§ 4.7.80 - L.R. 18 marzo 2016, n. 25.
Riordino delle funzioni provinciali in materia di turismo in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 42/2000 e alla l.r. 22/2015.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.7 turismo e industria alberghiera
Data:18/03/2016
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Funzioni della Regione. Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 42/2000
Art. 2.  Funzioni delle Province. Abrogazione dell’articolo 3 della l.r. 42/2000
Art. 3.  Funzioni della Città metropolitana di Firenze Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 42/2000
Art. 4.  Funzioni dei Comuni. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 42/2000
Art. 5.  Obblighi per l’esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica. Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 42/2000
Art. 6.  Funzioni dei comuni capoluoghi. Inserimento dell'articolo 4 ter nella l.r. 42/2000
Art. 7.  Elenchi regionali delle attività disciplinate dal testo unico. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 42/2000
Art. 8.  Finalità. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 42/2000
Art. 9.  Servizi di informazione e di accoglienza turistica. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 42/2000
Art. 10.  Attività di promozione turistica. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 42/2000
Art. 11.  Cabina di regia del turismo. Inserimento dell'articolo 8 bis nella l.r. 42/2000
Art. 12.  Personale. Abrogazione dell’articolo 18 della l.r. 42/2000
Art. 13.  Poteri sostitutivi. Abrogazione dell’articolo 21 della l.r. 42/2000
Art. 14.  Riconoscimento delle Associazioni Pro Loco. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 42/2000
Art. 15.  Norme transitorie. Abrogazione dell’articolo 23 della l.r. 42/2000
Art. 16.  Ripartizione delle competenze e informazioni. Abrogazione dell’articolo 25 della l.r. 42/2000
Art. 17.  Denuncia di inizio attività. Sostituzione dell’articolo 34 della l.r. 42/2000
Art. 18.  Requisiti. Modifiche all’articolo 34 bis della l.r. 42/2000
Art. 19.  Classificazione. Sostituzione dell’articolo 35 della l.r. 42/2000
Art. 20.  Rettifica della classificazione. Sostituzione dell’articolo 36 della l.r. 42/2000
Art. 21.  Autorizzazione per campeggi temporanei. Modifiche all’articolo 38 della l.r. 42/2000
Art. 22.  Campeggi e villaggi turistici a gestione non lucrativa. Modifiche all’articolo 39 della l.r. 42/2000
Art. 23.  Compiti di vigilanza e di controllo. Abrogazione dell’articolo 40 della l.r. 42/2000
Art. 24.  Sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 42 della l.r. 42/2000
Art. 25.  Norma transitoria per i campeggi stanziali. Abrogazione dell’articolo 44 della l.r. 42/2000.
Art. 26.  Ripartizione delle competenze e informazioni. Abrogazione dell’articolo 46 della l.r. 42/2000
Art. 27.  Case per ferie e rifugi escursionistici. Modifiche all’articolo 47 della l.r. 42/2000
Art. 28.  Soggetti legittimati alla gestione. Modifiche all’articolo 51 della l.r. 42/2000
Art. 29.  Procedura per lo svolgimento delle attività previste nella sezione II. Sostituzione dell’articolo 52 della l.r. 42/2000
Art. 30.  Norme particolari per la denuncia di inizio attività di case per ferie, rifugi e bivacchi. Sostituzione dell’articolo 53 della l.r. 42/2000
Art. 31.  Residenze d’epoca. Modifiche all’articolo 58 della l.r. 42/2000
Art. 32.  Obblighi amministrativi per lo svolgimento delle attività previste nella sezione terza. Sostituzione dell’articolo 60 della l.r. 42/2000
Art. 33.  Esercizio non professionale dell’attività di affittacamere. Sostituzione dell’articolo 61 della l.r. 42/2000
Art. 34.  Classificazione e revisione della classificazione. Modifiche all’articolo 63 della l.r. 42/2000
Art. 35.  Procedura per lo svolgimento dell’attività. Sostituzione dell’articolo 64 della l.r. 42/2000
Art. 36.  Uso occasionale di immobili a fini ricettivi. Modifiche all’articolo 65 della l.r. 42/2000
Art. 37.  Compiti di vigilanza e controllo. Abrogazione dell’articolo 66 della l.r. 42/2000
Art. 38.  Sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 68 della l.r. 42/2000
Art. 39.  Obblighi amministrativi. Sostituzione dell’articolo 70 della l.r. 42/2000
Art. 40.  Compiti di vigilanza e controllo. Abrogazione dell’articolo 71 della l.r. 42/2000
Art. 41.  Sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 72 della l.r. 42/2000
Art. 42.  Oggetto. Sostituzione dell’articolo 73 della l.r. 42/2000
Art. 43.  Attribuzione di funzioni. Modifiche all’articolo 74 della l.r. 42/2000
Art. 44.  Modalità e contenuti della comunicazione. Sostituzione dell’articolo 75 della l.r. 42/2000
Art. 45.  Termine di presentazione della comunicazione. Abrogazione dell’articolo 76 della l.r. 42/2000
Art. 46.  Informazioni. Sostituzione dell’articolo 77 della l.r. 42/2000
Art. 47.  Pubblicità dei prezzi e informazioni all’interno dell’esercizio. Modifiche all’articolo 78 della l.r.42/2000
Art. 48.  Vigilanza e controllo. Abrogazione dell’articolo 79 della l.r. 42/2000
Art. 49.  Sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 80 della l.r. 42/2000
Art. 50.  Osservatorio regionale del turismo. Abrogazione dell’articolo 81 della l.r. 42/2000
Art. 51.  Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo. Modifiche all’articolo 82 della l.r. 42/2000
Art. 52.  Denuncia di inizio di attività. Sostituzione dell’articolo 84 della l.r. 42/2000
Art. 53.  Garanzia assicurativa. Modifiche all’articolo 86 della l.r. 42/2000
Art. 54.  Chiusura temporanea dell’agenzia. Modifiche all’articolo 87 della l.r. 42/2000
Art. 55.  Requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio. Modifiche all’articolo 88 della l.r. 42/2000
Art. 56.  Esame di idoneità. Modifiche all’articolo 89 della l.r. 42/2000
Art. 57.  Esercizio dell’attività di organizzazione di viaggio. Modifiche all’articolo 91 della l.r. 42/2000
Art. 58.  Organizzazione occasionale di viaggi. Modifiche all’articolo 92 della l.r. 42/2000
Art. 59.  Vigilanza e controllo. Abrogazione dell’articolo 94 della l.r. 42/2000
Art. 60.  Sospensione e cessazione dell’attività. Modifiche all’articolo 95 della l.r. 42/2000
Art. 61.  Sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 96 della l.r. 42/2000
Art. 62.  Requisiti per l’esercizio della professione. Modifiche all’articolo 99 della l.r. 42/2000
Art. 63.  Corsi di qualificazione e specializzazione. Modifiche all’articolo 101 della l.r. 42/2000
Art. 64.  Integrazioni dell’abilitazione professionale. Modifiche all’articolo 103 della l.r. 42/2000
Art. 65.  Vigilanza e controllo. Abrogazione dell’articolo 106 della l.r. 42/2000
Art. 66.  Sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 107 della l.r. 42/2000
Art. 67.  Norme transitorie. Abrogazione dell’articolo 109 della l.r. 42/2000
Art. 68.  Requisiti per l’esercizio della professione. Modifiche all’articolo 111 della l.r. 42/2000
Art. 69.  Vigilanza e controllo. Abrogazione dell’articolo 114 della l.r. 42/2000
Art. 70.  Sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 115 della l.r. 42/2000
Art. 71.  Norma transitoria. Abrogazione dell’articolo 117 della l.r. 42/2000
Art. 72.  Requisiti e obblighi per l’esercizio dell’attività. Modifiche all’articolo 119 della l.r. 42/2000
Art. 73.  Corsi di qualificazione e specializzazione. Modifiche all’articolo 121 della l.r. 42/2000
Art. 74.  Vigilanza e controllo. Abrogazione dell’articolo 125 della l.r. 42/2000
Art. 75.  Sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 126 della l.r. 42/2000
Art. 76.  Corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione. Modifiche all’articolo 132 della l.r. 42/2000
Art. 77.  Modalità e contenuti dei corsi. Modifiche all’articolo 133 della l.r. 42/2000
Art. 78.  Scuole di sci. Modifiche all’articolo 136 della l.r. 42/2000
Art. 79.  Vigilanza e controllo. Abrogazione dell’articolo 138 della l.r. 42/2000
Art. 80.  Modalità e contenuti dei corsi. Modifiche all’articolo 147 della l.r. 42/2000
Art. 81.  Scuole di alpinismo e di scialpinismo. Modifiche all’articolo 150 della l.r. 42/2000
Art. 82.  Vigilanza e controllo. Abrogazione dell’articolo 152 della l.r. 42/2000
Art. 83.  Vigilanza e controllo. Inserimento del titolo III bis nella l.r. 42/2000
Art. 84.  Vigilanza e controllo. Inserimento dell'articolo 155 bis nella l.r. 42/2000
Art. 85.  Disposizioni generali. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 22/2015
Art. 86.  Modifiche all’allegato B della l.r. 22/2015 in materia di turismo
Art. 87.  Entrata in vigore


