Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 44. Fascismo |
Capitolo: | 44.1 fascismo |
Data: | 24/04/1967 |
Numero: | 261 |
Sommario |
Art. 1. Il primo comma dell'articolo1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 2. All'articolo 3 della legge 3 aprile 1961, n. 284, dopo le parole "periodi trascorsi in carcere, o al confino di polizia, o all'estero", sono aggiunte le parole (Omissis) |
Art. 3. L'ultimo capoverso dell'articolo 6 della legge 3 aprile 1961, n. 284, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 4. [1]. |
Art. 5. Il quarto capoverso dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1956, numero 1317, è sostituito dai seguenti (Omissis) |
Art. 6. [2]. |
Art. 7. Le domande per ottenere i benefici previsti dalle leggi 10 marzo 1955, n. 96, 8 novembre 1956, n. 1317, 3 aprile 1961, n. 284 e dalla presente legge, sono ammesse senza [...] |
Art. 8. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1967 in lire 40 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo dello [...] |
§ 44.1.56 - Legge 24 aprile 1967, n. 261.
Integrazioni e modificazioni della legislazione a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti.
(G.U. 16 maggio 1967, n. 122)
Il primo comma dell'articolo1 della
Al secondo comma del medesimo articolo 1 la lettera c) è sostituita dalla seguente (Omissis).
All'articolo 3 della
L'ultimo capoverso dell'articolo 6 della
Ai cittadini italiani che siano stati perseguitati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della
L'assegno vitalizio di benemerenza non è cumulabile con l'assegno di cui all'art. 1 citato e la non cumulabiltà è estesa ai rispettivi assegni di riversibilità.
Il quarto capoverso dell'articolo 4 della
Nell'esame delle domande, la Commissione di cui all'articolo 4 della
Le domande per ottenere i benefici previsti dalle leggi 10 marzo 1955, n. 96, 8 novembre 1956, n. 1317, 3 aprile 1961, n. 284 e dalla presente legge, sono ammesse senza limiti di tempo.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1967 in lire 40 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento inscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Articolo così sostituito dall'articolo 3 della
[2] Articolo così modificato da avviso di rettifica pubblicato in G.U. 26 maggio 1967, n. 130.