Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 44. Fascismo |
Capitolo: | 44.1 fascismo |
Data: | 15/12/1965 |
Numero: | 1424 |
Sommario |
Art. unico. L'art. 3 della legge 3 aprile 1961, n. 284, è interpretato nel seguente modo |
§ 44.1.5e - Legge 15 dicembre 1965, n. 1424.
Interpretazione autentica dell'art. 3 della legge 3 aprile 1961, n. 284, concernente modifiche alle norme della legge 10 marzo 1955, n. 96 e della legge 8 novembre 1956, n. 1317, relative a provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti.
(G.U. 3 gennaio 1966, n. 1).
L'art. 3 della
"L'importo dei contributi figurativi da accreditare a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali, per i periodi riconosciuti utili a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dalla Commissione di cui all'art. 8 della