§ 4.7.80 - L.R. 18 marzo 2016, n. 25. [1]

Riordino delle funzioni provinciali in materia di turismo in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 42/2000 e alla l.r. 22/2015.

(B.U. 23 marzo 2016, n. 13)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o) e z), dello Statuto;

 

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio);

 

Vista la legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo);

 

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”);

 

Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, della Prima Commissione consiliare espresso nella seduta del 3 dicembre 2015;

 

Visto il parere, favorevole con raccomandazioni, del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta dell’11 gennaio 2016;

 

Considerato che:

 

1. Al fine di adeguare la ripartizione delle funzioni amministrative in materia di turismo alla sopravvenuta normativa di riordino delle funzioni delle province, è modificato l’assetto delle competenze amministrative. Il nuovo assetto diverrà efficace dalla data dell'effettivo trasferimento delle funzioni provinciali secondo quanto stabilito dalla l.r. 22/2015.

In particolare sono attribuite:

 

a) alla Regione la funzione della formazione e la qualificazione professionale degli operatori del settore del turismo;

 

b) ai comuni le funzioni in materia di esercizio delle strutture ricettive, esercizio delle attività professionali, accoglienza e informazione relativa all’offerta turistica del territorio comunale; sono altresì attribuite ai comuni le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale, da esercitarsi in forma associata;

 

c) ai comuni capoluoghi di provincia, oltre alle funzioni proprie dei comuni, le funzioni in materia di agenzie di viaggio e turismo, classificazione delle strutture ricettive, istituzione e tenuta dell’albo delle associazioni pro-loco, raccolta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il turismo nonché quelle di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale, fino a quando non vi provvedano i comuni;

 

d) alla Città metropolitana di Firenze le funzioni in materia di accoglienza e informazione relativa all’offerta del territorio della stessa città metropolitana, agenzie di viaggi e turismo, classificazione delle strutture ricettive, istituzione e tenuta dell’albo delle associazioni pro-loco, raccolta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il turismo.

 

2. Al fine di garantire il raccordo tra le esigenze di promozione turistica di livello locale e quelle di interesse regionale, viene ridisciplinata la cabina di regia del turismo, composta da rappresentanti degli enti pubblici e delle categorie;

 

3. Al fine di aggiornare le disposizioni in materia di avvio delle attività turistico-ricettive e dell’esercizio delle professioni alla vigente normativa, viene sostituita la denuncia di inizio di attività (DIA) con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e si prevede lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) quale unico punto di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l'impresa turistica;

 

4. Al fine di conformarsi a quanto previsto dal d.lgs. 79/2011, viene eliminato l’obbligo di comunicazione dei prezzi delle strutture ricettive previsto a carico delle imprese;

 

5. Si ritiene opportuno eliminare il riferimento al piano regionale dello sviluppo economico (PRSE) al fine di adeguarsi al modello di programmazione definito dalla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) e dal documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2016, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2015, n. 89;

 

6. Si accoglie il parere istituzionale della Prima Commissione consiliare e si adegua conseguentemente il testo della presente legge;

 

7. Al fine di consentire una rapida attuazione delle disposizioni di cui alla l.r. 22/2015, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

 

Approva la presente legge

 

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo)

 

Art. 1. Funzioni della Regione. Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 42/2000

1. L’articolo 2 della legge regionale 23 marzo 2000, n 42 (Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo), è sostituito dal seguente:

“ Art. 2 Funzioni della Regione

1. Nella materia del turismo di cui al presente testo unico sono riservate alla Regione, ferme restando le generali potestà normative, di programmazione, di indirizzo e di controllo, le funzioni e i compiti concernenti:

a) la programmazione dello sviluppo sostenibile e competitivo del turismo e l'innovazione dell'offerta turistica regionale;

b) l'omogeneità dei servizi e delle attività collegate all'offerta turistica regionale;

c) le attività di promozione turistica;

d) la diffusione della conoscenza sulle caratteristiche dell’offerta turistica del territorio regionale;

e) l’attuazione di specifici progetti di interesse regionale definiti ai sensi della legislazione vigente;

f) la formazione e la qualificazione professionale degli operatori turistici.”.

