All’articolo 14 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, le parole: “, ritardato o inesatto versamento del contributo” sono sostituite dalle seguenti: “versamento del contributo entro il termine”;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. I comuni destinano i contributi percepiti ad interventi di riqualificazione ambientale, di riequilibrio idrogeologico e all’esercizio delle funzioni relative al vincolo idrogeologico, e pubblicano sui loro siti web una relazione contenente l’ammontare dei contributi percepiti nell’anno precedente e le finalità a cui sono stati destinati.”.

 

     Art. 9. (Modifiche all’articolo 15 della l.r. 12/2012)

1. All’articolo 15 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1, dopo la parola: “originaria” sono inserite le seguenti: “o sopravvenuta”;

b) alla lettera d) del comma 1, le parole: “inosservanza di prescrizioni stabilite nell’autorizzazione a pena di decadenza” sono sostituite dalle seguenti: “grave inosservanza di prescrizioni” e alla fine sono aggiunte le parole: “o del programma di coltivazione;”

c) la lettera f) del comma 1, è sostituita dalla seguente: “f) sospensione volontaria dell’attività per un periodo superiore a quello consentito ai sensi dell’articolo 10, comma 3;”;

d) alla fine della lettera h) del comma 1, sono aggiunte le parole: “entro il termine di cui all’articolo 10, comma 2”;

e) alla fine del comma 6, è aggiunto il seguente periodo: “Qualora la domanda presentata riguardi la prosecuzione del programma di coltivazione già autorizzato, si applica la procedura di cui all’articolo 8, comma 6.”;

f) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

“6 bis. Fatte salve le fattispecie di decadenza di cui al comma 1, la Regione può disporre la sospensione dell’attività di cava in presenza di situazioni che possono provocare pregiudizio per le persone o l’ambiente ovvero nel caso in cui sorgano condizioni ostative aventi carattere di temporaneità.”.

 

     Art. 10. (Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 12/2012)

1. L’articolo 17 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 17 (Riutilizzo di materiali)

1. Negli impianti a servizio dell’attività di cava è consentita, oltre alla lavorazione di materiali estratti nella stessa o in altre cave, la lavorazione di materiali non costituenti rifiuto ai sensi del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, a condizione che la quantità annuale di tali materiali sia inferiore alla quantità di materiali estratti lavorati nell’anno precedente. A tal fine il titolare della cava tiene apposito registro in cui annota i quantitativi e i tipi di materiali lavorati. La Giunta regionale, per finalità legate all’esecuzione di un’opera pubblica, può consentire il superamento del limite quantitativo di cui al primo periodo.

2. L’attività di cui al comma 1 è soggetta alle autorizzazioni previste dal d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).

3. I materiali utilizzati per il riempimento dei vuoti estrattivi e il rimodellamento morfologico del sito sono previsti nell’ambito del progetto di sistemazione e recupero ambientale di cui all’articolo 9, comma 1. Ferme restando le attività autorizzate ai sensi dell’articolo 208 o degli articoli 214, 215 e 216 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, possono essere utilizzati, ai fini della sistemazione ambientale del sito di cava, i rifiuti di estrazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE) e successive modificazioni e integrazioni e i materiali inorganici non costituenti rifiuto ai sensi del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, compresi quelli di cui agli articoli 184-bis e 184-ter del medesimo decreto.”.

 

     Art. 11. (Modifiche all’articolo 19 della l.r. 12/2012)

1. All’articolo 19 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole: “La Regione rilascia” sono sostituite dalle seguenti: “Il permesso di ricerca è rilasciato” e le parole: “il permesso di cui al comma 1,” sono soppresse;

b) al comma 3, le parole: “e l’individuazione dei margini di flessibilità dell’autorizzazione paesaggistica”, sono soppresse;

c) al comma 4, le parole: “la Regione” sono sostituite dalle seguenti: “lo SUAP”;

d) al comma 5, le parole: “la preventiva acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, ove si tratti di varianti non rientranti nei margini di flessibilità di cui al comma 3, e/o di altri titoli previsti dalla normativa vigente” sono sostituite dalle seguenti: “l’acquisizione, con le modalità di cui all’articolo 19 bis, comma 3, della medesima legge, dell’autorizzazione paesaggistica o di altre autorizzazioni o titoli previsti dalla normativa vigente”;

e) alla fine del comma 6, è aggiunto il seguente periodo: “In caso di trasferimento del permesso ad altro soggetto, si applica, in quanto compatibile, la procedura di cui all’articolo 8, comma 6.”.

