Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 40. Energia |
Capitolo: | 40.5 risparmio energetico |
Data: | 25/11/2024 |
Numero: | 190 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e finalità |
Art. 2. Principi generali |
Art. 3. Interesse pubblico prevalente |
Art. 4. Definizioni |
Art. 5. Digitalizzazione delle procedure amministrative e modelli unici |
Art. 6. Regimi amministrativi |
Art. 7. Attività libera |
Art. 8. Procedura abilitativa semplificata |
Art. 9. Autorizzazione unica |
Art. 10. Coordinamento del regime concessorio |
Art. 11. Sanzioni amministrative in materia di costruzione ed esercizio di impianti |
Art. 12. Zone di accelerazione e disciplina dei relativi regimi amministrativi |
Art. 13. Coordinamento con la disciplina in materia di valutazioni ambientali |
Art. 14. Disposizioni di coordinamento |
Art. 15. Abrogazioni e disposizioni transitorie |
Art. 16. Clausola di invarianza finanziaria |
Art. 17. Entrata in vigore |
§ 40.5.248 - D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190.
Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.
(G.U. 12 dicembre 2024, n. 291)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
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Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;
Ritenuta la necessità di adottare ulteriori misure di semplificazione in materia di accesso alle fonti rinnovabili e di loro utilizzo, anche in considerazione degli obiettivi della Milestone M1C1-60 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2024;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 settembre 2024;
Acquisiti i pareri espressi dalla Commissione parlamentare per la semplificazione e dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 novembre 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per la pubblica amministrazione, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della cultura;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Oggetto e finalità
1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della
2. Il presente decreto assicura, anche nell'interesse delle future generazioni, la massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili mediante la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione delle procedure in materia di energie rinnovabili e il loro adeguamento alla disciplina dell'Unione europea, nel rispetto della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, dei beni culturali e del paesaggio.
3. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai principi di cui al presente decreto entro il termine di centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Nelle more dell'adeguamento di cui al primo periodo, si applica la disciplina previgente. In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, si applica il presente decreto. In sede di adeguamento ai sensi del primo periodo, le regioni e gli enti locali possono stabilire regole particolari per l'ulteriore semplificazione dei regimi amministrativi disciplinati dal presente decreto, anche consistenti nell'innalzamento delle soglie di potenza previste per gli interventi di cui agli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto, fermo restando quanto previsto all'articolo 13, comma 1.
4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che si adeguano al presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
Art. 2. Principi generali
1. La realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, è soggetta ai regimi amministrativi previsti dal presente decreto, in conformità ai principi di sussidiarietà, ragionevolezza e proporzionalità.
2. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 20, comma 1-bis, del
3. I regimi amministrativi di cui al presente decreto si informano ai principi di celerità, omogeneità della disciplina procedimentale sull'intero territorio nazionale e non aggravamento degli oneri, nonchè ai principi del risultato, di fiducia, buona fede e affidamento e dell'equa ripartizione nella diffusione delle fonti rinnovabili sul territorio. I medesimi regimi garantiscono la pubblicità, la trasparenza e la partecipazione dei soggetti interessati nonchè la concorrenza fra gli operatori.
4. Al fine di assicurare l'effettiva riduzione degli oneri amministrativi e regolatori a carico degli operatori economici, non possono essere richieste dalle amministrazioni o dai privati gestori di pubblici servizi dichiarazioni, segnalazioni, comunicazioni o autorizzazioni già in possesso dei medesimi soggetti.
Art. 3. Interesse pubblico prevalente
1. In sede di ponderazione degli interessi, nei singoli casi e salvo giudizio negativo di compatibilità ambientale o prove evidenti che tali progetti abbiano effetti negativi significativi sull'ambiente, sulla tutela della biodiversità, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, anche tenendo conto di quanto previsto ai sensi dell'articolo 20 del
2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessati, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
3. È fatta salva l'individuazione delle aree ai sensi dell'articolo 20 del
Art. 4. Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) «realizzazione degli interventi»: attività di cui all'articolo 1, comma 1;
b) «avvio della realizzazione degli interventi»: la data di inizio dell'allestimento del cantiere o di analoghe attività in loco, propedeutiche alla realizzazione degli interventi;
c) «soggetto proponente»: il soggetto pubblico o privato interessato alla realizzazione degli interventi;
d) «amministrazione procedente»: il comune territorialmente competente nel caso della procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 8, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione territorialmente competente o la provincia dalla medesima delegata nel caso del procedimento di autorizzazione unica di cui all'articolo 9;
e) «piattaforma SUER»: la piattaforma unica digitale istituita ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del
f) «impianto ibrido»: impianto che combina diverse fonti di energia rinnovabile.
Art. 5. Digitalizzazione delle procedure amministrative e modelli unici
1. I modelli unici semplificati di cui all'articolo 7, comma 10, sono resi disponibili dai gestori di rete alla piattaforma SUER, in modalità telematica, entro cinque giorni dalla presentazione dei medesimi modelli da parte del soggetto proponente.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8, comma 4, e 9, comma 2, nelle more dell'operatività della piattaforma SUER la presentazione dei progetti, delle istanze e della documentazione relativi agli interventi di cui agli allegati B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto, avviene in modalità digitale mediante le forme utilizzate dall'amministrazione competente.
Art. 6. Regimi amministrativi
1. Per la realizzazione degli interventi sono individuati i seguenti regimi amministrativi:
a) attività libera;
b) procedura abilitativa semplificata;
c) autorizzazione unica.
2. Gli allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto, individuano gli interventi realizzabili, rispettivamente, secondo il regime dell'attività libera, della procedura abilitativa semplificata e dell'autorizzazione unica.
3. Ai fini della qualificazione dell'intervento e della relativa disciplina amministrativa allo stesso applicabile, rileva l'eventuale cumulo tra le differenti istanze presentate, dovendosi reputare come unica la domanda invece parcellizzata e avente ad oggetto la medesima area, ovvero presentata dal medesimo soggetto identificabile come unico centro di interessi.