 

     Art. 2. Funzioni delle Province. Abrogazione dell’articolo 3 della l.r. 42/2000

1. L’articolo 3 della l.r. 42/2000 è abrogato.

 

     Art. 3. Funzioni della Città metropolitana di Firenze Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 42/2000

1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 42/2000 è inserito il seguente:

“ Art. 3 bis Funzioni della Città metropolitana di Firenze

1. Sono attribuite alla Città metropolitana di Firenze le funzioni amministrative in materia di:

a) accoglienza e informazione relativa all’offerta turistica del territorio della città metropolitana;

b) agenzie di viaggio e turismo;

c) classificazione delle strutture ricettive;

d) istituzione e tenuta dell’albo delle associazioni pro-loco;

e) raccolta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il turismo.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate su tutto il territorio della Città metropolitana di Firenze.

3. Le funzioni di cui al comma 1, lettera a), sono esercitate nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 bis.”.

 

     Art. 4. Funzioni dei Comuni. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 42/2000

1. L’articolo 4 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“ Art. 4 Funzioni dei comuni

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative in materia di:

a) esercizio delle strutture ricettive;

b) esercizio delle attività professionali;

c) accoglienza e informazione relativa all’offerta turistica del territorio comunale.

2. Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono attribuite ai comuni, che le esercitano in forma associata. L’esercizio in forma associata è svolto fra i comuni di uno o più ambiti territoriali contermini di cui all’allegato A alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) e comporta l’adempimento di quanto previsto dall’articolo 4 bis.

3. Fino a quando non sia attivato l’esercizio associato negli ambiti e nelle forme di cui al comma 2, le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono esercitate dai comuni capoluoghi di provincia, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 6, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).

4. In presenza di esercizio associato delle funzioni di accoglienza e informazione turistica di cui al comma 2, il comune capoluogo, previo accordo con l’ente responsabile della gestione, può assegnare a detto comune, a titolo gratuito, personale trasferito ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 22/2015. A tal fine, il trattamento economico, ivi compreso quello accessorio, spettante al personale comandato è determinato ed erogato dal comune capoluogo; il trattamento economico accessorio continua a gravare sui fondi per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 1° aprile 1999 e 23 dicembre 1999, costituito presso il comune capoluogo. In tal caso, l’accordo può prevedere l’utilizzo a titolo gratuito di risorse strumentali e di beni mobili e immobili di cui il comune capoluogo abbia la disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 9, della l.r. 22/2015. In caso di cessazione dell’esercizio associato, il comando e l’utilizzazione delle risorse e dei beni, disposti in favore del comune responsabile della gestione, cessano di diritto. Resta ferma la volontarietà del comando da parte del dipendente interessato.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non comportano il trasferimento di risorse regionali; resta fermo il trasferimento di risorse regionali che la l.r. 22/2015 prevede in favore del comune capoluogo a seguito del trasferimento di personale.”.

 

     Art. 5. Obblighi per l’esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica. Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 42/2000

1. Dopo l’articolo 4 della l.r. 42/2000 è inserito il seguente:

“ Art. 4 bis Obblighi per l’esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica

1. L’esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica di cui all’articolo 3 bis, comma 1, lettera a), articolo 4, comma 2, e articolo 4 ter, comma 3, comporta:

a) la stipulazione di una convenzione con l’Agenzia regionale di promozione turistica, di cui alla legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”. Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale);

b) la realizzazione del collegamento con la piattaforma informatica regionale;

c) la programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di destinazione mediante l'osservatorio turistico di destinazione (OTD).”.

 

     Art. 6. Funzioni dei comuni capoluoghi. Inserimento dell'articolo 4 ter nella l.r. 42/2000

1. Dopo l’articolo 4 bis della l.r. 42/2000 è inserito il seguente:

“ Art. 4 ter Funzioni dei comuni capoluoghi

1. Sono attribuite ai comuni capoluoghi di provincia, oltre alle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, le funzioni amministrative, che sono esercitate su tutto il territorio della provincia, in materia di:

a) agenzie di viaggio e turismo;

b) classificazione delle strutture ricettive;

c) istituzione e tenuta dell’albo delle associazioni pro-loco;

d) raccolta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il turismo.

2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono esercitate dai comuni capoluoghi di provincia con le modalità dell’articolo 4, comma 6, della l.r. 22/2015. Le disposizioni dell'articolo 14, comma 1, della l.r. 22/2015 si applicano unicamente alle medesime funzioni.

3. Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono esercitate dai comuni capoluoghi di provincia fino a quando non vi provvedano i comuni ai sensi dell’articolo 4, comma 2, e dell’articolo 4 bis.

4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 3, i comuni capoluoghi di provincia adempiono quanto previsto dall’articolo 4 bis.”.

 

     Art. 7. Elenchi regionali delle attività disciplinate dal testo unico. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 42/2000

1. Il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“ 2. A tal fine, i comuni trasmettono alla Giunta regionale le relative informazioni .”.

 

     Art. 8. Finalità. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 42/2000

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 42/2000 le parole: “ delle province e dei comuni” sono sostituite dalle seguenti: “ dei comuni e della città metropolitana”.

 

     Art. 9. Servizi di informazione e di accoglienza turistica. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 42/2000

1. Il comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“ 4. I servizi di informazione e di accoglienza turistica a carattere locale sono svolti, per i territori di rispettiva competenza, dai comuni, anche in forma associata.”.

 

     Art. 10. Attività di promozione turistica. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 42/2000

1. Il comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“ 2. La Regione esercita le attività di promozione turistica attraverso l’Agenzia regionale di promozione turistica, di cui alla l.r. 22/2016” .

2. Il comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 42/2000 è abrogato.

3. Il comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“ 4. Nella fase di attuazione degli interventi definiti negli atti di programmazione della promozione turistica, il raccordo fra le esigenze di carattere locale e le attività di competenza regionale è assicurato dalla cabina di regia di cui all’articolo 8 bis.”.