 

     Art. 12. (Modifiche all’articolo 21 della l.r. 12/2012)

1. All’articolo 21 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: “rispettivamente al Comune competente ovvero alla Regione,” sono sostituite dalle seguenti: “a favore del Comune competente,”;

b) al comma 5, le parole: “previo nulla osta della Regione, che viene concesso a seguito dell’accertamento dell’avvenuta realizzazione delle opere di sistemazione ambientale” sono sostituite dalle seguenti: “a seguito dell’emanazione del provvedimento di conclusione del programma di coltivazione e recupero ambientale di cui all’articolo 10, comma 2,”.

 

     Art. 13. (Modifiche all’articolo 25 della l.r. 12/2012)

1. All’articolo 25 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: “commi 1, 2, 3 e 6.” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1, 2 e 3. ARPAL impartisce, ove necessario, le prime misure per conformare la situazione di fatto al programma autorizzato, dandone comunicazione alla Regione per gli adempimenti di competenza. In caso di inottemperanza alle prescrizioni impartite, la Regione, previa diffida, può disporre la sospensione dell’attività di cava fino all’adozione delle misure prescritte. Resta salva l’applicazione dell’articolo 15, ove ne ricorrano i presupposti.”;

b) al comma 3, le parole: “impartisce le prime misure di sicurezza e trasmette immediatamente il provvedimento all’Azienda Sanitaria Locale competente, ai fini della conferma, revoca o modifica dello stesso, ai sensi dell’articolo 675, comma 2, del d.p.r. 128/1959 e successive modificazioni e integrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “informa immediatamente l’Azienda Sociosanitaria Ligure per gli adempimenti di sua competenza”;

c) il comma 5, è abrogato;

d) al comma 6, dopo le parole:” I soggetti incaricati della vigilanza” sono inserite le seguenti: “di cui al comma 1”;

e) al comma 6, la parola: “Essi” è sostituita dalle seguenti: “I soggetti incaricati della vigilanza”.

 

     Art. 14. (Modifiche dell’articolo 26 della l.r. 12/2012)

1. All’articolo 26 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 2, è aggiunto il seguente periodo: “Nel caso di abbancamento di materiale fuori dai limiti autorizzati, la sanzione è maggiorata di euro 1,00 a metro cubo, salvo l’obbligo di ripristino dei luoghi.”;

b) al comma 4, le parole: “o incompleta”, sono soppresse e le parole: “da euro 1.000,00 a euro 10.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 500,00 a euro 5.000,00;”;

c) al comma 5, le parole: “o incompleta”, sono soppresse;

d) il comma 6 è abrogato;

e) al comma 8, le parole: “commi 1, 2, 3 e 6” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1, 2 e 3”.

 

     Art. 15. (Modifiche dell’articolo 28 della l.r. 12/2012)

1. All’articolo 28 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: “Le modifiche a tale Piano non comportanti variante al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP) o modifica alla tipologia di cava sono approvate dalla Giunta regionale previo parere dei comuni, della Città metropolitana e delle province territorialmente interessati, da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta. Le modifiche al Piano necessarie ai fini della correzione di meri errori materiali sono approvate dal dirigente della struttura regionale competente in materia di attività estrattive”, sono soppresse;

b) Il comma 1 bis. è sostituito dal seguente:

“1 bis. Fatte salve le procedure ordinarie di variante di cui all’articolo 12, ove applicabili, fino all’approvazione del Piano di cui all’articolo 4, le cave in attività il cui programma di coltivazione presenti uno stato di avanzamento prossimo all’esaurimento possono essere autorizzate, previa presentazione di apposita domanda di variante al programma medesimo, a continuare la coltivazione oltre il quantitativo di materiale già autorizzato, fino ad un limite massimo pari ad un terzo del quantitativo estratto negli ultimi dieci anni, a condizione che non vengano oltrepassati i confini degli areali previsti nel Piano vigente e ferme restando le altre condizioni e prescrizioni stabilite nelle relative schede di progetto contenute nel Piano medesimo. Per le cave relativamente alle quali il Piano vigente non individua un areale, la coltivazione non può oltrepassare i confini del programma già autorizzato. L’autorizzazione di cui al presente comma segue il procedimento istruttorio di cui all’articolo 11.”.

 

     Art. 16. (Modifica alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione))

1. Al comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 7/2011 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “nei procedimenti in materia di coltivazione di cave,”, sono soppresse.