Art. 7. Attività libera
1. La realizzazione degli interventi di cui all'allegato A non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati e il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo e terzo periodo, e ai commi 2, 4, 5 e 8 del presente articolo, nonchè la presentazione del modello unico di cui al comma 10 e quanto prescritto da specifiche norme di settore. Gli interventi di cui all'allegato A sono realizzati nel rispetto del presente articolo, delle disposizioni del codice della strada di cui al
2. Il presente articolo, fermo restando quanto indicato all'articolo 3, comma 3, non si applica, in ogni caso, agli interventi ricadenti sui beni oggetto di tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
3. Nel rispetto degli obiettivi previsti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) nonchè della ripartizione stabilita ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del
4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 insistano su aree o su immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
5. La realizzazione degli interventi di cui al comma 4 è consentita previo rilascio dell'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, che si esprime entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza di autorizzazione, previo parere vincolante della Soprintendenza competente, da rendere entro venti giorni ai sensi dell'articolo 146, comma 8, del codice di cui al
6. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 che insista su aree o su immobili vincolati di cui all'articolo 136, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
7. Per interventi che prevedono l'occupazione di suolo non ancora antropizzato, il proponente è tenuto alla corresponsione di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di ripristino mediante la presentazione al comune o comuni territorialmente competenti, di una garanzia bancaria o assicurativa.
8. Fuori dei casi previsti dal comma 4, qualora, ai fini della realizzazione degli interventi elencati all'allegato A, si realizzino interferenze con opere pubbliche o di interesse pubblico si applica l'articolo 8. La disposizione di cui al presente comma si applica, altresì, agli interventi che ricadono o producono interferenze nella fascia di rispetto stradale o comportano modifiche agli accessi esistenti ovvero apertura di nuovi accessi.
9. Non è in ogni caso subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione di cui al comma 5 nè ad alcun altro atto di assenso comunque denominato la realizzazione degli interventi di cui all'allegato A, sezione II, lettere a), numeri 1) e 3), b), c), e) e l).
10. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del
Art. 8. Procedura abilitativa semplificata
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo e terzo periodo, per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato B si applica esclusivamente la procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui al presente articolo.
2. Il ricorso alla PAS è precluso al proponente nel caso in cui lo stesso non abbia la disponibilità delle superfici per l'installazione dell'impianto o in assenza della compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, nonchè in caso di contrarietà agli strumenti urbanistici adottati. In tal caso, si applica l'articolo 9 in tema di autorizzazione unica. Laddove necessario, per le opere connesse il proponente può attivare le procedure previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al
3. Nel rispetto degli obiettivi previsti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) nonchè della ripartizione stabilita ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del
4. Il soggetto proponente presenta al comune, mediante la piattaforma SUER e secondo un modello unico adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
a) delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del
b) della dichiarazione di legittima disponibilità, a qualunque titolo e per tutta la durata della vita utile dell'intervento, della superficie su cui realizzare l'impianto e, qualora occorra, della risorsa interessata dagli interventi nonchè della correlata documentazione;
c) delle asseverazioni di tecnici abilitati che attestino la compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonchè il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie e delle previsioni di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del
d) degli elaborati tecnici per la connessione predisposti o approvati dal gestore della rete;
e) nei casi in cui sussistano vincoli di cui all'articolo 20, comma 4, della
f) del cronoprogramma di realizzazione degli interventi, che tiene conto delle caratteristiche tecniche e dimensionali dell'impianto;
g) di una relazione relativa ai criteri progettuali utilizzati ai fini dell'osservanza del principio della minimizzazione dell'impatto territoriale o paesaggistico ovvero alle misure di mitigazione adottate per l'integrazione del progetto medesimo nel contesto ambientale di riferimento;
h) di una dichiarazione attestante la percentuale di area occupata rispetto all'unità fondiaria di cui dispone il soggetto proponente stesso, avente la medesima destinazione urbanistica;
i) dell'impegno al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, unitamente al piano di ripristino. Prima dell'avvio della realizzazione dell'intervento, il soggetto proponente è tenuto alla presentazione della polizza fidejussoria a copertura dei costi previsti;
l) dell'impegno al ripristino di infrastrutture pubbliche o private interessate dalla costruzione dell'impianto o dal passaggio dei cavidotti ovvero di strutture complementari all'impianto medesimo;
m) nel caso di interventi che comportino il raggiungimento di una soglia di potenza superiore a 1 MW:
1) della copia della quietanza di avvenuto pagamento, in favore del comune, degli oneri istruttori, ove previsti;
2) di un programma di compensazioni territoriali al comune interessato non inferiore al 2 per cento e non superiore al 3 per cento dei proventi.
5. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 coinvolgano più comuni, il comune procedente è quello sul cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da realizzare. Il comune procedente acquisisce le osservazioni degli altri comuni il cui territorio è interessato dagli interventi medesimi.
6. Fuori dai casi di cui ai commi 7 e 8, qualora non venga comunicato al soggetto proponente un espresso provvedimento di diniego entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni. Il predetto termine può essere sospeso una sola volta qualora, entro trenta giorni dalla data di ricezione del progetto, il comune rappresenti, con motivazione puntuale, al soggetto proponente la necessità di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. In tal caso, il termine per la conclusione della PAS riprende a decorrere dal trentesimo giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti richiesti. La mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1.
7. Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, siano necessari uno o più atti di assenso di cui al comma 4, lettera e), che rientrino nella competenza comunale, il comune li adotta entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto, decorso il quale senza che sia stato comunicato al soggetto proponente un provvedimento espresso di diniego, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni. In caso di necessità di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori, il predetto termine di quarantacinque giorni può essere sospeso ai sensi del comma 6, secondo e terzo periodo. In caso di mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato si applica il quarto periodo del comma 6.
8. Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, siano necessari uno o più atti di assenso di cui al comma 4, lettera e), di amministrazioni diverse da quella procedente, il comune convoca, entro cinque giorni dalla data di presentazione del progetto, la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della
a) il comune e, per il suo tramite, ogni altra amministrazione interessata può, entro i successivi dieci giorni, richiedere, motivando puntualmente, le integrazioni e gli approfondimenti istruttori al soggetto proponente, assegnando un termine non superiore a quindici giorni. In tal caso, il termine per la conclusione della PAS è sospeso e riprende a decorrere dal quindicesimo giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione della integrazione o degli approfondimenti richiesti. La mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1;
b) ciascuna delle amministrazioni di cui alla lettera a) rilascia le proprie determinazioni entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi, decorso il quale senza che abbia espresso un dissenso congruamente motivato, si intende che non sussistano, per quanto di competenza, motivi ostativi alla realizzazione del progetto. Il dissenso è espresso indicando puntualmente e in concreto, per il caso specifico, i motivi che rendono l'intervento non assentibile;
c) decorso il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto senza che l'amministrazione procedente abbia comunicato al soggetto proponente la determinazione di conclusione negativa della conferenza stessa, e senza che sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, che equivale a provvedimento di diniego dell'approvazione del progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni.
9. Decorso il termine ai sensi dei commi 6, 7 e 8, lettera c), senza che sia comunicato un provvedimento espresso di diniego, il soggetto proponente richiede la pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della regione interessata, dell'avviso di intervenuto perfezionamento del titolo abilitativo, indicando la data di presentazione del progetto, la data di perfezionamento del titolo, la tipologia di intervento e la sua esatta localizzazione. Dalla data di pubblicazione, che avviene nel primo Bollettino Ufficiale successivo alla ricezione della richiesta, il titolo abilitativo acquista efficacia, è opponibile ai terzi e decorrono i relativi termini di impugnazione.
10. In caso di mancata comunicazione del diniego ai sensi dei commi 6, 7 e 8, lettera c), il comune è legittimato all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21-nonies della
11. Il titolo abilitativo decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 entro un anno dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata e di mancata conclusione dei lavori entro tre anni dall'avvio della realizzazione degli interventi. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova procedura abilitativa semplificata. Il soggetto proponente è comunque tenuto a comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori.
12. Nel caso di progetti rientranti nel campo di applicazione della valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del
13. Nel caso degli interventi di cui all'allegato B, sezione I, lettera q), e sezione II, lettera d), i termini di cui ai commi 6, primo periodo, 7, primo periodo, e 8, lettere b) e c), sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero ove necessario.
Art. 9. Autorizzazione unica
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 1, secondo e terzo periodo, gli interventi di cui all'allegato C sono soggetti al procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo, comprensivo, ove occorrenti, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del
2. Il soggetto proponente presenta, mediante la piattaforma SUER, istanza di autorizzazione unica, redatta secondo il modello adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del
a) alla regione territorialmente competente, o all'ente delegato dalla regione medesima, per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato C, sezione I;
b) al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato C, sezione II.
3. Il proponente allega all'istanza di cui al comma 2 la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, inclusi quelli per la valutazione di impatto ambientale, paesaggistica e culturale, e per gli eventuali espropri, ove necessari ai fini della realizzazione degli interventi, nonchè l'asseverazione di un tecnico abilitato che dia conto, in maniera analitica, della qualificazione dell'area ai sensi dell'articolo 20 del
4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'amministrazione procedente rende disponibile la documentazione ricevuta, in modalità telematica, a ogni altra amministrazione interessata. Nei successivi venti giorni, l'amministrazione procedente e ciascuna amministrazione interessata verificano, per i profili di rispettiva competenza, la completezza della documentazione. Entro il medesimo termine di cui al secondo periodo, le amministrazioni interessate comunicano all'amministrazione procedente le integrazioni occorrenti per i profili di propria competenza e, entro i successivi dieci giorni, l'amministrazione procedente assegna al soggetto proponente un termine non superiore a trenta giorni per le necessarie integrazioni. Su richiesta del soggetto proponente, motivata in ragione della particolare complessità dell'intervento, l'amministrazione procedente, può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori novanta giorni, il termine assegnato per le integrazioni. Qualora, entro il termine assegnato, il soggetto proponente non presenti la documentazione integrativa, l'amministrazione procedente adotta un provvedimento di improcedibilità dell'istanza ai sensi dell'articolo 2, comma 1, secondo periodo, della
5. Fuori dai casi di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, entro dieci giorni dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione o dalla ricezione delle integrazioni della documentazione, ai sensi del comma 4, l'amministrazione procedente convoca la conferenza di servizi di cui al comma 9.
6. Nel caso di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, entro dieci giorni dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione o dalla ricezione delle integrazioni della documentazione ai sensi del comma 4, l'autorità competente per le valutazioni ambientali pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), del
7. Qualora all'esito della consultazione di cui al comma 6 si renda necessaria la modifica o l'integrazione della documentazione acquisita, l'autorità competente per le valutazioni ambientali ne dà tempestiva comunicazione all'amministrazione procedente, la quale ha la facoltà di assegnare al soggetto proponente un termine non superiore a trenta giorni per la trasmissione, in modalità telematica, della documentazione modificata ovvero integrata. Nel caso in cui, entro il termine assegnato, il soggetto proponente non depositi la documentazione, l'amministrazione procedente adotta un provvedimento di diniego dell'autorizzazione unica e non si applica l'articolo 10-bis della
8. Entro dieci giorni dall'esito della consultazione o dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 7, l'amministrazione procedente convoca la conferenza di servizi di cui al comma 9.
9. Il termine di conclusione della conferenza per il rilascio dell'autorizzazione unica è di centoventi giorni decorrenti dalla data della prima riunione, sospeso per un massimo di sessanta giorni nel caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o per un massimo di novanta giorni nel caso di progetti sottoposti a VIA.