 

     Art. 11. Cabina di regia del turismo. Inserimento dell'articolo 8 bis nella l.r. 42/2000

1. Dopo l’articolo 8 della l.r. 42/2000 è inserito il seguente:

“ Art. 8 bis Cabina di regia del turismo

1. È istituita presso la Giunta regionale una cabina di regia del turismo, di seguito denominata cabina, al fine di garantire il necessario raccordo fra le esigenze di promozione turistica a livello locale e quelle di interesse regionale.

2. La cabina è composta da:

a) l’assessore regionale al turismo, o un suo delegato, con funzione di presidente;

b) cinque membri in rappresentanza dei comuni designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL);

c) un membro designato dalla Città metropolitana di Firenze;

d) un membro designato dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA);

e) tre membri designati dalle associazioni di categoria delle imprese del turismo;

f) tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

3. La cabina:

a) esprime parere consultivo alla Giunta regionale ai fini dell'approvazione delle attività di promozione turistica previste dal piano annuale regionale di promozione;

b) esprime parere consultivo sul regolamento di attuazione della presente legge di cui all’articolo 158;

c) propone lo svolgimento di analisi, ricerche e valutazioni in materia di turismo.

4. La cabina è regolarmente costituita e può operare quando sono effettuate le designazioni che garantiscano la presenza di almeno nove membri.

5. La partecipazione alle sedute della cabina è a titolo gratuito.

6. Con atto della Giunta regionale sono definite l’organizzazione e il funzionamento della cabina.”.

 

     Art. 12. Personale. Abrogazione dell’articolo 18 della l.r. 42/2000

1. L’articolo 18 della l.r. 42/2000 è abrogato.

 

     Art. 13. Poteri sostitutivi. Abrogazione dell’articolo 21 della l.r. 42/2000

1. L’articolo 21 della l.r. 42/2000 è abrogato.

 

     Art. 14. Riconoscimento delle Associazioni Pro Loco. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 42/2000

1. Il comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“ 2. I comuni capoluoghi di provincia e la città metropolitana istituiscono gli albi delle associazioni pro-loco.”.

2. Il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 22 della l.r. 42/2000 è abrogato.

 

     Art. 15. Norme transitorie. Abrogazione dell’articolo 23 della l.r. 42/2000

1. L’articolo 23 della l.r. 42/2000 è abrogato.

 

     Art. 16. Ripartizione delle competenze e informazioni. Abrogazione dell’articolo 25 della l.r. 42/2000

1. L’articolo 25 della l.r. 42/2000 è abrogato.

 

     Art. 17. Denuncia di inizio attività. Sostituzione dell’articolo 34 della l.r. 42/2000

1. L’articolo 34 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“ Art. 34 Esercizio dell’attività

1. L'esercizio delle strutture ricettive di cui al presente capo è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), da presentare, esclusivamente in via telematica, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio.

2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall’articolo 34 bis e dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 158 e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.

3. La SCIA può riguardare anche la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonché la fornitura agli ospiti di giornali e riviste, materiale per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli.

4. La SCIA può essere presentata da persone fisiche, enti, associazioni, società. Nel caso in cui il segnalante non sia persona fisica è obbligatoria la designazione di un gestore. Il titolare e il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 34 bis, commi 1 e 2.

5. Lo SUAP competente per territorio, entro cinque giorni dal ricevimento, trasmette al comune capoluogo e alla Città metropolitana di Firenze copia della SCIA e relative variazioni.”.

 

     Art. 18. Requisiti. Modifiche all’articolo 34 bis della l.r. 42/2000

1. Il comma 2 dell’articolo 34 bis della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“ 2. In caso di società o di organismo collettivo i requisiti di cui al comma 1 sono posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia ai sensi dell’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).”.

 

     Art. 19. Classificazione. Sostituzione dell’articolo 35 della l.r. 42/2000

1. L’articolo 35 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“ Art. 35 Classificazione

1. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 158 stabilisce, in conformità a quanto previsto dall’articolo 10, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, i requisiti obbligatori per il livello minimo di classificazione delle strutture ricettive.

2. In relazione alle caratteristiche delle strutture e dei servizi offerti, sono classificati:

a) gli alberghi e le loro dipendenze, con un numero di stelle variabile da uno a cinque;

b) i campeggi e i parchi di vacanza, con un numero di stelle variabile da uno a quattro;

c) le residenze turistico-alberghiere, le loro dipendenze e i villaggi turistici, con un numero di stelle variabile da due a quattro.

3. La classificazione della struttura e le relative variazioni sono determinate in base ad autocertificazione dell’interessato all’atto della presentazione della SCIA di cui all’articolo 34.”.

 

     Art. 20. Rettifica della classificazione. Sostituzione dell’articolo 36 della l.r. 42/2000

1. L’articolo 36 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“ Art. 36 Rettifica della classificazione

1. I comuni capoluoghi di provincia e la Città metropolitana di Firenze in ogni momento verificano d’ufficio la sussistenza dei requisiti della struttura ricettiva corrispondenti alla classificazione attribuita e, qualora accertino che la struttura ricettiva possieda i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere, con provvedimento motivato, da notificare all’interessato, procedono alla rettifica della classificazione.”.

 

     Art. 21. Autorizzazione per campeggi temporanei. Modifiche all’articolo 38 della l.r. 42/2000

1. Il comma 2 bis dell’articolo 38 della l.r. 42/2000 è abrogato.

 

     Art. 22. Campeggi e villaggi turistici a gestione non lucrativa. Modifiche all’articolo 39 della l.r. 42/2000

1. Il comma 3 dell’articolo 39 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“ 3. Nella SCIA presentata per l’esercizio delle strutture di cui al comma 1, sono indicate le categorie di soggetti abilitati all’utilizzazione delle medesime.”.

 

     Art. 23. Compiti di vigilanza e di controllo. Abrogazione dell’articolo 40 della l.r. 42/2000

1. L’articolo 40 della l.r. 42/2000 è abrogato.

 

     Art. 24. Sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 42 della l.r. 42/2000

1. Il comma 1 dell’articolo 42 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“ 1. Chi gestisce una delle strutture ricettive disciplinate dal presente capo, senza aver presentato la SCIA o in mancanza dell’autorizzazione di cui all’articolo 38, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.600,00 euro.”

2. Il punto 2 della lettera a) del comma 2 dell’articolo 42 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“ 2) articolo 30, comma 2”;

3. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 42 della l.r. 42/2000 le parole: “in occasione della comunicazione annuale dei prezzi ai sensi del titolo II, capo IV” sono soppresse.

4. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 42 della l.r. 42/2000 le parole “ denuncia di inizio attività” sono sostituite con la parola “ SCIA”.

 

     Art. 25. Norma transitoria per i campeggi stanziali. Abrogazione dell’articolo 44 della l.r. 42/2000.

1. L’articolo 44 della l.r. 42/2000 è abrogato.

 

     Art. 26. Ripartizione delle competenze e informazioni. Abrogazione dell’articolo 46 della l.r. 42/2000

1. L’articolo 46 della l.r. 42/2000 è abrogato.

 

     Art. 27. Case per ferie e rifugi escursionistici. Modifiche all’articolo 47 della l.r. 42/2000

1. Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 47 della l.r. 42/2000 è soppresso.

 

     Art. 28. Soggetti legittimati alla gestione. Modifiche all’articolo 51 della l.r. 42/2000

1. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 51 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente: “ In caso di società o di organismo collettivo i requisiti personali debbono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia ai sensi dell'articolo 85 del d.lgs. 159/2011 .”.

 

     Art. 29. Procedura per lo svolgimento delle attività previste nella sezione II. Sostituzione dell’articolo 52 della l.r. 42/2000

1. L’articolo 52 della legge regionale 42/2000 è sostituito dal seguente:

“ Art. 52 Esercizio dell’attività

1. L'esercizio delle strutture ricettive di cui alla presente sezione, salvo il bivacco fisso, è soggetto a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.

2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall’articolo 34 bis, commi 1 e 2 e dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 158 e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, di igiene e sanità, urbanistica e edilizia.

3. La SCIA può riguardare anche la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati e ai loro ospiti.

4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, commi 4 e 5.

5. È consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni.”.

 

     Art. 30. Norme particolari per la denuncia di inizio attività di case per ferie, rifugi e bivacchi. Sostituzione dell’articolo 53 della l.r. 42/2000

1. L’articolo 53 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“ Art. 53 Norme particolari per case per ferie, rifugi e bivacchi

1. Le case per ferie ospitano esclusivamente le categorie di persone indicate nella SCIA.

2. Per i rifugi alpini con custodia nella SCIA è indicato il nominativo del custode che, qualora non coincida con il gestore, sottoscrive la SCIA per accettazione.

3. Chiunque intenda attivare un bivacco fisso ne dà comunicazione allo SUAP competente per territorio specificandone l'ubicazione.”.

 

     Art. 31. Residenze d’epoca. Modifiche all’articolo 58 della l.r. 42/2000

1. Al comma 4 dell’articolo 58 della l.r. 42/2000 le parole: “ Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana” sono sostituite dalle seguenti: “ Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana”.

 

     Art. 32. Obblighi amministrativi per lo svolgimento delle attività previste nella sezione terza. Sostituzione dell’articolo 60 della l.r. 42/2000

1. L’articolo 60 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“ Art. 60 Esercizio dell'attività

1. L’esercizio delle attività ricettive di cui alla presente sezione è soggetto a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.

2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall’articolo 34 bis, commi 1 e 2, dall’articolo 54 e dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 158, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.

3. Chi gestisce una delle strutture ricettive di cui alla presente sezione, comunica allo SUAP competente per territorio ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione.

4. Si applica la disposizione di cui all’articolo 34, comma 5.”.

 

     Art. 33. Esercizio non professionale dell’attività di affittacamere. Sostituzione dell’articolo 61 della l.r. 42/2000

1. L’articolo 61 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“ Art. 61 Affittacamere in forma non imprenditoriale

1. L’attività di affittacamere svolta in forma non imprenditoriale può essere esercitata esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza e il domicilio.

2. L’esercizio dell’attività è soggetto a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.

3. Si applica la disposizione di cui all’articolo 34, comma 5.”.

 

     Art. 34. Classificazione e revisione della classificazione. Modifiche all’articolo 63 della l.r. 42/2000

1. Il comma 3 dell’articolo 63 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“ 3. I comuni capoluoghi di provincia e la Città metropolitana di Firenze verificano d'ufficio la sussistenza dei requisiti della struttura ricettiva corrispondenti alla classificazione posseduta e, qualora accertino che la struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, procedono alla rettifica della classificazione.”.

 

     Art. 35. Procedura per lo svolgimento dell’attività. Sostituzione dell’articolo 64 della l.r. 42/2000

1. L’articolo 64 della legge regionale 42/2000 è sostituito dal seguente:

“ Art. 64 Esercizio dell’attività

1. L'esercizio delle strutture ricettive di cui alla presente sezione, è soggetto a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.

2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall’articolo 34 bis, commi 1 e 2, dall’articolo 62 e dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 158 e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.

3. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 34, commi 3, 4 e 5.

4. È consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l’alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni.”.

 

     Art. 36. Uso occasionale di immobili a fini ricettivi. Modifiche all’articolo 65 della l.r. 42/2000

1. Al comma 2 dell'articolo 65 della l.r. 42/2000 le parole “ di cui all'articolo 61 della L.R. 9/1995” sono soppresse.

 

     Art. 37. Compiti di vigilanza e controllo. Abrogazione dell’articolo 66 della l.r. 42/2000

1. L’articolo 66 della l.r. 42/2000 è abrogato.

 

     Art. 38. Sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 68 della l.r. 42/2000

1. Al comma 1 dell’articolo 68 della l.r. 42/2000 le parole: “ provveduto alla denuncia di inizio attività” sono sostituite dalle seguenti: “ presentato la SCIA”.

2. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 68 della l.r. 42/2000 le parole: “ nella denuncia di inizio attività” sono sostituite dalle seguenti: “ nella SCIA”.

 

     Art. 39. Obblighi amministrativi. Sostituzione dell’articolo 70 della l.r. 42/2000

1. L’articolo 70 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“ Art. 70 Esercizio dell’attività

1. L'apertura di stabilimenti balneari è soggetta a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.

2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall’articolo 34 bis, commi 1 e 2, dall’articolo 69, commi 1 e 2 e dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 158, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.

3. Lo SUAP competente per territorio, entro cinque giorni dal ricevimento, trasmette al comune capoluogo e alla Città metropolitana di Firenze copia della SCIA e relative variazioni.”.

 

     Art. 40. Compiti di vigilanza e controllo. Abrogazione dell’articolo 71 della l.r. 42/2000

1. L’articolo 71 della l.r. 42/2000 è abrogato.

 

     Art. 41. Sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 72 della l.r. 42/2000

1. Al comma 1 dell’articolo 72 della l.r. 42/2000 le parole: “ provveduto alla denuncia di inizio attività” sono sostituite dalle seguenti: “ presentato la SCIA”.

