§ V.2.49 - L.R. 19 novembre 2015, n. 33.
Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 edilizia residenziale
Data:19/11/2015
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Modifica all’articolo 1 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14
Art. 2.  Modifica all’articolo 4 della l.r. 14/2009
Art. 3.  Modifiche all’articolo 5 della l.r. 14/2009
Art. 4.  Modifica all’articolo 6 della l. r. 14/2009
Art. 5.  Modifica all'articolo 7 della l. r. 14/2009
Art. 6.  Norma interpretativa alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica)


§ V.2.49 - L.R. 19 novembre 2015, n. 33.

Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e norme interpretative alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica)

(B.U. 20 novembre 2015, n. 152)

 

Art. 1. Modifica all’articolo 1 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14

1. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti al sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) dopo le parole: “anche in deroga” sono inserite le seguenti: “agli indici e parametri prescritti dalla” e prima della parola: “pianificazione” è eliminata la parola: “alla”.

 

     Art. 2. Modifica all’articolo 4 della l.r. 14/2009

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 14/2009, come sostituito dall’articolo 1 della l.r. 21/2011 e successivamente modificato dall’articolo 4 della l.r. 49/2014, sono aggiunte le parole: “da destinare, per la complessiva volumetria risultante a seguito dell’intervento, al medesimo uso preesistente legittimo o legittimato, ovvero residenziale, ovvero ad altri usi consentiti dallo strumento urbanistico”.

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 14/2009

1. All’articolo 5 della l.r. 14/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 14/2009, come sostituito dall’ articolo 1 della l.r. 1/2012 e successivamente modificato dall’articolo 5 della l.r. 49/2014, le parole: “del 1° agosto 2013” sono sostituite dalla parole: “1° agosto 2015”;

b) alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 14/2009, come modificata dall’articolo 1 della l.r. 6/2013, dopo la parola: “ricostruzione” è inserito un punto e dopo le parole: ”previsto dall’articolo 3” il punto è sostituito da un virgola;

c) il comma 6 dell’articolo 5 della l.r. 14/2009, come sostituito dall’articolo 4 della l.r. 21/2011 e successivamente modificato dall’articolo 20 della l.r. 18/2012, è abrogato.

 

     Art. 4. Modifica all’articolo 6 della l. r. 14/2009

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 14/2009, dopo le parole: “gli interventi di ristrutturazione edilizia” sono inserite le parole “o di demolizione e ricostruzione”.

 

     Art. 5. Modifica all'articolo 7 della l. r. 14/2009

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 14/2009, come modificato dall’articolo 5 della l.r. 21/2011, dall’articolo 20 della l.r. 18/2012, dall’articolo 12 della l.r. 26/2013 e successivamente dall’articolo 1 della l.r. 49/2014, le parole: “entro il 31 dicembre 2015” sono sostituite dalle parole “entro il 31 dicembre 2016”.

 

     Art. 6. Norma interpretativa alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica)

1. Nei procedimenti regolati dal Piano paesaggistico territoriale regionale (PTTR) e nei procedimenti connessi di natura urbanistica e ambientale, il parere del Soprintendente non è obbligatorio né vincolante, fatte salve le norme sovraordinate sugli ulteriori contesti di cui all’articolo 38, comma 3 delle norme tecniche di attuazione del PPTR approvato con deliberazione di Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 176 [1].

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


[1] Comma così modificato dall'art. 48 della L.R. 15 febbraio 2016, n. 1.