10. La determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico e, recandone indicazione esplicita:
a) comprende il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, ove occorrente;
b) comprende tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati necessari alla costruzione e all'esercizio delle opere relative agli interventi di cui al comma 1;
c) costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Nei casi di cui alla presente lettera, il parere del comune è rilasciato nell'ambito della conferenza di servizi. Nel caso di proprio motivato dissenso al comune è data la possibilità di ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della
d) reca l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, con l'analitica stima dei costi di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi e le garanzie finanziarie che il soggetto proponente presta all'atto del rilascio dell'autorizzazione unica, nonchè le eventuali compensazioni ambientali a favore dei comuni considerate indispensabili in sede di conferenza di servizi per la realizzazione dell'intervento
11. Il provvedimento autorizzatorio unico è immediatamente pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione procedente e ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a quattro anni, stabilita nella determinazione di cui al comma 10, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto. L'autorizzazione unica decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 o di mancata entrata in esercizio dell'impianto entro i termini stabiliti nella determinazione di cui al comma 10.
12. Il soggetto proponente, per cause di forza maggiore, ha la facoltà di presentare istanza di proroga dell'efficacia temporale del provvedimento di autorizzazione unica all'amministrazione procedente, che si esprime entro i successivi sessanta giorni. Se l'istanza di cui al primo periodo è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di autorizzazione unica, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'amministrazione procedente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga.
13. Fatta eccezione per gli interventi relativi a impianti off-shore, nel caso degli interventi di cui all'allegato C, sezione II, il provvedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo è rilasciato previa intesa con la regione o le regioni interessate. Il Ministero della cultura partecipa al procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 siano localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
14. Nel caso di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, il soggetto proponente ha facoltà di richiedere all'autorità competente per le valutazioni ambientali che il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sia rilasciato al di fuori del procedimento unico di cui al presente articolo.
Art. 10. Coordinamento del regime concessorio
1. Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi, sia necessaria la concessione di superfici e, ove occorra, di risorse pubbliche, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Il soggetto proponente presenta istanza di concessione della superficie e, ove occorra, della risorsa pubblica all'ente concedente che, entro i successivi cinque giorni, provvede a pubblicarla nel proprio sito internet istituzionale, per un periodo di trenta giorni, e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale, con modalità tali da garantire la tutela della segretezza di eventuali informazioni industriali ovvero commerciali indicate dal soggetto proponente. Alla scadenza del termine di trenta giorni, qualora non siano state presentate istanze concorrenti o, nel caso di istanze concorrenti, sia stato selezionato il soggetto proponente o altro soggetto che intenda realizzare uno degli interventi di cui al presente decreto, l'ente concedente rilascia la concessione, entro i successivi sessanta giorni, previa valutazione della sostenibilità economico finanziaria del progetto e accettazione della soluzione tecnica minima generale di connessione.
3. Nel caso degli interventi assoggettati al regime di cui agli articoli 8 o 9, la concessione è sottoposta alla condizione sospensiva dell'abilitazione o dell'autorizzazione unica. Il titolare della concessione presenta la PAS o l'istanza di autorizzazione unica entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di rilascio della concessione medesima. Nel caso in cui il titolare della concessione non presenti la PAS o l'istanza di autorizzazione unica entro il termine di cui al secondo periodo, la concessione decade. Per il periodo di durata della PAS o del procedimento autorizzatorio unico, e comunque non oltre il termine di sei o di diciotto mesi dalla data di presentazione rispettivamente della PAS o dell'istanza di autorizzazione unica, sulle aree oggetto della concessione non è consentita la realizzazione di alcuna opera nè di alcun intervento incompatibili con quelli oggetto della PAS o dell'istanza di autorizzazione unica.
4. Nel caso degli interventi di cui al comma 3, il soggetto proponente stipula con l'ente concedente una convenzione a seguito del rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio e, da tale momento, sono dovuti i relativi oneri.
5. La concessione rilasciata ai sensi del presente articolo decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi entro un anno dal perfezionamento della PAS di cui all'articolo 8 o entro il termine stabilito dall'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 9, comma 11.
6. Il presente articolo non si applica nel caso di istanze di concessione già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. Resta fermo, per le concessioni di coltivazione di risorse geotermiche, quanto previsto dal
Art. 11. Sanzioni amministrative in materia di costruzione ed esercizio di impianti
1. Fermo restando il ripristino dello stato dei luoghi, la costruzione e l'esercizio delle opere e impianti in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 9 o in difformità della stessa è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 150.000, cui sono tenuti in solido il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori. Gli stessi soggetti sono tenuti in ogni caso al ripristino dello stato dei luoghi. L'entità della sanzione è determinata, con riferimento alla parte dell'impianto non autorizzata:
a) nella misura da euro 40 a euro 240 per ogni chilowatt termico di potenza nominale, in caso di impianti termici di produzione di energia;
b) nella misura da euro 60 a euro 360 per ogni chilowatt elettrico di potenza nominale, in caso di impianti non termici di produzione di energia.
2. Fermo restando, in ogni caso, il ripristino dello stato dei luoghi, l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 8 in assenza della procedura abilitativa semplificata o in difformità da quanto nella stessa dichiarato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 30.000, cui sono tenuti in solido i soggetti di cui al comma 1.
3. Le sanzioni di cui al comma 2 si applicano anche agli interventi costituenti attività libera, realizzati in violazione di quanto disposto dall'articolo 7.
4. Fermo restando l'obbligo di conformazione al titolo abilitativo e di ripristino dello stato dei luoghi, la violazione di una o più prescrizioni stabilite con l'autorizzazione o con gli atti di assenso che accompagnano la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 8, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un terzo dei valori minimo e massimo di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, e comunque non inferiore a euro 300. Alla sanzione di cui al presente comma sono tenuti i soggetti di cui ai commi 1 e 2.
5. Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano anche in caso di artato frazionamento delle aree e degli impianti facenti capo ad un unico centro di interessi.
6. Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente, incluse quelle previste in materia ambientale dal
7. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono irrogate dal comune territorialmente competente, nell'ambito delle proprie competenze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni stesse sono utilizzate dall'ente medesimo per la realizzazione di interventi di qualificazione ambientale e territoriale.
8. Fermo restando l'obbligo di conformazione al titolo e di ripristino dello stato dei luoghi, fuori dai casi previsti dai commi 1, 2, 3 e 4, in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del
Art. 12. Zone di accelerazione e disciplina dei relativi regimi amministrativi
1. Entro il 21 maggio 2025, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di energia da fonti rinnovabili come delineati dal PNIEC al 2030, il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE) pubblica nel proprio sito internet una mappatura del territorio nazionale individuando il potenziale nazionale e le aree disponibili per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, delle relative infrastrutture e opere connesse e degli impianti di stoccaggio, secondo quanto previsto dall'articolo 15-ter della
2. Ai fini della mappatura di cui al comma 1, il GSE si avvale delle informazioni e dei dati contenuti nelle piattaforme di cui agli articoli 19, comma 1, 21 e 48 del
3. Il GSE riesamina e, ove necessario, modifica la mappatura di cui al comma 1 periodicamente e comunque in sede di aggiornamento del PNIEC, pubblicandola nel proprio sito internet istituzionale e dandone comunicazione alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
4. Le attività del GSE necessarie alla mappatura di cui al comma 1 e al riesame ed eventuale modifica di cui al comma 3 sono disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta tra il Gestore medesimo e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Alle attività di cui al primo periodo si fa fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente del Fondo di cui all'articolo 32 del
5. Entro il 21 febbraio 2026, sulla base della mappatura di cui al comma 1 e nell'ambito delle aree idonee individuate ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del
6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, sulla base della mappatura di cui al comma 1 e nell'ambito delle aree idonee individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3, del
7. Le zone di accelerazione individuate ai sensi dei commi 5 e 6 includono zone sufficientemente omogenee in cui la diffusione di uno o più tipi specifici di energia da fonti rinnovabili non comporti impatti ambientali significativi, tenuto conto della specificità della zona e della tipologia di tecnologia di energia rinnovabile. Le zone di accelerazione sono individuate in modo tale da garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC. Sono escluse dalle zone di accelerazione le aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali, a eccezione delle superfici artificiali ed edificate esistenti situate in tali zone.
8. I Piani di cui ai commi 5 e 6 sono sottoposti a valutazione ambientale strategica di cui al titolo II della parte seconda del
9. I Piani di cui ai commi 5 e 6 sono riesaminati periodicamente e in ogni caso modificati ove necessario per tenere conto degli aggiornamenti della mappatura di cui al comma 1 e del PNIEC.
10. La realizzazione degli interventi di cui agli allegati A e B che insista nelle zone di accelerazione non è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione dell'autorità competente in materia paesaggistica che si esprime con parere obbligatorio e non vincolante entro i medesimi termini previsti per il rilascio dei relativi atti di assenso ai sensi degli articoli 7 e 8. Nel caso degli interventi di cui all'allegato C che insistano nelle zone di accelerazione:
a) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 del
b) non si applicano le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del
Art. 13. Coordinamento con la disciplina in materia di valutazioni ambientali
1. I progetti relativi agli interventi di cui agli allegati A e B non sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del
2. Ai fini di cui al comma 1, agli allegati alla parte seconda del
a) all'allegato II, dopo il numero 2), è inserito il seguente:
«2-bis) impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe di cui all'articolo 1 del
b) all'allegato II-bis, numero 1), dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:
«a-bis) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 25 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del
a-ter) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 30 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonchè in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;»;
c) all'allegato III:
1) dopo la lettera c-bis), sono inserite le seguenti:
«c-ter) Impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe diverse da quelle di cui all'articolo 1 del
c-quater) Impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, diversi da quelli di cui all'allegato II, numero 2) e di cui alla lettera c-ter);»;
2) dopo la lettera v), è inserita la seguente:
«v-bis) sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica complessiva pari o superiore a 100 kW e con profondità superiore a 3 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e superiore a 170 metri dal piano di campagna, se verticali;»;
d) all'allegato IV, numero 2):
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del
1) degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del
2) delle sonde geotermiche di cui all'allegato III, lettera v-bis);»;
2) dopo la lettera d), sono inserite le seguenti:
«d-bis) impianti fotovoltaici, di potenza pari o superiore a 15 MW, installati su strutture o edifici esistenti, sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
d-ter) impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza pari o superiore a 12 MW in zone classificate agricole che consentano l'effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole;
d-quater) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del
d-quinquies) impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonchè in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;».
Art. 14. Disposizioni di coordinamento
1. Al
a) all'articolo 18, comma 3, le parole: «di cui all'articolo 12, comma 10, del
b) all'articolo 19, comma 3, le parole: «sono adottati modelli unici per le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 2 del
c) all'articolo 22, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) i termini del procedimento di autorizzazione unica per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero ove necessario.».
2. All'articolo 7, comma 1, del
3. All'articolo 9, comma 9-undecies, del
4. All'articolo 1, comma 5, della
5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 6-bis, del
7. Gli effetti delle nuove dichiarazioni o delle verifiche di cui agli articoli 12, 13 e 140 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
a) siano abilitati o autorizzati ai sensi degli articoli 7, 8 e 9;
b) abbiano ottenuto, nei casi di cui all'articolo 9, comma 14, il provvedimento favorevole di valutazione ambientale.
8. L'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti è consentita nei limiti di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del
9. Nel caso di interventi relativi a impianti ibridi si applica il regime più oneroso tra quelli previsti per le singole tipologie di interventi di cui agli allegati A, B o C.
10. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
a) all'articolo 6, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Fermo restando quanto previsto al capo VI del titolo IV, per la realizzazione degli interventi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo di attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera d), della
b) all'articolo 123, comma 1:
1) al secondo periodo, dopo le parole: «1991, n. 10,» sono inserite le seguenti: «fatta eccezione per quelli relativi alle fonti rinnovabili di energia,»;
2) il terzo periodo è soppresso.
Art. 15. Abrogazioni e disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui all'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono abrogate, unitamente a ogni altra disposizione incompatibile. A decorrere dalla data di cui all'articolo 17, eventuali rinvii ad altre disposizioni concernenti la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili si intendono riferiti al presente decreto.
2. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 16. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 17. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 30 dicembre 2024.
(Articolo 7)
Allegato A
Interventi in attività libera
Sezione I - Interventi di nuova realizzazione
1. Sono soggetti al regime di attività libera gli interventi relativi a:
a) impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 12 MW, integrati su coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza modifiche della sagoma della struttura o dell'edificio e con superficie non superiore a quella della copertura su cui è realizzato;
b) impianti solari fotovoltaici a servizio di edifici collocati al di fuori della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di potenza:
1) inferiore a 12 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
2) fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;
c) impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 5 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonchè in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
d) impianti solari fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, di potenza:
1) inferiore a 10 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
2) fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;
e) impianti agrivoltaici di potenza inferiore a 5 MW che consentono la continuità dell'attività agricola e pastorale;
f) singoli generatori eolici installati su edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;
g) torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento per un periodo non superiore a 36 mesi, realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, fermo restando l'obbligo alla rimozione delle stesse e al ripristino dello stato dei luoghi entro un mese dalla conclusione della rilevazione;
h) impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW posti al di fuori delle zone A) e B) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968;
i) impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW e altezza non superiore a 5 metri;
l) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza fino a 50 kW operanti in assetto cogenerativo;
m) impianti solari termici a servizio di edifici, con potenza nominale utile fino a 10 MW, installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti, purchè al di fuori della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968;
n) pompe di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria;
o) impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza nominale utile fino a 200 kW;
p) unità di microcogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del
q) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del
r) generatori di calore a servizio di edifici, diversi da quelli di cui alle lettere m), n), o), p), q), per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria;
s) sonde geotermiche a circuito chiuso a servizio di edifici esistenti, che non alterano volumi e/o superfici, nè comportano modifiche delle destinazioni di uso, interventi su parti strutturali dell'edificio, aumento del numero delle unità immobiliari o incremento dei parametri urbanistici, con potenza termica complessiva fino a 50 kW e con profondità non superiore a 2 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e non superiore a 80 metri dal piano di campagna, se verticali;
t) impianti di accumulo elettrochimico con potenza fino a 10 MW;
u) elettrolizzatori, compresi compressori e depositi, con potenza fino a 10 MW;
v) le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete. Sezione II - Interventi su impianti esistenti
1. Sono soggetti al regime di attività libera gli interventi consistenti in:
a) modifiche su impianti solari fotovoltaici esistenti, abilitati o autorizzati, ivi inclusi il potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento, la riattivazione e la ricostruzione, anche integrale, a condizione che:
1) nel caso di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, non incrementino l'area occupata e comportino una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento, anche qualora consistenti nella sostituzione della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e/o la modifica del layout dell'impianto, a prescindere dalla potenza risultante;
2) nel caso di impianti fotovoltaici installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, non comportino un incremento dell'altezza mediana dei moduli superiore a quella della balaustra perimetrale;
3) nel caso di moduli fotovoltaici su edifici, che, senza incremento dell'area occupata dall'impianto e dalle opere connesse, anche qualora consistenti nella sostituzione della soluzione tecnologica utilizzata e a prescindere dalla potenza elettrica risultante, non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati;
4) nel caso di impianti fotovoltaici integrati su coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, a condizione che venga mantenuta l'integrazione architettonica;
b) modifiche su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, ivi incluse quelle relative alla soluzione tecnologica utilizzata che, senza incremento dell'area occupata dall'impianto e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante, consistono nella sostituzione della tipologia di rotore che comporta una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore al 20 per cento;
c) modifiche su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, ivi incluse quelle relative alla soluzione tecnologica utilizzata che, senza incremento dell'area occupata dall'impianto e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante, consistono in una riduzione di superficie o di volume, indipendentemente dalla sostituzione o meno degli aerogeneratori;
d) modifiche su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli esistenti, abilitati o autorizzati e sono realizzati nello stesso sito dell'impianto esistente. Ai fini della presente lettera:
1) nel caso di impianti su un'unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, mantenendo la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell'impianto esistente, abilitato o autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondato per eccesso;
2) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è al massimo pari alla superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione, con una tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione è definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni;
3) i nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del diametro, presentano un'altezza massima, da intendersi come il prodotto tra l'altezza massima dal suolo (h1) raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore esistente (d1): h2 = h1*(d2/d1), non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore esistente, moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore esistente, il prodotto tra l'altezza massima dal suolo (h1) raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore esistente (d1): h2 = h1*(d2/d1);
4) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti, abilitati o autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non supera il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1);
5) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso dove:
5.1) d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati;
5.2) n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;
5.3) d2: diametro nuovi rotori;
5.4) h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato;
e) modifiche su impianti idroelettrici esistenti, abilitati o autorizzati senza incremento della portata derivata e senza incremento dell'area occupata dall'impianto e dalle opere connesse, a prescindere dalla potenza elettrica risultante, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15 per cento;
f) sostituzione di impianti solari termici, con potenza nominale utile fino a 10 MW, a servizio di edifici installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, purchè al di fuori della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968;
g) sostituzione di pompe di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria;
h) sostituzione di impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza termica utile nominale fino a 2 MW;
i) sostituzione di unità di microcogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del
l) sostituzione di impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del
m) sostituzione di generatori di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria;
n) modifiche su sistemi di accumulo elettrochimico esistenti, abilitati o autorizzati da realizzare all'interno dell'area già occupata dall'impianto che non comportino aggravi degli impatti acustici ed elettromagnetici, incrementi di potenza superiori al 20 per cento, incrementi dell'altezza dei manufatti superiori al 10 per cento, nè incrementi delle volumetrie superiori al 30 per cento;
o) modifiche su elettrolizzatori esistenti, abilitati o autorizzati, compresi compressori e depositi, con potenza fino a 10 MW, purchè non comportino, rispetto a elettrolizzatori esistenti o a progetti di elettrolizzatori abilitati o autorizzati, un incremento dell'altezza dei manufatti superiore al 10 per cento nè un incremento delle volumetrie superiore al 30 per cento;
p) realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti come modificati o sostituiti ai sensi delle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.
2. Qualora gli interventi di cui alla presente sezione comportino un incremento di potenza di impianti esistenti o già abilitati o comunque autorizzati, la potenza complessiva risultante dall'intervento medesimo non può superare le soglie stabilite negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del
(Articolo 8)
Allegato B
Interventi in regime di PAS
Sezione I - Interventi di nuova costruzione
1. Sono soggetti al regime di PAS gli interventi relativi a:
a) impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 10 MW, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), numero 1, della sezione I dell'allegato A, i cui moduli sono collocati con qualsiasi modalità su edifici e per i quali la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati;
b) impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) della sezione I dell'allegato A e da quelli di cui alla presente sezione, di potenza inferiore a 10 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del
c) impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;
d) impianti solari fotovoltaici di potenza pari a 5 MW e fino a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonchè in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
e) impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, diversi da quelli di cui all'allegato C, sezione I, lettera aa) e sezione II, lettera z);»;
f) impianti solari fotovoltaici o agrivoltaici, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) della sezione I dell'allegato A nonchè da quelli di cui alla presente sezione, di potenza fino a 1 MW;
g) impianti eolici con potenza superiore a 20 kW e inferiore a 60 kW, posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000;
h) torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento per un periodo superiore a 36 mesi, realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, fermo restando l'obbligo alla rimozione delle stesse e al ripristino dello stato dei luoghi entro un mese dalla conclusione della rilevazione;
i) impianti idroelettrici con capacità di generazione inferiore a 100 kW di potenza di concessione;
l) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione con potenza superiore a 50 kW e inferiore a 1 MW, operanti in assetto cogenerativo;
m) impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non operanti in assetto cogenerativo e aventi capacità di generazione:
1) inferiore a 200 kW, per impianti a biomassa;
2) inferiore a 300 kW, per gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
n) sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica complessiva superiore a 50 kW e inferiore a 100 kW, con profondità non superiore a 3 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e non superiore a 170 metri dal piano di campagna, se verticali;
o) impianti solari termici, con potenza termica nominale utile fino a 10 MW, a servizio di edifici installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, all'interno della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968;
p) impianti solari termici, con potenza termica fino a 10 MW, asserviti a processi produttivi;
q) pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 50 MW;
r) impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;
s) impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza nominale utile superiore a 200 kW e fino a 2 MW;
t) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del
u) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del
v) generatori di calore, diversi da quelli di cui alle lettere o), p), q), r), s), t), u), asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;
z) impianti a biometano di capacità produttiva fino a 500 standard metri cubi/ora;
aa) impianti di accumulo elettrochimico ubicati esclusivamente all'interno del perimetro di impianti industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione, di impianti di produzione di energia elettrica esistenti, o all'interno di aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, per i quali la realizzazione dell'impianto di accumulo non comporta l'aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, nè richiede variante agli strumenti urbanistici adottati;
bb) elettrolizzatori, compresi compressori e depositi, con potenza superiore a 10 MW ubicati all'interno di aree industriali ovvero di aree ove sono situati impianti industriali anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ancorchè non più operativi o in corso di dismissione, la cui realizzazione non comporti occupazione in estensione delle aree stesse, nè aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente e che non richiedano una variante agli strumenti urbanistici adottati;
cc) le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete. Sezione II - Interventi su impianti esistenti
1. Sono soggetti al regime di PAS gli interventi consistenti in:
a) modifiche, ivi inclusi il potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento, la riattivazione e la ricostruzione, anche integrale, di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica esistenti, abilitati o autorizzati, fatta eccezione per gli impianti di produzione di biometano, a condizione che non comportino un incremento dell'area occupata dall'impianto esistente superiore al 20 per cento;
b) sostituzione di impianti solari termici, con potenza termica fino a 10 MW, a servizio di edifici installati su strutture e edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, all'interno della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968;
c) sostituzione di impianti solari termici, con potenza termica fino a 10 MW, asserviti a processi produttivi;
d) sostituzione di pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 50 MW;
e) sostituzione di impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;
f) sostituzione di impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza utile nominale superiore a 2 MW e fino a 10 MW;
g) sostituzione di impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del
h) sostituzione di impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del
i) sostituzione di generatori di calore, diversi da quelli di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h), asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;
l) parziale o completa riconversione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas in impianti di produzione di biometano con capacità non superiore a 500 standard metri cubi/ora;
m) modifiche su impianti a biometano in esercizio, abilitati o autorizzati che non comportino un incremento dell'area già oggetto di abilitazione o autorizzazione nè modifiche alle matrici già oggetto di abilitazione o autorizzazione, a condizione che:
1) la targa del sistema di upgrading indichi il valore di capacità produttiva derivante dalla realizzazione degli interventi;
2) nel caso di impianti collegati alla rete, vi sia la disponibilità del gestore di rete a immettere i volumi aggiuntivi derivanti dalla realizzazione degli interventi;
3) l'eventuale aumento delle aree dedicate alla digestione anaerobica non sia superiore al 50 per cento;
n) realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti come modificati, sostituiti o riconvertiti ai sensi delle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.
2. Qualora gli interventi di cui alla presente sezione comportino un incremento di potenza di impianti esistenti o già abilitati o comunque autorizzati, la potenza complessiva risultante dall'intervento medesimo non può superare le soglie stabilite negli allegati II, II-bis, III e IV, alla parte seconda del
(Articolo 9)
Allegato C
Interventi in regime di autorizzazione unica
Sezione I - Interventi di competenza regionale
1. Fatti salvi gli interventi sottoposti al regime di attività libera o di PAS di cui rispettivamente agli allegati A e B, sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza delle regioni, o della provincia delegata dalla regione medesima, gli interventi relativi a:
a) impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
b) impianti solari termodinamici di potenza fino a 300 MW;
c) impianti eolici di potenza pari o superiore a 60 kW e fino a 300 MW, nonchè quelli posti all'interno di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000;
d) impianti idroelettrici di potenza pari o superiore a 100 kW e fino a 300 MW;
e) impianti geotermoelettrici di potenza fino a 300 MW, esclusi gli impianti pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del
f) impianti a biometano di capacità produttiva superiore a 500 standard metri cubi/ora;
g) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo di potenza pari o superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
h) impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non operanti in assetto cogenerativo aventi capacità di generazione:
1) pari o superiore a 200 kW e fino a 300 MW, per impianti a biomassa;
2) pari o superiore a 300 kW e fino a 300 MW, per gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
i) pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 50 MW e fino a 300 MW;
l) impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
m) impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza nominale utile superiore a 2 MW fino a 300 MW;
n) impianti solari termici, con potenza termica superiore a 10 MW e fino a 300 MW, a servizio di edifici installati su strutture e edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza;
o) impianti solari termici, con potenza termica con potenza termica superiore a 10 MW e fino a 300 MW, asserviti a processi produttivi;
p) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del
q) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del
r) generatori di calore, asserviti a processi produttivi, con potenza termica utile superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
s) elettrolizzatori stand alone e le infrastrutture connesse, compresi compressori e depositi, da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica di cui alla presente sezione;
t) impianti di accumulo elettrochimico connessi o asserviti ad impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o inferiore a 300 MW autorizzati ma non ancora realizzati;
u) impianti di accumulo elettrochimico ubicati in aree diverse da quelle individuate alla lettera aa) della sezione I dell'allegato B, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale, di potenza inferiore o pari a 200 MW
v) opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete;
z) modifiche, ivi incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva fino a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete;
aa) impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe diverse da quelle di cui all'articolo 1 del
1. Sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza statale gli interventi relativi a:
a) impianti di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili di potenza superiore a 300 MW;
b) impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo di potenza superiore a 300 MW;
c) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas di potenza superiore a 300 MW, non operanti in assetto cogenerativo;
d) pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW;
e) impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW
f) impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW
g) impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi, con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW;
h) impianti solari termici, con potenza termica superiore a 300 MW, a servizio di edifici installati su strutture e edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza;
i) impianti solari termici, con potenza termica superiore a 300 MW, asserviti a processi produttivi;
l) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del
m) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del
n) generatori di calore, asserviti a processi produttivi, con potenza termica utile superiore a 300 MW;
o) impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del
p) impianti di accumulo elettrochimico ubicati in aree diverse da quelle individuate alla lettera aa) della sezione I dell'allegato B, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale, di potenza superiore ai 200 MW;
q) impianti di accumulo elettrochimico connessi o asserviti ad impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW autorizzati ma non ancora realizzati;
r) impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro;
s) elettrolizzatori stand alone, compresi compressori e depositi, non ricadenti nelle tipologie di cui agli allegati A e B, da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica di cui alla presente sezione;
t) impianti off-shore a mare;
u) opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete;
v) modifiche, ivi incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva superiore a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete;
z) impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe di cui all'articolo 1 del
(Articolo 15)
Allegato D
Elenco delle disposizioni abrogate
a) articolo 26, comma 1, primo e secondo periodo, della
b) articoli 6, comma 1, lettere a-bis) ed e-quater), del
c) articolo 1, comma 2-quater, del
d) articolo 12 del
e) articolo 2, commi 158 e 161, della
f) articolo 27, commi 16, 39, 42 e 44, della
g) articolo 1-octies del
h) articoli 4, 5, 6, 6-bis, 7-bis e 8-bis del
i) articolo 65, comma 5, del
l) articolo 31 del
m) articolo 30, commi 01, 1, 2 e 2-octies, del
n) articolo 56, commi 1, 2 e 2-bis, del
o) articoli 30, 31, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 7, 7-bis, 31-bis, comma 2, 31-quater, comma 1, lettera b), e 32 del
p) articoli 18, commi 1 e 2, 22-bis, 23, comma 1, 24, comma 1, 25, commi 1, 2, 6 e 6-ter, e 38 del
q) articoli 9, commi 01, 1, 1-bis, 1-quinquies e 1-sexies, 9-ter, 10, 13, comma 1, 15, comma 1, e 36, comma 1-ter, del
r) articoli 7, commi 3-bis, 3-ter e 3-quinquies, e 11, comma 1-bis, del
s) articoli 7-bis e 7-quinquies del
t) articolo 23, commi 5-bis e 5-ter, del
u) articoli 47, commi 1, lettera b), 3, 3-bis, 3-ter, 6, 11-bis e 11-ter, 49, commi 1 e 3, del
v) articolo 4, comma 4-bis, del
z) articolo 3-quinquies, comma 1, del
aa) articolo 12-ter, del
bb) articolo 9, commi 9-sexies, 9-septies, 9-octies e 9-decies, del