 

     Art. 42. Oggetto. Sostituzione dell’articolo 73 della l.r. 42/2000

1. L’articolo 73 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“ Art. 73 Oggetto

1. Il presente capo disciplina la comunicazione delle caratteristiche delle strutture ricettive e la pubblicità dei prezzi dei servizi e delle caratteristiche delle strutture ai fini della trasparenza delle prestazioni nonché della loro verificabilità da parte degli utenti.”.

 

     Art. 43. Attribuzione di funzioni. Modifiche all’articolo 74 della l.r. 42/2000

1. Al comma 1 dell’articolo 74 della l.r. 42/2000 le parole: “ dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “ dai comuni capoluoghi di provincia e dalla Città metropolitana di Firenze.”.

 

     Art. 44. Modalità e contenuti della comunicazione. Sostituzione dell’articolo 75 della l.r. 42/2000

1. L’articolo 75 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“ Art. 75 Modalità e contenuti della comunicazione

1. I titolari o i gestori comunicano ai comuni capoluoghi di provincia e alla Città metropolitana di Firenze le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture ricettive.

2. La comunicazione è redatta in conformità del modello approvato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale, contiene la descrizione delle caratteristiche della struttura ricettiva, l’elencazione delle attrezzature e dei servizi ed è presentata entro il 31 ottobre di ogni anno.

3. Non vi è obbligo di comunicazione qualora non ci siano state variazioni rispetto alla precedente comunicazione.”.

 

     Art. 45. Termine di presentazione della comunicazione. Abrogazione dell’articolo 76 della l.r. 42/2000

1. L’articolo 76 della l.r. 42/2000 è abrogato.

 

     Art. 46. Informazioni. Sostituzione dell’articolo 77 della l.r. 42/2000

1. L’articolo 77 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“ Art. 77 Informazioni

1. I comuni capoluoghi di provincia e la Città metropolitana di Firenze trasmettono alla Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno e con le modalità stabilite con atto della Giunta regionale, le comunicazioni delle caratteristiche delle strutture ricettive.”.

 

     Art. 47. Pubblicità dei prezzi e informazioni all’interno dell’esercizio. Modifiche all’articolo 78 della l.r.42/2000

1. Al comma 1 dell’articolo 78 della l.r. 42/2000 le parole: “ , conformi all’ultima comunicazione” sono soppresse.

2. Il comma 3 dell’articolo 78 della l.r. 42/2000 è abrogato

3. Al comma 4 dell’articolo 78 della l.r. 42/2000 la parola: “ comunicati” è sostituita dalla seguente: “ esposti”.

 

     Art. 48. Vigilanza e controllo. Abrogazione dell’articolo 79 della l.r. 42/2000

1. L’articolo 79 della l.r. 42/2000 è abrogato.

 

     Art. 49. Sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 80 della l.r. 42/2000

1. Il comma 1 dell’articolo 80 della l.r. 42/2000 è abrogato.

2. Il comma 2 dell’articolo 80 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“ 2. Chi non espone la tabella di cui all'articolo 78, comma 1, o la espone in modo non visibile, è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro. La sanzione è ridotta della metà nel caso della mancata esposizione o dell’esposizione non visibile o della compilazione incompleta del cartellino di cui all'articolo 78, comma 2 .”.

3. Il comma 3 dell’articolo 80 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“ 3. Chi viola le disposizioni di cui all'articolo 78, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 300,00 euro a 1.800,00 euro .”.

4. Il comma 4 dell’articolo 80 della l.r. 42/2000 è abrogato.

 

     Art. 50. Osservatorio regionale del turismo. Abrogazione dell’articolo 81 della l.r. 42/2000

1. L’articolo 81 della l.r. 42/2000 è abrogato.

 

     Art. 51. Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo. Modifiche all’articolo 82 della l.r. 42/2000

1. Il comma 2 dell’articolo 82 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“ 2. Nell’esercizio delle attività tipiche di produzione, organizzazione, vendita e intermediazione di viaggi e soggiorni, le agenzie di viaggio stipulano contratti di viaggio, con i quali viene procurato al cliente il pacchetto turistico, ai sensi degli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio).”.

 

     Art. 52. Denuncia di inizio di attività. Sostituzione dell’articolo 84 della l.r. 42/2000

1. L’articolo 84 della legge regionale 42/2000 è sostituito dal seguente:

“ Art. 84 Esercizio dell’attività

1. L'apertura di un’agenzia di viaggio è soggetta a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.

2. La SCIA attesta il possesso dei requisiti e l’assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 83.

3. Nelle agenzie di viaggio sono esposte in modo ben visibile copia della SCIA e delle comunicazioni di cui ai commi 4 e 5.

4. Ogni variazione relativa alla denominazione dell’agenzia di viaggio, al titolare, alla persona preposta alla direzione tecnica, alla denominazione o ragione sociale della società, alla sede, è comunicata allo SUAP entro trenta giorni.

5. Ogni variazione relativa all’attività esercitata tra quelle di cui all’articolo 82, comma 1, è soggetta a SCIA.

6. L’apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare è soggetta a comunicazione allo SUAP competente per territorio.

7. Le agenzie che svolgono attività stagionale concludono esclusivamente contratti relativi a viaggi da esse organizzati che si svolgono integralmente durante i periodi di apertura delle agenzie medesime.

8. Lo SUAP competente per territorio, entro cinque giorni dal ricevimento, trasmette al comune capoluogo e alla Città metropolitana di Firenze copia della SCIA di inizio attività e relative variazioni.”.

 

     Art. 53. Garanzia assicurativa. Modifiche all’articolo 86 della l.r. 42/2000

1. Il comma 1 dell’articolo 86 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“ 1. Le agenzie di viaggio sono tenute a stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno, nonché a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi verso l’utente dei servizi turistici ai sensi degli articoli 19 e 50 del d.lgs. 79/2011.”.

 

     Art. 54. Chiusura temporanea dell’agenzia. Modifiche all’articolo 87 della l.r. 42/2000

1. Il comma 2 dell’articolo 87 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“ 2. La chiusura temporanea dell’agenzia di viaggio per un periodo di almeno quindici giorni consecutivi è comunicata allo SUAP competente per territorio.”.

