Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.5 bilancio e contabilità |
Data: | 27/12/2016 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 1. (Stati di previsione dell’entrata e della spesa) |
Art. 2. (Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura degli investimenti per l’esercizio 2017 e del saldo finanziario negativo 2009, 2014, 2015, 2016 [...] |
Art. 3. (Fondi di riserva) |
Art. 4. (Allegati al bilancio di previsione) |
Art. 5. (Erogazione al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria) |
Art. 6. (Entrata in vigore) |
§ 1.5.171 - L.R. 27 dicembre 2016, n. 35. [1]
Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2017 – 2019
(B.U. 30 dicembre 2016, n. 24)
Art. 1. (Stati di previsione dell’entrata e della spesa)
1. Per l’esercizio finanziario 2017 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del
2. Per l’esercizio finanziario 2018 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del
3. Per l’esercizio finanziario 2019 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del
4. Sono autorizzati, secondo la normativa vigente, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio finanziario 2017. Per gli esercizi finanziari 2018 e 2019 si autorizza l’accertamento delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante.
5. È autorizzato l'impegno delle spese per gli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019, entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione della spesa di cui ai commi 1, 2 e 3.
6. È autorizzato il pagamento delle spese per l'esercizio finanziario 2017, entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.
Art. 2. (Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura degli investimenti per l’esercizio 2017 e del saldo finanziario negativo 2009, 2014, 2015, 2016 determinato dalla mancata contrazione dell’indebitamento per investimenti autorizzato negli esercizi medesimi)
1. Ai sensi dell’articolo 56 della
a) degli investimenti dell’esercizio 2017 nell’importo di euro 25.390.000,00 per le finalità indicate nell’apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2017 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” - parte I;
b) del saldo finanziario negativo dell’esercizio 2016 nell’importo di euro 59.009.146,18 per le finalità indicate nell’apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2016 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” - parte II;
c) del saldo finanziario negativo dell’esercizio 2015 autorizzato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a), della
d) del saldo finanziario negativo dell’esercizio 2014 autorizzato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera d), della
e) del saldo finanziario negativo dell’esercizio 2009 autorizzato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c), della
2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:
a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 4 per cento annuo;
b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti.
3. Per l’emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.
4. Le rate di ammortamento per gli anni 2017, 2018 e 2019 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2017/2019, in corrispondenza della missione 50 programma 001 per le quote interessi e della missione 50 programma 002 per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2019 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all’andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.
Art. 3. (Fondi di riserva)
1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie, ai sensi dell’articolo 48 del
Sono considerate spese obbligatorie e d’ordine le spese specificate nell’elenco allegato al bilancio di previsione.
2. Il fondo di riserva per spese impreviste, ai sensi dell’articolo 48 del
3. Il fondo di riserva di cassa, iscritto ai sensi dell’articolo 48 del
Art. 4. (Allegati al bilancio di previsione)
1. Sono approvati gli schemi di bilancio e i relativi allegati di cui all’articolo 11, comma 3, del
Art. 5. (Erogazione al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria)
1. I fondi iscritti alla Missione 1 “Servizi Istituzionali, generali e di gestione” programma 01 “Organi Istituzionali” sono messi a disposizione del Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi della
Art. 6. (Entrata in vigore)
1. La presente legge regionale entra in vigore il 1° gennaio 2017.
[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla