§ 4.5.124 - L.R. 20 novembre 2015, n. 29.
Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 ambiente
Data:20/11/2015
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Aree non idonee all'installazione di impianti eolici.
Art. 1 bis.  Individuazione di aree idonee regionali all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 11-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 [...]
Art. 1 ter.  Priorità istruttoria
Art. 1 quater.  Verifica di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
Art. 1 quinquies.  Utilizzo di opere di rete esistenti ai fini dei procedimenti autorizzatori degli impianti da fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo di energia
Art. 2.  Disponibilità giuridica dei suoli interessati alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia (IAFR).
Art. 2 bis.  Garanzie da prestarsi per l'ottenimento dell'autorizzazione unica alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia (IAFR)
Art. 3.  Norma transitoria.
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 4.5.124 - L.R. 20 novembre 2015, n. 29.

Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche.

(G.U.R. 27 novembre 2015, n. 49 - S.O. n. 40)

 

Art. 1. Aree non idonee all'installazione di impianti eolici.

1. Ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, tenendo conto della concentrazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili esistenti, sono stabiliti i criteri e sono individuate le aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 Kw, di cui al paragrafo 17 del citato decreto ministeriale, con particolare riferimento alle:

a) aree che presentano vulnerabilità ambientali, individuate in quelle per le quali è stato apposto il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto del 30 dicembre 1923, n. 3267;

b) aree caratterizzate da pericolosità ovvero rischio idrogeologico, perimetrate nei Piani di assetto idrogeologico adottati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ai sensi dell'articolo 17, comma 6 ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni;

c) aree individuate come beni paesaggistici di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 134 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;

d) aree di particolare pregio ambientale individuate come Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS), "Important Bird Areas" (IBA) e siti di Rete Natura 2000 (corridoi lineari e diffusi), Rete Ecologica Siciliana (RES), siti Ramsar e Zone Speciali di Conservazione (ZSC), parchi regionali, riserve naturali di cui alle leggi regionali 6 maggio 1981, n. 98 e 9 agosto 1988, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, oasi di protezione e rifugio della fauna di cui alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, geositi;

e) aree di pregio agricolo e beneficiarie di contribuzioni per la valorizzazione della produzione di eccellenza siciliana o di pregio paesaggistico in quanto testimonianza della tradizione agricola della regione;

f) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo archeologico, zone di rispetto delle zone umide e/o di nidificazione e transito d'avifauna migratoria o protetta.".

 

     Art. 1 bis. Individuazione di aree idonee regionali all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 11-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 [1]

1. Ai sensi del comma 3 e nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dal comma 4 e degli obiettivi fissati dal comma 5 dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 e successive modificazioni, sono individuate le seguenti aree idonee regionali all'installazione di impianti da fonti rinnovabili di qualsiasi tecnologia, ulteriori rispetto a quelle elencate al comma 1 del citato articolo 11-bis:

a) siti di interesse nazionale (SIN);

b) aree industriali, commerciali, artigianali, ivi comprese le aree di crisi industriale complessa, cave dismesse e siti contaminati in bonifica, fatta esclusione per l'installazione di impianti con tecnologia eolica;

c) le superfici e le strutture edificate, facenti parte del demanio e del patrimonio regionale, individuate con un piano di intervento della Presidenza della Regione nel rispetto delle previsioni del PTR e del PEARS, su proposta dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, d'intesa con gli Assessorati a cui è ascrivita la relativa competenza previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana;

d) le aree adiacenti alle cabine primarie entro una distanza non superiore a 500 metri e l'area ricompresa entro una distanza non superiore a 500 metri da stazioni elettriche della rete di trasmissione nazionale – RTN esistenti o autorizzate, con l'esclusione della prima fascia di 50 metri dal perimetro delle stesse.

2. Sono escluse dalle aree di cui al comma 1 quelle ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio e quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi, nonché le aree che, in relazione alle caratteristiche degli impianti da realizzare, siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici, ovvero siano sottoposte a vincolo idrogeologico, fluviale, sismico e forestale e relative fasce di rispetto.