 

     Art. 55. Requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio. Modifiche all’articolo 88 della l.r. 42/2000

1. Il comma 3 dell’articolo 88 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“ 3. Il possesso dei requisiti professionali è richiesto al momento della presentazione della SCIA per l’apertura di una nuova agenzia o della comunicazione della variazione della persona che ha la direzione tecnica della medesima.”.

2. Il comma 7 dell’articolo 88 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“ 7. Qualora l’attività della persona preposta alla direzione tecnica di una agenzia di viaggio sia sospesa per un periodo superiore a sessanta giorni continuativi in un anno o venga definitivamente a cessare, il titolare è tenuto a darne immediata comunicazione allo SUAP competente per territorio entro trenta giorni, provvedendo, entro il medesimo termine, alla designazione di altra persona in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1.”.

 

     Art. 56. Esame di idoneità. Modifiche all’articolo 89 della l.r. 42/2000

1. Al comma 4 dell’articolo 89 della l.r. 42/2000 la parola: “ Provincia” è sostituita dalla seguente: “ Regione”.

2 . Il comma 5 dell’articolo 89 della l.r. 42/2000 è abrogato.

3. Al comma 6 dell’articolo 89 della l.r. 42/2000 la parola: “ Provincia” è sostituita dalla seguente: “ Regione”.

 

     Art. 57. Esercizio dell’attività di organizzazione di viaggio. Modifiche all’articolo 91 della l.r. 42/2000

1. Al comma 1 dell’articolo 91 della l.r. 42/2000 le parole: “ alla Provincia nel cui territorio è situata la sede dell’organismo regionale o dell’articolazione territoriale” sono sostituite dalle seguenti “ al comune capoluogo di provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Firenze” .

2. Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 91 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente: “ Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze accertano d’ufficio l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 90, comma 1, nonché il possesso dei requisiti professionali della persona che assume la responsabilità organizzativa delle attività, secondo le modalità stabilite all’articolo 88.”.

3. Il comma 3 dell’articolo 91 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“ 3. Ogni variazione relativa al contenuto della comunicazione di cui al comma 1 è comunicata al comune capoluogo di provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Firenze.”.

4. Il comma 5 dell’articolo 91 della l.r. 42/2000 è sostituto dal seguente:

“ 5. Nell’esercizio delle attività di cui al presente articolo, le associazioni senza scopo di lucro stipulano contratti ai sensi del capo I del titolo I del d.lgs. 79/2011.”.

 

     Art. 58. Organizzazione occasionale di viaggi. Modifiche all’articolo 92 della l.r. 42/2000

1. Al comma 3 dell’articolo 92 della l.r. 42/2000 le parole: “ alla Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “ al comune capoluogo di provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Firenze”.

2. Al comma 4 dell’articolo 92 della l.r. 42/2000 le parole: “ la Provincia esercita” sono sostituite dalle seguenti: “ il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze esercitano”.

 

     Art. 59. Vigilanza e controllo. Abrogazione dell’articolo 94 della l.r. 42/2000

1. L’articolo 94 della l.r. 42/2000 è abrogato.

 

     Art. 60. Sospensione e cessazione dell’attività. Modifiche all’articolo 95 della l.r. 42/2000

1. Al comma 1 dell’articolo 95 della l.r. 42/2000 le parole: “ la Provincia dispone” sono sostituite dalle seguenti: “ il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze dispongono”.

2. Al comma 2 dell’articolo 95 della l.r. 42/2000 le parole: “ la Provincia dispone” sono sostituite dalle seguenti: “ il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze dispongono”.

3. Il comma 3 dell’articolo 95 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“ 3. Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze sospendono lo svolgimento delle attività di organizzazione di viaggi da parte delle associazioni di cui all’articolo 90 per un periodo massimo di sei mesi qualora, accertato il venir meno della copertura assicurativa di cui all’articolo 91, comma 2, l’associazione non provveda a ricostituirla entro il termine stabilito.”.

4. Al comma 4 dell’articolo 95 della l.r. 42/2000 le parole: “ la Provincia dispone” sono sostituite dalle seguenti: “ il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze dispongono”.

 

     Art. 61. Sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 96 della l.r. 42/2000

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 96 della l.r. 42/2000 è sostituita dalla seguente:

“ a) chiunque esercita l'attività di agenzia di viaggio senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 84;”.

2. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 96 della l.r. 42/2000 le parole: “ alla provincia,” sono soppresse.

 

     Art. 62. Requisiti per l’esercizio della professione. Modifiche all’articolo 99 della l.r. 42/2000

1. Il comma 2 dell’articolo 99 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“ 2. L'esercizio della professione di guida turistica è soggetto a SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l'attività.”.

2. Il comma 3 dell’articolo 99 della l.r. 42/2000 è abrogato.

3. Il comma 5 dell’articolo 99 della l.r. 42/2000 è abrogato.

4. Il comma 6 dell’articolo 99 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“ 6. La cessazione dell'attività di guida turistica è soggetta a comunicazione da presentare allo SUAP a cui è stata presentata la SCIA .”.

 

     Art. 63. Corsi di qualificazione e specializzazione. Modifiche all’articolo 101 della l.r. 42/2000

1. Al comma 1 dell’articolo 101 della l.r. 42/2000 la parola: “ Provincia” è sostituita dalla seguente: “ Regione”.

2. Il comma 5 dell’articolo 101 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“ 5. I corsi di cui al comma 4 hanno ad oggetto materie che interessano il territorio regionale.”.

 

     Art. 64. Integrazioni dell’abilitazione professionale. Modifiche all’articolo 103 della l.r. 42/2000

1. Al comma 3 dell’articolo 103 della l.r. 42/2000 la parola “ Provincia” è sostituita dalla seguente: “ Regione”.

2. Il comma 3 bis dell’articolo 103 della l.r. 42/2000 è abrogato.

 

     Art. 65. Vigilanza e controllo. Abrogazione dell’articolo 106 della l.r. 42/2000

1. L’articolo 106 della l.r. 42/2000 è abrogato.

 

     Art. 66. Sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 107 della l.r. 42/2000

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 107 della l.r. 42/2000 è sostituita dalla seguente:

“ a) chiunque esercita l'attività professionale di guida turistica senza aver presentato la SCIA ;”.

 

     Art. 67. Norme transitorie. Abrogazione dell’articolo 109 della l.r. 42/2000

1. L’articolo 109 della l.r. 42/2000 è abrogato.

 

     Art. 68. Requisiti per l’esercizio della professione. Modifiche all’articolo 111 della l.r. 42/2000

1. Il comma 2 dell’articolo 111 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“ 2. L'esercizio della professione di accompagnatore turistico è soggetto a SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l'attività.”.

