Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari |
Capitolo: | 1.5 partecipazione, iniziativa popolare, referendum |
Data: | 30/03/2017 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Cooperazione inter-istituzionale per la partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione del diritto dell'Unione europea) |
Art. 3. (Adempimenti amministrativi correlati agli aiuti di Stato concessi dalla Regione) |
Art. 4. (Procedura per la costituzione e per l'adesione della Regione ai Gruppi europei di cooperazione territoriale) |
Art. 5. (Entrata in vigore) |
§ 1.5.14 - L.R. 30 marzo 2017, n. 12. [1]
Legge europea regionale 2017. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea
(B.U. 3 aprile 2017, n. 14, suppl.)
Art. 1. (Finalità)
1. La Regione, in attuazione dell'articolo 117, commi primo e quinto, della Costituzione, della
Art. 2. (Cooperazione inter-istituzionale per la partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione del diritto dell'Unione europea)
1. Al comma 1 bis dell'articolo 2 della
2. All'articolo 6 della
'01. La Regione partecipa alla formazione degli atti dell'Unione europea nelle forme previste dall'ordinamento vigente e, per consentire l'espressione di una posizione unitaria, il Consiglio e la Giunta regionale condividono, anche avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 2, la formulazione delle osservazioni sui progetti di atti dell'Unione europea, nonché di atti preordinati all'adozione degli stessi, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della l. 234/2012.'.
3. Al comma 1 dell'articolo 6 della
Art. 3. (Adempimenti amministrativi correlati agli aiuti di Stato concessi dalla Regione)
1. Dopo l'articolo 11 della
'Art. 11 bis. (Aiuti di Stato)
1. Le agevolazioni disposte con leggi regionali e gli interventi adottati in applicazione di tali leggi che si configurano come aiuti di Stato operano nel rispetto degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La Giunta regionale definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto e provvede, ove necessario, alle relative notifiche e comunicazioni alla Commissione europea.
2. La struttura organizzativa che concede le agevolazioni di cui al comma 1 adempie agli obblighi imposti dalla normativa europea e statale, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 52, comma 7, della
Art. 4. (Procedura per la costituzione e per l'adesione della Regione ai Gruppi europei di cooperazione territoriale)
1. Dopo l'articolo 11 bis della
'Art. 11 ter. (Procedura per la costituzione e per l'adesione della Regione ai Gruppi europei di cooperazione territoriale)
1. La Regione approva con legge la costituzione e la partecipazione tramite adesione a un Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) istituito ai sensi del
2. Alle procedure di partecipazione o costituzione di un GECT si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della
3. Le disposizioni di cui al comma 2 trovano applicazione alle procedure di partecipazione avviate dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Legge europea regionale 2017. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea).'.
Art. 5. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 2 della