3. Al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli del territorio regionale, le aree agricole qualificabili come idonee non devono superare lo 0,8 per cento della superficie agricola utilizzata (SAU) del territorio medesimo. La Regione può individuare, anche su richiesta dei comuni, le aree agricole di pregio da escludere dall'applicazione del presente articolo.

 

     Art. 1 ter. Priorità istruttoria [2]

1. Sono esaminate cronologicamente con carattere di priorità le istanze di autorizzazione afferenti agli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile geotermica, idroelettrica e agrivoltaica avanzata e ai sistemi di accumulo di energia elettrochimica nonché agli impianti per la produzione di idrogeno verde e di biogas o biometano, purché, nel caso di impianti agrivoltaici avanzati sia garantito il mantenimento di una produzione lorda vendibile (PLV) pari ad almeno l'80 per cento della PLV antecedente alla realizzazione dell'impianto, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 11-bis, comma 1, lettera m), nn. 1, 2 e 3, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 e successive modificazioni.

 

     Art. 1 quater. Verifica di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 [3]

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a), dello Statuto della Regione, i comuni espletano la verifica prevista dall'articolo 11, comma 8, terzo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 e successive modificazioni, avvalendosi del supporto e dell'attività di controllo dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

 

     Art. 1 quinquies. Utilizzo di opere di rete esistenti ai fini dei procedimenti autorizzatori degli impianti da fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo di energia [4]

1. Per il rilascio, la modifica e la conclusione dei procedimenti autorizzatori degli impianti da fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo di energia, il proponente può utilizzare o condividere le opere di rete, la capacità di trasporto e i punti di connessione esistenti oppure già preventivati e validati dal gestore di rete, anche per procedimenti distinti. Restano ferme la verifica di compatibilità tecnica del gestore di rete e l'applicazione della normativa statale vigente.

 

     Art. 2. Disponibilità giuridica dei suoli interessati alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia (IAFR).

1. Al fine della realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia (IAFR), il proponente dimostra la disponibilità giuridica dei suoli interessati alla relativa installazione secondo le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. All'istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine alle aree su cui realizzare gli impianti di cui al comma 1, il proponente allega la seguente documentazione:

a) titolo di proprietà ovvero di altro diritto reale di godimento desumibile dai registri immobiliari;

b) atti negoziali mortis causa o inter vivos ad efficacia reale od obbligatoria, di durata coerente rispetto al periodo di esercizio dell'impianto, in regola con le norme fiscali sulla registrazione e debitamente trascritti;

c) provvedimenti di concessione o assegnazione del suolo rilasciati dall'autorità competente.

3. Per le opere legate alla realizzazione degli impianti di cui al comma 1, nel caso in cui sia necessaria la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'istanza è altresì corredata della documentazione riportante l'estensione, i confini e i dati catastali delle aree interessate, il piano particellare, l'elenco delle ditte nonché copia delle comunicazioni ai soggetti interessati dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

4. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 2 bis. Garanzie da prestarsi per l'ottenimento dell'autorizzazione unica alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia (IAFR) [5]

1. Il rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia è subordinato alla preventiva prestazione, da parte dell'istante, di polizza fideiussoria a prima richiesta, rilasciata da istituto bancario o da intermediario vigilato iscritto all'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'atto autorizzatorio.

2. La fideiussione di cui al comma 1 rimane valida ed efficace per tutto il periodo di vigenza previsto dal provvedimento di autorizzazione unica.

 

     Art. 3. Norma transitoria.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 nonché quelle discendenti dall'applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali 10 settembre 2010 riferite a qualsiasi tipologia di IAFR, trovano applicazione anche in relazione ai procedimenti in corso non definiti da conferenza di servizi decisoria alla data di entrata in vigore della presente legge [6].

 

     Art. 4. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 2026, n. 21.

[2] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 2026, n. 21.

[3] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 2026, n. 21.

[4] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 2026, n. 21.

[5] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 22 luglio 2026, n. 14.

[6] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 25 febbraio 2025, n. 5.