2. Il comma 4 dell’articolo 111 della l.r. 42/2000 è abrogato.

3. Il comma 6 dell’articolo 111 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“ 6. La cessazione dell'attività di accompagnatore turistico è soggetta a comunicazione da presentare allo SUAP a cui è stata presentata la SCIA.”.

 

     Art. 69. Vigilanza e controllo. Abrogazione dell’articolo 114 della l.r. 42/2000

1. L’articolo 114 della l.r. 42/2000 è abrogato.

 

     Art. 70. Sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 115 della l.r. 42/2000

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 115 della l.r. 42/2000 è sostituita dalla seguente:

“ a) chiunque esercita l'attività professionale di accompagnatore turistico senza aver presentato la SCIA”.

 

     Art. 71. Norma transitoria. Abrogazione dell’articolo 117 della l.r. 42/2000

1. L’articolo 117 della l.r. 42/2000 è abrogato.

 

     Art. 72. Requisiti e obblighi per l’esercizio dell’attività. Modifiche all’articolo 119 della l.r. 42/2000

1. Il comma 3 dell’articolo 119 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente [2]:

“ 3. L'esercizio della professione di guida ambientale nella specialità prescelta è soggetto a SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l'attività.”.

2. Il comma 4 dell’articolo 119 della l.r. 42/2000 è abrogato.

3. Il comma 7 dell’articolo 119 della l.r. 42/2000 è abrogato.

 

     Art. 73. Corsi di qualificazione e specializzazione. Modifiche all’articolo 121 della l.r. 42/2000

1. Al comma 1 dell’articolo 121 della l.r. 42/2000 la parola: “ provincia” è sostituita dalla seguente: “ Regione”.

2. Al comma 3 dell’articolo 121 della l.r. 42/2000l la parola: “ provincia” è sostituita dalla seguente: “ Regione”.

 

     Art. 74. Vigilanza e controllo. Abrogazione dell’articolo 125 della l.r. 42/2000

1. L’articolo 125 della l.r. 42/2000 è abrogato.

 

     Art. 75. Sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 126 della l.r. 42/2000

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 126 della l.r.42/2000 è sostituita dalla seguente:

“ a) chiunque esercita l’attività professionale di guida ambientale senza aver presentato la SCIA;”.

 

     Art. 76. Corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione. Modifiche all’articolo 132 della l.r. 42/2000

1. Al comma 1 dell’articolo 132 della l.r. 42/2000 la parola: “ provincia” è sostituita dalla seguente: “ Regione”.

 

     Art. 77. Modalità e contenuti dei corsi. Modifiche all’articolo 133 della l.r. 42/2000

1. Al comma 1 dell’articolo 133 della l.r. 42/2000 le parole: “ sentite le Province,” sono sostituite dalla seguente: “ sentiti”.

 

     Art. 78. Scuole di sci. Modifiche all’articolo 136 della l.r. 42/2000

1. Il comma 3 dell’articolo 136 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“ 3. Il legale rappresentante di una associazione o società di maestri di sci che intenda istituire una scuola di sci trasmette la SCIA, esclusivamente in via telematica, allo SUAP in cui intende ubicare la sede della scuola, attestante il possesso dei requisiti e l’assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo, nonché l’impegno a prestare opera in interventi straordinari di soccorso sulla neve.”.

2. Al comma 4 dell’articolo 136 della l.r. 42/2000 le parole: “ denuncia di inizio attività deve essere” sono sostituite dalle seguenti: “SCIA è.”.

 

     Art. 79. Vigilanza e controllo. Abrogazione dell’articolo 138 della l.r. 42/2000

1. L’articolo 138 della l.r. 42/2000 è abrogato.

 

     Art. 80. Modalità e contenuti dei corsi. Modifiche all’articolo 147 della l.r. 42/2000

1. Al comma 1 dell’articolo 147 della l.r. 42/2000 le parole: “ sentite le Province,” sono sostituite dalla seguente: “ sentiti”.

 

     Art. 81. Scuole di alpinismo e di scialpinismo. Modifiche all’articolo 150 della l.r. 42/2000

1. Il comma 3 dell’articolo 150 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“ 3. L'istituzione di una scuola di alpinismo e di sci-alpinismo è soggetta a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per il territorio in cui s'intende ubicare la scuola.”.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 150 della l.r. 42/2000 è inserito il seguente:

“ 3 bis. La SCIA è presentata dal legale rappresentante di un'associazione o società di guide alpine e attesta l'impegno a prestare opera in interventi straordinari di soccorso in montagna.”.

3. Al comma 4 dell’articolo 150 le parole “ denuncia di inizio attività deve essere” sono sostituite con le parole “ SCIA è.”.

 

     Art. 82. Vigilanza e controllo. Abrogazione dell’articolo 152 della l.r. 42/2000

1. L’articolo 152 della l.r. 42/2000 è abrogato.

 

     Art. 83. Vigilanza e controllo. Inserimento del titolo III bis nella l.r. 42/2000

1. Dopo l'articolo 155 della l.r. 42/2000 è inserito il seguente titolo: “ Titolo III bis - Vigilanza e controllo”.

 

     Art. 84. Vigilanza e controllo. Inserimento dell'articolo 155 bis nella l.r. 42/2000

1. Dopo l’articolo 155 della l.r. 42/2000, nel titolo III bis, è inserito il seguente:

“ Art. 155 bis Vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa l’applicazione delle sanzioni amministrative, sono di competenza degli enti cui è attribuita la funzione di amministrazione attiva.”.

 

CAPO II

Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014)

 

     Art. 85. Disposizioni generali. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 22/2015

1. Il comma 8 dell’articolo 13 della l.r. 22/2015 è abrogato.”

 

     Art. 86. Modifiche all’allegato B della l.r. 22/2015 in materia di turismo

1. La lettera A) dell’allegato B della l.r. 22/2015 è sostituita dalla seguente:

“ A) TURISMO:

Articoli 3 bis, 4 e 4 ter della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo);

Articolo 4, comma 1, della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche) relativo alla tenuta del Catasto della RET;”

 

CAPO III

Norme finali

 

     Art. 87. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


[1] Gli articoli da 1 a 84 sono stati abrogati dall'art. 160 della L.R. 20 dicembre 2016, n. 86.

[2] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 8 aprile 2016, n. 14.