§ 44.1.5d - Legge 3 aprile 1961, n. 284.
Modifiche alle norme della legge 10 marzo 1955, n. 96, e della legge 8 novembre 1956, n. 1317, concernenti provvidenze a favore dei perseguitati [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:44. Fascismo
Capitolo:44.1 fascismo
Data:03/04/1961
Numero:284


Sommario
Art. 1.      La prima parte del secondo comma dell'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è sostituita con la seguente:
Art. 2.      E' soppresso l'art. 3 della legge 10 marzo 1955, n. 96.
Art. 3. 
Art. 4.      All'art. 7 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è aggiunto il seguente comma:
Art. 5.      Alla legge 10 marzo 1955, n. 96, dopo l'art. 8, è inserito il seguente art. 8-bis:
Art. 6.      Alla legge 10 marzo 1955, n. 96, dopo l'art. 8, è inserito il seguente art. 8-ter:
Art. 7.      Sono riaperti i termini per ottenere i benefici previsti dalle leggi 10 marzo 1955, n. 96, e 8 novembre 1956, n. 1317, per un periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 8.      All'onere per l'attuazione della presente legge si farà fronte con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle norme concernenti modifiche alla legge 14 agosto 1960, n. [...]


§ 44.1.5d - Legge 3 aprile 1961, n. 284.

Modifiche alle norme della legge 10 marzo 1955, n. 96, e della legge 8 novembre 1956, n. 1317, concernenti provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti.

(G.U. 27 aprile 1961, n. 103).

 

 

     Art. 1.

     La prima parte del secondo comma dell'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è sostituita con la seguente:

     "Tale assegno sarà attribuito qualora causa della perdita della capacità lavorativa siano stati:".

 

          Art. 2.

     E' soppresso l'art. 3 della legge 10 marzo 1955, n. 96.

 

          Art. 3. [1]

     L'art. 5 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è sostituito con il seguente:

     "Ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti all'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono considerati utili i periodi trascorsi in carcere, o al confino di polizia, o all'estero, o in stato di vigilanza speciale o di ammonizione nelle circostanze di cui all'art. 1 della presente legge, dai cittadini italiani che possano far valere una posizione assicurativa nella assicurazione predetta, o periodi di lavoro assoggettabili a contribuzione della assicurazione stessa, ai sensi delle vigenti norme di legge. I contributi relativi sono a carico dello Stato" [2] .

 

          Art. 4.

     All'art. 7 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è aggiunto il seguente comma:

     "I titolari di assegno vitalizio di benemerenza concesso a norma della presente legge possono chiedere revisione della categoria loro assegnata in caso di aggravamento della infermità, ai sensi dell'art. 53 della legge 10 agosto 1950, n. 648".

 

          Art. 5.

     Alla legge 10 marzo 1955, n. 96, dopo l'art. 8, è inserito il seguente art. 8-bis:

     "Contro le deliberazioni della Commissione indicata nel precedente articolo sulle domande per la concessione degli assegni di cui agli articoli 1 e 2, è ammesso ricorso alla Corte dei conti".

 

          Art. 6.

     Alla legge 10 marzo 1955, n. 96, dopo l'art. 8, è inserito il seguente art. 8-ter:

     "Ai cittadini italiani titolari dell'assegno vitalizio di benemerenza previsto dall'art. 1 e che siano incollocati o incollocabili ai sensi dell'art. 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sulle pensioni di guerra, è riconosciuto il diritto al conseguimento, da parte dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, della attestazione prevista dal citato art. 44 e dalla quale risulti che gli invalidi sono iscritti nelle liste dei disoccupati e sono effettivamente incollocati per circostanze non imputabili ad essi.

     Agli stessi cittadini titolari dell'assegno vitalizio di benemerenza è assicurato il diritto di collocamento al lavoro e al godimento dell'assistenza medica, farmaceutica, climatica ed ospedaliera al pari dei mutilati e invalidi di guerra" [3] .

 

          Art. 7.

     Sono riaperti i termini per ottenere i benefici previsti dalle leggi 10 marzo 1955, n. 96, e 8 novembre 1956, n. 1317, per un periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 8.

     All'onere per l'attuazione della presente legge si farà fronte con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle norme concernenti modifiche alla legge 14 agosto 1960, n. 826, relativa alle tasse speciali dei contratti di borsa su titoli e valori stabilite dalla tabella A allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079.


[1] Per un’interpretazione autentica del presente articolo vedi l'articolo unico della L. 15 dicembre 1965, n. 1424.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 24 aprile 1967, n. 261.

[3] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 24 aprile 1967, n. 261.